REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI
PRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
dott. FABIO DONADONO - Presidente
dott. PAOLO SEVERINI - Primo Ref., rel. ed est.
dott. FRANCESCO GUARRACINO - Referendario
alla pubblica udienza del 15 marzo 2006, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
sui ricorsi n. 11914 del 2004 e n. 4260 del 2005;
Visto il ricorso n. 11914/2004, proposto da:
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI “ICARO” a
R. L. ONLUS
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI “AGAPE” a R. L. ONLUS
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t..
rappresentati e difesi da:
GENTILE UMBERTO
ERRA ALFONSO
con domicilio eletto in Napoli
VIA G. MELISURGO, 4
presso
ERRA ALFONSO
contro
COMUNE DI NAPOLI
in persona del Sindaco p. t.
rappresentato e difeso da:
TARALLO GIUSEPPE
ACCATTATIS CHALONS D’ORANGES BARBARA
ANDREOTTOLA ANTONIO
CARPENTIERI ELEONORA
CRIMALDI BRUNO
CUOMO ANNALISA
FURNARI ANNA IVANA
PIZZA GIACOMO
PULCINI ANNA
RICCI BRUNO
con domicilio eletto in Napoli
PIAZZA MUNICIPIO – PALAZZO SAN GIACOMO
presso
AVVOCATURA MUNICIPALE
per l’annullamento
- 1) della nota prot. n. 4883 del 7.10.04, a firma
del Dirigente del Dipartimento Gare, Contratti e Forniture
del Comune di Napoli, dott. Malinconico, con la quale veniva
comunicata al raggruppamento – costituito dai Consorzi ricorrenti
– l’esclusione dalla gara per l’affidamento, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del
servizio di assistenza domiciliare integrata in favore dei
cittadini anziani fragili e/o non autonomi;
- 2) di tutti gli atti ed i verbali di gara, ed in particolare
del verbale redatto nella seduta pubblica dell’1.07.04,
con cui veniva disposta l’ammissione con riserva del raggruppamento
temporaneo ICARO – AGAPE;
- 3) del parere reso dall’Avvocatura Municipale del Comune
di Napoli, relativamente alla definitiva esclusione del
raggruppamento temporaneo, nonché la nota di trasmissione
prot. n. 4559 del 24.09.04;
- 4) d’ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque
connesso con gli atti impugnati;
nonché per l’annullamento
(giusta ricorso per motivi aggiunti dep. l’8.11.04)
- 1) del verbale della Commissione di gara, prot. n.
3407 del 29 settembre 2004;
- 2) del parere reso dall’Avvocatura Municipale del Comune
di Napoli, relativamente alla definitiva esclusione del
raggruppamento temporaneo, nonché la nota di trasmissione
prot. n. 4559 del 24.09.04;
Visto altresì il ricorso n. 4260/2005, proposto da:
A. T. I. “ICARO ED AGAPE” COSTITUITA DA
- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI “ICARO” a R. L. ONLUS
- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI “AGAPE” a R. L. ONLUS
. in persona del legale rappresentante p. t..
rappresentato e difeso da:
GENTILE UMBERTO
ERRA ALFONSO
con domicilio eletto in Napoli
VIA G. MELISURGO, 4
presso
ERRA ALFONSO
contro
COMUNE DI NAPOLI
in persona del Sindaco p. t.
rappresentato e difeso da:
TARALLO GIUSEPPE
ACCATTATIS CHALONS D’ORANGES BARBARA
ANDREOTTOLA ANTONIO
CARPENTIERI ELEONORA
CRIMALDI BRUNO
CUOMO ANNALISA
FURNARI ANNA IVANA
PIZZA GIACOMO
PULCINI ANNA
RICCI BRUNO
ROMANO GABRIELE
con domicilio eletto in Napoli
PIAZZA MUNICIPIO – PALAZZO SAN GIACOMO
presso
AVVOCATURA MUNICIPALE
e nei confronti di
A. T. I. COSTITUITA DA
SOL.CO NAPOLI – SOL.CO ROMA CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI
. in persona del legale rappresentante p. t..
rappresentato e difeso da:
GIARDINO DONATELLA
con domicilio eletto in Napoli
CORSO VITTORIO EMANUELE, 112
presso
GIARDINO DONATELLA
e nei confronti di
COOP. SOC. MAGINIFICA UNO a R. L.
A. T. I. CONSORZIO GESCO – COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO
in persona dei legali rappresentanti p. t..
non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- a) della determinazione n. 8 del 18.03.05, affissa
all’Albo Pretorio il 13.04.05, a firma del Dirigente del
Settore Politiche sociali ed educative – Servizio Politiche
di inclusione sociale del Comune di Napoli, con la quale
si è aggiudicata la gara per l’affidamento, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio
di assistenza domiciliare integrata in favore dei cittadini
anziani fragili e/o non autonomi, indetta dal Comune di
Napoli in esecuzione della determina dirigenziale n. 44
del 10.11.2003;
- b) del verbale dell’1.12.04 con cui la Commissione di
gara ha aggiudicato, in via provvisoria, la gara sub a)
per il II lotto, alla Cooperativa Sociale Sol.co;
- c) del verbale di gara del 25.11.2004, con cui la Commissione
giudicatrice ha stabilito i criteri di valutazione dei requisiti;
- d) di tutti i verbali di gara;
- e) del capitolato speciale d’appalto della gara sub a),
per quanto occorra;
- f) del bando di gara, per quanto occorra;
- g) d’ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque
connesso, comunque lesivo;
Visti gli atti e i documenti depositati con i ricorsi;
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato (nel ric.
n. 11914/04) dalla difesa di parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
e (nel ric. n. 4260/05) dell’A.T.I. controinteressata;
Viste le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito il relatore, Primo Ref. Paolo Severini;
Uditi altresì per le parti i relativi difensori, come da
verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Con il primo dei ricorsi in epigrafe, i Consorzi di Cooperative
Sociali sopra indicati impugnavano il provvedimento di esclusione
dalla gara in oggetto, rappresentando che la Commissione
di gara aveva dapprima, con verbale del 1.07.04, ammesso
con riserva il R. T. I. costituito dalle ricorrenti, chiedendo
contestualmente parere all’Avvocatura Municipale in ordine
alla sua definitiva ammissione, e quindi, con nota del 29.09.04,
l’aveva escluso dalla procedura concorsuale, recependo le
conclusioni dell’Avvocatura Municipale, ai sensi della lett.
c) dell’art. 12 del d. l.vo 157/95 (commissione di errore
grave nell’esercizio della propria attività), “stante la
sussistenza della revoca di precedente affidamento e la
contestuale risoluzione contrattuale per motivazioni inerenti
la regolarità dell’espletamento dell’attività professionale,
operata dall’A. S. L. Salerno 1”; avverso tale esclusione,
articolavano le seguenti censure:
- 1) Violazione dell’art. 12 d. l.vo 157/95; eccesso di
potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti,
illogicità e manifesta ingiustizia: l’errore grave nell’esercizio
della propria attività – giusta la giurisprudenza del C.
di S. – doveva essere stato commesso in un precedente rapporto
con la stessa Amministrazione aggiudicatrice;
- 2) Violazione dell’art. 12 d. l.vo 157/95; violazione
degli artt. 3 e 41 Cost.; eccesso di potere per travisamento
dei fatti, difetto d’istruttoria, erroneità dei presupposti,
difetto di motivazione, illogicità e manifesta ingiustizia:
non sussisteva il presupposto di fatto, posto a base dell’esclusione,
atteso che se era vero che inizialmente l’A. S. L. Salerno
1 aveva risolto unilateralmente il contratto di appalto
relativo al servizio di assistenza domiciliare integrata
per gli anziani non autosufficienti, residenti nell’ambito
territoriale di quell’azienda, era altrettanto vero che
– in seguito ad atto di citazione proposto dal Consorzio
Icaro innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore – tra le
parti era stata concordata consensualmente l’estinzione
del medesimo contratto, con conseguente rinunzia agli atti
di quel giudizio; non solo, ma l’adozione di un così grave
provvedimento presupponeva che fosse data adeguata contezza
delle circostanze che facevano ritenere un’impresa inaffidabile,
il che non era avvenuto nella specie; infine l’inadempimento
contrattuale che aveva dato luogo alla revoca del servizio
da parte dell’A. S. L. Salerno 1 (sospensione del servizio,
per una sola giornata, a causa della mancanza di un operatore
professionale) era fattispecie diversa dall’errore professionale,
che riguardava invece la diligenza tecnica dell’appaltatore.
Si costituiva in data 5.11.2004, con atto di forma, il Comune
di Napoli.
In data 8.11.2004 le ricorrenti depositavano ricorso per
motivi aggiunti, col quale impugnavano gli ulteriori atti
precisati in epigrafe, rappresentando che il parere dell’Avvocatura
Municipale era stato nel senso della non esclusione del
R. T. I., in considerazione dell’orientamento assunto dal
C. di S. in materia, e che la Commissione, nel verbale prot.
n. 3407, aveva tuttavia deciso di escluderlo comunque, ex
art. 12 d. l.vo 157/95, osservando che il Consorzio aveva
reso una generica dichiarazione circa l’insussistenza di
ragioni ostative alla sua partecipazione, “senza nulla evidenziare
circa l’esistenza dell’intervenuta risoluzione contrattuale
con l’ASL SA1”, ed articolando le seguenti ulteriori doglianze:
- 1) Violazione dell’art. 12 d. l.vo 157/95; eccesso di
potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti,
illogicità e manifesta ingiustizia: era ribadito il motivo
di ricorso sub 1) dell’atto introduttivo del giudizio;
- 2) ) Violazione dell’art. 12 d. l.vo 157/95; violazione
degli artt. 3 e 41 Cost.; eccesso di potere per travisamento
dei fatti, difetto d’istruttoria, erroneità dei presupposti,
difetto di motivazione, illogicità e manifesta ingiustizia:
era ribadito il motivo di ricorso sub 2) dell’atto introduttivo
del giudizio;
- 3) Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità,
travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, erroneità
dei presupposti, manifesta ingiustizia: la Commissione di
gara non aveva esplicitato le ragioni per le quali aveva
ritenuto di discostarsi dal parere reso dall’Avvocatura
Municipale, favorevole all’ammissione del R. T. I. alla
gara;
- 4) Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità,
travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, erroneità
dei presupposti, manifesta ingiustizia: quanto alla causa
di esclusione, costituita dal non avere, il Consorzio, dichiarato
alcunché circa l’intervenuta risoluzione contrattuale intimata
dall’A. S. L. Salerno 1, osservavano le ricorrenti che nulla,
in realtà, le stesse erano tenute a dichiarare, posto che
non s’erano mai rese responsabili di alcun errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, stante
l’inequivocabile orientamento del C. di S. in materia, e
tenuto conto altresì della definizione transattiva della
controversia, insorta al riguardo con l’Azienda Sanitaria
Salernitana.
In data 16.11.2004 il Comune di Napoli produceva memoria
difensiva, in cui deduceva l’infondatezza delle censure
articolate nell’atto introduttivo del giudizio e nei motivi
aggiunti.
Con ordinanza, resa all’esito della camera di consiglio
del 17.11.2004, la Sezione riteneva sussistere il requisito
del fumus boni iuris, nella forma del difetto di
motivazione dell’avversato provvedimento espulsivo di parte
ricorrente dalla gara, ed accoglieva la domanda cautelare
formulata dalla medesima, della quale disponeva l’ammissione
con riserva.
Con il secondo ricorso, l’A. T. I. “Icaro ed Agape”, costituita
dai Consorzi di Cooperative Sociali sopra indicati, impugnava
gli atti specificati in epigrafe, rappresentando che l’appalto
in questione (cui era stata ammessa a partecipare per effetto
della pronuncia cautelare della Sezione, di cui sopra s’è
detto) era stato suddiviso, dal Comune di Napoli, in cinque
lotti simili, a seconda dell’ambito territoriale di riferimento,
e che ogni singolo concorrente poteva risultare assegnatario
di un massimo di due lotti, pur potendo partecipare a tutti
e cinque; che doveva essere quindi indicato, dagli stessi
concorrenti, l’ordine di preferenza, nel caso d’aggiudicazione
di più lotti; che ai fini dell’aggiudicazione, la stazione
appaltante aveva proceduto ad individuare i criteri di valutazione
dei progetti – offerta pervenuti, e i relativi parametri,
con attribuzione al massimo di punti 45 per qualità del
servizio, al massimo di punti 30 per capacità tecniche ed
organizzative e al massimo di punti 25 per il prezzo; che
il punteggio finale era determinato dalla somma dei punteggi
conseguiti per ciascuno dei tre parametri sopra indicati;
che, in corso di gara, la Commissione, dopo aver proceduto
all’apertura dei plichi “A” (contenente la domanda di partecipazione
e la documentazione attestante il possesso dei requisiti
specifici richiesti per l’ammissione) e “B” (contenente
la relazione tecnico – organizzativa, redatta in conformità
dell’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché la
documentazione relativa alle capacità tecnico – organizzative
dei concorrenti), aveva assegnato identici punteggi per
ciascun concorrente, per ogni parametro e per tutti i lotti,
ad eccezione del sottoparametro di cui all’art. 14, punto
2, lett. d) (compreso nel parametro “capacità tecniche ed
organizzative”), vale a dire “sistemi organizzativi adottati
nella gestione del servizio”; per tale sottoparametro, la
Commissione aveva rilevato che, potendo ogni concorrente
restare aggiudicatario di due lotti, lo stesso doveva dimostrare
il possesso di sistemi organizzativi che garantissero la
gestione ottimale di due lotti, sistemi tra cui rientrava
l’offerta di personale, in termini quantitativi e qualitativi,
ed aveva quindi valutato tale sottoparametro proprio con
riferimento alla qualità e quantità del personale indicato,
“procedendo ad assegnare il punteggio massimo ivi previsto,
una sola volta, per quei concorrenti che non hanno un numero
di personale, nelle sue diverse qualificazioni, tale da
assicurare più lotti”; che la Commissione aveva deciso,
inoltre, d’assegnare tale punteggio massimo, una sola volta,
per il primo dei lotti, relativamente al quale il concorrente
in questione aveva espresso la propria preferenza.; che
essa A. T. I. aveva partecipato alla gara, formulando offerta
per i lotti n. II, III e V; che aveva trasmesso la documentazione
richiesta, ivi compresa la relazione tecnico – organizzativa
da cui risultava il numero degli operatori da impiegare
nell’espletamento del servizio, suddivisi in due distinti
elenchi, di 50 persone ciascuno; che altra concorrente,
l’A. T. I. Sol.co, pur avendo partecipato a due lotti, aveva
invece presentato un unico elenco comprendente 93 operatori,
indicando quale lotto di preferenza il I°; che, procedutosi
da parte della Commissione alla valutazione delle offerte
pervenute per il II° lotto e all’assegnazione dei punteggi,
all’A.T.I. ricorrente era stato attribuito un punteggio
complessivo di punti 85,62, mentre l’A. T. I. Sol.co aveva
ottenuto 85,8 punti; che in particolare, per il sottoparametro
concernente il fatturato, all’A. T. I. ricorrente erano
stati attribuiti 4 punti, all’A. T. I. Sol.co 5 punti e
all’A. T. I. Gesco 7 punti, mentre per il sottoparametro
relativo al personale, all’A. T. I. ricorrente erano stati
riconosciuti 4 punti e all’A. T. I. Sol.co 8 punti; che
la gara era stata aggiudicata, in via provvisoria e, quindi,
definitiva, all’A. T. I. Sol.co per i lotti II e III; che
nonostante varie istanze formulate, la stazione appaltante
aveva negato l’accesso agli atti di gara da parte dell’A.T.I.
ricorrente; tanto premesso in via di fatto, deduceva l’illegittimità
della gara per i seguenti motivi di diritto:
- 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
del principio d’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
eccesso di potere per erroneità del presupposto, perplessità
dell’azione amministrativa, sviamento: la Commissione giudicatrice,
in vista dell’attribuzione dei punteggi, aveva introdotto
in corso di gara una nuova regola sulle modalità di valutazione,
dopo l’apertura dei plichi “A” e “B”, e quindi dopo una
cognizione piena ed approfondita dei requisiti tecnico –
organizzativi posseduti dai concorrenti, in evidente contrasto
con il canone costituzionale di imparzialità e buona andamento
dell’azione della P. A.;
- 2) Ulteriore violazione dell’art. 97 Cost.; Contraddittorietà
ed illogicità dell’azione amministrativa: erroneamente la
stessa Commissione aveva ritenuto che la voce relativa alla
qualità e quantità del personale indicato per la gestione
del servizio andava riferita ai sistemi organizzativi adottati
nella gestione del medesimo, anziché al requisito competenza
ed esperienza professionale degli operatori (art. 14, lett.
c) del Capitolato Speciale);
- 3) Violazione e falsa applicazione del bando di gara e
del capitolato speciale d’appalto; Eccesso di potere per
erroneità del presupposto: per il lotto II, all’A. T. I.
Sol.co, risultata aggiudicataria, era stato attribuito il
massimo punteggio per il personale da impiegare nello svolgimento
del servizio, nonostante che la detta Associazione Temporanea
avesse presentato un solo elenco di operatori, composto
da 93 persone (a differenza dell’ATI ricorrente, che aveva
invece presentato due distinti elenchi di 50 persone ciascuno),
sicché il punteggio massimo in questione le poteva essere
riconosciuto una sola volta, per il lotto indicato come
preferito, vale a dire il I°;
- 4) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 445/2000,
dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto, dell’art.
97 Cost., del principio della par condicio; eccesso
di potere per erroneità dei presupposti: l’aggiudicazione
del servizio all’A.T.I. Sol.co, per il II lotto, era stata
falsata dall’attribuzione del punteggio relativo al requisito
del fatturato dell’impresa nell’ultimo triennio, riferito
a servizi analoghi, ex art. 14 del Capitolato, per il quale
era previsto un punteggio massimo di 7 punti, assegnati
all’A.T.I. Gesco – Valdocco che era stata, tuttavia, illegittimamente
ammessa alla gara (per avere, la stessa A. T. I., trasmesso
la certificazione dei servizi prestati presso altri enti
e l’elenco del personale impiegato, priva della sottoscrizione
del legale rappresentante della Coop. Valdocco); una volta
esclusa l’A.T.I. Gesco, il punteggio relativo al fatturato
sarebbe stato diversamente ripartito, il che avrebbe consentito
alla ricorrente di ottenere un punteggio complessivo più
alto e l’aggiudicazione del lotto in questione;
- 5) Violazione dell’art. 13 del d. l.vo 157/95; violazione
del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto; eccesso
di potere per erroneità del presupposto: in ordine al fatturato
dichiarato dall’A.T.I. Sol.co, per quanto era dato sapere,
la Commissione giudicatrice avrebbe cumulato il fatturato
delle singole imprese costituenti il Consorzio ed il fatturato
del Consorzio medesimo, laddove per il Consorzio Icaro sarebbe
stato riconosciuto punteggio solo per il fatturato delle
imprese costituenti il medesimo;
- 6) Violazione degli artt. 22 e 25 della l. 241/90; dell’art.
7 del d. P. R. 352/92; Eccesso di potere per erroneità del
presupposto: era stato arbitrariamente negato, dall’A. T.
I. ricorrente, l’accesso agli atti della procedura concorsuale,
in violazione della richiamata normativa.
Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza camerale del
22.06.05, la Sezione accoglieva la domanda cautelare, formulata
con l’atto introduttivo del giudizio, ravvisando elementi
di fondatezza del terzo motivo di ricorso, e disponeva il
riesame del provvedimento impugnato, fissando per la discussione
del merito l’udienza del 23.11.05 (detta ordinanza cautelare
era poi confermata dal C. di S. – V Sezione – con ordinanza
n. 4691/05, emessa in data 7.10.05 su appello del Comune
di Napoli).
S’era intanto costituito in giudizio, in data 10.06.2005,
il Comune di Napoli, che produceva quindi, in data 20.06.05
e 11.11.05, documentazione pertinente al ricorso, e in data
16.11.05 memoria difensiva in cui eccepiva l’inammissibilità
del ricorso, perché l’A.T.I. “Icaro & Agape” non aveva
partecipato alla gara per il II lotto, cui aveva invece
partecipato l’A.T.I. “Agape & Icaro” (in particolare,
il mandato ad litem era stato firmato dal Presidente
del Consorzio di Cooperative Sociali Icaro, mandatario dell’A.
T. I. “Icaro & Agape”); erano, inoltre, inammissibili
le censure formulate sub I e II, per carenza d’interesse,
posto che anche nel caso d’eventuale accoglimento delle
medesime, e conseguente rinnovo degli atti di gara, limitatamente
alla valutazione del requisito del personale, con l’attribuzione
del punteggio massimo in tutti i lotti a tutti i concorrenti,
l’A.T.I. ricorrente non sarebbe risultata aggiudicataria
di alcun lotto; con riferimento alla censura sub I, in ogni
caso, si sosteneva che non v’era stata alcuna integrazione
od innovazione dei criteri di valutazione dei punteggi prefissati;
quanto alle ulteriori doglianze, le stesse erano infondate,
e quelle rubricate sub 4, 5 e 6 anche inammissibili per
carenza d’interesse.
Si costituiva in giudizio, in data 21.11.05, la controinteressata
A. T. I. Sol.co Napoli – Sol.co Roma, con memoria difensiva
in cui precisava che – diversamente da quanto affermato
in ricorso – la stessa aveva partecipato alla gara per tutti
e cinque i lotti, ed aveva specificato l’ordine di preferenza
per i lotti III, II, IV, I e V; che l’A.T.I. Icaro &
Agape aveva presentato, con tale denominazione, offerta
per i lotti I e IV, ma che – con la diversa denominazione
di A.T.I. Agape & Icaro – aveva chiesto di partecipare
per i lotti II, III e V; che la Commissione, ravvisando
in detto comportamento un tentativo di eludere le preclusioni
del bando, che consentivano l’aggiudicazione al massimo
di due lotti, vista l’identità soggettiva dei partecipanti,
aveva considerato l’A. T. I. in questione come unica concorrente
per i cinque lotti, con preferenze espresse per i lotti
I, II, II, IV e V.
Ciò posto, eccepiva preliminarmente la carenza d’interesse
dell’A.T.I. Icaro & Agape, che non aveva il alcun modo
censurato il criterio del prezzo, che, pure, aveva avuto
un rilievo determinante per l’aggiudicazione dell’appalto
all’A. T. I. Sol.co, relativamente al II° e al III° lotto;
nel merito, sosteneva l’infondatezza delle avverse doglianze,
concludendo per il rigetto del ricorso.
In data 17.11.2005 l’A.T.I. ricorrente depositava memoria
difensiva.
All’udienza pubblica del 15 marzo 2006 entrambi i ricorsi
erano trattenuti in decisione.
DIRITTO
Anzitutto, dev’essere disposta la riunione dei due ricorsi,
per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Gli stessi, anzi, si presentano legati da un rapporto di
dipendenza logica – oltre che cronologica – atteso che dall’accoglimento
del primo, proposto avverso l’esclusione dei Consorzi di
Cooperative Sociali ricorrenti dalla gara de qua,
deriva la stessa ammissibilità del secondo, riguardante
l’aggiudicazione della medesima gara, essendo chiaro che
se il primo ricorso non fosse accolto, non si porrebbe neppure
il problema di esaminare il successivo.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il primo ricorso sia
evidentemente fondato.
L’esclusione dell’A.T.I. Icaro/Agape è stata disposta perché
la dichiarazione resa dalla medesima, circa l’insussistenza
di cause di esclusione ex art. 12 del d. l.vo 157/95,
è stata ritenuta mendace, in considerazione della mancata
menzione, in essa, dell’intervenuta risoluzione del contratto
relativo ad analogo appalto, aggiudicatole da parte dell’A.
S. L. Salerno 1.
L’art. 12 del citato decreto legislativo, sotto la rubrica
“Esclusione dalla partecipazione alle gare”, dispone, per
quanto qui interessa, quanto segue: “Fermo il disposto,
per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente
da quanto previsto dall’articolo 3, ultimo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall’articolo 68 del
relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione
alle gare i concorrenti: (…) c) che nell’esercizio della
propria attività professionale hanno commesso un errore
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione
aggiudicatrice”.
Circa l’interpretazione della disposizione in oggetto, s’è
consolidato, in giurisprudenza, l’orientamento secondo cui:
“L’errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
rilevante ai fini dell’esclusione dalla gara, deve considerarsi
quello commesso dall’impresa in occasione di un precedente
rapporto contrattuale con la stessa amministrazione che
indice l’appalto e non con una diversa stazione appaltante.
In tal senso, induce la lettera delle disposizioni dell’art.
11.1 lett. c) d.lg. 358/92 e 12.1 lett. c) d.lg. 157/95,
poiché, nel prevedere che il suddetto errore possa essere
accertato con qualsiasi mezzo dall’amministrazione aggiudicatrice,
le stesse norme lasciano intendere che solamente quest’ultima
abbia il potere di valutare la gravità delle infrazioni
commesse, con riferimento alla specificità del rapporto,
e di reputare se, a causa del comportamento tenuto dalla
controparte, sia venuto meno il rapporto fiduciario con
la stessa impresa, al punto da non consentirle ulteriori
possibilità di contrattare con essa” (Consiglio Stato, sez.
V, 20 ottobre 2005, n. 5892).
Alla luce di tali rilievi, giammai poteva essere decretata,
dalla stazione appaltante, l’estromissione dalla gara, con
riferimento ad una violazione contrattuale verificatasi
nel corso di un rapporto intercorso con altra Amministrazione,
e tanto a prescindere dal tipo e dall’entità della violazione
medesima (cfr. la motivazione della sentenza del C. di S.,
la cui massima s’è riportata sopra, secondo cui: “Va, pertanto,
considerata illegittima l’esclusione delle ditte ricorrenti
disposta dalla Commissione di gara, a prescindere dalle
questioni in ordine alla qualificabilità o meno come errore
grave del comportamento tenuto dalle stesse società nell’esecuzione
del contratto stipulato con” l’altra amministrazione).
Del resto, l’esistenza di tale tendenza giurisprudenziale
era ben nota alla Commissione, per esserle stata palesata
dall’Avvocatura Municipale nel parere, reso sulla questione;
ma da tale parere la Commissione ha ritenuto di discostarsi,
senza esplicitarne in maniera convincente le motivazioni.
Di conseguenza, la dichiarazione resa dall’A. T. I. ricorrente
non poteva essere considerata mendace o reticente, posto
che la stessa non era affatto tenuta a segnalare l’esistenza
di risoluzioni contrattuali che s’erano verificate nel
rapporto con altre stazioni appaltanti (e tanto a prescindere
dalla qualificazione da assegnare, sotto il profilo civilistico,
all’episodio concretamente intercorso nel rapporto con l’A.
S. L. Salerno 1, dal quale s’era originata una lite tra
le parti, poi transatta).
In conformità a tali considerazioni, il primo ricorso va
accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza;
ne deriva che legittimamente l’A. T. I. ricorrente ha partecipato
alle successive fasi della gara in oggetto.
Dev’essere, a questo punto, esaminato il secondo ricorso,
concernente appunto lo svolgimento della procedura concorsuale
de qua.
Preliminarmente dev’essere peraltro esaminata l’eccezione,
sollevata dalla difesa della stazione appaltante nella memoria
in atti, secondo cui l’impugnativa sarebbe inammissibile
perché l’A.T.I. “Icaro & Agape” non aveva partecipato,
in realtà, alla gara per il II lotto, cui aveva invece partecipato
l’A.T.I. “Agape & Icaro” (in particolare, il mandato
ad litem era stato firmato dal Presidente del Consorzio
di Cooperative Sociali Icaro, mandatario dell’A. T. I. “Icaro
& Agape”).
Al riguardo, è la stessa difesa della stazione appaltante
a rilevare, nella memoria difensiva in atti, che – come
ritenuto anche dalla Commissione giudicatrice nella seduta
dell’1.07.04 – le ATI “Icaro & Agape” ed “Agape &
Icaro”, a prescindere dalla diversa qualificazione, una
volta di mandataria, e l’altra di mandante, rispettivamente
attribuita ai Consorzi di Cooperative componenti, “possedevano
identità soggettiva”.
Nel verbale della seduta della Commissione dell’1.07.04
si legge, al riguardo, che “ad ulteriore conferma dell’identità,
milita la circostanza che sia l’A. T. I. Icaro/Agape che
l’A. T. I. Agape/Icaro si accreditano nei diversi lotti
attraverso documentazione tecnica assolutamente uguale,
alla quale peraltro le stesse A. T. I., che si ribadisce
sono solo apparentemente distintamente denominate, operano
un espresso rinvio, così confermando la loro identità soggettiva”;
sempre dal citato verbale emerge, altresì che “tale assunto
è acclarato dalla dichiarazione sia dell’A.T.I. Icaro/Agape
che dell’A.T.I. Agape/Icaro, che in sede di preferenza espressa
per l’eventuale aggiudicazione di più lotti, hanno reso
la detta preferenza indistintamente per gli identici lotti
e senza alcun riferimento alla diversa costituzione dell’A.T.I.”.
Attesa, pertanto, l’identità sostanziale tra le due A. T.
I. in questione, che sono state considerate e trattate,
nel corso della procedura di gara, come una soltanto, l’eccezione
preliminare del Comune è destituita di fondamento.
Ciò posto, rileva il Tribunale che anche il secondo ricorso
è fondato: rilievo determinante riveste, al riguardo, la
censura articolata sub 1).
S’osserva, preliminarmente, che il bando di gara prevedeva
che i concorrenti dovessero esibire, a pena d’esclusione,
la relativa documentazione contenuta in tre plichi (A, B
e C); di questi, il primo (plico “A”) doveva contenere la
domanda di partecipazione e i certificati, attestati e dichiarazioni
concernenti il possesso dei requisiti specifici richiesti
per l’ammissione alla gara (iscrizione alla C. C. I. A.
A., sistema di gestione della qualità, affidabilità finanziaria
ed economica, cauzione provvisoria, dichiarazione circa
l’assenza di condizioni ostative, relativa al fatturato
globale d’impresa riferito all’ultimo triennio e al fatturato
relativo a servizi analoghi a quello di gara, etc.); il
secondo (plico “B”) doveva comprendere una relazione tecnico
organizzativa, redatta in conformità all’art. 13 del Capitolato
Speciale d’Appalto (riguardante, in particolare, le modalità
con cui i concorrenti intendevano impostare e gestire il
servizio, e quindi i metodi adottati, gli aspetti organizzativi,
i raccordi con il territorio, le caratteristiche, i titoli
professionali e le modalità di utilizzazione del personale),
nonché l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi
tre anni, l’elenco dei titoli di studio o professionali
dei prestatori di servizi e dei dirigenti, l’indicazione
dei tecnici incaricati dei controlli di qualità, etc.; il
terzo plico (plico “C”) doveva infine contenere al suo interno
l’offerta economica, debitamente sottoscritta secondo le
modalità previste dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
S’osserva, inoltre, che il detto art. 14 del C. S. A. prevedeva
– sotto il titolo “Criteri di Valutazione e Relativi Parametri”
– la specificazione dei punteggi, assegnabili rispettivamente
per “qualità del servizio” (massimo 45 punti), “capacità
tecniche ed organizzative” (massimo 30 punti) e “prezzo”
(massimo 25 punti), dettagliando, per le prime due voci,
una serie di sottoparametri, per ognuno dei quali era predeterminato
il punteggio assegnabile (ad esempio, per il sottoparametro
“continuità e qualità dell’attività di formazione dei propri
operatori”, inserito nel campo “”qualità del servizio”,
era stabilita l’assegnazione di punti da 0 a 5; per il sottoparametro
“sistemi organizzativi adottati nella gestione del servizio”,
inserito nel campo “capacità tecniche ed organizzative”
erano previsti da 0 a 5 punti, e via discorrendo).
Si tenga inoltre presente che – nel verbale della seduta
della Commissione giudicatrice del 14.04.2004 – si legge
quanto segue: “La Commissione preliminarmente procede ad
un’attenta lettura degli atti di gara e, rilevato che i
parametri di valutazione e relativi sottoparametri sono
compitamente ed analiticamente descritti nell’art. 14 del
C. S. A., determina che, nella valutazione delle offerte,
la Commissione medesima si atterrà a quanto disposto dal
citato articolo”.
Dalla lettura dello stesso verbale del 14.04.2004, e dei
successivi, emerge poi che la Commissione procedeva alla
apertura dei plichi “A” e “B” presentati dai diversi concorrenti,
riservando ad un momento successivo l’apertura dei plichi
“C”, contenenti le offerte economiche dei vari partecipanti.
Nella seduta del 25.11.2004, peraltro, la Commissione, dopo
aver riammesso alla gara l’A.T.I. Icaro /Agape (per effetto
del provvedimento cautelare adottato dalla Sezione), procedeva,
sulla scorta dei lavori di cui ai verbali del 10, 21, 29
settembre e 1° ottobre 2004, “alla definitiva valutazione
dei progetti prodotti dalle ditte concorrenti”; rilevava,
al riguardo, che tutti i concorrenti avevano prodotto progetti
molto similari per ogni lotto, sostanzialmente sovrapponibili
e non esprimenti una progettualità legata allo specifico
territorio ricompreso nel lotto per cui era stato elaborato
il progetto.
Pertanto, dava atto di aver assegnato, a ciascun concorrente,
identici punteggi per tutti i parametri e per tutti i lotti,
ad eccezione tuttavia del sottoparametro di cui all’art.
14, punto 2 lett. d) del C. S. A., vale a dire “sistemi
organizzativi adottati nella gestione del servizio”; tale
determinazione, riferiva la Commissione, discendeva dalla
circostanza che il C.S.A. prevedeva che ciascun concorrente
poteva partecipare ad ogni lotto, ma restare aggiudicatario
fino ad un massimo di due lotti: in tal caso (d’eventuale
aggiudicazione di due lotti) il concorrente doveva essere
in possesso “proprio di quei sistemi organizzativi che garantiscano,
comunque, la gestione ottimale di due lotti”, con l’ulteriore
precisazione che nei sistemi organizzativi in questione
rientrava sicuramente “l’offerta di personale in termini
quantitativi e qualitativi”, in grado di garantire, con
ampio margine, la possibilità di assicurare il servizio.
Pertanto, la Commissione procedeva “alla valutazione del
sottoparametro de quo proprio con riferimento alla
qualità e quantità del personale indicato, procedendo ad
assegnare il punteggio massimo ivi previsto, una sola volta
per quei concorrenti che non hanno un numero di personale,
nelle sue diverse qualificazioni, tale da assicurare più
lotti. Al fine di definire in quale dei lotti assegnare
il punteggio massimo di cui al citato sottoparametro, la
Commissione ha attribuito lo stesso nel primo dei lotti
di cui il concorrente ha espresso la preferenza”.
Orbene, il Collegio ritiene che in tal modo la Commissione
abbia modificato i criteri per l’attribuzione dei punteggi,
dettagliatamente fissati dall’art. 14 del C. S. A., dopo
aver acquisito conoscenza dell’offerta tecnica – contenuta
nel plico “B” – presentata dalle varie concorrenti.
In tal modo, la stessa ha violato uno dei principi fondamentali
della materia delle gare pubbliche, quello che vuole che
eventuali modifiche ai parametri di valutazione delle offerte
debbano precedere, e non seguire, la fase in cui la Commissione
giudicatrice acquisisce piena contezza del contenuto delle
buste, contenenti le specifiche caratteristiche tecniche
proposte dai concorrenti; tanto, a garanzia della trasparenza
dell’agire della medesima Commissione, dell’imparzialità
della P. A. e del principio della par condicio tra
tutti i partecipanti alla gara.
E’ stato affermato, al riguardo, dalla Sezione, che: “L’introduzione
di elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri
generali di valutazione enucleati in sede di bando non può
ritenersi corretta ove avvenuta in un momento posteriore
all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.
La loro conoscenza costituisce, infatti, elemento potenzialmente
deviante in quanto mette in condizione la Commissione di
plasmare i criteri o parametri specificativi adattandoli
ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili,
sì da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti
di una o più imprese. Di conseguenza, l’esigenza di evitare
il rischio di una predeterminazione premiale dei criteri
impone l’anticipazione di ogni operazione di loro manipolazione
rispetto alla conoscenza delle offerte ed al giudizio successivo
sulle stesse” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio
2005, n. 575).
E’ stato osservato, analogamente, che: “Nel caso in cui,
nell’ambito di una gara per l’affidamento di un servizio,
la commissione di esperti, incaricata della valutazione
delle offerte tecniche, proceda a specificare ed integrare
i criteri di massima stabiliti dal bando, dopo l’apertura
delle buste contenenti la documentazione illustrativa delle
predette offerte, risultano violati i principi di segretezza
e di imparzialità che devono informare le gare pubbliche”
(Consiglio Stato, sez. V, 4 febbraio 2003, n. 533); ed ancora
che: “Il principio della tutela della par condicio
dei partecipanti e le esigenze di trasparenza e di imparzialità
dell’azione amministrativa esigono, in una gara pubblica
con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa,
che l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche
oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara
sia preceduta dalla completa determinazione dei criteri
o sottocriteri di attribuzione dei punteggi da parte della
Commissione stessa, con conseguente illegittimità della
procedura nella quale i parametri valutativi e la relativa
griglia di punteggi, con i quali la p.a. autolimita la propria
discrezionalità, siano stati fissati, anche solo in parte,
dopo l’esame degli elaborati progettuali e la conoscenza
della loro paternità” (T.A.R. Molise, 12 marzo 2002, n.
184).
S’è anzi specificato, correttamente, che non interessa stabilire
se i componenti della commissione abbiano concretamente
preso cognizione delle offerte contenute nelle buste, alla
cui apertura s’è proceduto, restando fermo il principio
fondamentale che eventuali specificazioni od integrazioni
dei criteri indicati dal bando di gara debbono precedere
la fase in questione (cfr. C. di S., V, 19.04.05, n. 1791).
Né può ritenersi, con la difesa del Comune, che la determinazione
assunta dalla Commissione, lungi dal costituire l’introduzione
di un criterio successivo alla cognizione dell’offerta,
sia servente al principio generale dell’affidabilità dell’appaltatore,
“atteso che nel rispetto della proposta del concorrente
la stazione appaltante non può esimersi dal valutare la
congruità (anche in termini di efficienza) dell’offerta
stessa in relazione allo specifico servizio da appaltare”.
Viceversa, ritiene il Collegio che l’operazione consistita:
a) nel ritenere che nel sottoparametro “sistemi organizzativi
adottati nella gestione del servizio” rientrasse anche l’offerta
di personale, in termini quantitativi e qualitativi, e b)
nell’attribuire, in base al numero degli addetti e alle
professionalità indicate dai concorrenti, il punteggio massimo
nel primo lotto e, quindi, nei successivi indicati come
preferiti per l’aggiudicazione, rappresenti un’illegittima
modificazione dei criteri generali di valutazione prefissati
dalla lex specialis di gara, perché effettuata dopo
l’intervenuta conoscenza delle specifiche caratteristiche
tecniche delle offerte.
Ritiene cioè il Collegio che tale operazione, proprio perché
successiva all’acquisita conoscenza, da parte della Commissione,
del contenuto della relazione tecnico – organizzativa redatta,
dai partecipanti alla gara, in conformità dell’art. 13 del
C.S.A., nonché dell’elenco o degli elenchi dei prestatori
di servizi e dei dirigenti delle imprese concorrenti, non
si sottrae alla censura d’indebita violazione del principio
d’imparzialità, che deve connotare l’operato della P.A.,
a tutela della par condicio tra i partecipanti medesimi.
Detto principio sarebbe infatti esposto ad un intollerabile
vulnus, se si consentisse l’ingresso a modifiche
dei criteri valutativi prefissati, poste in essere quando
le offerte tecniche da porre a confronto non sono più coperte
dal segreto.
La prima doglianza è quindi pienamente fondata: dalla illegittimità
concernente la modificazione dei criteri di valutazione
delle offerte discende l’invalidità dell'intera procedura
concorsuale.
Il rilievo ha carattere assorbente e determina l’accoglimento
del ricorso, senza la necessità di esaminare gli altri motivi
di impugnazione.
Neppure v’è necessità di analizzare le ulteriori eccezioni
di difetto di interesse, sollevate, relativamente all’intero
ricorso o a singole censure, dalla difesa del Comune e dell’A.T.I.
controinteressata, e per la cui enunciazione si richiama
quanto riportato in narrativa: le stesse infatti sarebbero
destinate inevitabilmente a cedere a fronte della natura
formale del vizio rilevato, tale da travolgere in radice
l’intera operazione valutativa posta in essere dalla Commissione.
Del resto, la stessa censura articolata nel terzo motivo
di ricorso (all’A.T.I. Sol.co, risultata aggiudicataria,
era stato attribuito, relativamente al lotto II, il massimo
punteggio per il personale da impiegare nello svolgimento
del servizio, nonostante che la detta Associazione Temporanea
avesse presentato un solo elenco di operatori, composto
da 93 persone; ciò a differenza dell’A.T.I. ricorrente,
che aveva invece presentato due distinti elenchi di 50 persone
ciascuno, sicché, a parere di quest’ultima, il punteggio
in questione poteva essere riconosciuto alla Sol.co una
sola volta, per l’altro lotto indicato come primo in ordine
di preferenza), più che assumere un autonomo rilievo invalidante
della procedura concorsuale in esame, conferma piuttosto,
a posteriori, la validità della soluzione adottata
dal Collegio.
Essa dimostra cioè inequivocabilmente come la scelta della
Commissione di privilegiare, ai fini del punteggio da assegnare
per il sottoparametro “sistemi organizzativi adottati nella
gestione del servizio”, tra le varie possibili alternative,
proprio l’offerta di personale in termini quantitativi e
qualitativi, introducendo per di più un ulteriore elemento
di novità, rappresentato dall’individuazione dei lotti per
i quali, nell’ipotesi di impresa partecipante a più gare,
poteva essere riconosciuto il massimo del punteggio, lungi
dal costituire un’operazione “neutra” e senza riflessi sullo
svolgimento della gara, abbia viceversa finito per influenzarne
l’andamento.
In conformità alle predette considerazioni, entrambi i ricorsi
riuniti vanno accolti.
In base al principio della soccombenza, le spese processuali
vanno poste a carico del Comune di Napoli, e liquidate in
euro 1.500,00 per ognuno dei due ricorsi riuniti, e così
complessivamente in euro 3.000,00; laddove riguardo all’A.T.I.
controinteressata sussistono validi motivi per disporne
la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania –
Prima Sezione di Napoli – definitivamente decidendo sui
ricorsi emarginati (n. 11914 del 2004 e n. 4260 del 2005),
previa loro riunione,
ACCOGLIE
i ricorsi suindicati, e per l’effetto annulla i provvedimenti
impugnati;
CONDANNA
il Comune di Napoli al pagamento, in favore dei Consorzi
di Cooperative Sociali ricorrenti, delle spese dei presenti
giudizi riuniti, complessivamente liquidate in euro 3.000,00
(tremila/00), oltre IVA e CAP come per legge;
COMPENSA
ogni altra spesa di giudizio;
ORDINA
all’Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente
sentenza.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15
marzo 2006.