REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 485/1996 proposto da
ROSTER LAPI ROSANNA, avente causa di Roster Giacomo,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Giallongo e Maria
Cecilia Mannocci ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del primo in Firenze, originariamente in via G. B.
Vico n. 22, quindi in via Vittorio Alfieri n. 19;
c o n t r o
- il COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro
tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
originariamente dall' avv. Anna Gambogi e poi dall'avv.
Andrea Sansoni ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
comunale in Firenze, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio;
PER L‘ANNULLAMENTO
del decreto sindacale n. 5733 del 18 agosto 1995;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2006 - relatore
il Consigliere Filippo Musilli -, gli avv.ti M. C. Mannocci
e A. Sansoni;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione
dell'adito Tribunale Amministrativo.
L'atto introduttivo del giudizio risulta formalmente diretto
ad ottenere una pronuncia annullatoria del decreto 18 agosto
1995, con il quale il Sindaco del Comune di Firenze ha disposto
per l'annullamento della pregressa determinazione 6181 in
data 30 settembre 1994, concernente la rideterminazione
delle indennità di esproprio afferenti un procedimento ablativo
definitosi con la cessione bonaria delle aree inservienti
alla realizzazione "in parte qua" di un piano per l'edilizia
economica e popolare ("Le Piagge 3").
L' "atto di ritiro" in questione si sostiene sul rilievo
che , re melius perpensa, nella fattispecie non sarebbe
dovuto alcun conguaglio rispetto a quanto contrattualmente
pattuito.
Sulla base della esposta premessa il ricorso non può trovare
ingresso in questa sede poiché la vicenda contenziosa involge
una pretesa patrimoniale (di contenuto pecuniario) ricollegata
ad una vicenda espropriativa.
Al riguado soccorre la lett. b) del 3° comma dell'art. 7
della L. 205/00 ai sensi e per gli effetti della quale spetta
alla giurisdizione ordinaria la risoluzione delle controversie
concernenti la determinazione e la corresponsione delle
indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa.
Da altra ma convergente angolazione, si perverrebbe alla
stessa conclusione ove fosse da ritenersi nel caso, prevalente,
la fonte negoziale, costitutiva dell'effetto traslativo
dei beni de quibus, perfezionatasi in luogo della fattispecie
provvedimentale unilaterale - autoritativa.
Anche in tal caso, invero, la controversia sarebbe sottratta
(financo a fortiori) alla sfera cognitoria e decisoria di
decisione dell'adito Tribuale Amministrativo Regionale.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2006, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott.Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006