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| n. 5- 2006 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 20 aprile 2006
n. 2883
Pres. Scognamiglio, est. Amicuzzi
ARIETE FATTORIA LATTE SANO s.p.a. (Avv. M. Sanino, F. Braschi
e R. Arbib) c. COMUNE di ROMA (Avv. I. Lesti, E. Lo Russo
e N. Sabato), Soc. CIRIO s.p.a. (Avv. F. Vassalli), CIRIO
FINANZIARIA s.p.a. in amministrazione straordinaria (Avv.
A. Clarizia), PARMALAT s.p.a. (Avv.ti F. Bassi e S. A. Romano),
GRANAROLO FELSINEA S.p.A. (n.c.) |
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1. Giustizia amministrativa – Ricorso ex
art. 21 – bis L. 1034/1971 – Silenzio rifiuto formatosi
su una diffida a provvedere in autotutela in presenza della
rinegoziazione di condizioni contrattuali – Ammissibilità
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2. Contratti della P.A. – Rinegoziazione
successiva all’aggiudicazione – Conseguenze – Nullità dei
contratti stipulati –
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3. Giustizia amministrativa – azione di risarcimento
danni – nell’ambito del giudizio avverso il silenzio rifiuto
– ammissibilità solo in caso di riconoscimento della fondatezza
sostanziale della pretesa del ricorrente
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4. Giustizia amministrativa – azione di risarcimento
danni – danno risarcibile –titolarità in capo all’amministrazione
di poteri discrezionali – danno da perdita di chances –
infondatezza della domanda – Risarcibilità
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1. Poiché per gli Enti Pubblici la capacità
di agire nei rapporti contrattuali non è rimessa alla libera
scelta degli organi chiamati a manifestare la volontà dell’Ente,
essendo viceversa strettamente correlata allo svolgimento
da parte degli organi competenti di procedure concorsuali
definite in modo compiuto dal legislatore, sussiste l’obbligo
dell’amministrazione di agire mediante adozione di un espresso
provvedimento, ove diffidato ad esercitare attività di autotutela
a seguito della illegittima rinegoziazione con il soggetto
prescelto come contraente di alcune condizioni di esecuzione
dei contratti aggiudicati in esito a procedura concorsuale.
In tal caso, infatti, l’obbligo di seguire i procedimenti
nei quali è cristallizzata la volontà dell’Ente esclude
la stessa capacità di agire di diritto privato sicché, in
presenza di siffatta rinegoziazione, si è in presenza di
illegittimo esercizio della funzione amministrativa, in
palese contrasto con le norme in tema di procedure ad evidenza
pubblica, che impongono che la modifica della volontà dell’amministrazione
così cristallizzata può manifestarsi solo con il ricorso
ai medesimi procedimenti e, quindi, con l’adozione di atti
espressione del potere di autotutela. Ne consegue che, a
fronte di una diffida a porre in essere detta attività di
autotutela, sussiste l’obbligo di provvedere dell’amministrazione
e, in caso di inerzia, è ammissibile il ricorso ai sensi
dell’art. 21 bis, l. 1034/1971
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2. La conclusione della procedura di scelta
del contraente implica che qualsiasi intervento negoziale
successivo di modificazione delle condizioni di aggiudicazione
risulta effettuato in violazione delle norme imperative
e non derogabili sulla capacità contrattuale dell’Ente di
appartenenza, nel che si concreta una ipotesi di nullità
del contratto posto in essere, con conseguente inidoneità
a produrre effetti giuridici di quanto statuito con esso
e con gli ulteriori atti successivamente adottati.
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3. Se è vero che con il rito camerale ex
art. 21 bis, l. 1034/1971, può definirsi la controversia
limitatamente alla impugnazione del silenzio rifiuto, dovendo
la domanda risarcitoria seguire il rito ordinario, tuttavia,
allorché il petitum sostanziale del ricorrente sia stato
riconosciuto ed accertato (nella specie, con pronunce coperte
da giudicato interno), la domanda risarcitoria deve ritenersi
ammissibile.
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4. In caso di accoglimento di un ricorso
avverso il silenzio serbato sull’obbligo dell’amministrazione
di agire in autotutela nei confronti della illegittima attività
di rinegoziazione di pregresse condizioni di aggiudicazione,
non sussiste il danno per perdita di chances allorché l'Amministrazione
conservi, anche dopo l'annullamento dell'atto illegittimo,
significativi spazi di discrezionalità amministrativa circa
il rinnovo o meno della procedura di gara. E’ viceversa
risarcibile il solo danno emergente, rappresentato dalle
spese di inutile partecipazione alla procedura concorsuale,
nonché dal danno per rafforzamento nel mercato interessato
dei concorrenti e dal danno all’immagine per riduzione di
prestigio presso i consumatori, danni che possono essere
liquidati in via equitativa.
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