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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 19 aprile 2006 n. 1362
Gennaro Ferrari – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore.
Comune di Mesagne (avv. G. Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. F. Paparella, L. Ancora e P. Quinto).


1. Processo – Processo amministrativo – Piano sanitario e ospedaliero – Incisione su una struttura ricadente nel territorio di un Comune – Impugnazione – Comune – E’ legittimato ed ha interesse.

 

2. Costituzione – Leggi-provvedimento – Ammissibilità – Va riconosciuta.

 

3. Costituzione – Leggi-provvedimento – Legge-provvedimento di approvazione – Diritti di difesa del cittadino – Tutela – Modalità.

 

4. Costituzione – Leggi-provvedimento – Approvazione in pendenza di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto l'atto amministrativo connesso a quello normativo – Ammissibilità – Ragioni.

 

5. Igiene e sanità – Servizio sanitario nazionale – Piano sanitario – Approvazione con legge – Art.117, cost., e art.1, d.lg. n.502 del 1992 – Violazione – Va esclusa.

1. Sussiste la legittimazione e l'interesse di un Comune ad impugnare le parti del piano sa-nitario e di quello ospedaliero, riferite alla struttura ricadente nel suo ambito territoriale, trattandosi di un ente esponenziale degli interessi riferibili alla collettività dei residenti nel suo territorio e titolato, in quanto tale, all'impugnazione dei provvedimenti che producono effetti pregiudizievoli per la comunità locale dallo stesso rappresentata.

 

2. Va riconosciuta l’ammissibilità delle c.d. leggi-provvedimento in base al rilievo della in-sussistenza di una riserva di amministrazione, poiché la Costituzione non garantisce ai pubblici poteri l'esclusività delle pertinenti attribuzioni gestorie né prevede l'inconfigurabi-lità per il legislatore di limiti diversi da quelli - formali - dell'osservanza del procedimento di formazione delle leggi, dal momento che omette di prescrivere il contenuto sostanziale ed i caratteri essenziali dei precetti legislativi

 

3. In tema di leggi-provvedimento di approvazione, i diritti di difesa del cittadino - sanciti, nei riguardi dei provvedimenti amministrativi, dal combinato disposto degli artt. 24 e 113 Cost.- in caso di sopravvenuta approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono sacrificati, ma si trasferiscono, secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo medio-tempore intervenuto, dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, seguendo, pertanto, il sistema di tutela discen-dente dalla natura giuridica dell'atto contestato, con la conseguenza che la legge-provvedimento, ancorchè approvativa di un atto amministrativo, può essere sindacata, previa intermediazione del giudice rimettente, solo dal suo giudice naturale: la Corte Costi-tuzionale.

 

4. Con riferimento al rapporto tra l'approvazione della legge-provvedimento e la pendenza di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto l'atto amministrativo connesso a quello normativo, devesi ritenere che la mera pendenza del ricorso non impedisce l'appro-vazione della legge-provvedimento, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe con l’ammettere un “vulnus” delle prerogative delle assemblee dotate di competenza legislati-va, mediante l'introduzione di un inammissibile limite nuovo, non codificato, all'esercizio della relativa funzione.

 

5. La scelta di una Regione di approvare il piano sanitario con legge non solo non risulta le-siva di alcuna sfera di competenza legislativa o amministrativa riservata allo Stato dal-l'art.117, cost., ma non risulta neanche difforme dall'art.1, d.lg. 30 dicembre 1992 n.502, che, in nessun luogo, impone l'uso dell'atto amministrativo per l'adozione del provvedi-mento programmatorio in questione.


 

REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
BARI, SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA



 

sul ricorso R.G. n.825 del 2003, proposto da
Comune di Mesagne, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Pellegrino del Foro di Lecce ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Massimo Di Cagno, in Bari, via Nicolai, n.43;

contro




la Regione Puglia, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio e di deliberazione della Giunta Regionale, dal Prof. Avv. Francesco Paparella e dagli Avv. Luciano Ancora e Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Bari, via Venezia, n.14;

per l’annullamento
1) della deliberazione della Giunta Regionale n.272 del 19 marzo 2003, recante determinazioni assunte nell’ambito del Piano di Riordino Ospedaliero con riferimento all’Ospedale San Camillo di Mesagne;
2) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui le deliberazioni G.R. n. 1086 del 26.7.2002, n. 1087 del 2.8.2002 , n. 1429 del 30.9.2002 e n. 2087 del 27.12.2001.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Udito, alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2006, il relatore Cons. CONCETTA ANASTASI e uditi altresì per le parti gli avvocati, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



Con atto notificato in data 7.4.2003 e depositato in data 10.4.2003, il Comune ricorrente premetteva di ricadere nell’ambito territoriale dell’A.U.S.L. BR/1, in cui aveva sede anche l’Ospedale Pubblico San Camillo.
Precisava che la Giunta Regionale Pugliese:
-con deliberazione n. 1987 del 2.8.2002, pubblicata sul B.U.R. n. 104 del 9 agosto successivo, aveva approvato il piano di riordino della rete ospedaliera e che, in base ai dati raccolti, era advenuta alla radicale modifica dell’assetto dell’Ospedale di Mesagne, riducendo i posti letto attivati nel Presidio a 82, di cui 22 per acuti, 8 in day surgery e 60 per lungodegenza e prevedendo inoltre l’accorpamento con l’Ospedale di Francavilla Fontana;
- con la successiva deliberazione n. 1429 del 30.9.2002 (pubblicata sul B.U.R. n. 127 dell’8.10.2002), aveva altresì confermato il ridimensionamento dell’Ospedale locale, nonostante le documentate proposte alternative presentate dall’Amministrazione comunale di Mesagne.
Esponeva che l’Amministrazione comunale di Mesagne, avverso i precitati atti, aveva interposto, presso il T.A.R Puglia- Lecce, il ricorso R.G. n.2996/02, che era stato accolto con sentenza n.792/03, in riferimento alla mancata verifica (e quindi alla mancata considerazione) dei posti letto effettivamente attivi ai fini del calcolo dell’indice di occupazione, essendosi la Regione basata esclusivamente sui “flussi informativi HSP”, che rappresenterebbero un dato burocratico fornito ad inizio anno e, dunque, non consentirebbero di individuare i posti letto effettivamente in funzione.
Il Comune ricorrente precisava che, in esecuzione della precitata sentenza .T.A.R. Lecce n.792/03, la Regione assumeva la deliberazione di G.R. n.272/2003, con la quale, applicando diversi dati relativi al numero dei posti letto, perveniva a rettifiche giudicate “ininfluenti rispetto alle previsioni” relative all’Ospedale di Mesagne, che venivano, nella sostanza, confermate.
Precisava che, avverso la suddetta delibera di riesame, il Comune proponeva l’odierno gravame, dapprima davanti al Tribunale di Lecce e poi davanti a questo Tribunale a seguito di eccezione di incompetenza territoriale e deduceva quattro articolati e complessi profili di gravame, concludendo per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
Con atto del 2 maggio 2003, si costituiva la Regione Puglia, ed eccepiva il difetto di interesse a ricorrere.
Con memoria del 24.2.2006, precisava che la sentenza del T.A.R. Lecce Sez.II° n.792/03 era stata dapprima sospesa con ordinanza Cons. Stato, Sez.V° n.3268 del 29.7.2003 e, infine, annullata senza rinvio con decisione Cons. Stato, Sez.V° n.5499 /04, che dichiarava improcedibile il ricorso .
Il Comune sosteneva, inoltre, che anche il presente ricorso sarebbe improcedibile poiché, nelle more del giudizio, era sopravvenuta la L.R. 7.1.2004, il cui art.35 aveva definitivamente approvato il piano sanitario ed il piano di riordino della rete ospedaliera .
Concludeva per la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
Con memoria depositata in data 25 febbraio 2006, il Comune ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art.35 della L.R. 7.1.2004 per contrasto con l’art.123 Cost., dell’art.32 della Cost. (per come recepito ed attuato nell’ordinamento con il D. Lgs. n.502/92 perché si porrebbe in contrasto con l’obiettivo di “realizzare una più equa ed efficace distribuzione territoriale dell’assistenza ospedaliera”) , con l’art.117 Cost .e con l’art.97 Cost. .

DIRITTO




1
. Va premesso che sussiste la legittimazione e l'interesse del Comune ad impugnare le parti del piano sanitario e di quello ospedaliero, riferite alla struttura ricadente nel suo ambito territoriale, trattandosi di un ente esponenziale degli interessi riferibili alla collettività dei residenti nel suo territorio (come, peraltro, espressamente sancito dall'art.3, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267) e titolato, in quanto tale, all'impugnazione dei provvedimenti che producono effetti pregiudizievoli per la comunità locale dallo stesso rappresentata, secondo un univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2002, n.6657; sez. VI, 6 ottobre 2001, n.5296; sez. VI, 6 ottobre 1999, n.1301).
Invero, la mera affermazione della perdita di alcuni posti letto riconosciuti all'ospedale "San Camillo" e, dunque, della riduzione quantitativa delle prestazioni erogabili nel presidio ospedaliero ricadente nel territorio comunale, costituisce, senz'altro, prospettazione astrattamente idonea a legittimare l'iniziativa giurisdizionale controversa.
2.1. Va ora esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per la sopravvenienza della L.R. 7.1.2004, il cui art.35 ha definitivamente approvato il piano sanitario ed il piano di riordino della rete ospedaliera .
La questione della compatibilità costituzionale delle c.d. leggi-provvedimento, e cioè di quegli atti formalmente legislativi che tengono, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto dispongono, in concreto, su casi e rapporti specifici, è ormai definitivamente risolta dalla Corte Costituzionale con l'affermazione di principi ormai consolidati.
Invero, la Consulta ha riconosciuto l'ammissibilità della categoria di atti normativi in esame in base al rilievo dell'insussistenza di una riserva di amministrazione, poiché la Costituzione non garantisce ai pubblici poteri l'esclusività delle pertinenti attribuzioni gestorie né prevede l'inconfigurabilità per il legislatore di limiti diversi da quelli - formali - dell'osservanza del procedimento di formazione delle leggi, dal momento che omette di prescrivere il contenuto sostanziale ed i caratteri essenziali dei precetti legislativi (Corte Cost., 25 maggio 1957, nn.59 e 60; 21 marzo 1989, n.143; 16 febbraio 1993, n.62; 24 febbraio 1995, n.63; 21 luglio 1995, n.347).
Orbene, ammessa la compatibilità delle leggi in sostituzione di provvedimento con l'assetto del vigente ordinamento costituzionale, occorre esaminare la questione concernente i rapporti con le garanzie di tutela giurisdizionale di quella particolare tipologia di leggi-provvedimento che si caratterizza per il vincolo funzionale che le lega ad un provvedimento amministrativo (quali le leggi di approvazione e di autorizzazione).
Invero, quest'ultima categoria di leggi (e, in particolare, quella delle leggi di approvazione) risulta connotata dal concorso della volontà legislativa con quella amministrativa nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale definitivamente descritto nella legge e si risolve, quanto al rapporto degli effetti prodotti dai due atti ed al relativo regime degli stessi, nell'assorbimento dell'atto approvato nella legge che lo approva, della quale acquista valore e forza formali e sostanziali.
In questa fattispecie, in sostanza, a differenza di quanto accade per altre categorie di leggi-provvedimento che tengono luogo dell'atto amministrativo (concretamente inesistente), la legge regola una situazione sostanziale sulla quale ha già disposto un provvedimento amministrativo.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto che i diritti di difesa del cittadino - sanciti, nei riguardi dei provvedimenti amministrativi, dal combinato disposto degli artt. 24 e 113 Cost.- in caso di sopravvenuta approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono sacrificati, ma si trasferiscono, secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo medio-tempore intervenuto, dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale (Corte Cost. 16 febbraio 1993, n.62), seguendo, pertanto, il sistema di tutela discendente dalla natura giuridica dell'atto contestato, con la conseguenza che la legge-provvedimento, ancorchè approvativa di un atto amministrativo, può essere sindacata, previa intermediazione del giudice rimettente, solo dal suo giudice naturale: la Corte Costituzionale.
Tale ricostruzione concettuale dell'assetto di tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento valorizza la pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge -ancor più incisivo di quello giurisdizionale sull'eccesso di potere- e finisce, quindi, per riconoscere al privato una forma di protezione ed un occasione di difesa, così come quella offerta dal sindacato giurisdizionale.
Le isolate pronunce (Corte Cost.11 giugno 1999, nn.225 e 226) con cui la Corte ha affermato il diverso principio della sindacabilità della legittimità di un atto amministrativo, nonostante la sua sopravvenuta approvazione con legge regionale, vanno, invero, circoscritte alla peculiare fattispecie esaminata: la compatibilità costituzionale di una legge regionale di regolamentazione di un complesso procedimento avente ad oggetto l'adozione, la verifica e l'approvazione del piano territoriale di coordinamento di un parco naturale, suddiviso in due fasi autonome, l'una, amministrativa, di adozione del piano, con le connesse garanzie procedimentali, e l'altra, legislativa, di mera approvazione dello stesso.
Ed invero, la peculiarità della fattispecie esaminata ed il carattere minoritario dell'indirizzo con le stesse inaugurato impediscono di assegnare valenza generale al principio, ivi affermato, dell'ammissibilità del sindacato giurisdizionale amministrativo di un provvedimento successivamente approvato con legge.
Quest'ultimo principio -se non restrittivamente inteso con esclusivo riferimento alla verifica della compatibilità costituzionale della legge regionale regolatrice del procedimento finalizzato all'adozione ed all'approvazione di un piano urbanistico- si rivela, infatti,, confliggente con le costanti enunciazioni della Corte in merito alla soggezione della legge e si risolve nell'attribuzione ad un giudice diverso dalla Corte Costituzionale della potestà di procedere ad una cognizione diretta della legittimità della legge-provvedimento, o, comunque, dei suoi effetti.
Va altresì ricordato che, secondo la dottrina più avvertita, devesi ritenere inconfigurabile, nel nostro ordinamento, la categoria delle c.d. "leggi in senso formale", connotate, cioè, solo da elementi estrinseci, ma prive, per il loro contenuto materiale, del valore giuridico del provvedimento legislativo, atteso che la Costituzione non vincola il contenuto dispositivo e precettivo della funzione legislativa e connette, di contro, la natura di legge alla sola formazione come tale dell'atto normativo.
Ulteriore corollario di tale impostazione teorica è che la legge, qualunque sia il suo contenuto materiale, soggiace al regime di valore suo proprio, di talchè la sua validità può essere scrutinata solo dalla Corte Costituzionale, così come solo dal medesimo organo possono essere eliminati i suoi effetti.
Con riferimento al rapporto tra l'approvazione della legge-provvedimento e la pendenza di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto l'atto amministrativo connesso a quello normativo, la Corte Costituzionale, con sentenza 20 novembre 1995, n.492, assegna alla pendenza di una controversia, avente ad oggetto un atto amministrativo, la valenza di un limite specifico all'esercizio della funzione legislativa relativa a leggi in sostituzione di provvedimento (e, in particolare, del provvedimento concretamente sub judice).
La portata di tale limite non risulta, tuttavia, definita in modo preciso dalla giurisprudenza costituzionale, ma, ad avviso del Collegio, devesi ritenere che la mera pendenza del ricorso non impedisce l'approvazione della legge-provvedimento, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe con l’ammettere un “vulnus” delle prerogative delle assemblee dotate di competenza legislativa, mediante l'introduzione di un inammissibile limite nuovo, non codificato, all'esercizio della relativa funzione.
Ad avviso del Collegio, solo la formazione del giudicato può paralizzare un intervento legislativo contrastante con il “dictum” giurisdizionale, in coerenza con l'assetto dei poteri delineato dalla Costituzione, ed anche al fine di evitare l'irrimediabile sacrificio delle garanzie di tutela giurisdizione.
Devesi, comunque, ritenere che la mera pendenza di un ricorso avente ad oggetto proprio il provvedimento amministrativo da approvare con la legge non si rivela, comunque, del tutto indifferente ai fini del corretto esercizio della funzione legislativa, proprio perché l'eventuale e comprovata esclusiva finalizzazione dell'approvazione della legge alla sottrazione dell'oggetto del sindacato giurisdizionale ed alla conseguente privazione della stessa possibilità di tutela giurisdizionale per il ricorrente costituirebbe un indice sintomatico dell'irragionevolezza della legge-provvedimento.
2.2. Nella specie, va affermata la natura giuridica di legge-provvedimento - come, del resto, implicitamente ammessa dallo stesso Comune ricorrente- dell'art.35, comma 3, legge regionale n.1/04, con cui vengono espressamente approvati il piano sanitario di cui alla delibera G.R. 27 dicembre 2001 ed il piano di riordino della rete ospedaliera di cui alle delibere di G.R. del 2 agosto 2002 e del 30 settembre 2002.
Mentre, infatti, la formulazione delle disposizioni precedenti (art.18, commi 3 e 7, della legge regionale 20/2002) poteva ingenerare serie perplessità sulla loro natura di leggi in sostituzione di provvedimento (posto che i piani sanitario ed ospedaliero erano ivi solo richiamati quali parametri di riferimento dei livelli di assistenza contestualmente stabiliti), non appare, di contro, seriamente dubitabile la "legificazione" dei richiamati atti pianificatori da parte di una norma che esplicitamente li approva.
Ne consegue che, con l'art.35 l.r. n.1/04, sono stati assorbiti gli effetti dispositivi propri delle delibere regionali approvative del piano sanitario e di quello di riordino della rete ospedaliera, sicchè la portata precettiva di questi ultimi va ormai riferita alla legge sopravvenuta, della quale ha assunto la forza di resistenza ed il regime di validità.
Pertanto, gli effetti della legge, ancorchè contenente un precetto determinato e specifico, possono essere eliminati solo dalla Corte Costituzionale (quale giudice naturale delle leggi) e che, a fronte dell'assorbimento del disposto di atti amministrativi in un provvedimento avente forma e valore di legge, resta preclusa al giudice ogni possibilità di sindacato diretto sull'atto impugnato dinanzi a sé, che si risolverebbe, diversamente opinando, in una sottrazione alla Corte Costituzionale della sua esclusiva competenza nello scrutinio di legittimità degli atti aventi forza di legge.
Pertanto, alla stregua dei suindicati caratteri essenziali dell'istituto della legge-provvedimento nonché dei riflessi della sua approvazione sulla tutela processuale, possono essere ritenute improcedibili le doglianze svolte con il ricorso avverso il provvedimento amministrativo epigrafato e vanno esaminate, invece, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Comune ricorrente con la memoria difensiva del 25 febbraio 2006, in relazione alla legge regionale n.1/04, da valersi, ormai, quale provvedimento normativo di riferimento.
3.1. Con la memoria difensiva depositata in data 25.2.2006, il Comune ricorrente, con una prima eccezione, deduce l'incostituzionalità della legge-provvedimento in questione siccome asseritamente violativa della disposizione dello Statuto della Regione Puglia (approvato con legge 22 maggio 1971, n.349) che ne prescriveva l'esame da parte della competente commissione consiliare (art.55).
Se, in astratto, l'inosservanza di una disposizione dello statuto regionale riferita all'esercizio della funzione legislativa -da valersi quale norma interposta dell'art.123, comma 1, della Costituzione, anche prima della riforma introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1- determina l'incostituzionalità della norma così approvata (Corte Cost., 27 ottobre 1998, n.993, 10 marzo 1983, n.48), devesi, tuttavia, escludere, in concreto, la sussistenza della dedotta antinomia tra le modalità di presentazione ed approvazione dell'art.35 l.r. n.1/04 e l'art.55 l. n.349/71.
Invero, quest'ultima disposizione si limita a prescrivere che "ogni disegno di legge deve essere esaminato da una commissione consiliare...", riferendosi, quindi, all'istruttoria ordinaria delle proposte di legge, ma omettendo qualsiasi regolamentazione delle modalità procedimentali da seguire nell'ipotesi di diretta presentazione di un emendamento in aula (della cui ammissibilità nessuno dubita), sicchè non pare configurabile l'affermata violazione della norma statutaria, come dedotto a sostegno dell'eccezione di incostituzionalità, che si rivela quindi, sotto tale profilo, manifestamente infondata.
La disciplina procedimentale degli emendamenti presentati in assemblea risulta, invece, contenuta nell'art.46 del regolamento interno del consiglio regionale, che prescrive, al comma 16, il parere della competente commissione in merito agli emendamenti che incidono sul bilancio della Regione e sul presupposto della cui violazione viene dedotta l'altra ragione di incostituzionalità.
E' sufficiente, al riguardo, rilevare, per riscontrane la manifesta infondatezza, che, mentre, in astratto, il paradigma logico-giuridico che autorizza una delibazione favorevole dell'eccezione di incostituzionalità dev'essere necessariamente costituito dall'inosservanza di una disposizione della Costituzione, di rango costituzionale o che possa configurarsi come norma interposta, nel caso di specie, il parametro normativo nella specie indicato a sostegno dell'assunto dell'incostituzionalità della disposizione (art.46 del regolamento interno del consiglio) risulta privo di quegli indefettibili caratteri, in quanto ascrivibile ad un atto di normazione secondaria, del tutto privo di copertura costituzionale e, quindi, neanche catalogabile come norma interposta.
Ne consegue che l'inosservanza della richiamata disposizione, ancorchè pertinente all'esercizio di una funzione di rilievo costituzionale quale quella legislativa, non determina l'illegittimità costituzionale della legge, ma va ascritta alla categoria degli “interna corporis” del consiglio regionale, come tale irrilevante all'esterno e, in ogni caso, non censurabile nelle forme selezionate dal Comune ricorrente.
3.2. Il Comune di Mesagne deduce altresì l'incostituzionalità della disposizione con cui è stato "legificato" il piano sanitario regionale, in quanto asseritamente contrastante con il combinato disposto degli artt.32, comma 1, e 117, comma 3, della Costituzione.
Sostiene, al riguardo, con un'articolata censura, che l'approvazione con legge del piano sanitario confligge con i principi fondamentali della materia descritti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e, in particolare, con la qualificazione come provvedimenti amministrativi generali degli atti programmatori e pianificatori dell'assistenza sanitaria, deducendo altresì che, con la contestata "legificazione", si sarebbe inammissibilmente conferito al piano sanitario regionale una natura giuridica diversa ed un regime di validità superiore rispetto al piano sanitario nazionale, emanato nelle forme dell'atto amministrativo.
Va, anzitutto, rilevato che il Comune risulta sprovvisto di legittimazione e di interesse a formulare la deduzione in esame, poiché soltanto lo Stato è titolato a dolersi della violazione di prerogative sue proprie, ma non certo un Comune, per il quale, al contrario, la natura giuridica dell'atto approvativo del piano sanitario regionale si rivela del tutto indifferente, ai fini del rispetto della gerarchia delle fonti delineata dal D.lgs. n.502/92.
Del resto, anche nel caso in cui si dovesse riconoscere l'ammissibilità dell'eccezione in esame, si perverrebbe, comunque, alle medesime conclusioni recettive: infatti, la questione sollevata dall'appellante risulta impropriamente riferita all'affermata violazione dell'art.117 Cost. e va, di contro, interpretata come intesa a criticare l'uso da parte della Regione di uno strumento (la legge) difforme da quello utilizzato dallo Stato (l'atto amministrativo generale) per l'approvazione del piano sanitario.
Il Comune non contesta, infatti, l'invasione, da parte della Regione, di sfere di competenza legislativa assegnate dall'art.117 Cost. allo Stato (e solo in ciò, infatti, dovrebbe consistere l'affermata inosservanza della disposizione costituzionale indicata come violata), ma si limita a dedurre l'illegittimità dell'approvazione del piano sanitario regionale con provvedimento avente un regime di validità superiore a quello con cui è stato adottato l'omologo atto pianificatorio nazionale.
Si assume, in particolare, che tale scelta sia lesiva del corrispondente principio fondamentale (come tale, vincolante per le Regioni) stabilito nel d. lgs. n.502/99 (nel chè, forse, può intravedersi un'indiretta lesione dell'art.117, comma 3, Cost.).
Sennonchè, non solo l'art.1 del d. lgs. n.502/99 omette qualsiasi prescrizione circa la forma dell'atto con cui si devono adottare i piani sanitari regionali, limitandosi, al comma 5, a rinviare alle modalità previste nei singoli statuti ed a sancire l'obbligo del rispetto dei parametri contenuti nel piano sanitario nazionale, ma resta silente anche in ordine alla natura di quest'ultimo o, meglio, dispone solo le modalità procedimentali della sua adozione, ma non vincola il Governo alla sua approvazione con atto amministrativo.
Dal delineato quadro normativo di riferimento, si evince, in sintesi, che la scelta della Regione Puglia di approvare il piano sanitario con legge non solo non risulta lesiva di alcuna sfera di competenza legislativa o amministrativa riservata allo Stato dall'art.117 della Costituzione, ma non risulta neanche difforme dall'art.1 del d.lgs. n.502/99, che, in nessun luogo, impone l'uso dell'atto amministrativo per l'adozione del provvedimento programmatorio in questione.
La circostanza, poi, che il Governo abbia, in concreto, approvato il piano sanitario nazionale con atto amministrativo generale non altera i termini della questione: la Regione resta libera di usare uno strumento diverso, quand'anche provvisto di forza superiore, purchè rispetti le indicazioni generali contenute nel piano nazionale (ma tale profilo non risulta contestato).
3.3. Parimenti inammissibile risulta l’eccezione, sollevata in relazione all’art.97 della Costituzione, per irrazionalità in quanto il piano sanitario approvato con legge avrebbe determinato il peggioramento della distribuzione territoriale dei posti-letto.
Invero, l’eccezione risulta svolta in modo assai generico e sommario e neanche supportata dell’allegazione di alcun elemento o fatto inteso a dimostrarne gli assunti in relazione ad una pianificazione riferita all’intero territorio regionale.
In conclusione, tutte le eccezioni di incostituzionalità formulate dal Comune ricorrente vanno disattese, per il rilevato difetto del requisito della non manifesta infondatezza delle relative questioni.
Pertanto, il ricorso si appalesa IN PARTE IMPROCEDIBILE ED IN PARTE INFONDATO.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c..

P.Q.M.




il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia– Bari, Sezione Prima
, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, IN PARTE LO DICHIARA IMPROCEDIBILE ED IN PARTE LO RIGETTA.
Dispone l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in BARI, nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2006, con l’intervento dei signori magistrati:
dott. GENNARO FERRARI PRESIDENTE
dott. VITO MANGIALARDI CONSIGLIERE
dott.ssa CONCETTA ANASTASI CONS. REL. EST.


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