Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2006 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 20 aprile 2006 n. 2872
Pres. Restaino, Est. Amicuzzi
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO 2000 a r.l. (M. Rosati) c/ Comune di Rieti (Avv. M. De Luccia), L. Micarelli e F. Tettamanti (n.c.)


Processo amministrativo - Rinuncia al ricorso - da parte del difensore munito di procura anche a rinunciare - Effetti - idoneità a provocare l’estinzione del processo per rinunzia - Omessa notifica dell’atto di rinunzia a controinteressato non costituiti - Irrilevanza - Ragioni

La rinuncia al ricorso formulata dal difensore, munito di procura comprensiva della facoltà di rinunciare, produce tutti gli effetti di cui all'art. 46 del R.D. n. 642 del 1907, anche ove non notificata a controinteressati non costituiti in giudizio, atteso che la rinuncia al ricorso non soggiace all'accettazione delle parti resistenti e non richiede pertanto, quale condizione di efficacia, la costituzione integrale del contraddittorio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER




composto dai signori Magistrati:
Consigliere Paolo RESTAINO - Presidente f.f.
Consigliere Antonio AMICUZZI - Relatore
Primo Referendario Floriana RIZZETTO - Correlatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 9836 del 2004 proposto dalla

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO 2000 a r.l., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Rosati, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Salaria n. 161;


CONTRO




il COMUNE di RIETI, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo De Luccia, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 112;


e nei confronti



di MICARELLI Lucina e TETTAMANTI Franca, non costituite in giudizio;


per l’annullamento



della deliberazione della G.C. di Rieti n. 247 del 28.7.2004;
della nota del Dirigente f.f. del Settore Socio-assistenziale del Comune suddetto prot. n. 43881 del 5.8.2004;
dell’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di personale esterno qualificato, pubblicato in data 17.8.2004;
degli atti presupposti e consequenziali;
nonché per il risarcimento del danno subito, ragguagliabile all’utile che sarebbe derivato alla ricorrente dal compimento dell’intera operazione, pari ad € 247.661, 00, ovvero all’importo accertato in corso di giudizio, anche a seguito di C.T.U.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rieti;
Vista la propria ordinanza 15/16 novembre 2004, n. 6052;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 9.1.2006, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




Con ricorso notificato l’1.10.2004, depositato il 14.10.2004, la s.r.l. Cooperativa Sociale Obiettivo 2000 ha impugnato la deliberazione della G.C. di Rieti n. 247 del 28.7.2004 (di revoca dell’appalto aggiudicato alla ricorrente con contratto del 12.12.2003), la nota del Dirigente f.f. del Settore Socio-assistenziale del Comune suddetto prot. n. 43881 del 5.8.2004, l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di personale esterno qualificato pubblicato in data 17.8.2004 e gli atti presupposti e consequenziali; Inoltre ha chiesto la condanna del Comune di Rieti al risarcimento del danno subito, ragguagliabile all’utile che sarebbe derivato alla ricorrente dal compimento dell’intera operazione, pari ad € 247.661, 00, ovvero all’importo accertato in corso di giudizio, anche a seguito di C.T.U..
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, II c., del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 2000.
2.- Violazione di legge, in particolare dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
3.- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del capitolato d’oneri, difetto dei presupposti dell’autotutela. Violazione di legge, in particolare dell’art. 13 del T.U.E.L..
4.- Violazione di legge, in particolare dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, nonché travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Con atto depositato il 15.11.2004 si è costituito in giudizio il Comune di Rieti, che ha eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo in materia de qua ed ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità del gravame, ovvero per la reiezione.
Con ordinanza 15/16 novembre 2004, n. 6052 il Tribunale ha respinto la istanza di emanazione di misure cautelari.
Con atto notificato al Comune di Rieti il 16.4.2005, depositato il 5.7.2005, il legale di parte ricorrente, premesso che questa non intendeva più coltivare il proposto gravame, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Alla pubblica udienza del 9.1.2006 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO




Con il ricorso in esame una società ha impugnato la deliberazione della G.C. di Rieti n. 247 del 28.7.2004 (di revoca dell’appalto aggiudicato alla ricorrente con contratto del 12.12.2003), la nota del Dirigente f.f. del Settore Socio-assistenziale del Comune suddetto prot. n. 43881 del 5.8.2004, l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di personale esterno qualificato pubblicato in data 17.8.2004 e gli atti presupposti o consequenziali; inoltre ha chiesto la condanna del Comune di Rieti al risarcimento del danno subito, ragguagliabile all’utile che sarebbe derivato alla ricorrente dal compimento dell’intera operazione, pari ad € 247.661, 00, ovvero all’importo accertato in corso di giudizio, anche a seguito di C.T.U..
Con atto notificato al Comune di Rieti il 16.4.2005, depositato il 5.7.2005, il legale di parte ricorrente, premesso che questa non intendeva più coltivare il proposto gravame, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Premette il Collegio che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima dell'introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (Consiglio Stato, sez. IV, 5 maggio 1997, n. 477).
Va altresì considerato anche che la declaratoria della cessazione della materia del contendere trova supporto processuale nell’art. 46 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 che prevede che “In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato, munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo.
Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.
La rinunzia dev'essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza
”.
La rinuncia al ricorso che non sia stata formulata con le modalità indicate da detto art. 46 del R.D. n. 642 del 1907 può essere reputata come manifestazione di sopravvenuto difetto d' interesse (T.A.R. Lazio Latina, 3 marzo 1988, n. 135) avendo il valore di inequivoca attestazione in ordine al venir meno dell' interesse del rinunziante ad una decisione di merito a lui favorevole, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d' interesse (Consiglio Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 850) ed improcedibilità del gravame a tale titolo (Consiglio Stato, sez. V, 6 aprile 1991, n. 447)
Nel caso che occupa l’atto di rinuncia al ricorso, pur firmato solo dal legale di parte ricorrente avv. Mario Rosati e non anche dal legale rappresentante di essa parte, produce tutti gli effetti di cui all'art. 46 del R.D. n. 642 del 1907, in quanto il difensore -ove, come nel caso che occupa, la procura rilasciatagli preveda la facoltà di transigere, conciliare e rinunziare agli atti- ben può ritenersi munito del mandato speciale richiesto.
Rileva altresì il Collegio che della rinuncia al ricorso non notificata ad una parte non costituita, secondo una certa giurisprudenza, non può essere dato atto, pur determinando essa rinuncia la sopravvenuta improcedibilità del gravame dal momento che costituisce diretta e manifesta espressione della carenza, in capo al ricorrente, di un interesse effettivo e attuale alla definizione del giudizio instaurato (Consiglio Stato, sez. V, 6 ottobre 1993, n. 991); secondo diverso orientamento giurisprudenziale detta rinuncia non richiede invece quale condizione della sua efficacia la regolare costituzione del contraddittorio (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, 10 gennaio 1980, n. 12).
Il Collegio ritiene di aderire, in osservanza al generale principio di economia processuale, al secondo dei citati orientamenti, in quanto la rinuncia non soggiace all'accettazione delle parti resistenti e non richiede pertanto quale condizione della sua efficacia la costituzione del contraddittorio non solo nei confronti delle parti costituite ma anche di quelle che, pur evocate in giudizio, non si sono costituite, trattandosi di atto diretto solo a coloro che concretamente partecipano al rapporto processuale e non anche a quei soggetti che, pur essendo formalmente controinteressati, non abbiano assunto la veste di parte per mancata partecipazione al processo, sebbene ritualmente intimati, evidentemente per carenza di interesse circa l’esito dello stesso, e che non rivestono quindi la qualità di controiteressati in senso sostanziale.
Per le ragioni che precedono il Collegio ritiene rituale la rinuncia al ricorso in esame, pur essendo la stessa formulata dal legale di parte ricorrente e notificata solo al Comune di Rieti resistente e non agli ulteriori controinteressati Micarelli Lucina e Tettamanti Franca, non costituiti in giudizio, e deve dare atto della stessa.
3.- Tenuto conto di quanto sopra il Collegio dà atto della rinuncia al ricorso in epigrafe indicato.
4.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - dà atto della rinuncia al ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 9.1.2006 ed in prosieguo in quella del 6.2.2006, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento