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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 13 aprile 2006 n. 1208
E. Lazzeri Pres. - F. Musilli Est.
R. Roster Lapi (Avv.ti N. Gialongo e M.C. Mannocci) contro il Comune di Firenze (Avv. A. Sansoni)


Giurisdizione e competenza – Controversia circa una pretesa patrimoniale di contenuto pecuniario ricollegata ad una vicenda espropriativa - Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Non sussiste

La vicenda contenziosa attinente ad una pretesa patrimoniale di contenuto pecuniario ricollegata ad una vicenda espropriativa è sottratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo (fattispecie in cui è stato impugnato l’atto con cui il Sindaco ha annullato una precedente determinazione con cui venivano “riquantificate” le indennità di esproprio afferenti un procedimento ablativo definitosi con cessione bonaria delle relative aree)


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE-



ha pronunciato la seguente:


SENTENZA




sul ricorso n. 485/1996 proposto da

ROSTER LAPI ROSANNA, avente causa di Roster Giacomo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Giallongo e Maria Cecilia Mannocci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, originariamente in via G. B. Vico n. 22, quindi in via Vittorio Alfieri n. 19;


c o n t r o




- il COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso originariamente dall' avv. Anna Gambogi e poi dall'avv. Andrea Sansoni ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale in Firenze, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio;


PER L‘ANNULLAMENTO



del decreto sindacale n. 5733 del 18 agosto 1995;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2006 - relatore il Consigliere Filippo Musilli -, gli avv.ti M. C. Mannocci e A. Sansoni;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO




Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo.
L'atto introduttivo del giudizio risulta formalmente diretto ad ottenere una pronuncia annullatoria del decreto 18 agosto 1995, con il quale il Sindaco del Comune di Firenze ha disposto per l'annullamento della pregressa determinazione 6181 in data 30 settembre 1994, concernente la rideterminazione delle indennità di esproprio afferenti un procedimento ablativo definitosi con la cessione bonaria delle aree inservienti alla realizzazione "in parte qua" di un piano per l'edilizia economica e popolare ("Le Piagge 3").
L' "atto di ritiro" in questione si sostiene sul rilievo che , re melius perpensa, nella fattispecie non sarebbe dovuto alcun conguaglio rispetto a quanto contrattualmente pattuito.
Sulla base della esposta premessa il ricorso non può trovare ingresso in questa sede poiché la vicenda contenziosa involge una pretesa patrimoniale (di contenuto pecuniario) ricollegata ad una vicenda espropriativa.
Al riguado soccorre la lett. b) del 3° comma dell'art. 7 della L. 205/00 ai sensi e per gli effetti della quale spetta alla giurisdizione ordinaria la risoluzione delle controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Da altra ma convergente angolazione, si perverrebbe alla stessa conclusione ove fosse da ritenersi nel caso, prevalente, la fonte negoziale, costitutiva dell'effetto traslativo dei beni de quibus, perfezionatasi in luogo della fattispecie provvedimentale unilaterale - autoritativa.
Anche in tal caso, invero, la controversia sarebbe sottratta (financo a fortiori) alla sfera cognitoria e decisoria di decisione dell'adito Tribuale Amministrativo Regionale.
Spese compensate.


P. Q. M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott.Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere, est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006


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