REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE II -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2763/2002 proposto da
Caterina Alvino, rappresentata e difesa dall’Avv.to
Sergio Minieri presso il cui studio è elettivamente domiciliata
in Roma, in via Valdinievole n.8 ;
CONTRO
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede
in Roma, Via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliato;
per l’annullamento
del provvedimento del 7 febbraio 2001 n.80265 nella parte
in cui, in relazione al concorso per esami a 162 posti di
Dirigente presso l’allora Ministero delle Finanze, la ricorrente
viene cancellata dalla graduatoria di merito dei vincitori
nella quale occupa il 10° posto con la motivazione che la
medesima è dirigente presso il Ministero delle Attività
Produttive, già Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato;
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio dell’8 marzo 2006 – relatore
il dottor Roberto Capuzzi – l’avv.to Minieri;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, all’epoca dipendente della ex carriera direttiva
del Ministero delle Finanze, vinse il concorso per 162 posti
di dirigente nello stesso Ministero bandito il 2.7.1997
pubblicato il G.U., 4° serie speciale, n.53 dell’8.7.1997
classificandosi al 10° posto nella graduatoria di merito.
Poiché i tempi di attesa dell’assunzione si allungavano,
la ricorrente, nelle more, partecipava ad un concorso per
dirigente nell’allora Ministero dell’Industria, Commercio
ed Artigianato in esito del quale veniva nominata Dirigente
nello stesso Ministero e immessa nelle relative funzioni
il 22.12.1999.
In data 21 dic. 2001 riceveva la comunicazione n.2001/83619
del 12 dic. 2001 con cui le veniva notificato il provvedimento
del Ministero delle Finanze n.80265 del 7.2.2001, impugnato
con l’odierno gravame, che la depennava dal decimo posto
della graduatoria di merito del concorso.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Violazione di legge ed in particolare dell’art.28, comma
2 del d.lvo 3 febb. 1993 n.29 nella formulazione vigente
alla data del bando di concorso e dell’art.1, comma 2 del
bando stesso;
2) Violazione di legge ed in particolare dell’art.65, comma
3 del DPR 10 gennaio 1957 n.3, T.U. delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato nonché dell’art.15
del CCNL, del personale dirigente del comparto Ministero
sottoscritto in via definitiva il 9.1.1997 n.12;
3) Eccesso di potere sotto svariati profili.
Conclude la ricorrente chiedendo l’annullamento dell’atto
impugnato nella parte in cui espunge la ricorrente stessa
dal decimo posto della graduaotira dei vincitori del concorso
per dirigenti del Ministero intimato.
Si è costituito il Ministero intimato chiedendo una pronunzia
di inammissibilità e nel merito la reiezione del ricorso.
All’udienza dell’8 marzo 2006 il difensore della ricorrente
ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
DIRITTO
1. Risulta fondata ed assorbente la eccezione di inammissibilità
del ricorso sollevata dalla difesa erariale per mancata
notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.
2. Rileva al riguardo la Sezione che il principio secondo
il quale non esistono controinteressati all' impugnazione
del provvedimento di esclusione dai procedimenti concorsuali
trova applicazione solo quando il ricorso sia stato proposto
contro il provvedimento di esclusione, prima della nomina
dei vincitori, in quanto nel momento in cui non è stata
ancora predisposta la graduatoria, non può essersi consolidata
in capo agli altri candidati alcuna situazione giuridica,
avendo essi solo la prospettiva, meramente eventuale, di
conseguire un risultato positivo nel concorso cui abbiano
partecipato.
Di contro, l' interesse legittimo alla conservazione degli
atti della procedura concorsuale sorge dopo che il procedimento
sia concluso nei riguardi di quei concorrenti che, all'
esito della procedura stessa, abbiano conseguito una posizione
di vantaggio, essendo inseriti nella graduatoria, e che
si configurano, quindi, come controinteressati (Cfr. Cons.
Stato, IV Sez., 14 novembre 1997 n. 1283; TAR Lazio, II
Sez. 364 - 22 gennaio 2003 ).
Nel caso che occupa sembra indubbio che per effetto del
richiesto annullamento della esclusione, quanto meno il
concorrente collocato al 162° posto della graduatoria del
concorso a 162 posti, verrebbe a perdere la propria posizione
di vantaggio ed espunto dalla graduatoria dei vincitori
del concorso.
Lo stesso concorrente facilmente individuabile in base alla
graduatoria, pertanto, nell’odierno gravame, viene ad assumere
la posizione di controinteressato e portatore di un interesse
qualificato a resistere all’annullamento della graduatoria.
In conclusione il ricorso è inammissibile per mancata notificazione
al controinteressato.
Spese ed onorari del presente giudizio, tuttavia, in relazione
al petitum, possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione
II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.2763/2002
presentato da Alvino Caterina come in epigrafe, lo dichiara
inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.3.2006
dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione
seconda, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Roberto CAPUZZI - Consigliere rel.
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere