| T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 14 aprile 2006 n. 1017
Pres. Angelo De Zotti - rel. Rita De Piero |
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Persona fisica e diritti della personalità
- Diritti fondamentali – Diniego di nomina a guardia giurata
– Non può giustificarsi in base alla sporadica frequentazione
di un parente pregiudicato.
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E’ illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione
nega la nomina a guardia giurata che sia motivato dalla
saltuaria frequentazione di un parente pregiudicato. Perché
siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza
e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione,
i requisiti attitudinali o di affidabilità devono sempre
essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche
diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede
penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione
o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da
episodi estranei al soggetto discendano conseguenze per
lui negative, diverse e ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione
ragionevole, di rivelare un'effettiva mancanza di requisiti
o di qualità richieste per l'esercizio delle funzioni o
delle attività di cui si tratta, avendosi altrimenti una
sorta di indebita sanzione extralegale. In quest’ottica,
la mera, sporadica, frequentazione di un familiare pregiudicato
non pare motivo sufficiente per la valutazione di inaffidabilità
espressa dall’amministrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza
Sezione III
con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere, relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1903/2005, proposto da
Racamato Pietro, rappresentato e difeso dagli avv.
Luigi Annunziata, Guido Facciolo e Giorgio Pinello, con
domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo, in Venezia,
san Polo n. 3080/L;
contro
il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Verona,
costituiti in giudizio col patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Venezia presso cui sono ex lege domiciliati,
in san Marco n. 63;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale, del provvedimento 11.7.2005,
con cui il Prefetto di Verona ha respinto la richiesta di
nomina a guardia particolare giurata, e, quanto ai motivi
aggiunti, del provvedimento 27.12.2005 che rinnova tale
diniego;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del resistente
Ministero;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 30.3.2006 - relatore il
consigliere Rita De Piero - l’avv. Annunziata, per il ricorrente,
e l’avv. dello Stato Bonora per l’Amministrazione;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.- con il ricorso principale l’istante rappresenta di aver
sempre svolto nel suo luogo di residenza, in Ginosa (Ta),
attività artigianale nel settore del cartongesso e pitturazioni,
ma di aver deciso, dopo il matrimonio, di trasferirsi a
Verona ove risiede un fratello, che da molti anni svolge
l’attività di guardia particolare giurata presso l’Istituto
di Vigilanza Privata “Battistolli” e che gli ha procurato
un’offerta di lavoro presso la medesima Ditta.
1.1. - A tal fine, veniva richiesto al Prefetto di Verona
il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare
giurata, che, col provvedimento opposto in principalità,
veniva denegato.
1.2. - Contro tale atto l’istante deduce:
1) violazione dell’art. 10 bis della L. 7.8.90 n.
241, per non essergli stato comunicato il preavviso di provvedimento
negativo;
2) violazione degli artt. 11, 138 e 141 del T.U.L.P.S. 18.6.31
n. 773. Difetto di presupposti.
Il provvedimento pone a fondamento del diniego presunte
“frequentazioni” con non meglio specificate persone pregiudicate
per reati gravi, ivi compreso un “parente” che altri non
è che il proprio cognato, che l’istante afferma di non vedere
da tempo.
Il ricorrente, inoltre, non ha trascorsi penali di alcun
tipo.
3) Violazione degli artt. 11, 138 e 141 del T.U.L.P.S. 18.6.31
n. 773. Carenza di istruttoria e contraddittorietà.
La P.A. non ha tenuto nella dovuta considerazione la circostanza
che l’istante si è allontanato dal proprio luogo di residenza
proprio per evitare le “frequentazioni” che gli vengono
addebitate e a controbilanciare le quali sta la specchiata
carriera del proprio fratello, cui la nomina a guardia giurata
e il porto d’armi - pur avendo la medesima estrazione sociale
- non sono stati negati.
Né può rilevare, ai fini che interessano, la richiamata,
remota, segnalazione di polizia (peraltro senza alcun ulteriore
seguito di carattere penale) per presunte lesioni personali,
che in realtà altro non era che una banale rissa.
2. - L’Amministrazione, costituita, controdeduceva nel merito
del ricorso, di cui chiedeva la reiezione.
3. - Con ordinanza n. 755/2005 il Tribunale adito accoglieva
l’istanza cautelare proposta e sospendeva gli effetti del
provvedimento.
4. - L’Amministrazione allora spontaneamente si rideterminava
sull’istanza, denegando nuovamente - col provvedimento datato
27.12.05 - la nomina a guardia particolare giurata.
4.1. - Contro questo nuovo atto, il ricorrente propone motivi
aggiunti, deducendo le stesse doglianze avanzate avverso
il primo diniego, rilevando peraltro come, a seguito degli
“ulteriori e più approfonditi accertamenti effettuati”,
gli elementi su cui il diniego si fonda appaiano ancora
più evanescenti.
4.2. - L’Amministrazione presenta memorie anche contro i
motivi aggiunti, ribadendo le già rassegnate conclusioni.
5. - Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse; i motivi aggiunti sono fondati e,
conseguentemente, il secondo provvedimento di diniego va
annullato.
5.1. - Come esposto nel riassunto in fatto che precede,
dopo l’ordinanza di questo T.A.R. che ha accordato la sospensione
interinale del diniego opposto col ricorso principale, ritenendo
insufficienti gli elementi posti a base del diniego, l’Amministrazione,
sua sponte (dato che l’ordinanza non conteneva alcun
ordine di riesame), ha provveduto ad effettuare un supplemento
di istruttoria onde acquisire più puntuali elementi utili
ai fini della valutazione dell’istanza, e, in esito a tale
approfondimento di indagine, ha emesso il secondo diniego,
impugnato coi motivi aggiunti. Ha cioè rinnovato la valutazione
ed emesso un nuovo provvedimento; il che appare sufficiente
a rendere improcedibile - per sopravvenuta carenza di interesse
- il ricorso avverso l’atto originario, dovendosi ritenere
che il secondo provvedimento assorba in sé e superi il primo
(cfr., sul principio: C.S., sez. IV, n. 3797/04 e id. n.
4832/05).
Il ricorso principale, quindi, va dichiarato improcedibile
per sopravvenuta carenza di interesse.
5.2. - Quanto al secondo diniego, risulta anch’esso affetto
- al pari del primo - da motivazione incongrua e carenza
di adeguati presupposti.
I motivi che sorreggono tale atto, infatti, sono una segnalazione
all’Autorità Giudiziaria del 6.3.1988 - per lesioni personali
- e la frequentazione (non più “costante”, come in un primo
tempo indicato, bensì solo “saltuaria”) di un cognato, pluripregiudicato
anche per associazione a delinquere di stampo mafioso.
In questo nuovo atto sparisce il riferimento all’essere
il ricorrente “più volte stato controllato in compagnia
di persone pregiudicate”, ma viene precisato che la frequentazione
del cognato - attualmente in stato di libertà - sarebbe
“stata accertata dal Comando Stazione Carabinieri di Ginosa
(Ta), previo uso di mezzi tecnici, anche durante la (sua)
latitanza”.
Orbene, ritiene il Collegio che - come correttamente osserva
il ricorrente - un unico, isolato, precedente, non di natura
penale, bensì consistente in una mera segnalazione all’Autorità
Giudiziaria non seguita da imputazione, sottoposizione a
processo e condanna, non costituisca elemento idoneo a giustificare
la valutazione di inaffidabilità del soggetto, sottesa al
diniego.
Neppure se unita all’accertata frequentazione di un parente
pregiudicato che, proprio perché parente, non può essere
del tutto estromesso dalla vita dei suoi familiari, con
conseguente giustificatezza della frequentazione medesima
(si veda, in tema: Tar Campania - Napoli, sez. III, n. 4587/02;
Tar Puglia - Bari, sez, II, n. 5169/05 e Tar Friuli - Venezia
Giulia, n. 842/05). In proposito va anche osservato che
l’Amministrazione non ha dovutamente valutato - oltre a
tale elemento, oggettivamente negativo - anche gli elementi
favorevoli al ricorrente, consistenti nel suo volontario
allontanamento dal luogo in cui è sempre vissuto (e, di
conseguenza, anche dal cognato con gravi precedenti), e
nel suo inserimento nella, per così dire, “area di influenza”
del fratello residente a Verona che da oltre vent’anni svolge
senza mende l’attività di guardia particolare giurata.
5.3. Né giustifica il giudizio negativo l’ulteriore affermazione
contenuta nel provvedimento opposto secondo cui il Comando
Stazione Carabinieri di Ginosa (Ta), avrebbe accertato -
“previo uso di mezzi tecnici” - che il ricorrente frequentava
il cognato “anche durante la (sua) latitanza”.
L’affermazione, infatti è assolutamente generica, non circostanziata
e priva del benché minimo supporto probatorio, il che ha
anche impedito al ricorrente di poter adeguatamente controdedurre
sul punto.
5.4. - Da ultimo va ancora osservato che, quantunque la
prudenza dell’Amministrazione nel valutare le domande a
guardia particolare giurata sia quanto mai apprezzabile,
non va scordato che “perché siano rispettati i principi
costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali
riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali
o di affidabilità, … devono pur sempre essere desunti da
condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle
aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative
in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere”,
non essendo “ammissibile … che da episodi estranei al soggetto
finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse
e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non
suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rivelare
un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste
per l'esercizio delle funzioni o delle attività di cui si
tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione
extralegale” (così, puntualmente: Tar Puglia - Bari, sez,
II, n. 5169/05 cit.). In quest’ottica, la mera, sporadica,
frequentazione di un familiare pregiudicato (essendo, di
fatto, venuto meno quanto in un primo tempo attribuitogli,
e cioè che il ricorrente fosse stato “più volte controllato
in compagnia di persone pregiudicate”) non pare motivo sufficiente
per la valutazione di inaffidabilità espressa dall’Amministrazione.
6. - In definitiva, il ricorso per motivi aggiunti va accolto
ed il diniego del 27.12.2005, annullato.
7. - Spese e competenze di causa possono essere totalmente
compensate tra le parti, sussistendone le ragioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso principale;
accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il
provvedimento di diniego del 27.12.2005.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio il 30.3.2006.
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