| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 3 aprile 2006
n. 741
Pres. Adamo, Est. Lento –
IRFIS Mediocredito della Sicilia s.p.a. – Banco di Sicilia
s.p.a. (avv.ti Pitruzzella, Gesmundo, Giudice) c. Assessorato
Reg.le Industria (Avvocatura dello Stato) e Banca Nuova
s.p.a. (avv.ti Domenichelli, Villata e Corso). |
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1. Giustizia amministrativa – Procedimenti
speciali ex art. 23 bis della l. TAR. -Riduzione termini
per deposito documenti e memorie - Non si applica nel caso
di possibilità di rispetto dei termini ordinari.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Esclusione
del ricorrente – Legittimazione alla proposizione del ricorso
per la rinnovazione della gara – Non spetta nel caso di
legittimità della esclusione.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Cauzione
provvisoria – Necessità clausole di “escussione a prima
richiesta” e di “rinuncia al beneficio della preventiva
escussione” per il caso di ricorso al deposito vincolato
– Esclusione. 4. Contratti della P.A. – Commissione di gara
per l’affidamento di servizi - Obbligo di astensione dei
componenti – Estensione analogica art. 51 c.p.c. – Esclusione.
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5. Contratti della P.A. – Commissione di
gara – Esaurimento funzioni con conclusione procedura –
Potere di sospensione della gara dal superiore gerarchico
prima delal aggiudicazione definitiva – Non spetta.
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6. Contratti della P.A. – Procedure negoziate
- Principio di pubblicità delle operazioni – Si applica
alla fase della apertura dei plichi e della verifica della
documentazione – Non si applica alla fase della valutazione
delle offerte.
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1. L’art. 23-bis, comma 4, della legge n.
1034/1971, il quale prevede termini ridotti per il deposito
dei documenti e delle memorie non trova applicazione quando
il lasso temporale intercorrente tra il deposito dell'ordinanza
o la sua notificazione alle parti e la data dell’udienza
consenta, in concreto, il rispetto dei termini ordinari
di cui al quarto comma dell’art. 23.
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2. L’interesse alla rinnovazione della gara
del concorrente legittimamente escluso per inidoneità dell’offerta
è un interesse di mero fatto, che non può essere tutelato
come interesse legittimo, in quanto non comporta una aspettativa
diversa e maggiormente qualificata di quella che può essere
riconosciuta in capo ad un qualunque altro soggetto, che
non abbia preso parte alla gara e si riprometta di concorrere
a quella eventualmente successivamente indetta.
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3. Allorquando la lex specialis preveda la
possibilità della costituzione della cauzione provvisoria
mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa ovvero
con deposito cauzionale vincolato, la necessità delle clausole
di “escussione a prima richiesta” e di “rinuncia al beneficio
della preventiva escussione” prevista dal bando solo per
le prime due tipologie di cauzione, non sussiste per il
deposito, relativamente al quale non si pone il problema
di garantire al creditore la possibilità di soddisfare immediatamente
la propria pretesa e di non vedersi opporre eccezioni da
parte del garante.
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4. L’art. 51 c.p.c., il quale prevede l’obbligo
di astensione del giudice qualora egli stesso o il coniuge
abbiano rapporti di credito o debito con una delle parti,
non può essere esteso analogicamente al settore degli appalti,
al quale si applica l’art. 92, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554, il quale, pur essendo contenuto nel regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici,
trova applicazione anche nel comparto degli appalti di servizi
pubblici.
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5. E’ illegittimo l’invito rivolto dal dirigente
al presidente del seggio di sospendere la gara prima della
aggiudicazione, poiché la commissione di gara è un organo
straordinario e temporaneo dell’amministrazione aggiudicatrice,
la cui funzione si esaurisce solo con l’aggiudicazione definitiva.
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6. Nelle procedure di gara, che richiedono
una articolata valutazione tecnico-discrezionale delle offerte
pervenute al fine di individuare quella più vantaggiosa
per l'Amministrazione, va garantita la pubblicità delle
sedute relativamente alla fase preliminare di verifica e
riscontro dei plichi presentati e dei documenti in essi
contenuti e non anche per quella di verifica della qualità
delle offerte.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede
di Palermo
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 110/06, proposto da
IRFIS-MEDIOCREDITO DELLA SICILIA s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro- tempore, in proprio e quale
capogruppo del costituendo R.T.I. con il Banco di Sicilia
s.p.a., e dallo stesso Banco di Sicilia s.p.a., in persona
del responsabile della funzione affari legali a ciò abilitato
giusta procura conferita con atto alle minute del notaio
Ugo Serio di Palermo del 16 maggio 2003 rep. n. 62323 registrato
a Palermo il 20 maggio 2003, rappresentati e difesi, unitamente
e disgiuntamente, per mandati in calce al ricorso, dall’avv.
prof. Giovanni Pitruzzella e dall’avv. Vittorio D. Gesmundo,
nonché, per quanto riguarda il secondo ricorrente, anche
dall’avv. Mario Giudice, ed elettivamente domiciliati presso
lo studio dell’avv. prof. Giovanni Pitruzzella in Palermo,
via Nunzio Morello, n. 40;
contro
1. l’Assessorato regionale dell’Industria, in persona
del legale rappresentante pro-tempore;
2. l’Assessorato regionale dell’Industria – Dipartimento
Industria, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De
Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;
e nei confronti di
1. Banca Nuova S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, in proprio e quale capogruppo del costituendo
R.T.I. con Artigiancassa S.p.A., rappresentato e difeso,
unitamente e disgiuntamente, per mandato a margine dell’atto
di costituzione in giudizio, dagli avvocati proff. Vittorio
Domenichelli, Riccardo Villata e Guido Corso, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Palermo,
via Rodi, n. 1;
2. Artigiancassa S.p.A, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituitosi in giudizio autonomamente;
per l'annullamento
- del decreto del Dirigente Generale n. 2547 del 22 novembre
2005, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice
della gara per la fornitura dei servizi gestionali in concessione,
riguardanti il fondo a gestione separata per gli aiuti all'investimento,
alla ricerca e all'innovazione tecnologica ex l. r. 28 dicembre
2004, n. 17, art. 61, nella parte in cui ha indicato quale
componente il dott. Alberto Runza;
- di tutti gli atti della Commissione adottati con la presenza
del dott. Alberto Runza;
- “della comunicazione del Presidente della Commissione
di gara del 21 dicembre 2005, con cui lo stesso, in violazione
di quanto disposto dal Dirigente Generale, fissava la seduta
pubblica per l'apertura dell'offerta economica del R.T.I.
Banca Nuova S.p.A. - Artigiancassa S.p.A. al 23 dicembre
2005”;
- del verbale della Commissione di gara del 9 dicembre 2005,
con il quale, in seduta riservata, è stata disposta l'esclusione
dalla gara del costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese IRFIS -Mediocredito della Sicilia S.p.A. e Banco
di Sicilia S.p.A.;
- dell'atto prot. n. 3457 del 12 dicembre 2005, con cui
il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Industria
- Dipartimento Regionale Industria della Regione Siciliana
ha comunicato alla Società IRFIS S.p.A. la decisione della
Commissione giudicatrice di gara di disporre l'esclusione
del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese IRFIS
- Mediocredito della Sicilia S.p.A. e Banco di Sicilia S.p.A.;
- “del verbale della Commissione di gara, di contenuto e
data ignoti, con il quale si sarebbe proceduto all'aggiudicazione
in favore del costituendo R.T.I. tra Banca Nuova S.p.A.
- Artigiancassa S.p.A.”;
- del bando di gara d'appalto e del relativo capitolato
d'oneri nella parte in cui stabiliscono che "la Commissione
di gara, in seduta riservata, procederà all'apertura delle
buste A, verificherà la completezza, la regolarità e la
conformità al bando ed al presente capitolato dei documenti
in esse contenuti e pronuncerà eventuali esclusioni conseguenti
alle irregolarità eventualmente riscontrate", e che "la
Commissione, sempre riunita in apposite sedute riservate,
procederà quindi all'apertura delle buste C per accertare
l'esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti",
nonché degli atti di gara adottati in loro applicazione;
- ove occorra e per quanto di ragione di ogni provvedimento
presupposto, consequenziale o comunque connesso.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI l’atto di costituzione in giudizio e la memoria di
Banca Nuova S.p.A.;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per l’Amministrazione intimata,
VISTA l’ordinanza collegiale n. 27 del 25 gennaio 2006;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
DESIGNATO relatore il referendario Aurora Lento;
UDITI, alla udienza pubblica del 17 marzo 2006, l’avv. prof.
Giovanni Pitruzzella e l’avv. Mario Giudice per i ricorrenti,
l’avv. dello Stato Lidia La Rocca per l’Amministrazione
resistente, l’avv. prof. Vittorio Domenichelli, l’avv. prof.
Riccardo Villata e l’avv. Ignazio Scardina, in sostituzione
dell’avv. prof. Guido Corso, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato:
FATTO
Con ricorso, notificato il 4 gennaio 2005 e depositato il
giorno 16 successivo, il RTI costituendo tra IRFIS – Mediocredito
della Sicilia S.p.A. e Banco di Sicilia S.p.A. esponeva
di essere stato escluso dalla gara indetta dall’Assessorato
regionale dell’Industria, con bando pubblicato sulla GURS,
parte II, n. 33 del 19 agosto 2005, per l’aggiudicazione
dell’appalto avente ad oggetto la “fornitura di servizi
gestionali in concessione riguardanti il fondo a gestione
separata per gli aiuti all’investimento, alla ricerca e
all’innovazione tecnologica, istituito dalla Regione Siciliana
ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
art. 61”.
Tale esclusione era stata disposta nella seduta del 9 dicembre
2005 con la seguente motivazione: “la Commissione rileva
che non è stata allegata né fideiussione bancaria, né polizza
assicurativa, né atto o documento ritenuto idoneo a documentare
la costituzione di un deposito in valuta o titoli del debito
pubblico vincolato a favore della Regione validamente sostitutivo
della prevista fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
infatti si rinviene all’interno della busta soltanto una
nota prot. n. 4330 del 31 ottobre 2005 con cui il Banco
di Sicilia comunica all’IRFIS l’avvenuta costituzione del
deposito di nom.li 50.000,00 BTP maggio 2009 cod. ISIN IT
000 1273363 dossier titoli 7029558395, in favore della Regione
Siciliana Assessorato Industria – Dipartimento Regionale
Industria”. Dall’esame della suddetta nota la Commissione
rileva che: 1) trattasi di comunicazione effettuata dal
Banco di Sicilia (soggetto peraltro partecipante al costituente
[così nel testo: n.d.e.] R.T.I.) all’IRFIS Mediocredito
della Sicilia S.p.A. e non alla Regione Siciliana Assessorato
Industria – Dipartimento Regionale Industria; 2) la comunicazione
non dettaglia le modalità di costituzione del vincolo a
favore della Regione; 3) la comunicazione non indica la
durata di validità del suddetto vincolo; 4) la comunicazione
non indica alcuna possibilità di escussione, così come previsto
nel capitolato d’oneri, cioè a semplice domanda e con esclusione
del beneficio di preventiva escussione del debitore principale.”
La gara era proseguita con l’apertura dell’offerta del RTI
Banca Nuova S.p.a. - Artigiancassa s.p.a., che era avvenuta
nella seduta del 23 dicembre 2005, malgrado il Dirigente
generale del Dipartimento Industria, con nota del 20 dicembre
2005, avesse invitato il presidente della Commissione di
gara a “sospendere l’iter valutativo fino a data da destinarsi”.
Tale invito era stato formulato, facendo riferimento alla
richiesta dell’IRFIS di conoscere gli specifici elementi
di invalidità della cauzione provvisoria dalla stessa prestata,
sospendere l’iter valutativo ed accedere ai verbali di gara,
con la seguente motivazione: “dal momento che in relazione
a tale richiesta, lo scrivente ha ritenuto opportuno interessare
l’Ufficio Legislativo e Legale, richiedendo uno specifico
parere e che quest’ultimo si è pronunciato per l’accoglimento
delle tre istanze dell’IRFIS”.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento
con il quale è stata esclusa dalla gara, nonché degli altri
atti indicati in epigrafe - il decreto di nomina della commissione
di gara, il bando ed il capitolato d’oneri (quanto alle
disposizioni in materia di apertura delle buste dei partecipanti),
la comunicazione della fissazione della seduta per l’apertura
dell’offerta economica del RTI controinteressato, l’aggiudicazione
della gara -, previa sospensione, e vinte le spese, per
i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.
Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c.. Violazione
e falsa applicazione del principio generale di cui all’art.
92 del DPR n. 554/1992.
Uno dei componenti la commissione, il dr. Alberto Runza,
avrebbe dovuto dichiarare la propria incompatibilità, in
quanto la moglie deteneva l’83,34 % della società “Battaglia
Boutique s.r.l.” (della quale egli stesso era stato amministratore
unico), nei confronti della quale l’IRFIS, che le aveva
precedentemente concesso un finanziamento agevolato, aveva
avviato le procedure esecutive finalizzate al recupero del
proprio credito per persistente morosità.
La mancata astensione comporterebbe la illegittimità di
tutti gli atti adottati dalla Commissione di gara con la
presenza del predetto componente.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 6,
n. 2, del capitolato d’oneri. Eccesso di potere sotto il
profilo della contraddittorietà con precedenti determinazioni.
Il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo, in considerazione
della validità del documento attestante la costituzione
di un deposito cauzionale a favore della Regione Siciliana
presentato in sede di gara.
Inconferenti sarebbero i rilievi formulati al riguardo dalla
Commissione di gara, stante che: l’art. 6, comma 6, punto
2 del bando prevedeva che la fideiussione bancaria e la
polizza assicurativa potessero essere sostituite dalla costituzione
di un deposito vincolato a favore dalla Regione; nessuna
rilevanza assumerebbe la circostanza che la nota fosse indirizzata
all’IRFIS; incomprensibile apparirebbe il riferimento alle
modalità di costituzione del vincolo asseritamente non indicate;
la escussione della cauzione potrebbe avvenire in qualunque
momento a richiesta della Regione; la durata della cauzione
era potenzialmente superiore a quella di un anno richiesta
dalla lex specialis; la mancanza della c.d. clausola a prima
richiesta sarebbe irrilevante in considerazione della funzione
di garanzia reale del deposito cauzionale; in altre gare
la stazione appaltante aveva ritenuto valide analoghe cauzioni
provvisorie.
3) Illegittimità del verbale di aggiudicazione perché adottato
in carenza di potere.
Con nota prot. n. 3621 del 20 dicembre 2005 il Dirigente
Generale del Dipartimento Industria aveva invitato il presidente
della Commissione a sospendere la procedura di gara, con
la conseguenza che quest’ultimo sarebbe stato privato del
potere di aggiudicare l’appalto e non avrebbe potuto fissare
la data per l’apertura dell’offerta economica del RTI odierno
controinteressato (avvenuta il 23 dicembre 2005).
4) Illegittimità del bando, del capitolato e conseguentemente
della procedura di gara per violazione del principio di
pubblicità delle sedute di gara. Violazione dell’art. 97
della Costituzione.
Le disposizioni della lex specialis, le quali prevedevano
che l’apertura delle buste “A” contenenti la documentazione
e delle buste “C” contenenti l’offerta tecnica, nonché la
verifica della completezza e della regolarità dei documenti
in esse contenuti, dovesse avvenire in “seduta riservata”
sarebbero illegittime (al pari degli atti adottati in loro
applicazione), per contrasto con il principio della pubblicità
delle sedute di gara.
Si è costituita in giudizio la Banca Nuova S.p.A., aggiudicataria
in RTI con l’Artigiancassa S.p.A. dell’appalto in questione,
la quale ha chiesto che, vinte le spese, il ricorso venisse
rigettato, in quanto infondato, stante la legittimità della
esclusione della ricorrente dalla gara in considerazione
della inidoneità - sotto il profilo probatorio e sostanziale
- della dichiarazione dalla stessa depositata ad offrire
lo stesso livello di garanzia della cauzione provvisoria
richiesta dal capitolato d’oneri.
Ha, inoltre, eccepito la inammissibilità per carenza di
interesse degli ulteriori motivi di ricorso attinenti le
modalità di svolgimento della gara, in considerazione della
equiparabilità del soggetto legittimamente escluso a chi
non ha presentato offerta alcuna. Ha, comunque, dedotto
la infondatezza delle doglianze della ricorrente, poiché:
l’estensione analogica delle disposizioni del c.p.c. in
materia di incompatibilità dei giudici potrebbe aversi solo
per i concorsi pubblici; non si configurerebbe in capo al
dr. Runza alcun interesse personale o professionale comportante
obbligo di astensione; nessuna rilevanza assumerebbe l’invito
alla sospensione della gara formulato dal Dirigente Generale,
stante che il presidente della Commissione sarebbe competente
al compimento di tutti gli adempimenti necessari per la
regolare conclusione della procedura sino alla chiusura
formale della gara; l’attività di apertura delle buste “A”
e “C” e di verifica del contenuto delle stesse, seppur avvenuta
in seduta riservata, era stata puntualmente verbalizzata;
nessuna irregolarità nel compimento di tale atti è stata
dedotta dalla parte ricorrente.
Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio
l’Avvocatura dello Stato.
Parte ricorrente ha depositato due memorie, con le quali
ha replicato alle deduzioni della controinteressata.
Con ordinanza n. 27 del 25 gennaio 2006 l’istanza cautelare
è stata accolta ai fini della fissazione della udienza di
merito.
In vista dell’udienza l’Avvocatura dello Stato ha depositato
memoria, con la quale ha chiesto che il ricorso venisse
rigettato con il favore delle spese, in quanto infondato,
stante che: il dr. Runza non sarebbe stato tenuto ad astenersi;
il ricorrente sarebbe stato legittimamente escluso dalla
gara, avendo prodotto una cauzione provvisoria inidonea;
la sospensione della gara sarebbe stata disposta solo al
fine di consentire l’accesso dell’IRFIS agli atti di gara
e tale diritto era stato esercitato, con la conseguenza
che non poteva ritenersi carente il potere di aggiudicazione
successivamente esercitato; nessuna contestazione era stata
fatta in ordine al contenuto delle buste aperte in seduta
non pubblica.
La controinteressata e il ricorrente hanno depositato memorie,
con le quali hanno insistito nelle domande formulate in
precedenza.
Alla pubblica udienza del 17 marzo 2006, su conforme richiesta
dei difensori delle parti e dopo ampia discussione, nel
corso della quale è stata in particolare eccepita da parte
della difesa della controinteressata la tardività della
memoria conclusiva depositata dal ricorrente, la causa è
stata posta in decisione.
Il dispositivo della presente sentenza è stato depositato,
come per legge, il 17 marzo 2006.
DIRITTO
1. - La controversia concerne la gara indetta dall’Assessorato
Regionale dell’Industria per l’aggiudicazione dell’appalto
avente ad oggetto la “fornitura di servizi gestionali in
concessione riguardanti il fondo a gestione separata per
gli aiuti all’investimento, alla ricerca e all’innovazione
tecnologica, istituito dalla Regione Siciliana ai sensi
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 61”.
Il RTI costituendo tra l’IRFIS – Mediocredito della Sicilia
S.p.A. ed il Banco di Sicilia S.p.A., odierno ricorrente,
è stato escluso dalla gara con la seguente motivazione:
“la Commissione rileva che non è stato allegato né fideiussione
bancaria, né polizza assicurativa, né atto o documento ritenuto
idoneo a documentare la costituzione di un deposito in valuta
o titoli del debito pubblico vincolato a favore della regione
validamente sostitutivo della prevista fideiussione bancaria
o polizza assicurativa”.
L’appalto è stato aggiudicato al RTI Banca Nuova S.p.a.
– Artigiancassa s.p.a..
Il ricorrente propone una serie articolata di censure, con
le quali deduce la illegittimità del provvedimento di esclusione,
nonché della intera procedura di gara con riferimento: alla
composizione della Commissione; alla fissazione della seduta
per l’apertura della offerta economica della controinteressata
malgrado l’adozione di un provvedimento di sospensione della
procedura da parte del Dirigente Generale del Dipartimento
Industria; alle modalità di apertura delle buste e di verifica
della documentazione ivi contenuta (avvenuta in seduta riservata
e non pubblicamente).
2. - Preliminarmente va esaminata l’eccezione di tardività
della memoria conclusiva depositata da parte ricorrente
in vista della udienza di merito, che è stata sollevata
oralmente dalla difesa della controinteressata, la quale
ha dedotto che non sarebbe stato rispettato il termine di
cui all’art. 23-bis, comma 4, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
L’art. 23-bis, comma 3, della legge 1034/1971 cit. statuisce
che “il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio
ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo
21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di
un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza
la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva
al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza”;
i successivo comma 4 prevede che “nel giudizio cautelare
di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti
entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento
delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare
memorie entro i successivi dieci giorni”.
Sostiene la difesa della controinteressata che la memoria
della ricorrente, in quanto depositata il 27 febbraio, sarebbe
tardiva con riferimento a tale ultimo termine, dato che
l'ordinanza di fissazione della udienza era stata depositata
il 25 gennaio 2006.
Ritiene il Collegio, anche sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali
in materia, che le disposizioni di cui al terzo ed al quarto
comma dell’art. 23-bis della legge n. 1034/1971 vadano lette
congiuntamente, in quanto i termini previsti per il deposito
dei documenti e delle memorie trovano una loro logica giustificazione
solo se collegati al termine previsto per la fissazione
dell’udienza di discussione. La deroga ai termini ordinari
trova, infatti, la sua ratio nella necessità di definire
il giudizio in tempi brevi. Ne deriva che, qualora la trattazione
della causa nel merito non possa avvenire "alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito
dell'ordinanza" cautelare che ha fissato l’udienza medesima,
i termini abbreviati per il deposito dei documenti e delle
memorie, derogatori rispetto a quelli ordinari previsti
dal precedente art. 23, potranno risultare logicamente non
operanti ove non funzionali all’accelerazione del giudizio:
ciò che si verifica, appunto, allorché il lasso temporale
intercorrente tra il deposito dell'ordinanza o la sua notificazione
alle parti e la data dell’udienza consenta, in concreto,
il rispetto dei termini ordinari. In tale ultimo caso non
potranno che applicarsi i termini previsti al quarto comma
dell’art. 23, che fissa per il deposito dei documenti e
delle memorie, rispettivamente, i termini di venti e dieci
"giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza"
(termine che vanno dimezzati ai sensi dell’articolo 23-bis,
comma 2) (in tal senso cfr. TAR Sicilia – Catania, I, 20
gennaio 2004, n. 41; TAR Sardegna, 29 agosto 2003, n. 1046).
Nella specie, la memoria del ricorrente, essendo stata depositata
il 27 febbraio 2006, non ha comportato alcuna lesione del
termine a difesa previsto in via ordinaria dal citato articolo
23, dato che la causa era fissata per l'udienza del 17 marzo
2006. La stessa risulta, pertanto, depositata 18 giorni
prima dell'udienza.
3. – Passando ad esaminare il ricorso nel merito, precede
in ordine logico l’esame del secondo motivo di censura,
con cui viene dedotta l’illegittimità del provvedimento
di esclusione dalla gara del RTI ricorrente.
Qualora, infatti, l’impugnativa di tale provvedimento dovesse
ritenersi infondata, ne resterebbe precluso l’esame dei
motivi di censura rivolti avverso la lex specialis della
gara e gli atti della relativa procedura, alla stregua del
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui
l’interesse alla rinnovazione della gara del concorrente
legittimamente escluso per inidoneità dell’offerta è un
interesse di mero fatto, che non può essere tutelato come
interesse legittimo, in quanto non comporta una aspettativa
diversa e maggiormente qualificata di quella che può essere
riconosciuta in capo ad un qualunque altro soggetto, che
non abbia preso parte alla gara e si riprometta di concorrere
a quella eventualmente successivamente indetta. La partecipazione
alla gara di appalto costituisce, infatti, il presupposto,
che radica nell’impresa l’interesse giuridicamente protetto
all’impugnazione dell’aggiudicazione ad altro concorrente
e la legittima alla proposizione del gravame. Ne consegue
che l’esclusione dalla procedura concorsuale priva il soggetto
estromesso del titolo a dedurre vizi inerenti le ulteriori
fasi della stessa procedura (ex plurimis Cons. St., V, 13
settembre 2005, n. 4692 e 18 ottobre 2002, n. 5777, ma anche,
fra le meno recenti, sez. IV, 23 gennaio 1986, n. 57; 12
marzo 1996, n. 323; 6 giugno 2001, n. 3079).
3.1. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce che il
provvedimento di esclusione del RTI ricorrente dalla gara
sarebbe illegittimo, in considerazione della validità del
documento attestante la costituzione di un deposito cauzionale
a favore della Regione Siciliana dallo stesso presentato.
Inconferenti sarebbero i rilievi al riguardo formulati dalla
Commissione di gara, stante che: l’art. 6, comma 6, punto
2 del bando prevedeva che la fideiussione bancaria e la
polizza assicurativa potessero essere sostituite dalla costituzione
di un deposito vincolato a favore dalla Regione; nessuna
rilevanza assumerebbe la circostanza che la nota era indirizzata
all’IRFIS; incomprensibile apparirebbe il riferimento alle
modalità di costituzione del vincolo asseritamente non indicate;
la escussione della cauzione potrebbe avvenire in qualunque
momento a richiesta della Regione; la durata della cauzione
era potenzialmente superiore a quella di un anno richiesta
dalla lex specialis; la mancanza della c.d. clausola a prima
richiesta sarebbe irrilevante in considerazione della funzione
di garanzia reale del deposito cauzionale; in altre gare
la stazione appaltante aveva ritenuto valide analoghe cauzioni
provvisorie.
La doglianza è fondata.
Il provvedimento di esclusione è stato adottato in quanto
il ricorrente ha prodotto, nella busta “A”, una nota, con
la quale il Banco di Sicilia comunicava all’IRFIS l’avvenuta
costituzione del deposito “di nominali 50.000,00 BTP maggio
2009 cod. ISIN IT0001273363 dossier titoli 7029 558395,
in favore della regione Siciliana Assessorato Industria
– Dipartimento Regionale Industria”. Tale nota conteneva
la precisazione che il deposito era finalizzato a consentire
la partecipazione del RTI costituendo tra IRFIS e Banco
di Sicilia alla gara de qua e che era costituito a “garanzia
della mancata produzione della documentazione richiesta
o del mancato possesso dei requisiti dichiarati all’atto
della presentazione della offerta, come regolato dall’art.
22, comma 4, del capitolato d’oneri di partecipazione al
bando”. Prevedeva, infine, che la riconsegna dei titoli
al depositante era subordinata al preventivo nulla osta
dell’ente cauzionato.
Tale documento non è stato ritenuto conforme alle previsioni
della lex specialis in materia di cauzione provvisoria,
avendo il seggio di gara rilevato che: “1) trattasi di comunicazione
effettuata dal Banco di Sicilia (soggetto peraltro partecipante
al costituente R.T.I.) all’IRFIS Mediocredito della Sicilia
S.p.A. e non alla Regione Siciliana Assessorato Industria
– Dipartimento Regionale Industria; 2) la comunicazione
non dettaglia le modalità di costituzione del vincolo a
favore della Regione; 3) la comunicazione non indica la
durata del suddetto vincolo; 4) la comunicazione non indica
alcuna possibilità di escussione, così come previsto nel
capitolato d’oneri, cioè a semplice domanda e con esclusione
del beneficio di preventiva escussione del debitore principale”.
Ad avviso del Collegio tale motivazione non resiste alle
censure dedotte con il motivo in esame.
L’art. 6, comma 6, punto 2 del capitolato d’oneri prevedeva
che la busta “A”, contente la documentazione di gara, dovesse
riportare al suo interno “fideiussione bancaria o polizza
assicurativa a favore della Regione, escutibile a prima
richiesta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e con validità almeno
pari ad un anno dal termine ultimo fissato per la presentazione
dell’offerta, per l’importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00),
a garanzia della mancata produzione della documentazione
richiesta o del mancato possesso dei requisiti dichiarati
all’atto della presentazione dell’offerta, come regolato
al successivo art. 22, comma 4”. Prevedeva, altresì, che
la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa potessero
“essere sostituite dall’avvenuta costituzione di un deposito,
di pari importo, in valuta o in titoli del debito pubblico,
vincolato a favore della Regione”.
La cauzione provvisoria poteva perciò essere costituita
mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa ovvero
con la costituzione di un deposito cauzionale in valuta
o in titoli del debito pubblico vincolato a favore della
Regione.
La differenza tra le predette tre forme è notevole, in quanto,
come fondatamente dedotto sul punto dalla parte ricorrente,
mentre la fideiussione e la polizza “garantiscono” il pagamento
della cauzione, il deposito, per la sua natura di garanzia
reale, costituisce esso stesso la cauzione.
Ne deriva che, al fine di potere adeguatamente svolgere
la propria funzione, la fideiussione e la polizza, oltre
ad avere un termine di validità adeguato, devono contenere
le clausole di “escussione a prima richiesta” e di “rinuncia
al beneficio della preventiva escussione”.
Solo in queste ipotesi, e non in quella del deposito, si
pone, infatti, il problema di garantire al creditore la
possibilità di soddisfare immediatamente la propria pretesa
e di non vedersi opporre eccezioni da parte del garante.
Nessuna necessità di apposizione di specifiche clausole
in tal senso può ritenersi sussistente, invece, allorquando
il soggetto partecipante alla gara decida di avvalersi della
facoltà, espressamente prevista dalla lex specialis, di
costituire un deposito vincolato a favore della stazione
appaltante.
In altri termini, se è vero che le tre forme di cauzione
provvisoria (fideiussione bancaria, polizza assicurativa,
deposito vincolato) devono offrire al creditore lo stesso
livello di garanzia, è anche vero che il deposito “non garantisce
ma è la cauzione”, con la conseguenza che rispetto allo
stesso non si pongono i problemi che derivano dalla previsione
dell’intervento di un terzo in funzione di garante.
Va, peraltro, rilevato che né il bando, né il capitolato
speciale contenevano disposizioni specifiche in materia
di costituzione della cauzione provvisoria mediante deposito
vincolato, cosicché le modalità concrete non potevano che
essere individuate dai singoli partecipanti tenuto conto
della normativa generale operante in materia.
Nella specie, il costituendo RTI tra il Banco di Sicilia
S.p.A. e l’IRFIS – Mediocredito della Sicilia S.p.A. si
è avvalso, appunto, della facoltà di prestare la cauzione
provvisoria mediante deposito vincolato, ed ha prodotto
la comunicazione dell’istituto di credito depositario attestante
l’avvenuta costituzione di tale deposito.
Tale documento non è stato ritenuto idoneo dal seggio di
gara per una serie di ragioni, che occorre esaminare partitamene,
in relazione ai profili di censura articolati al riguardo
con il motivo in esame.
4.1. - Si è, in primo luogo, fatto riferimento alla circostanza
che ”1) trattasi di comunicazione effettuata dal Banco di
Sicilia (soggetto peraltro partecipante al costituente R.T.I.)
all’IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A. e non alla Regione
Siciliana Assessorato Industria – Dipartimento Regionale
Industria”.
Orbene, la circostanza che la nota fosse formalmente indirizzata
all’IRFIS e non all’Assessorato regionale dell’Industria
è da ritenere in concreto irrilevante, in considerazione
del fatto che il documento era stato depositato in sede
di gara ed era stato, pertanto, così formalmente prodotto
alla stazione appaltante.
Va, peraltro, rilevato che dal contenuto della predetta
nota si evinceva agevolmente l’avvenuta costituzione di
un deposito vincolato a favore dell’Assessorato regionale
dell’Industria. Ne consegue che, sulla base di una interpretazione
del bando in conformità al principio (fondamentale in materia
di pubblici appalti) della massima partecipazione, la Commissione
di gara avrebbe dovuto ritenere irrilevante, in quanto al
più configurante mera irregolarità, il dato formalistico
rappresentato dal fatto che il destinatario in indirizzo
era l’IRFIS e non l’Assessorato.
In altri termini, a fronte del fatto che la nota contenuta
nella busta “A” del RTI ricorrente conteneva un inequivoco
riferimento alla avvenuta costituzione di un deposito vincolato
a favore della stazione appaltante, nessuna rilevanza poteva
assumere la mancata menzione di quest’ultima tra i formali
destinatari della nota con cui si dava comunicazione dell’avvenuto
adempimento.
A diversa conclusione non può, d’altra parte, pervenirsi
per la considerazione che la nota proveniva da uno dei soggetti
di un (costituendo) RTI concorrente alla stessa gara, in
vista del quale il deposito in questione era stato costituito,
e non recava in allegato il testo del relativo contratto.
Per quanto riguarda il primo profilo, va evidenziato che
la comunicazione circa l’avvenuta costituzione del deposito
vincolato proveniva da un istituto di credito (Banco di
Sicilia), il quale, pur partecipando alla gara, è da ritenere
che ben potesse, nell’esercizio della propria attività istituzionale,
ricevere un deposito cauzionale separato dal proprio patrimonio
ed attestarne l’avvenuta costituzione al soggetto depositante.
L’art. 22 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, prevede, infatti,
la separazione tra il patrimonio della banca e quello dei
propri clienti.
D’altra parte, la natura reale del deposito consente di
ritenere irrilevante la posizione personale del depositario,
anche qualora questi partecipi alla gara.
In ordine al secondo profilo, va rilevato che la nota di
che trattasi costituiva di per sé prova adeguata e sufficiente
della avvenuta costituzione del deposito, il quale aveva
ad oggetto titoli del debito pubblico, che, in quanto dematerializzati,
possono essere vincolati (solo) mediante annotazione sul
libro vincoli in essere presso l’intermediario, ai sensi
dell’art. 34 del d.lgs.vo 24 giugno 1998, n. 213.
4.2. - Il seggio di gara ha, in secondo luogo, fatto riferimento
al fatto che “2) la comunicazione non dettaglia le modalità
di costituzione del vincolo a favore della Regione”.
Va rilevato al riguardo che la nota di comunicazione in
parola conteneva un espresso riferimento al fatto che il
deposito vincolato a favore della stazione appaltante era
costituito a “garanzia della mancata produzione della documentazione
richiesta o del mancato possesso dei requisiti dichiarati
all’atto della presentazione della offerta, come regolato
dall’art. 22, comma 4, del capitolato d’oneri di partecipazione
al bando”, e che la riconsegna dei titoli restava subordinata
al preventivo nulla osta dell’ente garantito.
Era stata, quindi, in tal modo adeguatamente dimostrata
l’avvenuta costituzione della cauzione nella forma del deposito
vincolato, e la stazione appaltante aveva acquisito la titolarità
del diritto alla consegna dei titoli direttamente per effetto
del vincolo.
Da una lettura del documento alla luce del principio di
massima partecipazione si poteva, del resto, agevolmente
evincere che, ove il RTI costituendo tra il Banco di Sicilia
e l’IRFIS, in caso di aggiudicazione a suo favore, non avesse
prodotto la documentazione richiesta o non fosse risultato
in possesso dei requisiti necessari per l’aggiudicazione,
l’Assessorato regionale dell’Industria, in quanto beneficiario
del deposito vincolato, avrebbe potuto chiedere la consegna
dei titoli.
Ad una tale conclusione si poteva pervenire sulla base delle
seguenti circostanze: 1) il deposito era vincolato a favore
dell’Assessorato regionale dell’Industria, quale stazione
appaltante; 2) la cauzione provvisoria così costituita garantiva
la stazione appaltante dal rischio della mancata produzione
dei documenti e del mancato possesso dei requisiti in caso
di aggiudicazione; 3) i titoli potevano essere riconsegnati
al depositante solo previo nulla osta della stazione appaltante.
4.3. - Il seggio di gara ha, in terzo luogo, fatto riferimento
alla circostanza che la comunicazione non indicava la durata
del vincolo.
Anche tale rilievo, ad avviso del Collegio, non resiste
alle censure dedotte sul punto, considerato che il capitolato
d’oneri prevedeva che la cauzione provvisoria dovesse avere
una validità “almeno pari ad un anno dal termine ultimo
fissato per la presentazione dell’offerta”. La ratio della
prescrizione era chiaramente quella di evitare che la garanzia
potesse venire meno prima della conclusione delle operazioni
di gara. In tale contesto si inserisce la previsione del
termine annuale, il quale doveva ritenersi derogabile in
melius.
Nella specie, il RTI ricorrente ha prestato una cauzione
di durata potenzialmente superiore rispetto a quella prevista
dal bando, essendo stato stabilito che non potesse aversi
la restituzione dei titoli al depositante senza il preventivo
nulla osta del soggetto garantito. In altri termini, era
stata in tal modo prestata una garanzia maggiore (sotto
il profilo della validità temporale) rispetto a quella costituita
da una polizza fideiussoria o da una garanzia assicurativa
con durata prefissata di un anno dalla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte.
A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base del
rilievo contenuto nella memoria della controinteressata,
secondo cui, in presenza di un vincolo a durata indeterminata,
il debitore avrebbe potuto sciogliersi anticipatamente dallo
stesso, facendo venire meno la relativa garanzia.
A parte, infatti, che trattasi di rilievo dedotto in uno
scritto di causa ma non contenuto nella motivazione del
provvedimento impugnato, vale al riguardo la considerazione
che, come s’è visto, nella comunicazione con cui il Banco
di Sicilia dava atto dell’avvenuta costituzione del deposito
vincolato, era specificato che i titoli non avrebbero potuto
essere svincolati a favore del depositante senza l’espresso
consenso del beneficiario (la stazione appaltante), sicché
era destinato a durare fin tanto che la cauzione provvisoria
potesse essere incamerata.
4.4. - Il seggio di gara ha, infine, fatto riferimento alla
circostanza che “4) la comunicazione non indica alcuna possibilità
di escussione, così come previsto nel capitolato d’oneri,
cioè a semplice domanda e con esclusione del beneficio di
preventiva escussione del debitore principale.”.
Il rilievo si appalesa infondato, avuto riguardo alle differenze
strutturali esistenti tra le forme di costituzione della
cauzione provvisoria previste dalla lex specialis di gara,
e della superfluità delle clausole in parola nel caso di
prestazione della garanzia mediante deposito, come s’è già
in precedenza rilevato (v. sopra, n. 3.1).
5. – Stante la rilevata fondatezza, per le suesposte considerazioni,
del motivo fin qui esaminato, concernente il provvedimento
di esclusione del RTI ricorrente dalla gara – che deve ritenersi,
pertanto, illegittimo -, vanno a questo punto esaminati
i motivi di censura concernenti gli altri atti impugnati.
Con il primo motivo si deduce che uno dei componenti della
commissione, il dr. Alberto Runza, avrebbe dovuto dichiarare
la propria incompatibilità, in quanto la moglie deteneva
l’83,34 % della società “Battaglia Boutique s.r.l.”, della
quale egli stesso era stato amministratore unico prima che
venisse posta in liquidazione. Nei confronti di tale società
l’IRFIS, che aveva concesso alla stessa un finanziamento
agevolato, aveva, infatti, avviato le procedure esecutive
finalizzate al recupero del proprio credito per persistente
morosità. La mancata astensione del predetto componente
della Commissione avrebbe comportato la illegittimità di
tutti gli atti adottati con la sua partecipazione, in quanto
in situazione di incompatibilità .
Tale prospettazione è basata sulla addotta violazione dell’art.
51, comma 1, n. 3, del c.p.c. e dell’art. 92, comma 5, del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in relazione al principio
di imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art.
97 della Costituzione.
La censura è da ritenere infondata.
Va considerato, invero, che l’art. 51 c.p.c. - il quale
prevede l’obbligo di astensione del giudice qualora egli
stesso o il coniuge abbiano rapporti di credito o debito
con una delle parti - non possa trovare applicazione con
riferimento al settore degli appalti, per il quale esiste
una specifica disciplina di settore.
La estensione analogica dell’art. 51 cit. è stata, infatti,
ritenuta possibile dalla giurisprudenza solo con riferimento
al settore dei concorsi pubblici, i quali sono finalizzati
alla selezione dei pubblici impiegati. In tali diverse fattispecie
l’applicazione della norma predetta è stata riconosciuta
ammissibile in considerazione della presenza di valutazioni
strettamente legate al soggetto esaminato e della conseguente
necessità di garantire che gli esaminatori non siano in
nessun modo influenzati da valutazioni di tipo personalistico.
Diversa è la situazione, nella quale versano i componenti
delle commissioni giudicatrici costituite per l’aggiudicazione
degli appalti pubblici.
A tali soggetti si applica l’art. 92, comma 5, del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554, il quale, pur essendo contenuto
nel regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici n. 109/1994, trova pacifica applicazione
anche nel comparto degli appalti di servizi pubblici.
Tale norma prevede che “Il componente di commissione giudicatrice
che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale
nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti,
direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o
di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal
partecipare alle operazioni di gara”.
La situazione di incompatibilità, che fa sorgere il dovere
di astensione, deve concretizzarsi, quindi, in un “interesse
personale o professionale” facente capo al “componente di
commissione giudicatrice”.
Orbene, nella specie uno dei componenti della Commissione
era marito della titolare dell’83,34 % di una s.r.l. - della
quale egli stesso era stato in passato amministratore unico
-, nei confronti della quale una delle due componenti il
RTI ricorrente aveva avviato le procedure esecutive necessarie
per il recupero di un proprio credito.
Ad avviso del Collegio non si trattava di una situazione
tale da determinare il sorgere di una situazione di incompatibilità
comportante il dovere di astensione. Ed invero, la titolarità
in capo alla moglie di una quota (sia pure di maggioranza)
di una società di capitali, che aveva un rapporto obbligatorio
con un istituto di credito partecipante alla gara, non può
costituire di per sé una causa di incompatibilità per il
componente in parola, atteso che – come fondatamente dedotto
dalla controinteressata – tale società rimane comunque un
soggetto giuridico distinto dai soci; sicché non è dato
riscontrare quel carattere di “personalità”, che ai sensi
del citato art. 92 del D.P.R. 554/199 ’art. 92 deve caratterizzare
l’interesse comportante l’obbligo di astensione.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo
alla titolarità della carica di amministratore unico della
stessa s.r.l., in precedenza ricoperta dal dr. Runza, atteso
che tale carica era ormai cessata alla data di svolgimento
della gara, con la conseguenza che a tale momento doveva
escludersi la sussistenza di un interesse personale attuale.
6. - Con il terzo motivo si deduce che il presidente della
Commissione avrebbe proceduto all’aggiudicazione dell’appalto
pur essendo stato privato del relativo potere da parte del
Dirigente Generale del Dipartimento Industria, il quale,
con nota del 20 dicembre 2005 lo aveva invitato a sospendere
la procedura di gara, facendo riferimento alla circostanza
che era stato richiesto all’Ufficio legislativo e legale
della Presidenza della Regione un parere in merito alla
richiesta dell’IRFIS di conoscere gli specifici elementi
di invalidità della cauzione provvisoria dalla stessa prestata,
di sospendere l’iter valutativo e di accedere ai verbali
di gara, e che il parere era stato reso in senso favorevole
all’accoglimento di tale richiesta.
La doglianza è infondata, in quanto è incontroverso in giurisprudenza
che la commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo
dell’amministrazione aggiudicatrice (cfr. Cons. St., IV,
4 febbraio 2003, n. 560; Consiglio di Giustizia Amministrativa,
6 settembre 2000, n. 413), che svolge compiti di natura
essenzialmente tecnica e la cui funzione si esaurisce solo
con l’aggiudicazione definitiva (Cons. St., IV, 5 ottobre
2005, n. 5360). E pertanto, sino a quando l’appalto non
è stato aggiudicato, è la commissione ad avere la competenza
alla adozione di tutti gli atti, che si rendono necessari
per la conclusione della gara.
Solo quando le operazioni di gara sono terminate può ritenersi
che tale potere venga meno e che conseguentemente l’Amministrazione
procedente può intervenire in autotutela. Prima di tale
momento eventuali sollecitazioni (in termine di “invito”,
come appunto nella specie) a “sospendere” la procedura di
gara non possono ritenersi vincolanti per la commissione
di gara, la quale, avendo la responsabilità della relativa
procedura, deve poter valutare in autonomia quali sono gli
atti da porre in essere per garantire la regolare conclusione
del proprio compito (sempre che, ovviamente, da parte dell’Amministrazione
non venga adottato un qualche formale provvedimento di annullamento
o di revoca in autotutela degli atti di indizione della
procedura stessa).
7. - Con il quarto motivo si deduce che le disposizioni
della lex specialis, le quali prevedevano che l’apertura
delle buste “A” contenenti la documentazione e delle buste
“C” contenenti l’offerta tecnica, nonché la verifica della
completezza e della regolarità dei documenti in esse contenuti
dovesse avvenire in “seduta riservata”, sarebbero illegittime
per contrasto con il principio della pubblicità delle sedute
di gara. E illegittimi, di conseguenza, sarebbero gli atti
adottati in applicazione di tali disposizioni.
La doglianza è fondata. Per consolidata e pacifica giurisprudenza,
infatti, la mancata pubblicità delle sedute di gara rileva
come vizio della procedura in ogni caso, senza che sia,
all’uopo, necessario dimostrare la effettiva lesione della
trasparenza della gara e della par condicio tra i concorrenti.
Trattasi, infatti, di un aspetto della selezione, che è
posto a tutela non solo della parità di trattamento dei
partecipanti alla competizione, ma ancora prima - e soprattutto
- dell’interesse pubblico all’imparzialità dell'azione amministrativa
(cfr. Cons. St., V, 16 giugno 2005, n. 3166; 9 ottobre 2002,
n. 5421, 30 maggio 1997, n. 576; 7 maggio 2000, n. 2884;
27 febbraio 2001, n. 1067; 3 settembre 2001, n. 4586).
Tale principio trova applicazione sia per le “procedure
di aggiudicazione automatica” sia per quelle (tra le quali
rientra quella oggetto della controversia in esame) che
richiedono una articolata valutazione tecnico-discrezionale
delle offerte pervenute al fine di individuare quella più
vantaggiosa per l'Amministrazione. La differenza tra le
due tipologie di gara è data dal fatto che, mentre per le
prime la pubblicità delle sedute va garantita in tutte le
fasi della procedura, per le seconde, una volta conclusa
la fase preliminare di verifica e riscontro dei plichi presentati
e dei documenti in essi contenuti (che devono avvenire in
seduta pubblica), la valutazione tecnico-discrezionale della
qualità delle offerte ricevute può avvenire in sedute riservate
al fine di tutelare la libera espressione del giudizio da
parte dei componenti della commissione (cfr. Cons. St.,
V, 9 ottobre 2002, n. 5421).
Nella specie, in attuazione delle corrispondenti disposizioni
contenute nella lex specialis della gara, l’apertura delle
buste contenenti la documentazione e l’offerta tecnica,
nonché la verifica della completezza e della regolarità
dei documenti in esse contenuti, è avvenuta in seduta riservata,
con la conseguenza che ne risulta violato il principio della
pubblicità delle gare.
A diversa conclusione non può pervenirsi per la circostanza
che tale attività sia stata verbalizzata in un atto facente
fede sino a querela di falso e che nessuna contestazione
sia stata mossa dalla parte ricorrente in ordine alla correttezza
di tale verbalizzazione.
La verbalizzazione e la pubblicità delle sedute di gara
sono, infatti, adempimenti procedurali distinti, che rispondono
a finalità diverse e come tali non sono fungibili, ma complementari.
La prima opera su un piano probatorio, mentre la seconda
è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa
e costituisce un’essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti,
la quale contribuisce a qualificare un procedimento di evidenza
pubblica come “giusto” e rispettoso della par condicio (cfr.
Consiglio di Stato, V, 16 giugno 2005, n. 3166).
Ne deriva l’irrilevanza della verbalizzazione delle operazioni
di gara, al pari della assenza di contestazioni in ordine
alla regolarità delle stesse, con riferimento a tutti quei
casi in cui sia stato violato il principio di pubblicità.
8. - Concludendo, per quanto suesposto, il ricorso è fondato
e va accolto nei limiti sopra precisati, con conseguente
annullamento del provvedimento di esclusione del costituendo
RTI ricorrente dalla gara, del bando e del capitolato d’oneri
nella parte in cui stabiliscono l’apertura delle buste contenenti
la documentazione e l’offerta tecnica e la verifica della
documentazione ivi contenuta in seduta riservata, nonché
degli atti adottati in applicazione di tali disposizioni
della lex specialis.
Sussistono giusti motivi, in considerazione degli specifici
profili della controversia e dell’accoglimento solo parziale
del ricorso, per la compensazione delle spese di giudizio
tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede
di Palermo, Sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe
nei limiti specificati in motivazione e per l’effetto annulla
nei corrispondenti limiti i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 17
marzo 2006, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Calogero Adamo - Presidente
- Cosimo Di Paola - Consigliere
- Aurora Lento - Referendario, estensore.
Depositato in Segreteria il 03.4.2006
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