REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione III^
composto da
Amedeo Urbano - Presidente
Antonio Pasca - Componente
Roberto Maria Bucchi - Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 468 del 2004 proposto da
Sagaria Rossi Camillo, in proprio e quale erede avente
causa di Petrilli Rosa, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Giuseppe Spada e Antonella Iacobellis ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest’ultima in Bari alla Via Dante
Alighieri n. 193;
CONTRO
- Azienda Nazionale Autonoma delle Strade s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso
i cui uffici domicilia ope legis;
nonché contro
- Ingg. Carriero & Baldi s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Sergio Como e Francesco Semeraro ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Bari alla
Via Abate Gimma n. 73;
per l’accertamento
- dell’assenza di un efficace provvedimento di occupazione
definitiva seguente all’emissione, in data 1/2/90, da parte
del Prefetto della Provincia di Foggia del decreto n. 374/AES
di occupazione temporanea di parte dell’appezzamento di
terreno sito in agro di Lucera (FG), contrada “Posta del
Colle” in catasto al fl. 48 p.lle nn- 114-116 e 103 ex 23
e, in data 18/7/90, de decreto n. 5048 di occupazione temporanea
di parte di altro apprezzamento di terreno sito in agro
di Lucera alla contrada “Posta del Colle” in catasto al
fl. 48 p.lla n. 91, e dell’appezzamento di terreno limitrofo
in ditta “Demanio Pubblico della Regione Puglia” in catasto
alla partita n. 166281, zona 78, fl. n. 48, part. 22, della
superficie complessiva di ha. 1.10.00 affidato in concessione
alla Sig.ra Petrilli, su richiesta dell’A.N.A.S. – Compartimento
della viabilità di Bari per l’esecuzione dei lavori di adeguamento
ed ammodernamento del tronco Lucera-Foggia 2° lotto dal
Km. 323+758 al Km. 332+675 della SS. 17;
- dell’inefficacia dei suddetti decreti di occupazione temporanea
emessi dal Prefetto della Provincia di Foggia al momento
della loro esecuzione poiché avvenuta oltre il termine di
efficacia di tre mesi dalla loro emanazione come previsto
dall’art. 20 L. n. 865/71 e conseguentemente dell’illecita
immissione nel possesso dell’A.N.A.S. nei terreni de quibus;
nonché per la condanna
- dell’A.N.A.S. s.p.a. e della Ingg. Carriero &
Baldi s.p.a., quest’ultima quale ditta esecutrice delle
opere, al risarcimento del danno;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. e
della - Ingg. Carriero & Baldi s.p.a.;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Antonio Pasca;
Uditi, altresì, per le parti, gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente chiede la condanna
dell’Amministrazione intimata, in solido con la ditta appaltatrice
dei lavori, al risarcimento dei danni subiti a seguito della
illegittima occupazione temporanea dei suindicati terreni
(per asserita sopravvenuta inefficacia dei relativi decreti
di occupazione temporanea) e della irreversibile trasformazione
degli stessi in assenza di provvedimento definitivo di esproprio.
Con decreti prefettizi n. 374/AES del 1/2/90 e n. 5048 del
18/7/90, l’A.N.A.S.-Compartimento della Viabilità di Bari
è stata autorizzata all’occupazione temporanea dei terreni
di che trattasi (in epigrafe dettagliamene descritti) per
l’esecuzione dei lavori di ammodernamento e adeguamento
del Tronco Lucera-Foggia.
Il ricorrente afferma che l’occupazione dei terreni sarebbe
avvenuta oltre lo scadere del termine di efficacia dei decreti
(tre mesi dalla loro emanazione) e che la realizzazione
delle opere e la irreversibile trasformazione sarebbero
avvenute in assenza di un provvedimento definitivo di esproprio,
con conseguente diritto del proprietario di conseguire il
risarcimento del danno sia con riferimento all’illegittima
occupazione, sia soprattutto con riferimento alla perdita
del bene, con una quantificazione del danno che tenga conto
della attività di coltivazione di girasoli che ivi si effettuava,
nonché del maggior valore del terreno dovuto all’autorizzazione
per il rilascio di concessione edilizia in deroga per insediamenti
industriali, giusta delibera di C. C. di Lucera n. 193 dell’11/5/81).
Il ricorrente asserisce che nonostante i plurimi solleciti
in tal senso inoltrati nulla avrebbe ricevuto neppure a
solo titolo di indennità dell’esproprio subito.
Il ricorrente a supporto della pretesa azionata deduce:
1. violazione di legge in particolare dell’art. 20 L. n.
865/71.
Si sono costituiti in giudizio l’A.N.A.S. s.p.a., nonché
la Cariero & Baldi s.p.a. , contestando le avverse deduzioni
e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 16 febbraio 2006 il ricorso è stato introitato
per la decisione.
DIRITTO
Occorre innanzi tutto considerare se la questione proposta
rientri o meno nell’ambito di giurisdizione del Giudice
Amministrativo.
La giurisdizione del Giudice Amministrativo per il caso
di accessione invertita (occupazione acquisitiva o occupazione
sostanziale) si supporta alla norma di cui all’art. 34 del
D.Lgs. n. 80/98, riconfermato dall’art. 7 della legge 205/2000
e successive modificazioni, ritenendosi ricompresa nella
giurisdizione esclusiva oltre al giudizio di annullamento
del provvedimento illegittimo anche la cognizione del rapporto
tra privato e Amministrazione, anche con riferimento ai
comportamenti materiali che tale rapporto abbiano comunque
conformato.
Per il caso dell’occupazione usurpativa, esulando quest’ultima
dall’ambito della nozione di urbanistica di cui al citato
art. 34, va ritenuta invece la giurisdizione del Giudice
Ordinario.
Tale assetto, relativamente consolidato nella giurisprudenza,
anche della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato
(A.P. 4/03), deve essere riconsiderato alla stregua delle
sentenze della Corte Costituzionale n. 281/2004 e n. 204/2004.
In particolare quest’ultima sentenza della Consulta ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 co.1 del D.Lgs.
80/98, come sostituito dall’art. 7 lett. b della legge 205/2000,
nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo delle controversie
aventi ad oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti”
anzichè “gli atti e i provvedimenti” delle Pubbliche Amministrazioni
e dei soggetti ad esse equiparati in materia di urbanistica
ed edilizia.
La Corte ha quindi escluso dalla giurisdizione del G.A.
le controversie relative ai “comportamenti” ( materiali
) della P.A. che non costituiscano, neanche in via indiretta
o mediata esercizio di poteri autoritativi.
Rileva il Collegio che l’espressione “comportamenti” non
si presenta di univoca lettura.
Occorre infatti distinguere:
a). i comportamenti che sono supportati direttamente ed
immediatamente da un provvedimento amministrativo e autoritativo
del quale costituiscono il momento attuativo o esecutivo
(collegamento diretto o immediato);
b). i comportamenti che presentano comunque un collegamento
indiretto e/o mediato con un provvedimento amministrativo
e che costituiscono quindi espressione dell’esercizio di
poteri autoritativi e pubblicistici (collegamento indiretto
o mediato);
c). i comportamenti che si configurano solo formalmente
ed apparentemente come tali solo in virtù dell’omessa e
tempestiva attivazione dell’obbligo di provvedere da parte
dell’Autorità Amministrativa rispetto ad adempimenti pubblicistici
contemplati dall’Ordinamento ed attinenti all’esercizio
di funzioni amministrative ovvero in relazione ai quali
ricorrono o sussistono tutti i presupposti per l’esercizio
del potere autoritativo, quali la norma attributiva del
potere o la rilevanza pubblicistica dei fini perseguiti
(collegamento funzionale e/o teleologico);
d).meri comportamenti, nei quali - per l’assenza di un collegamento
con un provvedimento amministrativo (diretto o indiretto)
ed anzi con lo stesso esercizio della funzione amministrativa
e di poteri autoritativi (funzionale) – viene in rilievo
un rapporto caratterizzato da posizioni paritetiche e non
condizionato in alcun modo dall’esercizio di poteri autoritativi,
nell’ambito del quale il criterio di riferimento è costituito
dal brocardo privatistico “neminem laedere” .
L’ipotesi di cui alla lettera c) o del collegamento funzionale
risulta efficacemente considerata nella decisione C.d.S.
A.P. n. 7/2005, resa in fattispecie diversa (pretesa risarcitoria
per danni da comportamento della P.A. per ritardo nell’evasione
di istanze edilizie), ma di generale portata.
La fattispecie in esame si presenta sotto tale profilo complessa,
nel senso che vi sono ricompresse insieme due diverse ipotesi:
quella dei terreni occupati in virtù di un decreto di occupazione
d’urgenza - ancorché asseritamene inefficace - e oggetto
di irreversibile trasformazione in assenza di provvedimento
ablatorio, ipotesi riconducibile, quanto all’occupazione,
alla categoria sub a e, quanto alla acquisizione,
alla categoria sub c; (particelle 114, 116, 103 ex
23 del f.l. 48, nonché p.lla 91 del fl 48); quella dei terreni
non contemplati nel piano particellare e quindi primi occupati
e poi irreversibilmente trasformati in assenza di alcun
formale provvedimento (riconducibili, sia per l’occupazione
che per l’acquisizione, alla categoria sub c).
Ritiene infatti il Collegio che sia ravvisabile la giurisdizione
del Giudice Amministrativo anche per tale capo della domanda,
per molteplici motivi.
Anzitutto non bisogna trascurare che l’elemento volontaristico
o negoziale – inteso come volontà di produrre determinati
effetti nel mondo giuridico e di conformazione dei rapporti
giuridici - costituisce elemento comune tanto al provvedimento
amministrativo, quanto al comportamento, integrando un elemento
di unificazione della fattispecie unitariamente considerata
ed intesa come un tutto inscindibile.
L’unicità di contesto, di contenuto negoziale e la medesimezza
ed unicità dei fini perseguiti e realizzati (opere strutturali
di contenimento), nonché infine l’esercizio di poteri autoritativi
e di funzione pubblica nelle fattispecie complessivamente
considerata costituiscono tutti elementi che inducono a
ritenere, anche per tale parte, la giurisdizione del G.A.,
proprio in ragione del collegamento funzionale di tale comportamento
con l’esercizio di funzione pubblica (collegamento funzionale
di cui sub. c).
A tale ipotesi invero sembra applicabile perfettamente il
criterio di discrimine della giurisdizione efficacemente
sintetizzato nella citata decisione A.P. 7/2005, che – ad
avviso del Collegio – ha valore di principio di carattere
generale: “Nella specie, però, non si è di fronte a della
pubblica amministrazione invasivi dei diritti soggettivi
del privato in violazione del neminem laedere (la fattispecie
presa in considerazione dal citato art.34 nella parte dichiarata
incostituzionale dalla Corte), ma in presenza delle diverse
ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo
dell’autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici,
aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative”.
Ritiene pertanto il Collegio che la questione in esame appartenga
comunque alla giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.
Va altresì respinta e disattesa l’eccezione di prescrizione
estintiva dell’eventuale credito.
Ed invero risulta in atti provato che la ricorrente ha sollecitato
e richiesto il risarcimento dei danni (ancorché in taluni
casi indicati come “indennità” ) con raccomandate
a.r. in date 16.4.92, 12.5.92, 2.7.92, 23.4.98, oltre che
con raccomandate del legale in date 10.5.99,13.9.2001; la
parte ricorrente ha inoltre proposto azione risarcitoria
innanzi al Tribunale Civile di Lucera (r.g. 1087/99).
Non ricorre quindi la prescrizione estintiva.
Ricorrono nel caso in esame tutti gli elementi costitutivi
della fattispecie risarcitoria in quanto non risulta neanche
contestato che l’occupazione dei beni sia avvenuta in parte
sulla base di decreti di occupazione temporanea già divenuti
inefficaci per decorso dei termini ed in parte in assenza
di provvedimento occupativi; è altrettanto pacifico e non
contestato che vi sia stata la irreversibile trasformazione
dei terreni attraverso la sistemazione del tratto di viabilità
della SS. 17 Lucera-Foggia secondo lotto.
Si verte dunque in tema di occupazione acquisitiva, con
conseguente obbligo di risarcimento dei danni cagionati
alla ricorrente.
Ne in contrario appare condivisibile quanto affermato dalla
resistente ingg. Carriero e Baldi S.p.a. secondo cui l’illegittimità
o inefficacia dell’atto amministrativo non potrebbe automaticamente
tradursi in comportamento illecito, che sarebbe ipotesi
ulteriore e ben diversa.
Osserva in proposito il Collegio che, in subiecta materia
e secondo quanto oramai generalmente riconosciuto nell’ambito
delle linee evolutive dell’azione risarcitoria, non solo
il comportamento illecito (fatto o atto contra ius) può
consistere in un atto o serie di atti amministrativi ovvero
anche nella stessa mera omessa adozione di atti o provvedimenti,
ma altresì elemento centrale della fattispecie va individuato
nell’esigenza di garantire il risarcimento per equivalente
e non già nella particolare connotazione dell’elemento psicologico
in capo al soggetto che il danno ha prodotto, secondo il
noto brocardo “cuius commoda eius incommoda”.
Sono tenuti al risarcimento del danno in favore della ricorrente
sia l’ ANAS Spa, sia la ingg. Carrierio e Baldi Spa, in
solido fra loro; e ciò in relazione alla documentazione
esistente in atti e ferma restando la regolamentazione dei
rapporti intercorrenti tra ente committente e impresa appaltatrice
e/o delegata e/o concessionaria, rapporti che non risultano
esplicitati dalle parti resistenti costituite.
Deve infatti ritenersi, e fatti salvi gli eventuali diversi
rapporti convenuti tra l’ANAS e la società, che quest’ultima
avesse comunque l’obbligo di verificare l’esistenza di titoli
che autorizzassero l’occupazione e la trasformazione dei
terreni; sempre che a tale società non fosse stato delegata
l’attività di espletamento anche delle procedure tecniche
e amministrative per il perfezionamento dell’espropriazione
e dell’occupazione.
Parimenti, non può non ritenersi che - anche per il caso
di delega all’impresa per l’espletamento di tutte le procedure
tecnico amministrative inerenti alle occupazioni e agli
espropri – l’ente committente siasi spogliato di ogni responsabilità
in ordine al controllo e alla verifica della legittimità
del procedimento complessivamente considerato.
Il ricorso va dunque accolto in tali termini, con conseguente
condanna dell’ANAS Spa e della ingg. Carriero e Baldi Spa,
in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore
del ricorrente.
Quanto alla quantificazione del danno per equivalente, rileva
il Collegio che esso debba commisurarsi al valore venale
del bene perduto.
In proposito ritiene il Collegio di fissare i seguenti criteri
di valutazione e liquidazione del danno ai quali le parti
soccombenti dovranno attenersi nella formulazione della
proposta risarcitoria ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 80/98
nel testo sostituto con l’art. 7 L. 205/00:
a. il danno da illegittima occupazione dovrà tenere conto
del reddito relativamente prodotto dall’attività agricola
di coltivazione dei girasoli, che dovrà essere documentato
a cura del ricorrente ovvero, in difetto, secondo una prudente
valutazione della produttività di reddito per tale tipo
di cultura;
b. il valore di mercato dei terreni di che trattasi dovrà
essere stimato per singola particella e secondo il valore
venale riferito alla data di acquisizione degli stessi a
seguito della irreversibile trasformazione;
c. nel calcolo del valore venale per singole particelle
non dovrà considerarsi il preteso valore aggiunto rinveniente
dalla autorizzazione al rilascio di concessione in variante
di cui alla delibera C.C. n 193 dell’11.5.81, che non risulta
comunque prodotta in atti dal ricorrente in violazione di
un suo preciso onere, salvo che il ricorrente possa fornire
prova non solo dell’esistenza di tale titolo, ma anche e
soprattutto della sua attualità ed efficacia ancora alla
data dell’occupazione d’urgenza;
d. sull’importo cosi individuato dovrà aggiungersi il danno
da svalutazione monetaria e dalla data di liquidazione e
fino a quella dell’effettivo soddisfo anche gli interessi
legali.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ritiene il Collegio di dichiarare interamente compensate
tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede
di Bari – III^ Sez., accoglie il ricorso n. 468 del 2004
proposto da Sagaria Rossi Camillo e, per l’effetto, condanna
l’Anas Spa e la ingg. Carriero e Baldi Spa in solido tra
loro al risarcimento dei danni in favore del ricorrente.
Dispone all’uopo che, ai sensi dell’art. 7 L. 205/00, le
parti soccombenti sottopongano al ricorrente, entro il termine
di giorni 60 dalla data di notificazione e/o comunicazione
in via amministrativa della presente sentenza, una proposta
di risarcimento del danno secondo i criteri di valutazione
indicati in motivazione
Spese interamente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 16 febbraio
2006.
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 20 aprile 2006
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)