REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.2285/98, proposto da
Cava Albegna Marsiliana s.r.l. in persona dell’Amministratore
delegato Vanni Checcacci, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Carlo Pucci e Francesco Amerini ed elettivamente domiciliata
nello studio del primo, via della Giuliana n.80, Roma;
CONTRO
Comune di Montalto di Castro in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato
Dario Pinti ed elettivamente domiciliato presso la segreteria
del TAR in Roma, Via Flaminia, 189;
PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza n.56 del 23 dic. 1997 relativa all’ordine
di cessazione di ogni attività riguardante la coltivazione
della cava di sabbia e ghiaia sita nel comune di Moltalto
di Castro, loc. Breccetello;
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Amministrazione
resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio dell’8.3.2006 il consigliere
Roberto Capuzzi, udito
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente società espoone quanto segue.
Il Sindaco del Comune intimato ordinava alla ricorrente
società, l’immediata interruzione di ogni attività riguardante
la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia situata nel
territorio del Comune, in località Breccetello, con sistemazione
dell’area di pertinenza.
Quale motivazione del provvedimento il Sindaco osservava
come l’attività di coltivazione della cava fosse stata intrapresa
in forza del solo parere favorevole espresso dalla Commissione
consultiva sul piano di coltivazione presentato dalla Cava
e che quindi alcuna specifica autorizzazione fosse stata
rilasciata dal Comune di Montalto di Castro o dalla Regione
Lazio.
Aggiungeva che l’area sulla quale era esercitata la cava
risultava soggetta a vincolo paesaggistico per effetto della
delibera di Giunta Regionale n.7802 del 17 sett. 1991 da
cio’ desumento la necessità di un preventivo nulla osta
da parte delle competenti autorità.
Osservava inoltre come la sospensione del termine del relativo
procedimento, disposta dall’Assessorato Regionale dell’Urbanistica
e Tutela Ambientale non fosse legittima perchè non di competenza
del predetto Assessorato.
Dopo una puntuale ricostruzione della vicenda contenziosa
la ricorrente, nell’evidenziare che il Sindaco non aveva
provveduto a quanto gli era stato richiesto di fare con
la massima urgenza da parte della Regione Lazio, Assessorato
Assetto del Territorio e Tutela dell’Ambiente e cioè di
fornire elelementi di valutazione circa la legittimità dell’esercizio
della cava, deduceva i seguenti profili di gravame:
1) Violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere
per omessa valutazione.
Il Sindaco poteva intervenire solo ove ricorrevano i presupposti
per l’adozione di ordini contingibili ed urgenti, presupposti
invero inesistenti nella fattispecie.
Qualora il Comune risultasse investito di attribuzioni in
materia di cave per delega della Regione, l’ordine di arresto
non rientrebbe comunque tra le competenze del Sindaco bensì
del Consiglio Comunale ovvero della Giunta in base al principio
della competenza residuale ex art.35 legge n. 142 del 1990.
2) Violazione ovvero eccesso di potere per omessa motivazione
in relazione all’art.7 della legge n. 241 del 1990.
3) Violazione di legge nonchè eccesso di potere per ingiustizia
manifesta.
L’attività di coltivazione della cava in località Breccetello
ebbe inizio prima della entrata in vigore della legge regionale
n.1/80 e tale attività andava quindi soggetta al regime
transitorio di cui all’art.23 della medesima legge.
Che la società avesse regolarmente adempiuto a tutte quante
le prescrizioni imposte dalla normativa allora in vigore,
risulterebbe positivamente dalla documentazione allegata
al processo e dalla attestazione rilasciata dal Sindaco
in data 4 dic. 1991.
Il comma 5 dell’art. 23 della legge n.1 del 1980 dispone
che l’attività estrattiva legittimamente intrapresa dalla
data di entrata in vigore della legge, avrebbe dovuto cessare
solo in due casi e cioè per omessa presentazione della richiesta
autorizzazione o per esaurimento del procedimento di ricorso
avverso l’eventuale provvedimento di rigetto della richiesta
autorizzazione.
Nel caso, essendo stata presentata la domanda di autorizzazione
e non avendo il Comune di Montalto di Castro mai provveduto
in merito, occorreva concludere che, entrata in vigore la
successiva legge n.27 del 1993, la situazione della cava
era esattamente quella descritta dall’art.39 comma 2 della
legge stessa.
Non rileva nella fattispecie il fatto dell’omesso rilascio
dell’autorizzazione richiesta ex art.23 della legge n.1/80
ma piuttosto che l’autorità non avesse provveduto in merito
alla domanda, rigettandola.
4) Eccesso di potere per vizio di motivazione nonchè per
ingiustizia manifesta.
Conclude la società ricorrente chiedendo una pronunzia di
annullamento dell’atto impugnato.
Il Comune resistente ha presentato una articolata memoria
chiedendo una pronunzia di rigetto del ricorso.
In vista della udienza di trattazione entrambe le parti
hanno depositato memorie difensive.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione
all’udienza dell’8.3.2005.
DIRITTO
1.Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. L’art.117 della Costituzione attribuisce alla Regione,
tra l’altro, il potere di emanare, nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, norme legislative
in materia di cave e torbiere, sempreché le norme stesse
non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello
di altre Regioni.
Per le stesse materie il successivo art.118 stabilisce che
spettano alla Regione anche le funzioni amministrative.
Alla luce di tale principio costituzionale, l’art.62 del
DPR n.616/1977 prevede che le funzioni amministrative relative
alla materia «cave e torbiere» concernono tutte le attività
attinenti alle cave, di cui all'art.2, terzo comma, ed al
titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
funzioni che, oltre a quelle di cui all'art.1 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:
a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo
dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza
regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività
di escavazione;
b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave
e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;
c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle
concessioni degli agri marmiferi di cui all'art.64, ultimo
capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle
cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art.2
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive
modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art.3
del regio decreto predetto.
Il terzo comma del citato art.62 sancisce, poi, che sono
trasferite alla Regione le funzioni amministrative statali
in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di
polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni,
nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia
di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle
miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956,
n. 302.
Dalla normativa sopra riferita discende che sia la Costituzione
che la legge statale attribuiscono alla Regione, in via
principale ed esclusiva, ogni potere, normativo ed amministrativo,
in materia di cave e torbiere.
Per quanto concerne la Regione Lazio, l’attività estrattiva
è disciplinata tra le altre dalla L.R. Lazio 16 gennaio
1980 n. 1 e dalla L.R. 5.5.1993 n.27.
Sulla base delle predette leggi regionali, l’attività di
coltivazione di cave e torbiere è soggetta ad autorizzazione
regionale per il cui rilascio è delegato il Sindaco del
Comune territorialmente competente, ed è subordinata alla
stipulazione di una apposita convenzione tra il Comune ed
il gestore della Cava.
Pertanto, e venendo al caso che occupa, la sola deliberazione
del Consiglio Comunale avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio della cava, non seguita dalla adozione del
provvedimento sindacale e dagli atti contemplati dalla legge,
non legittima colui che ha chiesto l’autorizzazione ad avviare
l’attività di coltivazione.
Pertanto l’unica autorità competente al rilascio della autorizzazione
per l’esercizio della cava è il Sindaco del Comune ove è
ubicata la cava; il Sindaco non puo’ rilasciare l’autorizzazione
se prima non è stata stipulata, tra chi tale autorizzazione
ha richiesto ed il Comune competente, apposita convenzione.
La convenzione non puo’ essere stipulata se non è preceduta
dagli adempimenti di legge tra cui, nel caso che il terreno
ove è ubicata la cava sia soggetto a vincoli che ne limitino
l’uso o vietino l’escavazione e le altre attività connesse
all’esercizio della coltivazione di cava, il rilascio del
nulla osta da parte degli organi competenti.
Il Sindaco competente a permettere l’esercizio della cava,
è anche competente ad inibirne l’attività quando non è conforme
a legge.
In tale senso prevede l’articolo 26 della legge regionale
sopracitata n.27 del 1993 secondo cui la vigilanza sul rispetto
delle prescrizioni stabilisce dalle autorizzazioni e dalle
convenzioni previste dalla legge deve essere effettuata
dal Comune, ed “..a tale fine il Sindaco puo’ richiedere
l’intervento dell’assessorato regionale competente”.
Nella Regione Lazio, il potere di vigilanza sulla corretta
osservanza delle disposizioni che regolano l' attività di
cava, quali dettate dalla L. reg. Lazio 16 gennaio 1980
n. 1 e successive modificazioni, delegato ai Comuni dall'
art. 19, come integrato dall' art. 5 L. reg. Lazio 12 dicembre
1987 n. 61, spetta al Sindaco .
La giurisprudenza ha messo in luce che tale potere rientra
nelle competenze generali del Sindaco ove l’interessato
operi in assenza della relativa autorizzazione, in esplicazione
del potere di vigilanza al medesimo spettante sulle attività
che si svolgono nell' ambito del territorio comunale ed
aventi rilevanza sotto il profilo urbanistico, ivi compresa
ogni trasformazione del suolo incidente su ambiente e paesaggio
(Cons. Stato VI, 6419, 20 ottobre 2003; T.S.A.P. 126, 10
ottobre 2002 ; Cass. civ. 2 marzo 1999 n. 1734; TAR Toscana
276, 25 giugno 1997; TAR Lazio II, 1100, 10 giugno 1996;
cfr. anche CdS, Sez.3, 21.8.1997 n.1197).
Ne consegue la infondatezza del primo motivo dedotto di
incompetenza del Sindaco ad intimare la cessazione di ogni
attività di coltivazione della cava.
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione
dell’articolo 7 della legge n.241 del 1990.
Al riguardo sembra sufficiente richiamare il pacifico orientamento
della giurisprudenza amministrativa secondo il quale al
fine dell' adozione di atti di repressione di abusi concernenti
la trasformazione del territorio ed a carattere ambientale,
aventi natura strettamente vincolata, non si richiedono
apporti partecipativi del soggetto destinatario.
Ed invero le norme in materia di partecipazione non debbono
essere applicate meccanicamente ed a fini meramente strumentali,
ma solo quando la comunicazione di avvio del procedimento
apporti una qualche utilità all' azione amministrativa,
coerentemente alla funzione di arricchimento sul piano del
merito e della legittimità che possa derivare dalla partecipazione
del destinatario del provvedimento; pertanto, l'omissione
della comunicazione comporta l' illegittimità dell' atto
conclusivo a conclusione che il soggetto non avvisato possa
poi provare che se avesse avuto l' opportunità di partecipare
tempestivamente al procedimento avrebbe potuto presentare
osservazioni e opposizioni eventualmente idonee ad incidere,
in termini a lui favorevoli, sul provvedimento finale (
Cons. Stato, V Sez., 17 marzo 2003 n. 1357).
Orbene come anche si vedrà nel prosieguo, la ricorrente
non avrebbe potuto in alcun modo incidere sul provvedimento
finale adottato dal Sindaco.
4. Con il terzo motivo la ricorrente tende a dimostrare
il legittimo esercizio della attività di cava, sin da data
anteriore alla entrata in vigore della legge regionale n.1
del 1980; pertanto l’attività stessa, secondo tale prospettazione,
andava soggetta al regime transitorio di cui all’art.23
della legge regionale n.1 del 1980.
Il punto nodale è se nella fattispecie possa trovare applicazione
l’art. 39 comma 2 della legge n. 27 del 1993 secondo cui
i lavori “legittimamente in atto di coltivazione per
i quali sia stata prodotta domanda di autorizzazione alla
prosecuzione ...proseguono secondo i progetti presentati...”.
Sennonchè, il documento sulla base del quale si incentra
tale tentativo da parte ricorrente, appare inadeguato a
dimostrare l’esercizio legittimo dell’attività di cava da
data anteriore alla predetta legge regionale n.1 del 1980.
Ed invero l’attestazione rilasciata dal Sindaco del Comune
di Montalto di Castro in data 4.12. 1991 si limita ad affermare
che alla stessa data del 4.12.1991 la cava era legittimamente
coltivata e dunque in tale documento nessun riferimento
viene effettuato a periodi anteriori alla data di entrata
in vigore della legge regionale n.1 del 1980.
Si aggiunga ancora che la nota regionale del 25 gennaio
1994 precisava che “..dall’esame preliminare della documentazione
prodotta dalla scrivente si era rilevato che non sussistono
atti idonei a dimostrare il legittimo inizio delle attività
estrattive in epoca antecedente alla imposizione dei vincoli”.
In altri termini, allo stato degli atti, manca la prova
di un legittimo inizio dell’attività estrattiva in epoca
antecedente alla legge regionale n.1 del 1980 ed anche,
come rilevato dall’Assessorato regionale, alla data di imposizione
dei vincoli.
Peraltro i limiti del petitum, nonostante i tentativi
effettuati dalla ricorrente nel ricorso, non consentono
di esaminare il procedimento all’esame degli uffici della
Regione Lazio e la documentazione acquisita presso la stessa,
poichè questa non è stata nemmeno evocata dalla ricorrente
nell’odierno giudizio.
Quanto alla denunzia di esercizio dell’attività estrattiva
del 26.4.1979, invocata dalla ricorrente e desumibile, peraltro
del tutto surrettiziamente, dalla nota del 9.6.1994 dell’Assessorato
Assetto del Territorio, valgono le pertinenti considerazioni
svolte dalla difesa del Comune.
Ed invero l’iscrizione nel Registro dell’Ufficio di Polizia
Mineraria non è di per sè prova dell’effettivo inizio dell’attività
estrattiva in quanto l’art.28 del DPR n.128 del 1959 prevede
che la denunzia di inizio lavori sia fatta otto giorni prima
di detto inizio (o ripresa dei lavori) al Comune del territorio
ove è sita la cava, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento e con invio contemporaneo al Distretto Minerario
di un esemplare di tale denunzia di inizio lavori (sulla
distinzione tra lavori autorizzati ma non ancora iniziati
e lavori autorizzati e già iniziati cfr. Cassaz. SS.UU.
7 marzo 1992 e sentenza Corte Cost. 22 ottobre 1996 n.355).
Tale formale inizio di attività alla data del 26.4.1979,
come affermato dalla difesa del Comune di Montalto di Castro
e non smentito dalla difesa della ricorrente, non risulta
agli atti della Amministrazione Comunale.
Non assumono rilievo pertanto le pur abili considerazioni
svolte dalla difesa della ricorrente relative al nulla osta
paesaggistico richiesto dall’art.39 comma 4 della legge
regionale n.27 del 1993 e tendenti a ricondurre la fattispecie
ad attività estrattiva su area sottoposta a vincolo ambientale
successivo al legittimo inizio dei lavori di coltivazione.
Fermo il rilievo che non è stato dimostrato, allo stato
degli atti, per i motivi sopra evidenziati, il presupposto
per l’applicabilità dell’articolo 39, quarto comma, preme
sottolineare che la Corte Costituzionale con la sentenza
sopracitata n.355 del 1996, si è pronunziata chiaramente
in ordine alle questioni di legittimità costituzionale sollevate
dalla ricorrente in relazione alla legge regionale n.27
del 1993, affermando che “essendo il procedimento ordinato
secondo scansioni temporali rigorose, lo spirare del termine
stabilito per il suo compimento comporta il formarsi di
un provvedimento di diniego ..” trascorsi 180 giorni
dalla domanda.
Era perciò onere della ricorrente, in ipotesi, impugnare
tempestivamente tale diniego.
In conclusione il motivo deve essere rigettato.
5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta il difetto
di motivazione nonchè la ingiustizia manifesta del provvedimento.
Il quadro che emerge dalle censure esaminate precedentemente
evidenzia che vi era un’attività priva di autorizzazione
quanto meno alla data della entrata in vigore della legge
regionale n.1 del 1980, priva di convenzione ed ancora priva
di nulla osta ambientale pur essendo esercitata in territorio
vincolato.
Vi era stata una cessione della titolarità della gestione
della cava non autorizzata ai sensi delle ripetute leggi
regionali n.1 del 1980 e n.27 del 1993, nè risultava applicabile
il regime transitorio di cui all’articolo 39 della legge
regionale n.27 del 1993, comma 4.
Orbene l’articolo 16 comma 4 della suddetta legge regionale
n.27 del 1993 precisa che il Sindaco è tenuto ad accertare
l’assenza di vincoli ostativi all’attività estrattiva e
che nelle zone sottoposte a tutela anche ai sensi della
legge n.431 del 1985, l’autorizzazione è comunque subordinata
al nulla osta delle autorità competenti.
Vi erano dunque i presupposti di legge per l’adozione del
provvedimento repressivo.
In conclusione il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Spese ed onorari del giudizio, attesa la peculiarità della
vicenda contenziosa, possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, RESPINGE
il ricorso n.2285 del 1998 come in epigrafe.
Compensa spese ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in ROMA, in Camera di Consiglio, in data 8 marzo
2006 con l’intervento dei signori:
Domenico LA MEDICA - Presidente
Roberto CAPUZZI - Cons. Rel.
Giuseppe SAPONE - Consigliere