REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
composto dai signori:
Dott. Bartolomeo Perricone Presidente
Dott. Giancarlo Mozzarelli Consigliere Dott. Carlo Testori
Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 255 del 2004 proposto da
Santato Silvia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Gianni Ponti e Giovanni Lauricella ed elettivamente domiciliata
in Bologna, via Massone n. 14, presso lo studio dell’Avv.
Maria Stefania Costantini,
contro
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
(SSPAL), in persona del Direttore Generale p.t., non
costituitasi in giudizio,
e nei confronti
dell’Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari
comunali e provinciali, costituitasi in giudizio, rappresentata
e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna,
presso i cui uffici è domiciliata in via G. Reni n. 4,
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento emesso dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale in data 9 dicembre 2003, prot. n.
12408/SSPAL/DN, con cui veniva disposto il rigetto dell'istanza
della ricorrente di ammissione al corso di specializzazione
SPES IV per l'idoneità a Segretario Generale per la titolarità
di Comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti non capoluogo
di provincia, di cui all'art. 14, 1° comma del D.P.R. n.
465/1997 e la contestuale richiesta di rimessione in termini
per causa di forza maggiore.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia autonoma
per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 23 marzo 2006 l’Avv. G.
Ponti e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1) Nel ricorso in epigrafe viene rappresentato:
• che in data 30/10/2003 scadeva il termine di presentazione
(presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale) delle domande di ammissione al corso di specializzazione
per l'idoneità a Segretario Generale per la titolarità di
sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di
provincia (SPES IV), di cui all'art. 14, 1° comma del D.P.R.
n. 465/1997, indetto dall’Agenzia autonoma per la gestione
dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
• che per essere ammessa a tale corso la dott.ssa Silvia
Santato, Segretario Comunale iscritta alla fascia professionale
C in possesso della richiesta anzianità, ha trasmesso alla
predetta Scuola, a mezzo fax, la rituale domanda in data
1/11/2003;
• che per giustificare il ritardo l'interessata ha poi trasmesso
alla S.S.P.A.L. una comunicazione datata 4/11/2003 con cui
segnalava di essere stata oggettivamente impossibilitata
ad inviare la domanda nel termine prescritto a causa delle
sue particolari condizioni di salute, documentate da un
allegato certificato medico;
• che con nota datata 9/12/2003 il Direttore f.f. della
Scuola ha comunicato alla dott.ssa Santato che la sua richiesta
di partecipazione al corso non era stata accolta "in
quanto pervenuta……successivamente alla scadenza prescritta
nel bando del corso medesimo".
2) Contro quest'ultima determinazione la ricorrente ha formulato
censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto
molteplici profili.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia autonoma per la gestione
dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, limitandosi
peraltro ad una difesa formale.
Nella camera di consiglio del 25 marzo 2004 questo Tribunale,
con ordinanza n. 367, ha accolto l'istanza cautelare presentata
della ricorrente, ai fini della sua ammissione con riserva
al corso di cui si tratta.
All'udienza del 23 marzo 2006 della causa è passata in decisione.
3) In vista dell'udienza di discussione la difesa della
ricorrente ha prodotto una memoria, corredata da documentazione,
di cui peraltro il Collegio non può tenere conto, in quanto
depositata oltre i termini stabiliti dall'art. 23 comma
4 della legge n. 1034/1971.
Nel merito il ricorso risulta comunque fondato. Se è vero,
infatti, che la dott.sa Santato ha presentato la domanda
di partecipazione al corso di cui si controverte successivamente
(1/11/2003) alla scadenza del termine prefissato (30/10/2003),
è anche vero che la predetta nei giorni seguenti (e precisamente
il 4/11/2003) ha illustrato, con lettera indirizzata sia
alla S.S.P.A.L. sia all’Agenzia autonoma per la gestione
dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, le ragioni
che le avevano reso impossibile il tempestivo invio della
richiesta, producendo a tal fine una certificazione medica
datata 29/10/2003. Il sanitario che ha sottoscritto l'atto
attesta di avere visitato l'odierna ricorrente "per esiti
di caduta a terra con conseguente trauma cranico commotivo";
riferisce che la paziente era "lucida, collaborante,
orientata", ma lamentava "cefalea e vertigini e amnesia
retrograda"; conclude per la necessità di cinque giorni
di riposo e cure, salvo complicazioni.
A fronte di tale documentazione e della puntuale richiesta
dell'interessata di valutare l'ammissibilità della sua domanda
di partecipazione in rapporto alla denunciata impossibilità
di osservare il termine di scadenza, la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale ha opposto il provvedimento
impugnato, che risulta illegittimo in quanto da un lato
non esprime alcuna valutazione in ordine alla specifica
richiesta presentata dall'interessata il 4/11/2003, dall'altro
non consente neppure di avere certezza che tale istanza
sia stata quantomeno presa in considerazione.
Risultano dunque fondate le censure svolte dalla ricorrente,
in particolare con riferimento al prospettato difetto di
motivazione. Il ricorso merita dunque accoglimento - restando
assorbiti gli ulteriori motivi dedotti - e il provvedimento
impugnato va conseguentemente annullato.
La singolarità del caso giustifica l'integrale compensazione
delle spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione
I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla
il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna il 23 marzo 2006.
Presidente B. Perricone
Consigliere rel.est. C. Testori
Depositata in Segreteria in data 19/04/2006
Bologna, li 19/04/2006