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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 13 aprile 2006 n. 1272
G. Vacirca Pres. G. Del Guzzo Est.
S. Tavolucci (Avv.ti P. Sanchini e G. Cresci) contro l'I.N.A.I.L. Direzione Regionale per la Toscana (Avv.ti G.P. Calloud e B.P. De Rosa) e l'I.N.A.I.L. - Roma (non costituita) e nei confronti di L. Pieroni (non costituita)


Pubblico impiego - Procedure di reclutamento delle Pubbliche Amministrazioni - Art. 35, comma terzo, del D. Lgs. n.165/2001 - Bando di concorso che non preveda la tipologia della prova preselettiva e dei relativi criteri di valutazione - Illegittimità

In tema di procedure di reclutamento delle Pubbliche Amministrazioni, in base ai principi enunciati nell’art. 35, comma terzo, del D. Lgs. n.165/2001, è illegittimo il bando di concorso che non preveda la tipologia della prova preselettiva e dei relativi criteri di valutazione


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –



ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso n. 2003/2004 proposto da
TAVOLUCCI STEFANIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Sanchini e Giacomo Cresci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, Via Giuseppe Richa n. 56;

contro



- l'I.N.A.I.L. DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovan Paolo Calloud e Benedetto Paolo De Rosa con domicilio presso l'Avvocatura Regionale INAIL in Firenze, Via Bufalini n. 7;
- l'I.N.A.I.L. - ROMA, non costituitasi in giudizio;

e nei confronti di
- PIERONI LUCIA, non costituitasi in giudizio;

 

per l’annullamento
della graduatoria formata dalla Commissione Esaminatrice I.N.A.I.L. per la Regione Toscana a seguito dello svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico per n. 2 posti di Fisioterapista presso Unità nella Regione Toscana, nella quale la ricorrente è stata inserita alla posizione n. 13, con attribuzione di 50,450 punti, esclusa e non ammessa alla successiva prova scritta del concorso bandito dall'INAIL e pubblicato sulla G.U., Serie Speciale, n. 59 del 27.07.2004, nonchè del relativo bando di concorso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell'I.N.A.I.L. Dir. Gen. Toscana;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 giugno 2005, il Consigliere dott.ssa Giacinta Del Guzzo;
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti G.Cresci e B.P.De Rosa;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1) La ricorrente espone di essere, all’atto della proposizione del ricorso, in servizio alle dipendenze dell’INAIL in qualità di terapista della riabilitazione.
Il rapporto di lavoro, che è a tempo determinato, verrà a scadere il 31.12.2004.
La ricorrente ha partecipato al concorso per due posti di fisioterapista presso Unità INAIL nella Regione Toscana, il cui bando è stato pubblicato sulla G.U., Serie Speciale, n. 59 del 27.7.2004.
L’art. 5 del cennato bando prevedeva, per il caso di elevato numero di domande di partecipazione, la possibilità di far luogo a prove preselettive al fine di ammettere alle prove scritte un numero di candidati non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso.
Il bando non specificava né la tipologia di prova né i criteri ed i metodi di valutazione della prova stessa, limitandosi a stabilire le materie oggetto della preselezione (le stesse delle prove scritte) ed a precisare che il punteggio ottenuto non avrebbe concorso a determinare quello finale.
Solo al momento dell’inizio della prova preselettiva la ricorrente avrebbe appreso trattarsi di circa 80 test a contenuto prevalentemente teorico e che il punteggio sarebbe stato attribuito secondo criteri non precisati.
La ricorrente, successivamente, avrebbe appreso che, avendo alcuni candidati proposto ricorso giurisdizionale avverso la disposizione del bando, con la quale era stata indetta la preselezione, l’INAIL (con nota in data 11.10.2004 inviata a tutte le Commissioni di esame) aveva dato disposizione di ammettere con riserva alle prove scritte tutti i candidati, che avevano già proposto ricorso e quelli che lo avrebbero proposto prima della data di espletamento delle prove in questione.
La ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova scritta in quanto, avendo riportato p. 50,450, nella graduatoria formata a seguito della prova preselettiva si è collocata al 13° posto, cioè in posizione non utile (posti dal primo al decimo).
Ha, pertanto, impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo le censure che seguono.
I) Violazione e falsa applicazione di legge: D.P.R. 9.5.1994 n. 487; D. Lgs. 3.2.1993 n. 29; D. Lgs. n. 165/2001; L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere: difetto d’istruttoria; carenza di motivazione; disparità di trattamento; contraddittorietà; violazione del giusto procedimento; illogicità.
In violazione delle disposizioni di legge di cui in rubrica, che prescrivono che l’Amministrazione si attenga, nelle procedure concorsuali, a criteri di trasparenza ed imparzialità, il bando avrebbe, illegittimamente, omesso di indicare preventivamente i criteri che sarebbero stati adottati nell’attribuzione del punteggio per ogni domanda.
L’Amministrazione avrebbe l’obbligo di prevedere, nel bando, i criteri di massima per la valutazione della prova e di rendere nota ai candidati la tipologia di prova da sostenere.
Gli assunti difensivi troverebbero ampio sostegno nei principi affermati dalla. giurisprudenza amministrativa
II) Violazione di legge: D.P.R. 9.5.1994 n. 487; L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere: violazione del giusto procedimento concorsuale; disparità di trattamento.
Sarebbe ragionevole, secondo la ricorrente, presumere che la penalizzante collocazione al 13° posto della graduatoria possa essere ingiustificata e contraddittoria se vista in riferimento all’ottima valutazione del servizio sino ad oggi prestato ed alla capacità dimostrata.
L’esperienza lavorativa della ricorrente non potrebbe essere disconosciuta dall’Amministrazione con un semplice provvedimento di esclusione dalla selezione derivante dall’attribuzione di un punteggio numerico frutto di criteri non conosciuti né previsti dal bando.
La previsione del bando (art. 5) che introduce un criterio per ridurre indiscriminatamente i partecipanti al concorso sarebbe contraddittoria rispetto all’altra (art. 6) ove viene prevista la valutazione specifica dei titoli di servizio posseduti (nel caso della ricorrente, l’anzianità di 27 mesi avrebbe comportato l’attribuzione di un punteggio di 5,40).
La ricorrente conclude per l’accoglimento delle proprie ragioni ed, in via cautelare, l’ammissione con riserva alle prove scritte.
In resistenza non si sono costituite né le Autorità amministrative né la controinteressata.
Con decreto 22 ottobre 2004 n. 1105 il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari provvisorie presentata dalla ricorrente.
Alla Camera di Consiglio, tenuta in data 9 novembre 2004, l’istanza cautelare è stata riunita al merito, essendo la ricorrente stata ammessa con riserva alle prove scritte dall’Amministrazione.
Con memoria in data 10.6.2005 la ricorrente, confermate tesi e conclusioni, ha fatto presente di aver superato le prove scritte e la prova orale collocandosi, con riserva, al secondo posto della graduatoria e, quindi, in posizione utile per l’assunzione.
L’INAIL le ha comunicato, anche, la determinazione di costituire un rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 29.12.2005 e la ricorrente, in data 20.1.2005, ha sottoscritto il relativo contratto.
Alla pubblica Udienza, tenuta in data 21 giugno 2005, la causa è passata in decisione.
2) Il ricorso è stato notificato ad una controinteressata individuata nell’ambito dei soggetti ammessi alle prove scritte a seguito del superamento della preselezione.
Il Collegio, quanto alla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, non ritiene, nel caso di specie, necessario disporre l’integrazione di quest’ultimo, condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’atto di non ammissione al concorso all’esito di particolari prove preselettive (diversamente dal caso in cui il candidato, che abbia preso parte alle prove scritte, non sia stato ammesso alle prove orali) assume una valenza individuale, riferendosi alla sola posizione del candidato contemplato dal provvedimento (cfr. Cons. Stato, V Sez., 10.2.2004 n. 482).
Il ricorso, con il quale si impugna la graduatoria della prova preselettiva nonché la disposizione del bando, nella parte in cui viene omessa l’indicazione della tipologia della prova e dei criteri di valutazione dell’esito della prova stessa, è meritevole di accoglimento.
Fondata, è, infatti, la prima doglianza, con la quale si censura il bando del concorso per la mancata previsione della tipologia della prova preselettiva e dei relativi criteri di valutazione.
Ai sensi dell’art. 35, comma terzo, del D. Lgs. n.165/2001 (decreto che reca “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e abroga il D. Lgs. n. 29/1993 come successivamente modificato ed integrato) le procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni devono conformarsi, tra gli altri, ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
I cennati principi, che sono espressione, con riguardo al settore dell’accesso al pubblico impiego, delle garanzie recate dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, imponevano all’Amministrazione di portare a conoscenza di tutti coloro che fossero interessati a partecipare al concorso per posti di fisioterapista sia la tipologia di prova preselettiva a cui sarebbero stati sottoposti, sia i criteri di valutazione dei risultati della prova stessa.
In tal modo i candidati, da un canto, sarebbero stati posti nelle condizioni di prepararsi, anche con esercitazioni pratiche, ad affrontare una prova da svolgere in tempi assai ristretti; dall’altro, sarebbero stati previamente in grado di valutare l’opportunità di dare risposte della cui correttezza non fossero stati certi (ciò, perché, talora, la risposta errata viene penalizzata rispetto alla risposta omessa o parziale); infine, avrebbero potuto, a prova terminata, rendersi personalmente conto del risultato conseguito.
La fase della preselezione, in conclusione, deve essere informata a criteri di trasparenza , che assicurino l’imparzialità della procedura.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Spese compensate.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 2003/2004, di cui in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 21 giugno 2005, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Avv. Giovanni Vacirca - Presidente
dott.ssa Giacinta Del Guzzo - consigliere est.
dott. Bernardo Massari - consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006

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