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n. 5-2006 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 19 aprile 2006 n. 489
L. Papiano Pres. - S. Fina Est.
L. Aleotti ed altri (Avv.ti M. Masi e M. Nanni) contro il Comune di Minerbio (Avv. F. Gualandi)


Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Diritto dei genitori all’accesso ai documenti costituiti dalla documentazione relativa all’agibilità degli edifici e all’idoneità dei locali adibiti a scuola dei loro figli - Sussiste

Sussite il diritto dei genitori all’accesso ai documenti relativi all’agibilità degli edifici e all’idoneità dei locali adibiti a scuola dei loro figli in quanto titolari di una posizione legittimante costituita dall’interesse alla sicurezza delle strutture scolastiche in cui viene giornalmente svolta l’attività didattica, interesse rientrante nell’alveo del più ampio diritto alla salute di cui all’art.32 della Costituzione e diretto all’osservanza delle norme tecniche e sanitarie, posizioni, queste ultime, tutelabili anche in via preventiva ex art.700 c.p.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II



nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO - Presidente
GIORGIO CALDERONI - Cons.

SERGIO FINA - Cons., relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




nella Camera di Consiglio del 25 Gennaio 2006

Visto il ricorso 1538/2005 proposto da:

ALEOTTI LUCA
ARMAROLI ANNA
ARMAROLI SILVIA
BALDUCCI PAOLA
BIGONI LIVIANA
CALZOLARI MASSIMILIANO
CARBONE SANTO
CARDIN FONTANA ANTONELLA
CASAGRANDE ROBERTO
CATRAMBONE SANDRA
D'ALTILIA FRANCESCO
DONATI RENZO
FEDERICI PATRIZIA
FENZI ROBERTO
FREO ALESSANDRO
GANGITANO' PATRICIA
GIORDANI ALESSANDRO
GRUPPIONI VALERIA
GUIDI DANIELA
IL VENTO CATERINA
LAFFI CARMEN
LOTIERZO ALESSANDRO
MAZZOLI AGNESE
MEIJERS ANGELIQUE
MOLINARI MAURO
MONTANARI MONICA
MUGNANO GIULIANA
NANNI GIANLUCA
NANNI ROBERTO
PANDOLFI MARIA CRISTINA
RAFFAGNATO ANNA MARIA
SGARGI ROBERTA
TOMBA PAOLO
TOSI ALBERTA
TUGNOLI NICOLETTA
ZAMPARELLI PAOLA
ZANIBONI SERGIO
ZANZI PATRIZIA
ZEDDA ROSANNA
ZUCCHI MARCO



rappresentati e difesi da:

MASI AVV. MARCO
NANNI AVV. MARIO M.



con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA SAN VITALE 40/3
presso
MASI AVV. MARCO

contro

COMUNE DI MINERBIO
rappresentato e difeso da:
GUALANDI AVV. FEDERICO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA MARCONI 20
presso la sua sede
;

per l'annullamento



- del silenzio rigetto prodottosi sulle domande presentate dai ricorrenti di accedere alle documentazioni relative ad agibilità degli edifici e idoneità dei locali adibiti a scuola, presentate al Comune di Minerbio e allegate al presente ricorso;
- di ogni atto presupposto e conseguente.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MINERBIO



Designato relatore il Cons. dott. SERGIO FINA;
Uditi all’udienza pubblica del 25 gennaio 2006 gli avvocati presenti come da verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO




Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono ai sensi dell’art. 25 della L. n 241/1990 il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti costituiti dalla documentazione relativa all’agibilità degli edifici e all’idoneità dei locali adibiti a scuola.
Nei motivi di ricorso i ricorrenti, sostanzialmente, rilevano la violazione degli art. 22, 23, 24 e 25 della L. n 241/1990, art. 10 del D.lgs. n 297/2001, dello Statuto del Comune di Minerbio, nonché dei principi di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.
Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta violazione degli art. 22 e 24 della l. n 241/1990 e limitatamente alla parte relativa alla richiesta di esibizione delle certificazioni di agibilità, se esistenti, degli edifici scolastici oggetto di interventi edilizi.
In base all’art.22 della L. n 241/1990 il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a favore di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate e sempre che vi sia un nesso diretto tra l’interesse fatto valere e l’oggetto del procedimento avviato dall’amministrazione.
Ora non vi è dubbio che ai genitori degli alunni spetti una posizione legittimante costituita dall’interesse alla sicurezza delle strutture scolastiche in cui viene giornalmente svolta l’attività didattica, interesse rientrante nell’alveo del più ampio diritto alla salute di cui all’art.32 della Costituzione e diretto all’osservanza delle norme tecniche e sanitarie, posizioni, queste ultime, tutelabili anche in via preventiva ex art.700 c.p.c
Inoltre, come riconosciuto in memoria dalla stassa amministrazione comunale, nell’asilo nido e scuola elementare di Minerbio e nella scuola elementare di Cà de Fabbri sono stati eseguiti, in base ad una apposita pianificazione, lavori di ristrutturazione e messa a norma a partire dal 2001 che hanno interessato parti rilevanti delle strutture scolastiche.
Ne consegue che la conoscenza della documentazione, purchè esistente, da cui risulta l’esito delle verifiche tecniche effettuate e del controllo di agibilità dei locali appare necessario ai fini di una eventuale azione, da parte dei ricorrenti, avanti l’Autorità giuidiziaria ordinaria.
Deve, invece, ritenersi del tutto generica e quindi da disattendere la richiesta di accesso ai documenti riguardanti una non meglio precisata idoneità dei locali adibiti a scuola.
Nei limiti sopra indicati il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va dichiarato i diritto dei ricorrenti all’accesso ai documenti, se esistenti, relativi alla agibilità dei locali scolatici oggetto di ristrutturazione e adeguamento alle vigenti norme tecniche.
Le spese possono essere compensate tra le parti, sussistendo giustificati motivi.

P.Q.M.



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA – ROMAGNA BOLOGNA, SEZIONE SECONDA, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto dichiara i diritto dei ricorrenti all’accesso ai documenti, se esistenti, relativi all’agibilità dei sopra indicati locali scolastici, a cui corrisponde l’obbligo dell’amministrazione di esibire la suddetta documentazione nelle forme ritenute più appropriate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2006.

Depositata in Segreteria in data 19/04/2006


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