| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2006
n. 1436
G. Vacirca Pres. Est.
M. Magnolfi (Avv.ti F. Vaccaro) contro la Prefettura di
Firenze (Avvocatura dello Stato), il Ministero degli Affari
Interni (Avvocatura dello Stato) ed il Comune di Firenze
(non costituito) e nei confronti dell’Associazione Di Parte
Rossa del Calcio Storico Fiorentino (non costituita) |
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Giochi e scommesse - Sport – Divieto di accesso
ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art.
6 L. 401/89 - È applicabile unicamente nei confronti di
coloro che abbiano preso parte attiva a episodi di violenza
in occasione di manifestazioni sportive promosse da Enti
riconosciuti dal CONI - Provvedimento DASPO disposto per
aver preso parte ad una rissa in occasione di un incontro
di calcio storico fiorentino – Non vi rientra - Illegittimità
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In tema di divieto di accesso ai luoghi dove
si svolgono manifestazioni sportive, l’art. 6 della legge
13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni è applicabile
unicamente nei confronti di coloro che abbiano preso parte
attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni
sportive promosse da Enti riconosciuti dal CONI. La normativa
richiamata non è, quindi, applicabile a manifestazioni,
di carattere prevalentemente storico-rievocativo, organizzate
dal Comune di Firenze. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento
DASPO disposto nei confronti del ricorrente per aver preso
parte a una rissa in occasione di un incontro di calcio
storico fiorentino
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
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ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 938/00 proposto da
MAGNOLFI MANOLO rappresentato e difeso da:VACCARO
FELICE
con domicilio eletto in FIRENZE, VIA DEI SERVI 44, presso
VACCARO FELICE
contro
PREFETTURA DI FIRENZE e MINISTERO DEGLI AFFARI
INTERNI, rappresentati e difesi da:AVVOCATURA DELLO
STATO, con domicilio eletto in FIRENZE, VIA DEGLI ARAZZIERI
4, presso la sua sede;
COMUNE DI FIRENZE, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti di
ASSOCIAZIONE DI PARTE ROSSA DEL CALCIO STORICO FIORENTINO,
non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Firenze 8.2.2000,
notificato in data 3.3.2000, di rigetto di ricorso del medesimo
ricorrente avverso provvedimento del Questore di Firenze
n. 35/99 - P.A.C. - D.A.SPO del 21.6.1999, recante divieto
d'accesso agli stadi per un anno;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 11 aprile
2006, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Udito altresì per la parte resistente l'avv. dello Stato
M.Gambini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, giocatore di parte azzurra, ha impugnato
la decisione di rigetto del ricorso gerarchico avverso il
divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni
sportive, adottato nei suoi confronti per aver preso parte
a una rissa in occasione dell’incontro di calcio storico
fiorentino del 30 maggio 1999.
Il ricorso è fondato per il primo assorbente motivo. L’art.
6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni
si applica a coloro che abbiano preso parte attiva a episodi
di violenza in occasione di manifestazioni sportive e non
in occasione di manifestazioni di carattere storico-rievocativo.
Tale interpretazione della normativa, già desumibile dall’inserimento
dell’art. 6 citato in una legge volta a garantire la correttezza
delle competizioni sportive, individuate dall’art. 1, è
stata confermata dall’art. 2-bis del d.l. 20 agosto 2001,
n. 336, convertito, con modificazioni, in l. 19 ottobre
2001, n. 377, che così dispone: “Norme di interpretazione
autentica. 1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli
articoli 1 [che sostituisce alcuni commi dell’art. 6 della
legge n. 401 del 1989] e 2, si intendono le competizioni
che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle
federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”. La normativa
richiamata non è, quindi, applicabile a manifestazioni,
di carattere prevalentemente storico-rievocativo, organizzate
dal Comune di Firenze e non da enti riconosciuti dal CONI.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e il provvedimento
impugnato deve essere annullato. Sussistono, tuttavia, giusti
motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del
giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez.
I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze l'11 aprile 2006 dal Tribunale amministrativo
regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio
con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giacinta del Guzzo Consigliere
Saverio Romano Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APRILE 2006
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