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n. 4-2006 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 12 aprile 2006 n. 441
L. Papiano Pres. - S. Fina Est.
L. Montanari (Avv. G. Spigolon) contro il Comune di Rimini (Avv. A. Brancaleoni ) ed il Dir. Strutt. Unica attività produttive del Comune di Rimini (non costituito)


Autorizzazione e concessione – Attività di acconciatura ed estetista – Trasferimento - Regolamento comunale che attribuisce rilevanza alla forza maggiore ritenendo non assolutamente inderogabile il criterio delle distanze - Riconoscimento di due soli casi di forza maggiore espressamente indicati e non anche di altri – Diniego - Illegittimità

Il regolamento comunale recante la disciplina dell’esercizio dell’attività di acconciatura ed estetista il quale attribuisca rilevanza alla forza maggiore ritenendo non assolutamente inderogabile il criterio delle distanze di 150 mt. tra gli esercizi, in caso di trasferimento dell’attività, non può essere interpretato nel senso di limitare il riconoscimento di due soli casi di forza maggiore espressamente indicati e non anche di altri, parimenti indipendenti dalla volontà privata, dovendosi invece privilegiare un’interpretazione della norma che non operi una disparità di trattamento tra i diversi casi di forza maggiore. Ne consegue l’illegittimità del diniego opposto in quanto motivato unicamente sulla circostanza che il caso di forza maggiore indicato dall’istante non rientrava tra quelli tipizzati dalla norma regolamentare



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II




nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO - Presidente
UGO DI BENEDETTO - Consigliere

SERGIO FINA - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




nell'Udienza Pubblica del 10 Novembre 2005

Visto il ricorso 414/2005 proposto da:

MONTANARI LAURA



rappresentata e difesa da:

SPIGOLON AVV. GIANLUCA



con domicilio eletto in BOLOGNA

PIAZZA ALDROVANDI 3
presso
GANDOLFI AVV. CRISTINA

contro

COMUNE DI RIMINI
rappresentato e difeso da:
BRANCALEONI AVV. ANTONIO
con domicilio eletto in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE 31
presso ROSSI AVV. CARLA
DIR.STRUTT. UNICA ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNE RIMINI

per l’annullamento



-del provvedimento del Direttore della struttura unica per le attività produttive del 28/2/2005, prot. 33571/2005 di diniego di trasferimento dell’attività di acconciatura;
- degli articoli 14 e\ 15 del Regolamento del Comune di Rimini per l’esercizio dell’attività di acconciatura ed estetista;

Visto il ricorso ed i documenti allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti allegati;
Designato relatore il cons. dott. Sergio Fina;
Uditi all’udienza pubblica del 10 novembre 2005 gli avvocati presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO




1.La ricorrente era titolare di un’attività di parrucchiera regolarmente autorizzata in Miramare di Rimini, via Pescara n. 18. I locali in cui veniva svolta l’attività erano detenuti in locazione con contratto di durata di dodici anni (sei più sei) a decorrere dal 12/10/1992.
A seguito della scadenza contrattuale la proprietà ha preteso di riottenere i locali e non ha accettato alcuna proposta di rinnovo o di proproga.
Dopo aver ricercato un locale disponibile in zona, per continuare la propria attività, stipulava, in data 15/9/2004, un contratto di locazione sempre in Miramare di Rimini, via Mosca 10/a, ed inoltrava al Comune una domanda di trasferimento di attività..
Gli uffici comunali rilevavano che la nuova ubicazione dell’esercizio si trovava ad una distanza inferiore ai 150 metri da un analogo esercizio, in violazione, pertanto, dell’articolo 15 del Regolamento comunale disciplinante la materia.
L’interessata chiedeva una deroga alla norma sulle distanze, invocando motivi di forza maggiore, ma il Comune opponeva un diniego in applicazione dell’articolo 15 del regolamento comunale che attribuirebbe rilievo, tra le cause di forza maggiore, secondo l’interpretazione comunale, soltanto allo sfratto per motivi non imputabili al conduttore, provato da sentenza passata in giudicato.

2. Avverso quest’ultimo provvedimento nonché avverso il Regolamento comunale, presentava ricorso al T. A. R. l’interessata deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Ammnistrazione intimata che ha controdedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

3. L’istanza cautelare, respinta in primo grado, è stata accolta in sede di appello, con ordinanza del Consiglio di Stato n.3805/2005, in quanto “ad un primo sommario esame, sembra sussistere un’ipotesi di forza maggiore che può far concedere una deroga al regime delle distanze tra esercizi commerciali”, e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza del 10 novembre 2005.

4. Il Regolamento comunale vigente nel Comune di Rimini, concernente la disciplina dell’esercizio dell’attività di acconciatura ed estetista, prevede all’articolo 15 che “Coloro che intendono trasferire la sede dell’attività dovranno presentare domanda al Comune osservando le norme del presente regolamento e dovranno ubicarsi alla distanza minima di 150 metri. In caso di forza maggiore (sfratto per motivi non imputabili al conduttore provato da sentenza passata in giudicato oppure inagibilità dei locali dichiarata dall’autorità pubblica) sentita la competente commissione comunale, può essere autorizzato il trasferimento dell’attività in altri locali derogando alle norme sulle distanze tra esercizi nella misura del 50%”.

5. Nel caso in esame, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato e dagli accertamenti della Polizia Municipale, l’attività similare più vicina dista a 78 metri e, quindi, rientrerebbe nel citato 50%.

6. Ciò premesso il ricorso è fondato con riferimento alla dedotta violazione dell’articolo 15 del regolamento comunale.
La norma invocata da Comune a fondamento del diniego e sopra trascritta, consente una deroga, nei limiti del 50%, alle previste distanze in caso di trasferimento di esercizio, ove sussista un’ipotesi di forza maggiore.
Non può, infatti, condividersi l’interpretazione restrittiva del Comune diretta a limitare i casi di deroga alle sole due ipotesi specificamente indicate, tra parentesi, ovvero ai casi di sfratto per motivi non imputabili al conduttore, provato da sentenza passata in giudicato, oppure inagibilità dei locali dichiarata dall’autorità pubblica.
Infatti l’articolo 15 del regolamento citato indica la “forza maggiore” come causa giustificativa della deroga, nei limiti del 50%, indicando esemplificativamente due di queste ipotesi ritenendole più ricorrenti. Infatti, ove si attribuisse ai due casi una carattere tassativo non avrebbe giustificazione la tecnica redazionale della norma che le ha indicate soltanto tra parentesi facendo riferimento, invece, quale criterio drogatorio al caso di forza maggiore quale unitario concetto generale.

7. Ne’ l’interpretazione limitativa del Comune, che appare contraria al dato letterale della norma, appare sorretta da una ratio giustificativa in quanto, una volta stabilito di attribuire rilevanza alla forza maggiore, nei limiti del 50%, e ritenendo, conseguentemente non assolutamente inderogabile, per esigenze particolari, il criterio delle distanze tra esercizi di 150 mt., operando evidentemente un bilanciamento tra esigenze di una regolamentazione pubblica ed attività privata, limitare a due casi di forza maggiore e non ad altri, parimenti indipendenti dalla volontà privata, appare non corretta e non giustificata dovendosi, pertanto, privilegiare un’interpretazione della norma che non operi una disparità di trattamento tra i casi di forza maggiore.

8. Nel caso concreto la ricorrente ha dimostrato di essersi tempestivamente attivata chiedendo la proroga ed il rinovo della locazione al momento della scadenza, senza che lo sfratto sia imputabile ad una sua morosità o altro inadempimento ma esclusivamente al decorso del tempo. Inoltre, non le è stato possibile rinvenire un idoneo locale a distanza superiore ai 150 metri, previsti come regola generale, e ciò sarebbe stato anche nel suo interesse ai fini di un avviamento commerciale, potendosi reperire, in loco, soltanto un locale ad una distanza, comunque superiore alla metà di quella prevista dal regolamento comunale. Quest’ultima soltanto, infatti, costituisce il limite assoluto non drogabile, secondo la scelta dell’Amministrazione stessa effettuata in sede di approvazione del regolamento.

9. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento del Dirigente della struttura unica del Comune di Rimini del 28/2/2005, prot. 33571/2005.

10. Quanto alle spese le stesse possono essere compensate sussistendone giusti motivi.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato del Dirigente della struttura unica del Comune di Rimini del 28/2/2005, prot 33571/2005
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nelle Camere di Consiglio del 10 novembre 2005 e del 17 marzo 2006.

Depositata in Segretaria, ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186, in data 12/04/2006


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