REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEZIONE III
Composto dai signori
Stefano BACCARINI - PRESIDENTE
Germana PANZIRONI - COMPONENTE
Alessandro TOMASSETTI - COMPONENTE
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1509/2004/Reg.gen., proposto da
Cortesini Camillo, rappresentato e difeso dagli avv.
Mario Sanino, Paola Salvatore e Roberto Righi, con domicilio
eletto in Roma, Viale Parioli, n. 180
CONTRO
L’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze, in persona
del Direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’ avv.to Lucio Anelli;
l’Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena,
in persona dei rispettivi Rettori pro-tempore;
La Regione Toscana, in persona del Presidente pro-tempore
il Ministro della Salute, in persona del Ministro
pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura
generale dello Stato;
per l’annullamento
-del provvedimento del 19-1-2004 a firma del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Careggi e del Prorettore dell’Università
degli studi di Firenze, con cui è stata disposta la cessazione
dalle ordinarie attività assistenziali e dalla direzione
dell’Unità Operativa Chirurgica 3 a far data dal 28-2-2004;
della circolare del Ministero della Salute del 15-9-1999,
avente per oggetto l’applicazione dell’art. 15 nonies, comma
2, d. lgs. n. 502 del 1992;
di tutti gli atti presupposti o connessi, ivi compresi il
Protocollo d’intesa 6-11-2001 tra la Regione Toscana e le
Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente a permanere nella Direzione dell’U.O.
Clinica Chirurgica 3 sino al suo collocamento fuori ruolo
quale docente universitario.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla Camera di consiglio dell’8 marzo 2006 la relazione
del Cons. Germana Panzironi e uditi, altresì, gli avvocati
come da verbale;
Rilevato che nella suddetta Camera di consiglio il Collegio
ha deciso di definire il giudizio nel merito, ai sensi dell’art.
26 della legge n. 1034 del 1971, nel testo sostituito dall’art.
9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dandone comunicazione
alle parti presenti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente, professore
ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Firenze con funzioni di direzione, impugna i provvedimenti
in epigrafe, con cui è stato esonerato dalle attività assistenziali
e di direzione, in applicazione dell’art. 15 nonies, comma
2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, con decorrenza
28-2-2004.
Questa Sezione con ordinanza n. 1509/04 accoglieva la domanda
cautelare.
In data 11-6-2004 il direttore dell’Azienda Ospedaliera
Careggi e il rettore dell’Università degli Studi di Firenze
attribuivano al ricorrente le attività di carattere assistenziale
strettamente correlate con le attività di didattica e di
ricerca in applicazione del Protocollo di intesa con la
Regione Toscana.
Al prof. Cortesini venivano attribuite attività assistenziali
“residuali”, conseguenti alla cessazione dell’U.O. Clinica
Chirurgica 3.
Successivamente all’entrata in vigore della legge n. 230/05
il ricorrente chiedeva di essere reintegrato nello svolgimento
delle funzioni assistenziali e primariati connesse e inscindibili
dall’insegnamento universitario di Clinica Chirurgica Generale.
La domanda veniva respinta e il provvedimento di diniego
veniva impugnato con motivi aggiunti.
Assume, il ricorrente, che con l’entrata in vigore della
legge 4 novembre 2005, n. 230, vengono rimosse le precedenti
disposizioni con essa incompatibili e, in particolare, l’art.
15 nonies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502
del 1992. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 1,
comma 18, della predetta legge, “i professori di materie
cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali
e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca
e ad esse complementari, fino al termine dell’anno accademico
nel quale si è compiuto il 70° anno di età”.
Il ricorrente sottolinea, in particolare, il carattere inscindibile
delle funzioni assistenziali e primariali da quelle di insegnamento
e di ricerca, configurando esse un unicum di attività interconnesse.
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale
statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.
Le amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, concludono
per il rigetto del ricorso.
In particolare l’Azienda Ospedaliera sostiene l’inapplicabilità
della norma in questione in quanto non retroattiva.
All’udienza dell’8 marzo 2006 la causa è stata ritenuta
in decisione.
DIRI TTO
E’ fondato ed assorbente il motivo dedotto, volto a censurare
la mancata applicazione della jus superveniens, ravvisabile
nella promulgazione della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Ed invero, l’art. 1, comma 18, di detta legge ha espressamente
previsto che “i professori di materie cliniche in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono
le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili
da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari,
fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto
il 70° anno di età, ferma restando l’applicazione dell’art.
16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive
modificazioni “.
Nella specie, il ricorrente, pur essendo stato destinatario
del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 15 nonies, comma
2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, deve ritenersi
ancora “in servizio”alla data ritenuta significativa dalla
legge stessa, poiché è stato confermato quale docente universitario
in materia clinica fino all’età di 72 anni e quale direttore
della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale fino
al 2008.
Tale è la posizione del ricorrente e a lui è applicabile
l’invocata disposizione, poiché non è condivisibile alcuna
altra interpretazione della norma in questione, in assenza
di espressa diversificazione.
Di conseguenza, va riconosciuto il diritto soggettivo del
docente alla reintegrazione nella posizione di titolare
dell’ incarico di attività assistenziale.
L’Azienda Ospedaliera ha, quindi, l’obbligo di reintegrare
il ricorrente nelle attività assistenziali e di direzione,
proprie del posto che ricopriva prima del provvedimento
di esonero, nei limiti delle postazioni operative disponibili.
Per le ragioni che precedono, il ricorso, va accolto.
Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle
spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione
III, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal
prof. Cortesini, lo accoglie e, per l’effetto accerta il
diritto del ricorrente ad essere reintegrato nelle proprie
funzioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo
2006.