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n. 4-2006 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 21 aprile 2006 n. 2915
Pres. La medica, Est. Capuzzi
C. Alvino (Avv. S. Minieri) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato)


Concorsi pubblici – Provvedimento di esclusione – Impugnazione – Assenza di graduatoria – Controinteressati – Non sussistono - Motivi

Non sussistono controinteressati, in sede di impugnazione del provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, qualora il ricorso sia proposto prima della nomina dei vincitori; infatti, nel momento in cui non è stata ancora predisposta la graduatoria, non può essersi consolidata in capo agli altri candidati alcuna situazione giuridica, avendo essi solo la prospettiva, meramente eventuale, di conseguire un risultato positivo nel concorso cui abbiano partecipato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE II -




ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 2763/2002 proposto da

Caterina Alvino, rappresentata e difesa dall’Avv.to Sergio Minieri presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, in via Valdinievole n.8 ;


CONTRO




Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliato;


per l’annullamento



del provvedimento del 7 febbraio 2001 n.80265 nella parte in cui, in relazione al concorso per esami a 162 posti di Dirigente presso l’allora Ministero delle Finanze, la ricorrente viene cancellata dalla graduatoria di merito dei vincitori nella quale occupa il 10° posto con la motivazione che la medesima è dirigente presso il Ministero delle Attività Produttive, già Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio dell’8 marzo 2006 – relatore il dottor Roberto Capuzzi – l’avv.to Minieri;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO



La ricorrente, all’epoca dipendente della ex carriera direttiva del Ministero delle Finanze, vinse il concorso per 162 posti di dirigente nello stesso Ministero bandito il 2.7.1997 pubblicato il G.U., 4° serie speciale, n.53 dell’8.7.1997 classificandosi al 10° posto nella graduatoria di merito.
Poiché i tempi di attesa dell’assunzione si allungavano, la ricorrente, nelle more, partecipava ad un concorso per dirigente nell’allora Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato in esito del quale veniva nominata Dirigente nello stesso Ministero e immessa nelle relative funzioni il 22.12.1999.
In data 21 dic. 2001 riceveva la comunicazione n.2001/83619 del 12 dic. 2001 con cui le veniva notificato il provvedimento del Ministero delle Finanze n.80265 del 7.2.2001, impugnato con l’odierno gravame, che la depennava dal decimo posto della graduatoria di merito del concorso.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Violazione di legge ed in particolare dell’art.28, comma 2 del d.lvo 3 febb. 1993 n.29 nella formulazione vigente alla data del bando di concorso e dell’art.1, comma 2 del bando stesso;
2) Violazione di legge ed in particolare dell’art.65, comma 3 del DPR 10 gennaio 1957 n.3, T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato nonché dell’art.15 del CCNL, del personale dirigente del comparto Ministero sottoscritto in via definitiva il 9.1.1997 n.12;
3) Eccesso di potere sotto svariati profili.
Conclude la ricorrente chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui espunge la ricorrente stessa dal decimo posto della graduaotira dei vincitori del concorso per dirigenti del Ministero intimato.
Si è costituito il Ministero intimato chiedendo una pronunzia di inammissibilità e nel merito la reiezione del ricorso.
All’udienza dell’8 marzo 2006 il difensore della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO



1. Risulta fondata ed assorbente la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale per mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.

2. Rileva al riguardo la Sezione che il principio secondo il quale non esistono controinteressati all' impugnazione del provvedimento di esclusione dai procedimenti concorsuali trova applicazione solo quando il ricorso sia stato proposto contro il provvedimento di esclusione, prima della nomina dei vincitori, in quanto nel momento in cui non è stata ancora predisposta la graduatoria, non può essersi consolidata in capo agli altri candidati alcuna situazione giuridica, avendo essi solo la prospettiva, meramente eventuale, di conseguire un risultato positivo nel concorso cui abbiano partecipato.
Di contro, l' interesse legittimo alla conservazione degli atti della procedura concorsuale sorge dopo che il procedimento sia concluso nei riguardi di quei concorrenti che, all' esito della procedura stessa, abbiano conseguito una posizione di vantaggio, essendo inseriti nella graduatoria, e che si configurano, quindi, come controinteressati (Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 14 novembre 1997 n. 1283; TAR Lazio, II Sez. 364 - 22 gennaio 2003 ).
Nel caso che occupa sembra indubbio che per effetto del richiesto annullamento della esclusione, quanto meno il concorrente collocato al 162° posto della graduatoria del concorso a 162 posti, verrebbe a perdere la propria posizione di vantaggio ed espunto dalla graduatoria dei vincitori del concorso.
Lo stesso concorrente facilmente individuabile in base alla graduatoria, pertanto, nell’odierno gravame, viene ad assumere la posizione di controinteressato e portatore di un interesse qualificato a resistere all’annullamento della graduatoria.
In conclusione il ricorso è inammissibile per mancata notificazione al controinteressato.
Spese ed onorari del presente giudizio, tuttavia, in relazione al petitum, possono essere compensati.

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.2763/2002 presentato da Alvino Caterina come in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.3.2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Roberto CAPUZZI - Consigliere rel.
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere


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