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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 13 aprile 2006 n. 1216
E. Lazzeri Pres. - F. Musilli Est.
Circolo nautico e della vela Argentario (Avv.ti F. e C.M. Mannucci) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto del Compartimento marittimo di Livorno (Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Comune di Monte Argentario (Avv. ti P. Corsi e M. Tamma)


Autorizzazione e concessione - Concessioni demaniali marittime - Art. 13 della L. 172/2003 - Rinnovo automatico alla scadenza - Rinnovo solo in parte di una concessione intervenuto oltre il termine di scadenza - Assume il rango di provvedimento di secondo grado - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità

In tema di concessioni demaniali marittime l’art. 13 della L. 172/2003 ha prolungato la loro durata ed ha previsto il rinnovo automatico alla scadenza con salvezza del potere di intervenire in termini decadenziali in ragione di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Ne consegue che l’atto con cui la Capitaneria ha rinnovato solo in parte una concessione, intervenuto oltre il termine di scadenza della medesima va inteso, nella sua sostanziale portata, quale manifestazione provvedimentale costituente esercizio del discrezionale potere dell’Amministrazione diretto ad incidere “risolutivamente” (ed in parte qua) sul rapporto concessorio in corso di svolgimento. Come tale, la suddetta determinazione della Capitaneria di Porto assume il rango di provvedimento di secondo grado che ai sensi dall’art. 7 della legge n. 241/1990 deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-



ha pronunciato la seguente:


SENTENZA




sul ricorso n. 810/2004 proposto dal

CIRCOLO NAUTICO E DELLA VELA ARGENTARIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Mannucci e Clemente Maria Mannucci con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Bigliardi in Firenze, via S. Egidio n. 16;


contro




- il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Firenze via degli Arazzieri n. 4;

- la CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Firenze, via degli arazzieri n. 4;


e nei confronti



- del COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Pietro Corsi e Maria Tamma con domicilio eletto in Firenze, via Cosseria n. 14;


PER L‘ANNULLAMENTO



- della licenza di Concessione n. 01/2004 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno, il 6.2.2004 per il periodo dal 1.1.1999 al 31.12.2002 per la parte con la quale non è stata rinnovata la concessione relativa alle aree demaniali marittime (in Piazza Strozzi - Porto Ercole - Comune di Monte Argentario) adibite a piazzale di tiro a secco delle imbarcazioni, nonché di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, conseguente e presupposto;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parte a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2005 - relatore il Consigliere Filippo MUSILLI -, gli avv.ti F. Mannucci e C. Brozzo (Avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO



Il ricorrente Circolo Nautico, membro della Federazione Italiana Vela (FIN-CONI), è titolare da oltre trent’anni di licenza di concessione di un’area demaniale marittima di mq. 268.
Premessa un’ampia descrizione dei luoghi e dell’attività svolta, lo stesso espone che prima della scadenza delle vigenti licenze di concessioni, ciclicamente richiedeva alla Capitaneria di Porto di Livorno il rinnovo della concessione ad ogni scadenza (ultima rilasciata la n. 668/1995, per il periodo 1.1.1995 – 31.12.1998).
Il suddetto Circolo soggiunge che nonostante i ripetuti solleciti la concessione non veniva rilasciata. Riferite altre circostanze di fatto, nonché modifiche normative (riguardanti in particolare il trasferimento alla Regione Toscana della competenze per il rinnovo di tale concessione), espone che il 6.2.2004 la Capitaneria di Porto, ormai incompetente, rilasciava finalmente al Circolo la Licenza di Concessione 01/2004 per il periodo dall’1.1.1999 al 31.12 2002 (di seguito denominata la “Concessione”), dalla quale però veniva dopo oltre trent’anni espressamente esclusa l’ “Area” (così di seguito denominata).
Ritenendo illegittima tale concessione, il Circolo la impugna deducendo 5 compositi motivi di violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Monte Argentario e la Capitaneria di Porto di Livorno hanno contestato la fondatezza delle suesposte censure, concludendo per il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese.


DIRITTO



Il ricorso in esame trae origine dalla impugnativa della “Licenza di Concessione”, 6 febbraio 2004 n. 1, rilasciata dalla Capitaneria del Porto di Livorno, in favore del Circolo Nautico e della Vela Argentario, relativamente ad un’area demaniale marittima e specchi acquei della superficie di mq. 884,04 nella parte in cui esclude le ulteriori aree già adibite a piazzale per il “tiro a secco delle imbarcazioni”.
Pregiudizialmente va disposta l’estromissione dal giudizio del Comune di Monte Argentario che non ha partecipato al relativo procedimento in veste di autorità amministrativa.
Né l’Ente locale può assumere la posizione processuale di controinteressato ancorché il parziale diniego sia da ricollegarsi alla manifestata esigenza di assicurare al pubblico l’area demaniale de qua, di cui il Comune si è dato carico in sede endoprocedimentale.
Non sussiste, al riguardo, alcuna posizione sostanziale di interesse direttamente riconducibile al Comune per effetto, diretto ed immediato, del provvedimento ministeriale.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Va premesso che l’impugnata determinazione, pur risultando adottata nel febbraio 2004, ha disposto per il rinnovo della concessione demaniale (e la correlativa esclusione in parte qua) relativamente al (pregresso) periodo di quattro anni decorrente dl 1° gennaio 1999, con conseguente scadenza al 31 dicembre 2002.
In pendenza del relativo periodo era già operante (dal 1.1.2002) la normativa intesa a disporre per l’automatico rinnovo delle concessioni demaniali (per quanto qui rileva vd. l’art. 1, comma 2 D.L. n. 400/1993; negli ultimi anni la normativa relativa al rilascio di concessioni in aree del demanio marittimo è stata ripetutamente modificata: la competenza per il rilascio di dette concessioni nei posti di rilevanza economica regionale ed interregionale è stata trasferita alle Regioni dal 1.1.2002 ad opera dell’art. 9 della L. 88/2001 che ha modificato l’art. 105, comma 2, lettera l) del D. Lgs. 112/98; l’art. 13 della L. 172/2003 che ha modificato il sopra citato art. 1 comma 2 del D. L. 400/1993 convertito nella L. 494/1993 ha invece prolungato la durata di queste concessioni (che è passata da quattro a sei anni) ed ha anche espressamente previsto il menzionato automatico rinnovo delle concessioni alla loro scadenza), con salvezza del potere di intervenire in termini decadenziali in ragione di sopravvenuti (quanto meno in termini di valutazione) motivi di interesse pubblico.
Da ciò consegue che il contestato atto va inteso, nella sua sostanziale portata, quale manifestazione provvedimentale costituente esercizio (non del potere di rinnovo il cui fondamento si radica – come detto – in via diretta ed immediata nella previsione normativa in parola) del discrezionale potere diretto ad incidere “risolutivamente” (ed in parte qua) sul rapporto concessorio in corso di svolgimento:
Come tale, la determinazione della Capitaneria di Porto assume il rango di provvedimento di secondo grado in relazione al quale è uniforme e costante l’orientamento della giurisprudenza amministrativa nel ritenere l’esigenza che l’Amministrazione debba darsi carico di assolvere all’obbligo contemplato dall’art. 7 della legge n. 241/1990 per quanto attiene alla comunicazione di avvio del procedimento.
La fondatezza della suesposta censura comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze poiché, in ragione del vizio procedimentale denunciato ed accolto, l’Amministrazione è tenuta al rinnovo integrale della relativa sequenza amministrativa; cioè a partire dalla comunicazione del procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990.
Il ricorso in esame va pertanto accolto e, per l’effetto, va annullato in parte qua il provvedimento in epigrafe.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le spese e gli onorari del giudizio.


P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Conseguentemente annulla in parte qua la concessione indicata in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 20 ottobre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere, est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006


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