REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 662/00 proposto dal
signor Orrù Gianfranco, rappresentato e difeso dall'avv.
Luigi Pinna presso lo studio del quale in Cagliari, via
Pitzolo n. 45, è elettivamente domiciliato;
contro
il Comune di Gonnosfanadiga, in persona del Sindaco
pro-tempre, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Diana,
presso il cui studio, in Cagliari, via S.Efisio n. 4, è
elettivamente domiciliato;
per la condanna
del Comune di Gonnosfanadiga al risarcimento dei danni derivanti
dall’occupazione di un terreno del ricorrente di 623 mq
e successiva acquisizione in capo al Comune per accessione
invertita;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gonnosfanadiga;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 12 ottobre
2005 il consigliere Francesco Scano;
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Si espongono i fatti così come riferiti in ricorso.
Con delibera n. 15 del 17/1/89 – che richiamava la precedente
n. 380 del 9/11/88 – la G.M. di Gonnosfanadiga approvava
il progetto relativo ai lavori di sistemazione della Via
Cocco Ortu e del suo prolungamento ed indicava i mezzi con
cui far fronte alle spese.
Con successiva delibera n. 152 dell’11/4/89 della G.M.,
- ratificata dalla delibera n. 88/89 del C.C. – integrante
la precedente, il Comune di Gonnosfanadiga dichiarava i
lavori di cui trattasi di pubblica utilità ed urgenza e
fissava i termini per l’inizio ed il completamento dei lavori
e della espropriazione.
In particolare il termine ex art. 13 L. 2359/1865 per il
completamento della procedura espropriativa veniva fissato
in cinque anni dalla data di adozione della delibera.
Tra le aree interessate all’opera pubblica vi era il mappale
596 della Sez F. Fg 3, di mq. 623 di proprietà dell’esponente.
Con decreto n. 10, prot. 923/U.T. in data 30/4/90 notificato
il 4/5/90 il Sindaco del Comune di Gonnosfanadiga disponeva
a favore del Comune medesimo l’occupazione d’urgenza dell’area
alla Sez. F. Fg. 3, mapp.596 preordinata alla realizzazione
dell’opera di cui trattasi.
L’occupazione veniva effettuata il 31/5/90.
Le opere sono state realizzate nei termini previsti, per
il loro completamento e per il perfezionamento delle relative
procedure espropriative, nelle sovracalendate delibere (14/5/93).
Peraltro né entro lo stesso termine né entro la data prevista
per legge per la maggior durata della occupazione derivante
dalla applicazione della L. 20/05/91 n. 158 è stata completata
la procedura ablatoria con la emanazione del decreto di
esproprio.
Conseguentemente per la irreversibile trasformazione dell’area
occupata e la sua destinazione alle opere pubbliche, con
lo spirare dei termini previsti per il completamento della
procedura espropriativa, il Comune di Gonnosfanadiga ha
acquistato illecitamente la proprietà dell’immobile interessato
alla costruzione dell’opera pubblica di cui trattasi con
conseguente estinzione del diritto di proprietà dell’esponente
Orrù Gianfranco.
Chiede quindi il risarcimento dei danni derivanti dalla
perdita della proprietà dell’area di che trattasi, con rivalutazione
monetaria ed interessi..
Il Comune di Gonnosfanadiga ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso per difetto di giurisdizione del TAR adito chiedendone,
comunque, il rigetto per infondatezza.
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005 la causa, su concorde
richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal
Collegio.
DIRITTO
Con il ricorso in esame il signor Orrù Gianfranco chiede
la condanna del Comune di Gonnosfanadiga al risarcimento
dei danni subiti per effetto dell’occupazione e successiva
acquisizione al patrimonio del Comune di un suo terreno
della superficie di mq 623, per effetto della realizzazione
di un’opera pubblica, in assenza di un decreto di esproprio.
La difesa del Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso
per difetto di giurisdizione del giudice adito.
L’eccezione è fondata.
L’art 34 del Decreto Legislativo 31 marzo 1980 n. 80, nel
testo originario, così disponeva:
“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti,
i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche in materia urbanistica ed edilizia”. La disposizione
è stata così modificata dall’art. 7 comma 3° lett. B della
legge 21 luglio 2000 n. 205:
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti,
i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia
urbanistica ed edilizia.
Sulla prima disposizione è intervenuta la Corte Costituzionale,
con sentenza 28 luglio 2004, n. 281, dichiarandone l’illegittimità
costituzionale, per eccesso di delega, "nella parte in cui
istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi
ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice
amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti
patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative
al risarcimento del danno".
La disposizione nel frattempo era stata però modificata
dal legislatore con l’art. 7 della legge 205, di cui alla
riportata disposizione.
Anche su l’ultima disposizione è intervenuta la Corte costituzionale,
con sentenza 6 luglio 2004, n. 204, dichiarandone l’illegittimità
costituzionale nella parte in cui prevede che sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti
e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti»
delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse
equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.
A seguito delle due pronunce della Corte costituzionale,
ed in modo particolare a seguito della sentenza 204/04,
si è manifestata e sempre più accentuata una divaricazione
delle rispettive posizioni tra l’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato e le Sezioni Unite della Cassazione sulla questione
del riparto di giurisdizione nelle controversie aventi ad
oggetto pretese risarcitorie relative a diritti soggettivi
lesi nell’esplicazione del potere pubblico ed in particolare
quelle in cui il fatto costitutivo dell’illecito fosse rappresentato
dal “ venir meno” dei titoli autoritativi posti ab origine
alla base delle condotte materiali divenute lesive.
Il contrasto ha avuto origine a seguito delle due citata
sentenze della Corte Costituzione, con le quali (sent. 281/04)
è stata sottratta al G.A. la giurisdizione esclusiva in
materia di edilizia ed urbanistica e (sent. N. 204/04) è
stata cancellata la parola “comportamenti” dal nuovo testo
dell’articolo 34, dettato dalla legge n. 205, che ha reintrodotto
la giurisdizione esclusiva, ad appena un anno dalla sua
eliminazione ad opera della Corte.
1. Il contrasto giurisprudenziale dovrebbe riguardare
le sole controversie sorte dopo l’entrata in vigore delle
modifiche introdotte con la legge 205 del 2000, stante la
retroattività dell’annullamento derivante dalla pronuncia
di incostituzionalità di cui alla sentenza 281/04: la norma
(art. 34 D.Lgs 80 del 1998), che attribuiva la giurisdizione
esclusiva al giudice amministrativo è venuta meno con effetto
retroattivo.
Pertanto nel periodo che va, ex art. 45 comma 18 del decreto,
dal 1 luglio 1998 (oltre che ovviamente nel periodo precedente),
alla data di entrata in vigore della legge 205 del 2000
(10 agosto), le controversie attinenti alla lesione di diritti
soggettivi dovrebbero pacificamente rientrare nella giurisdizione
del G.O., atteso che la giurisdizione si determina, ex art.
5 c.p.c., con riguardo alla legge vigente al momento della
proposizione della domanda (Cass., SS.UU. 17.11. 2005 n.
23241, 14.1.2005 n. 600). In tali periodi (ante e post 1.7.1998)
il Giudice amministrativo poteva conoscere (nella materia
in questione) delle sole domande attinenti la lesione di
interessi legittimi, mentre la cognizione sulle domande
attinenti diritti soggettivi è stata attribuita soltanto
con la legge 205 del 2000, con l’attribuzione della giurisdizione
esclusiva nella materia dell’edilizia e dell’urbanistica
(art. 7 comma 1° lett. B, che sostituisce l’art. 34 del
D.Lgvo n. 80/98) e con la devoluzione alla sua giurisdizione
“anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento
del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
e agli altri diritti patrimoniali consequenziali" (art.
7 comma 4°, che sostituisce primo periodo del terzo comma
dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
2. Non pare vi siano dubbi sulla giurisdizione neppure
nelle ipotesi di occupazione usurpativa pura, qual è l’apprensione
di un bene privato per la realizzazione di un’opera pubblica
all’infuori di un qualsiasi procedimento espropriativo,
che il Consiglio di Stato qualifica come mera via di fatto.
Entrambi tali fattispecie vengono ricondotte alla giurisdizione
del G.O., anche se divergenze permangono sulla qualificazione
dell’occupazione usurpativa, nel cui ambito la Cassazione
fa rientrare anche le ipotesi (che verranno esaminate al
successivo punto 3) di accessione invertita conseguente
al venir meno, per scadenza del termine massimo previsto
nel provvedimento di approvazione del progetto dell’opera
pubblica, della dichiarazione di pubblica utilità o nelle
ipotesi di mancata indicazione dei termini di inizio e fine
lavori (Cass SS.UU. 14.1.2005 n. 600), che invece il Consiglio
di Stato riconduce all’esercizio, sia pur illegittimo, della
funzione pubblica espressa con la dichiarazione di P.U.
Il fenomeno dell’occupazione usurpativa pura (così definito
per la totale assenza di provvedimenti degradatori) è costituito
dall’apprensione senza titolo di un bene immobile privato
da parte di un ente pubblico, per una qualsivoglia ragione
o fine non esplicitati da una dichiarazione di pubblica
utilità (rilevante quanto meno come fatto storico qualificante
l’opera come pubblica, ancorché divenuta inefficace per
scadenza dei termini o annullata in sede amministrativa
o giurisdizionale) dell’opera da realizzare con tale occupazione;
questo vale a maggior ragione per l’occupazione che non
si concretizzi nella realizzazione di un bene demaniale
o patrimoniale indisponibile.
Si tratta di vicende nelle quali la proprietà (o il diritto
reale limitato) é lesa da attività esclusivamente materiali,
non riconducibili all’espletamento di una funzione pubblica
in quanto non esecutive di atti o provvedimenti od assunte
con modalità del tutto estranee all’esercizio del potere
(carenza di potere).
Si realizza, in definitiva, un mero comportamento materiale,
insuscettibile di una qualche qualificazione di natura pubblicistica
e, in quanto tale, pacificamente riconducibile all’ambito
d’applicazione dei rimedi giurisdizionali del giudice ordinario
(accertamento di un diritto, tutela possessoria, risarcitoria
in forma specifica o per equivalente).
Analogamente, rientra nella giurisdizione del G.O. la cognizione
di quei comportamenti che, in sede di realizzazione dell’opera
pubblica, provochino danni a terzi; in detti comportamenti
rientra anche l’apprensione di un’area non compresa tra
quelle previste nel progetto dell’opera pubblica
(in particolare nel piano parcellare) e quindi non coperta
dalla dichiarazione di pubblica utilità.
3. Il conflitto si è, invece, affermato in tutte le
ipotesi in cui l’apprensione materiale del bene da parte
dell’amministrazione procedente sia avvenuta a seguito dell’adozione
di un titolo formale, dichiarazione di pubblica utilità
esplicita o implicita e successivo decreto di occupazione,
che venga poi meno per:
A) decorso del termine massimo di efficacia della dichiarazione
di pubblica utilità;
B) annullamento in sede giurisdizionale o amministrativa
della dichiarazione di pubblica utilità.
Ad avviso dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato,
sentenza 30.8.2005 n. 4, ambedue le ipotesi rientrano nell’alveo
dell’articolo 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato
dalla sentenza n. 204 della Corte costituzionale, sul rilievo
che la formula utilizzata dal legislatore – laddove si parla
di “atti e provvedimenti” in contrapposizione ai “comportamenti”
(espressione espunta dalla Corte) – mira proprio all’identificazione
della lesione di diritti soggettivi, eziologicamente riconducibile
alla funzione pubblica esercitata. Si può parlare di lesione
di diritti soggettivi solo dopo che i provvedimenti degradatori
siano stati annullati o abbiano cessato di esplicare retroattivamente
i loro effetti: “con il risultato singolare che può parlarsi
di lesione del diritto solo in concomitanza della dissoluzione
dell’atto con il quale il potere pubblico si era manifestato”.
Essendoci questo collegamento, sostiene l’A.P., non può
parlarsi di mero comportamento, quale deve ritenersi quello
posto in essere fuori dell’esplicazione del potere, per
cui le controversie rientrano nell’ambito della giurisdizione
esclusiva del G.A.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione affermano invece la
giurisdizione del Giudice ordinario, quando il giudizio
verta esclusivamente sull’illiceità della condotta del soggetto
pubblico suscettibile di incidere sui diritti patrimoniale
di terzi, non avendo alcun rilievo la precedente attività
provvedimentale, oramai venuta retroattivamente meno per
annullamento o per perdita di efficacia dei relativi atti
(cfr tra le tante, SS.UU, ordinanza n. 20123 del 18.10.2005).
Il Consiglio di Stato utilizza, quindi, come criterio di
discrimine per l’affermazione della propria giurisdizione
esclusiva, l’esistenza o meno di un collegamento tra l’attività
materiale che ha determinato la lesione del diritto soggettivo
e l’attività provvedimentale a monte, che qualifica la materiale
apprensione del bene del privato. Se sussiste questo collegamento
non può parlarsi di mero comportamento, ma di attività colorata
dall’esercizio di un potere pubblico espresso con la dichiarazione
di pubblica utilità e con il provvedimento di occupazione
d’urgenza, ancorché questi atti con i quali il potere si
era manifestato siano poi venuti meno (per annullamento
o perdita di efficacia).
La Cassazione non considera questo collegamento, ma semplicemente
l’aspetto sul quale verte la cognizione richiesta al giudice,
costituito dall’attività materiale causatrice di danno ingiusto.
Poiché l’oggetto del giudizio, afferma la Suprema Corte,
non riguarda gli atti oramai venuti meno (per annullamento
o per perdita di efficacia), ma semplicemente l’attività
materiale posta in essere dal soggetto pubblico, da valutare
con i parametri dettati dall’art. 2043 del cod. civ., che
ha determinato la lesione dei diritti patrimoniali di terzi,
la giurisdizione appartiene al G.O., il quale in tale sede
non solo può condannare l’amministrazione al risarcimento
del danno, ma può anche pronunciare condanna di essa ad
un facere specifico, senza violazione del limite interno
delle sue attribuzioni giurisdizionali fissato dall’art.
4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E, proprio
perché l’ente pubblico non ha agito quale autorità (stante
l’assenza di attività provvedimentale a supporto della fattispecie
di danno), detto facere non può considerarsi alla stregua
di un’attività provvedimentale o comunque riservata all’esclusivo
apprezzamento della competente autorità amministrativa (SS.UU.
ord. 18.10.2005 n. 20123).
La posizione della Cassazione è assolutamente uniforme,
adottando un concetto ampio di “comportamento materiale”
al fine di escludere l’applicazione dell’art. 34 ogni qualvolta
la controversia abbia ad oggetto una mera richiesta risarcitoria,
nella quale l’illegittimità dell’atto costituisce solo un
elemento fattuale della fattispecie aquiliana, fondata sulla
condotta materiale che ha leso il diritto soggettivo di
proprietà (si vedano C. Cass. n. 9139 del 2003, C. Cass.
n. 219444 del 2004, C. Cass. n. 600 del 2005, C. Cass. n.
23241 del 2005, C. Cass. n. 11335 del 2005, C. Cass. n.
10962 del 2005, C. Cass. n. 8204 del 2005, C. Cass. n. 8209
del 2005 e da ultimo, C. Cass. n. 1207 del 2006).
Anche la posizione dell’Adunanza Plenaria, è rimasta aderente
al solco tracciato con la sentenza n. 4 del 2005, essendo
stata confermata dalle successive A.P. n. 9 del 16.11.2005
e n. 2 del 9.2.2006.
La n. 9/2005 precisa la nozione dei comportamenti lesivi
(e causa di risarcimento del danno) comunque riferibili
alla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 34 D.Lgs.
n. 80/98 anche dopo la C.Cost. n. 204 del 2004, affermando
che “la disposizione dell'art. 34 - nel punto in cui
parla di “comportamenti” (l'espressione espunta dalla Corte
Costituzionale per arginare l'ambito della giurisdizione
amministrativa) non si riferisce a quelle condotte che si
connotano - come nella specie - quale attuazione di potestà
amministrative manifestatesi attraverso provvedimenti autoritativi
che hanno spiegato secundum legem i loro effetti pur se
successivamente rimossi, in via retroattiva, da pronunce
di annullamento”. Mentre i comportamenti cui faceva
riferimento l’originario articolo 34 avevano ad oggetto
“non già attività materiali sorrette dall’esplicazione
del potere (sia pure un potere manifestatosi con atti illegittimi
poi cadutati), ma condotte poste in essere dalla pubblica
amministrazione muovendo (magari in vista del perseguimento
di interessi pubblici) fuori dell’esplicazione del potere
(con attività materiali, voi de fait, manifestazioni abnormi
del pubblico potere etc.).”.
L’A. P. n. 2 del 2006, considera poi a sostegno della
giurisdizione del G.A., anche la norma introdotta con l’articolo
7, della legge 2005, che ha novellato l’art. 7 della legge
6 dicembre 1971 n. 1034, il cui 4° comma così dispone:
"Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito
della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni
relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso
la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti
patrimoniali consequenziali”.
Considera inoltre non determinante, ai fini del riparto
di giurisdizione, la circostanza che la domanda risarcitoria
venga avanzata successivamente a quella che ha condotto
all’annullamento degli atti della procedura espropriativa,
ritenendo “inaccettabile, in via di principio, una tesi
che lasci al ricorrente la scelta del giudice competente,
proponendo insieme o distintamente le due domande, senza
che mutino i presupposti di fatto e di diritto sui quali
si fondano…”, e che “il nesso fra illegittimità dell’atto
e responsabilità dell’autorità amministrativa che lo ha
posto in essere, non ha diversa natura, né è meno stretto
o di diversa intensità se le due questioni dibattute – quella
di non conformità a legge della misura autoritativa e quella
di responsabilità per i danni che ne sono derivati – sono
esaminate e risolte in unico o in separati giudizi..”.
Sulla stessa linea sembrerebbe porsi anche una pronuncia
delle Sezioni Unite ( 31.3.2005, n. 6745), con la quale
la Suprema Corte, in un’ipotesi di risarcimento danni a
seguito di colpevole ritardo nel rilascio di una concessione
edilizia, afferma che il privato non ha la possibilità di
adire a suo scelta il giudice ordinario o amministrativo,
in quanto ciò “contrasterebbe con il principio generale
che esclude il condizionamento della giurisdizione rispetto
a ragioni di connessione, precludendo l’ordinamento che
la scelta del giudice possa dipendere dalla strategia processuale
della parte che agisce in giudizio” (nella specie, tuttavia
la cassazione ha coerentemente ritenuto che il privato debba
chiedere al G.A. sia la dichiarazione sull’illegittimità
del ritardo, sia il connesso risarcimento del danno, visto
nella specie come diritto patrimoniale consequenziale).
Le ultime due sentenze dell’A.P. hanno riguardato domande
di risarcimento proposte dagli interessati a seguito di
pronunce di annullamento degli atti della procedura espropriativa,
mentre la fattispecie della domanda di risarcimento danni
conseguente alla perdita di efficacia della dichiarazione
di pubblica utilità è stata esaminata con la precedente
sentenza n. 4 del 2005.
La fattispecie oggetto della presente controversia riguarda
una domanda di risarcimento danni, proposta in conseguenza
dell’occupazione, e successiva realizzazione di un’opera
pubblica, di un terreno del ricorrente non seguita dall’emissione
del decreto di esproprio durante il periodo di validità
della dichiarazione di pubblica utilità. Trattasi quindi
di domanda di risarcimento danni da fatto illecito riconducibile
all’esecuzione di atti (dichiarazione di pubblica utilità
e occupazione di urgenza) che hanno poi perso per legge,
e retroattivamente, la loro efficacia (ipotesi sub lett.
A di cui al punto n. 3).
Il Collegio consapevole dell’insanabile contrasto di soluzioni
allo stato esistente tra le Sezioni Unite della Cassazione
e l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ritiene di
dover confermare il proprio orientamento in favore della
giurisdizione del G.O. espresso con la sentenza 4 maggio
2005 n. 962 e con altre conformi.
Ciò anche perchè il nostro ordinamento prevede un sistema
unificato per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione
fra giudici ordinari e speciali, attribuendo alla Corte
di Cassazione, ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., la competenza
a risolvere in via esclusiva i conflitti di giurisdizione
fra giudici ordinari e speciali; al riguardo la Corte Costituzionale,
tutte le volte in cui è stata investita della questione,
seppure con specifico riferimento all’istituto del regolamento
preventivo (Corte Cost. 28 luglio 1983, n. 246, 6 giugno
1973, n. 73), ha sancito la congruenza e ragionevolezza
del sistema, anche con riferimento ai rapporti tra le due
giurisdizioni, affermando a chiare lettere che, nell’attuale
sistema, competente in tema di giurisdizione è la Corte
di Cassazione.
L’affermazione della giurisdizione amministrativa, stante
il riferito contrasto, avrebbe poi lo svantaggio di comportare
(ove venissero esperite le fisiologiche fasi di tutela)
una eccessiva durata del processo con conseguente violazione
del fondamentale diritto ad una decisione in tempi ragionevoli.
Dato l’attuale, consolidato orientamento del giudice regolatore
della giurisdizione, ben si potrebbe realizzare infatti
la possibilità che il ricorrente chieda e ottenga il risarcimento
del danno dal Giudice Amministrativo in primo e in secondo
grado, per poi dover nuovamente iniziare la causa nanti
il giudice ordinario, una volta cassata per difetto di giurisdizione
la decisione d’appello emessa dal Consiglio di Stato.
Quanto sopra in palese contrasto con i principi dell’art.
111 Cost. e dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, che sancisce "il
diritto di ogni persona ad un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti un Tribunale indipendente
ed imparziale costituito per legge al fine della determinazione
sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile,
sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta". Norma, questa, la cui violazione ha comportato
e comporta tutt’ora la condanna dello Stato Italiano da
parte della Corte di Strasburgo (si veda, per tutte, Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, causa n. 34256/96 del 28
luglio 1999).
Ora si è consapevoli che finchè non risulti emanata una
sentenza regolatrice della Corte di Cassazione, il Consiglio
di Stato come giudice d’appello ha titolo a sindacare d’ufficio
o previa apposita impugnativa, in ogni ipotesi, la decisione
sulla giurisdizione pronunciata in primo grado.
Non può tuttavia essere trascurato il fatto obiettivo che
il giudice della giurisdizione, dopo la sentenza della Corte,
ed a prescindere da ogni valutazione sulla condivisibilità
della tesi sostenuta, si è espresso finora in modo costante
nel senso di affermare la giurisdizione del giudice ordinario
in fattispecie identiche a quella sottoposta al collegio.
Peraltro nella specie l’amministrazione resistente ha sollevato
una specifica eccezione, circostanza che porta a ritenere
non implausibile una prosecuzione del contenzioso fino al
ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione, ed una
successiva prosecuzione della causa dinanzi al giudice ordinario,
con una esasperata ed alla fine inutile protrazione della
lite in contrasto con il principio della ragionevole durata
del processo.
Ciò induce il Collegio ad adeguarsi immediatamente all’orientamento
sulla giurisdizione espresso dal giudice che, nell’attuale
sistema, è competente a decidere per ultimo sulla giurisdizione.
Per le su esposte considerazioni il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del
TAR adito.
Le spese del giudizio, stante l’esistenza di un contrasto
giurisprudenziale, possono essere interamente compensate
fra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto
di giurisdizione.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari
del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 12
ottobre 2005 e del 15 febbraio 2006, dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.
Depositata in segreteria oggi: 28/03/2006