REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO - Presidente, est.
GIORGIO CALDERONI - Cons.
SERGIO FINA - Cons., relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 11 Gennaio 2006
Visto il ricorso n.605/2003 proposto da:
CARROZZERIA MICHELINO SNC
rappresentata e difesa da:
RONDININI AVV. RICCARDA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA SAN FREDIANO 2
presso
RONDININI AVV. RICCARDA
contro
COMUNE DI BOLOGNA
rappresentato e difeso da:
LABRIOLA AVV. ADA
CARESTIA AVV. GIULIA
con domicilio eletto in BOLOGNA
PIAZZA GALILEO 4
presso
UFFICIO LEGALE COMUNE DI BOLOGNA
e nei confronti di
MASSACESI ETTORE
e nei confronti di
NARDACCHIONE ANTON PIERO
e nei confronti di
FANTAZZINI ROBERTA
e nei confronti di
RASINI FRANCO
per l’annullamento
dell’ordinanza P.G. 58222 del 03/04/2003 di demolizione
della sopraelevazione del sottotetto e aumento superficie
utile nell’immobile di via Michelino n. 131;
Visto il ricorso 1088/2003 proposto da:
ABF LEASING SOC. S.P.A
rappresentata e difesa da:
RONDININI AVV. RICCARDA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA SAN FREDIANO 2
presso
RONDININI AVV. RICCARDA
contro
COMUNE DI BOLOGNA
rappresentato e difeso da:
LABRIOLA AVV. ADA
CARESTIA AVV. GIULIA
con domicilio eletto in BOLOGNA
PIAZZA GALILEO 4
presso
UFFICIO LEGALE COMUNE DI BOLOGNA
e nei confronti di
MASSACESI ETTORE
e nei confronti di
NARDACCHIONE ANTONPIERO
e nei confronti di
FANTAZZINI ROBERTA
e nei confronti di
LUCCHI AMEDEO
per l'annullamento
dell’ordinanza P.G. 58222 del 03/04/2003 di demolizione
della sopraelevazione con aumento di superficie utile eseguita
nel piano sottotetto dell’immobile di via Michelino n. 131
e successiva rettifica P.G. 104575 del 10/06/2003;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI BOLOGNA
Visti i ricorsi ed i documenti allegati;
Designato relatore il Consigliere dott. SERGIO FINA;
Uditi all’udienza pubblica dell’ 11 gennaio 2006 gli avvocati
presenti come da verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
I ricorsi, attesa la loro connessione, vanno riuniti per
la decisione.
A seguito di abuso edilizio consistente nella sopraelevazione
del sottotetto di un immobile di civile abitazione veniva
emessa ordinanza di demolizione non soltanto nei confronti
degli escutori: proprietario, committente e responsabile
dei lavori, ma anche nei riguardi della ricorrente Carrozzeria
Michelino s.n.c. in quanto proprietaria del piano terra
dell’immobile e comproprietaria delle parti comuni dell’edificio.
Per effetto della cessione da parte della Carrozzeria Michelino
dei locali aziendali situati al piano terra all’avente causa
ABF leasing s.p.a.. il Comune provvedeva in data 10.6.2003
alla rettifica del provvedimento individuando quale nuovo
responsabile la suddetta società.
Contro gli indicati provvedimenti le predette società propongono
separati ricorsi deducendo specifiche censure.
Al riguardo occorre anzitutto rilevare il venir meno dell’interesse
da parte della Carrozzeria Michelino s.n.c. a coltivare
ulteriormente il ricorso n. 605/03 avendo il Comune di Bologna
rettificato l’ordinanza di demolizione n. 58222/03 diretta
all’interessata ed individuato quale nuova responsabile
la società ABF leasing s.p.a., la quale ha provveduto ad
impugnare, in via autonoma, il provvedimento così modificato.
Il ricorso 605/03 deve pertanto ritenersi improcediebile
per sopravvenuta carenza d’interesse.
Venendo all’esame dei motivi prospettati con il secondo
ricorso –n. 1088/03- deve rilevarsi che nel merito l’impugnativa
è fondata in relazione alla dedotta violazione dell’art.6
della L. n 47/1985 di cui al motivi 1° e 2° del ricorso.
Sostiene la ricorrente ABF leasing s.p.a. che essa non può
essere ritenuta responsabile di un abuso che non ha commesso,
essendo state, le opere abusive, realizzate in una unità
immobiliare appartenente ad altro condomino e dunque estranea
alla propria sfera giuridica.
Rileva inoltre la ricorrente che la Carrozzeria Michelino
s.n.c. sua dante causa aveva commissionato unicamente il
rifacimento del tetto dell’edificio, in quanto parte comune
dell’immobile, ma non aveva in alcun modo autorizzato la
sopraelevazione dei muri perimetrali del sottotetto, tant’è
che della constatata difformità aveva notiziato il Comune
di Bologna allo scopo di dissociarsi da tale condotta.
L’assunto appare giuridicamente ineccepibile.
L’art.6 della L. n 47/1985 prevede che sono responsabili
della conformità delle opere alla normativa urbanistica:
il committente, il costruttore e il direttore dei lavori.
Essi sono tenuti al pagamento delle sanzione pecuniarie
e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno in caso
di demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Nella fattispecie non essendo la ricorrente ABF s.p.a. e
prima di essa la Carrozzeria Michelino s.n.c. titolari dell’unità
immobiliare in cui sono state realizzate le opere abusive,
la ricorrente medesima non poteva essere considerata responsabile
della violazione edilizia e quindi non poteva essere destinataria
dell’impugnata ingiunzione di demolizione.
Né può sostenersi, come fa il Comune nella propria difesa,
che la corresponsabilità della ricorrente discende dall’essere
pur sempre comproprietaria del tetto. Come esattamente rilevato
da quest’ultima, la sua dante causa si era prontamente dissociata
dalla commissione dell’abuso (commissionato esclusivamente
dal controinteressato Ettore Massacesi) peraltro notiziandone
lo stesso Comune di Bologna. Ciò basta per mandare esente
da ogni responsabilità la ricorrente ABF Leasing S.p.a.
e la sua dante causa CARROZZERIA MICHELINO S.n.c. titolare
del ricorso n. 605/03.
Previo assorbimento degli ulteriori profili, il ricorso
va accolto con conseguente annullamento dell’ompugnato provvedimento.
La liquidazione delle spese è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA – ROMAGNA
BOLOGNA, SEZIONE SECONDA, definitivamente pronunciando sui
ricorsi in epigrafe: dichiara improcedibile per sopravvanuta
carenza d’interesse il ricorso n 605/03; accoglie il ricorso
n 1088/03 e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna il Comune di Bologna alle spese che si liquidano
in complessivi € 4000,00 (quattromila) a favore, per €.
2000,00 della Carrozzeria Michelino Snc e, per i restanti
€. 2000,00 della ABF Leasing Spa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna, nelle Camere di Consiglio dell’
11 gennaio 2006 e del 30 marzo 2006.
Depositata in Segreteria in data 14/04/2006