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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 20 aprile 2006 n. 2835
Pres. e Rel. RESTAINO
Soc. Coop. O.P. INTERPIANA r.l. (Avv. R. d’Andrea) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura Generale dello Stato).


Comunità Europea – Contributi per l’avviamento delle associazioni di produttori – Erogazione facoltativa – Limiti.

L’art. 14 del Regolamento CE 1035/72 prevede la facoltà e non l’obbligo di erogare gli aiuti intesi ad incoraggiare la costituzione di organizzazioni di produttori e ad agevolare il funzionamento amministrativo (contributi per l’avviamento delle associazioni), ma una volta iniziato il procedimento e terminata la fase istruttoria nel senso dell’ammissione e della quantificazione del contributo, lo Stato erogante non può esimersi dal concludere il procedimento di erogazione, anche se la richiesta del saldo sia tardiva.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II ter




composto dai signori Magistrati:

Paolo RESTAINO Presidente f.f., Rel.
Antonio AMICUZZI Correlatore
Silvia MARTINO Correlatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n. 4752 del 2002, proposto dalla
Soc. Coop. O.P. INTERPIANA r.l., in persona del suo Presidente Sig. Leonardo Spinelli;, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto d’Andrea con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Machiavelli n. 50;

contro



Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

per l’annullamento
del provvedimento di cui alla nota del 21.02.02 n. 202 di prot. del Ministero delle Politiche Agricole e forestali (Direz. Gen. qualità prodotti agroalimentari e tutela consumatori) con cui è stata respinta la domanda della ricorrente Associazione di produttori diretta ad ottenere il saldo del contribuito di avviamento per il quarto anno di attività.



Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero delle Politiche Agricole;
Viste le memorie prodotte dalla ricorrente Organizzazione di produttori successivamente all’atto di ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 4 luglio 2005 il relatore Cons. Paolo Restaino e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Viene impugnato il provvedimento n. prot. 202, datato 21.02.02 a firma del Direttore Generale Reggente del Ministero Politiche Agricole e Forestali (Direz. Gen. qualità prodotti agroalimentari e tutela dei consumatori) con cui è stata respinta la domanda della ricorrente organizzazione di produttori di saldo del contributo di avviamento per il quarto anno di attività.
Riferisce la società ricorrente, costituente una organizzazione di produttori ortofrutticoli, a norma della legge n. 622/67 e del Regolamento CE n. 1035/72, e riconosciuta persona giuridica di diritto privato con D.M. 95444 del 08.07.1993, di aver presentato nella predetta qualità, domanda per ottenere gli aiuti relativi al suo quarto anno di attività (il 1997) successiva al riconoscimento così come previsto dall’art. 14 del regolamento CEE n. 1035/72 in ordine alla quale contribuzione, non essendo stato ancora liquidatole il saldo per un ammontare pari a £. 212.258.500, inoltrava, in data 26 novembre 2001 istanza di sollecito al Ministero Politiche Agricole e Forestali sulla quale è stato adottato l’impugnato provvedimento di diniego per ritenuta tardività della domanda della ricorrente.
Viene dedotta la violazione dell’art. 1035/72, poiché il motivo del rifiuto degli aiuti relativi al 1997, cioè per il quarto anno di attività, ricondotto dall’Amministrazione alla tardiva richiesta del 26.11.2001 cioè dopo sette anni dal riconoscimento della stessa Associazione di produttori avvenuto con D.M. del 08.07.93, è errato poiché la ricorrente ha presentato la domanda per ottenere gli aiuti in parola nel 1997 e cioè entro il termine settennale previsto dall’art. 14 più volte citato.
Infatti parte degli aiuti richiesti dalla ricorrente per il 1997 sono già stati concessi dalla stessa Amministrazione.
Viene denunciata anche l’esistenza di un vizio di sviamento di potere e travisamento dei presupposti normativi applicabili poiché il riferimento normativo al termine di cui al citato art. 14 deve ritenersi riguardare l’attività dell’Amministrazione, (anziché quella della ricorrente) nel senso che lo spirare del termine settennale non priva l’Amministrazione dell’obbligo di provvedere.
Poiché il provvedimento impugnato, secondo la ricorrente, farebbe anche riferimento al necessario possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria rileva la stessa istante che invece nel corso della istruttoria da parte dell’Amministrazione sarebbe emersa l’esistenza di tutte le condizioni per la erogazione degli aiuti richiesti essendo stati parte di essi già erogati.




Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministro Politiche Agricole e Forestali, costituitosi in giudizio.
In memoria conclusionale la ricorrente Associazione di produttori fornisce ulteriori elementi e precisazioni a sostegno del gravame insistendo per il suo accoglimento.
Alla udienza del 4 luglio 2005 la causa è passata in decisione.

D I R I T T O



Con riferimento al motivo per il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha negato alla ricorrente Organizzazione di produttori la liquidazione di somme relative al contribuito di avviamento per il quarto anno di attività previsto dall’art. 14 del Reg. CE 1035/72, deduce quest’ultima la violazione dello stesso art. 14 del predetto Reg. CE poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero che alla domanda della richiedente aveva apposto l’avvenuto superamento del termine di sette anni dalla concessione del riconoscimento di cui al D.M. dell’8.7.1993, invece la richiesta della stessa contribuzione per il quarto anno era stata formulata al competente Ministero nel dicembre 1997 e cioè anteriormente alla scadenza dei sette anni prevista dall’art. 14 del Reg. CE 1035/72.
Il ricorso appare al Collegio fondato.
L’art. 14 del Reg. CE n. 1035/72 prevede che gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento, aiuti intesi ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo nella misura pari ai valori percentuali della produzione indicati nello stesso articolo per ciascuno dei cinque anni di concessione.

Lo stesso art. 14 prevede che il contribuito è versato in quote annuali al massimo per un periodo di sette anni successivo alla data del riconoscimento.
A tenore dell’atto qui impugnato, la richiesta della ricorrente non potrebbe essere accolta perché violerebbe la disposizione dell’art. 14 del Regolamento CE n 1035/72 stando alla quale gli aiuti in parola potrebbero essere concessi solo se richiesti entro sette anni dal suo riconoscimento.
Secondo l’Amministrazione resistente poiché la ricorrente è stata riconosciuta con D.M. del 1993, mentre l’istanza di concessione degli aiuti per cui è causa è del 2001, gli stessi non possono essere erogati perché richiesti a settennio scaduto.
Va in primo luogo premesso che la ricorrente ha esibito in giudizio una domanda del 1997 diretta al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per ottenere il contribuito relativo al quarto anno.
Anche se non vi è prova che tale domanda sia pervenuta al suindicato Ministero tuttavia risulta dagli atti che stessa domanda per i contributi del quarto anno d’avviamento è stata presentata dall’Associazione Interpiana alla Regione Calabria il 19.10.1998 (n. di prot. 25890) che, in riscontro e con riferimento alla stessa domanda, ha trasmesso proprio al Ministero delle Politiche Agricole (con nota n. 28838 dell’11.11.1998) i prospetti necessari per la liquidazione del contributo per il prosieguo di competenza.
Non appare dunque certo quanto opposto alla istante dal Ministero che con l’atto impugnato si è limitato a respingere la domanda perché presentata oltre i sette anni dal riconoscimento avvenuto nell’anno 1993.


Va peraltro osservato, a prescindere dalla suindicata rilevazione, che parte degli aiuti richiesti dalla ricorrente sempre per il 1997 erano già stati concessi dallo stesso resistente Ministero (vedasi al riguardo la nota ministeriale del 10.11.1999 n. 199901870 relativa alla liquidazione alla stessa Soc. Interpiana di una quota relativa al quarto contributo di avviamento).
Al riguardo devesi precisare, come già evidenziato dalla giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI n. 2417/2003) che l’art. 14 del Regolamento CE 1035/72 prevede la facoltà e non l’obbligo di erogare gli aiuti. Ma una volta iniziato il procedimento e terminata la fase istruttoria nel senso dell’ammissione e della quantificazione del contributo, lo Stato erogante non può esimersi dal concludere il procedimento di erogazione. Infatti il termine in questione va riferito esclusivamente all’attività della P.A. e non può comportare nessuna decadenza dal diritto alla percezione degli aiuti da parte dell’interessato che li pretenda nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 14 del citato Reg. CEE 1035/72 il quale li riconosce, trattandosi di contribuiti di aiuti intesi ad incoraggiare la costituzione di organizzazioni di produttori e ad agevolare il funzionamento amministrativo (contributi per l’avviamento delle associazioni) per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento.
Nel caso di specie trattavasi di un contributo ad una associazione di produttori, quale è la ricorrente, riconosciuta con D.M. 8.7.1993 e relativo al quarto anno di attività che ricadeva nei cinque anni successivi al riconoscimento previsti dallo stesso suindicato art. 14, cui pertanto la stessa ricorrente poteva vantare diritto.



Il ricorso va dunque, per le ragioni sopraindicate, accolto con conseguente obbligo del resistente Ministero di adottare tutti gli atti necessari al completamento delle procedura relativa alla definitiva e totale liquidazione alla Organizzazione di produttori ricorrenti, che ne abbia diritto, del contributo di avviamento per il quarto anno di attività.
Si ravvisa l’esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter –accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto dispone come in motivazione.
Dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2005 con l’intervento dei signori magistrati indicati in epigrafe.

 

Paolo RESTAINO

Presidente f.f., Relatore

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