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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 14 aprile 2006 n. 447
L. Papiano - Pres. Est.
Carrozzeria Michelino snc (Avv. R. Rondinini) contro il Comune di Bologna (Avv.ti A. Labriola G. Carestia) e nei confronti di E. Massacesi ed altri (non costituiti)


Edilizia ed urbanistica – Abusiva sopraelevazione con aumento di superficie utile eseguita nel piano sottotetto - Ordine di demolizione emesso anche nei confronti del comproprietario del tetto - Dissociazione dalla commissione dell’abuso - Illegittimità

L’art.6 della L. n 47/1985 prevede che sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica: il committente, il costruttore e il direttore dei lavori. Ne consegue che nella fattispecie in esame non essendo la ricorrente titolare dell’unità immobiliare in cui sono state realizzate le opere abusive, consistenti in sopraelevazione con aumento di superficie utile eseguita nel piano sottotetto, ma solo comproprietaria del tetto ristrutturato, essa non poteva essere considerata responsabile della violazione edilizia e quindi non poteva essere destinataria dell’impugnata ingiunzione di demolizione, tantopiù che si era prontamente dissociata dalla commissione dell’abuso notiziandone lo stesso Comune



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II



nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO - Presidente, est.
GIORGIO CALDERONI - Cons.

SERGIO FINA - Cons., relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




nell'Udienza Pubblica del 11 Gennaio 2006

Visto il ricorso n.605/2003 proposto da:

CARROZZERIA MICHELINO SNC



rappresentata e difesa da:

RONDININI AVV. RICCARDA



con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA SAN FREDIANO 2
presso
RONDININI AVV. RICCARDA

contro

COMUNE DI BOLOGNA



rappresentato e difeso da:

LABRIOLA AVV. ADA
CARESTIA AVV. GIULIA



con domicilio eletto in BOLOGNA

PIAZZA GALILEO 4
presso
UFFICIO LEGALE COMUNE DI BOLOGNA



e nei confronti di

MASSACESI ETTORE



e nei confronti di

NARDACCHIONE ANTON PIERO



e nei confronti di

FANTAZZINI ROBERTA



e nei confronti di

RASINI FRANCO

per l’annullamento



dell’ordinanza P.G. 58222 del 03/04/2003 di demolizione della sopraelevazione del sottotetto e aumento superficie utile nell’immobile di via Michelino n. 131;



Visto il ricorso 1088/2003 proposto da:

ABF LEASING SOC. S.P.A



rappresentata e difesa da:

RONDININI AVV. RICCARDA



con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA SAN FREDIANO 2
presso
RONDININI AVV. RICCARDA

contro

COMUNE DI BOLOGNA



rappresentato e difeso da:

LABRIOLA AVV. ADA
CARESTIA AVV. GIULIA



con domicilio eletto in BOLOGNA

PIAZZA GALILEO 4
presso
UFFICIO LEGALE COMUNE DI BOLOGNA



e nei confronti di

MASSACESI ETTORE



e nei confronti di

NARDACCHIONE ANTONPIERO



e nei confronti di

FANTAZZINI ROBERTA



e nei confronti di

LUCCHI AMEDEO

per l'annullamento



dell’ordinanza P.G. 58222 del 03/04/2003 di demolizione della sopraelevazione con aumento di superficie utile eseguita nel piano sottotetto dell’immobile di via Michelino n. 131 e successiva rettifica P.G. 104575 del 10/06/2003;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI BOLOGNA



Visti i ricorsi ed i documenti allegati;
Designato relatore il Consigliere dott. SERGIO FINA;
Uditi all’udienza pubblica dell’ 11 gennaio 2006 gli avvocati presenti come da verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO




I ricorsi, attesa la loro connessione, vanno riuniti per la decisione.
A seguito di abuso edilizio consistente nella sopraelevazione del sottotetto di un immobile di civile abitazione veniva emessa ordinanza di demolizione non soltanto nei confronti degli escutori: proprietario, committente e responsabile dei lavori, ma anche nei riguardi della ricorrente Carrozzeria Michelino s.n.c. in quanto proprietaria del piano terra dell’immobile e comproprietaria delle parti comuni dell’edificio.
Per effetto della cessione da parte della Carrozzeria Michelino dei locali aziendali situati al piano terra all’avente causa ABF leasing s.p.a.. il Comune provvedeva in data 10.6.2003 alla rettifica del provvedimento individuando quale nuovo responsabile la suddetta società.
Contro gli indicati provvedimenti le predette società propongono separati ricorsi deducendo specifiche censure.
Al riguardo occorre anzitutto rilevare il venir meno dell’interesse da parte della Carrozzeria Michelino s.n.c. a coltivare ulteriormente il ricorso n. 605/03 avendo il Comune di Bologna rettificato l’ordinanza di demolizione n. 58222/03 diretta all’interessata ed individuato quale nuova responsabile la società ABF leasing s.p.a., la quale ha provveduto ad impugnare, in via autonoma, il provvedimento così modificato.
Il ricorso 605/03 deve pertanto ritenersi improcediebile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Venendo all’esame dei motivi prospettati con il secondo ricorso –n. 1088/03- deve rilevarsi che nel merito l’impugnativa è fondata in relazione alla dedotta violazione dell’art.6 della L. n 47/1985 di cui al motivi 1° e 2° del ricorso.
Sostiene la ricorrente ABF leasing s.p.a. che essa non può essere ritenuta responsabile di un abuso che non ha commesso, essendo state, le opere abusive, realizzate in una unità immobiliare appartenente ad altro condomino e dunque estranea alla propria sfera giuridica.
Rileva inoltre la ricorrente che la Carrozzeria Michelino s.n.c. sua dante causa aveva commissionato unicamente il rifacimento del tetto dell’edificio, in quanto parte comune dell’immobile, ma non aveva in alcun modo autorizzato la sopraelevazione dei muri perimetrali del sottotetto, tant’è che della constatata difformità aveva notiziato il Comune di Bologna allo scopo di dissociarsi da tale condotta.
L’assunto appare giuridicamente ineccepibile.
L’art.6 della L. n 47/1985 prevede che sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica: il committente, il costruttore e il direttore dei lavori. Essi sono tenuti al pagamento delle sanzione pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Nella fattispecie non essendo la ricorrente ABF s.p.a. e prima di essa la Carrozzeria Michelino s.n.c. titolari dell’unità immobiliare in cui sono state realizzate le opere abusive, la ricorrente medesima non poteva essere considerata responsabile della violazione edilizia e quindi non poteva essere destinataria dell’impugnata ingiunzione di demolizione.
Né può sostenersi, come fa il Comune nella propria difesa, che la corresponsabilità della ricorrente discende dall’essere pur sempre comproprietaria del tetto. Come esattamente rilevato da quest’ultima, la sua dante causa si era prontamente dissociata dalla commissione dell’abuso (commissionato esclusivamente dal controinteressato Ettore Massacesi) peraltro notiziandone lo stesso Comune di Bologna. Ciò basta per mandare esente da ogni responsabilità la ricorrente ABF Leasing S.p.a. e la sua dante causa CARROZZERIA MICHELINO S.n.c. titolare del ricorso n. 605/03.
Previo assorbimento degli ulteriori profili, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’ompugnato provvedimento.
La liquidazione delle spese è rimessa al dispositivo.


P.Q.M.




IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA – ROMAGNA BOLOGNA, SEZIONE SECONDA, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe: dichiara improcedibile per sopravvanuta carenza d’interesse il ricorso n 605/03; accoglie il ricorso n 1088/03 e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna il Comune di Bologna alle spese che si liquidano in complessivi € 4000,00 (quattromila) a favore, per €. 2000,00 della Carrozzeria Michelino Snc e, per i restanti €. 2000,00 della ABF Leasing Spa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nelle Camere di Consiglio dell’ 11 gennaio 2006 e del 30 marzo 2006.

Depositata in Segreteria in data 14/04/2006


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