| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 18 aprile 2006 n. 1030
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Edilizia e urbanistica - Piani regolatori
e piani territoriali – Potere regionale di riesame dello
strumento urbanistico adottato dalla Regione e approvato
dal Comune – Non esiste in base all’attuale quadro normativo.
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Edilizia e urbanistica - Piani regolatori
e piani territoriali – Potere regionale di riesame dello
strumento urbanistico adottato dalla Regione e approvato
dal Comune – Implicherebbe un ruolo preminente della Regione
non rinvenibile nell’ordinamento.
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L’attuale quadro normativo statale e regionale
non contempla disposizioni che rendano possibile il riesame
di uno strumento urbanistico già adottato dal Comune e approvato
dalla Regione. Non esiste, quindi, un potere di autotutela
unilaterale della Regione sul piano regolatore regionale
già approvato. Diversamente, configurandosi l’approvazione
come atto complesso ineguale, nel quale concorrono le autonome
volontà di Comune e Regione, al fine di esercitare l’autotutela
occorrerebbe che si attivassero congiuntamente i due enti
e, soprattutto, che i due enti concordassero il provvedimento
da adottare al fine di rimuovere il vizio.
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L’esistenza di un potere unilaterale di autotutela
regionale sul P.R.G. implicherebbe di configurare tale potere
come strumento di vigilanza e controllo nei confronti del
Comune, ente congiuntamente al quale la Regione concorre
allo svolgimento del procedimento e all’emissione dell’atto
finale. Ma non si può fare a meno di notare che, ove esercitato
con riferimento ad un provvedimento complesso, in cui concorrono
manifestazioni di volontà di due enti, come nel caso dell’approvazione
degli strumenti di pianificazione urbanistica, riconoscere
un siffatto potere unilaterale equivarrebbe ad attribuire
alla Regione un ruolo preminente, che ancora oggi non le
viene riconosciuto dalla giurisprudenza e non è ravvisabile
nella normativa vigente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
prima Sezione
con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso Presidente
Italo Franco Consigliere, relatore
Fulvio Rocco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 436/2000, proposto dal
Comune di Roncade in persona del Sindaco pro- tempore,
autorizzato ad agire con delibera della G.M. n. 199 del
29.12.99, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Munari
nel cui studio in Venezia, piazzale Roma n. 464 elegge domicilio,
come da procura a.l. a margine del ricorso,
contro
la Regione Veneto, in persona del presidente della
G.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege nella sede
di Venezia, Piazza S. Marco n. 63,
per l’annullamento
della deliberazione della G.R. n. 4114 del 23.11.1999, recante
approvazione definitiva, con modifiche d’ufficio, dell’art.
49 delle N.T.A. del P.R.G. di Roncade, nonché dell’allegato
parere della C.T.R.- sezione urbanistica n. 431 del 10.11.99.
Visto il ricorso, notificato il 3.2.2000, e depositato presso
la segreteria il 17.2.2000, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto,
depositato il 15.2.2006;
vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno
delle proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, alla pubblica udienza del 30.3.2006, relatore il
Consigliere Italo Franco, l’avv. Cazzagon, in sostituzione
dell’avv. Munari per la P.A. ricorrente, e l’avv. dello
Stato Bonora per la Regione Veneto.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:
FATTO
Il P.R.G. del Comune di Roncade era stato adottato con
delibera consiliare n. 22 del 22.5.93 e approvato, con modifiche
d’ufficio, dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 2153 del 19.4.95.
L’art. 49 delle relative N.T.A. prevedeva l’esclusione dell’insediamento
nelle zone agricole di cave e industrie estrattive, discariche,
e depositi permanenti di materiali. Orbene, sul presupposto
che tale previsione di piano contrastasse con l’art. 13
della L.R. 7.9.82 n. 44 (per il quale aree di potenziale
escavazione sono costituite dalle zone agricole), la Regione,
nel dichiarato esercizio del potere di autotutela, disponeva
il riesame del menzionato art. 49, previo parere espresso
dalla C.T.R nella seduta del 18.6.97, proponendo al Comune,
ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 61/85, con D.G.R. n.
2797 del 5.8.97, di limitare il divieto solo ad alcune parti
del territorio comunale (sottozone E1, aree a tutela paesaggistico-
ambientale).
Il Comune controdeduceva, proponendo a sua volta, con delibera
del 19.09.97, di mantenere il divieto di installazione di
cave nelle sottozone E1, E2 ed E6, nelle zone tutelate ex
L. n. 1497/39 e n. 431/85, nelle zone di riconosciuta valenza
ambientale e nelle zone a rischio idraulico. La C.T.R.,
con parere istruttorio n. 423 del 2.12.97, riteneva “largamente
condivisibile” la proposta del Comune, ribadendo l’illegittimità
della disposizione così come approvata ed esprimendo parere
favorevole a condizione che si escludessero dal divieto
le zone E2 . Nella seduta del 23.11.99 la C.T.R. si occupava
nuovamente dell’affare, concludendo con il parere che, mentre
appare condivisibile il mantenimento del divieto nelle zone
su indicate, “non appare ammissibile il divieto per le zone
E2” perché ivi “si applica correttamente il disposto dell’art.
13 della L.R. n. 44/82”, ritenendo meritevole di approvazione
la modifica dell’art. 49 nel senso indicato.
Seguiva la delibera n. 4114 del 23.11.99 con la quale la
G.R., richiamati gli sviluppi appena riferiti, nonché una
diffida (del 4.2.98) dall’approvare le controdeduzioni del
Comune, stante la permanenza dei profili di illegittimità
per contrasto con il menzionato art. 13, disponeva di approvare
definitivamente, ai sensi dell’art. 46, il P.R.G. di Roncade
con le riportate correzioni all’art. 49 delle N.T.A.
Il Comune di Roncade impugna con il ricorso in epigrafe
detto provvedimento, deducendo con il primo motivo violazione
dell’art. 10 della L. n. 1150/42 e degli art. 44, 45 e 46
della L.R. n. 61/85, sul rilievo che reiterare l’approvazione
del P.R.G. è procedimento affatto anomalo. Infatti, posto
che il provvedimento di approvazione è stato definito dalla
giurisprudenza quale atto complesso ineguale, con previsione
della disgiunta (concorrente ma autonoma) manifestazione
di volontà da parte di due soggetti pubblici, dove tuttavia
il ruolo del Comune è preponderante in quanto ad esso spetta
l’iniziativa e la formulazione di una compiuta proposta
mediante l’adozione di un progetto di piano, deve escludersi
che, una volta concluso il procedimento, la Regione possa
nuovamente esercitare i poteri di cui agli art. 44, 45 e
46 della L.R. n. 61/85. Nessuna norma le consente, infatti,
di introdurre modifiche in un piano già approvato.
Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 13 della
L.R. n. 44/82, sottolineandosi l’ulteriore profilo di illegittimità
della D.G.R. n. 4114/99 discendente dal fatto che l’estensione
massima del territorio comunale destinabile ad attività
estrattive (pari al 5% nei comuni, come Roncade, inclusi
nell’allegato 1 della L.R. 44/82 ovvero tra quelli ove possono
aprirsi cave di argilla per laterizi), viene coperto dalle
restanti zone E in cui non vige il divieto in discussione,
soggiungendo che l’interesse dei cavatori sembra tale da
prevalere sull’interesse pubblico di tutela e salvaguardia
del territorio, e che la decisione avversata costituisce
grave violazione dei poteri comunali in materia di pianificazione
territoriale.
Si è costituita la Regione, preliminarmente eccependo che
il ricorrente non ha impugnato nei termini l’atto con cui
essa Regione, nell’esercizio del potere di autotutela, ha
riaperto il procedimento di approvazione del P.R.G., e l’infondatezza
delle censure nel merito, rilevando che la non escludibilità
delle zone E2 era stata già indicata nel parere della C.T.R.,
anch’esso non impugnato.
Con memoria conclusionale replica parte ricorrente, affermando
che ha impugnato nei termini l’atto conclusivo del procedimento
(il provvedimento lesivo) e ribadendo le censure svolte
nel ricorso introduttivo, con richiami di giurisprudenza.
All’udienza i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive
domande ed eccezioni, dopo di che la causa è stata spedita
in decisione.
DIRITTO
1- Brevi considerazioni preliminari vanno dedicate all’eccezione
di intempestività del ricorso all’esame, sollevata in
limine dalla difesa della regione.
L’eccezione non può essere condivisa. Ed invero, a prescindere
dall’anomalia del procedimento seguito nel caso di specie,
di cui si dirà più avanti, sta di fatto che, come è stato
correttamente replicato ex adverso, il Comune
si è attivato nei riguardi di un atto che costituisce il
provvedimento conclusivo di tale procedimento, e che perciò
si presenta come il provvedimento lesivo, a differenza degli
atti precedenti del procedimento medesimo. Del resto, con
particolare riguardo a profili di logica oltre che di ragionevolezza,
osserva il Collegio che, dall’andamento delle fasi pregresse
del procedimento, in cui si era registrato un sostanziale
spirito collaborativo (e, verosimilmente, un’apertura alle
controproposte del comune), non era dato preventivare che
la Regione si sarebbe espressa nei termini di cui al provvedimento
impugnato, potendo, al contrario, ipotizzarsi la condivisione
della limitazione dei correttivi affacciati dal Comune,
ipotesi in qualche maniera mediana tra la versione originaria
dell’art. 49 delle N.T.A e quella risultante dalle modifiche
apportate dalla G. R. con il provvedimento impugnato.
Orbene, rispetto alla delibera della Giunta regionale con
il quale si emette il provvedimento conclusivo del procedimento,
il ricorso appare tempestivo.
2- Nel merito, il ricorso non può non ritenersi fondato,
dal momento che la Regione ha, effettivamente, iniziato
un procedimento e approvato il provvedimento conclusivo,
in buona sostanza extra ordinem, al di là, cioè,
di qualsivoglia previsione normativa. Mancano, invero, tanto
nella normativa statale quanto in quella regionale, disposizioni
in ordine al possibile riesame di uno strumento urbanistico
già adottato dal Comune e approvato dalla Regione a termini
di legge (nella specie, il P.R.G. di Roncade era stato approvato
nel 1995, con modifiche ai sensi dell’art. 46 della L.R.
n. 61/85, il che significa che già la Regione si era avvalsa
del suo potere di pretendere l’introduzione di modifiche
ad alcune parti del P.R.G. adottato).
Certo, se si vuole, si può dire di trovarsi al cospetto
di un vuoto normativo: non è dato, infatti, rinvenire nell’ordinamento
(sia statale, sia regionale) strumenti idonei a rimuovere
eventuali profili di illegittimità per vizi che affettano
gli atti (in particolare, il provvedimento conclusivo) facenti
parte di quel peculiare procedimento istituito dalla legge
per l’adozione e approvazione degli strumenti urbanistici,
a partire dal piano regolatore generale (nella pregressa
versione: ora tali strumenti vengono denominati diversamente
nelle differenziate discipline legislative urbanistiche
delle singole regioni). Trattandosi, invero, di atto complesso
ineguale (l’approvazione) –e comunque anche a prescindere
dalla disomogeneità di competenze e poteri che ciascuno
dei due enti di autonomia locale apporta al procedimento
e al provvedimento, evidenziato dalla definizione testé
riportata-, al fine di esercitare l’autotutela occorrerebbe
che si attivassero congiuntamente i due enti e, soprattutto,
che i due enti concordassero sul provvedimento da adottare,
appunto, in sede di autotutela, al fine di rimuovere il
vizio.
Infatti la Regione si è mossa, dichiaratamente, nell’ambito
dell’esercizio di un preteso potere di autotutela che, viceversa,
come già sottolineato, nessuna norma contempla. Al di là
di un’autotutela congiunta, non è data, nel sistema vigente,
possibilità alcuna alla Regione di muoversi in tal senso.
La visione in cui si colloca l’azione della Regione qui
avversata, invero, presuppone che l’ente Regione sia dotato
di un potere unilaterale di autotutela nei confronti del
Comune (quasi un poteri di vigilanza e/o controllo), congiuntamente
al quale ha concorso allo svolgimento del procedimento e
all’emissione dell’atto finale. Ma non si può fare a meno
di notare che, ove esercitato con riferimento ad un provvedimento
complesso (in cui concorrono manifestazioni di volontà di
due enti, come nel caso dell’approvazione degli strumenti
di pianificazione urbanistica), riconoscere un siffatto
potere unilaterale equivarrebbe ad attribuire alla Regione
un ruolo preminente (che ancora oggi non le viene riconosciuto
dalla giurisprudenza), e in sostanza una sorta di potere
di controllo che certamente non è ravvisabile nella normativa
vigente (di fonte tanto statale che regionale).
La questione è destinata ad assumere rilievo ancora maggiore
nell’attuale assetto costituzionale, derivante dalle modifiche
apportate al titolo V della Costituzione, nel quale già
in linea generale sembra doversi assegnare all’autonomia
dei comuni un rilievo non inferiore a quello delle Regioni.
Sotto un profilo più attento al contenuto delle modifiche
apportate, per così dire, in seconda battuta dalla regione
nel caso di specie (extra ordinem, come si
è detto), si osserva, poi, che parrebbe giustificabile un
intervento dell’ente di livello gerarchico territoriale
sovraordinato, quando questi fosse animato dall’intento
di migliorare disposizioni dello strumento urbanistico che
apportino guasti al territorio e/o all’ambiente, a scopo
di tutela dei correlativi valori. Ma così non è nel caso
di specie ove, al contrario, è il Comune a invocare disposizioni
(già approvate a suo tempo dalla Regione) poste a tutela
di talune parti del territorio comunale.
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono,
il ricorso deve considerarsi fondato e va accolto. Per l’effetto,
è annullato il provvedimento impugnato, con il pedissequo
parere della C.T.R.
Possono, tuttavia, compensarsi integralmente fra le parti
le spese ed onorari di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso
in epigrafe, lo accoglie. Per l’effetto, è annullato il
provvedimento impugnato, con il parere della C.T.R. sul
quale esso si basa.
Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 30
marzo 2006.
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