| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 4 aprile 2006
n. 875
Pres. Italo Riggio – Est. Riccardo
Giani
Pellegrini S.p.a. (avv.ti prof. Guido Greco e
Manuela Muscardini) c. Azienda Ospedaliera Ospedale Riguarda
Ca’ Grande (avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari) |
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1.- Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale
- Interesse a ricorrere - Sussistenza - Anche in epoca successiva
alla proposizione del ricorso
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2.- Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale
- Interesse a ricorrere Sopravvenuta carenza - Individuazione
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3.- Contratti della PA – Appalto di servizi
– Delibera di rinnovazione del servizio – Annullamento in
via di autotutela – In attuazione dell’art. 1, comma 136,
legge 311/2004 – Legittimità - Presupposti
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1.- L’interesse a ricorrere, oltre che al
momento della proposizione dell’impugnativa, deve sussistere
anche in epoca successiva, in base al principio secondo
cui le condizioni dell’azione debbono permanere sino al
momento del passaggio in decisione della controversia.
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2.- Non sussiste l’interesse del ricorrente
alla caducazione di un provvedimento di annullamento d’ufficio
di un precedente atto a lui favorevole, nel caso in cui
l’atto annullato d’ufficio abbia avuto medio tempore integrale
attuazione, dal momento che nessuna utilità potrebbe conseguire
il ricorrere dalla sua eventuale reviviscenza.
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3.- È legittimo il provvedimento di annullamento
d’ufficio di una delibera di rinnovazione di un servizio
disposta ai sensi dell’art. 1, comma 136, legge 311/2004,
al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari
per le amministrazioni pubbliche. L’intervento di autotutela
deve tuttavia tenere indenne il privato contraente dall’eventuale
pregiudizio patrimoniale derivante dalla sua adozione. Sono
pertanto illegittime, perché in contrasto con lo stesso
art. 1, comma 136, legge 311/2004 quelle determinazioni
della P.A. che, nel prevedere il recupero dei maggiori esborsi
sostenuti con riferimento al pregresso svolgimento del rapporto
contrattuale con il privato, impongono una prosecuzione
dello stesso senza remunerazione fino a concorrenza dei
maggiori esborsi medesimi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione III)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A) sul ricorso n. 2726 / 2005 proposto da
Pellegrini spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
prof. Guido Greco e Manuela Muscardini, nello studio dei
quali è elettivamente domiciliata in Milano, P.le Lavater,
n. 5 ;
contro
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari,
nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano,
C.so Vittorio Emanuele II, n. 15;
per l'annullamento
della delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
in data 29.7.05 n. 841, comunicata con raccomandata in data
1.8.05, con la quale è stata annullata la rinnovazione del
servizio di ristorazione aziendale per il periodo 2002/2005
e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
e per la condanna
al risarcimento del danno patito e patiendo dalla ricorrente;
B) sui motivi aggiunti proposti dalla ricorrente
Pellegrini spa con atto notificato all’Amministrazione
resistente e depositato in data 22.11.2005
per l’annullamento
della delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
in data 27.10.2005 n. 1060.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera
Ospedale Niguarda Ca’ Granda;
VISTO l’atto di proposizione di motivi aggiunti;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 16 febbraio
2006 il Ref. Riccardo Giani;
Uditi gli avv.ti Guido Greco e Manuela Muscardini, per la
Pellegrini spa, e l’avv. Chiara Giubileo, in sostituzione
dell’avv. Giuseppe Franco Ferrari, per l’Amministrazione
resistente;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda
Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda del 31.10.1997, n. 1945,
veniva aggiudicato alla Pellegrini spa, a seguito di licitazione
privata, l’appalto per il servizio di ristorazione ai degenti
e ai dipendenti, unitamente alla fornitura di generi di
conforto e alla ristrutturazione della cucina. Tale appalto,
ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale, aveva durata
quinquennale, con scadenza il giorno 4.12.2002. In vista
della suddetta scadenza, con deliberazione del Direttore
Generale del 2.8.2002, n. 1020, l’Azienda Ospedaliera provvedeva
al rinnovo del rapporto contrattuale per un ulteriore triennio,
fino cioè al 4.12.2005, in applicazione dell’art. 44, comma
2, della legge 23.12.1994, n. 729 e dell’art. 7 del capitolato
speciale d’appalto. Tuttavia, prima della nuova scadenza,
con deliberazione del Direttore Generale del 29 luglio 2005,
n. 841, l’Amministrazione resistente, sul presupposto della
non economicità del servizio gestito dalla Pellegrini spa,
provvedeva ad annullare la deliberazione di rinnovo del
contratto n. 1020/02, disponendo altresì il recupero dei
maggiori esborsi che sarebbero stati sostenuti dall’Azienda
Ospedaliera e, nelle more dell’espletamento di nuova gara,
il mantenimento del servizio di ristorazione in capo alla
ricorrente “che lo svolgerà senza remunerazione”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio la Pellegrini spa
impugna la deliberazione n. 841/2005, articolando le seguenti
censure:
1) Violazione dell’art. 7 della legge 241/90, nonché
delle necessità procedimentali connesse al contrarius actus.
La comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata
con estremo ritardo e con attribuzione alla ricorrente di
un termine brevissimo per le controdeduzioni; per altro
la delibera 2 agosto 2002, n. 1020, oggetto di annullamento,
è stata adottata anche sulla base dell’attestazione di legittimità
dell’U.O. gestione Contratti e Servizi economali mentre
altrettanto non è avvenuto per la impugnata delibera di
annullamento;
2) Eccesso di potere per perplessità; violazione dell’art.
21 octies e nonies della legge 241/90 e successive integrazioni;
violazione dell’art. 3, comma 3, della medesima legge; violazione
dell’art. 7 del capitolato speciale di appalto. Nell’impugnato
provvedimento vengono indicate ragioni a sostegno dello
stesso tra loro eterogenee e non è neppure chiaro quale
sia la norma che si assume essere stata violata; è illegittima
la motivazione per relationem laddove essa rinvii
ad atti di un consulente esterno all’Amministrazione;
3) Violazione dell’art. 21 octies e nonies della legge
241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
Difetto di motivazione. La verificare di convenienza
economica del rapporto con la società Pellegrini è stata
effettuata utilizzando dati relativi agli anni 2003 e 2004
mentre il rinnovo è del 2002;
4) Eccesso di potere per errore nei presupposti, per
inattendibilità dell’istruttoria e dei parametri utilizzati.
Difetto, contraddittorietà e assertorietà di motivazione.
Il consulente dell’Amministrazione ha effettuato le proprie
valutazioni economiche di non convenienza alla rinnovazione
del contratto sulla base di dati inattendibili;
5) Violazione dell’art. 1, comma 136, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005). Eccesso
di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà,
violazione del principio di proporzionalità e ingiustizia
manifesta. Carenza di potere. Non sussistono poteri
amministrativi tali da consentire il recupero degli asseriti
maggiori esborsi effettuati dall’Azienda Ospedaliera e la
prosecuzione del servizio senza remunerazione. Tale contenuto
della deliberazione per altro viola espressamente il disposto
dell’art. 1, comma 136, legge 311/04.
6) In subordine (solo per questo motivo): insussistenza
di vizi di legittimità, anche con riferimento alle ragioni
indicate dall’U.O. Approvvigionamenti ai fini dell’annullamento
d’ufficio. Non è fondato il rilievo dell’Amministrazione
secondo cui si sarebbe dovuto procedere a nuova gara, anziché
a rinnovo contrattuale, in considerazione delle modifiche
apportate nel corso della vigenza dell’originario rapporto
contrattuale.
7) Illegittimità derivata del bando relativo alla nuova
gara.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere
al ricorso.
Con ordinanza n. 2575 del 20.10.2005 questa Sezione ha accolto
la domanda incidentale di sospensione limitatamente al punto
6 dell’impugnata deliberazione, che dispone il temporaneo
mantenimento del servizio di ristorazione in capo alla Pellegrini
spa, “che lo svolgerà senza remunerazione”.
Con successiva deliberazione del Direttore Generale in data
27 ottobre 2005, n. 1060, l’Azienda Ospedaliera ha quantificato
i maggiori esborsi indebitamente sostenuti a fronte del
servizio reso da Pellegrini spa in euro 2.528.211,03.
Con ricorso per motivi aggiunti la Pellegrini spa impugna
la deliberazione n. 1060/05, e provvede altresì, essendo
nei termini, a migliore formulazione anche delle censure
nei confronti della deliberazione 29.7.2005, n. 841. In
particolare, nel ricorso per motivi aggiunti, la Pellegrini
così articola le proprie doglianze:
1) Primo motivo aggiunto (in relazione al terzo motivo
di ricorso). Violazione dell’art. 21 octies e nonies della
legge 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà e
illogicità. Difetto di motivazione.
2) Secondo motivo aggiunto (in relazione al quarto motivo
di ricorso). Eccesso di potere per errore nei presupposti,
per inattendibilità dell’istruttoria e dei parametri utilizzati.
Difetto, contraddittorietà ed assertorietà di motivazione.
Illogicità. Violazione dell’art. 44 legge 724/1994.
3) Terzo motivo aggiunto (in relazione al quinto
motivo di ricorso). Violazione sotto vari profili dell’art.
1, comma 136, della legge 30.12.2004, n. 311. Eccesso di
potere per carenza di presupposti, per contraddittorietà
e per carenza o insufficienza di motivazione.
4) Quarto motivo aggiunto (in relazione al sesto motivo
di ricorso). Difetto di motivazione e illogicità.
5) Quinto motivo aggiunto (con particolare riferimento
alla determinazione del preteso “recupero” e, in genere,
ai corrispettivi dovuti per il servizio espletato). Violazione,
ancora una volta, dell’art. 1, comma 136, della legge 311/2004.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per carenza
dei presupposti. Invalidità derivata. Violazione dell’ordinanza
cautelare della Sezione in data 20 ottobre 2005 n. 2575.
Alla udienza pubblica del 16 febbraio 2006, la causa è stata
trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. La società ricorrente, già aggiudicataria del servizio
di ristorazione per i degenti e i dipendenti nel periodo
1997-2002, otteneva dall’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’
Granda, con deliberazione del Direttore Generale del 2.8.2002,
n. 1020, la rinnovazione del contratto per l’ulteriore triennio
2002-2005, in applicazione dell’art. 44, comma 2, della
legge 23.12.1994, n. 729 e dell’art. 7 del capitolato speciale
d’appalto. Il rinnovato rapporto contrattuale veniva quindi
a scadenza, come risulta dagli atti di causa, alla data
del 4.12.2005. Prima di quella data, tuttavia, con l’impugnata
deliberazione del Direttore Generale del 29 luglio 2005,
n. 841, l’Amministrazione resistente annullava la suddetta
deliberazione di rinnovo contrattuale n. 1020/02, disponendo
il recupero dei maggiori esborsi che sarebbero stati sostenuti
dall’Azienda Ospedaliera nonché, nelle more dell’espletamento
di nuova gara, il mantenimento del servizio di ristorazione
in capo alla ricorrente “che lo svolgerà senza remunerazione”.
Con successiva deliberazione del 27.10.2005, n. 1060, impugnata
a mezzo dei motivi aggiunti, l’Azienda Ospedaliera provvedeva
altresì alla quantificazione dei maggiori esborsi a suo
dire sostenuti a causa dell’antieconomico rapporto con la
Pellegrini spa.
2. L’impugnazione della Pellegrini spa investe, in
primo luogo, con una serie di articolate censure, la deliberazione
dell’Azienda Ospedaliera n. 841/05 ove dispone, a suo avviso
illegittimamente, l’annullamento della precedente deliberazione
n. 1020/02, che stabiliva “di rinnovare per un triennio
fino al 4 dicembre 2005 i rapporti contrattuali in essere
con la Pellegrini spa”. L’annullamento della deliberazione
di rinnovo contrattuale è tuttavia accompagnato dalla previsione
di una temporanea prosecuzione del rapporto in corso, a
condizioni che dovranno essere di seguito esaminate. Nei
fatti, come è pacifico tra le parti, il rapporto è proseguito
sino al 4.12.2005 ed anche oltre, risultando che è tuttora
in corso di svolgimento.
Ritiene il Collegio che, a fronte delle suddette circostanze
di fatto, non sussista oggi un interesse a ricorrere della
Pellegrini spa avverso l’annullamento della deliberazione
che disponeva la prosecuzione del rapporto contrattuale
per il periodo 2002-2005. E’ noto che, ai sensi dell’art.
100 cpc, applicabile anche al processo amministrativo, costituisce
condizione per l’ammissibilità dell’azione la sussistenza
dell’interesse a ricorrere, inteso come l’utilità o il vantaggio
che il ricorrente mira a conseguire con il processo, attraverso
cioè l’eliminazione dell’atto amministrativo lesivo. Tale
interesse a ricorrere, oltre che al momento della proposizione
dell’impugnativa, deve sussistere anche in epoca successiva,
in base al principio secondo cui le condizioni dell’azione
debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione
della controversia. Nel caso di specie la deliberazione
n. 1020/02, che disponeva la prosecuzione del rapporto contrattuale
sino al 4.12.2005, ha esplicato tutti i suoi effetti, giungendo
sino al termine finale di sua efficacia. Conseguentemente
non può dirsi sussistere un interesse della società ricorrente
alla caducazione della successiva deliberazione n. 841/05,
che ha disposto l’annullamento d’ufficio del provvedimento
di rinnovazione contrattuale, dal momento che nessuna utilità
potrebbe conseguire alla società medesima dalla reviviscenza
di un provvedimento che ha già avuto integrale attuazione,
ciò anche alla luce delle successive statuizioni della presente
sentenza.
Sul punto il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile,
per sopravvenuta carenza d’interesse.
3. Parte ricorrente investe, con ulteriori censure,
la deliberazione n. 841 del 2005, nonché la successiva deliberazione
1060/05. In particolare con la quinta censura del ricorso
introduttivo del giudizio e con il terzo e quinto dei motivi
aggiunti, la Pellegrini spa si duole del contenuto di cui
ai punti 4 e 6 della delibera 841/05, nonché della connessa
deliberazione 1060/05. La deliberazione 841/05 al punto
4 dispone che “è dato mandato alla S.C. Gestione dei servizi
in economia e in appalto di adottare tutti gli atti necessari
al recupero, a carico della Pellegrini spa, dei maggiori
esborsi illegittimamente sostenuti dall’Azienda Ospedaliera
a fronte del servizio di ristorazione aziendale, da quantificarsi
sulla base della relazione del consulente esterno prof.
Giovanni Valotti del 21.7.2005 e della relazione di controdeduzioni
del medesimo consulente esterno del 28.7.2005, il che esclude
qualsivoglia indennizzo a favore di Pellegrini spa ai sensi
dell’art. 1, comma 136, l. 311/2004”. La riserva di quantificazione
è stata sciolta dalla deliberazione 1060/05, la quale stabilisce
che “i maggiori esborsi indebitamente sostenuti dall’Azienda
Ospedaliera a fronte del servizio di ristorazione aziendale
reso da Pellegrini spa vengono quantificati nella somma
complessiva di euro 2.528.211,03”. Il punto 6 della deliberazione
841/05 prevede, infine, che “nelle more dell’espletamento
della predetta procedura ad evidenza pubblica, e per il
tempo strettamente necessario al predetto espletamento,
il servizio di ristorazione aziendale viene mantenuto in
capo alla Pellegrini spa, che lo svolgerà senza remunerazione
fino alla concorrenza del recupero di cui al punto 4. che
precede”.
La ricorrente censura le impugnate deliberazioni, nei profili
indicati, evidenziando in particolare come l’Amministrazione
abbia apertamente violato il disposto dell’art. 1, comma
136, legge 30.12.2004, n. 311 ove prevede che l’annullamento
d’ufficio dalla norma stessa disciplinato debba avvenire
senza pregiudizio economico per i privati.
Le richiamate censure sono fondate.
L’impugnata deliberazione 841/05 – di cui la successiva
1020/05 ha valenza esecutiva – è stata adottata dall’Amministrazione
in espressa attuazione del disposto dell’art. 1, comma 136,
legge 311/04, norma speciale in tema di annullamento d’ufficio,
specificamente dettata con riferimento alle ipotesi di interventi
di autotutela volti a conseguire, come nel caso in esame,
“risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni
pubbliche”. La specifica disciplina legislativa invocata
dall’Amministrazione si occupa espressamente dell’annullamento
di atti amministrativi, volto a conseguire risparmi di spesa,
che abbia ad oggetto “provvedimenti incidenti su rapporti
contrattuali o convenzionali con privati”, disponendo che
in tal caso l’intervento di autotutela “deve tenere indenni
i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale
derivante” dalla sua adozione. Le impugnate deliberazioni,
nel prevedere il recupero dei maggiori esborsi sostenuti
dall’Azienda Ospedaliera con riferimento al pregresso svolgimento
del rapporto, e nell’imporre una prosecuzione dello stesso
senza remunerazione fino a concorrenza dei maggiori esborsi
medesimi, si pongono in palese contrasto con il disposto
del citato art. 1, comma 136, legge 311/04, in quanto pongono
a carico del privato gli oneri economici collegati all’atto
di autotutela, in dispregio alla citata disciplina normativa.
Osserva per altro, più in generale, il Collegio che deve
escludersi che l’Amministrazione, in assenza di specifiche
disposizioni di legge cha a ciò espressamente l’autorizzino,
possa apportare unilateralmente modifiche al contenuto di
rapporti contrattuali in essere, come invece ha fatto l’Azienda
Ospedaliera nel caso di specie.
In relazione agli esaminati profili il ricorso merita quindi
accoglimento, con conseguente annullamento dei punti 4 e
6 della deliberazione n. 841/05 e della successiva deliberazione
n. 1060/05.
4. Come già evidenziato il servizio di ristorazione
aziendale ha continuato, anche dopo l’adozione degli impugnati
atti, ad avere regolare svolgimento. Per altro, a seguito
dell’accoglimento dell’istanza di sospensiva con l’ordinanza
della Sezione n. 2575/05, non ha trovato pratica attuazione
il disposto della deliberazione n. 841/05 relativo alla
erogazione del servizio “senza remunerazione”. L’annullamento,
con la presente sentenza, delle impugnate deliberazioni
ove disponevano, da un lato, la prestazione del servizio
di ristorazione aziendale senza remunerazione e, dall’altro,
il recupero degli eccessivi esborsi asseritamene subiti
dall’Azienda Ospedaliera, consente infine di soddisfare
in modo pieno e diretto l’interesse azionato dalla ricorrente,
con conseguente sua reintegrazione in forma specifica. La
domanda di risarcimento per equivalente deve pertanto essere
respinta, in quanto tale risarcimento rappresenta soltanto
una misura sussidiaria e subordinata all’impossibilità di
effettuare la suddetta reintegrazione in forma specifica.
5. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo accoglie,
ai sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla
la deliberazione n. 841/05 punti 4 e 6 e la deliberazione
1060/05.
Respinge la domanda di risarcimento danni per equivalente.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16
febbraio 2006, con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio - Presidente
Riccardo Giani – Referendario est.
Vincenzo Blanda - Referendario
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