Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5-2006 - © copyright

T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 26 aprile 2006 n. 1531
Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore
Laboratorio Analisi chimico-cliniche dott. Micunco Michele e altro (avv. F. Lofoco e M.C. Lenoci) c. Regione Puglia (avv. P.L. Portaluri e L. Ancora), A.u.s.l. BA/4 (avv. F. Paparella)


1. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Modello consensualistico ex d.lg. n.502 del 1992 – Progressivo superamento.

 

2. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Limiti rigidi di spesa – Fissazione – Ragioni.

 

3. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Tetti di spesa – Fissazione – Violazione dei principi costituzionali – Esclusione.

 

4. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Libera scelta della struttura sanitaria – Facoltà del cittadino – Va contemperata con altri interessi indicati dalla Costituzione.

 

5. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Tetti di spesa – Superamento – Strutture accreditate – Accollo dell’onere delle ulteriori prestazioni al S.S.R. – Esclusione.

1. In tema di prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario, il modello “consensualistico” delineato dal d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502 è stato prima accantonato e progressivamente superato, dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo (art. 1, l. 23 dicembre 1996 n. 662; l’art. 32 comma 8, l. 27 dicembre 1997 n. 449) che hanno fatto obbligo alle regioni di fissare il “ limite massimo di spesa sostenibile”, a prescindere dalle raggiunte intese e prima che si sia concluso il procedimento di concertazione con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.

 

2. In tema di prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario, la fissazione di limiti rigidi di spesa per ciascun operatore sanitario senza la previsione di qualsivoglia possibilità di “negoziazione” discende dal fatto che la AUSL prima di contrattare è tenuta a fissare il volume delle prestazioni da acquistare che non può superare a contrattazione conclusa.

 

3. In tema di prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario, la fissazione dei tetti di spesa (cd. montante e tetto invalicabile) è operazione che trova positivo riscontro normativo nel d.lg. 30 dicembre 1992 n.502, ed è rispondente ad esigenze di disponibilità finanziarie e non viola principi costituzionali.

 

4. In tema di prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario, la facoltà del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria non è riconosciuto dalla legge statale (art.8 comma 5, d.lg. 30 dicembre 1992 n.502, che ha introdotto il regime dell’accreditamento) in termini assoluti in quanto deve essere contemperato con altri interessi indicati dalla Costituzione (quali: il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, la razionalizzazione del sistema sanitario, il rispetto degli assetti organizzativi complessivi e settoriali del SSN, il mantenimento dell’alta qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati).

 

5. In tema di prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario, superati i limiti fissati dai tetti di spesa, le strutture accreditate non possono pretendere di accollare al S.S.R. l’onere di prestazioni, liberamente e consapevolmente assunte oltre i limiti entro i quali esse sono remunerate dal S.S.R., ma debbono effettuare tali prestazioni a pagamento, con spesa a totale carico dell’assistito.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



Visto il ricorso 1723/2002, proposto dal

LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE DOTT. MICUNCO MICHELE e DAL LABORATORIO ANALISI - DR. SAVINO GIOVANNI - LEG. RAPP. DR. G. SAVINO, rappresentati e difesi da Lofoco Avv. Fabrizio e Lenoci Avv. Maria Cristina, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14, presso Lofoco Avv. Fabrizio;


CONTRO




- la Regione Puglia, rappresentata e difesa da Portaluri Avv. Pier Luigi e Ancora Avv. Luciano, con domicilio eletto in Bari, c/o Avv. Notarnicola via De Rossi 16;

- l'Azienda U.S.L. Ba/4, rappresentata e difesa da Paparella Avv. Francesco, domiciliatario in Bari, via Venezia, 14;


per l’annullamento



- della delibera della G.R.15 ottobre 2001 n. 1392 (DIEFSSR 2001 ed obiettivi funzionali per la programmazione triennale 2001- 2003);
- della delibera della G.R. Puglia 27 dicembre 2001 n. 2087;
- della delibera del direttore generale 18 febbraio 2002 n. 340, avendo ad oggetto: (tetti di spesa relativi all’anno 2002), notificata il 23 luglio 2002.
É chiesto anche il risarcimento del danno.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Puglia e della AUSL BA/4;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;
Uditi l’avv.F. Lofoco per la parte ricorrente, l’vv. Ancora per la Regione Puglia e l’avv. Godini, in sostituzione dell’avv. Paparella per l’Azienda USL BA/4;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




Premesso d’operare nell’ambito dell’assistenza medico- specialistica in regime di accreditamento provvisorio, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 23 luglio 2002, (riassunto in seguito ad opposizione) i nominati in epigrafe hanno impugnato:
- la delibera della G.R.15 ottobre 2001 n. 1392 (DIEFSSR 2001 ed obiettivi funzionali per la programmazione triennale 2001- 2003);
- la delibera della G.R. Puglia 27 dicembre 2001 n. 2087;
- la delibera del direttore generale 18 febbraio 2002 n. 340, notificata il 23 luglio 2002.
É chiesto anche il risarcimento del danno.
Questi i motivi:
- 1.- violazione di legge- violazione dei principi di efficacia del giudicato e dell’esecuzione delle pronunzie giurisdizionali;
2.- violazione dei principi d’affidamento del cittadino, del giusto procedimento, di partecipazione, della concertazione, eccesso di potere sotto più profili.
3.- violazione dei principi d’affidamento del cittadino, del giusto procedimento, di partecipazione, della concertazione, difetto di motivazione, eccesso di potere sotto ulteriori profili
4.- eccesso di potere per violazione del principio di parità tra strutture pubbliche e private eccesso di potere sotto ulteriori profili,
5.- con specifico riferimento alla delibera della AUSL n. 340 del 2002 : incompetenza- illegittimità in via derivata- eccesso di potere sotto più profili;
6- .con riferimento ai contratti stipulati: illegittimità derivata.
Si sono costituiti la regione Puglia e la AUSL BA/4, producendo documenti e scritti difensivi con i quali hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso: per tardiva impugnazione della deliberazione n. 1392 del 2001 e n. 340 del 2002; per mancata notifica ad almeno un controinteressato; per essere intervenuta sentenza (n. 285 del 2001) di irricevibilità ed infondatezza del ricorso con il quale erano stati impugnati gli atti relativi alla fissazione dei tetti di spesa per il precedente anno 2000.
Con memoria depositata il 13 febbraio 2006 la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.


DIRITTO




1.- I soggetti indicati in epigrafe, titolari di strutture sanitarie provvisoriamente accreditate che operano nell’ambito dell’assistenza medico- specialistica, con il ricorso in esame hanno impugnato:
- la delibera della G.R.15 ottobre 2001 n. 1392 (DIEFSSR 2001 ed obiettivi funzionali per la programmazione triennale 2001- 2003);
- la delibera della G.R. Puglia 27 dicembre 2001 n. 2087;
- la delibera 18 febbraio 2002 n. 340, con la quale il direttore generale della AUSL intimata, preso atto delle richieste delle OO.SS., degli erogatori e dei flussi informativi relativi ai volumi ed alle tipologie di prestazioni, ha fissato, per l’anno 2002, i tetti di spesa di branca nella misura di € 12.276.696, 95.
Hanno chiesto i ricorrenti anche il risarcimento del danno.
2.- La manifesta infondatezza delle censure dedotte induce il Collegio ad assorbire le eccezioni d’inammissibilità.
2.- 1.- Con il primo motivo e con censure del secondo motivo la parte ricorrente deduce la carenza del presupposto di cui sarebbe affetta la delibera della giunta regionale n. 1392 del 2001 (le delibere della g.r. n. 1003 e n. 1832 del 1999, presupposto delle successive determinazioni sono state annullate con dpr 6 ed 8 maggio 2002, emessi su conformi pareri del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1677/2001 del 15 gennaio 2001 e n. 2179/2001 del 22 gennaio 2002; sarebbero richiamati atti non più esistenti nel mondo giuridico) .
Questo Tribunale ha già avuto occasione di rilevare (cfr. sez.I n. 1346 del 2004; Lecce, 15 giugno 2002, n. 2151) che la delibera della giunta regionale n. 1392 del 2001 (DIEF 2001) non è legata da un nesso di consequenzialità con le due precedenti deliberazioni n. 1003 e n. 1832 del 1999.
Nel disciplinare la materia delle remunerazioni delle prestazioni specialistiche ed ospedaliere da erogare, al fine della quantificazione della spesa da sostenere, detta delibera “fonda la sua portata programmatoria sull’art. 25 della L.R. n. 28/2000”.
I co. 3° e 4° dell’art. 25 individuano “come limite di spesa invalicabile per il 2001, le risorse finanziarie destinate alla remunerazione di prestazioni specialistiche erogate da privati dalla deliberazione n. 1832/1999 (entità assunta come dato storico, nella sua configurazione materiale), nonché, come limite iniziale per l’applicazione delle regressioni tariffarie, le risorse finanziarie corrispondenti al volume delle prestazioni erogate nel 1998, moltiplicato per le tariffe attuali”.
La norma sopra richiamata e la delibera della giunta regionale n. 1392 del 2001 hanno operato un rinvio recettizio al contenuto (facendolo proprio) delle delibere annullate in sede di contenzioso amministrativo. Non vi è un rapporto ed un legame di consequenzialità tra gli atti determinativi dei tetti di spesa per il 2000 e quelli che per il 2001, attenendo a procedimenti distinti e diversi, per cui la sorte dei primi è del tutto “indifferente” ed “ininfluente” con riguardo ai secondi.
2.- 2.- Con un’ulteriore censura del secondo motivo parte ricorrente ha dedotto la mancata negoziazione e contrattazione del sistema di regressione tariffaria sia in sede d’adozione del nuovo DIEF di cui alla delibera regionale n. 1392 del 145 ottobre 2001, sia in sede di determinazione dei tetti di spesa per branche e strutture ad opera del direttore della AUSL intimata che ha adottato la delibera n. 340 del 18 febbraio 2002
La doglianza, alla quale non può essere dato positivo seguito, è oggetto di approfondimento ed è ripetuta nei motivi quinto e sesto con il quale ultimo è dedotta l’illegittimità derivata dei contratti stipulati.
In fatto rileva che le organizzazioni sindacali rappresentative anche delle società ricorrente sono state partecipi al procedimento di formazione della delibera n. 340 del 18 febbraio 2002 come si evince dal verbale degli incontri tenutisi in data 13 dicembre 2001 e 18 gennaio 2002 presso la direzione generale dell’AUSL.
Ad ogni buon fine, valgano le considerazioni che seguono.
Il modello “consensualistico” delineato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 è stato prima accantonato e progressivamente superato, dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo (art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l’art. 32, VIII comma, della legge n. 449/97) che hanno fatto obbligo alle regioni di fissare il “ limite massimo di spesa sostenibile” (T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 7/10/1999, n. 724; Bari, sez.I, 19 agosto 2003 n. 3101), a prescindere dalle raggiunte intese e prima che si sia concluso il procedimento di concertazione con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.
In particolare, l’art. 32 co.8, (“8. Le regioni, … individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”) ha sancito definitivamente il carattere autoritativo della pianificazione rimessa alla Regione tenuta a fissare i limiti di spesa ed a determinare le risorse da destinare alle prestazioni sanitarie da effettuare, avendo presente che non è possibile “contare su risorse illimitate” (Cons.St., sez. V, 25 gennaio 2002 n. 418). All’esercizio unilaterale del potere da parte dell’autorità regionale si accompagna e segue quello di eguale natura espresso in sede applicativa dalle singole ASL.
La fissazione di limiti rigidi di spesa per ciascun operatore sanitario senza la previsione di qualsivoglia possibilità di “negoziazione” discende dal fatto che la AUSL prima di contrattare è tenuta a fissare il volume delle prestazioni da acquistare che non può superare a contrattazione conclusa(Tar Puglia- Lecce- n. 8963 del 2003).
Il modello contrattuale, di cui all’art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/92, si innesta in un contesto ordinamentale, nel quale il limite massimo della spesa sostenibile fa parte dell’oggetto della contrattazione.
La ASL “deve inoltre contrattare con le varie strutture contemporaneamente e deve sottoporre a tutte le stesse condizioni”; conseguentemente, la prevista contrattazione a livello periferico si riduce nella sottoposizione ai privati di uno schema di convenzione già predisposto che questi possono accettare o rifiutare (precludendosi così la possibilità di offrire prestazioni sanitarie con onere a carico della ASL).
2.- 3.- Prima di procedere ad esaminare le restanti censure si rende necessaria una premessa di carattere generale.
Come è costante indirizzo del giudice amministrativo, di primo e di secondo grado (Cfr. Tar Bari, sez, I, 19 agosto 2003 n. 3101; Cons. St., sez. V, 29 marzo 2004 n. 1667) e del giudice delle leggi (sent . n. 111 del 2005), la fissazione dei tetti di spesa (cd. montante e tetto invalicabile) è operazione che trova positivo riscontro normativo nel d.lg.vo n. 502 del 1992, è rispondente ad esigenze di disponibilità finanziarie e non viola principi costituzionali.
Vieppiù dopo le modifiche introdotte dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, la fissazione dei tetti di spesa non solo è legittima (cfr. Tar Puglia, Bari, sez.II, 20 giugno 2002 n. 2846, che la definisce “…adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo”), ma è autoritatitivamente assunta, come è dato desumere dall’art. 1, 32 comma, della legge 23/12/1996, n. 662, e dall’art. 32, VIII comma, della legge 27/12/1997, n. 449” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7 febbraio 2001, n. 283).
A livello regionale l’art. 10 della l.r. 5 dicembre 2001, n. 32 ha espressamente disposto che:
“A decorrere dall’anno 2002, le assegnazioni e i tetti di remunerazioni fissati con il documento di indirizzo economico funzionale, che la Giunta regionale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno, costituiscono limite inderogabile per le aziende sanitarie”, il cui superamento, ove determini un risultato economico negativo di gestione, comporta la decadenza automatica del direttore generale dell’azienda sanitaria e l’accertamento delle relative responsabilità contabili.
Con ciò resta chiarita la piena legittimità ed anzi la doverosità della fissazione dei limiti di remunerazione e regressione tariffaria (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 1, 19 agosto 2003, n. 3101).
Nel medesimo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato (sez.V, n. 1667 del 29 marzo 2004;n. 499 del 31 gennaio 2003; Sez. IV, 13 luglio 2000, n. 3920) per il quale i tetti di spesa “sono astrattamente legittimi per esigenze di compatibilità finanziaria” tanto che, avute presenti le disponibilità finanziarie, ” l’Amministrazione può fissare tetti di spesa di livello inferiore rispetto al volume di prestazioni che una determinata struttura (o l’insieme delle strutture accreditate) può erogare” (art.8- quater, co.8., d.lg.vo n. 502 del 1992). Precisa ancora il Consiglio di Stato (sez.V, 30 aprile 2003 n. 2253)che l’art. 8- quinquies, co. 1 aliena “d” del d.lg.vo n. 502 del 1992, norma per la quale le Regioni devono stabilire i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma concordato “significa soltanto che il tetto di spesa preventivato può essere diversamente ripartito a consuntivo, perché ci può essere chi lo ha superato e chi non lo ha raggiunto”, o al più può essere integrato quando vi siano risorse disponibili; e non può invece significare, com’è evidente, obbligo di spesa illimitata e vanificazione del tetto di spesa”.
Il soggetto accreditato, a differenza delle strutture pubbliche, non ha l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto preventivato .
2.- 3.- 1.- Quanto sopra argomentato è finalizzato a fugare ogni dubbio sulla possibilità di considerare i tetti dei mezzi di programmazione di spesa di carattere tendenziale venendosi altrimenti a vanificare il diritto della libera scelta.
É quanto assume la parte ricorrente con censure dedotte nel quarto motivo con cui sono affermate l’esistenza di un “diritto incondizionato alla scelta del medico” e l’“assoluta parità di oneri tra soggetti pubblici e privati”.
Con una recente sentenza (n. 200 del 26 maggio 2005), nel dare risposta negativa all’ordinanza del Tar Marche 17 marzo 2001 n. 89, la Corte Costituzionale sostiene che la facoltà del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria non è riconosciuto dalla legge statale (art.8, co.5 d.lgs n. 502 del 1992 che ha introdotto il regime dell’accreditamento) in termini assoluti in quanto deve essere contemperato con altri interessi indicati dalla Costituzione (quali: il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, la razionalizzazione del sistema sanitario, il rispetto degli assetti organizzativi complessivi e settoriali del SSN, il mantenimento dell’alta qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati).
Allo scopo di realizzare i diversi interessi, nel settore sanitario il legislatore ha fatto proprio il principio della programmazione e la previsione della necessaria stipula di appositi accordi contrattuali tra le AUSL competenti e le strutture private i cui titolari, come più sopra detto, sono concessionari di un pubblico servizio.
In tale linea direttrice si muove l’art. 8- bis, co.1 e 2 del d.lg n. 502 del 1992) per il quale la libera scelta dei cittadini ai fini dell’accesso alle prestazioni sanitarie, opera nell’ambito della programmazione regionale e dell’organizzazione dei servizi del sistema regionale e nell’ambito degli accordi e contratti di cui all’art. 8 quinquies”.
Dunque, presupposto per accedere alla struttura privata accreditata è la stipula di un accordo o contratto per cui la struttura privata non è tenuta a rendere le prestazioni oltre il tetto individuale di spesa (Cons. Stato, sez.V, 30 aprile 2003 n. 2253), senza che ciò costituisca violazione del diritto di libera scelta, né discriminazione in danno dei soggetti privati erogatori (Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2001, n. 2495; id. 20 luglio 1998, 1097).
Con precipuo riguardo ai livelli di assistenza, l'art. 9 della L. 23 ottobre 1985 n. 595 prevede che le Regioni determinino con propri piani - e nel quadro degli interventi volti alla realizzazione degli obiettivi generali del piano sanitario nazionale - la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attività professionali convenzionate e le attività specialistiche presso strutture private convenzionate, il cui apporto va programmato avendo riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed al raccordo con queste ultime al fine di soddisfare comunque il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino (il 4 co. dell’art.11 della l.r n. 32 del 2001 demanda ai direttori generali delle AUSL di determinare il volume d’attività da svolgere dalle strutture private, previa stipula d’accordi concessori, “nel rispetto delle capacità erogative, anche potenziali, delle strutture pubbliche”).
Per quel che attiene alle singole Regioni, siffatta definizione e localizzazione del fabbisogno di attività professionali convenzionate e di attività specialistiche presso strutture private convenzionate, è stata demandata dal comma 4 dell'art. 8 D.L. vo n. 502 del 1992 ad uno strumento programmatorio intermedio, qual è l'atto d'indirizzo e coordinamento, avente tra l'altro la finalità di “...garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione “..
Come è stato osservato (Tar Campania- Salerno- dec. n. 795 dell’8 luglio 2003), nell’ambito delle scelte politico istituzionali spettanti alle Regioni in materia di servizio sanitario, deve essere trovato un equo e giustificato contemperamento delle varie esigenze fondamentali che influiscono nella materia: la pretesa degli assistiti alle prestazioni sanitarie (con la connessa salvaguardia del diritto, di primaria rilevanza, alla salute), il mantenimento degli equilibri finanziari (che, comunque, non possono contare su risorse illimitate), gli interessi degli operatori privati (che rispondono a logiche imprenditoriali meritevoli di tutela e la cui libertà di iniziativa deve subire inevitabilmente condizionamenti a fronte della preminente necessità di regolamentare in meglio un servizio pubblico, l’efficienza delle strutture pubbliche).
Correttamente nella delibera 13 febbraio 1996 n. 225 la giunta regionale pugliese ha affermato che la libera scelta può essere esercitata dagli assistiti tra quelle strutture “temporaneamente” accreditate ……..che accettino il sistema di pagamento a prestazione, sulla base di tariffe già predeterminate dalla Regione”.
Superati i limiti fissati dai tetti di spesa, le strutture accreditate non possono pretendere di accollare al S.S.R. l’onere di prestazioni, liberamente e consapevolmente assunte oltre i limiti entro i quali esse sono remunerate dal S.S.R. ma debbono effettuare tali prestazioni a pagamento, con spesa a totale carico dell’assistito. In tali termini va inteso l’obbligo, posto dall’art. 8 quinquies lett.d) d.lgv n. 502 del 1992, di determinare i criteri per la “remunerazione” delle prestazioni effettuate dalle strutture private.
Attesa, poi, la radicale diversità di meccanismi di erogazione e controllo delle prestazioni da parte delle strutture sanitarie pubbliche e delle private, non può ipotizzarsi alcuna disparità di trattamento tra le une e le altre, non possono trovare ingresso i principi di equiordinazione e di libera concorrenza (seppure entro il limite di spesa fissato con riguardo all’ambito territoriale di ogni singola AULS).
Occorre considerare che le Aziende ospedaliere pubbliche sono tenute a garantire i servizi sanitari necessari alla cittadinanza, prescindendo dalla remuneratività del servizio svolto, mentre il privato può scegliere quali attività prestare e disincentivare o dismettere servizi in caso di assenza di utili di gestione.
Il sistema pubblico deve, dunque, calibrare nell’ambito regionale e locale i servizi da rendere in funzione del fabbisogno dell’utenza ed erogare le prestazioni sanitarie richieste, anche quelle non tariffabili, non tenendo conto del limite dei valori del finanziamento assegnato.
Procedere a “scorporare” le prestazioni tariffabili da quelle che non lo sono ed effettuare un’analisi comparata dei costi (nella pretesa che la AUSL debba erogare i propri servizi in regime di concorrenzialità con le strutture private) è operazione materialmente impossibile e non richiesta dal sistema normativo vigente. Certo la AUSL è tenuta a rendere ed utilizzare al meglio le proprie strutture e razionalizzare i servizi resi, riducendo, ove possibile i loro costi.
Invero, l’art. 2, co.2- sexies, lett.a) del d.lgv n. 502 del 1992 ha posto sul medesimo piano tutte le strutture “accreditate” (pubbliche e private) e non le strutture pubbliche e quelle private. La disposizione demanda, infatti, alla Regione di articolare il territorio regionale in unità sanitarie locali “le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l’assistenza sanitaria collettiva salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle altre strutture pubbliche e private accreditate” .
L’art. 2, co.2 sexies, lett.d) del d.lgv n. 502 del 1992 ha poi dettato una particolare disciplina per il finanziamento delle ASL al quale provvede la Regione “sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente…”
Per l’art. 8, quinquies, co.2, del d.lgv n. 502 del 1992 la regione e le AUSL definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private “anche” attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, ove l’”anche” suggerisce l’introduzione di un criterio ulteriore ed eventuale.
L’art. 8, quater, co.3, lett.b, del d.lgv n. 502 del 1992 introduce il principio di un efficace competizioni tra le sole strutture accreditate.
Quanto sopra argomentato trova un positivo riscontro nella sentenza 18.03.2005 n. 111, che si è pronunziata espressamente sulla questioni della legittimità dei tetti di spesa e sulla equiordinazione tra ASL e strutture private accreditate, dando anche indirettamente una risposta alle eccezioni di incostituzionalità sollevate da più parti in questa sede nel ripetuto rilievo di uno scollamento della legislazione regionale da quella nazionale (in violazione dell’art.117 Cost.) nel punto in cui la prima imporrebbe limiti di spesa esclusivamente alle strutture private non poste su un piano di equiordinazione con quelle pubbliche (violando il principio della libera concorrenza, dell’iniziativa privata ed anche della libera scelta) .
Ribadita la piena legittimità del modello per tetti invalicabili, per la Corte la regola della “equiordinazione” delle strutture pubbliche e private non opera in rapporto alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario, bensì ai criteri ed alle modalità di remunerazione a tariffa delle sole prestazioni rese sulla base di appositi accordi contrattuali.
La Corte Costituzionale ha, altresì, interpretato detta norma nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferite cioè all’anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese) i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelle del 1998.
Ne consegue che il riferimento –contenuto nella norma regionale- ai predetti volumi e limiti di spesa si presenta come il frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, la quale, tenuto conto delle ristrettezze delle risorse finanziarie, dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza
Posto che la gestione del servizio pubblico sanitario compete alla Regione ed alle AUSL, mentre le strutture private provvisoriamente accreditate hanno la veste di concessionarie, autorizzate ad erogare un numero definito di prestazioni sanitarie (entro i limiti definiti dai singoli accordi), non appare, infine, porsi in difformità ai principi fondamentali stabiliti dalla disciplina nazionale di settore l’art. 11 co.4 della l.r n. 32 del 2001 nella parte in cui autorizza l’Amministrazione a disporre delle risorse avendo riguardo anche alla capacità erogativa solo potenziale delle strutture pubbliche.
2.- 4.- Non ha fondamento la dedotta in più parti censura di difetto di motivazione di cui sono destinatarie la n. 1392 del 2001 e la del 340 del 2002 (vedasi in particolare il quinto motivo).
Entrambi gli atti, di natura generale, fanno riferimento ad una complessa ed articolata istruttoria ed ad un serie di incontri con i rappresentanti delle strutture specialistiche convenzionate nel corso dei quali sono stati forniti tutti i necessari dati conoscitivi, gli elementi istruttori e sono stati esplicitati i criteri e le modalità delle determinate quantificazioni di spesa.
Contrariamente, poi, a quanto affermato dalla parte ricorrente, la delibera n. 340 del 2002 richiama in premessa la del.n. 1392 del 2001 (“gli atti regionali da cui evincere…. i limiti massimali annuali di spesa sostenibili fissati dalla Regione”).
2.- 5.- Deve essere, infine, esaminata la censura di cui al quinto motivo d’incompetenza dell’AUSL intimata a fissare i tetti di spesa con la delibera 18 febbraio 2002 n. 340.
Invero, per l’art. 8, quinquies, del d. lgs n. 502 del 1992 alle regioni compete di “individuare le responsabilità a loro riservate e quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto “ e procedere a definire la programmazione regionale
A livello regionale l’art. 25 lr n. 28 del 2000 regola il riparto di competenze tra regione Puglia e ASL al fine della provvista di “prestazioni specialistiche ospedaliere erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati”.
In particolare, per il co.2 “alle aziende territoriali spetta l’individuazione dei soggetti interessati … l’individuazione delle funzioni e delle attività da potenziare e depotenziare, la definizione dei volumi, della tipologia e delle modalità di erogazione delle prestazioni richieste, gli accordi contrattuali con detti soggetti”.
Il comma quarto, poi, dopo aver stabilito per relationem le modalità di determinazione delle regressioni tariffarie, fa espressamene salvi i depotenziamenti “determinati dal direttore generale della AUSL territorialmente competente”.
Analoga disposizione è riportata nell’art 20 della predetta legge n. 28 del 2000 per la quale “ ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 è competenza dei direttori generali delle ASL, nell’ambito di quanto definito dalla programmazione regionale, definire le attività da potenziare e da depotenziare, nonché il volume massimo delle prestazioni, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare”.
Per il legislatore pugliese è, dunque, alle AUSL che spetta il compito di attribuire i tetti di spesa alle singole strutture accreditate
Si aggiunga che la competenza attribuita alle aziende sanitarie non è lesiva del principio d’imparzialità sancito dall’art. 97 Cost. perché (come ha puntualmente precisato nell’ord. n. 8960 del 2003 il Tar Puglia sezione staccata di Lecce) “contestualmente, il legislatore fissa le regole che disciplinano il finanziamento delle strutture e quindi l’acquisto delle prestazioni.”
D’altro canto, si deve osservare che il cumulo in capo allo stesso soggetto dell’esercizio di funzioni amministrative e dell’erogazione di prestazioni sanitarie (continua l’ordinanza) “costituisce l’essenza del servizio sanitario nazionale, che necessariamente svolge funzioni amministrative ed eroga prestazioni sanitarie..”.
2- 6 la infondatezza delle censure avverso i suoi atti presupposti si proietta sul sesto motivo con il quelle è dedotta l’illegittimità derivata dei sottoscritti contratti (aventi natura di atti di concessione) .
3.- Per quanto sopra considerato e dedotto devono essere respinti il ricorso e la consequenziale domanda di risarcimento del danno.
Si ritiene dover compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.


P.Q.M.




IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari - Sezione Seconda,
RESPINGE il ricorso n. 1723 del 2002
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2006 con l’intervento dei Magistrati:

Dott. GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI - PRESIDENTE, Rel.
Dott. DORIS DURANTE - COMPONENTE
Dott. FRANCESCO BELLOMO - COMPONENTE


Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 26 aprile 2006
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)




Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento