REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 810/2004 proposto dal
CIRCOLO NAUTICO E DELLA VELA ARGENTARIO, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Federico Mannucci e Clemente Maria
Mannucci con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Alberto Bigliardi in Firenze, via S. Egidio n. 16;
contro
- il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in
persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
con domicilio eletto in Firenze via degli Arazzieri n. 4;
- la CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
DI LIVORNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, con domicilio eletto in Firenze, via degli
arazzieri n. 4;
e nei confronti
- del COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
ti Pietro Corsi e Maria Tamma con domicilio eletto in Firenze,
via Cosseria n. 14;
PER L‘ANNULLAMENTO
- della licenza di Concessione n. 01/2004 rilasciata
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria
di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno, il 6.2.2004
per il periodo dal 1.1.1999 al 31.12.2002 per la parte con
la quale non è stata rinnovata la concessione relativa alle
aree demaniali marittime (in Piazza Strozzi - Porto Ercole
- Comune di Monte Argentario) adibite a piazzale di tiro
a secco delle imbarcazioni, nonché di ogni altro atto comunque
connesso e coordinato, conseguente e presupposto;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parte a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2005 - relatore
il Consigliere Filippo MUSILLI -, gli avv.ti F. Mannucci
e C. Brozzo (Avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente Circolo Nautico, membro della Federazione
Italiana Vela (FIN-CONI), è titolare da oltre trent’anni
di licenza di concessione di un’area demaniale marittima
di mq. 268.
Premessa un’ampia descrizione dei luoghi e dell’attività
svolta, lo stesso espone che prima della scadenza delle
vigenti licenze di concessioni, ciclicamente richiedeva
alla Capitaneria di Porto di Livorno il rinnovo della concessione
ad ogni scadenza (ultima rilasciata la n. 668/1995, per
il periodo 1.1.1995 – 31.12.1998).
Il suddetto Circolo soggiunge che nonostante i ripetuti
solleciti la concessione non veniva rilasciata. Riferite
altre circostanze di fatto, nonché modifiche normative (riguardanti
in particolare il trasferimento alla Regione Toscana della
competenze per il rinnovo di tale concessione), espone che
il 6.2.2004 la Capitaneria di Porto, ormai incompetente,
rilasciava finalmente al Circolo la Licenza di Concessione
01/2004 per il periodo dall’1.1.1999 al 31.12 2002 (di seguito
denominata la “Concessione”), dalla quale però veniva dopo
oltre trent’anni espressamente esclusa l’ “Area” (così di
seguito denominata).
Ritenendo illegittima tale concessione, il Circolo la impugna
deducendo 5 compositi motivi di violazione di legge, eccesso
di potere ed incompetenza.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune
di Monte Argentario e la Capitaneria di Porto di Livorno
hanno contestato la fondatezza delle suesposte censure,
concludendo per il rigetto del ricorso, con rifusione delle
spese.
DIRITTO
Il ricorso in esame trae origine dalla impugnativa
della “Licenza di Concessione”, 6 febbraio 2004 n. 1, rilasciata
dalla Capitaneria del Porto di Livorno, in favore del Circolo
Nautico e della Vela Argentario, relativamente ad un’area
demaniale marittima e specchi acquei della superficie di
mq. 884,04 nella parte in cui esclude le ulteriori aree
già adibite a piazzale per il “tiro a secco delle imbarcazioni”.
Pregiudizialmente va disposta l’estromissione dal giudizio
del Comune di Monte Argentario che non ha partecipato al
relativo procedimento in veste di autorità amministrativa.
Né l’Ente locale può assumere la posizione processuale di
controinteressato ancorché il parziale diniego sia da ricollegarsi
alla manifestata esigenza di assicurare al pubblico l’area
demaniale de qua, di cui il Comune si è dato carico
in sede endoprocedimentale.
Non sussiste, al riguardo, alcuna posizione sostanziale
di interesse direttamente riconducibile al Comune per effetto,
diretto ed immediato, del provvedimento ministeriale.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Va premesso che l’impugnata determinazione, pur risultando
adottata nel febbraio 2004, ha disposto per il rinnovo della
concessione demaniale (e la correlativa esclusione in parte
qua) relativamente al (pregresso) periodo di quattro
anni decorrente dl 1° gennaio 1999, con conseguente scadenza
al 31 dicembre 2002.
In pendenza del relativo periodo era già operante (dal 1.1.2002)
la normativa intesa a disporre per l’automatico rinnovo
delle concessioni demaniali (per quanto qui rileva vd. l’art.
1, comma 2 D.L. n. 400/1993; negli ultimi anni la normativa
relativa al rilascio di concessioni in aree del demanio
marittimo è stata ripetutamente modificata: la competenza
per il rilascio di dette concessioni nei posti di rilevanza
economica regionale ed interregionale è stata trasferita
alle Regioni dal 1.1.2002 ad opera dell’art. 9 della L.
88/2001 che ha modificato l’art. 105, comma 2, lettera l)
del D. Lgs. 112/98; l’art. 13 della L. 172/2003 che ha modificato
il sopra citato art. 1 comma 2 del D. L. 400/1993 convertito
nella L. 494/1993 ha invece prolungato la durata di queste
concessioni (che è passata da quattro a sei anni) ed ha
anche espressamente previsto il menzionato automatico rinnovo
delle concessioni alla loro scadenza), con salvezza del
potere di intervenire in termini decadenziali in ragione
di sopravvenuti (quanto meno in termini di valutazione)
motivi di interesse pubblico.
Da ciò consegue che il contestato atto va inteso, nella
sua sostanziale portata, quale manifestazione provvedimentale
costituente esercizio (non del potere di rinnovo il cui
fondamento si radica – come detto – in via diretta ed immediata
nella previsione normativa in parola) del discrezionale
potere diretto ad incidere “risolutivamente” (ed in parte
qua) sul rapporto concessorio in corso di svolgimento:
Come tale, la determinazione della Capitaneria di Porto
assume il rango di provvedimento di secondo grado in relazione
al quale è uniforme e costante l’orientamento della giurisprudenza
amministrativa nel ritenere l’esigenza che l’Amministrazione
debba darsi carico di assolvere all’obbligo contemplato
dall’art. 7 della legge n. 241/1990 per quanto attiene alla
comunicazione di avvio del procedimento.
La fondatezza della suesposta censura comporta l’assorbimento
delle ulteriori doglianze poiché, in ragione del vizio procedimentale
denunciato ed accolto, l’Amministrazione è tenuta al rinnovo
integrale della relativa sequenza amministrativa; cioè a
partire dalla comunicazione del procedimento amministrativo
di cui agli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990.
Il ricorso in esame va pertanto accolto e, per l’effetto,
va annullato in parte qua il provvedimento in epigrafe.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente
tra le spese e gli onorari del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo accoglie.
Conseguentemente annulla in parte qua la concessione
indicata in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 20 ottobre 2005, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006