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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 19 aprile 2006 n. 1366
Gennaro Ferrari – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore.
Murgia Servizi Ecologici s.r.l. e altro (avv. A. Violi) c. Comune di Cassano delle Murgie (avv. F.E. Lorusso).


Demanio e patrimonio indisponibile – Beni culturali – Immobile costituente bene de-maniale culturale comunale – Atto di conferimento di un Comune – In favore di una costi-tuenda società di capitali a partecipazione pubblica – Nullità assoluta.

E’ affetto da nullità assoluta il conferimento da parte di un Comune nel capitale di una costituenda società di capitali a partecipazione pubblica (sia pure prevalente) di un immo-bile gravato da vincolo storico-artistico, costituente bene demaniale culturale comunale.


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI – SEZIONE I




ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 527 del 2000 proposto da
MURGIA SERVIZI ECOLOGICI S.r.l., con sede in Cassano delle Murge, OTTOMANO Ing. Carmine S.a.s., con sede in San Vito, SPINELLIMPIANTI TECNOLOGIE già TECNOTERMA SANITARIA, corrente in Cassano delle Murge, SECURITY SISTEM, corrente in Cassano delle Murge, VIVAIO CAMPANILE, corrente in Cassano delle Murge, ARC SERVICE S.r.l., con sede in Cassano delle Murge, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutte rappresentati e difesi dall’avv. Angelo Violi e presso lo studio di questi elettivamente domiciliate in Bari alla via Niccolò Piccinni n. 12, per mandato a margine del ricorso;

contro



COMUNE di CASSANO delle MURGE, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Giovanni Amendola n. 166/5, per mandato in calce al controricorso;

per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 5/2000 Uff. Amm. Appalti e contratti del 25 gennaio 2000, recante non aggiudicazione dell’appalto concorso per la scelta del socio privato della società poliservizi a partecipazione pubblica comunale maggioritaria denominata “Murgia Risorse” S.p.A.;
- della deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 27 novembre 1999, successivamente conosciuta, di annullamento delle deliberazioni consiliari n. 7 del 9 marzo 1995 e n. 7 del 5 marzo 1998 (rispettivamente, di promovimento della costituzione di società poliservizi a partecipazione pubblica comunale maggioritaria denominata “Murgia Risorse” S.p.A., con contestuale approvazione di statuto e atto costitutivo e determinazione di sottoscrizione della quota pubblica del capitale sociale mediante conferimento in natura di immobile demaniale comunale, e di modificazione dello statuto con ampliamento dell’oggetto sociale ad attività di progettazione e realizzazione d’interventi di riqualificazione urbana);
- della deliberazione di Giunta municipale n. 1 del 4 gennaio 2000, di annullamento in via consequenziale delle deliberazioni giuntali n. 14 del 5 febbraio 1999, di nomina della commissione giudicatrice per la selezione del socio privato, e n. 44 del 17 febbraio 1999, di presa d’atto del verbale di prequalificazione;
- nonché di ogni altro atto anteriore o conseguente ai provvedimenti espressamente impugnati, ancorché non conosciuto

e per l’accertamento
del diritto delle società e ditte ricorrenti al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata aggiudicazione della selezione, da commisurarsi in via equitativa in ragione dei margini di profitto non conseguiti a fronte della mancata erogazione dei servizi della costituenda società e comunque in misura non inferiore al 20% del volume d’affari previsto per ciascuna tipologia di servizi erogabili dalla data di efficacia della deliberazione consiliare n. 44 del 1999 alla data di effettiva costituzione della società; in subordine al risarcimento dei danni connessi al legittimo affidamento suscitato nelle società e ditte individuali ricorrenti dai provvedimenti annullati in via di autotutela in ordine alla possibilità di erogare i servizi di rispettivo interesse sino al 31 dicembre 2050, da commisurarsi, in via equitativa, sotto il profilo del danno emergente in ragione degli oneri e spese sopportate per la partecipazione alla procedura di gara, e comunque in misura non inferiore a £. 3.000.000 (ora € 1.549,37) per ciascuna ricorrente, e sotto il profilo del lucro cessante in ragione dei margini di profitto non conseguiti a fronte della mancata erogazione dei servizi della costituenda società, e comunque in misura non inferiore al 20% del volume d’affari previsto per ciascuna tipologia di servizi erogabili dalla data di efficacia della deliberazione consiliare n. 44 del 1999 alla data del 31 dicembre 2050, prima scadenza del contratto sociale

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Cassano delle Murge;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 532 del 29 marzo 2000 di reiezione dell’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 23 novembre 2005, il dott. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Angelo Violi per le società e ditte individuali ricorrenti e l’avv. Felice Eugenio Lorusso per il comune di Cassano delle Murge;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso collettivo e cumulativo notificato il 24 febbraio 2000, depositato in segreteria il 10 marzo 2000, le società e ditte individuali Murgia Servizi Ecologici S.r.l., con sede in Cassano delle Murge, Ottomano Ing. Carmine S.a.s., con sede in San Vito, Spinellimpianti Tecnologie già Tecnoterma Sanitaria, corrente in Cassano delle Murge, Security Sistem, corrente in Cassano delle Murge, Vivaio Campanile, corrente in Cassano delle Murge, Arc Service S.r.l., con sede in Cassano delle Murge, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, hanno proposto le domande di annullamento, accertamento e condanna in epigrafe meglio specificate.
Giova premettere che:
- con deliberazione n. 7 del 9 marzo 1995 il Consiglio comunale di Cassano delle Murge promuoveva la costituzione di società poliservizi a prevalente partecipazione pubblica comunale denominata “Murgia Risorse” S.p.A., con capitale sociale pari a £. 1.082.000.000 diviso in 1.082 azioni di valore nominale di £. 1.000.000, da sottoscriversi per la quota maggioritaria di spettanza comunale, pari al 51% del capitale sociale, per numero 552 azioni, mediante conferimento in natura di immobile del demanio comunale (palazzo marchesale “Miani-Perotti”) del valore, secondo allegata perizia giurata di stima, pari a £. 552.000.000, con contestuale approvazione di statuto e atto costitutivo e autorizzazione alla Giunta municipale alla indizione di apposita selezione per la scelta dei soci privati;
- con deliberazione n. 7 del 5 marzo 1998 il Consiglio comunale di Cassano delle Murge disponeva di modificare lo statuto e ampliare l’oggetto sociale della costituenda società, comprendendovi attività di progettazione e realizzazione di programmi di riqualificazione urbana, rideterminare il capitale sociale in £. 1.195.000.000, da sottoscrivere quanto alla quota pubblica maggioritaria mediante conferimento del predetto immobile al valore di stima rettificato in £. 609.550.000, approvare lo schema di convenzione per l’affidamento alla costituenda società di una serie di servizi pubblici (igiene urbana, gestione impianti illuminazione pubblica, gestione verde pubblico, pulizia immobili, aree scoperte e boschi, gestione mense, informatizzazione dell’ente, gestione impianti sportivi e turistici, promozione e gestione attività turistiche, gestione impianti termici, elettrici, idrici, fognanti del patrimonio comunale, compreso il cimitero, progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione urbana, gestione e manutenzione di opere stradali, edifici, fognature bianche e nere, opere idrauliche, costruzione e gestione opere cimiteriali), avviare selezione concorsuale ex art. 6 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 157 del 1995 per la selezione dei soci privati;
- con deliberazione n. 335 del 18 novembre 1998 la Giunta municipale di Cassano delle Murge indiceva procedura di evidenza pubblica “assimilata all’appalto concorso ai sensi dell’art. art. 6 comma primo lettera c) del d.lgs. n. 157/1995” per la selezione dei soci privati;
- con deliberazione n. 14 del 5 febbraio 1999 la Giunta municipale di Cassano delle Murge nominava apposita commissione giudicatrice della gara per la selezione dei soci privati, che ammetteva in sede di prequalificazione diciotto imprese da invitare alla gara (tra cui anche le odierne ricorrenti); la stessa Giunta con deliberazione n. 44 del 17 febbraio 1999 prendeva atto del verbale di prequalificazione;
- a questo punto però il Comune di Cassano delle Murge, avvedutosi che non era possibile il conferimento nella costituenda società dell’immobile, in quanto demaniale e gravato da vincolo storico-monumentale, con nota n. 10724 di prot. del 17 agosto 1999 comunicava alle imprese prequalificate l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela delle predette deliberazioni;
- con deliberazione n. 44 del 27 novembre 1999 il Consiglio comunale di Cassano delle Murge sulla base di articolata motivazione, riferita sia all’insuscettibilità del bene del demanio culturale comunale di esser conferito nella costituenda società, sia alla carenza di risorse finanziarie alternative per la sottoscrizione della quota del capitale sociale, sia alla riconsiderazione dell’utilità e opportunità, rispetto al contesto socio-economico-produttivo locale, di promuovere la costituzione di società comunale multiservizi, annullava in via di autotutela le deliberazioni consiliari n. 7/1995 e n. 7/1998;
- con deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2000 la Giunta municipale annullava in via consequenziale le deliberazioni giuntali n. 14/1999 e n. 44/1999; con deliberazione giuntale n. 29 del 7 marzo 2000 (non gravata) veniva disposta l’attivazione della biblioteca comunale nel palazzo marchesale “Miani-Perotti” mediante utilizzazione di comitato di volontari costituitosi in associazione, di cui la Giunta aveva preso atto con deliberazione n. 25 del 29 febbraio 2000;
- con determinazione del dirigente dell’ufficio appalti e contratti n. 37 del 24 gennaio 2000 si disponeva di non dar luogo all’aggiudicazione dell’appalto avviato per la individuazione dei soci privati della non più costituenda società a partecipazione pubblica comunale maggioritaria.
A sostegno delle cumulative domande proposte, le società e ditte individuali ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, perplessità, sviamento
La motivazione addotta a sostegno dell’annullamento in via di autotutela delle deliberazioni consiliari con cui era stata promossa la costituzione della società a partecipazione pubblica maggioritaria è insufficiente in quanto non da conto puntuale dell’inesistenza di risorse finanziarie alternative idonee a consentire egualmente la sottoscrizione della quota di capitale sociale, né dell’esame e approfondimento di eventuali soluzioni alternative, nè contiene effettiva comparazione e ponderazione dell’interesse delle imprese aspiranti, in esito alla selezione, alla sottoscrizione della quota di minoranza del capitale sociale.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 823 cod. civ. e degli artt. 54 e ss. d.lgs. n. 490 del 1999. Eccesso di potere per difetto di motivazione
In relazione al nuovo regime giuridico di circolazione dei beni culturali e della relativa possibile autorizzazione, è priva di consistenza l’affermazione relativa all’inconferibilità dell’immobile comunale demaniale quale apporto in natura al capitale sociale, senza tacere che esso non escluderebbe almeno in parte la destinazione a uso pubblico ed anzi consentirebbe l’integrale restauro e recupero dell’immobile, mediante accesso della costituenda società a mutui della Cassa depositi e prestiti.
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, perplessità, sviamento sotto ulteriore autonomo profilo
Gli atti di autotutela avrebbero potuto limitare la loro portata alla sola esclusione del conferimento in società dell’immobile demaniale, così salvaguardando la realizzazione dell’interesse, non ponderato, alla costituzione della società a partecipazione pubblica maggioritaria.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge n. 142 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto d’istruttoria, contraddittorietà, sviamento. Violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa
Affatto inconferenti, apodittici e generici sono i rilievi relativi al presunto negativo impatto della costituzione della società rispetto al contesto socio-economico-produttivo locale.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità, illogicità
A seguito della comunicazione d’avvio del procedimento di autotutela non sono stati valutati in modo effettivo gli apporti collaborativi forniti dalle imprese e società ricorrenti circa la possibilità di reperire risorse alternative per la sottoscrizione della quota pubblica maggioritaria del capitale sociale.
6) Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento
Generica è poi la motivazione della deliberazione di annullamento in autotutela della deliberazione di nomina della commissione giudicatrice, fondata sul rilievo di presunto aggravio di spesa connesso alle spese di funzionamento dell’organo collegiale tecnico.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cassano delle Murge, con memorie difensive depositate il 25 marzo 2000 , 12 e 17 novembre 2005, ha dedotto, a sua volta:
a) l’inammissibilità del ricorso sia per carenza di posizione legittimante in ordine alla prosecuzione della gara, in relazione alla fase di mera prequalificazione cui essa era pervenuta, sia per carenza d’interesse all’annullamento della determinazione dirigenziale, essendo irrimediabilmente inficiata la possibilità di costituzione della società dalla nullità dell’atto di disposizione di bene demaniale culturale comunale;
b) l’inammissibilità delle censure intese a censurare valutazioni di merito in ordine all’esistenza e destinazione di risorse finanziarie alternative ai fini della sottoscrizione della quota maggioritaria pubblica del capitale sociale, nonché l’infondatezza di tutte le censure, in ragione della chiara inalienabilità e indisponibilità in funzione di usi non pubblici e diversi da quelli di fruizione collettiva del bene culturale demaniale, secondo la disciplina normativa degli artt. 822 ss. cod. civ. e del d.lgs. n. 490 del 1999, e come confermato da nota della soprintendenza ai beni culturali di Bari, richiamata nei provvedimenti gravati, oltre che della tempestiva comunicazione di avvio del procedimento e dell’esame degli apporti collaborativi forniti dalle società e imprese individuali ricorrenti.
A tali rilievi hanno replicato le ricorrenti con memorie difensive depositate il 29 marzo 2000 e il 12 novembre 2005.
Con ordinanza n. 532 del 29 marzo 2000 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati.
All’udienza pubblica del 23 novembre 2005 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

DIRITTO



1.)
Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico, onde può prescindersi dall’esame delle eccezioni pregiudiziali spiegate dal difensore dell’amministrazione comunale intimata.
1.1) La deliberazione di Consiglio comunale di Cassano delle Murge n. 44 del 27 novembre 1999, di annullamento delle deliberazioni consiliari n. 7 del 9 marzo 1995 e n. 7 del 5 marzo 1998, è fondata su ampia e articolata motivazione, nella quale, nondimeno, può distinguersi un nucleo motivazionale principale, atto di per sé a sorreggere l’esercizio del potere di autotutela nei termini propri e specifici dell’annullamento, e argomentazioni secondarie attinenti piuttosto alla riconsiderazione dell’interesse pubblico alla costituzione della società poliservizi a prevalente partecipazione comunale, e che come tali legittimerebbero più propriamente la revoca delle suddette deliberazioni.
Al primo si riferisce il rilievo della natura demaniale culturale del bene immobile -di cui le deliberazioni consiliari annullate avevano disposto il conferimento quale apporto al capitale sociale della costituenda società di capitali-, e quindi del suo regime giuridico di inalienabilità, tale da precludere in radice la validità del conferimento, nonché quello relativo all’assenza di risorse finanziarie alternative atte a consentire la sottoscrizione della quota maggioritaria del capitale sociale.
A ulteriori valutazioni di rinnovata considerazione in senso negativo dell’interesse pubblico alla costituzione della società di capitali ineriscono, invece, i rilievi “nel merito” circa la negativa incidenza della medesima sulla realtà economico-produttiva locale.
E’ evidente, peraltro, che queste ultime valutazioni sono ultronee e inidonee quindi, quando anche possano considerarsi generiche, ad inficiare la fondatezza della motivazione principale della deliberazione consiliare gravata, con conseguente inammissibilità delle censure dedotte col motivo di ricorso sub 4), sotto il profilo della carenza d’interesse (non essendo in sé sufficienti a sorreggere l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento impugnato).
1.2) Per valutare la fondatezza dei rilievi relativi al regime giuridico del bene demaniale culturale comunale, e alla sua radicale insuscettività di formare oggetto di atti di disposizione, nei sensi del conferimento quale apporto in natura al capitale sociale di una costituenda società di capitali a partecipazione pubblica, giova richiamare, in breve, il quadro normativo di riferimento.
Com’è noto, l’art. 11 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (recante “Tutela delle cose d’interesse artistico e storico”) disponeva che le cose sottoposte alla tutela “appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l’autorizzazione del ministro per l’educazione nazionale” (comma 1), precisando al comma 2 che “…non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità”.
Il successivo art. 23 dichiarava, poi, tali cose “…inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico”, consentendo nondimeno l’art. 24, su autorizzazione del ministro per l’educazione, “….sentito il consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti, …l’alienazione di cose di antichità e d’arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento”.
L’art. 28 estendeva il divieto di cui all’art. 23 e l’autorizzazione di cui all’art. 24 “…alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni”.
L’art. 61 comma 1 della legge sanciva infine che “le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto”.
Il regime di inalienabilità relativa dei beni, sancito dalla legge n. 1089 del 1939, è stato però superato, com’è pure noto, dalla disciplina del codice civile.
L’art. 822 cod. civ. ha ricompreso tra i beni demaniali (c.d. demanio artificiale e accidentale), tra gli altri, e in quanto appartenenti allo Stato, “gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia”; il successivo art. 823 ha dichiarato l’inalienabilità dei beni demaniali e l’art. 824 comma 1 ha chiaramente disposto che “I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico”.
In altri termini anche i beni del demanio culturale comunale sono stati assoggettati al regime d’inalienabilità e indisponibilità assoluta del demanio statale (sull’inapplicabilità del regime d’inalienabilità relativa ex artt. 23 e 24 della legge n. 1089 del 1939 ai beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico appartenenti agli enti territoriali, in quanto sottoposti a quello d’inalienabilità assoluta ex art. 823 cod. civ., e sulla riferibilità del primo ai soli beni immobili di interesse storico ed artistico di proprietà di enti pubblici diversi dagli enti territoriali, nonché nei riguardi delle cose mobili di proprietà dello Stato e degli altri enti od istituti pubblici, cfr. Consiglio Stato Ad. gen., 13 luglio 1989, n. 59; T.A.R. Toscana, sez. I, 5 maggio 2003, n. 1488; T.A.R. Lombardia Brescia, 2 ottobre 1992, n. 1040; sull’automaticità del regime di demanialità pur in assenza di formali e specifici provvedimenti valutativi della p.A. e sulla scorta delle intrinseche qualità e caratteristiche del bene, cfr. Cass., Sez. I, 24 aprile 2003, n. 6522).
La disciplina normativa del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”) non ha affatto innovato tale regime.
L’art. 54 del d.lgs. n. 490 del 1999, infatti, ha disposto che “I beni culturali indicati nell’art. 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”.
D’altro canto il successivo art. 55 comma 1 lettera a), a conferma del regime d’inalienabilità assoluta dei beni del demanio culturale (anche comunale s’intende), ha esplicitamente ammesso l’alienabilità previa autorizzazione del Ministro “dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico” (corsivo e sottolineatura dell’estensore).
L’art. 58, poi, ha chiaramente sancito che i beni culturali demaniali “…sono destinati al godimento pubblico”, e quindi non possono essere distolti da tale destinazione d’uso.
L’art. 135, infine, ha ribadito che “Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo titolo, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esso prescritte, sono nulli”.
Per quanto rimangano estranee, ratione temporis, all’oggetto del ricorso, deve ricordarsi che disposizioni analoghe sono state dettate, poi, dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che:
- all’art. 53 ha statuito che “i beni appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale” che “…non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice”;
- all’art. 54 ha dichiarato inalienabili le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1 (e cioè appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico: n.d.e)…fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12” (comma 2 lettera a) e “...le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d)” (comma 2 lettera d);
- all’art. 55 ha ammesso l’alienazione, per conseguenza, soltanto dei “…beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’articolo 54, commi 1 e 2”, da autorizzarsi dal Ministero e sempre che “l’alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento” (comma 2 lettera a) e “nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d’uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione” (comma 2 lettera b).
- all’art. 164 ha confermato la nullità delle “alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Patte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte”.
2.) Alla stregua del ricostruito quadro di riferimento normativo, è dunque del tutto evidente l’assoluta nullità del conferimento nel capitale della costituenda società di capitali a partecipazione pubblica (sia pure prevalente) dell’immobile denominato “Palazzo Marchesale Miani-Perotti”, gravato da vincolo storico-artistico, con provvedimento ministeriale del 16 ottobre 1950, e peraltro già oggetto di notifica addirittura il 27 luglio 1938 secondo le disposizioni della legge 20 giugno 1909 n. 364, secondo quanto riferito nel preambolo della delibera consiliare impugnata e non contestato dalle società e ditte ricorrenti, costituente pure incontestabilmente bene demaniale culturale comunale.
In riferimento ai rilievi che precedono, dunque, è evidente l’infondatezza delle censure dedotte col motivo sub 2) del ricorso, incentrate sulla pretesa violazione ed erronea applicazione dell’art. 823 cod. civ. e degli artt. 54 ss. del d.lgs. n. 490 del 1999, posto che la deliberazione consiliare gravata ha dato conto puntuale e incontrovertibile dell’illegittimità delle deliberazioni consiliari annullate in via di autotutela in quanto fondate sull’erroneo presupposto della conferibilità al capitale della costituenda società mista di un bene culturale demaniale comunale, all’opposto insuscettibile di formare oggetto di alienazione o costituzione di diritti proprietari di terzi, sotto pena di nullità radicale dei relativi atti di disposizione.
Non hanno, peraltro, maggior pregio le censure svolte nel motivo sub 1) del ricorso, incentrate sulla pretesa genericità della motivazione relativa all’insussistenza di risorse finanziarie alternative atte a consentire la sottoscrizione della quota maggioritaria pubblica del capitale sociale.
Sotto un primo aspetto, le società e ditte ricorrenti non sono state in grado di indicare, fornendo almeno un principio di prova a supporto della censura, l’esistenza di risorse finanziarie disponibili nell’ambito delle spese discrezionali e non obbligatorie dell’ente locale.
Sotto altro e decisivo aspetto, non può sfuggire che la ricognizione e apprezzamento dell’esistenza di risorse finanziarie alternative, involgendo valutazioni di natura squisitamente “politica” in ordine alla destinazione delle risorse finanziarie tra quelle possibili nell’ambito della manovra comunale di bilancio, rispecchia apprezzamenti di amplissima discrezionalità amministrativa, come tali sottratti al sindacato giurisdizionale di legittimità del G.A., onde le dette censure, che pretendono di sollecitare un sindacato di merito sotto il simulacro dell’esame di vizi funzionali del potere, risultano inammissibili, secondo quanto dedotto in modo esatto dal difensore dell’Amministrazione comunale intimata (nel senso che la stessa scelta in ordine alla opportunità di costituire una società mista per l’erogazione di servizi pubblici integri valutazioni di merito insindacabili, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2004, n. 5643).
Non hanno maggior pregio le censure dedotte nel motivo sub 5) del ricorso, posto che l’Amministrazione comunale ha dato comunicazione ai soggetti interessati dell’avvio del procedimento di autotutela e nella determinazione dirigenziale (consequenziale) in ordine alla procedura di evidenza pubblica ha dato conto motivato e puntuale dell’infondatezza degli apporti partecipativi forniti, sia in ordine all’erroneità della prospettazione della conferibilità del bene demaniale comunale, sia in ordine all’inesistenza di risorse finanziarie alternative, dichiarata e valutata nella deliberazione consiliare.
Inammissibili sono, da ultimo, per carenza d’interesse le censure dedotte col motivo di ricorso sub 6) avverso la deliberazione giuntale di annullamento della nomina della commissione giudicatrice, atteso che essa si pone come atto consequenziale rispetto alla deliberazione consiliare, onde i rilievi ivi contenuti in ordine all’aggravio di spesa per le spese di funzionamento dell’organo tecnico collegiale straordinario (comunque incontestati e in sé incontestabili) risultano ultronei.
3.) Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso in epigrafe deve essere rigettato, in funzione parte dell’infondatezza e parte dell’inammissibilità delle censure ivi svolte.
4.) La novità e peculiarità delle questioni affrontate giustifica, nondimeno, la compensazione integrale tra le parti delle spese e onorari del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione I, rigetta il ricorso in epigrafe n. 527 del 2000.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2005, con l’intervento dei magistrati:
Gennaro FERRARI Presidente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente est.
Raffaele GRECO Componente

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