| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 19 aprile 2006 n.
1366
Gennaro Ferrari – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore.
Murgia Servizi Ecologici s.r.l. e altro (avv. A. Violi)
c. Comune di Cassano delle Murgie (avv. F.E. Lorusso). |
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Demanio e patrimonio indisponibile – Beni
culturali – Immobile costituente bene de-maniale culturale
comunale – Atto di conferimento di un Comune – In favore
di una costi-tuenda società di capitali a partecipazione
pubblica – Nullità assoluta.
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E’ affetto da nullità assoluta il conferimento
da parte di un Comune nel capitale di una costituenda società
di capitali a partecipazione pubblica (sia pure prevalente)
di un immo-bile gravato da vincolo storico-artistico, costituente
bene demaniale culturale comunale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI – SEZIONE I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 527 del 2000 proposto da
MURGIA SERVIZI ECOLOGICI S.r.l., con sede in Cassano
delle Murge, OTTOMANO Ing. Carmine S.a.s., con sede
in San Vito, SPINELLIMPIANTI TECNOLOGIE già TECNOTERMA
SANITARIA, corrente in Cassano delle Murge, SECURITY
SISTEM, corrente in Cassano delle Murge, VIVAIO CAMPANILE,
corrente in Cassano delle Murge, ARC SERVICE S.r.l.,
con sede in Cassano delle Murge, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro-tempore, tutte rappresentati e
difesi dall’avv. Angelo Violi e presso lo studio di questi
elettivamente domiciliate in Bari alla via Niccolò Piccinni
n. 12, per mandato a margine del ricorso;
contro
COMUNE di CASSANO delle MURGE, in persona del Sindaco
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio
Lorusso ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Giovanni
Amendola n. 166/5, per mandato in calce al controricorso;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 5/2000 Uff. Amm.
Appalti e contratti del 25 gennaio 2000, recante non aggiudicazione
dell’appalto concorso per la scelta del socio privato della
società poliservizi a partecipazione pubblica comunale maggioritaria
denominata “Murgia Risorse” S.p.A.;
- della deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 27
novembre 1999, successivamente conosciuta, di annullamento
delle deliberazioni consiliari n. 7 del 9 marzo 1995 e n.
7 del 5 marzo 1998 (rispettivamente, di promovimento della
costituzione di società poliservizi a partecipazione pubblica
comunale maggioritaria denominata “Murgia Risorse” S.p.A.,
con contestuale approvazione di statuto e atto costitutivo
e determinazione di sottoscrizione della quota pubblica
del capitale sociale mediante conferimento in natura di
immobile demaniale comunale, e di modificazione dello statuto
con ampliamento dell’oggetto sociale ad attività di progettazione
e realizzazione d’interventi di riqualificazione urbana);
- della deliberazione di Giunta municipale n. 1 del 4 gennaio
2000, di annullamento in via consequenziale delle deliberazioni
giuntali n. 14 del 5 febbraio 1999, di nomina della commissione
giudicatrice per la selezione del socio privato, e n. 44
del 17 febbraio 1999, di presa d’atto del verbale di prequalificazione;
- nonché di ogni altro atto anteriore o conseguente ai provvedimenti
espressamente impugnati, ancorché non conosciuto
e per l’accertamento
del diritto delle società e ditte ricorrenti al risarcimento
dei danni cagionati dalla mancata aggiudicazione della selezione,
da commisurarsi in via equitativa in ragione dei margini
di profitto non conseguiti a fronte della mancata erogazione
dei servizi della costituenda società e comunque in misura
non inferiore al 20% del volume d’affari previsto per ciascuna
tipologia di servizi erogabili dalla data di efficacia della
deliberazione consiliare n. 44 del 1999 alla data di effettiva
costituzione della società; in subordine al risarcimento
dei danni connessi al legittimo affidamento suscitato nelle
società e ditte individuali ricorrenti dai provvedimenti
annullati in via di autotutela in ordine alla possibilità
di erogare i servizi di rispettivo interesse sino al 31
dicembre 2050, da commisurarsi, in via equitativa, sotto
il profilo del danno emergente in ragione degli oneri e
spese sopportate per la partecipazione alla procedura di
gara, e comunque in misura non inferiore a £. 3.000.000
(ora € 1.549,37) per ciascuna ricorrente, e sotto il profilo
del lucro cessante in ragione dei margini di profitto non
conseguiti a fronte della mancata erogazione dei servizi
della costituenda società, e comunque in misura non inferiore
al 20% del volume d’affari previsto per ciascuna tipologia
di servizi erogabili dalla data di efficacia della deliberazione
consiliare n. 44 del 1999 alla data del 31 dicembre 2050,
prima scadenza del contratto sociale
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Cassano
delle Murge;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista l’ordinanza n. 532 del 29 marzo 2000 di reiezione
dell’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva
degli atti e provvedimenti impugnati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 23 novembre 2005, il
dott. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Angelo Violi per
le società e ditte individuali ricorrenti e l’avv. Felice
Eugenio Lorusso per il comune di Cassano delle Murge;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso collettivo e cumulativo notificato il 24
febbraio 2000, depositato in segreteria il 10 marzo 2000,
le società e ditte individuali Murgia Servizi Ecologici
S.r.l., con sede in Cassano delle Murge, Ottomano Ing. Carmine
S.a.s., con sede in San Vito, Spinellimpianti Tecnologie
già Tecnoterma Sanitaria, corrente in Cassano delle Murge,
Security Sistem, corrente in Cassano delle Murge, Vivaio
Campanile, corrente in Cassano delle Murge, Arc Service
S.r.l., con sede in Cassano delle Murge, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, hanno proposto
le domande di annullamento, accertamento e condanna in epigrafe
meglio specificate.
Giova premettere che:
- con deliberazione n. 7 del 9 marzo 1995 il Consiglio comunale
di Cassano delle Murge promuoveva la costituzione di società
poliservizi a prevalente partecipazione pubblica comunale
denominata “Murgia Risorse” S.p.A., con capitale sociale
pari a £. 1.082.000.000 diviso in 1.082 azioni di valore
nominale di £. 1.000.000, da sottoscriversi per la quota
maggioritaria di spettanza comunale, pari al 51% del capitale
sociale, per numero 552 azioni, mediante conferimento in
natura di immobile del demanio comunale (palazzo marchesale
“Miani-Perotti”) del valore, secondo allegata perizia giurata
di stima, pari a £. 552.000.000, con contestuale approvazione
di statuto e atto costitutivo e autorizzazione alla Giunta
municipale alla indizione di apposita selezione per la scelta
dei soci privati;
- con deliberazione n. 7 del 5 marzo 1998 il Consiglio comunale
di Cassano delle Murge disponeva di modificare lo statuto
e ampliare l’oggetto sociale della costituenda società,
comprendendovi attività di progettazione e realizzazione
di programmi di riqualificazione urbana, rideterminare il
capitale sociale in £. 1.195.000.000, da sottoscrivere quanto
alla quota pubblica maggioritaria mediante conferimento
del predetto immobile al valore di stima rettificato in
£. 609.550.000, approvare lo schema di convenzione per l’affidamento
alla costituenda società di una serie di servizi pubblici
(igiene urbana, gestione impianti illuminazione pubblica,
gestione verde pubblico, pulizia immobili, aree scoperte
e boschi, gestione mense, informatizzazione dell’ente, gestione
impianti sportivi e turistici, promozione e gestione attività
turistiche, gestione impianti termici, elettrici, idrici,
fognanti del patrimonio comunale, compreso il cimitero,
progettazione e realizzazione interventi di riqualificazione
urbana, gestione e manutenzione di opere stradali, edifici,
fognature bianche e nere, opere idrauliche, costruzione
e gestione opere cimiteriali), avviare selezione concorsuale
ex art. 6 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 157 del 1995
per la selezione dei soci privati;
- con deliberazione n. 335 del 18 novembre 1998 la Giunta
municipale di Cassano delle Murge indiceva procedura di
evidenza pubblica “assimilata all’appalto concorso ai sensi
dell’art. art. 6 comma primo lettera c) del d.lgs. n. 157/1995”
per la selezione dei soci privati;
- con deliberazione n. 14 del 5 febbraio 1999 la Giunta
municipale di Cassano delle Murge nominava apposita commissione
giudicatrice della gara per la selezione dei soci privati,
che ammetteva in sede di prequalificazione diciotto imprese
da invitare alla gara (tra cui anche le odierne ricorrenti);
la stessa Giunta con deliberazione n. 44 del 17 febbraio
1999 prendeva atto del verbale di prequalificazione;
- a questo punto però il Comune di Cassano delle Murge,
avvedutosi che non era possibile il conferimento nella costituenda
società dell’immobile, in quanto demaniale e gravato da
vincolo storico-monumentale, con nota n. 10724 di prot.
del 17 agosto 1999 comunicava alle imprese prequalificate
l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela delle
predette deliberazioni;
- con deliberazione n. 44 del 27 novembre 1999 il Consiglio
comunale di Cassano delle Murge sulla base di articolata
motivazione, riferita sia all’insuscettibilità del bene
del demanio culturale comunale di esser conferito nella
costituenda società, sia alla carenza di risorse finanziarie
alternative per la sottoscrizione della quota del capitale
sociale, sia alla riconsiderazione dell’utilità e opportunità,
rispetto al contesto socio-economico-produttivo locale,
di promuovere la costituzione di società comunale multiservizi,
annullava in via di autotutela le deliberazioni consiliari
n. 7/1995 e n. 7/1998;
- con deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2000 la Giunta municipale
annullava in via consequenziale le deliberazioni giuntali
n. 14/1999 e n. 44/1999; con deliberazione giuntale n. 29
del 7 marzo 2000 (non gravata) veniva disposta l’attivazione
della biblioteca comunale nel palazzo marchesale “Miani-Perotti”
mediante utilizzazione di comitato di volontari costituitosi
in associazione, di cui la Giunta aveva preso atto con deliberazione
n. 25 del 29 febbraio 2000;
- con determinazione del dirigente dell’ufficio appalti
e contratti n. 37 del 24 gennaio 2000 si disponeva di non
dar luogo all’aggiudicazione dell’appalto avviato per la
individuazione dei soci privati della non più costituenda
società a partecipazione pubblica comunale maggioritaria.
A sostegno delle cumulative domande proposte, le società
e ditte individuali ricorrenti hanno dedotto le seguenti
censure:
1) Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, perplessità,
sviamento
La motivazione addotta a sostegno dell’annullamento in via
di autotutela delle deliberazioni consiliari con cui era
stata promossa la costituzione della società a partecipazione
pubblica maggioritaria è insufficiente in quanto non da
conto puntuale dell’inesistenza di risorse finanziarie alternative
idonee a consentire egualmente la sottoscrizione della quota
di capitale sociale, né dell’esame e approfondimento di
eventuali soluzioni alternative, nè contiene effettiva comparazione
e ponderazione dell’interesse delle imprese aspiranti, in
esito alla selezione, alla sottoscrizione della quota di
minoranza del capitale sociale.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 823 cod.
civ. e degli artt. 54 e ss. d.lgs. n. 490 del 1999. Eccesso
di potere per difetto di motivazione
In relazione al nuovo regime giuridico di circolazione dei
beni culturali e della relativa possibile autorizzazione,
è priva di consistenza l’affermazione relativa all’inconferibilità
dell’immobile comunale demaniale quale apporto in natura
al capitale sociale, senza tacere che esso non escluderebbe
almeno in parte la destinazione a uso pubblico ed anzi consentirebbe
l’integrale restauro e recupero dell’immobile, mediante
accesso della costituenda società a mutui della Cassa depositi
e prestiti.
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento
ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, perplessità,
sviamento sotto ulteriore autonomo profilo
Gli atti di autotutela avrebbero potuto limitare la
loro portata alla sola esclusione del conferimento in società
dell’immobile demaniale, così salvaguardando la realizzazione
dell’interesse, non ponderato, alla costituzione della società
a partecipazione pubblica maggioritaria.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della
legge n. 142 del 1990. Eccesso di potere per difetto di
motivazione, difetto d’istruttoria, contraddittorietà, sviamento.
Violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa
Affatto inconferenti, apodittici e generici sono i rilievi
relativi al presunto negativo impatto della costituzione
della società rispetto al contesto socio-economico-produttivo
locale.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della
legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di
motivazione, contraddittorietà, perplessità, illogicità
A seguito della comunicazione d’avvio del procedimento
di autotutela non sono stati valutati in modo effettivo
gli apporti collaborativi forniti dalle imprese e società
ricorrenti circa la possibilità di reperire risorse alternative
per la sottoscrizione della quota pubblica maggioritaria
del capitale sociale.
6) Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento
Generica è poi la motivazione della deliberazione di
annullamento in autotutela della deliberazione di nomina
della commissione giudicatrice, fondata sul rilievo di presunto
aggravio di spesa connesso alle spese di funzionamento dell’organo
collegiale tecnico.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cassano delle Murge,
con memorie difensive depositate il 25 marzo 2000 , 12 e
17 novembre 2005, ha dedotto, a sua volta:
a) l’inammissibilità del ricorso sia per carenza di posizione
legittimante in ordine alla prosecuzione della gara, in
relazione alla fase di mera prequalificazione cui essa era
pervenuta, sia per carenza d’interesse all’annullamento
della determinazione dirigenziale, essendo irrimediabilmente
inficiata la possibilità di costituzione della società dalla
nullità dell’atto di disposizione di bene demaniale culturale
comunale;
b) l’inammissibilità delle censure intese a censurare valutazioni
di merito in ordine all’esistenza e destinazione di risorse
finanziarie alternative ai fini della sottoscrizione della
quota maggioritaria pubblica del capitale sociale, nonché
l’infondatezza di tutte le censure, in ragione della chiara
inalienabilità e indisponibilità in funzione di usi non
pubblici e diversi da quelli di fruizione collettiva del
bene culturale demaniale, secondo la disciplina normativa
degli artt. 822 ss. cod. civ. e del d.lgs. n. 490 del 1999,
e come confermato da nota della soprintendenza ai beni culturali
di Bari, richiamata nei provvedimenti gravati, oltre che
della tempestiva comunicazione di avvio del procedimento
e dell’esame degli apporti collaborativi forniti dalle società
e imprese individuali ricorrenti.
A tali rilievi hanno replicato le ricorrenti con memorie
difensive depositate il 29 marzo 2000 e il 12 novembre 2005.
Con ordinanza n. 532 del 29 marzo 2000 è stata respinta
l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva
degli atti e provvedimenti impugnati.
All’udienza pubblica del 23 novembre 2005 il ricorso è stato
discusso e riservato per la decisione.
DIRITTO
1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento
giuridico, onde può prescindersi dall’esame delle eccezioni
pregiudiziali spiegate dal difensore dell’amministrazione
comunale intimata.
1.1) La deliberazione di Consiglio comunale di Cassano
delle Murge n. 44 del 27 novembre 1999, di annullamento
delle deliberazioni consiliari n. 7 del 9 marzo 1995 e n.
7 del 5 marzo 1998, è fondata su ampia e articolata motivazione,
nella quale, nondimeno, può distinguersi un nucleo motivazionale
principale, atto di per sé a sorreggere l’esercizio
del potere di autotutela nei termini propri e specifici
dell’annullamento, e argomentazioni secondarie
attinenti piuttosto alla riconsiderazione dell’interesse
pubblico alla costituzione della società poliservizi a prevalente
partecipazione comunale, e che come tali legittimerebbero
più propriamente la revoca delle suddette deliberazioni.
Al primo si riferisce il rilievo della natura demaniale
culturale del bene immobile -di cui le deliberazioni consiliari
annullate avevano disposto il conferimento quale apporto
al capitale sociale della costituenda società di capitali-,
e quindi del suo regime giuridico di inalienabilità, tale
da precludere in radice la validità del conferimento, nonché
quello relativo all’assenza di risorse finanziarie alternative
atte a consentire la sottoscrizione della quota maggioritaria
del capitale sociale.
A ulteriori valutazioni di rinnovata considerazione in senso
negativo dell’interesse pubblico alla costituzione della
società di capitali ineriscono, invece, i rilievi “nel merito”
circa la negativa incidenza della medesima sulla realtà
economico-produttiva locale.
E’ evidente, peraltro, che queste ultime valutazioni sono
ultronee e inidonee quindi, quando anche possano considerarsi
generiche, ad inficiare la fondatezza della motivazione
principale della deliberazione consiliare gravata,
con conseguente inammissibilità delle censure dedotte col
motivo di ricorso sub 4), sotto il profilo della carenza
d’interesse (non essendo in sé sufficienti a sorreggere
l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento
impugnato).
1.2) Per valutare la fondatezza dei rilievi relativi
al regime giuridico del bene demaniale culturale comunale,
e alla sua radicale insuscettività di formare oggetto di
atti di disposizione, nei sensi del conferimento quale apporto
in natura al capitale sociale di una costituenda società
di capitali a partecipazione pubblica, giova richiamare,
in breve, il quadro normativo di riferimento.
Com’è noto, l’art. 11 della legge 1° giugno 1939, n. 1089
(recante “Tutela delle cose d’interesse artistico e storico”)
disponeva che le cose sottoposte alla tutela “appartenenti
alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente
riconosciuti non possono essere demolite, rimosse, modificate
o restaurate senza l’autorizzazione del ministro per l’educazione
nazionale” (comma 1), precisando al comma 2 che “…non possono
essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere
storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio
alla loro conservazione o integrità”.
Il successivo art. 23 dichiarava, poi, tali cose “…inalienabili
quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto
pubblico”, consentendo nondimeno l’art. 24, su autorizzazione
del ministro per l’educazione, “….sentito il consiglio nazionale
della educazione, delle scienze e delle arti, …l’alienazione
di cose di antichità e d’arte, di proprietà dello Stato
o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi
danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico
godimento”.
L’art. 28 estendeva il divieto di cui all’art. 23 e l’autorizzazione
di cui all’art. 24 “…alle costituzioni di ipoteca e di pegno
e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare
alienazioni”.
L’art. 61 comma 1 della legge sanciva infine che “le alienazioni,
le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti
contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza
l’osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte,
sono nulli di pieno diritto”.
Il regime di inalienabilità relativa
dei beni, sancito dalla legge n. 1089 del 1939, è stato
però superato, com’è pure noto, dalla disciplina del codice
civile.
L’art. 822 cod. civ. ha ricompreso tra i beni demaniali
(c.d. demanio artificiale e accidentale), tra gli altri,
e in quanto appartenenti allo Stato, “gli immobili riconosciuti
d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle
leggi in materia”; il successivo art. 823 ha dichiarato
l’inalienabilità dei beni demaniali e l’art. 824 comma 1
ha chiaramente disposto che “I beni della specie di quelli
indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono
alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio
pubblico”.
In altri termini anche i beni del demanio culturale comunale
sono stati assoggettati al regime d’inalienabilità
e indisponibilità assoluta del demanio statale (sull’inapplicabilità
del regime d’inalienabilità relativa ex artt. 23 e 24 della
legge n. 1089 del 1939 ai beni immobili di interesse storico,
artistico ed archeologico appartenenti agli enti territoriali,
in quanto sottoposti a quello d’inalienabilità assoluta
ex art. 823 cod. civ., e sulla riferibilità del primo ai
soli beni immobili di interesse storico ed artistico di
proprietà di enti pubblici diversi dagli enti territoriali,
nonché nei riguardi delle cose mobili di proprietà dello
Stato e degli altri enti od istituti pubblici, cfr. Consiglio
Stato Ad. gen., 13 luglio 1989, n. 59; T.A.R. Toscana, sez.
I, 5 maggio 2003, n. 1488; T.A.R. Lombardia Brescia, 2 ottobre
1992, n. 1040; sull’automaticità del regime di demanialità
pur in assenza di formali e specifici provvedimenti valutativi
della p.A. e sulla scorta delle intrinseche qualità e caratteristiche
del bene, cfr. Cass., Sez. I, 24 aprile 2003, n. 6522).
La disciplina normativa del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490
(recante “Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art.
1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”) non ha affatto
innovato tale regime.
L’art. 54 del d.lgs. n. 490 del 1999, infatti, ha disposto
che “I beni culturali indicati nell’art. 822 del codice
civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province,
ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico
e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del
demanio pubblico”.
D’altro canto il successivo art. 55 comma 1 lettera a),
a conferma del regime d’inalienabilità assoluta dei beni
del demanio culturale (anche comunale s’intende), ha esplicitamente
ammesso l’alienabilità previa autorizzazione del Ministro
“dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni,
alle province, ai comuni che non facciano parte del
demanio storico e artistico” (corsivo e sottolineatura
dell’estensore).
L’art. 58, poi, ha chiaramente sancito che i beni culturali
demaniali “…sono destinati al godimento pubblico”, e quindi
non possono essere distolti da tale destinazione d’uso.
L’art. 135, infine, ha ribadito che “Le alienazioni, le
convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro
i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo titolo,
o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esso
prescritte, sono nulli”.
Per quanto rimangano estranee, ratione temporis, all’oggetto
del ricorso, deve ricordarsi che disposizioni analoghe sono
state dettate, poi, dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (recante
il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”),
che:
- all’art. 53 ha statuito che “i beni appartenenti allo
Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali
che rientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822
del codice civile costituiscono il demanio culturale” che
“…non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti
a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente
codice”;
- all’art. 54 ha dichiarato inalienabili le cose immobili
e mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo
10, comma 1 (e cioè appartenenti allo Stato, alle regioni,
agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro
ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private
senza fine di lucro, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico: n.d.e)…fino a
quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione
a seguito del procedimento di verifica previsto dall’articolo
12” (comma 2 lettera a) e “...le cose immobili appartenenti
ai soggetti di cui all’articolo 53 dichiarate di interesse
particolarmente importante quali testimonianze dell’identità
e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive,
religiose, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d)”
(comma 2 lettera d);
- all’art. 55 ha ammesso l’alienazione, per conseguenza,
soltanto dei “…beni culturali immobili appartenenti al demanio
culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’articolo
54, commi 1 e 2”, da autorizzarsi dal Ministero e sempre
che “l’alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione
dei beni, e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento”
(comma 2 lettera a) e “nel provvedimento di autorizzazione
siano indicate destinazioni d’uso compatibili con il carattere
storico ed artistico degli immobili e tali da non recare
danno alla loro conservazione” (comma 2 lettera b).
- all’art. 164 ha confermato la nullità delle “alienazioni,
le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti
contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo
I della Patte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni
e modalità da esse prescritte”.
2.) Alla stregua del ricostruito quadro di riferimento
normativo, è dunque del tutto evidente l’assoluta nullità
del conferimento nel capitale della costituenda società
di capitali a partecipazione pubblica (sia pure prevalente)
dell’immobile denominato “Palazzo Marchesale Miani-Perotti”,
gravato da vincolo storico-artistico, con provvedimento
ministeriale del 16 ottobre 1950, e peraltro già oggetto
di notifica addirittura il 27 luglio 1938 secondo le disposizioni
della legge 20 giugno 1909 n. 364, secondo quanto riferito
nel preambolo della delibera consiliare impugnata e non
contestato dalle società e ditte ricorrenti, costituente
pure incontestabilmente bene demaniale culturale comunale.
In riferimento ai rilievi che precedono, dunque, è evidente
l’infondatezza delle censure dedotte col motivo sub 2) del
ricorso, incentrate sulla pretesa violazione ed erronea
applicazione dell’art. 823 cod. civ. e degli artt. 54 ss.
del d.lgs. n. 490 del 1999, posto che la deliberazione consiliare
gravata ha dato conto puntuale e incontrovertibile dell’illegittimità
delle deliberazioni consiliari annullate in via di autotutela
in quanto fondate sull’erroneo presupposto della conferibilità
al capitale della costituenda società mista di un bene culturale
demaniale comunale, all’opposto insuscettibile di formare
oggetto di alienazione o costituzione di diritti proprietari
di terzi, sotto pena di nullità radicale dei relativi atti
di disposizione.
Non hanno, peraltro, maggior pregio le censure svolte nel
motivo sub 1) del ricorso, incentrate sulla pretesa genericità
della motivazione relativa all’insussistenza di risorse
finanziarie alternative atte a consentire la sottoscrizione
della quota maggioritaria pubblica del capitale sociale.
Sotto un primo aspetto, le società e ditte ricorrenti non
sono state in grado di indicare, fornendo almeno un principio
di prova a supporto della censura, l’esistenza di risorse
finanziarie disponibili nell’ambito delle spese discrezionali
e non obbligatorie dell’ente locale.
Sotto altro e decisivo aspetto, non può sfuggire che la
ricognizione e apprezzamento dell’esistenza di risorse finanziarie
alternative, involgendo valutazioni di natura squisitamente
“politica” in ordine alla destinazione delle risorse finanziarie
tra quelle possibili nell’ambito della manovra comunale
di bilancio, rispecchia apprezzamenti di amplissima discrezionalità
amministrativa, come tali sottratti al sindacato giurisdizionale
di legittimità del G.A., onde le dette censure, che pretendono
di sollecitare un sindacato di merito sotto il simulacro
dell’esame di vizi funzionali del potere, risultano inammissibili,
secondo quanto dedotto in modo esatto dal difensore dell’Amministrazione
comunale intimata (nel senso che la stessa scelta in ordine
alla opportunità di costituire una società mista per l’erogazione
di servizi pubblici integri valutazioni di merito insindacabili,
cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2004, n. 5643).
Non hanno maggior pregio le censure dedotte nel motivo sub
5) del ricorso, posto che l’Amministrazione comunale ha
dato comunicazione ai soggetti interessati dell’avvio del
procedimento di autotutela e nella determinazione dirigenziale
(consequenziale) in ordine alla procedura di evidenza pubblica
ha dato conto motivato e puntuale dell’infondatezza degli
apporti partecipativi forniti, sia in ordine all’erroneità
della prospettazione della conferibilità del bene demaniale
comunale, sia in ordine all’inesistenza di risorse finanziarie
alternative, dichiarata e valutata nella deliberazione consiliare.
Inammissibili sono, da ultimo, per carenza d’interesse le
censure dedotte col motivo di ricorso sub 6) avverso la
deliberazione giuntale di annullamento della nomina della
commissione giudicatrice, atteso che essa si pone come atto
consequenziale rispetto alla deliberazione consiliare, onde
i rilievi ivi contenuti in ordine all’aggravio di spesa
per le spese di funzionamento dell’organo tecnico collegiale
straordinario (comunque incontestati e in sé incontestabili)
risultano ultronei.
3.) Alla stregua delle osservazioni che precedono
il ricorso in epigrafe deve essere rigettato, in funzione
parte dell’infondatezza e parte dell’inammissibilità delle
censure ivi svolte.
4.) La novità e peculiarità delle questioni affrontate
giustifica, nondimeno, la compensazione integrale tra le
parti delle spese e onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Bari – Sezione I, rigetta il ricorso in epigrafe
n. 527 del 2000.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 23 novembre
2005, con l’intervento dei magistrati:
Gennaro FERRARI Presidente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente est.
Raffaele GRECO Componente
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