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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2006 n. 1436
G. Vacirca Pres. Est.
M. Magnolfi (Avv.ti F. Vaccaro) contro la Prefettura di Firenze (Avvocatura dello Stato), il Ministero degli Affari Interni (Avvocatura dello Stato) ed il Comune di Firenze (non costituito) e nei confronti dell’Associazione Di Parte Rossa del Calcio Storico Fiorentino (non costituita)


Giochi e scommesse - Sport – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 401/89 - È applicabile unicamente nei confronti di coloro che abbiano preso parte attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive promosse da Enti riconosciuti dal CONI - Provvedimento DASPO disposto per aver preso parte ad una rissa in occasione di un incontro di calcio storico fiorentino – Non vi rientra - Illegittimità

In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, l’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni è applicabile unicamente nei confronti di coloro che abbiano preso parte attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive promosse da Enti riconosciuti dal CONI. La normativa richiamata non è, quindi, applicabile a manifestazioni, di carattere prevalentemente storico-rievocativo, organizzate dal Comune di Firenze. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento DASPO disposto nei confronti del ricorrente per aver preso parte a una rissa in occasione di un incontro di calcio storico fiorentino


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
-



ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso n. 938/00 proposto da

MAGNOLFI MANOLO rappresentato e difeso da:VACCARO FELICE
con domicilio eletto in FIRENZE, VIA DEI SERVI 44, presso VACCARO FELICE


contro



PREFETTURA DI FIRENZE e MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI, rappresentati e difesi da:AVVOCATURA DELLO STATO, con domicilio eletto in FIRENZE, VIA DEGLI ARAZZIERI 4, presso la sua sede;

COMUNE DI FIRENZE, non costituitosi in giudizio;

e nei confronti di
ASSOCIAZIONE DI PARTE ROSSA DEL CALCIO STORICO FIORENTINO, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Firenze 8.2.2000, notificato in data 3.3.2000, di rigetto di ricorso del medesimo ricorrente avverso provvedimento del Questore di Firenze n. 35/99 - P.A.C. - D.A.SPO del 21.6.1999, recante divieto d'accesso agli stadi per un anno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 11 aprile 2006, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Udito altresì per la parte resistente l'avv. dello Stato M.Gambini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



Il ricorrente, giocatore di parte azzurra, ha impugnato la decisione di rigetto del ricorso gerarchico avverso il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, adottato nei suoi confronti per aver preso parte a una rissa in occasione dell’incontro di calcio storico fiorentino del 30 maggio 1999.
Il ricorso è fondato per il primo assorbente motivo. L’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni si applica a coloro che abbiano preso parte attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive e non in occasione di manifestazioni di carattere storico-rievocativo. Tale interpretazione della normativa, già desumibile dall’inserimento dell’art. 6 citato in una legge volta a garantire la correttezza delle competizioni sportive, individuate dall’art. 1, è stata confermata dall’art. 2-bis del d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito, con modificazioni, in l. 19 ottobre 2001, n. 377, che così dispone: “Norme di interpretazione autentica. 1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 [che sostituisce alcuni commi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989] e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”. La normativa richiamata non è, quindi, applicabile a manifestazioni, di carattere prevalentemente storico-rievocativo, organizzate dal Comune di Firenze e non da enti riconosciuti dal CONI.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze l'11 aprile 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giacinta del Guzzo Consigliere
Saverio Romano Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APRILE 2006

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