REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA
composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano - Presidente
Dott. Alberto Pasi - Consigliere
Dott. Ugo Di Benedetto - Consigliere, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1118/2004 proposto da
Società A. C. M. E. production s. r. l. rappresentata
e difesa dagli Avv. Fabio Gamberi e Alessandro Mantero ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Gianni
Zanetti, in Bologna, via Largo Caduti del Lavoro n. 1;
contro
il Comune di Rimini, costituito in giudizio, rappresentato
e difeso dagli Avv. ti Antonio Brancaleoni e Wilma Marina
Bernardi della civica avvocatura e domiciliato presso lo
studio dell’Avv. Carla Rossi in Bologna, strada Maggiore
n. 31;
e sul ricorso n. 901/2005 proposto da
Società A. C. M. E. production s. r. l. rappresentata
e difesa dagli Avv. Fabio Gamberi e Alessandro Mantero ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Gianni
Zanetti, in Bologna, via Largo Caduti del Lavoro n. 1;
contro
il Comune di Rimini, costituita in giudizio, rappresentata
e difesa dagli Avv. ti Antonio Brancaleoni e Wilma Marina
Bernardi della civica avvocatura e domiciliato presso lo
studio dell’Avv. Carla Rossi in Bologna, strada Maggiore
n. 31;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1118/2004:
-dell’atto integrativo del titolo autorizzatorio prot. n.
92111 del 20/5/2004 con il quale è stato disposto che nel
pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande
sito sul molo di levante di Rimimi è consentita la presenza
contemporanea di un numero di persone non superiore a 200
(duecento);
quanto al ricorso n. 901/2005:
-dell’ordinanza prot. n. 97784 del 13/6/2005, notificata
il 11/7/2005 del Dirigente del settore contratti, servizi
generali ed attività economiche del Comune di Rimini con
cui:
a) è stata ordinata la sospensione per giorni 15 (decorrenti
dal 10° giorno successivo alla notifica) dell’attività di
somministrazione alimenti e bevande nel locale Rockisland
sito sul molo di levante a Rimini;
b) è stata ordinato di sospendere per lo stesso periodo
l’attività di intrattenimento musicale;
c) è stato ordinato di cessare “se ed in quanto abusivamente
esercitata” l’attività di intrattenimento danzante;
d) è stato infine ordinato di rispettare l’atto integrativo
del titolo autorizzatorio prot. n. 92111 del 20/5/2004 con
il quale è stato disposto che il pubblico esercizio per
somministrazione di alimenti e bevande sito sul molo di
levante di Rimini è consentita la presenza contemporanea
di un numero di persone non superiore a 200 (duecento);
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 28 febbraio 2006 gli Avv. ti presenti
come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente è titolare di un pubblico esercizio
denominato “Rockisland” sito sul molo di levante di Rimini.
Riferisce di essere titolare di autorizzazione per la somministrazione
di bevande ed alimenti ex tipologie “A” e “B” e di licenza
per effettuare concertini al suo interno.
Con nota prot. 6152/2.9/1/PN del 22/1/2004 il responsabile
del settore igiene e sicurezza del lavoro dell’Azienda USL
di Rimini riferiva al Comune il proprio parere circa l’affluenza
massima consentita nel locale pari a 200 persone, ritenendo
applicabili i criteri di cui all’allegato III del D. M.
10/3/1998.
Il Comune avviava un apposito procedimento amministrativo
che si concludeva con l’emanazione del provvedimento integrativo
del titolo autorizzatorio prot. n. 92111 del 20/5/2004 disponendo
che nel pubblico esercizio per somministrazione di alimenti
e bevande sito sul molo di levante è consentita la presenza
contemporanea di un numero di persone non superiore a 200
(duecento).
Avverso detto provvedimento presentava ricorso al T.A.R.
la società interessata deducendone l’illegittimità.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata la
quale sviluppava ampiamente le proprie difese.
Con successivi motivi aggiunti di ricorso la società interessata
censurava il comportameno del Comune anche a seguito delle
risultanze della C. T. U. disposta dal Consiglio di Stato
nella fase cautelare di secondo grado.
2. A seguito della violazione del limite imposto dal Comune
con l’atto integrativo del titolo autorizzatorio prot. n.
92111 del 20/5/2004, il quale aveva indicato in 200 persone
il limite massimo consentito per la contemporanea presenza
di persone nel locale, veniva attivato il procedimento per
la revoca delle autorizzazioni rilasciate. A seguito delle
osservazioni presentate dalla società interessata, il procedimento
veniva concluso, anzichè con la revoca, con l’emanazione
di un provvedimento sanzionatorio più limitato di sospensione
per giorni 15 dell’attività di somministrazione di alimenti
e bevande, di sospensione per lo stesso periodo dell’attività
di intrattenimento musicale e di cessazione “se ed in quanto
abusivamente esercitata” dell’attività di intrattenimento
danzante, richiamando il rispetto del precedente atto integrativo
del titolo autorizzatorio prot. n. 92111 del 20/5/2004 (già
impugnato sub n. 1118/2004) con il quale era già stato disposto
che nel pubblico esercizio in questione era consentita la
presenza contemporanea di un numero di persone non superiore
a 200.
Anche avverso quest’ultimo provvedimento presentava ricorso
al T.A.R. (r. g. 901/2005) la società interessata deducendone
l’illegittimità sotto vari profili.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata anche
in questo giudizio.
Successivamente, venivano notificati ulteriori motivi aggiunti
di ricorso prevalentemente diretti ad evidenziare maggiormente
il danno grave ed irreparabile al fine di ottenere una tutela
cautelare.
Tutte le parti hanno sviluppato le rispettive difese con
numerose separate memorie e la causa è stata trattenuta
in decisione all’udienza del 28/2/2006.
3. I ricorsi n. 1118/2004 e 901/2005 vanno riuniti per evidente
connessione oggettiva e soggettiva.
4. In linea di diritto va preliminarmente osservato che
i provvedimenti impugnati sotto stati emanati sulla base
del presupposto costituito da una valutazione, espressione
di discrezionalità tecnica, del settore igiene e sicurezza
del lavoro dell’Azienda USL di Rimini la quale aveva riferito
al Comune il proprio parere circa l’affluenza massima consentita
nel locale indicata in 200 persone, ritenendo applicabili
i criteri di cui all’allegato III del D. M. 10/3/1998.
In proposito va osservato che, diversamente dalla discrezionalità
amministrativa, la discrezionalità tecnica non coinvolge
scelte di opportunità amministrativa bensì una valutazione
antecedente ad essa che riguarda l’analisi dei fatti e la
valutazione degli stessi, ancorchè opinabili in base ai
criteri scientifici e tecnici utilizzabili, alle conoscenze
ed agli strumenti a disposizione. In pratica, la discrezionalità
tecnica concerne soltanto gli aspetti di valutazione fattuale,
sia pur suscettibili di diversi apprezzamenti, mentre vi
difetta totalmente la fase della scelta dell’interesse da
perseguire sulla base di canoni di mera opportunità politico-amministrativa.
Conseguentemente, secondo il più recente orientamento della
giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2005, n.
4406; Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601; Cons.
Stato, sez. V, 5 marzo 2001, n. 1247) va distinto il concetto
di opportunità, che attiene alla cura degli interessi pubblici
coinvolti dall’azione amministrativa, da quello di discrezionalità
tecnica che attiene alla valutazione dei presupposti delle
scelte ancorchè effettuate alla luce di criteri tecnici
e scientifici opinabili e ciò anche nei casi di discrezionalità
mista. In quest’ultima ipotesi la discrezionalità tecnica
si pone come presupposto delle conseguenti scelte di merito
dell’Amministrazione.
5. Occorrere, quindi, tracciare una netta differenza fra
i due tipi di discrezionalità: quella amministrativa, infatti,
attraverso l’acquisizione e valutazione di interessi, si
compone di una fase di giudizio ed attraverso la scelta
comparativa degli stessi presenta anche profili di volontà,
che si sostanziano in scelte riservate all’Amministrazione
e non sindacabili dal giudice amministrativo, attenendo
al merito dell’azione amministrativa. La discrezionalità
tecnica, invece, risulta priva di quest’ultimo elemento,
dato che si risolve in un’attività di giudizio, condotta
attraverso la sola acquisizione e valutazione di dati della
realtà (si tratterebbe, in altri termini, di una mera attività
di acquisizione di scienza o di manifestazione di giudizio,
da contrapporsi alla manifestazione di volontà che, invece,
contraddistingue la discrezionalità amministrativa).
6. Conseguentemente, la più recente giurisprudenza amministrativa
ammette che il potere di controllo del giudice amministrativo
sul giudizio tecnico dell'organo amministrativo consente
di accertare direttamente i fatti e di controllare la ragionevolezza
delle relative analisi.
Se necessario, il giudice amministrativo può, a tal fine,
ricorrere alla consulenza tecnica e, attraverso questa,
giungere ad individuare le regole specialistiche utilizzate
dalla pubblica amministrazione e controllarne la corretta
applicazione nel caso concreto. Infatti, la possibilità
di un sindacato sulla discrezionalità tecnica, è assicurato
dall’art. 16 della legge 21 luglio 2000 n. 205, che - integrando
l'art. 44, comma 1°, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 - ha introdotto
espressamente, anche nel giudizio ordinario di legittimità,
l'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio. L’innovazione
legislativa ha l’evidente fine proprio di consentire al
giudice amministrativo di avere cognizione piena in ordine
a questioni non giuridiche (rientranti in discipline specifiche),
ma pur sempre dotate di rilievo giuridico, in quanto richiamate
proprio dalle norme di diritto che l’Amministrazione deve
applicare ed il giudice verificare in sede di legittimità.
7. Ciò premesso ben può essere condivisa la scelta del Consiglio
di Stato, sia pure nella fase cautelare di secondo grado,
di effettuare una Consulenza Tecnica d’Ufficio che, una
volta acquisita nel processo, ben può essere utilizzata
nella decisione di merito finale.
8. La C. T. U. è stata espletata in contaddittorio e previa
valutazione delle memorie tecniche delle parti. Il C. T.
U. ha descritto puntualmente i luoghi in relazione ai quali
ha effettuato un rilievo alla presenza dei tecnici di parte.
Il locale è costituito da un solettone in cls armato con
ingombro planimetrico di m. 40,5 x 21,4 a circa m. 3,50
sul livello del mare appoggiato su una palificata.
Sul solettone vi sono tre zone.
La zona che il C.T.U ha indicato con la lettera “A” che
costituisce il vero e proprio locale, è chiusa lateralmente
da vetrate parzialmente apribili sui lati Nord, est ed Ovest
per m. 50, 90 circa di sviluppo e da vetrate e porte sul
lato Ovest verso la terrazza. L’edificio è coperto da una
struttura metallica impostata su pilastri in acciaio.
La zona che il C.T.U ha indicato con la lettera “B” è costituita
da un’area aperta suddivisa in due sottozone. La B1 di circa
mq. 130, sgombra di arredi definita dal C. T. U. “luogo
sicuro e dinamico” in quanto l’eventuale incendio che dovesse
propagarsi all’interno, ossia nella zona “A”, non ha la
possibilità di propagarsi nella zona “B” come puntualmente
argomentato dal C. T. U. stesso.
La zona “B2”, invece, è costituita da un’area sopraelevata
di cm. 13 munita di arredi, ossia tavoli e sedie.
La zona C è costituita da una zona chiusa da una parete
in muratura e finestre adibita a cucina.
9. Il C. T. U. considerando la zona “B” come luogo sicuro
e dinamico dal quale, poi, poter defluire verso il terrazzino
demaniale e, poi, da questo alle zone sicure statiche, ha
valutato in 400 (quattrocento) persone l’affollamento consentito
nel locale, corrispondente alla zona “A”. Egli, infatti,
ha tenuto conto dell’esistenza di 4 uscite dal locale “A”,
di cui tre sole utilizzabili avendo escluso quella denominata
U. S. 5 che ha ritenuto non computabile, senza adeguati
lavori, in quanto immette nel passaggio alto non percorribile
attualmente in sicurezza.
Le tre uscite denominate dal C. T. U. rispettivamente U.S.
1, U.S. 2, U.S. 3, pertanto, consentono, per le ragioni
ampiamente sviluppate dal C. T. U., un affollamento di 400
persone nel locale “A”.
La prospettazione del C. T. U. appare condivisibile in considerazione
del fatto che egli ha considerato la zona “B” solo come
luogo sicuro e dinamico e non come parte del locale in senso
proprio autonomamente utilizzabile per l’afflusso di ulteriori
persone.
Dalla zona “B”, secondo il C. T. U., è possibile un deflusso
teorico di mille persone verso la zona demaniale e da questa
750 persone ben possono agevolemente defluire in zone sicure.
Pertano, dal locale vero e proprio, costituito dalla zona
“A”, le 400 persone previste dal C.T.U., pur passando dalla
zona “B” e, poi, dal terrazzino demaniale, possono defluire
nel rispetto delle norme di sicurezza.
10. La tesi fatta propria dal Comune, invece, ritiene di
considerare il locale unitariamente quale sommatoria della
zona “A” e “B” e, pertanto, ritiene lo stesso utilizzabile
da sole 200 persone rimanendo la sola uscita U.S.4 verso
l’esterno, in quanto le tre aperture considerate dal C.
T. U. e indicate come U.S. 1, U.S. 2, U.S. 3. diventerebbero
aperture interne tra due zone dello stesso locale e non
uscite verso l’esterno e, quindi, non utili al fine di valutare
l’affollamento ammissibile.
11. Tuttavia, il Collegio ritiene che non sussistano elementi
per disattendere le valutazione tecniche del C. T. U., fatte
da quest’ultimo sotto la propria responsabilità e, quindi,
di condividerne le conclusioni, come già effettuato in sede
cautelare con ordinanza di questo T. A. R. n. 818/2005 condivisa
dal Consiglio di Stato con propria ordinanza n. 560/2005.
12. Per tali ragioni i ricorsi vanno accolti, in parte,
e, per l’effetto vanno annullati i provvedimenti impugnati
nei limiti sopra indicati con riferimento alla disposta
limitazione della presenza contemporanea di un numero di
persone non superiore a 200 (duecento) nel locale in parola
in luogo delle 400 (quattrocento) indicate dal C. T. U..
13. Naturalmente nessuna ulteriore presenza di persone aggiuntive
è consentita nella zona “B” che viene considerata soltanto
come luogo sicuro e dinamico per il deflusso delle 400 persone
consentite nel locale vero e proprio costituito dalla cosiddetta
zona ”A”.
14. Va, invece, respinto il ricorso con riferimento alle
ulteriori statuizioni del provvedimento impugnato osssia
la sospensione per giorni 15 dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande, la sospensione per lo stesso periodo
dell’attività di intrattenimento musicale e la cessazione
“se ed in quanto abusivamente esercitata” dell’attività
di intrattenimento danzante. Infatti, dette statuizioni
si giustificano in relazione alla accertata violazione del
provvedimento integrativo del titolo autorizzatorio prot.
n. 92111 del 20/5/2004 con il quale era stata disposta la
limitazione della presenza contemporanea di un numero di
persone non superiore a 200 (duecento). Detto atto, al momento
della violazione era perfettamente efficace e, comunque,
la presenza non consentita accertata eccedeva ampiamente,
come risulta dal sopralluogo effettuato ed indicato nel
provvedimento impugnato, anche il limite di 400 persone
ammesso dalla normativa vigente in relazione alla situazione
attuale del locale, come sopra indicato, nonché per la non
consentita attività di intrattenimento danzante, in violazione
dell’articolo 68 T.U.L.P.S..
15. Naturalmente ove siano realizzati i lavori indicati
dal C. T. U. che la società ricorrente si è resa disponibile
ad effettuare il Comune potrà rivalutare la capienza dei
locali stessi in relazione alle norme di sicurezza vigenti.
16. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione
tra le parti delle spese di causa attesa la complessità
della questione anche in relazione agli accertamenti istruttori
resisi necessari, ponendo le spese di C. T. U. a carico
di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna,
Sezione Seconda, accoglie in parte i ricorsi in epigrafe
indicati, previa riunione degli stessi e, per l’effetto,
annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione,
ed in parte li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 28
febbraio 2006.
Depositata in Segretaria, ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82,
n.186, in data 19/04/2006