REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO - Presidente
GIORGIO CALDERONI - Cons.
SERGIO FINA - Cons., relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 25 Gennaio 2006
Visto il ricorso 1538/2005 proposto da:
ALEOTTI LUCA
ARMAROLI ANNA
ARMAROLI SILVIA
BALDUCCI PAOLA
BIGONI LIVIANA
CALZOLARI MASSIMILIANO
CARBONE SANTO
CARDIN FONTANA ANTONELLA
CASAGRANDE ROBERTO
CATRAMBONE SANDRA
D'ALTILIA FRANCESCO
DONATI RENZO
FEDERICI PATRIZIA
FENZI ROBERTO
FREO ALESSANDRO
GANGITANO' PATRICIA
GIORDANI ALESSANDRO
GRUPPIONI VALERIA
GUIDI DANIELA
IL VENTO CATERINA
LAFFI CARMEN
LOTIERZO ALESSANDRO
MAZZOLI AGNESE
MEIJERS ANGELIQUE
MOLINARI MAURO
MONTANARI MONICA
MUGNANO GIULIANA
NANNI GIANLUCA
NANNI ROBERTO
PANDOLFI MARIA CRISTINA
RAFFAGNATO ANNA MARIA
SGARGI ROBERTA
TOMBA PAOLO
TOSI ALBERTA
TUGNOLI NICOLETTA
ZAMPARELLI PAOLA
ZANIBONI SERGIO
ZANZI PATRIZIA
ZEDDA ROSANNA
ZUCCHI MARCO
rappresentati e difesi da:
MASI AVV. MARCO
NANNI AVV. MARIO M.
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA SAN VITALE 40/3
presso
MASI AVV. MARCO
contro
COMUNE DI MINERBIO
rappresentato e difeso da:
GUALANDI AVV. FEDERICO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA MARCONI 20
presso la sua sede;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto prodottosi sulle domande presentate
dai ricorrenti di accedere alle documentazioni relative
ad agibilità degli edifici e idoneità dei locali adibiti
a scuola, presentate al Comune di Minerbio e allegate al
presente ricorso;
- di ogni atto presupposto e conseguente.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI MINERBIO
Designato relatore il Cons. dott. SERGIO FINA;
Uditi all’udienza pubblica del 25 gennaio 2006 gli avvocati
presenti come da verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono ai sensi
dell’art. 25 della L. n 241/1990 il riconoscimento del diritto
di accesso ai documenti costituiti dalla documentazione
relativa all’agibilità degli edifici e all’idoneità dei
locali adibiti a scuola.
Nei motivi di ricorso i ricorrenti, sostanzialmente, rilevano
la violazione degli art. 22, 23, 24 e 25 della L. n 241/1990,
art. 10 del D.lgs. n 297/2001, dello Statuto del Comune
di Minerbio, nonché dei principi di correttezza e trasparenza
dell’azione amministrativa di cui agli art. 3 e 97 della
Costituzione.
Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta violazione
degli art. 22 e 24 della l. n 241/1990 e limitatamente alla
parte relativa alla richiesta di esibizione delle certificazioni
di agibilità, se esistenti, degli edifici scolastici oggetto
di interventi edilizi.
In base all’art.22 della L. n 241/1990 il diritto di accesso
ai documenti amministrativi è riconosciuto a favore di chiunque
vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
tutelate e sempre che vi sia un nesso diretto tra l’interesse
fatto valere e l’oggetto del procedimento avviato dall’amministrazione.
Ora non vi è dubbio che ai genitori degli alunni spetti
una posizione legittimante costituita dall’interesse alla
sicurezza delle strutture scolastiche in cui viene giornalmente
svolta l’attività didattica, interesse rientrante nell’alveo
del più ampio diritto alla salute di cui all’art.32 della
Costituzione e diretto all’osservanza delle norme tecniche
e sanitarie, posizioni, queste ultime, tutelabili anche
in via preventiva ex art.700 c.p.c
Inoltre, come riconosciuto in memoria dalla stassa amministrazione
comunale, nell’asilo nido e scuola elementare di Minerbio
e nella scuola elementare di Cà de Fabbri sono stati eseguiti,
in base ad una apposita pianificazione, lavori di ristrutturazione
e messa a norma a partire dal 2001 che hanno interessato
parti rilevanti delle strutture scolastiche.
Ne consegue che la conoscenza della documentazione, purchè
esistente, da cui risulta l’esito delle verifiche tecniche
effettuate e del controllo di agibilità dei locali appare
necessario ai fini di una eventuale azione, da parte dei
ricorrenti, avanti l’Autorità giuidiziaria ordinaria.
Deve, invece, ritenersi del tutto generica e quindi da disattendere
la richiesta di accesso ai documenti riguardanti una non
meglio precisata idoneità dei locali adibiti a scuola.
Nei limiti sopra indicati il ricorso va pertanto accolto
e per l’effetto va dichiarato i diritto dei ricorrenti all’accesso
ai documenti, se esistenti, relativi alla agibilità dei
locali scolatici oggetto di ristrutturazione e adeguamento
alle vigenti norme tecniche.
Le spese possono essere compensate tra le parti, sussistendo
giustificati motivi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA
– ROMAGNA BOLOGNA, SEZIONE SECONDA, definitivamente pronunciando
sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto dichiara i diritto
dei ricorrenti all’accesso ai documenti, se esistenti, relativi
all’agibilità dei sopra indicati locali scolastici, a cui
corrisponde l’obbligo dell’amministrazione di esibire la
suddetta documentazione nelle forme ritenute più appropriate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25
gennaio 2006.
Depositata in Segreteria in data 19/04/2006