REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1723/2002, proposto dal
LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE DOTT. MICUNCO MICHELE
e DAL LABORATORIO ANALISI - DR. SAVINO GIOVANNI - LEG. RAPP.
DR. G. SAVINO, rappresentati e difesi da Lofoco Avv.
Fabrizio e Lenoci Avv. Maria Cristina, con domicilio eletto
in Bari, via Pasquale Fiore, 14, presso Lofoco Avv. Fabrizio;
CONTRO
- la Regione Puglia, rappresentata e difesa da Portaluri
Avv. Pier Luigi e Ancora Avv. Luciano, con domicilio eletto
in Bari, c/o Avv. Notarnicola via De Rossi 16;
- l'Azienda U.S.L. Ba/4, rappresentata e difesa da
Paparella Avv. Francesco, domiciliatario in Bari, via Venezia,
14;
per l’annullamento
- della delibera della G.R.15 ottobre 2001 n. 1392
(DIEFSSR 2001 ed obiettivi funzionali per la programmazione
triennale 2001- 2003);
- della delibera della G.R. Puglia 27 dicembre 2001 n. 2087;
- della delibera del direttore generale 18 febbraio 2002
n. 340, avendo ad oggetto: (tetti di spesa relativi all’anno
2002), notificata il 23 luglio 2002.
É chiesto anche il risarcimento del danno.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Puglia
e della AUSL BA/4;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006, il
magistrato Giancarlo Giambartolomei;
Uditi l’avv.F. Lofoco per la parte ricorrente, l’vv. Ancora
per la Regione Puglia e l’avv. Godini, in sostituzione dell’avv.
Paparella per l’Azienda USL BA/4;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Premesso d’operare nell’ambito dell’assistenza medico- specialistica
in regime di accreditamento provvisorio, con ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, notificato il 23 luglio
2002, (riassunto in seguito ad opposizione) i nominati in
epigrafe hanno impugnato:
- la delibera della G.R.15 ottobre 2001 n. 1392 (DIEFSSR
2001 ed obiettivi funzionali per la programmazione triennale
2001- 2003);
- la delibera della G.R. Puglia 27 dicembre 2001 n. 2087;
- la delibera del direttore generale 18 febbraio 2002 n.
340, notificata il 23 luglio 2002.
É chiesto anche il risarcimento del danno.
Questi i motivi:
- 1.- violazione di legge- violazione dei principi di efficacia
del giudicato e dell’esecuzione delle pronunzie giurisdizionali;
2.- violazione dei principi d’affidamento del cittadino,
del giusto procedimento, di partecipazione, della concertazione,
eccesso di potere sotto più profili.
3.- violazione dei principi d’affidamento del cittadino,
del giusto procedimento, di partecipazione, della concertazione,
difetto di motivazione, eccesso di potere sotto ulteriori
profili
4.- eccesso di potere per violazione del principio di parità
tra strutture pubbliche e private eccesso di potere sotto
ulteriori profili,
5.- con specifico riferimento alla delibera della AUSL n.
340 del 2002 : incompetenza- illegittimità in via derivata-
eccesso di potere sotto più profili;
6- .con riferimento ai contratti stipulati: illegittimità
derivata.
Si sono costituiti la regione Puglia e la AUSL BA/4, producendo
documenti e scritti difensivi con i quali hanno preliminarmente
eccepito la inammissibilità del ricorso: per tardiva impugnazione
della deliberazione n. 1392 del 2001 e n. 340 del 2002;
per mancata notifica ad almeno un controinteressato; per
essere intervenuta sentenza (n. 285 del 2001) di irricevibilità
ed infondatezza del ricorso con il quale erano stati impugnati
gli atti relativi alla fissazione dei tetti di spesa per
il precedente anno 2000.
Con memoria depositata il 13 febbraio 2006 la parte ricorrente
ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
DIRITTO
1.- I soggetti indicati in epigrafe, titolari di strutture
sanitarie provvisoriamente accreditate che operano nell’ambito
dell’assistenza medico- specialistica, con il ricorso in
esame hanno impugnato:
- la delibera della G.R.15 ottobre 2001 n. 1392 (DIEFSSR
2001 ed obiettivi funzionali per la programmazione triennale
2001- 2003);
- la delibera della G.R. Puglia 27 dicembre 2001 n. 2087;
- la delibera 18 febbraio 2002 n. 340, con la quale il direttore
generale della AUSL intimata, preso atto delle richieste
delle OO.SS., degli erogatori e dei flussi informativi relativi
ai volumi ed alle tipologie di prestazioni, ha fissato,
per l’anno 2002, i tetti di spesa di branca nella misura
di € 12.276.696, 95.
Hanno chiesto i ricorrenti anche il risarcimento del danno.
2.- La manifesta infondatezza delle censure dedotte induce
il Collegio ad assorbire le eccezioni d’inammissibilità.
2.- 1.- Con il primo motivo e con censure del secondo motivo
la parte ricorrente deduce la carenza del presupposto di
cui sarebbe affetta la delibera della giunta regionale n.
1392 del 2001 (le delibere della g.r. n. 1003 e n. 1832
del 1999, presupposto delle successive determinazioni sono
state annullate con dpr 6 ed 8 maggio 2002, emessi su conformi
pareri del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1677/2001 del
15 gennaio 2001 e n. 2179/2001 del 22 gennaio 2002; sarebbero
richiamati atti non più esistenti nel mondo giuridico) .
Questo Tribunale ha già avuto occasione di rilevare (cfr.
sez.I n. 1346 del 2004; Lecce, 15 giugno 2002, n. 2151)
che la delibera della giunta regionale n. 1392 del 2001
(DIEF 2001) non è legata da un nesso di consequenzialità
con le due precedenti deliberazioni n. 1003 e n. 1832 del
1999.
Nel disciplinare la materia delle remunerazioni delle prestazioni
specialistiche ed ospedaliere da erogare, al fine della
quantificazione della spesa da sostenere, detta delibera
“fonda la sua portata programmatoria sull’art. 25 della
L.R. n. 28/2000”.
I co. 3° e 4° dell’art. 25 individuano “come limite di spesa
invalicabile per il 2001, le risorse finanziarie destinate
alla remunerazione di prestazioni specialistiche erogate
da privati dalla deliberazione n. 1832/1999 (entità assunta
come dato storico, nella sua configurazione materiale),
nonché, come limite iniziale per l’applicazione delle regressioni
tariffarie, le risorse finanziarie corrispondenti al volume
delle prestazioni erogate nel 1998, moltiplicato per le
tariffe attuali”.
La norma sopra richiamata e la delibera della giunta regionale
n. 1392 del 2001 hanno operato un rinvio recettizio al contenuto
(facendolo proprio) delle delibere annullate in sede di
contenzioso amministrativo. Non vi è un rapporto ed un legame
di consequenzialità tra gli atti determinativi dei tetti
di spesa per il 2000 e quelli che per il 2001, attenendo
a procedimenti distinti e diversi, per cui la sorte dei
primi è del tutto “indifferente” ed “ininfluente” con riguardo
ai secondi.
2.- 2.- Con un’ulteriore censura del secondo motivo parte
ricorrente ha dedotto la mancata negoziazione e contrattazione
del sistema di regressione tariffaria sia in sede d’adozione
del nuovo DIEF di cui alla delibera regionale n. 1392 del
145 ottobre 2001, sia in sede di determinazione dei tetti
di spesa per branche e strutture ad opera del direttore
della AUSL intimata che ha adottato la delibera n. 340 del
18 febbraio 2002
La doglianza, alla quale non può essere dato positivo seguito,
è oggetto di approfondimento ed è ripetuta nei motivi quinto
e sesto con il quale ultimo è dedotta l’illegittimità derivata
dei contratti stipulati.
In fatto rileva che le organizzazioni sindacali rappresentative
anche delle società ricorrente sono state partecipi al procedimento
di formazione della delibera n. 340 del 18 febbraio 2002
come si evince dal verbale degli incontri tenutisi in data
13 dicembre 2001 e 18 gennaio 2002 presso la direzione generale
dell’AUSL.
Ad ogni buon fine, valgano le considerazioni che seguono.
Il modello “consensualistico” delineato dal d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 è stato prima accantonato e progressivamente
superato, dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo
(art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l’art. 32,
VIII comma, della legge n. 449/97) che hanno fatto obbligo
alle regioni di fissare il “ limite massimo di spesa sostenibile”
(T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 7/10/1999, n. 724; Bari,
sez.I, 19 agosto 2003 n. 3101), a prescindere dalle raggiunte
intese e prima che si sia concluso il procedimento di concertazione
con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.
In particolare, l’art. 32 co.8, (“8. Le regioni, … individuano
preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica
e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al
comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti
massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario
e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi
e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo
1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”) ha
sancito definitivamente il carattere autoritativo della
pianificazione rimessa alla Regione tenuta a fissare i limiti
di spesa ed a determinare le risorse da destinare alle prestazioni
sanitarie da effettuare, avendo presente che non è possibile
“contare su risorse illimitate” (Cons.St., sez. V, 25 gennaio
2002 n. 418). All’esercizio unilaterale del potere da parte
dell’autorità regionale si accompagna e segue quello di
eguale natura espresso in sede applicativa dalle singole
ASL.
La fissazione di limiti rigidi di spesa per ciascun operatore
sanitario senza la previsione di qualsivoglia possibilità
di “negoziazione” discende dal fatto che la AUSL prima di
contrattare è tenuta a fissare il volume delle prestazioni
da acquistare che non può superare a contrattazione conclusa(Tar
Puglia- Lecce- n. 8963 del 2003).
Il modello contrattuale, di cui all’art. 8 quinquies del
D.lgs. n. 502/92, si innesta in un contesto ordinamentale,
nel quale il limite massimo della spesa sostenibile fa parte
dell’oggetto della contrattazione.
La ASL “deve inoltre contrattare con le varie strutture
contemporaneamente e deve sottoporre a tutte le stesse condizioni”;
conseguentemente, la prevista contrattazione a livello periferico
si riduce nella sottoposizione ai privati di uno schema
di convenzione già predisposto che questi possono accettare
o rifiutare (precludendosi così la possibilità di offrire
prestazioni sanitarie con onere a carico della ASL).
2.- 3.- Prima di procedere ad esaminare le restanti censure
si rende necessaria una premessa di carattere generale.
Come è costante indirizzo del giudice amministrativo, di
primo e di secondo grado (Cfr. Tar Bari, sez, I, 19 agosto
2003 n. 3101; Cons. St., sez. V, 29 marzo 2004 n. 1667)
e del giudice delle leggi (sent . n. 111 del 2005), la fissazione
dei tetti di spesa (cd. montante e tetto invalicabile) è
operazione che trova positivo riscontro normativo nel d.lg.vo
n. 502 del 1992, è rispondente ad esigenze di disponibilità
finanziarie e non viola principi costituzionali.
Vieppiù dopo le modifiche introdotte dall’art. 6 della legge
n. 724 del 1994, la fissazione dei tetti di spesa non solo
è legittima (cfr. Tar Puglia, Bari, sez.II, 20 giugno 2002
n. 2846, che la definisce “…adempimento di un preciso ed
ineludibile obbligo”), ma è autoritatitivamente assunta,
come è dato desumere dall’art. 1, 32 comma, della legge
23/12/1996, n. 662, e dall’art. 32, VIII comma, della legge
27/12/1997, n. 449” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7 febbraio
2001, n. 283).
A livello regionale l’art. 10 della l.r. 5 dicembre 2001,
n. 32 ha espressamente disposto che:
“A decorrere dall’anno 2002, le assegnazioni e i tetti di
remunerazioni fissati con il documento di indirizzo economico
funzionale, che la Giunta regionale adotta entro il 31 marzo
di ciascun anno, costituiscono limite inderogabile per le
aziende sanitarie”, il cui superamento, ove determini un
risultato economico negativo di gestione, comporta la decadenza
automatica del direttore generale dell’azienda sanitaria
e l’accertamento delle relative responsabilità contabili.
Con ciò resta chiarita la piena legittimità ed anzi la doverosità
della fissazione dei limiti di remunerazione e regressione
tariffaria (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 1, 19 agosto
2003, n. 3101).
Nel medesimo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato
(sez.V, n. 1667 del 29 marzo 2004;n. 499 del 31 gennaio
2003; Sez. IV, 13 luglio 2000, n. 3920) per il quale i tetti
di spesa “sono astrattamente legittimi per esigenze di compatibilità
finanziaria” tanto che, avute presenti le disponibilità
finanziarie, ” l’Amministrazione può fissare tetti di spesa
di livello inferiore rispetto al volume di prestazioni che
una determinata struttura (o l’insieme delle strutture accreditate)
può erogare” (art.8- quater, co.8., d.lg.vo n. 502 del 1992).
Precisa ancora il Consiglio di Stato (sez.V, 30 aprile 2003
n. 2253)che l’art. 8- quinquies, co. 1 aliena “d” del d.lg.vo
n. 502 del 1992, norma per la quale le Regioni devono stabilire
i criteri per la determinazione della remunerazione delle
strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni
eccedenti il programma concordato “significa soltanto che
il tetto di spesa preventivato può essere diversamente ripartito
a consuntivo, perché ci può essere chi lo ha superato e
chi non lo ha raggiunto”, o al più può essere integrato
quando vi siano risorse disponibili; e non può invece significare,
com’è evidente, obbligo di spesa illimitata e vanificazione
del tetto di spesa”.
Il soggetto accreditato, a differenza delle strutture pubbliche,
non ha l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti
oltre il tetto preventivato .
2.- 3.- 1.- Quanto sopra argomentato è finalizzato a fugare
ogni dubbio sulla possibilità di considerare i tetti dei
mezzi di programmazione di spesa di carattere tendenziale
venendosi altrimenti a vanificare il diritto della libera
scelta.
É quanto assume la parte ricorrente con censure dedotte
nel quarto motivo con cui sono affermate l’esistenza di
un “diritto incondizionato alla scelta del medico” e l’“assoluta
parità di oneri tra soggetti pubblici e privati”.
Con una recente sentenza (n. 200 del 26 maggio 2005), nel
dare risposta negativa all’ordinanza del Tar Marche 17 marzo
2001 n. 89, la Corte Costituzionale sostiene che la facoltà
del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria
non è riconosciuto dalla legge statale (art.8, co.5 d.lgs
n. 502 del 1992 che ha introdotto il regime dell’accreditamento)
in termini assoluti in quanto deve essere contemperato con
altri interessi indicati dalla Costituzione (quali: il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, la razionalizzazione
del sistema sanitario, il rispetto degli assetti organizzativi
complessivi e settoriali del SSN, il mantenimento dell’alta
qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati).
Allo scopo di realizzare i diversi interessi, nel settore
sanitario il legislatore ha fatto proprio il principio della
programmazione e la previsione della necessaria stipula
di appositi accordi contrattuali tra le AUSL competenti
e le strutture private i cui titolari, come più sopra detto,
sono concessionari di un pubblico servizio.
In tale linea direttrice si muove l’art. 8- bis, co.1 e
2 del d.lg n. 502 del 1992) per il quale la libera scelta
dei cittadini ai fini dell’accesso alle prestazioni sanitarie,
opera nell’ambito della programmazione regionale e dell’organizzazione
dei servizi del sistema regionale e nell’ambito degli accordi
e contratti di cui all’art. 8 quinquies”.
Dunque, presupposto per accedere alla struttura privata
accreditata è la stipula di un accordo o contratto per cui
la struttura privata non è tenuta a rendere le prestazioni
oltre il tetto individuale di spesa (Cons. Stato, sez.V,
30 aprile 2003 n. 2253), senza che ciò costituisca violazione
del diritto di libera scelta, né discriminazione in danno
dei soggetti privati erogatori (Cons. Stato, Sez. IV, 3
maggio 2001, n. 2495; id. 20 luglio 1998, 1097).
Con precipuo riguardo ai livelli di assistenza, l'art. 9
della L. 23 ottobre 1985 n. 595 prevede che le Regioni determinino
con propri piani - e nel quadro degli interventi volti alla
realizzazione degli obiettivi generali del piano sanitario
nazionale - la definizione e la localizzazione del fabbisogno
di attività professionali convenzionate e le attività specialistiche
presso strutture private convenzionate, il cui apporto va
programmato avendo riguardo al pieno utilizzo delle strutture
pubbliche ed al raccordo con queste ultime al fine di soddisfare
comunque il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche
da parte del cittadino (il 4 co. dell’art.11 della l.r n.
32 del 2001 demanda ai direttori generali delle AUSL di
determinare il volume d’attività da svolgere dalle strutture
private, previa stipula d’accordi concessori, “nel rispetto
delle capacità erogative, anche potenziali, delle strutture
pubbliche”).
Per quel che attiene alle singole Regioni, siffatta definizione
e localizzazione del fabbisogno di attività professionali
convenzionate e di attività specialistiche presso strutture
private convenzionate, è stata demandata dal comma 4 dell'art.
8 D.L. vo n. 502 del 1992 ad uno strumento programmatorio
intermedio, qual è l'atto d'indirizzo e coordinamento, avente
tra l'altro la finalità di “...garantire un adeguato livello
di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse
a disposizione “..
Come è stato osservato (Tar Campania- Salerno- dec. n. 795
dell’8 luglio 2003), nell’ambito delle scelte politico istituzionali
spettanti alle Regioni in materia di servizio sanitario,
deve essere trovato un equo e giustificato contemperamento
delle varie esigenze fondamentali che influiscono nella
materia: la pretesa degli assistiti alle prestazioni sanitarie
(con la connessa salvaguardia del diritto, di primaria rilevanza,
alla salute), il mantenimento degli equilibri finanziari
(che, comunque, non possono contare su risorse illimitate),
gli interessi degli operatori privati (che rispondono a
logiche imprenditoriali meritevoli di tutela e la cui libertà
di iniziativa deve subire inevitabilmente condizionamenti
a fronte della preminente necessità di regolamentare in
meglio un servizio pubblico, l’efficienza delle strutture
pubbliche).
Correttamente nella delibera 13 febbraio 1996 n. 225 la
giunta regionale pugliese ha affermato che la libera scelta
può essere esercitata dagli assistiti tra quelle strutture
“temporaneamente” accreditate ……..che accettino il sistema
di pagamento a prestazione, sulla base di tariffe già predeterminate
dalla Regione”.
Superati i limiti fissati dai tetti di spesa, le strutture
accreditate non possono pretendere di accollare al S.S.R.
l’onere di prestazioni, liberamente e consapevolmente assunte
oltre i limiti entro i quali esse sono remunerate dal S.S.R.
ma debbono effettuare tali prestazioni a pagamento, con
spesa a totale carico dell’assistito. In tali termini va
inteso l’obbligo, posto dall’art. 8 quinquies lett.d) d.lgv
n. 502 del 1992, di determinare i criteri per la “remunerazione”
delle prestazioni effettuate dalle strutture private.
Attesa, poi, la radicale diversità di meccanismi di erogazione
e controllo delle prestazioni da parte delle strutture sanitarie
pubbliche e delle private, non può ipotizzarsi alcuna disparità
di trattamento tra le une e le altre, non possono trovare
ingresso i principi di equiordinazione e di libera concorrenza
(seppure entro il limite di spesa fissato con riguardo all’ambito
territoriale di ogni singola AULS).
Occorre considerare che le Aziende ospedaliere pubbliche
sono tenute a garantire i servizi sanitari necessari alla
cittadinanza, prescindendo dalla remuneratività del servizio
svolto, mentre il privato può scegliere quali attività prestare
e disincentivare o dismettere servizi in caso di assenza
di utili di gestione.
Il sistema pubblico deve, dunque, calibrare nell’ambito
regionale e locale i servizi da rendere in funzione del
fabbisogno dell’utenza ed erogare le prestazioni sanitarie
richieste, anche quelle non tariffabili, non tenendo conto
del limite dei valori del finanziamento assegnato.
Procedere a “scorporare” le prestazioni tariffabili da quelle
che non lo sono ed effettuare un’analisi comparata dei costi
(nella pretesa che la AUSL debba erogare i propri servizi
in regime di concorrenzialità con le strutture private)
è operazione materialmente impossibile e non richiesta dal
sistema normativo vigente. Certo la AUSL è tenuta a rendere
ed utilizzare al meglio le proprie strutture e razionalizzare
i servizi resi, riducendo, ove possibile i loro costi.
Invero, l’art. 2, co.2- sexies, lett.a) del d.lgv n. 502
del 1992 ha posto sul medesimo piano tutte le strutture
“accreditate” (pubbliche e private) e non le strutture pubbliche
e quelle private. La disposizione demanda, infatti, alla
Regione di articolare il territorio regionale in unità sanitarie
locali “le quali assicurano attraverso servizi direttamente
gestiti l’assistenza sanitaria collettiva salvo quanto previsto
dal presente decreto per quanto attiene alle altre strutture
pubbliche e private accreditate” .
L’art. 2, co.2 sexies, lett.d) del d.lgv n. 502 del 1992
ha poi dettato una particolare disciplina per il finanziamento
delle ASL al quale provvede la Regione “sulla base di una
quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche
della popolazione residente…”
Per l’art. 8, quinquies, co.2, del d.lgv n. 502 del 1992
la regione e le AUSL definiscono accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle
private “anche” attraverso valutazioni comparative della
qualità dei costi, ove l’”anche” suggerisce l’introduzione
di un criterio ulteriore ed eventuale.
L’art. 8, quater, co.3, lett.b, del d.lgv n. 502 del 1992
introduce il principio di un efficace competizioni tra le
sole strutture accreditate.
Quanto sopra argomentato trova un positivo riscontro nella
sentenza 18.03.2005 n. 111, che si è pronunziata espressamente
sulla questioni della legittimità dei tetti di spesa e sulla
equiordinazione tra ASL e strutture private accreditate,
dando anche indirettamente una risposta alle eccezioni di
incostituzionalità sollevate da più parti in questa sede
nel ripetuto rilievo di uno scollamento della legislazione
regionale da quella nazionale (in violazione dell’art.117
Cost.) nel punto in cui la prima imporrebbe limiti di spesa
esclusivamente alle strutture private non poste su un piano
di equiordinazione con quelle pubbliche (violando il principio
della libera concorrenza, dell’iniziativa privata ed anche
della libera scelta) .
Ribadita la piena legittimità del modello per tetti invalicabili,
per la Corte la regola della “equiordinazione” delle strutture
pubbliche e private non opera in rapporto alle fonti di
finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario,
bensì ai criteri ed alle modalità di remunerazione a tariffa
delle sole prestazioni rese sulla base di appositi accordi
contrattuali.
La Corte Costituzionale ha, altresì, interpretato detta
norma nel senso che, ai fini della remunerazione per intero
a valori attuali (riferite cioè all’anno in cui effettivamente
le prestazioni siano state rese) i volumi delle prestazioni
medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente,
la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelle
del 1998.
Ne consegue che il riferimento –contenuto nella norma regionale-
ai predetti volumi e limiti di spesa si presenta come il
frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta
discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della
spesa, la quale, tenuto conto delle ristrettezze delle risorse
finanziarie, dirette a soddisfare le esigenze del settore,
non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza
Posto che la gestione del servizio pubblico sanitario compete
alla Regione ed alle AUSL, mentre le strutture private provvisoriamente
accreditate hanno la veste di concessionarie, autorizzate
ad erogare un numero definito di prestazioni sanitarie (entro
i limiti definiti dai singoli accordi), non appare, infine,
porsi in difformità ai principi fondamentali stabiliti dalla
disciplina nazionale di settore l’art. 11 co.4 della l.r
n. 32 del 2001 nella parte in cui autorizza l’Amministrazione
a disporre delle risorse avendo riguardo anche alla capacità
erogativa solo potenziale delle strutture pubbliche.
2.- 4.- Non ha fondamento la dedotta in più parti censura
di difetto di motivazione di cui sono destinatarie la n.
1392 del 2001 e la del 340 del 2002 (vedasi in particolare
il quinto motivo).
Entrambi gli atti, di natura generale, fanno riferimento
ad una complessa ed articolata istruttoria ed ad un serie
di incontri con i rappresentanti delle strutture specialistiche
convenzionate nel corso dei quali sono stati forniti tutti
i necessari dati conoscitivi, gli elementi istruttori e
sono stati esplicitati i criteri e le modalità delle determinate
quantificazioni di spesa.
Contrariamente, poi, a quanto affermato dalla parte ricorrente,
la delibera n. 340 del 2002 richiama in premessa la del.n.
1392 del 2001 (“gli atti regionali da cui evincere…. i limiti
massimali annuali di spesa sostenibili fissati dalla Regione”).
2.- 5.- Deve essere, infine, esaminata la censura di cui
al quinto motivo d’incompetenza dell’AUSL intimata a fissare
i tetti di spesa con la delibera 18 febbraio 2002 n. 340.
Invero, per l’art. 8, quinquies, del d. lgs n. 502 del 1992
alle regioni compete di “individuare le responsabilità a
loro riservate e quelle attribuite alle unità sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto “ e procedere a definire la programmazione
regionale
A livello regionale l’art. 25 lr n. 28 del 2000 regola il
riparto di competenze tra regione Puglia e ASL al fine della
provvista di “prestazioni specialistiche ospedaliere erogate
da soggetti privati provvisoriamente accreditati”.
In particolare, per il co.2 “alle aziende territoriali spetta
l’individuazione dei soggetti interessati … l’individuazione
delle funzioni e delle attività da potenziare e depotenziare,
la definizione dei volumi, della tipologia e delle modalità
di erogazione delle prestazioni richieste, gli accordi contrattuali
con detti soggetti”.
Il comma quarto, poi, dopo aver stabilito per relationem
le modalità di determinazione delle regressioni tariffarie,
fa espressamene salvi i depotenziamenti “determinati dal
direttore generale della AUSL territorialmente competente”.
Analoga disposizione è riportata nell’art 20 della predetta
legge n. 28 del 2000 per la quale “ ai sensi dell’art. 8
quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
è competenza dei direttori generali delle ASL, nell’ambito
di quanto definito dalla programmazione regionale, definire
le attività da potenziare e da depotenziare, nonché il volume
massimo delle prestazioni, distinto per tipologia e per
modalità di assistenza, che le strutture presenti nell’ambito
territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano
ad assicurare”.
Per il legislatore pugliese è, dunque, alle AUSL che spetta
il compito di attribuire i tetti di spesa alle singole strutture
accreditate
Si aggiunga che la competenza attribuita alle aziende sanitarie
non è lesiva del principio d’imparzialità sancito dall’art.
97 Cost. perché (come ha puntualmente precisato nell’ord.
n. 8960 del 2003 il Tar Puglia sezione staccata di Lecce)
“contestualmente, il legislatore fissa le regole che disciplinano
il finanziamento delle strutture e quindi l’acquisto delle
prestazioni.”
D’altro canto, si deve osservare che il cumulo in capo allo
stesso soggetto dell’esercizio di funzioni amministrative
e dell’erogazione di prestazioni sanitarie (continua l’ordinanza)
“costituisce l’essenza del servizio sanitario nazionale,
che necessariamente svolge funzioni amministrative ed eroga
prestazioni sanitarie..”.
2- 6 la infondatezza delle censure avverso i suoi atti presupposti
si proietta sul sesto motivo con il quelle è dedotta l’illegittimità
derivata dei sottoscritti contratti (aventi natura di atti
di concessione) .
3.- Per quanto sopra considerato e dedotto devono essere
respinti il ricorso e la consequenziale domanda di risarcimento
del danno.
Si ritiene dover compensare tra le parti le spese e gli
onorari di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede
di Bari - Sezione Seconda, RESPINGE il ricorso n. 1723
del 2002
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 23 febbraio
2006 con l’intervento dei Magistrati:
Dott. GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI - PRESIDENTE, Rel.
Dott. DORIS DURANTE - COMPONENTE
Dott. FRANCESCO BELLOMO - COMPONENTE
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 26 aprile 2006
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)