Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 19 aprile 2006 n. 2799


1. Giustizia amministrativa – Legittimazione attiva – Singola impresa del costituendo raggruppamento – Non sussiste – Ragioni - Fattispecie.

 

2. Giustizia amministrativa – Interesse a ricorrere - Singola impresa del costituendo raggruppamento – Mancata impugnazione dell’altra associanda – Conseguenze – Carenza d’interesse – Sussiste - Ragioni.

1. La singola associata difetta di legittimazione attiva per conto del raggruppamento ove esista la sola dichiarazione di impegno a costituirlo in caso di aggiudicazione, poiché non è ipotizzabile un unitario centro di imputazione di interessi fino a quando l’ATI non sia ancora costituita (1).

 

2. Ove un’impresa di un costituendo raggruppamento non impugni e presti dunque acquiescenza all’esito della gara, il ricorso presentato dall’associata diviene improcedibile per carenza di interesse, sia perché i lavori mai potrebbero essere affidati alla sola ricorrente, sia perché la medesima ha partecipato alla gara unitamente ad altra impresa, sia perché solo insieme con l’altra impresa ha la capacità di eseguire i lavori oggetto dell’appalto(2)(3).

 

___________________________


(1)(2) Nella specie, altra impresa associanda alla ricorrente aveva manifestato in modo esplicito, con nota indirizzata alla Stazione appaltante, la volontà di ritirare l’offerta dopo i 180 giorni dalla data della gara, da considerarsi improduttiva di qualsiasi effetto. Il Collegio laziale ha considerato che l’A.T.I. non era stata ancora costituita, e che pertanto l’associata manteneva la facoltà di esprimere autonomamente la propria volontà. Peraltro, la ricorrente non avrebbe potuto sostituirla con altra impresa, poiché contrasterebbe con i divieti di modificazione soggettiva dell’A.T.I. dopo la presentazione delle offerte.

 

(3) cfr. TAR Campania – sez. Salerno – 1° dicembre 2005, n. 2492; sul punto vedi anche: Giovanni La Fauci, ATI costituenda e legittimazione ad agire


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEZIONE III




Composto dai signori

Stefano BACCARINI PRESIDENTE
Maria Luisa DE LEONI COMPONENTE
Alessandro TOMASSETTI COMPONENTE

Ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA



sul ricorso n. 5147 del 2005/Reg.gen., proposto dalla
Soc. LAVFER dei F.lli PAOLINI & c. S. r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Morrone e Vincenzo Brunetti , con domicilio eletto in Roma, Viale XXI Aprile, n. 11;

contro



L’A.N.A.S. S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Flavio de Luca, con domicilio eletto in Roma, Viale Carso, n. 20;

e, nei confronti
dell’A.T.I. Car Segnaletica Stradale S.r.l. – Alpin S.r.l. – Impresa Farci Alfredo, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Prozzo e dall’avv. Giuliano Bologna, con domicilio eletto in Roma, Via Merulana, n. 234;

per l’annullamento
del provvedimento con il quale l’ANAS s.p.a. ha aggiudicato in data 22 marzo 2005 all’A.T.I. controinteressata la gara per licitazione privata per l’appalto dei lavori sulla S.S. n. 131/DCN diramazione centrale nuorese di realizzazione della barriera centrale metallica spartitraffico tipo H4 dal Km. 0+000 al Km. 51+065;
-dei verbali di gara e del provvedimento con il quale l’offerta in ribasso della controinteressata è stata valutata non anomala;
-del provvedimento con il quale si è provveduto a non escludere la ATI Car Segnaletica, ma le sono stati richiesti chiarimenti sull’offerta, nonché quello con il quale l’offerta in ribasso è stata valutata non anomala (impugnati con motivi aggiunti); nonché per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente a seguito della illegittima aggiudicazione alla controinteressata;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti, notificati il 21 luglio 2005;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e dell’A.T.I. controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza dell’8 marzo 2006 la relazione del Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi, altresì, gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato il 25 maggio 2005, la ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe,c on cui l’Amministrazione intimata ha aggiudicato la gara per licitazione privata alla controinteressata A.T.I.
Deduce:
1)- violazione e falsa applicazione dell’art. 75del d.P.R. 21.12.1999, n. 554, dell’art. 8, commi 7 e 8, della legge 11.2.1994, n. 109 e dell’art. 17 del d.P.R. 25.1.2000, n. 34, poiché, secondo l’assunto della ricorrente, due delle imprese partecipanti all’ATI aggiudicataria avrebbero dovuto subire la sanzione dell’esclusione, per un anno, dalla partecipazione alle gare pubbliche per annotazione nel casellario informatico di dichiarazioni false in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle gare. Tale periodo di sanzione deve essere computato dalla data in cui la violazione è accertata e resa pubblica mediante l’inserimento nel casellario informatico;
2)- violazione e falsa applicazione del bando di gara, della lettera di invito e delle norme giuridiche in materia di gare, in particolare del punto III.2.1, lett. b) del bando e dell’art. 75 d.P.R. n. 554 del 1999.
Assume la ricorrente che l’ATI controinteressata avrebbe reso dichiarazioni mendaci con riguardo alla sussistenza dei requisiti generali e di carattere morale;
3)- violazione dell’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994 e dell’art. 30, comma 4, della Direttiva CEE n. 93/37; dei punti A16, B e B1 della lettera di invito e IV.2 del Bando; eccesso di potere sotto vari profili, atteso che i chiarimenti e le giustificazioni rese non erano idonei a supportare il giudizio di superamento dell’anomalia. Essi, infatti, erano da considerare documenti “nuovi” e non connessi a quelli depositati.
Ad integrazione di questo motivo, con i motivi aggiunti, aggiunge che l’ATI controinteressata, in violazione della lettera di invito, non ha prodotto le giustificazioni ritenute come necessarie in relazione ai materiali previsti per l’analisi del prezzo, né contratti, né documenti contabili che dimostrassero il possesso di scorte inutilizzate; in sostanza, non ha offerto alcuna giustificazione in relazione alla disponibilità dei materiali in questione, limitandosi a depositare una semplice dichiarazione di impegno ovvero, a seguito della richiesta di chiarimenti, dichiarava di aver comprato recentemente una grande quantità di materiale, allegando delle fatture e fotografie. Solo a seguito di ulteriore richiesta, l’ATI Car Segnaletica produceva la richiesta copia del registro di carico e scarico. Tali documenti, tuttavia, sarebbero da considerare quali documenti “nuovi” non connessi a quelli depositati e, quindi, vietati dal bando e dalla lettera di invito.
La ricorrente formula domanda di risarcimento del danno sul rilievo che, allo stato, una pronuncia di accoglimento del ricorso non potrebbe avere esecuzione in forma specifica, poiché la ditta Due R s.r.l., componente dell’ATI, ha dichiarato di non poter tenere ferma l’offerta oltre il termine di 180 giorni previsto dal bando.
Sia L’A.N.A.S. S.p.A. che l’A.T.I. controinteressata si sono costituite in giudizio ed eccepiscono, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso per acquiescenza della mandante, atteso che essa, in data 10.6.2005 ha comunicato di voler ritirare l’offerta, nel merito concludono per la infondatezza del ricorso.
All’Udienza dell’8 marzo 2006 la causa è stata ritenuta in decisione.


DIRITTO



Va accolta l’eccezione di improcedibilità per carenza di interesse formulata sia dall’A.N.A.S. che dalla controinteressata, sul rilievo che la ditta Due R s.r.l., componente dell’A.T.I. costituenda, in data 10 giugno 2005 ha dichiarato di voler ritirare l’offerta e ciò sotto un duplice rilievo.
Va precisato, infatti, che alla ricorrente, dall’eventuale decisione favorevole, nessuna concreta utilità potrà derivare, poiché l’offerta prodotta non è idonea a consentirle alcuna utile partecipazione alla gara nella ipotesi questa fosse riaperta.
Infatti, la Soc. Due R, in associazione con la ricorrente, ha manifestato in modo esplicito, con nota del 10 giugno 2005 indirizzata alla Stazione appaltante, la volontà di ritirare l’offerta dopo i 180 giorni dalla data della gara, precisando che la stessa dovrà ritenersi improduttiva di qualsiasi effetto.
Orbene, se si considera che l’A.T.I. con la Due R s.r.l. non era stata ancora costituita, ne consegue che quest’ultima mantiene libera la facoltà di esprimere autonomamente le proprie volontà, né la ricorrente potrebbe sostituirla con altra impresa, poiché ciò contrasterebbe con i divieti di modificazione soggettiva dell’A.T.I. dopo la presentazione delle offerte.
In sostanza, la mancata costituzione dell’A.T.I. - esistendo la sola dichiarazione di impegno a costituirlo in caso di aggiudicazione, secondo l’art. 13 della legge n. 109 del 1994 - non consente di considerare unitariamente il centro di imputazione di interessi e, quindi, la singola associata difetta di legittimazione attiva per conto del raggruppamento.
Per converso, l’altra impresa, non avendo proposto ricorso, ha prestato acquiescenza all’esito della gara, che è, pertanto, divenuto inoppugnabile nei suoi confronti.
Ne consegue che, pur riconoscendo la titolarità alla singola ricorrente di proporre autonoma impugnazione avverso gli atti di gara, sulla base di una autonoma legittimazione ad agire, tuttavia appare insuperabile, nella specie, il profilo di carenza di interesse, poiché i lavori mai potrebbero essere affidati alla sola ricorrente, sia perché la medesima ha partecipato alla gara unitamente ad altra impresa, sia perché solo insieme all’altra impresa ha la capacità di eseguire i lavori oggetto dell’appalto (TAR Campania – Sez. Salerno – 1° dicembre 2005, n. 2492).
In conclusione, nessuna utilità sostanziale può trarre la ricorrente dall’ipotetico accoglimento del ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Così pure la domanda di risarcimento del danno, che la ricorrente ripropone nelle sue conclusione, pur nella consapevolezza della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per le ragioni sopra evidenziate.
La domanda di risarcimento del danno, infatti, non può che seguire le sorti della domanda principale.
L’intervenuto mutamento della situazione di fatto che ha determinato la sopravvenuta carenza di una delle condizioni che determinano la proponibilità e consentono la definizione nel merito del ricorso, non permettono di valutare positivamente la domanda predetta.
Il ricorso, quindi, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese, tuttavia, possono essere compensate.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2006 .

Stefano BACCARINI PRESIDENTE
Maria Luisa DE LEONI ESTENSORE

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