REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
- Sezione staccata di Catania –
Sezione Quarta
composto dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Campanella Presidente
Dott. Ettore Leotta Consigliere rel. estensore
Dott. Francesco Brugaletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2405/2005 R.G. proposto
dall’Impresa C.S. Costruzioni S.r.l., in persona
dell'Amministratore unico, rappresentato e difeso dall’Avv.
Pietro De Luca, presso il cui studio, sito in Catania, Viale
Ruggero di Lauria n. 29, è elettivamente domiciliato;
contro
il Comune di Paternò, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfio Platania,
elettivamente domiciliato in Catania, Via Vincenzo Giuffrida
n. 103, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Marchese;
e nei confronti
della C.I.S. Società Cooperativa, nella qualità
di capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di
Imprese C.I.S. Società Cooperativa - S.A.L.C.I. S.r.l.
- BIGAP S.r.l., in persona del rappresentante legale
pro tempore dell’ Impresa capogruppo, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Nicolò D’Alessandro e Lara Firrarello, elettivamente
domiciliato in Catania, Piazza Lanza n. 18/A, presso lo
studio del primo;
per l'annullamento
previa sospensione di efficacia:
- delle operazioni di cui al verbale di pubblico incanto
del 22 luglio 2005, culminate. nel provvedimento di aggiudicazione
dell'appalto dei lavori di sistemazione del parcheggio antistante
l'Ospedale SS. Salvatore di Paternò a favore dell’A.T.I.
CIS Soc. Coop. - Impresa S.A.L.C.I. s.r.l. - BIGAP s.r.l.
;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
ivi compreso, ove occorra, e per quanto di ragione, il punto
15), lett. d) del bando di gara, laddove si potesse interpretare
come clausola incompatibile con il sistema della gara in
concorrenza.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata e dell’A.T.I. C.I.S. Società Cooperativa - S.A.L.C.I.
S.r.l. - BIGAP S.r.l.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore per la pubblica udienza dell’8 marzo 2006 il Consigliere
Dott. Ettore Leotta;
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale
di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1) Con bando pubblicato nella G.U.R.S. n. 21, parte
II, del 27 maggio 2005 il Comune di Paternò ha indetto una
gara di appalto, a pubblico incanto, da aggiudicare con
il criterio del massimo ribasso, per l’importo a base d’asta
di Euro 974.292,73, prevedendosi al punto 15 lett. d) che,
in caso di offerte uguali, si sarebbe proceduto per sorteggio.
Alla gara di cui trattasi hanno partecipato varie imprese.
Il seggio di gara, insediatosi l’11 luglio 2005, dopo aver
escluso n. 9 concorrenti, nella seduta del 22 luglio 2005
ha aperto le buste contenenti le offerte economiche delle
n. 132 imprese rimaste in gara, ha determinato la soglia
di anomalia nella misura del 23,832% ed ha individuato quali
offerte meglio graduate ex aequo quelle portanti
il medesimo ribasso del 23,83%, prodotterispettivamente:
- dall’impresa C.S. Costruzioni s.r.l.;
- dall’Impresa Di Giuseppe Giuseppe V.;
- dal R.T.I. CIS Soc. Coop. – Impresa S.A.L.C.I. s.r.l.
– BIGAP s.r.l.;
- dalla RAM Costruzioni.
A questo punto il sig. Cavallaro Salvatore, rappresentante
legale della C.S. Costruzioni s.r.l., unica impresa presente
fra le potenziali aggiudicatarie, ha presentato l’offerta
migliorativa del 23,84%, acquisita agli atti di gara.
Sennonché, attenendosi alle prescrizioni del bando, il Seggio
di gara ha disposto il sorteggio tra le offerte meglio graduate,
ed è stata estratta l’A.T.I. CIS Soc. Coop. – Impresa S.A.L.C.I.
s.r.l. – BIGAP s.r.l., alla quale è stato aggiudicato l’appalto.
In data 27 luglio 2005 la C.S. Costruzioni s.r.l. ha proposto
reclamo avverso l’aggiudicazione, chiedendo l’ammissione
dell’offerta migliorativa e la consequenziale aggiudicazione
in proprio favore.
Il reclamo non è stato deciso nel termine di dieci giorni
previsto dall’art. 21 bis della L.R. 2 agosto 2002, n. 7,
sicché sullo stesso si è formato il silenzio rigetto.
Con ricorso notificato il 20 settembre 2005, depositato
il 29 settembre 2005, la C.S. Costruzioni S.r.l. ha impugnato
il verbale del 22 luglio 2005, nonché, per quanto di ragione,
il punto 15), lett. d) del bando di gara, deducendone l’illegittimità
sotto vari profili.
Il Comune di Paternò e l’A.T.I. aggiudicataria si sono costituiti
in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza collegiale n. 1737 del 9 – 16 novembre 2005
questo Tribunale ha disposto la sospensione dell’esecuzione
degli atti impugnati, rinviando la trattazione nel merito
della causa alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006,
allorché il ricorso è passato in decisione.
2) L’A.T.I. C.I.S. Società Cooperativa - S.A.L.C.I.
S.r.l. - BIGAP S.r.l., costituendosi in giudizio, ha eccepito
l’inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione
del bando tipo regionale (previsto dall’art. 16, comma 4,
della L.R. n. 7/2002), emanato con Decreto n. 93 del 25
novembre 2003, nel quale, al punto 15, lett. d), per l’ipotesi
di offerte uguali, sarebbe stato espressamente previsto
il sorteggio.
Per il Tribunale la censura in esame è priva di pregio,
dal momento che:
- il bando tipo di cui trattasi non è stato richiamato né
in seno al bando di gara, né in seno all’annesso disciplinare,
né nell’impugnato verbale, con il quale il seggio di gara
ha escluso l’offerta migliorativa presentata dall’Impresa
ricorrente, rimanendo così estraneo alla materia del contendere;
- in ogni caso, la prescrizione del bando tipo relativa
al sorteggio è stata annullata dal Tar Palermo Sezione Seconda,
con sentenza 9 maggio 2005 n. 733, resa nel ricorso n. 385/2005
proposto dal Consorzio GPC S.r.l. contro la Provincia Regionale
di Trapani e l’Assessorato Regionale Lavori Pubblici e nei
confronti dell’A.T.I. SIME S.p.a. – Elettrosud S.r.l.; la
predetta sentenza è stata appellata dall’A.T.I. SIME S.p.a.
– Elettrosud S.r.l. con ricorso n. 590/2005, rigettato dal
C.G.A. con dispositivo di sentenza n. 17 del 6 febbraio
2006.
3) La stessa A.T.I. C.I.S. Società Cooperativa -
S.A.L.C.I. S.r.l. - BIGAP S.r.l. ha altresì eccepito l’incompetenza
territoriale di questa Sezione, ove nell’impugnativa di
“ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale”
si faccia rientrare pure quella del bando tipo regionale,
emanato con decreto dell’Assessore Regionale per i Lavori
Pubblici, da impugnare avanti il Tar Palermo, trattandosi
di atto avente efficacia in tutto il territorio regionale.
Per il Collegio anche tale rilievo dev’essere rigettato,
sulla base delle considerazioni formulate al superiore punto
2).
4) Definite le questioni di rito, il Tribunale procede
all’esame del merito del gravame.
Con la I^ censura la C.S. Costruzioni S.r.l. deduce la violazione
dell’art. 77 del R.D. 827/1924, nonché la violazione e falsa
applicazione del bando di gara
Si sostiene che per gli appalti di lavori pubblici di importo
inferiore alla soglia comunitaria, in caso di offerte uguali:
- dovrebbe essere seguita la procedura di presentazione
di offerte migliorative e non quella del sorteggio, dal
momento che l’art. 77 del R.D. n. 827/24, contenuto nel
regolamento di contabilità generale dello Stato, troverebbe
applicazione generalizzata, indipendentemente dal suo richiamo
negli atti della P.A., in quanto non sarebbe stato né implicitamente,
né esplicitamente abrogato dalla Legge Merloni;
- la presenza dei concorrenti costituirebbe condizione essenziale
per la partecipazione alla fase eventuale di licitazione
tra offerte uguali, da svolgere "nella stessa adunanza";
- l'assenza di uno dei concorrenti ex aequo (o, di
contro, la presenza di un solo concorrente ex aequo)
non sarebbe preclusiva dell'ulteriore fase di miglioramento
dell’offerta, proprio perché il Legislatore avrebbe voluto
privilegiare il metodo della gara anziché quello del sorteggio,
che assumerebbe carattere meramente residuale, restando
limitato ai soli casi di assenza di tutti i concorrenti
pari offerenti, ovvero di mancata miglioria dell’offerta
da parte di questi ultimi, ancorché presenti.
Nella specie, il seggio di gara si sarebbe illegittimamente
rifiutato di prendere in considerazione l’offerta migliorativa
presentata dall’Impresa ricorrente.
Peraltro, nel disporre testualmente che “in caso di offerte
uguali si procederà al sorteggio”, il bando di gara
non avrebbe specificato il momento o la fase di gara, nella
quale si sarebbe dovuto fare ricorso alla sorte.
Menzionando il sorteggio, il bando si sarebbe riferito alle
ipotesi di impossibilità di offerta migliorativa (per assenza
di tutti i concorrenti graduati in prima posizione; per
mancata miglioria dell’offerta da parte di questi ultimi,
...).
Con la II^ censura la C.S. Costruzioni S.r.l. deduce la
violazione dell’art. 77 del R.D. 827/1924, la violazione
del principio di concorsualità e concorrenza delle gare
pubbliche, nonché l’eccesso di potere per incongruenza e
irragionevolezza.
Si sostiene che, qualora il punto 15), lett. d) del bando
del bando di gara dovesse essere interpretato come obbligo
del seggio di gara di procedere al sorteggio fra offerte
prime graduate ex aequo, sempre e comunque, escludendosi
qualsiasi possibilità di offerta migliorativa, la clausola
in questione sarebbe illegittima per violazione dell’art.
77 del R.D. 827/1924, per violazione del principio di concorsualità
e concorrenza immanente alle gare pubbliche, nonché per
eccesso di potere per incongruenza ed irragionevolezza,
stante la possibilità, attraverso l’offerta migliorativa,
a parità di qualità della prestazione attesa, di marginali
risparmi a vantaggio della Stazione appaltante.
Per il Tribunale entrambi i motivi di gravame sono fondati.
Ai fini del decidere, occorre premettere che con sentenza
2 agosto 2005, n. 1290 questa Sezione aveva accolto la tesi
dell’integrale applicabilità dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924,
e quindi dell’ammissibilità delle offerte migliorative,
ponendo tuttavia dei limiti all’importo di queste ultime,
in relazione alla soglia di anomalia, che non poteva essere
superata.
Tale orientamento è stato inizialmente seguito dalla Sezione
anche in sede cautelare.
Nel frattempo, è intervenuta la L.R. 29 novembre 2005, n.
16 (pubblicata nella G.U.R.S. 2 dicembre 2005, n. 52 ed
entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione)
che ha modificato l’art. 21, comma 1 bis della L. 11 febbraio
1994 n. 109 (nel testo recepito in Sicilia dalla L.R. n.
7/2002 e successive modificazioni), prescrivendo per gli
appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia
comunitaria, quanto segue:
“ ... Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte
uguali, si procede immediatamente al sorteggio”.
Tale esplicita presa di posizione del Legislatore regionale
ha spinto questa Sezione a rivedere il proprio orientamento
sulle fattispecie disciplinate dalla pregressa normativa,
relativamente alle quali peraltro anche il Tar Palermo,
con numerose decisioni della Terza Sezione, aveva affermato
la legittimità del criterio esclusivo del sorteggio (Cfr.
Tar Palermo, Sezione III, 14 giugno 2005 n. 977 e successive).
Conseguentemente, con sentenze n. 2428 del 15 dicembre 2005
e n. 246 del 20 febbraio 2006 questa Sezione ha escluso
la possibilità di presentare offerte migliorative, ritenendo
il sorteggio quale unico strumento d’individuazione dell’impresa
aggiudicataria, ove più concorrenti abbiano presentato offerte
uguali.
Sennonché, come evidenziato al superiore punto 2), con dispositivo
di sentenza n. 17 del 6 febbraio 2006, reso sul ricorso
n. 590/2005, il Consiglio di Giustizia amministrativa per
la Regione Siciliana ha rigettato il ricorso in appello
proposto avverso la sentenza 9 maggio 2005 n. 733, con la
quale il Tar Palermo, Sezione Seconda, aveva, tra l’altro,
annullato la prescrizione del bando tipo relativa al sorteggio.
Tale presa di posizione del Giudice di appello in sede di
merito, unitamente all’orientamento esplicitato dallo stesso
Giudice con ordinanza 14 ottobre 2005 n. 1041, ha indotto
il Collegio a ritornare sui suoi passi, riconoscendo che
“ ... deve ritenersi illegittima la clausola del bando
di gara, la quale, uniformandosi al bando tipo regionale,
disponga che in caso di offerte uguali venga effettuato
il sorteggio, senza la possibilità di presentazione di offerte
migliorative da parte delle imprese presenti (TAR Sicilia
Sede di Catania, I, 5 agosto 2004, n. 2055 e 11 gennaio
2005, n. 19).
Tale clausola contrasta, infatti, con l'articolo 77, ultimo
comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, il quale ammette
il ricorso al sorteggio solo << Ove nessuno di coloro
che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non
vogliano migliorare l'offerta >>.
La disposizione suddetta, che è contenuta nel regolamento
di contabilità generale dello Stato, il quale trova applicazione
generalizzata indipendentemente dal suo richiamo nei bandi
di gara, non è stato abrogato né implicitamente né esplicitamente
dalla successiva normativa in materia di appalti, con la
conseguenza che deve trovare applicazione in tutte le procedure
di gara (TAR Sicilia Palermo, II, 17 maggio 2001, n. 739).
Ne consegue che, in caso di offerte uguali, il sorteggio
è un metodo di aggiudicazione meramente residuale, esperibile
solo qualora non sia possibile l'esperimento migliorativo,
il quale deve ritenersi rispondente ad un principio generale
(in tal senso C.G.A., 19 marzo 2002, n. 144), in quanto
consente alla Amministrazione, nel rispetto anche della
libera concorrenza, di ottenere la prestazione oggetto dell'appalto
alle migliori condizioni di mercato (vedi C.G.A. 19 marzo
2002, n. 144 e 15 febbraio 2005, n. 61). In virtù di tali
principi, non è necessaria la presenza di tutti i concorrenti
classificatisi in parità per procedere all'esperimento migliorativo,
stante che il surrichiamato art. 77 inibisce tale procedura
solo << ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali
sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta
>> ...”.
Applicando tali principi di diritto, espressi dal Tar
Palermo, Sezione Seconda, con sentenza 9 maggio 2005, n.
733, alla quale espressamente si rinvia, le censure proposte
dall’Impresa ricorrente devono essere accolte, dal momento
che, nella specie, sussistevano tutti i presupposti per
il ricorso all'esperimento migliorativo.
Infatti il rappresentante dell’Impresa ricorrente era presente
ed aveva offerto un ulteriore ribasso, che avrebbe consentito
alla C.S. Costruzioni S.r.l. di aggiudicarsi l’appalto,
ove esso fosse stato accettato, come dovuto, dal Seggio
di gara (Cfr. C.G.A., 15 febbraio 2005, n. 61).
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, dev’essere
disposto l’annullamento:
- del bando di gara, limitatamente al punto 15), lett. d),
laddove si prevede il sorteggio fra offerte prime graduate
ex aequo, sempre e comunque, escludendosi qualsiasi
possibilità di offerta migliorativa;
- del verbale di pubblico incanto del 22 luglio 2005, limitatamente
alla parte in cui il seggio di gara non ha ammesso l’offerta
migliorativa prodotta dall’Impresa ricorrente e, a seguito
di sorteggio, ha aggiudicato l’appalto all’A.T.I. CIS Soc.
Coop. - Impresa S.A.L.C.I. s.r.l. - BIGAP s.r.l..
Poiché l’offerta migliorativa del 23,84%, presentata dalla
C.S. Costruzioni S.r.l. supera, sia pure di poco, la soglia
di anomalia del 23,832%, l’Ente appaltante dovrà procedere
alla sua verifica, ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis, prima
parte, della L. n. 109/1994 (nel testo recepito in Sicilia).
Non si vede infatti per quali ragioni un’offerta anomala,
relativa ad un appalto di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria, debba essere giustificata, ai sensi
dell’art. 30 della direttiva 93/37 CEE del 14 giugno 1993,
e non debba farsi altrettanto con un’offerta anomala, relativa
ad un appalto sotto soglia comunitaria, legittimamente presentata
in sede di esperimento migliorativo (Cfr. C.G.A. ord. 14
ottobre 2005, 1041 cit.).
5) La III^ censura, con la quale si contesta l’illegittima
ammissione alla gara dell’A.T.I. CIS Soc. Coop. – Impresa
S.A.L.C.I. s.r.l. – BIGAP s.r.l., con consequenziale obbligo
di ripetere il sorteggio fra tre e non fra quattro concorrenti
ex aequo, resta assorbita.
Tenuto conto dell’esistenza di indirizzi giurisprudenziali
contrastanti, stimasi equo disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia
- Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnati, nei modi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio dell’8
marzo 2006.
Il Presidente
(Dott. Biagio Campanella)
L’Estensore
(Dott. Ettore Leotta)