REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO - Presidente
UGO DI BENEDETTO - Consigliere
SERGIO FINA - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 10 Novembre 2005
Visto il ricorso 414/2005 proposto da:
MONTANARI LAURA
rappresentata e difesa da:
SPIGOLON AVV. GIANLUCA
con domicilio eletto in BOLOGNA
PIAZZA ALDROVANDI 3
presso
GANDOLFI AVV. CRISTINA
contro
COMUNE DI RIMINI
rappresentato e difeso da:
BRANCALEONI AVV. ANTONIO
con domicilio eletto in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE 31
presso ROSSI AVV. CARLA
DIR.STRUTT. UNICA ATTIVITA' PRODUTTIVE COMUNE RIMINI
per l’annullamento
-del provvedimento del Direttore della struttura unica
per le attività produttive del 28/2/2005, prot. 33571/2005
di diniego di trasferimento dell’attività di acconciatura;
- degli articoli 14 e\ 15 del Regolamento del Comune di
Rimini per l’esercizio dell’attività di acconciatura ed
estetista;
Visto il ricorso ed i documenti allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti allegati;
Designato relatore il cons. dott. Sergio Fina;
Uditi all’udienza pubblica del 10 novembre 2005 gli avvocati
presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.La ricorrente era titolare di un’attività di parrucchiera
regolarmente autorizzata in Miramare di Rimini, via Pescara
n. 18. I locali in cui veniva svolta l’attività erano detenuti
in locazione con contratto di durata di dodici anni (sei
più sei) a decorrere dal 12/10/1992.
A seguito della scadenza contrattuale la proprietà ha preteso
di riottenere i locali e non ha accettato alcuna proposta
di rinnovo o di proproga.
Dopo aver ricercato un locale disponibile in zona, per continuare
la propria attività, stipulava, in data 15/9/2004, un contratto
di locazione sempre in Miramare di Rimini, via Mosca 10/a,
ed inoltrava al Comune una domanda di trasferimento di attività..
Gli uffici comunali rilevavano che la nuova ubicazione dell’esercizio
si trovava ad una distanza inferiore ai 150 metri da un
analogo esercizio, in violazione, pertanto, dell’articolo
15 del Regolamento comunale disciplinante la materia.
L’interessata chiedeva una deroga alla norma sulle distanze,
invocando motivi di forza maggiore, ma il Comune opponeva
un diniego in applicazione dell’articolo 15 del regolamento
comunale che attribuirebbe rilievo, tra le cause di forza
maggiore, secondo l’interpretazione comunale, soltanto allo
sfratto per motivi non imputabili al conduttore, provato
da sentenza passata in giudicato.
2. Avverso quest’ultimo provvedimento nonché avverso il
Regolamento comunale, presentava ricorso al T. A. R. l’interessata
deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Ammnistrazione intimata che
ha controdedotto alle avverse doglianze e concluso per il
rigetto del ricorso.
3. L’istanza cautelare, respinta in primo grado, è stata
accolta in sede di appello, con ordinanza del Consiglio
di Stato n.3805/2005, in quanto “ad un primo sommario esame,
sembra sussistere un’ipotesi di forza maggiore che può far
concedere una deroga al regime delle distanze tra esercizi
commerciali”, e la causa è stata trattenuta in decisione
all’odierna udienza del 10 novembre 2005.
4. Il Regolamento comunale vigente nel Comune di Rimini,
concernente la disciplina dell’esercizio dell’attività di
acconciatura ed estetista, prevede all’articolo 15 che “Coloro
che intendono trasferire la sede dell’attività dovranno
presentare domanda al Comune osservando le norme del presente
regolamento e dovranno ubicarsi alla distanza minima di
150 metri. In caso di forza maggiore (sfratto per motivi
non imputabili al conduttore provato da sentenza passata
in giudicato oppure inagibilità dei locali dichiarata dall’autorità
pubblica) sentita la competente commissione comunale, può
essere autorizzato il trasferimento dell’attività in altri
locali derogando alle norme sulle distanze tra esercizi
nella misura del 50%”.
5. Nel caso in esame, come risulta dallo stesso provvedimento
impugnato e dagli accertamenti della Polizia Municipale,
l’attività similare più vicina dista a 78 metri e, quindi,
rientrerebbe nel citato 50%.
6. Ciò premesso il ricorso è fondato con riferimento alla
dedotta violazione dell’articolo 15 del regolamento comunale.
La norma invocata da Comune a fondamento del diniego e sopra
trascritta, consente una deroga, nei limiti del 50%, alle
previste distanze in caso di trasferimento di esercizio,
ove sussista un’ipotesi di forza maggiore.
Non può, infatti, condividersi l’interpretazione restrittiva
del Comune diretta a limitare i casi di deroga alle sole
due ipotesi specificamente indicate, tra parentesi, ovvero
ai casi di sfratto per motivi non imputabili al conduttore,
provato da sentenza passata in giudicato, oppure inagibilità
dei locali dichiarata dall’autorità pubblica.
Infatti l’articolo 15 del regolamento citato indica la “forza
maggiore” come causa giustificativa della deroga, nei limiti
del 50%, indicando esemplificativamente due di queste ipotesi
ritenendole più ricorrenti. Infatti, ove si attribuisse
ai due casi una carattere tassativo non avrebbe giustificazione
la tecnica redazionale della norma che le ha indicate soltanto
tra parentesi facendo riferimento, invece, quale criterio
drogatorio al caso di forza maggiore quale unitario concetto
generale.
7. Ne’ l’interpretazione limitativa del Comune, che appare
contraria al dato letterale della norma, appare sorretta
da una ratio giustificativa in quanto, una volta stabilito
di attribuire rilevanza alla forza maggiore, nei limiti
del 50%, e ritenendo, conseguentemente non assolutamente
inderogabile, per esigenze particolari, il criterio delle
distanze tra esercizi di 150 mt., operando evidentemente
un bilanciamento tra esigenze di una regolamentazione pubblica
ed attività privata, limitare a due casi di forza maggiore
e non ad altri, parimenti indipendenti dalla volontà privata,
appare non corretta e non giustificata dovendosi, pertanto,
privilegiare un’interpretazione della norma che non operi
una disparità di trattamento tra i casi di forza maggiore.
8. Nel caso concreto la ricorrente ha dimostrato di essersi
tempestivamente attivata chiedendo la proroga ed il rinovo
della locazione al momento della scadenza, senza che lo
sfratto sia imputabile ad una sua morosità o altro inadempimento
ma esclusivamente al decorso del tempo. Inoltre, non le
è stato possibile rinvenire un idoneo locale a distanza
superiore ai 150 metri, previsti come regola generale, e
ciò sarebbe stato anche nel suo interesse ai fini di un
avviamento commerciale, potendosi reperire, in loco, soltanto
un locale ad una distanza, comunque superiore alla metà
di quella prevista dal regolamento comunale. Quest’ultima
soltanto, infatti, costituisce il limite assoluto non drogabile,
secondo la scelta dell’Amministrazione stessa effettuata
in sede di approvazione del regolamento.
9. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle
ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per
l’effetto, va annullato il provvedimento del Dirigente della
struttura unica del Comune di Rimini del 28/2/2005, prot.
33571/2005.
10. Quanto alle spese le stesse possono essere compensate
sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna,
Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato
e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato del
Dirigente della struttura unica del Comune di Rimini del
28/2/2005, prot 33571/2005
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nelle Camere di Consiglio del 10
novembre 2005 e del 17 marzo 2006.
Depositata in Segretaria, ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82,
n.186, in data 12/04/2006