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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 26 aprile 2006
n. 2182
Antonio Cavallari – Presidente, Silvana Bini – Estensore.
SVAS Biosana s.r.l. (avv. G. Lemmo) c. A.u.s.l. LE/2 (avv.
P. Pellegrino), Fater s.p.a. (avv. P. de Nardis), Artasana
s.p.a. Consip s.p.a. |
| 1.
Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa
– Appalto di fornitura – Proroga e rinnovo – Differenza.
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| 2.
Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa
– Convenzioni Consip – Facoltà di aderire – Amministrazioni
diverse dallo Stato – Obbligo di motivazione – Non sussiste.
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| 1.
Con riferimento ad un appalto di fornitura, la proroga sposta
in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, che
resta regolato dalla convenzione accessiva all'atto di affidamen-to
del servizio, a differenza del rinnovo che comporta una
nuova negoziazione con il mede-simo soggetto, ossia un rinnovato
esercizio dell'autonomia negoziale. |
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| 2.
Per le Amministrazioni diverse dallo Stato vi è una facoltà
di aderire alla convenzione Consip, senza che per questo
incomba un obbligo di motivazione sulla decisione di avvaler-si
della predetta convenzione o di non avvalersi; pertanto,
la scelta di aderire alla conven-zione Consip può essere
censurata solo sotto il profilo della illogicità manifesta,
illogicità che non può essere predicata sotto il profilo
della convenienza economica del rapporto prima intercorso
con la ricorrente o con i prezzi da questa offerti in sede
di gara. |
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REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Ref.
SILVANA BINI Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 214/2006 proposto da:
SVAS BIOSANA SRL rappresentato e difeso da:LEMMO
GIANLUCA con domicilio eletto in LECCE VIA GIACOMO MATTEOTTI,
23 presso PERRONE DANIELA
contro
AZIENDA U.S.L. LE/2 rappresentato e difeso da:PAOLO
PELLEGRINO con domicilio eletto in LECCE VIA presso
e nei confronti di
FATER SPA rappresentata e difesa da:PIERLUIGI DE
NARDIS con domicilio eletto in LECCE VIA CONTE ACCARDO presso
BRUNO CAPILUNGO E ARTASANA SPA CONSIP SPA
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della deliberazione del D.G. dell’ASL LE/2 n. 8 del 20.1.2006,
avente ad oggetto la revoca dell’intera procedura concorsuale,
l’invito alla Ditta Artsana a garantire il servizio fino
al 30.4.2006 e l’affidamento dell’appalto alla Ditta Fater
della fornitura di presidi monouso per incontinenza riconducibili
al Nomenclatore Tariffario approvato con DM 27.8.1999 n.
332;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:AZIENDA U.S.L.
LE/2 FATER SPA
Udito nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2006 il relatore
Ref. SILVANA BINI e uditi gli Avv. ti Lemmo per la ricorrente,
Pellegrino per l’USL LE/2 e De Nardis per la controinteressata
Fater;
Premesso che
Con sentenza n. 6100/05 di questa Sezione è stata annullata
la gara per la fornitura di presidi monouso, indetta dalla
USL LE/2, cui la società ricorrente aveva partecipato;
a seguito di detto annullamento, il Direttore Generale dell’ASL
con determina n. 8 del 20 Gennaio 2006, ha deliberato di
revocare l’intera procedura concorsuale,
di aderire alla convenzione Consip s.p.a. con la ditta Fater;
di affidare, medio tempore, il servizio, al fine di non
interrompere la fornitura, alla ditta Artsana fino al 30.4.06.
Detta determinazione viene gravata dalla ricorrente con
articolate censure, che possono essere esaminate secondo
il seguente ordine:
1) Violazione del D.L.gvo 358/92 nella parte in cui affida,
medio tempore, il servizio alla Soc. Artsana e non procede
ad attivare una nuova gara;
2) Illegittimità del diniego di proroga del contratto con
la SVAS;
3) Illegittimo affidamento alla Fater, la quale non può
fornire alcuni prodotti, avendo esaurito il lotto;
4) Violazione dell’art 10 bis.
Considerato che :
l’operato della U.S.L. LE/2 è immune dai denunciati vizi
di legittimità, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, va precisato che a fronte dell’annullamento
in sede giurisdizionale della gara,l’Amministrazione ha
scelto di aderire alla convenzione CONSIP, richiedendo però
un servizio in parte differente rispetto a quello erogato
precedentemente dalla ricorrente fino al 30.6.2004, in forza
di proroga accordata in forza di disposizione del Direttore
Area patrimonio n. 97 del 31.3.2004.
Emerge dalla documentazione in atti che l’oggetto dei contratti
tra l’Amministrazione Sanitaria e la ricorrente da un lato,
l’Artsana ( soggetto col quale era stato stipulato il contratto
a seguito della gara poi annullata con sentenza n.6100/2005)
e la Fater dall’altro sia diverso: in particolare la prestazione
della ricorrente era limitata alla fornitura di quattro
tipologie di prodotti (pannolone a mutandine di tre misure
e pannoloni rettangolari) e non ricomprendeva il servizio
di consegna a domicilio e di assistenza post-vendita.
Alla luce di dette precisazioni, si può passare ad esaminare
le censure del ricorso, secondo l’ordine sopra proposto.
Il primo motivo in cui si contesta la scelta del Direttore
Generale di non prorogare il contratto della ricorrente,
come proposto nella lettera del 19.1.2006 dalla stessa,
è infondato.
E’ noto che la proroga sposta in avanti il solo termine
di scadenza del rapporto, che resta regolato dalla convenzione
accessiva all'atto di affidamento del servizio, a differenza
del rinnovo che comporta una nuova negoziazione con il medesimo
soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale
(cfr. C.d.S., Sez. VI, 29.3.2002 n. 1767).
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| Il
contratto concluso tra la ricorrente e l’Amministrazione
resistente era scaduto nel corso del 2004 ed era stato prorogato
fino al 31.12.2004 alle medesime condizioni economiche in
forza di delibera del Direttore Area Patrimonio n. 97 del
31.3.2004.
Né può essere dato valore di proroga alla fornitura fatta
dalla ricorrente dopo il termine di scadenza del contratto,
(per la quale sono state rilasciate le fatture in data 1,4
e 9 settembre 2005): si tratta infatti di singoli contratti
di fornitura di specifici prodotti, che non provano la continuazione
del contratto con la SVAS.
Sulla base di queste considerazioni si deve rigettare anche
il motivo n. 2, in cui si censura l’affidamento del servizio
alla Artsana, nel tempo necessario per procedere a perfezionare
il contratto Consip.
Sussistevano infatti i presupposti per stipulare un nuovo
contratto a trattativa privata, al fine di non interrompere
un servizio di prima necessità.
Quanto alla scelta di concludere il contratto CONSIP – motivo
n. 3 – è noto che per le Amministrazioni diverse dalla Stato
vi è una facoltà di aderire alla convenzione Consip, senza
che per questo incomba un obbligo di motivazione sulla decisione
di avvalersi della predetta convenzione o di non avvalersi.
Quindi la scelta di aderire alla convenzione Consip può
essere censurata solo sotto il profilo della illogicità
manifesta, illogicità che non può essere predicata sotto
il profilo della convenienza economica del rapporto prima
intercorso con la ricorrente o con i prezzi da questa offerti
in sede di gara.
Infatti, dal raffronto tra la determina n. 97/2004 e la
delibera n. 8/2006, si evince che il prezzo complessivo
dei prodotti offerti dalla SVAS – incluso il costo di consegna
e di assistenza post vendita – è superiore a quello applicato
da Fater (a titolo di esempio, per i pannoloni rettangolari
la SVAS offre €. 0,104/pz, cui aggiungere €. 0,0285 per
la consegna e quindi un costo totale di €. 0,1325 a fronte
dell’offerta FATER di €. 0,118/pz).
Rispetto alla circostanza che il lotto 4 sarebbe stato esaurito
al momento della adozione del provvedimento, cioè il 20.1.2006,
mentre l’aumento del 6° quinto risulta attivato in data
23.1.2006, è sufficiente richiamare la determina impugnata,
nella parte in cui precisa che “ da informazioni assunte
presso la CONSIP, diversamente dalla situazione registrata
nel periodo precedente, che determinò la scelta della gara,
si è avuta assicurazione della imminente disponibilità dei
prodotti di che trattasi, in quanto dovrà comparire un’implementazione
al lotto n. 4, pertinente alla Regione Puglia”.
E’ di tutta evidenza come con tale clausola, la ASL
fosse a conoscenza che era in corso l’aumento della capacità
di fornitura della ditta prescelta, sicchè la delibera adottata
e la stessa conclusione del contratto risultavano condizionate
al perfezionamento del procedimento di aumento della fornitura.
Per tale ragione, anche la censura rubricata al punto 3)
è da respingere.
Da ultimo va esaminata la censura di cui al punto 4), relativa
alla violazione dell’art 10 bis.
Il motivo non ha pregio: non sussiste alcun obbligo di preavviso,
per l’espressa previsione normativa di non applicazione
della disposizione “alle procedure concorsuali” genericamente
intese ( TAR Veneto, sez. I 13.10.2005 n. 3663).
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
di giudizio tra le parti.
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito
del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n.
205 del 2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda
Sezione di Lecce respinge il ricorso indicato in epigrafe
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 2 marzo
2006
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott.ssa Silvana Bini - Estensore
Pubblicata il 26 aprile 2006
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