REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER
composto dai signori Magistrati:
Consigliere Paolo RESTAINO - Presidente f.f.
Consigliere Antonio AMICUZZI - Relatore
Primo Referendario Floriana RIZZETTO - Correlatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9836 del 2004 proposto dalla
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO 2000 a r.l.,
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Rosati,
unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma,
alla Via Salaria n. 161;
CONTRO
il COMUNE di RIETI, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dall’avv. Massimo De Luccia, unitamente
al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Giuseppe
Mazzini n. 112;
e nei confronti
di MICARELLI Lucina e TETTAMANTI Franca, non
costituite in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione della G.C. di Rieti n. 247 del
28.7.2004;
della nota del Dirigente f.f. del Settore Socio-assistenziale
del Comune suddetto prot. n. 43881 del 5.8.2004;
dell’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di
personale esterno qualificato, pubblicato in data 17.8.2004;
degli atti presupposti e consequenziali;
nonché per il risarcimento del danno subito, ragguagliabile
all’utile che sarebbe derivato alla ricorrente dal compimento
dell’intera operazione, pari ad € 247.661, 00, ovvero all’importo
accertato in corso di giudizio, anche a seguito di C.T.U.;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rieti;
Vista la propria ordinanza 15/16 novembre 2004, n. 6052;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 9.1.2006, con designazione
del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i
procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato l’1.10.2004, depositato il 14.10.2004,
la s.r.l. Cooperativa Sociale Obiettivo 2000 ha impugnato
la deliberazione della G.C. di Rieti n. 247 del 28.7.2004
(di revoca dell’appalto aggiudicato alla ricorrente con
contratto del 12.12.2003), la nota del Dirigente f.f. del
Settore Socio-assistenziale del Comune suddetto prot. n.
43881 del 5.8.2004, l’avviso pubblico per la costituzione
di un elenco di personale esterno qualificato pubblicato
in data 17.8.2004 e gli atti presupposti e consequenziali;
Inoltre ha chiesto la condanna del Comune di Rieti al risarcimento
del danno subito, ragguagliabile all’utile che sarebbe derivato
alla ricorrente dal compimento dell’intera operazione, pari
ad € 247.661, 00, ovvero all’importo accertato in corso
di giudizio, anche a seguito di C.T.U..
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art.
4, II c., del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 107 del
D. Lgs n. 267 del 2000.
2.- Violazione di legge, in particolare dell’art. 7 della
L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per violazione del
giusto procedimento.
3.- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione
e falsa applicazione dell’art. 37 del capitolato d’oneri,
difetto dei presupposti dell’autotutela. Violazione di legge,
in particolare dell’art. 13 del T.U.E.L..
4.- Violazione di legge, in particolare dell’art. 3 della
L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria
e di motivazione, sviamento, nonché travisamento ed erronea
valutazione dei fatti.
Con atto depositato il 15.11.2004 si è costituito in giudizio
il Comune di Rieti, che ha eccepito la carenza di giurisdizione
del Giudice amministrativo in materia de qua ed ha dedotto
la infondatezza del ricorso, concludendo per la declaratoria
di improcedibilità o di inammissibilità del gravame, ovvero
per la reiezione.
Con ordinanza 15/16 novembre 2004, n. 6052 il Tribunale
ha respinto la istanza di emanazione di misure cautelari.
Con atto notificato al Comune di Rieti il 16.4.2005, depositato
il 5.7.2005, il legale di parte ricorrente, premesso che
questa non intendeva più coltivare il proposto gravame,
ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Alla pubblica udienza del 9.1.2006 la causa è stata trattenuta
in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame una società ha impugnato la deliberazione
della G.C. di Rieti n. 247 del 28.7.2004 (di revoca dell’appalto
aggiudicato alla ricorrente con contratto del 12.12.2003),
la nota del Dirigente f.f. del Settore Socio-assistenziale
del Comune suddetto prot. n. 43881 del 5.8.2004, l’avviso
pubblico per la costituzione di un elenco di personale esterno
qualificato pubblicato in data 17.8.2004 e gli atti presupposti
o consequenziali; inoltre ha chiesto la condanna del Comune
di Rieti al risarcimento del danno subito, ragguagliabile
all’utile che sarebbe derivato alla ricorrente dal compimento
dell’intera operazione, pari ad € 247.661, 00, ovvero all’importo
accertato in corso di giudizio, anche a seguito di C.T.U..
Con atto notificato al Comune di Rieti il 16.4.2005, depositato
il 5.7.2005, il legale di parte ricorrente, premesso che
questa non intendeva più coltivare il proposto gravame,
ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Premette il Collegio che, in virtù del principio fondamentale
della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato
soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso
e il processo amministrativo resta nella disponibilità della
parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia
alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte
attrice, prima dell'introito del ricorso per la delibazione
nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere
più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli
atti gravati (Consiglio Stato, sez. IV, 5 maggio 1997, n.
477).
Va altresì considerato anche che la declaratoria della cessazione
della materia del contendere trova supporto processuale
nell’art. 46 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 che prevede
che “In qualunque stadio della controversia si può rinunciare
al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte
o dall'avvocato, munito di mandato speciale e depositato
nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui
è steso processo.
Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura
compiuti.
La rinunzia dev'essere notificata alla controparte, eccetto
il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza”.
La rinuncia al ricorso che non sia stata formulata con le
modalità indicate da detto art. 46 del R.D. n. 642 del 1907
può essere reputata come manifestazione di sopravvenuto
difetto d' interesse (T.A.R. Lazio Latina, 3 marzo 1988,
n. 135) avendo il valore di inequivoca attestazione in ordine
al venir meno dell' interesse del rinunziante ad una decisione
di merito a lui favorevole, con conseguente improcedibilità
del ricorso per sopravvenuta carenza d' interesse (Consiglio
Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 850) ed improcedibilità
del gravame a tale titolo (Consiglio Stato, sez. V, 6 aprile
1991, n. 447)
Nel caso che occupa l’atto di rinuncia al ricorso, pur firmato
solo dal legale di parte ricorrente avv. Mario Rosati e
non anche dal legale rappresentante di essa parte, produce
tutti gli effetti di cui all'art. 46 del R.D. n. 642 del
1907, in quanto il difensore -ove, come nel caso che occupa,
la procura rilasciatagli preveda la facoltà di transigere,
conciliare e rinunziare agli atti- ben può ritenersi munito
del mandato speciale richiesto.
Rileva altresì il Collegio che della rinuncia al ricorso
non notificata ad una parte non costituita, secondo una
certa giurisprudenza, non può essere dato atto, pur determinando
essa rinuncia la sopravvenuta improcedibilità del gravame
dal momento che costituisce diretta e manifesta espressione
della carenza, in capo al ricorrente, di un interesse effettivo
e attuale alla definizione del giudizio instaurato (Consiglio
Stato, sez. V, 6 ottobre 1993, n. 991); secondo diverso
orientamento giurisprudenziale detta rinuncia non richiede
invece quale condizione della sua efficacia la regolare
costituzione del contraddittorio (T.A.R. Emilia Romagna
Bologna, 10 gennaio 1980, n. 12).
Il Collegio ritiene di aderire, in osservanza al generale
principio di economia processuale, al secondo dei citati
orientamenti, in quanto la rinuncia non soggiace all'accettazione
delle parti resistenti e non richiede pertanto quale condizione
della sua efficacia la costituzione del contraddittorio
non solo nei confronti delle parti costituite ma anche di
quelle che, pur evocate in giudizio, non si sono costituite,
trattandosi di atto diretto solo a coloro che concretamente
partecipano al rapporto processuale e non anche a quei soggetti
che, pur essendo formalmente controinteressati, non abbiano
assunto la veste di parte per mancata partecipazione al
processo, sebbene ritualmente intimati, evidentemente per
carenza di interesse circa l’esito dello stesso, e che non
rivestono quindi la qualità di controiteressati in senso
sostanziale.
Per le ragioni che precedono il Collegio ritiene rituale
la rinuncia al ricorso in esame, pur essendo la stessa formulata
dal legale di parte ricorrente e notificata solo al Comune
di Rieti resistente e non agli ulteriori controinteressati
Micarelli Lucina e Tettamanti Franca, non costituiti in
giudizio, e deve dare atto della stessa.
3.- Tenuto conto di quanto sopra il Collegio dà atto della
rinuncia al ricorso in epigrafe indicato.
4.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra
le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione
seconda ter - dà atto della rinuncia al ricorso
in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica
amministrazione.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio
del 9.1.2006 ed in prosieguo in quella del 6.2.2006, con
l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.