REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione I
composto dai signori magistrati:
Fabio Donadono - Presidente f.f.
Paolo Severini - Primo Referendario
Francesco Guarracino - Referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8366/05 e successivi motivi aggiunti,
proposto dalla
EP s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Profili,
con il quale elettivamente domicilia in Napoli, Via Marino
Turchi n. 34;
CONTRO
il Comune di Recale, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Savastano,
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli,
Via De Pretis n. 19;
e nei confronti di
- Ditta Marziale Cuisine di Marziale Salvatore, in persona
del titolare, non costituitasi in giudizio;
- Marziale Cuisine s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso:
a) del bando di gara prot. n. 9234 del 19.9.2005 indetto
dal Comune di Recale per pubblico incanto per l’affidamento
del servizio di ristorazione scolastica, nella parte in
cui richiede alle imprese partecipanti al punto p) di essere
in possesso di certificazione di idoneità ed igienicità
rilasciata dalla ASL CE/1, per almeno 2 (due) automezzi
per il trasporto dei pasti;
b) del provvedimento di esclusione dalla gara;
c) del provvedimento di aggiudicazione definitiva mai comunicato
e/o notificato;
quanto ai motivi aggiunti:
d) del verbale di gara del 18.10.2005, in relazione
alla esclusione della ricorrente per aver dichiarato di
essere in possesso di almeno due automezzi muniti di certificazione
di idoneità e igienicità rilasciate dall'ASL Na 1 anziché
dall'ASL CE 1, come richiesto dal bando di gara, ed alla
aggiudicazione provvisoria alla Ditta Marziale Cusine di
Marziale Salvatore;
e) della determinazione n. 51 del 12.9.2005, avente ad oggetto
prenotazione di spese per Refezione scolastica anno 2005-2006
affidamento del servizio;
f) della determina n. 69 del 19.10.05, con cui è stato approvato
il predetto verbale di gara del 18.10.2005;
g) di ogni altro atto e/o provvedimento se ed in quanto
lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente, ivi compreso
il capitolato speciale se lesivo.
Visto il ricorso, con i relativi allegati, ed i successivi
motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione del Comune di Recale;
Viste le memorie depositate dalla parti a sostegno delle
rispettive difese;
Vista l'ordinanza del 14 dicembre 2005, n. 3576;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi, alla pubblica udienza del 15 marzo 2006, i difensori
delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La EP s.p.a. ha partecipato ad una gara indetta dal Comune
di Recine per l’affidamento del servizio di preparazione,
confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti
e smaltimento dei residui alimentari presso le scuole materne
e medie statali a tempo pieno esistenti nel territorio del
Comune, per l'a.s. 2005/2006, da aggiudicarsi col criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il bando di gara, nello stabilire i requisiti necessari
di partecipazione, richiedeva ai partecipanti di essere
in possesso della certificazione di idoneità ed igienicità
per almeno due automezzi per il trasporto dei pasti, rilasciata
dalla ASL CE/1 (bando di gara prot. 7324 del 19.9.05, al
punto 2, lettera p).
Essendo stata esclusa dalla suddetta gara per aver dichiarato
di possedere una certificazione rilasciata dalla ASL Napoli
1 anziché dalla ASL Caserta 1, la EP s.p.a., con ricorso
ritualmente notificato e depositato, ha impugnato il provvedimento
di esclusione e la clausola del bando, nonché l'aggiudicazione
provvisoria dell'appalto alla ditta Marziale Cuisine, al
fine di ottenerne l'annullamento, previa sospensione cautelare
dell'efficacia.
Deduce la ricorrente che il possesso della prescritta certificazione
di idoneità ed igienicità rilasciata da parte della ASL
Napoli 1, nel cui territorio di competenza ha una sede secondaria,
deve aversi per equivalente a quella rilasciata dalla ASL
CE/1 e che la clausola del bando che richiede che il requisito
sia certificato unicamente e necessariamente dalla ASL di
Caserta avrebbe imposto criteri discriminanti, illogici
e sproporzionati rispetto alla specificità dell'oggetto
dell'appalto, creando una situazione di privilegio per le
imprese aventi sede nella provincia di Caserta; inoltre,
la mancanza della certificazione dell'ASL CE/1 non sarebbe
sanzionata, in modo espresso, dal bando con l'esclusione
dalla gara ed il requisito in parola sarebbe ultroneo rispetto
a quanto richiesto dalla normativa vigente, stante la sufficienza
della autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti
al trasporto terrestre degli alimenti.
Soggiunge la ricorrente che la condizione di partecipazione
attinente al fatturato sarebbe contraria al principio della
massima partecipazione alle gare.
Il Comune di Recale si è costituito in giudizio eccependo
la tardività della impugnazione del bando.
Con ordinanza del 14 dicembre 2005, n. 3576, è stata fissata
l'udienza del 15 marzo 2006 per la discussione nel merito,
ai sensi dell'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.
In data 13-14 gennaio 2006 la ricorrente ha notificato motivi
aggiunti per gravare specificamente di impugnazione gli
atti depositati in giudizio dal Comune resistente nel corso
della camera di consiglio del 14.12.2006, per i medesimi
motivi di illegittimità già fatti valere con l’atto introduttivo.
In vista dell’udienza di discussione il Comune di Recale
ha depositato una memoria illustrativa.
Alla pubblica udienza del 15 marzo 2006 la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del
ricorso sollevata dal Comune di Recale in relazione all’impugnazione
delle clausole del bando.
Il termine di decadenza per l'impugnazione delle clausole
immediatamente lesive, infatti, decorre dal compimento dell'ultima
delle modalità di pubblicazione prescelte dall'amministrazione
e dunque, nel caso di specie, dal giorno successivo a quello
ultimo di pubblicazione del bando nell’albo pretorio, ivi
affisso dal 19.9.2005 al 17.10.2005: laddove il ricorso
è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica
il giorno 18.11.2005 (sicché, incidentalmente, il termine
decadenziale risulta osservato addirittura rispetto alla
data iniziale di pubblicazione del bando).
Nel merito il ricorso è fondato.
Stabiliva il bando di gara, punto 2, lett. p) dei “requisiti
necessari per la partecipazione”, che i concorrenti dovessero
attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, “di essere
in possesso di certificazione di idoneità ed igienicità,
rilasciata da ASL CE/1, per almeno 2 (due) automezzi per
il trasporto dei pasti”.
L’inosservanza degli obblighi di dichiarazione previsti
dal bando era espressamente sanzionata con l’esclusione
dalla gara (cfr. bando di gara, pag. 2 sub “requisiti
necessari per la partecipazione”, sesto rigo).
Come osserva la ricorrente, che sul punto ha specificatamente
gravato la lex specialis, la suddetta clausola del
bando è illogica e discriminatoria.
Parte resistente sostiene che la prescrizione troverebbe
giustificazione nel fatto che il bando, alla lettera immediatamente
precedente, richiedeva il possesso di un centro di cottura
ubicato appunto nell’ambito dell’ASL CE/1.
Senonché, la clausola in contestazione concerne la certificazione
della idoneità ed igienicità degli automezzi per il trasporto
dei pasti e non già del centro di cottura, cosicché la dedotta
circostanza non vale a giustificare la necessità che la
certificazione dovesse necessariamente ed esclusivamente
provenire dalla ASL CE/1.
Poiché non appare rinvenibile un fondamento razionale della
limitazione imposta dalla lex specialis, con effetti
ingiustificatamente discriminatori nei confronti di quelle
imprese che, avendo sede in altri distretti territoriali,
fossero in possesso della medesima certificazione, rilasciata
però da una diversa ASL, il bando risulta illegittimo in
parte qua, in ossequio al principio secondo cui non
è consentito all’amministrazione stabilire requisiti di
partecipazione alle gare che siano discriminanti, illogici
o sproporzionati rispetto alla specificità dell’oggetto
dell’appalto.
L’illegittimità della clausola del bando si ripercuote sul
provvedimento di esclusione della ricorrente e sui successivi
atti, ivi compresa l’aggiudicazione alla controinteressata.
Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto,
vanno annullati i provvedimenti impugnati.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di
Recale, in base alla soccombenza, nella misura indicata
in dispositivo, mentre possono essere compensate tra la
EP s.p.a. e la Marziale Cuisine.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione
I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla
i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Recale al pagamento delle spese di
giudizio in favore della EP s.p.a., che liquida nella misura
complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA,
compensando per il resto le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15
marzo 2006.