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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 13 aprile 2006 n. 1203
E. Lazzeri Pres. - R. Potenza Est.
S. Tassoni ed altri (Avv. F. Zuccaro) contro il Comune di Massa Marittima (Avv. R. Grassi) e nei confronti Costruzioni Camardo srl (Avv.ti G. Di Pardo e L. Capecchi)


Legittimazione ed interesse processuale – Provvedimenti comunali che dispongono il rifacimento di una strada con abbattimento di numerosi alberi – Impugnazione – Cittadini residenti nelle vicinanze – Legittimazione attiva - Insussistenza

I cittadini ivi residenti non sono legittimati ad impugnare i provvedimenti comunali che dispongono il rifacimento di una strada con abbattimento di numerosi alberi, trattandosi di un interesse diffuso di protezione ambientale. A differenza infatti di quanto accade per le associazioni ambientaliste, legittimate ai sensi della legge n. 349/86, il nostro ordinamento amministrativo non prevede in generale una sfera di protezione processuale dell’ambiente in titolarità di singoli cittadini tutelabile innanzi al giudice amministrativo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-



ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



Sul ricorso n. 1301/2005 proposto da

TASSONI SANDRO, BINI FRANCESCO, PAPI MARIA PAOLA, BENI GIAN FRANCO, BARBI STEFANO, VENTURI SANDRA, GIANNINI CLAUDIO, BALDACCHERI CARLO, OVI MARCELLO, PESCI SIMONETTA, PARADISI PAOLO, DE PAOLI OSCAR, BERNHART MATHIAS STEFAN, SCHULZE KURT AXEL FRANK, SCHULZE GEB. MARSCHIK PIA MARIA, rappresentati e difesi dall’avv. Franco Zuccaro ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Monica Bandini in Firenze, via Cavour n. 85;


contro




- il COMUNE DI MASSA MARITTIMA (GR), in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ avv. Renzo Grassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Cavour n. 64;


e nei confronti di



- SRL COSTRUZIONI CAMARDO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Di Pardo e Luca Capecchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, via Cavour n. 64;


PER L’ANNULLAMENTO



della deliberazione della Giunta Comunale di Massa Marittima n. 104 del 10 maggio 2005 che ha approvato il progetto definitivo ed il progetto esecutivo per il rifacimento di viale Martiri della Niccioleta a Massa Marittima, limitatamente all'approvazione della parte di progetto che prevede l'abbattimento di un gran numero degli ottantaquattro alberi posti ai lati del viale Martiri della Niccioleta;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005 - relatore il Consigliere Raffaele POTENZA -, gli avv.ti F. Zuccaro, R. Grassi e J. Quintavalli, delegato da L. Capecchi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO




I ricorrenti sono tutti residenti in Comune Massa Marittima e con ricorso ritualmente notificato e depositato in termini hanno adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:
1) Violazione e mancata applicazione dell’art. 14 L. 07.08.1990 n. 241, come modificato dall’art. 9 L. 340/2000, dell’art. 8 e dell’art. 9 DPR. 21.12.1999 n. 554, dell’art. 21 e dell’art. 49 del DPR. 554/1999, degli artt. 47 e 48 del medesimo DPR. 554/1999.
2) Violazione e mancata applicazione dell’art. 1 LRT 03.01.2005 n. 1, dell’art. 2 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, dell’art. 136, 146 e 147 del medesimo D. Lgs.
3) Mancanza o carenza di motivazione sulla scelta progettuale in riferimento alle leggi di cui al motivo 2
4) Violazione e mancata applicazione dell’art. 5 LRT 1/2005 e delle norme di piano del Piano Strutturale di Massa Marittima.
5) Assenza di motivazione sui motivi della mancata applicazione.
6) Violazione e mancata applicazione del Piano Strutturale del Comune di Massa Marittima, dell’art. 10 L. 18.05.1989 n. 183, dell’art. 39 della LRT 21.03.2000 n. 39, degli artt. 1, 6 e 7 del D.P.G.R. della Toscana 08.08.2003 n. 48/R, del R.D. 30.12.1923 n. 3267.
7) Violazione e mancata applicazione dell’art. 5 del decreto ministeriale 17 aprile 1998 recante disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano.
8) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l’adozione della delibera impugnata.
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata (ma non l’impresa commissionaria dei relativi lavori e notificataria del medesimo), resistendo all’impugnativa esponendo in successive memorie le proprie argomentazioni difensive.
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati (ord. n. 678 /2005).
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.


DIRITTO



Precede la trattazione del merito del ricorso l’esame della questione, sollevata peraltro da specifica eccezione dall’Amministrazione intimata (v. memorie 6.9 e 30.12.2005), incentrata sulla legittimazione dei ricorrenti a proporre il ricorso in esame. A tale problematica , diversamente da quanto premesso dalle argomentazioni degli istanti, deve essere dato esito negativo, per le ragioni che seguono.
I ricorrenti, tutti residenti nel Comune intimato, hanno collettivamente proposto un ricorso volto incontestabilmente a soddisfare un interesse di protezione ambientale, ravvisato nella conservazione di un cospicuo numero di alberi situati nell’unica strada interessata dalle opere avviate dal Comune. Al riguardo tuttavia deve rammentarsi che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente negato in tali casi la sussistenza in capo ai cittadini residenti di un interesse legittimo tutelabile innanzi al giudice amministrativo, ravvisando soltanto l’esistenza di un interesse diffuso. A differenza infatti di quanto accade per le associazioni ambientaliste, legittimate ai sensi della legge n. 349/86, il nostro ordinamento amministrativo non prevede in generale una sfera di protezione processuale dell’ambiente in titolarità di singoli cittadini (v. sul punto CDS, VI, n. 728 /1990).
Né a soluzione positiva può pervenirsi richiamandosi al criterio della vicinitas”, pur emergente da diverse pronunzie (v. ad es CDS, VI, n. 5411/2001 o IV Sez., 1 agosto 2001 n. 4206, in Cons. Stato 2001, I, 1740), e che pone singoli cittadini pur non formalmente destinatari dell’azione amministrativa in posizione legittimante alla contestazione processuale dei provvedimenti dell’amministrazione; tale criterio, come chiarito dal cennato e pacifico orientamento, deve invero consistere in un rapporto stabile che i cittadini intrattengano non solo con la “zona” interessata ma con beni della vita sui quali essi abbiano una posizione giuridica tutelata, direttamente e personalmente incisa dagli atti dell’amministrazione (per il principio v. TAR Veneto, n. 2509/1998).
Per la stessa ragione non può ravvisarsi legittimazione nella posizione dell’unico ricorrente abitante nella singola strada interessata dalla rimozione dell’alberatura, atteso che questa (come già osservato) al più potrebbe integrare un interesse definibile di tipo diffuso per il complesso della comunità locale, ma non certo riconducibile ad un interesse personale e diretto di singoli soggetti.
- II ricorso deve conclusivamente essere dichiarato inammissibile .
In ordine alle spese del giudizio, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione.


P. Q. M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, 3^ Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

dott. EUGENIO LAZZERI - Presidente
dott. MARCELLA COLOMBATI - Consigliere
dott. RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006


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