| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 19 aprile 2006 n.
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1. Giustizia amministrativa – Legittimazione
attiva – Singola impresa del costituendo raggruppamento
– Non sussiste – Ragioni - Fattispecie.
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2. Giustizia amministrativa – Interesse a
ricorrere - Singola impresa del costituendo raggruppamento
– Mancata impugnazione dell’altra associanda – Conseguenze
– Carenza d’interesse – Sussiste - Ragioni.
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1. La singola associata difetta di legittimazione
attiva per conto del raggruppamento ove esista la sola dichiarazione
di impegno a costituirlo in caso di aggiudicazione, poiché
non è ipotizzabile un unitario centro di imputazione di
interessi fino a quando l’ATI non sia ancora costituita
(1).
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2. Ove un’impresa di un costituendo raggruppamento
non impugni e presti dunque acquiescenza all’esito della
gara, il ricorso presentato dall’associata diviene improcedibile
per carenza di interesse, sia perché i lavori mai potrebbero
essere affidati alla sola ricorrente, sia perché la medesima
ha partecipato alla gara unitamente ad altra impresa, sia
perché solo insieme con l’altra impresa ha la capacità di
eseguire i lavori oggetto dell’appalto(2)(3).
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(1)(2) Nella specie, altra impresa associanda alla ricorrente
aveva manifestato in modo esplicito, con nota indirizzata
alla Stazione appaltante, la volontà di ritirare l’offerta
dopo i 180 giorni dalla data della gara, da considerarsi
improduttiva di qualsiasi effetto. Il Collegio laziale ha
considerato che l’A.T.I. non era stata ancora costituita,
e che pertanto l’associata manteneva la facoltà di esprimere
autonomamente la propria volontà. Peraltro, la ricorrente
non avrebbe potuto sostituirla con altra impresa, poiché
contrasterebbe con i divieti di modificazione soggettiva
dell’A.T.I. dopo la presentazione delle offerte.
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(3) cfr. TAR Campania – sez. Salerno – 1°
dicembre 2005, n. 2492; sul punto vedi anche: Giovanni La
Fauci, ATI costituenda
e legittimazione ad agire
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEZIONE III
Composto dai signori
Stefano BACCARINI PRESIDENTE
Maria Luisa DE LEONI COMPONENTE
Alessandro TOMASSETTI COMPONENTE
Ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
sul ricorso n. 5147 del 2005/Reg.gen., proposto dalla
Soc. LAVFER dei F.lli PAOLINI & c. S. r.l., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Corrado Morrone e Vincenzo Brunetti
, con domicilio eletto in Roma, Viale XXI Aprile, n. 11;
contro
L’A.N.A.S. S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv.
Flavio de Luca, con domicilio eletto in Roma, Viale Carso,
n. 20;
e, nei confronti
dell’A.T.I. Car Segnaletica Stradale S.r.l. – Alpin S.r.l.
– Impresa Farci Alfredo, rappresentata e difesa dall’Avv.
Roberto Prozzo e dall’avv. Giuliano Bologna, con domicilio
eletto in Roma, Via Merulana, n. 234;
per l’annullamento
del provvedimento con il quale l’ANAS s.p.a. ha aggiudicato
in data 22 marzo 2005 all’A.T.I. controinteressata la gara
per licitazione privata per l’appalto dei lavori sulla S.S.
n. 131/DCN diramazione centrale nuorese di realizzazione
della barriera centrale metallica spartitraffico tipo H4
dal Km. 0+000 al Km. 51+065;
-dei verbali di gara e del provvedimento con il quale l’offerta
in ribasso della controinteressata è stata valutata non
anomala;
-del provvedimento con il quale si è provveduto a non escludere
la ATI Car Segnaletica, ma le sono stati richiesti chiarimenti
sull’offerta, nonché quello con il quale l’offerta in ribasso
è stata valutata non anomala (impugnati con motivi aggiunti);
nonché per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente
a seguito della illegittima aggiudicazione alla controinteressata;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti, notificati il 21 luglio 2005;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata e dell’A.T.I. controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza dell’8 marzo 2006 la relazione
del Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi, altresì, gli avvocati
come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 25 maggio 2005, la ricorrente
impugna gli atti specificati in epigrafe,c on cui l’Amministrazione
intimata ha aggiudicato la gara per licitazione privata
alla controinteressata A.T.I.
Deduce:
1)- violazione e falsa applicazione dell’art. 75del d.P.R.
21.12.1999, n. 554, dell’art. 8, commi 7 e 8, della legge
11.2.1994, n. 109 e dell’art. 17 del d.P.R. 25.1.2000, n.
34, poiché, secondo l’assunto della ricorrente, due delle
imprese partecipanti all’ATI aggiudicataria avrebbero dovuto
subire la sanzione dell’esclusione, per un anno, dalla partecipazione
alle gare pubbliche per annotazione nel casellario informatico
di dichiarazioni false in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle gare. Tale periodo
di sanzione deve essere computato dalla data in cui la violazione
è accertata e resa pubblica mediante l’inserimento nel casellario
informatico;
2)- violazione e falsa applicazione del bando di gara, della
lettera di invito e delle norme giuridiche in materia di
gare, in particolare del punto III.2.1, lett. b) del bando
e dell’art. 75 d.P.R. n. 554 del 1999.
Assume la ricorrente che l’ATI controinteressata avrebbe
reso dichiarazioni mendaci con riguardo alla sussistenza
dei requisiti generali e di carattere morale;
3)- violazione dell’art. 21, comma 1-bis, della legge n.
109/1994 e dell’art. 30, comma 4, della Direttiva CEE n.
93/37; dei punti A16, B e B1 della lettera di invito e IV.2
del Bando; eccesso di potere sotto vari profili, atteso
che i chiarimenti e le giustificazioni rese non erano idonei
a supportare il giudizio di superamento dell’anomalia. Essi,
infatti, erano da considerare documenti “nuovi” e non connessi
a quelli depositati.
Ad integrazione di questo motivo, con i motivi aggiunti,
aggiunge che l’ATI controinteressata, in violazione della
lettera di invito, non ha prodotto le giustificazioni ritenute
come necessarie in relazione ai materiali previsti per l’analisi
del prezzo, né contratti, né documenti contabili che dimostrassero
il possesso di scorte inutilizzate; in sostanza, non ha
offerto alcuna giustificazione in relazione alla disponibilità
dei materiali in questione, limitandosi a depositare una
semplice dichiarazione di impegno ovvero, a seguito della
richiesta di chiarimenti, dichiarava di aver comprato recentemente
una grande quantità di materiale, allegando delle fatture
e fotografie. Solo a seguito di ulteriore richiesta, l’ATI
Car Segnaletica produceva la richiesta copia del registro
di carico e scarico. Tali documenti, tuttavia, sarebbero
da considerare quali documenti “nuovi” non connessi a quelli
depositati e, quindi, vietati dal bando e dalla lettera
di invito.
La ricorrente formula domanda di risarcimento del danno
sul rilievo che, allo stato, una pronuncia di accoglimento
del ricorso non potrebbe avere esecuzione in forma specifica,
poiché la ditta Due R s.r.l., componente dell’ATI, ha dichiarato
di non poter tenere ferma l’offerta oltre il termine di
180 giorni previsto dal bando.
Sia L’A.N.A.S. S.p.A. che l’A.T.I. controinteressata si
sono costituite in giudizio ed eccepiscono, preliminarmente,
la inammissibilità del ricorso per acquiescenza della mandante,
atteso che essa, in data 10.6.2005 ha comunicato di voler
ritirare l’offerta, nel merito concludono per la infondatezza
del ricorso.
All’Udienza dell’8 marzo 2006 la causa è stata ritenuta
in decisione.
DIRITTO
Va accolta l’eccezione di improcedibilità per carenza di
interesse formulata sia dall’A.N.A.S. che dalla controinteressata,
sul rilievo che la ditta Due R s.r.l., componente dell’A.T.I.
costituenda, in data 10 giugno 2005 ha dichiarato di voler
ritirare l’offerta e ciò sotto un duplice rilievo.
Va precisato, infatti, che alla ricorrente, dall’eventuale
decisione favorevole, nessuna concreta utilità potrà derivare,
poiché l’offerta prodotta non è idonea a consentirle alcuna
utile partecipazione alla gara nella ipotesi questa fosse
riaperta.
Infatti, la Soc. Due R, in associazione con la ricorrente,
ha manifestato in modo esplicito, con nota del 10 giugno
2005 indirizzata alla Stazione appaltante, la volontà di
ritirare l’offerta dopo i 180 giorni dalla data della gara,
precisando che la stessa dovrà ritenersi improduttiva di
qualsiasi effetto.
Orbene, se si considera che l’A.T.I. con la Due R s.r.l.
non era stata ancora costituita, ne consegue che quest’ultima
mantiene libera la facoltà di esprimere autonomamente le
proprie volontà, né la ricorrente potrebbe sostituirla con
altra impresa, poiché ciò contrasterebbe con i divieti di
modificazione soggettiva dell’A.T.I. dopo la presentazione
delle offerte.
In sostanza, la mancata costituzione dell’A.T.I. - esistendo
la sola dichiarazione di impegno a costituirlo in caso di
aggiudicazione, secondo l’art. 13 della legge n. 109 del
1994 - non consente di considerare unitariamente il centro
di imputazione di interessi e, quindi, la singola associata
difetta di legittimazione attiva per conto del raggruppamento.
Per converso, l’altra impresa, non avendo proposto ricorso,
ha prestato acquiescenza all’esito della gara, che è, pertanto,
divenuto inoppugnabile nei suoi confronti.
Ne consegue che, pur riconoscendo la titolarità alla singola
ricorrente di proporre autonoma impugnazione avverso gli
atti di gara, sulla base di una autonoma legittimazione
ad agire, tuttavia appare insuperabile, nella specie, il
profilo di carenza di interesse, poiché i lavori mai potrebbero
essere affidati alla sola ricorrente, sia perché la medesima
ha partecipato alla gara unitamente ad altra impresa, sia
perché solo insieme all’altra impresa ha la capacità di
eseguire i lavori oggetto dell’appalto (TAR Campania – Sez.
Salerno – 1° dicembre 2005, n. 2492).
In conclusione, nessuna utilità sostanziale può trarre la
ricorrente dall’ipotetico accoglimento del ricorso, che,
pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse.
Così pure la domanda di risarcimento del danno, che la ricorrente
ripropone nelle sue conclusione, pur nella consapevolezza
della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per le
ragioni sopra evidenziate.
La domanda di risarcimento del danno, infatti, non può che
seguire le sorti della domanda principale.
L’intervenuto mutamento della situazione di fatto che ha
determinato la sopravvenuta carenza di una delle condizioni
che determinano la proponibilità e consentono la definizione
nel merito del ricorso, non permettono di valutare positivamente
la domanda predetta.
Il ricorso, quindi, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse.
Le spese, tuttavia, possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza
di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo
2006 .
Stefano BACCARINI PRESIDENTE
Maria Luisa DE LEONI ESTENSORE
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