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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 26 aprile 2006 n. 2182
Antonio Cavallari – Presidente, Silvana Bini – Estensore.
SVAS Biosana s.r.l. (avv. G. Lemmo) c. A.u.s.l. LE/2 (avv. P. Pellegrino), Fater s.p.a. (avv. P. de Nardis), Artasana s.p.a. Consip s.p.a.


1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Appalto di fornitura – Proroga e rinnovo – Differenza.

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Convenzioni Consip – Facoltà di aderire – Amministrazioni diverse dallo Stato – Obbligo di motivazione – Non sussiste.

1. Con riferimento ad un appalto di fornitura, la proroga sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dalla convenzione accessiva all'atto di affidamen-to del servizio, a differenza del rinnovo che comporta una nuova negoziazione con il mede-simo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale.

 

2. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato vi è una facoltà di aderire alla convenzione Consip, senza che per questo incomba un obbligo di motivazione sulla decisione di avvaler-si della predetta convenzione o di non avvalersi; pertanto, la scelta di aderire alla conven-zione Consip può essere censurata solo sotto il profilo della illogicità manifesta, illogicità che non può essere predicata sotto il profilo della convenienza economica del rapporto prima intercorso con la ricorrente o con i prezzi da questa offerti in sede di gara.


REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE

SECONDA SEZIONE





nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Ref.

SILVANA BINI Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




Visto il ricorso 214/2006 proposto da:
SVAS BIOSANA SRL rappresentato e difeso da:LEMMO GIANLUCA con domicilio eletto in LECCE VIA GIACOMO MATTEOTTI, 23 presso PERRONE DANIELA


contro



AZIENDA U.S.L. LE/2 rappresentato e difeso da:PAOLO PELLEGRINO con domicilio eletto in LECCE VIA presso


e nei confronti di
FATER SPA rappresentata e difesa da:PIERLUIGI DE NARDIS con domicilio eletto in LECCE VIA CONTE ACCARDO presso BRUNO CAPILUNGO E ARTASANA SPA CONSIP SPA


per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della deliberazione del D.G. dell’ASL LE/2 n. 8 del 20.1.2006, avente ad oggetto la revoca dell’intera procedura concorsuale, l’invito alla Ditta Artsana a garantire il servizio fino al 30.4.2006 e l’affidamento dell’appalto alla Ditta Fater della fornitura di presidi monouso per incontinenza riconducibili al Nomenclatore Tariffario approvato con DM 27.8.1999 n. 332;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:AZIENDA U.S.L. LE/2 FATER SPA




Udito nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2006 il relatore Ref. SILVANA BINI e uditi gli Avv. ti Lemmo per la ricorrente, Pellegrino per l’USL LE/2 e De Nardis per la controinteressata Fater;

Premesso che
Con sentenza n. 6100/05 di questa Sezione è stata annullata la gara per la fornitura di presidi monouso, indetta dalla USL LE/2, cui la società ricorrente aveva partecipato;
a seguito di detto annullamento, il Direttore Generale dell’ASL con determina n. 8 del 20 Gennaio 2006, ha deliberato di revocare l’intera procedura concorsuale,
di aderire alla convenzione Consip s.p.a. con la ditta Fater; di affidare, medio tempore, il servizio, al fine di non interrompere la fornitura, alla ditta Artsana fino al 30.4.06.
Detta determinazione viene gravata dalla ricorrente con articolate censure, che possono essere esaminate secondo il seguente ordine:
1) Violazione del D.L.gvo 358/92 nella parte in cui affida, medio tempore, il servizio alla Soc. Artsana e non procede ad attivare una nuova gara;
2) Illegittimità del diniego di proroga del contratto con la SVAS;
3) Illegittimo affidamento alla Fater, la quale non può fornire alcuni prodotti, avendo esaurito il lotto;
4) Violazione dell’art 10 bis.

Considerato che :

l’operato della U.S.L. LE/2 è immune dai denunciati vizi di legittimità, per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, va precisato che a fronte dell’annullamento in sede giurisdizionale della gara,l’Amministrazione ha scelto di aderire alla convenzione CONSIP, richiedendo però un servizio in parte differente rispetto a quello erogato precedentemente dalla ricorrente fino al 30.6.2004, in forza di proroga accordata in forza di disposizione del Direttore Area patrimonio n. 97 del 31.3.2004.

Emerge dalla documentazione in atti che l’oggetto dei contratti tra l’Amministrazione Sanitaria e la ricorrente da un lato, l’Artsana ( soggetto col quale era stato stipulato il contratto a seguito della gara poi annullata con sentenza n.6100/2005) e la Fater dall’altro sia diverso: in particolare la prestazione della ricorrente era limitata alla fornitura di quattro tipologie di prodotti (pannolone a mutandine di tre misure e pannoloni rettangolari) e non ricomprendeva il servizio di consegna a domicilio e di assistenza post-vendita.


Alla luce di dette precisazioni, si può passare ad esaminare le censure del ricorso, secondo l’ordine sopra proposto.

Il primo motivo in cui si contesta la scelta del Direttore Generale di non prorogare il contratto della ricorrente, come proposto nella lettera del 19.1.2006 dalla stessa, è infondato.

E’ noto che la proroga sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dalla convenzione accessiva all'atto di affidamento del servizio, a differenza del rinnovo che comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale (cfr. C.d.S., Sez. VI, 29.3.2002 n. 1767).

 

Il contratto concluso tra la ricorrente e l’Amministrazione resistente era scaduto nel corso del 2004 ed era stato prorogato fino al 31.12.2004 alle medesime condizioni economiche in forza di delibera del Direttore Area Patrimonio n. 97 del 31.3.2004.

Né può essere dato valore di proroga alla fornitura fatta dalla ricorrente dopo il termine di scadenza del contratto, (per la quale sono state rilasciate le fatture in data 1,4 e 9 settembre 2005): si tratta infatti di singoli contratti di fornitura di specifici prodotti, che non provano la continuazione del contratto con la SVAS.

Sulla base di queste considerazioni si deve rigettare anche il motivo n. 2, in cui si censura l’affidamento del servizio alla Artsana, nel tempo necessario per procedere a perfezionare il contratto Consip.
Sussistevano infatti i presupposti per stipulare un nuovo contratto a trattativa privata, al fine di non interrompere un servizio di prima necessità.

Quanto alla scelta di concludere il contratto CONSIP – motivo n. 3 – è noto che per le Amministrazioni diverse dalla Stato vi è una facoltà di aderire alla convenzione Consip, senza che per questo incomba un obbligo di motivazione sulla decisione di avvalersi della predetta convenzione o di non avvalersi.

Quindi la scelta di aderire alla convenzione Consip può essere censurata solo sotto il profilo della illogicità manifesta, illogicità che non può essere predicata sotto il profilo della convenienza economica del rapporto prima intercorso con la ricorrente o con i prezzi da questa offerti in sede di gara.

Infatti, dal raffronto tra la determina n. 97/2004 e la delibera n. 8/2006, si evince che il prezzo complessivo dei prodotti offerti dalla SVAS – incluso il costo di consegna e di assistenza post vendita – è superiore a quello applicato da Fater (a titolo di esempio, per i pannoloni rettangolari la SVAS offre €. 0,104/pz, cui aggiungere €. 0,0285 per la consegna e quindi un costo totale di €. 0,1325 a fronte dell’offerta FATER di €. 0,118/pz).

Rispetto alla circostanza che il lotto 4 sarebbe stato esaurito al momento della adozione del provvedimento, cioè il 20.1.2006, mentre l’aumento del 6° quinto risulta attivato in data 23.1.2006, è sufficiente richiamare la determina impugnata, nella parte in cui precisa che “ da informazioni assunte presso la CONSIP, diversamente dalla situazione registrata nel periodo precedente, che determinò la scelta della gara, si è avuta assicurazione della imminente disponibilità dei prodotti di che trattasi, in quanto dovrà comparire un’implementazione al lotto n. 4, pertinente alla Regione Puglia”.
E’ di tutta evidenza come con tale clausola, la ASL fosse a conoscenza che era in corso l’aumento della capacità di fornitura della ditta prescelta, sicchè la delibera adottata e la stessa conclusione del contratto risultavano condizionate al perfezionamento del procedimento di aumento della fornitura.
Per tale ragione, anche la censura rubricata al punto 3) è da respingere.



Da ultimo va esaminata la censura di cui al punto 4), relativa alla violazione dell’art 10 bis.
Il motivo non ha pregio: non sussiste alcun obbligo di preavviso, per l’espressa previsione normativa di non applicazione della disposizione “alle procedure concorsuali” genericamente intese ( TAR Veneto, sez. I 13.10.2005 n. 3663).

Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;



P.Q.M.





Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce respinge il ricorso indicato in epigrafe

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2006

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott.ssa Silvana Bini - Estensore


Pubblicata il 26 aprile 2006

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