REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso n. 1301/2005 proposto da
TASSONI SANDRO, BINI FRANCESCO, PAPI MARIA PAOLA, BENI
GIAN FRANCO, BARBI STEFANO, VENTURI SANDRA, GIANNINI CLAUDIO,
BALDACCHERI CARLO, OVI MARCELLO, PESCI SIMONETTA, PARADISI
PAOLO, DE PAOLI OSCAR, BERNHART MATHIAS STEFAN, SCHULZE
KURT AXEL FRANK, SCHULZE GEB. MARSCHIK PIA MARIA, rappresentati
e difesi dall’avv. Franco Zuccaro ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dell’avv. Monica Bandini in Firenze, via
Cavour n. 85;
contro
- il COMUNE DI MASSA MARITTIMA (GR), in persona del
sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dall’ avv. Renzo Grassi ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Luca Capecchi in Firenze, via
Cavour n. 64;
e nei confronti di
- SRL COSTRUZIONI CAMARDO, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Di Pardo e
Luca Capecchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del secondo in Firenze, via Cavour n. 64;
PER L’ANNULLAMENTO
della deliberazione della Giunta Comunale di Massa
Marittima n. 104 del 10 maggio 2005 che ha approvato il
progetto definitivo ed il progetto esecutivo per il rifacimento
di viale Martiri della Niccioleta a Massa Marittima, limitatamente
all'approvazione della parte di progetto che prevede l'abbattimento
di un gran numero degli ottantaquattro alberi posti ai lati
del viale Martiri della Niccioleta;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005 - relatore
il Consigliere Raffaele POTENZA -, gli avv.ti F. Zuccaro,
R. Grassi e J. Quintavalli, delegato da L. Capecchi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti sono tutti residenti in Comune Massa Marittima
e con ricorso ritualmente notificato e depositato in termini
hanno adito questo Tribunale, domandando quanto specificato
in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:
1) Violazione e mancata applicazione dell’art. 14 L. 07.08.1990
n. 241, come modificato dall’art. 9 L. 340/2000, dell’art.
8 e dell’art. 9 DPR. 21.12.1999 n. 554, dell’art. 21 e dell’art.
49 del DPR. 554/1999, degli artt. 47 e 48 del medesimo DPR.
554/1999.
2) Violazione e mancata applicazione dell’art. 1 LRT 03.01.2005
n. 1, dell’art. 2 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, dell’art. 136,
146 e 147 del medesimo D. Lgs.
3) Mancanza o carenza di motivazione sulla scelta progettuale
in riferimento alle leggi di cui al motivo 2
4) Violazione e mancata applicazione dell’art. 5 LRT 1/2005
e delle norme di piano del Piano Strutturale di Massa Marittima.
5) Assenza di motivazione sui motivi della mancata applicazione.
6) Violazione e mancata applicazione del Piano Strutturale
del Comune di Massa Marittima, dell’art. 10 L. 18.05.1989
n. 183, dell’art. 39 della LRT 21.03.2000 n. 39, degli artt.
1, 6 e 7 del D.P.G.R. della Toscana 08.08.2003 n. 48/R,
del R.D. 30.12.1923 n. 3267.
7) Violazione e mancata applicazione dell’art. 5 del decreto
ministeriale 17 aprile 1998 recante disposizioni sulla lotta
obbligatoria contro il cancro colorato del platano.
8) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e dei presupposti
di fatto e di diritto necessari per l’adozione della delibera
impugnata.
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni
che si intendono qui richiamate.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata
(ma non l’impresa commissionaria dei relativi lavori e notificataria
del medesimo), resistendo all’impugnativa esponendo in successive
memorie le proprie argomentazioni difensive.
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza
cautelare il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione
dei provvedimenti impugnati (ord. n. 678 /2005).
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie
tesi ed alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005 il ricorso
è stato trattenuto in decisione nel merito.
DIRITTO
Precede la trattazione del merito del ricorso l’esame della
questione, sollevata peraltro da specifica eccezione dall’Amministrazione
intimata (v. memorie 6.9 e 30.12.2005), incentrata sulla
legittimazione dei ricorrenti a proporre il ricorso in esame.
A tale problematica , diversamente da quanto premesso dalle
argomentazioni degli istanti, deve essere dato esito negativo,
per le ragioni che seguono.
I ricorrenti, tutti residenti nel Comune intimato, hanno
collettivamente proposto un ricorso volto incontestabilmente
a soddisfare un interesse di protezione ambientale, ravvisato
nella conservazione di un cospicuo numero di alberi situati
nell’unica strada interessata dalle opere avviate dal Comune.
Al riguardo tuttavia deve rammentarsi che la giurisprudenza
amministrativa ha costantemente negato in tali casi la sussistenza
in capo ai cittadini residenti di un interesse legittimo
tutelabile innanzi al giudice amministrativo, ravvisando
soltanto l’esistenza di un interesse diffuso. A differenza
infatti di quanto accade per le associazioni ambientaliste,
legittimate ai sensi della legge n. 349/86, il nostro ordinamento
amministrativo non prevede in generale una sfera di protezione
processuale dell’ambiente in titolarità di singoli cittadini
(v. sul punto CDS, VI, n. 728 /1990).
Né a soluzione positiva può pervenirsi richiamandosi al
criterio della vicinitas”, pur emergente da diverse pronunzie
(v. ad es CDS, VI, n. 5411/2001 o IV Sez., 1 agosto 2001
n. 4206, in Cons. Stato 2001, I, 1740), e che pone singoli
cittadini pur non formalmente destinatari dell’azione amministrativa
in posizione legittimante alla contestazione processuale
dei provvedimenti dell’amministrazione; tale criterio, come
chiarito dal cennato e pacifico orientamento, deve invero
consistere in un rapporto stabile che i cittadini intrattengano
non solo con la “zona” interessata ma con beni della vita
sui quali essi abbiano una posizione giuridica tutelata,
direttamente e personalmente incisa dagli atti dell’amministrazione
(per il principio v. TAR Veneto, n. 2509/1998).
Per la stessa ragione non può ravvisarsi legittimazione
nella posizione dell’unico ricorrente abitante nella singola
strada interessata dalla rimozione dell’alberatura, atteso
che questa (come già osservato) al più potrebbe integrare
un interesse definibile di tipo diffuso per il complesso
della comunità locale, ma non certo riconducibile ad un
interesse personale e diretto di singoli soggetti.
- II ricorso deve conclusivamente essere dichiarato inammissibile
.
In ordine alle spese del giudizio, sussistono giuste ragioni
per disporne la compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, 3^
Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005 , dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
dott. EUGENIO LAZZERI - Presidente
dott. MARCELLA COLOMBATI - Consigliere
dott. RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006