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| n. 4 - 2006 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 13 aprile 2006
n. 1272
G. Vacirca Pres. G. Del Guzzo Est.
S. Tavolucci (Avv.ti P. Sanchini e G. Cresci) contro l'I.N.A.I.L.
Direzione Regionale per la Toscana (Avv.ti G.P. Calloud
e B.P. De Rosa) e l'I.N.A.I.L. - Roma (non costituita) e
nei confronti di L. Pieroni (non costituita) |
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Pubblico impiego - Procedure di reclutamento
delle Pubbliche Amministrazioni - Art. 35, comma terzo,
del D. Lgs. n.165/2001 - Bando di concorso che non preveda
la tipologia della prova preselettiva e dei relativi criteri
di valutazione - Illegittimità
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In tema di procedure di reclutamento delle
Pubbliche Amministrazioni, in base ai principi enunciati
nell’art. 35, comma terzo, del D. Lgs. n.165/2001, è illegittimo
il bando di concorso che non preveda la tipologia della
prova preselettiva e dei relativi criteri di valutazione
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2003/2004 proposto da
TAVOLUCCI STEFANIA, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Paolo Sanchini e Giacomo Cresci ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, Via Giuseppe
Richa n. 56;
contro
- l'I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA, in
persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Giovan Paolo Calloud e Benedetto Paolo De Rosa
con domicilio presso l'Avvocatura Regionale INAIL in Firenze,
Via Bufalini n. 7;
- l'I.N.A.I.L. - ROMA, non costituitasi in giudizio;
e nei confronti di
- PIERONI LUCIA, non costituitasi in giudizio;
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per l’annullamento
della graduatoria formata dalla Commissione Esaminatrice
I.N.A.I.L. per la Regione Toscana a seguito dello svolgimento
della prova preselettiva del concorso pubblico per n. 2
posti di Fisioterapista presso Unità nella Regione Toscana,
nella quale la ricorrente è stata inserita alla posizione
n. 13, con attribuzione di 50,450 punti, esclusa e non ammessa
alla successiva prova scritta del concorso bandito dall'INAIL
e pubblicato sulla G.U., Serie Speciale, n. 59 del 27.07.2004,
nonchè del relativo bando di concorso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell'I.N.A.I.L.
Dir. Gen. Toscana;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 giugno
2005, il Consigliere dott.ssa Giacinta Del Guzzo;
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti G.Cresci e B.P.De
Rosa;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente espone di essere, all’atto della proposizione
del ricorso, in servizio alle dipendenze dell’INAIL in qualità
di terapista della riabilitazione.
Il rapporto di lavoro, che è a tempo determinato, verrà
a scadere il 31.12.2004.
La ricorrente ha partecipato al concorso per due posti di
fisioterapista presso Unità INAIL nella Regione Toscana,
il cui bando è stato pubblicato sulla G.U., Serie Speciale,
n. 59 del 27.7.2004.
L’art. 5 del cennato bando prevedeva, per il caso di elevato
numero di domande di partecipazione, la possibilità di far
luogo a prove preselettive al fine di ammettere alle prove
scritte un numero di candidati non superiore al quintuplo
dei posti messi a concorso.
Il bando non specificava né la tipologia di prova né i criteri
ed i metodi di valutazione della prova stessa, limitandosi
a stabilire le materie oggetto della preselezione (le stesse
delle prove scritte) ed a precisare che il punteggio ottenuto
non avrebbe concorso a determinare quello finale.
Solo al momento dell’inizio della prova preselettiva la
ricorrente avrebbe appreso trattarsi di circa 80 test a
contenuto prevalentemente teorico e che il punteggio sarebbe
stato attribuito secondo criteri non precisati.
La ricorrente, successivamente, avrebbe appreso che, avendo
alcuni candidati proposto ricorso giurisdizionale avverso
la disposizione del bando, con la quale era stata indetta
la preselezione, l’INAIL (con nota in data 11.10.2004 inviata
a tutte le Commissioni di esame) aveva dato disposizione
di ammettere con riserva alle prove scritte tutti i candidati,
che avevano già proposto ricorso e quelli che lo avrebbero
proposto prima della data di espletamento delle prove in
questione.
La ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova scritta
in quanto, avendo riportato p. 50,450, nella graduatoria
formata a seguito della prova preselettiva si è collocata
al 13° posto, cioè in posizione non utile (posti dal primo
al decimo).
Ha, pertanto, impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo
le censure che seguono.
I) Violazione e falsa applicazione di legge: D.P.R. 9.5.1994
n. 487; D. Lgs. 3.2.1993 n. 29; D. Lgs. n. 165/2001; L.
7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere: difetto d’istruttoria;
carenza di motivazione; disparità di trattamento; contraddittorietà;
violazione del giusto procedimento; illogicità.
In violazione delle disposizioni di legge di cui in
rubrica, che prescrivono che l’Amministrazione si attenga,
nelle procedure concorsuali, a criteri di trasparenza ed
imparzialità, il bando avrebbe, illegittimamente, omesso
di indicare preventivamente i criteri che sarebbero stati
adottati nell’attribuzione del punteggio per ogni domanda.
L’Amministrazione avrebbe l’obbligo di prevedere, nel bando,
i criteri di massima per la valutazione della prova e di
rendere nota ai candidati la tipologia di prova da sostenere.
Gli assunti difensivi troverebbero ampio sostegno nei principi
affermati dalla. giurisprudenza amministrativa
II) Violazione di legge: D.P.R. 9.5.1994 n. 487; L. 7.8.1990
n. 241. Eccesso di potere: violazione del giusto procedimento
concorsuale; disparità di trattamento.
Sarebbe ragionevole, secondo la ricorrente, presumere
che la penalizzante collocazione al 13° posto della graduatoria
possa essere ingiustificata e contraddittoria se vista in
riferimento all’ottima valutazione del servizio sino ad
oggi prestato ed alla capacità dimostrata.
L’esperienza lavorativa della ricorrente non potrebbe essere
disconosciuta dall’Amministrazione con un semplice provvedimento
di esclusione dalla selezione derivante dall’attribuzione
di un punteggio numerico frutto di criteri non conosciuti
né previsti dal bando.
La previsione del bando (art. 5) che introduce un criterio
per ridurre indiscriminatamente i partecipanti al concorso
sarebbe contraddittoria rispetto all’altra (art. 6) ove
viene prevista la valutazione specifica dei titoli di servizio
posseduti (nel caso della ricorrente, l’anzianità di 27
mesi avrebbe comportato l’attribuzione di un punteggio di
5,40).
La ricorrente conclude per l’accoglimento delle proprie
ragioni ed, in via cautelare, l’ammissione con riserva alle
prove scritte.
In resistenza non si sono costituite né le Autorità amministrative
né la controinteressata.
Con decreto 22 ottobre 2004 n. 1105 il Presidente della
Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari provvisorie
presentata dalla ricorrente.
Alla Camera di Consiglio, tenuta in data 9 novembre 2004,
l’istanza cautelare è stata riunita al merito, essendo la
ricorrente stata ammessa con riserva alle prove scritte
dall’Amministrazione.
Con memoria in data 10.6.2005 la ricorrente, confermate
tesi e conclusioni, ha fatto presente di aver superato le
prove scritte e la prova orale collocandosi, con riserva,
al secondo posto della graduatoria e, quindi, in posizione
utile per l’assunzione.
L’INAIL le ha comunicato, anche, la determinazione di costituire
un rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 29.12.2005
e la ricorrente, in data 20.1.2005, ha sottoscritto il relativo
contratto.
Alla pubblica Udienza, tenuta in data 21 giugno 2005, la
causa è passata in decisione.
2) Il ricorso è stato notificato ad una controinteressata
individuata nell’ambito dei soggetti ammessi alle prove
scritte a seguito del superamento della preselezione.
Il Collegio, quanto alla verifica della corretta instaurazione
del contraddittorio, non ritiene, nel caso di specie, necessario
disporre l’integrazione di quest’ultimo, condividendo l’orientamento
giurisprudenziale secondo il quale l’atto di non ammissione
al concorso all’esito di particolari prove preselettive
(diversamente dal caso in cui il candidato, che abbia preso
parte alle prove scritte, non sia stato ammesso alle prove
orali) assume una valenza individuale, riferendosi alla
sola posizione del candidato contemplato dal provvedimento
(cfr. Cons. Stato, V Sez., 10.2.2004 n. 482).
Il ricorso, con il quale si impugna la graduatoria della
prova preselettiva nonché la disposizione del bando, nella
parte in cui viene omessa l’indicazione della tipologia
della prova e dei criteri di valutazione dell’esito della
prova stessa, è meritevole di accoglimento.
Fondata, è, infatti, la prima doglianza, con la quale si
censura il bando del concorso per la mancata previsione
della tipologia della prova preselettiva e dei relativi
criteri di valutazione.
Ai sensi dell’art. 35, comma terzo, del D. Lgs. n.165/2001
(decreto che reca “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e abroga
il D. Lgs. n. 29/1993 come successivamente modificato ed
integrato) le procedure di reclutamento nelle Pubbliche
Amministrazioni devono conformarsi, tra gli altri, ai seguenti
principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità
di svolgimento che garantiscano l’imparzialità ed assicurino
economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove
è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di
meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
in relazione alla posizione da ricoprire.
I cennati principi, che sono espressione, con riguardo al
settore dell’accesso al pubblico impiego, delle garanzie
recate dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, imponevano
all’Amministrazione di portare a conoscenza di tutti coloro
che fossero interessati a partecipare al concorso per posti
di fisioterapista sia la tipologia di prova preselettiva
a cui sarebbero stati sottoposti, sia i criteri di valutazione
dei risultati della prova stessa.
In tal modo i candidati, da un canto, sarebbero stati posti
nelle condizioni di prepararsi, anche con esercitazioni
pratiche, ad affrontare una prova da svolgere in tempi assai
ristretti; dall’altro, sarebbero stati previamente in grado
di valutare l’opportunità di dare risposte della cui correttezza
non fossero stati certi (ciò, perché, talora, la risposta
errata viene penalizzata rispetto alla risposta omessa o
parziale); infine, avrebbero potuto, a prova terminata,
rendersi personalmente conto del risultato conseguito.
La fase della preselezione, in conclusione, deve essere
informata a criteri di trasparenza , che assicurino l’imparzialità
della procedura.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere
accolto.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 2003/2004,
di cui in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 21 giugno 2005, in Camera di
Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Avv. Giovanni Vacirca - Presidente
dott.ssa Giacinta Del Guzzo - consigliere est.
dott. Bernardo Massari - consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006
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