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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 5 aprile 2006 n. 3420
Pres. Fabio Donadono, est. Francesco Guarracino
EP s.p.a. (Avv. Armando Profili) c. Comune di Recale (Avv. Fulvio Savastano)


1. Contratti della P.A. – Appalto di refezione scolastica – Bando che richiede, a pena di esclusione, il possesso di certificazione di idoneità e igenicità rilasciata da una specifica A.S.L. – Illegittimità – Sussiste.

 

2. Contratti della P.A. – Appalto di refezione scolastica – Gara – Esclusione di un concorrente che ha presentato una certificazione di idoneità e igenicità rilasciata da A.S.L. diversa da quella espressamente indicata nel bando – Illegittimità – Sussiste.

1. E’ illegittimo la disposizione del bando di gara che richiede ai concorrenti il possesso di certificazioni di idoneità ed igienicità rilasciate da una specifica ASL, con esclusione della validità di certificazioni di identico contenuto rilasciate da altre AA.SS.LL.: tale disposizione ha effetti ingiustificatamente discriminatori nei confronti di quelle imprese che, avendo sede in altri distretti territoriali, fossero in possesso della medesima certificazione, rilasciata però da una diversa ASL (1).

 

2. E’ illegittima l’esclusione dalla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, di una impresa che ha presentato una certificazione di idoneità e igenicità rilasciata da una ASL diversa da quella indicata nel bando di gara.

 

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(1) Fattispecie relativa all’affidamento del servizio di servizio di ristorazione scolastica, in cui il bando di gara stabiliva, tra i requisiti necessari per la partecipazione, che i concorrenti dovessero attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, di essere in possesso di certificazione di idoneità ed igienicità, rilasciata da ASL Caserta 1, per almeno 2 (due) automezzi per il trasporto dei pasti. In tale caso il TAR ha ritenuto illegittima la citata disposizione di bando ritenendo che il possesso, da parte di un concorrente, della prescritta certificazione di idoneità ed igienicità rilasciata da parte della ASL Napoli 1, deve aversi per equivalente a quella rilasciata dalla ASL CE/1 e che la clausola del bando che richiede che il requisito sia certificato unicamente e necessariamente dalla ASL di Caserta ha imposto criteri discriminanti, illogici e sproporzionati rispetto alla specificità dell'oggetto dell'appalto, creando una situazione di privilegio per le imprese aventi sede nella provincia di Caserta.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione I




composto dai signori magistrati:
Fabio Donadono - Presidente f.f.
Paolo Severini - Primo Referendario
Francesco Guarracino - Referendario rel.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 8366/05 e successivi motivi aggiunti, proposto dalla

EP s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Profili, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, Via Marino Turchi n. 34;


CONTRO




il Comune di Recale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Savastano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Via De Pretis n. 19;


e nei confronti di



- Ditta Marziale Cuisine di Marziale Salvatore
, in persona del titolare, non costituitasi in giudizio;
- Marziale Cuisine s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;


per l'annullamento



quanto al ricorso:
a)
del bando di gara prot. n. 9234 del 19.9.2005 indetto dal Comune di Recale per pubblico incanto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, nella parte in cui richiede alle imprese partecipanti al punto p) di essere in possesso di certificazione di idoneità ed igienicità rilasciata dalla ASL CE/1, per almeno 2 (due) automezzi per il trasporto dei pasti;
b) del provvedimento di esclusione dalla gara;
c) del provvedimento di aggiudicazione definitiva mai comunicato e/o notificato;
quanto ai motivi aggiunti:
d)
del verbale di gara del 18.10.2005, in relazione alla esclusione della ricorrente per aver dichiarato di essere in possesso di almeno due automezzi muniti di certificazione di idoneità e igienicità rilasciate dall'ASL Na 1 anziché dall'ASL CE 1, come richiesto dal bando di gara, ed alla aggiudicazione provvisoria alla Ditta Marziale Cusine di Marziale Salvatore;
e) della determinazione n. 51 del 12.9.2005, avente ad oggetto prenotazione di spese per Refezione scolastica anno 2005-2006 affidamento del servizio;
f) della determina n. 69 del 19.10.05, con cui è stato approvato il predetto verbale di gara del 18.10.2005;
g) di ogni altro atto e/o provvedimento se ed in quanto lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente, ivi compreso il capitolato speciale se lesivo.

Visto il ricorso, con i relativi allegati, ed i successivi motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione del Comune di Recale;
Viste le memorie depositate dalla parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l'ordinanza del 14 dicembre 2005, n. 3576;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi, alla pubblica udienza del 15 marzo 2006, i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




La EP s.p.a. ha partecipato ad una gara indetta dal Comune di Recine per l’affidamento del servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti e smaltimento dei residui alimentari presso le scuole materne e medie statali a tempo pieno esistenti nel territorio del Comune, per l'a.s. 2005/2006, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il bando di gara, nello stabilire i requisiti necessari di partecipazione, richiedeva ai partecipanti di essere in possesso della certificazione di idoneità ed igienicità per almeno due automezzi per il trasporto dei pasti, rilasciata dalla ASL CE/1 (bando di gara prot. 7324 del 19.9.05, al punto 2, lettera p).
Essendo stata esclusa dalla suddetta gara per aver dichiarato di possedere una certificazione rilasciata dalla ASL Napoli 1 anziché dalla ASL Caserta 1, la EP s.p.a., con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha impugnato il provvedimento di esclusione e la clausola del bando, nonché l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla ditta Marziale Cuisine, al fine di ottenerne l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia.
Deduce la ricorrente che il possesso della prescritta certificazione di idoneità ed igienicità rilasciata da parte della ASL Napoli 1, nel cui territorio di competenza ha una sede secondaria, deve aversi per equivalente a quella rilasciata dalla ASL CE/1 e che la clausola del bando che richiede che il requisito sia certificato unicamente e necessariamente dalla ASL di Caserta avrebbe imposto criteri discriminanti, illogici e sproporzionati rispetto alla specificità dell'oggetto dell'appalto, creando una situazione di privilegio per le imprese aventi sede nella provincia di Caserta; inoltre, la mancanza della certificazione dell'ASL CE/1 non sarebbe sanzionata, in modo espresso, dal bando con l'esclusione dalla gara ed il requisito in parola sarebbe ultroneo rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente, stante la sufficienza della autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre degli alimenti.
Soggiunge la ricorrente che la condizione di partecipazione attinente al fatturato sarebbe contraria al principio della massima partecipazione alle gare.
Il Comune di Recale si è costituito in giudizio eccependo la tardività della impugnazione del bando.
Con ordinanza del 14 dicembre 2005, n. 3576, è stata fissata l'udienza del 15 marzo 2006 per la discussione nel merito, ai sensi dell'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
In data 13-14 gennaio 2006 la ricorrente ha notificato motivi aggiunti per gravare specificamente di impugnazione gli atti depositati in giudizio dal Comune resistente nel corso della camera di consiglio del 14.12.2006, per i medesimi motivi di illegittimità già fatti valere con l’atto introduttivo.
In vista dell’udienza di discussione il Comune di Recale ha depositato una memoria illustrativa.
Alla pubblica udienza del 15 marzo 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO




Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Comune di Recale in relazione all’impugnazione delle clausole del bando.
Il termine di decadenza per l'impugnazione delle clausole immediatamente lesive, infatti, decorre dal compimento dell'ultima delle modalità di pubblicazione prescelte dall'amministrazione e dunque, nel caso di specie, dal giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione del bando nell’albo pretorio, ivi affisso dal 19.9.2005 al 17.10.2005: laddove il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il giorno 18.11.2005 (sicché, incidentalmente, il termine decadenziale risulta osservato addirittura rispetto alla data iniziale di pubblicazione del bando).
Nel merito il ricorso è fondato.
Stabiliva il bando di gara, punto 2, lett. p) dei “requisiti necessari per la partecipazione”, che i concorrenti dovessero attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, “di essere in possesso di certificazione di idoneità ed igienicità, rilasciata da ASL CE/1, per almeno 2 (due) automezzi per il trasporto dei pasti”.
L’inosservanza degli obblighi di dichiarazione previsti dal bando era espressamente sanzionata con l’esclusione dalla gara (cfr. bando di gara, pag. 2 sub “requisiti necessari per la partecipazione”, sesto rigo).
Come osserva la ricorrente, che sul punto ha specificatamente gravato la lex specialis, la suddetta clausola del bando è illogica e discriminatoria.
Parte resistente sostiene che la prescrizione troverebbe giustificazione nel fatto che il bando, alla lettera immediatamente precedente, richiedeva il possesso di un centro di cottura ubicato appunto nell’ambito dell’ASL CE/1.
Senonché, la clausola in contestazione concerne la certificazione della idoneità ed igienicità degli automezzi per il trasporto dei pasti e non già del centro di cottura, cosicché la dedotta circostanza non vale a giustificare la necessità che la certificazione dovesse necessariamente ed esclusivamente provenire dalla ASL CE/1.
Poiché non appare rinvenibile un fondamento razionale della limitazione imposta dalla lex specialis, con effetti ingiustificatamente discriminatori nei confronti di quelle imprese che, avendo sede in altri distretti territoriali, fossero in possesso della medesima certificazione, rilasciata però da una diversa ASL, il bando risulta illegittimo in parte qua, in ossequio al principio secondo cui non è consentito all’amministrazione stabilire requisiti di partecipazione alle gare che siano discriminanti, illogici o sproporzionati rispetto alla specificità dell’oggetto dell’appalto.
L’illegittimità della clausola del bando si ripercuote sul provvedimento di esclusione della ricorrente e sui successivi atti, ivi compresa l’aggiudicazione alla controinteressata.
Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Recale, in base alla soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, mentre possono essere compensate tra la EP s.p.a. e la Marziale Cuisine.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Recale al pagamento delle spese di giudizio in favore della EP s.p.a., che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA, compensando per il resto le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 marzo 2006.



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