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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 19 aprile 2006 n. 504
B. Perricone Pres. C. Testori Est.
S. Santato (Avv.ti G. Ponti e G. Lauricella) contro la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (non costituita) e nei confronti dell’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali (Avvocatura dello Stato)


Concorsi pubblici – Domanda di partecipazione ad un corso di specializzazione per l'idoneità a Segretario Generale nei comuni fino a 65.000 abitanti – Documentata richiesta dell'interessata di valutare l'ammissibilità della sua domanda perché tardivamente presentata per causa di forza maggiore – Diniego – Assenza di un qualsiasi riferimento circa la valutazione della causa di forza maggiore evidenziata dall'interessata - Illegittimità

A fronte di espressa e tempestiva richiesta dell'interessata di valutare l'ammissibilità della sua domanda di partecipazione al corso di specializzazione (per l'idoneità a Segretario Generale nei comuni fino a 65.000 abitanti), tardivamente presentata per documentata causa di forza maggiore, è illegittimo il provvedimento di non ammissione opposto poiché da un lato non esprime alcuna valutazione in ordine all’istanza dell'interessata e dall'altro non consente neppure di avere certezza che tale istanza sia stata quantomeno presa in considerazione dall’Amministrazione


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I



composto dai signori:

Dott. Bartolomeo Perricone Presidente
Dott. Giancarlo Mozzarelli Consigliere Dott. Carlo Testori Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 255 del 2004 proposto da
Santato Silvia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianni Ponti e Giovanni Lauricella ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Massone n. 14, presso lo studio dell’Avv. Maria Stefania Costantini,

contro



la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL), in persona del Direttore Generale p.t., non costituitasi in giudizio,

e nei confronti
dell’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliata in via G. Reni n. 4,

per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento emesso dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale in data 9 dicembre 2003, prot. n. 12408/SSPAL/DN, con cui veniva disposto il rigetto dell'istanza della ricorrente di ammissione al corso di specializzazione SPES IV per l'idoneità a Segretario Generale per la titolarità di Comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti non capoluogo di provincia, di cui all'art. 14, 1° comma del D.P.R. n. 465/1997 e la contestuale richiesta di rimessione in termini per causa di forza maggiore.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 23 marzo 2006 l’Avv. G. Ponti e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



1) Nel ricorso in epigrafe viene rappresentato:
• che in data 30/10/2003 scadeva il termine di presentazione (presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale) delle domande di ammissione al corso di specializzazione per l'idoneità a Segretario Generale per la titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia (SPES IV), di cui all'art. 14, 1° comma del D.P.R. n. 465/1997, indetto dall’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
• che per essere ammessa a tale corso la dott.ssa Silvia Santato, Segretario Comunale iscritta alla fascia professionale C in possesso della richiesta anzianità, ha trasmesso alla predetta Scuola, a mezzo fax, la rituale domanda in data 1/11/2003;
• che per giustificare il ritardo l'interessata ha poi trasmesso alla S.S.P.A.L. una comunicazione datata 4/11/2003 con cui segnalava di essere stata oggettivamente impossibilitata ad inviare la domanda nel termine prescritto a causa delle sue particolari condizioni di salute, documentate da un allegato certificato medico;
• che con nota datata 9/12/2003 il Direttore f.f. della Scuola ha comunicato alla dott.ssa Santato che la sua richiesta di partecipazione al corso non era stata accolta "in quanto pervenuta……successivamente alla scadenza prescritta nel bando del corso medesimo".
2) Contro quest'ultima determinazione la ricorrente ha formulato censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, limitandosi peraltro ad una difesa formale.
Nella camera di consiglio del 25 marzo 2004 questo Tribunale, con ordinanza n. 367, ha accolto l'istanza cautelare presentata della ricorrente, ai fini della sua ammissione con riserva al corso di cui si tratta.
All'udienza del 23 marzo 2006 della causa è passata in decisione.
3) In vista dell'udienza di discussione la difesa della ricorrente ha prodotto una memoria, corredata da documentazione, di cui peraltro il Collegio non può tenere conto, in quanto depositata oltre i termini stabiliti dall'art. 23 comma 4 della legge n. 1034/1971.
Nel merito il ricorso risulta comunque fondato. Se è vero, infatti, che la dott.sa Santato ha presentato la domanda di partecipazione al corso di cui si controverte successivamente (1/11/2003) alla scadenza del termine prefissato (30/10/2003), è anche vero che la predetta nei giorni seguenti (e precisamente il 4/11/2003) ha illustrato, con lettera indirizzata sia alla S.S.P.A.L. sia all’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, le ragioni che le avevano reso impossibile il tempestivo invio della richiesta, producendo a tal fine una certificazione medica datata 29/10/2003. Il sanitario che ha sottoscritto l'atto attesta di avere visitato l'odierna ricorrente "per esiti di caduta a terra con conseguente trauma cranico commotivo"; riferisce che la paziente era "lucida, collaborante, orientata", ma lamentava "cefalea e vertigini e amnesia retrograda"; conclude per la necessità di cinque giorni di riposo e cure, salvo complicazioni.
A fronte di tale documentazione e della puntuale richiesta dell'interessata di valutare l'ammissibilità della sua domanda di partecipazione in rapporto alla denunciata impossibilità di osservare il termine di scadenza, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale ha opposto il provvedimento impugnato, che risulta illegittimo in quanto da un lato non esprime alcuna valutazione in ordine alla specifica richiesta presentata dall'interessata il 4/11/2003, dall'altro non consente neppure di avere certezza che tale istanza sia stata quantomeno presa in considerazione.
Risultano dunque fondate le censure svolte dalla ricorrente, in particolare con riferimento al prospettato difetto di motivazione. Il ricorso merita dunque accoglimento - restando assorbiti gli ulteriori motivi dedotti - e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.
La singolarità del caso giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna il 23 marzo 2006.
Presidente B. Perricone
Consigliere rel.est. C. Testori

Depositata in Segreteria in data 19/04/2006
Bologna, li 19/04/2006


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