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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 27 aprile 2006 n. 3840
Pres. Rel. Est. A. Pagano
Gigliola Fusco (Avv.ti R. Angelone e G. Pagnozzi) c. Provincia di Napoli (Avv.ti L. Scetta e S. Savarese)


Pubblico impiego – Richiesta di riconoscimento di equo indennizzo – Provvedimento denegativo della Provincia intervenuto in epoca successiva al 30.6.1998 – Impugnazione – Giurisdizione ordinaria, in funzione di giudice del lavoro – Sussiste

Sulla controversia concernente la domanda di equo indennizzo, la quale introduce un procedimento articolato in esito alla quale l’amministrazione si pronuncia sull’istanza, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, in riferimento ad un provvedimento intervenuto in epoca successiva alla data del 30.6.1998 (1).

 

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(1) Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: “In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, quoad tempus, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lg. n. 80 del 1998 (oggi, art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del 2001), la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento della verificazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato, ogni qualvolta essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione datrice di lavoro; mentre, allorché il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria” (Cass. sez. un. Civ. 23 gennaio 2004 n. 1234).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli (sezione VI)




composto da:
Alessandro Pagano  Pres. rel. est.
Maria Abbruzzese  Cons.
Michele Buonauro – Ref.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n.11443/2002 proposto da:

Fusco Gigliola,
rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Angelone e G. Pagnozzi con cui domicilia in Napoli,

contro




Provincia di Napoli in persona del legale rappresentante p.t.,
rappr.ta e difesa dall’avv.to L. Scetta e S. Savarese con cui domiciliano in Napoli, p.zza Matteotti nr. 1,

per l’annullamento
della determinazione dirigenziale nr. 7355 del 30.8.2002 della Provincia di Napoli -città Metropolitana- prot. gen. 57998 del 5.9.02 –prot .pers. nr. 7974 di pari data-Area Risorse Umane,

visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza del 20.02.2006 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto



1.- Con il presente ricorso, notificato il 31.10.2002 e depositato il 23.11.2002, la parte ricorrente, vedova del dott. Michelini Rosario dirigente della Provincia di Napoli, si duole che tale amministrazione abbia denegato la richiesta di equo indennizzo presentata dal coniuge, dopo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta.
Articola pertanto i seguenti motivi:
I. – Violazione e falsa applicazione dei DDPP n.349/94-461/01 –Violazione dei princìpi che regolano la materia –Motivazione erronea e insufficiente.
2.– Resiste l’amministrazione.
3. All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.

Considerato in diritto



4.- Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
La parte ricorrente, quale vedova del dott. Michelini Rosario già dirigente della Provincia di Napoli, contesta il provvedimento denegativo della richiesta di riconoscimento dell’equo indennizzo, adottato dalla Provincia di Napoli il 30.08.2002.
La giurisdizione su tale determinazione spetta quindi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Ha osservato infatti la Corte Suprema: In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, quoad tempus, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lg. n. 80 del 1998 (oggi, art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del 2001), la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento della verificazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato, ogni qualvolta essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione datrice di lavoro; mentre, allorché il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria. (Cass. sez. un. Civ. 23 gennaio 2004 n. 1234).
Pertanto, con riguardo alla presente controversia concernente la domanda di equo indennizzo –la quale introduce un procedimento articolato in esito alla quale l'amministrazione si pronuncia sulla istanza– va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, in riferimento al provvedimento intervenuto su detta istanza, in epoca successiva alla data del 30 giugno 1998 (30.08.2002).
5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo della CampaniaNapoli (sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro.
Compensa le spese di causa.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.


Così deciso in Napoli,
20.02.2006, nella camera di consiglio del TAR.






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