| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 20 aprile 2006
n. 2835
Pres. e Rel. RESTAINO
Soc. Coop. O.P. INTERPIANA r.l. (Avv. R. d’Andrea) c. Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura Generale
dello Stato). |
|
Comunità Europea – Contributi per l’avviamento
delle associazioni di produttori – Erogazione facoltativa
– Limiti.
|
|
L’art. 14 del Regolamento CE 1035/72 prevede
la facoltà e non l’obbligo di erogare gli aiuti intesi ad
incoraggiare la costituzione di organizzazioni di produttori
e ad agevolare il funzionamento amministrativo (contributi
per l’avviamento delle associazioni), ma una volta iniziato
il procedimento e terminata la fase istruttoria nel senso
dell’ammissione e della quantificazione del contributo,
lo Stato erogante non può esimersi dal concludere il procedimento
di erogazione, anche se la richiesta del saldo sia tardiva.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez.
II ter
composto dai signori Magistrati:
Paolo RESTAINO Presidente f.f., Rel.
Antonio AMICUZZI Correlatore
Silvia MARTINO Correlatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4752 del 2002, proposto dalla
Soc. Coop. O.P. INTERPIANA r.l., in persona del suo
Presidente Sig. Leonardo Spinelli;, rappresentato e difeso
dall’avv. Roberto d’Andrea con domicilio eletto presso lo
stesso in Roma, Via Machiavelli n. 50;
contro
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato;
per l’annullamento
del provvedimento di cui alla nota del 21.02.02 n. 202 di
prot. del Ministero delle Politiche Agricole e forestali
(Direz. Gen. qualità prodotti agroalimentari e tutela consumatori)
con cui è stata respinta la domanda della ricorrente Associazione
di produttori diretta ad ottenere il saldo del contribuito
di avviamento per il quarto anno di attività.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero delle Politiche
Agricole;
Viste le memorie prodotte dalla ricorrente Organizzazione
di produttori successivamente all’atto di ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 4 luglio 2005 il relatore
Cons. Paolo Restaino e uditi altresì per le parti gli avvocati
come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Viene impugnato il provvedimento n. prot. 202, datato
21.02.02 a firma del Direttore Generale Reggente del Ministero
Politiche Agricole e Forestali (Direz. Gen. qualità prodotti
agroalimentari e tutela dei consumatori) con cui è stata
respinta la domanda della ricorrente organizzazione di produttori
di saldo del contributo di avviamento per il quarto anno
di attività.
Riferisce la società ricorrente, costituente una organizzazione
di produttori ortofrutticoli, a norma della legge n. 622/67
e del Regolamento CE n. 1035/72, e riconosciuta persona
giuridica di diritto privato con D.M. 95444 del 08.07.1993,
di aver presentato nella predetta qualità, domanda per ottenere
gli aiuti relativi al suo quarto anno di attività (il 1997)
successiva al riconoscimento così come previsto dall’art.
14 del regolamento CEE n. 1035/72 in ordine alla quale contribuzione,
non essendo stato ancora liquidatole il saldo per un ammontare
pari a £. 212.258.500, inoltrava, in data 26 novembre 2001
istanza di sollecito al Ministero Politiche Agricole e Forestali
sulla quale è stato adottato l’impugnato provvedimento di
diniego per ritenuta tardività della domanda della ricorrente.
Viene dedotta la violazione dell’art. 1035/72, poiché il
motivo del rifiuto degli aiuti relativi al 1997, cioè per
il quarto anno di attività, ricondotto dall’Amministrazione
alla tardiva richiesta del 26.11.2001 cioè dopo sette anni
dal riconoscimento della stessa Associazione di produttori
avvenuto con D.M. del 08.07.93, è errato poiché la ricorrente
ha presentato la domanda per ottenere gli aiuti in parola
nel 1997 e cioè entro il termine settennale previsto dall’art.
14 più volte citato.
Infatti parte degli aiuti richiesti dalla ricorrente per
il 1997 sono già stati concessi dalla stessa Amministrazione.
Viene denunciata anche l’esistenza di un vizio di sviamento
di potere e travisamento dei presupposti normativi applicabili
poiché il riferimento normativo al termine di cui al citato
art. 14 deve ritenersi riguardare l’attività dell’Amministrazione,
(anziché quella della ricorrente) nel senso che lo spirare
del termine settennale non priva l’Amministrazione dell’obbligo
di provvedere.
Poiché il provvedimento impugnato, secondo la ricorrente,
farebbe anche riferimento al necessario possesso di tutti
i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria rileva
la stessa istante che invece nel corso della istruttoria
da parte dell’Amministrazione sarebbe emersa l’esistenza
di tutte le condizioni per la erogazione degli aiuti richiesti
essendo stati parte di essi già erogati.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministro
Politiche Agricole e Forestali, costituitosi in giudizio.
In memoria conclusionale la ricorrente Associazione di produttori
fornisce ulteriori elementi e precisazioni a sostegno del
gravame insistendo per il suo accoglimento.
Alla udienza del 4 luglio 2005 la causa è passata in decisione.
D I R I T T O
Con riferimento al motivo per il quale il Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali ha negato alla ricorrente
Organizzazione di produttori la liquidazione di somme relative
al contribuito di avviamento per il quarto anno di attività
previsto dall’art. 14 del Reg. CE 1035/72, deduce quest’ultima
la violazione dello stesso art. 14 del predetto Reg. CE
poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero che
alla domanda della richiedente aveva apposto l’avvenuto
superamento del termine di sette anni dalla concessione
del riconoscimento di cui al D.M. dell’8.7.1993, invece
la richiesta della stessa contribuzione per il quarto anno
era stata formulata al competente Ministero nel dicembre
1997 e cioè anteriormente alla scadenza dei sette anni prevista
dall’art. 14 del Reg. CE 1035/72.
Il ricorso appare al Collegio fondato.
L’art. 14 del Reg. CE n. 1035/72 prevede che gli Stati membri
possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute
per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento,
aiuti intesi ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne
il funzionamento amministrativo nella misura pari ai valori
percentuali della produzione indicati nello stesso articolo
per ciascuno dei cinque anni di concessione.
Lo stesso art. 14 prevede che il contribuito è versato in
quote annuali al massimo per un periodo di sette anni successivo
alla data del riconoscimento.
A tenore dell’atto qui impugnato, la richiesta della ricorrente
non potrebbe essere accolta perché violerebbe la disposizione
dell’art. 14 del Regolamento CE n 1035/72 stando alla quale
gli aiuti in parola potrebbero essere concessi solo se richiesti
entro sette anni dal suo riconoscimento.
Secondo l’Amministrazione resistente poiché la ricorrente
è stata riconosciuta con D.M. del 1993, mentre l’istanza
di concessione degli aiuti per cui è causa è del 2001, gli
stessi non possono essere erogati perché richiesti a settennio
scaduto.
Va in primo luogo premesso che la ricorrente ha esibito
in giudizio una domanda del 1997 diretta al Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali per ottenere il contribuito
relativo al quarto anno.
Anche se non vi è prova che tale domanda sia pervenuta al
suindicato Ministero tuttavia risulta dagli atti che stessa
domanda per i contributi del quarto anno d’avviamento è
stata presentata dall’Associazione Interpiana alla Regione
Calabria il 19.10.1998 (n. di prot. 25890) che, in riscontro
e con riferimento alla stessa domanda, ha trasmesso proprio
al Ministero delle Politiche Agricole (con nota n. 28838
dell’11.11.1998) i prospetti necessari per la liquidazione
del contributo per il prosieguo di competenza.
Non appare dunque certo quanto opposto alla istante dal
Ministero che con l’atto impugnato si è limitato a respingere
la domanda perché presentata oltre i sette anni dal riconoscimento
avvenuto nell’anno 1993.
Va peraltro osservato, a prescindere dalla suindicata rilevazione,
che parte degli aiuti richiesti dalla ricorrente sempre
per il 1997 erano già stati concessi dallo stesso resistente
Ministero (vedasi al riguardo la nota ministeriale del 10.11.1999
n. 199901870 relativa alla liquidazione alla stessa Soc.
Interpiana di una quota relativa al quarto contributo di
avviamento).
Al riguardo devesi precisare, come già evidenziato dalla
giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI n. 2417/2003) che l’art.
14 del Regolamento CE 1035/72 prevede la facoltà e non l’obbligo
di erogare gli aiuti. Ma una volta iniziato il procedimento
e terminata la fase istruttoria nel senso dell’ammissione
e della quantificazione del contributo, lo Stato erogante
non può esimersi dal concludere il procedimento di erogazione.
Infatti il termine in questione va riferito esclusivamente
all’attività della P.A. e non può comportare nessuna decadenza
dal diritto alla percezione degli aiuti da parte dell’interessato
che li pretenda nel rispetto delle condizioni previste dall’art.
14 del citato Reg. CEE 1035/72 il quale li riconosce, trattandosi
di contribuiti di aiuti intesi ad incoraggiare la costituzione
di organizzazioni di produttori e ad agevolare il funzionamento
amministrativo (contributi per l’avviamento delle associazioni)
per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento.
Nel caso di specie trattavasi di un contributo ad una associazione
di produttori, quale è la ricorrente, riconosciuta con D.M.
8.7.1993 e relativo al quarto anno di attività che ricadeva
nei cinque anni successivi al riconoscimento previsti dallo
stesso suindicato art. 14, cui pertanto la stessa ricorrente
poteva vantare diritto.
Il ricorso va dunque, per le ragioni sopraindicate, accolto
con conseguente obbligo del resistente Ministero di adottare
tutti gli atti necessari al completamento delle procedura
relativa alla definitiva e totale liquidazione alla Organizzazione
di produttori ricorrenti, che ne abbia diritto, del contributo
di avviamento per il quarto anno di attività.
Si ravvisa l’esistenza di motivi giustificativi della compensazione
tra le parti delle spese relative al presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione
II ter –accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto
dispone come in motivazione.
Dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2005
con l’intervento dei signori magistrati indicati in epigrafe.
|
| |
|
Paolo RESTAINO
Presidente f.f., Relatore
|
|