| T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 14 aprile 2006 n. 1010
Pres. Angelo De Zotti - Rel. Rita De Piero |
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Ambiente e territorio - Smaltimento rifiuti
– Ordinanza ex art. 14 D. Lgs. n. 22/1997 – Rientra nelle
competenza dirigenziale.
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L’ordinanza di cui all’art. 14 D. Lgs. n.
22/1997 non possiede i caratteri di contingibilità ed urgenza
e deve ritenersi di competenza dirigenziale, in quanto,
ancorché la norma conferisca al Sindaco, quale capo dell’Amministrazione
locale e non in veste di ufficiale di governo, la competenza
ad emettere l’ordinanza de qua, essa va coordinata con le
posteriori disposizioni, inerenti al riparto di competenze
fra organi di indirizzo politico e organi burocratici. In
particolare, va letta alla stregua di quanto disposto dall’art.
107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce
ai dirigenti, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
degli organi di governo dell’Ente (e tali non sono evidentemente
gli atti emessi ex art. 14 cit.); inoltre, lo stesso art.
107, al V comma, specifica che “a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni
che conferiscono agli organi di cui al precedente capo I
titolo III”, tra cui è incluso il sindaco, l’adozione di
atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi,
“si intendono nel senso che la relativa competenza spetta
ai dirigenti”, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma
3, e dall’art. 54, che qui non trovano applicazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
terza sezione
con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere, relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt.
21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 581/2006, proposto da
Finotto Walter e Cadamuro Ada, rappresentati
e difesi dagli avv. Franco Buran e Carla Giuliana Piva,
con elezione di domicilio presso lo studio del primo, in
Venezia, S. Croce n. 466/G;
contro
Il Comune di San Donà di Piave, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo
Parrotta, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.,
ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; e la
Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore,
non costituita in giudizio;
e nei confronti di
Livia Dolci, Stefano Finotto e Laura Finotto, non
costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 4 del 5.1.2006, notificata il
10.1.2006, con cui si ordina lo smaltimento dei rifiuti
con ripristino dello stato dei luoghi e caratterizzazione
del suolo;
Visto il ricorso, notificato il 10 marzo 2006 e depositato
presso la Segreteria il 17 marzo 2006, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 29 marzo 2006 (relatore il
consigliere Rita De Piero), l’avv. Piva, per i ricorrenti,
e l’avv. Parrotta per il Comune di San Donà di Piave;
considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata
nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha
comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe
potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex
artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre
1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare
tale sentenza nei termini seguenti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. - che i ricorrenti risultano destinatari di un provvedimento
sindacale, emesso a tenore dell’art. 14, comma 3, del D.Lg.
22/97, con cui si ordina lo smaltimento di rifiuti ed il
ripristino dello stato dei luoghi, in relazione ad un deposito
non autorizzato di materiale ferroso e pneumatici fuori
uso ed usati, insistente su di un’area di proprietà (pro
quota indivisa) anche degli stessi;
2. – che, tra le varie doglianze proposte nei confronti
di tale atto, vi è anche quella di incompetenza del Sindaco,
in quanto il provvedimento, non avendo i caratteri di contingibilità
ed urgenza, deve ritenersi di competenza dirigenziale, e
ciò perchè, ancorchè il ricordato art. 14 conferisca al
Sindaco - quale capo dell’Amministrazione locale e non in
veste di ufficiale di governo - la competenza ad emettere
l’ordinanza de qua, la norma va coordinata con le
posteriori disposizioni, inerenti al riparto di competenze
fra organi di indirizzo politico e organi burocratici. In
particolare, va letta alla stregua di quanto disposto dall’art.
107 del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce
ai dirigenti, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
degli organi di governo dell’Ente (e tali non sono evidentemente
gli atti emessi ex art. 14 cit.); inoltre, lo stesso
art. 107, al V comma, specifica che “a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni
che conferiscono agli organi di cui al precedente capo I
titolo III”, tra cui è incluso il sindaco, l’adozione di
atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi,
“si intendono nel senso che la relativa competenza spetta
ai dirigenti”, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma
3, e dall’art. 54, che qui non trovano applicazione;
3. - che, pertanto, è fondata l’assorbente eccezione d’incompetenza
proposta dalla parte ricorrente (cfr.: T.A.R. Sardegna,
II, 24 gennaio 2005, n. 104; T.A.R. Molise, 25 novembre
2004, n. 729; T.A.R. Basilicata, 18 settembre 2003, n. 878;
T.A.R. Campania Napoli, I, 12 giugno 2003, n. 7532; T.A.R.
Sicilia Palermo, II, 8 maggio 2002, n. 1152; T.A.R. Lombardia
- Brescia, 25 settembre 2001, n. 792 e Tar Veneto sez. III,
24.1.2006, n. 130);
che le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento
opposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 29 marzo
2006.
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