REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli (sezione VI)
composto da:
Alessandro Pagano Pres. rel. est.
Maria Abbruzzese Cons.
Michele Buonauro – Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.11443/2002 proposto da:
Fusco Gigliola,
rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Angelone e G.
Pagnozzi con cui domicilia in Napoli,
contro
Provincia di Napoli in persona del legale rappresentante
p.t.,
rappr.ta e difesa dall’avv.to L. Scetta e S. Savarese con
cui domiciliano in Napoli, p.zza Matteotti nr. 1,
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale nr. 7355 del 30.8.2002
della Provincia di Napoli -città Metropolitana- prot. gen.
57998 del 5.9.02 –prot .pers. nr. 7974 di pari data-Area
Risorse Umane,
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza del 20.02.2006 –rel. il cons. A. Pagano–
gli avv.ti: come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto
1.- Con il presente ricorso, notificato il 31.10.2002
e depositato il 23.11.2002, la parte ricorrente, vedova
del dott. Michelini Rosario dirigente della Provincia di
Napoli, si duole che tale amministrazione abbia denegato
la richiesta di equo indennizzo presentata dal coniuge,
dopo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della patologia sofferta.
Articola pertanto i seguenti motivi:
I. – Violazione e falsa applicazione dei DDPP n.349/94-461/01
–Violazione dei princìpi che regolano la materia –Motivazione
erronea e insufficiente.
2.– Resiste l’amministrazione.
3. All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta
per la decisione nel merito.
Considerato in diritto
4.- Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo adito.
La parte ricorrente, quale vedova del dott. Michelini Rosario
già dirigente della Provincia di Napoli, contesta il provvedimento
denegativo della richiesta di riconoscimento dell’equo indennizzo,
adottato dalla Provincia di Napoli il 30.08.2002.
La giurisdizione su tale determinazione spetta quindi al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Ha osservato infatti la Corte Suprema: In materia di
rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche
amministrazioni, per determinare, quoad tempus, ai
sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lg. n. 80 del 1998 (oggi,
art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del 2001), la giurisdizione
con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente
pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta
valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento della
verificazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato,
ogni qualvolta essi vengano in rilievo a prescindere dal
loro collegamento con uno specifico atto di gestione del
rapporto da parte dell'amministrazione datrice di lavoro;
mentre, allorché il regime del rapporto preveda che la giuridica
rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo
apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente
declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi riferimento
al momento in cui interviene siffatta declaratoria. (Cass.
sez. un. Civ. 23 gennaio 2004 n. 1234).
Pertanto, con riguardo alla presente controversia concernente
la domanda di equo indennizzo –la quale introduce un procedimento
articolato in esito alla quale l'amministrazione si pronuncia
sulla istanza– va affermata la giurisdizione del giudice
ordinario, quale giudice del lavoro, in riferimento al provvedimento
intervenuto su detta istanza, in epoca successiva alla data
del 30 giugno 1998 (30.08.2002).
5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante
la particolare natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo della CampaniaNapoli
(sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato,
così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice
adito, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario,
quale giudice del lavoro.
Compensa le spese di causa.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.
Così deciso in Napoli, 20.02.2006, nella camera di
consiglio del TAR.