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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 28 marzo 2006 n. 388
Pres. L. Tosti, Est. F. Scano
G. Orrù (Avv. L. Pinna) c. Comune di Gonnosfanadiga (Avv. E. Diana)


Giurisdizione e competenza – Espropriazione – domanda risarcitoria – dichiarazione di p.u. scaduta – giurisdizione A.G.O.

Dopo le sentenze della Corte Costituzionale 28 luglio 2004, n. 281 e 6 luglio 2004, n. 204, la domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno subiti per effetto dell’occupazione e successiva acquisizione al patrimonio del Comune di un terreno per la realizzazione di un’opera pubblica in assenza di un decreto di esproprio, è demandata alla cognizione del giudice ordinario. Tale principio trova applicazione anche in fattispecie di occupazione legittima non seguita da decreto di esproprio e cioè di domanda di risarcimento danni da fatto illecito riconducibile all’esecuzione di atti (dichiarazione di pubblica utilità e occupazione di urgenza) che hanno poi perso per legge, e retroattivamente, la loro efficacia. Pur nella consapevolezza dell’insanabile contrasto tra Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e Sezioni Unite della Corte di Cassazione non può essere trascurato il fatto obiettivo che il giudice della giurisdizione, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ed a prescindere da ogni valutazione sulla condivisibilità della tesi sostenuta, si è espresso finora in modo costante nel senso di affermare la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie identiche a quella sottoposta al collegio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA




ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 662/00 proposto dal

signor Orrù Gianfranco, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pinna presso lo studio del quale in Cagliari, via Pitzolo n. 45, è elettivamente domiciliato;

contro




il Comune di Gonnosfanadiga, in persona del Sindaco pro-tempre, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Diana, presso il cui studio, in Cagliari, via S.Efisio n. 4, è elettivamente domiciliato;


per la condanna



del Comune di Gonnosfanadiga al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione di un terreno del ricorrente di 623 mq e successiva acquisizione in capo al Comune per accessione invertita;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gonnosfanadiga;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 12 ottobre 2005 il consigliere Francesco Scano;
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO




Si espongono i fatti così come riferiti in ricorso.
Con delibera n. 15 del 17/1/89 – che richiamava la precedente n. 380 del 9/11/88 – la G.M. di Gonnosfanadiga approvava il progetto relativo ai lavori di sistemazione della Via Cocco Ortu e del suo prolungamento ed indicava i mezzi con cui far fronte alle spese.
Con successiva delibera n. 152 dell’11/4/89 della G.M., - ratificata dalla delibera n. 88/89 del C.C. – integrante la precedente, il Comune di Gonnosfanadiga dichiarava i lavori di cui trattasi di pubblica utilità ed urgenza e fissava i termini per l’inizio ed il completamento dei lavori e della espropriazione.
In particolare il termine ex art. 13 L. 2359/1865 per il completamento della procedura espropriativa veniva fissato in cinque anni dalla data di adozione della delibera.
Tra le aree interessate all’opera pubblica vi era il mappale 596 della Sez F. Fg 3, di mq. 623 di proprietà dell’esponente.
Con decreto n. 10, prot. 923/U.T. in data 30/4/90 notificato il 4/5/90 il Sindaco del Comune di Gonnosfanadiga disponeva a favore del Comune medesimo l’occupazione d’urgenza dell’area alla Sez. F. Fg. 3, mapp.596 preordinata alla realizzazione dell’opera di cui trattasi.
L’occupazione veniva effettuata il 31/5/90.
Le opere sono state realizzate nei termini previsti, per il loro completamento e per il perfezionamento delle relative procedure espropriative, nelle sovracalendate delibere (14/5/93).
Peraltro né entro lo stesso termine né entro la data prevista per legge per la maggior durata della occupazione derivante dalla applicazione della L. 20/05/91 n. 158 è stata completata la procedura ablatoria con la emanazione del decreto di esproprio.
Conseguentemente per la irreversibile trasformazione dell’area occupata e la sua destinazione alle opere pubbliche, con lo spirare dei termini previsti per il completamento della procedura espropriativa, il Comune di Gonnosfanadiga ha acquistato illecitamente la proprietà dell’immobile interessato alla costruzione dell’opera pubblica di cui trattasi con conseguente estinzione del diritto di proprietà dell’esponente Orrù Gianfranco.
Chiede quindi il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà dell’area di che trattasi, con rivalutazione monetaria ed interessi..
Il Comune di Gonnosfanadiga ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del TAR adito chiedendone, comunque, il rigetto per infondatezza.
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.


DIRITTO




Con il ricorso in esame il signor Orrù Gianfranco chiede la condanna del Comune di Gonnosfanadiga al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’occupazione e successiva acquisizione al patrimonio del Comune di un suo terreno della superficie di mq 623, per effetto della realizzazione di un’opera pubblica, in assenza di un decreto di esproprio.
La difesa del Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.
L’eccezione è fondata.
L’art 34 del Decreto Legislativo 31 marzo 1980 n. 80, nel testo originario, così disponeva:
“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia”
. La disposizione è stata così modificata dall’art. 7 comma 3° lett. B della legge 21 luglio 2000 n. 205:
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
Sulla prima disposizione è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza 28 luglio 2004, n. 281, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, "nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno".
La disposizione nel frattempo era stata però modificata dal legislatore con l’art. 7 della legge 205, di cui alla riportata disposizione.
Anche su l’ultima disposizione è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204, dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.
A seguito delle due pronunce della Corte costituzionale, ed in modo particolare a seguito della sentenza 204/04, si è manifestata e sempre più accentuata una divaricazione delle rispettive posizioni tra l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e le Sezioni Unite della Cassazione sulla questione del riparto di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto pretese risarcitorie relative a diritti soggettivi lesi nell’esplicazione del potere pubblico ed in particolare quelle in cui il fatto costitutivo dell’illecito fosse rappresentato dal “ venir meno” dei titoli autoritativi posti ab origine alla base delle condotte materiali divenute lesive.
Il contrasto ha avuto origine a seguito delle due citata sentenze della Corte Costituzione, con le quali (sent. 281/04) è stata sottratta al G.A. la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia ed urbanistica e (sent. N. 204/04) è stata cancellata la parola “comportamenti” dal nuovo testo dell’articolo 34, dettato dalla legge n. 205, che ha reintrodotto la giurisdizione esclusiva, ad appena un anno dalla sua eliminazione ad opera della Corte.

1.
Il contrasto giurisprudenziale dovrebbe riguardare le sole controversie sorte dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la legge 205 del 2000, stante la retroattività dell’annullamento derivante dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza 281/04: la norma (art. 34 D.Lgs 80 del 1998), che attribuiva la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo è venuta meno con effetto retroattivo.
Pertanto nel periodo che va, ex art. 45 comma 18 del decreto, dal 1 luglio 1998 (oltre che ovviamente nel periodo precedente), alla data di entrata in vigore della legge 205 del 2000 (10 agosto), le controversie attinenti alla lesione di diritti soggettivi dovrebbero pacificamente rientrare nella giurisdizione del G.O., atteso che la giurisdizione si determina, ex art. 5 c.p.c., con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda (Cass., SS.UU. 17.11. 2005 n. 23241, 14.1.2005 n. 600). In tali periodi (ante e post 1.7.1998) il Giudice amministrativo poteva conoscere (nella materia in questione) delle sole domande attinenti la lesione di interessi legittimi, mentre la cognizione sulle domande attinenti diritti soggettivi è stata attribuita soltanto con la legge 205 del 2000, con l’attribuzione della giurisdizione esclusiva nella materia dell’edilizia e dell’urbanistica (art. 7 comma 1° lett. B, che sostituisce l’art. 34 del D.Lgvo n. 80/98) e con la devoluzione alla sua giurisdizione “anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali" (art. 7 comma 4°, che sostituisce primo periodo del terzo comma dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

2.
Non pare vi siano dubbi sulla giurisdizione neppure nelle ipotesi di occupazione usurpativa pura, qual è l’apprensione di un bene privato per la realizzazione di un’opera pubblica all’infuori di un qualsiasi procedimento espropriativo, che il Consiglio di Stato qualifica come mera via di fatto. Entrambi tali fattispecie vengono ricondotte alla giurisdizione del G.O., anche se divergenze permangono sulla qualificazione dell’occupazione usurpativa, nel cui ambito la Cassazione fa rientrare anche le ipotesi (che verranno esaminate al successivo punto 3) di accessione invertita conseguente al venir meno, per scadenza del termine massimo previsto nel provvedimento di approvazione del progetto dell’opera pubblica, della dichiarazione di pubblica utilità o nelle ipotesi di mancata indicazione dei termini di inizio e fine lavori (Cass SS.UU. 14.1.2005 n. 600), che invece il Consiglio di Stato riconduce all’esercizio, sia pur illegittimo, della funzione pubblica espressa con la dichiarazione di P.U.
Il fenomeno dell’occupazione usurpativa pura (così definito per la totale assenza di provvedimenti degradatori) è costituito dall’apprensione senza titolo di un bene immobile privato da parte di un ente pubblico, per una qualsivoglia ragione o fine non esplicitati da una dichiarazione di pubblica utilità (rilevante quanto meno come fatto storico qualificante l’opera come pubblica, ancorché divenuta inefficace per scadenza dei termini o annullata in sede amministrativa o giurisdizionale) dell’opera da realizzare con tale occupazione; questo vale a maggior ragione per l’occupazione che non si concretizzi nella realizzazione di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile.
Si tratta di vicende nelle quali la proprietà (o il diritto reale limitato) é lesa da attività esclusivamente materiali, non riconducibili all’espletamento di una funzione pubblica in quanto non esecutive di atti o provvedimenti od assunte con modalità del tutto estranee all’esercizio del potere (carenza di potere).
Si realizza, in definitiva, un mero comportamento materiale, insuscettibile di una qualche qualificazione di natura pubblicistica e, in quanto tale, pacificamente riconducibile all’ambito d’applicazione dei rimedi giurisdizionali del giudice ordinario (accertamento di un diritto, tutela possessoria, risarcitoria in forma specifica o per equivalente).
Analogamente, rientra nella giurisdizione del G.O. la cognizione di quei comportamenti che, in sede di realizzazione dell’opera pubblica, provochino danni a terzi; in detti comportamenti rientra anche l’apprensione di un’area non compresa tra quelle previste nel progetto dell’opera pubblica
(in particolare nel piano parcellare) e quindi non coperta dalla dichiarazione di pubblica utilità.

3.
Il conflitto si è, invece, affermato in tutte le ipotesi in cui l’apprensione materiale del bene da parte dell’amministrazione procedente sia avvenuta a seguito dell’adozione di un titolo formale, dichiarazione di pubblica utilità esplicita o implicita e successivo decreto di occupazione, che venga poi meno per:
A) decorso del termine massimo di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
B) annullamento in sede giurisdizionale o amministrativa della dichiarazione di pubblica utilità.
Ad avviso dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 30.8.2005 n. 4, ambedue le ipotesi rientrano nell’alveo dell’articolo 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dalla sentenza n. 204 della Corte costituzionale, sul rilievo che la formula utilizzata dal legislatore – laddove si parla di “atti e provvedimenti” in contrapposizione ai “comportamenti” (espressione espunta dalla Corte) – mira proprio all’identificazione della lesione di diritti soggettivi, eziologicamente riconducibile alla funzione pubblica esercitata. Si può parlare di lesione di diritti soggettivi solo dopo che i provvedimenti degradatori siano stati annullati o abbiano cessato di esplicare retroattivamente i loro effetti: “con il risultato singolare che può parlarsi di lesione del diritto solo in concomitanza della dissoluzione dell’atto con il quale il potere pubblico si era manifestato”. Essendoci questo collegamento, sostiene l’A.P., non può parlarsi di mero comportamento, quale deve ritenersi quello posto in essere fuori dell’esplicazione del potere, per cui le controversie rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione affermano invece la giurisdizione del Giudice ordinario, quando il giudizio verta esclusivamente sull’illiceità della condotta del soggetto pubblico suscettibile di incidere sui diritti patrimoniale di terzi, non avendo alcun rilievo la precedente attività provvedimentale, oramai venuta retroattivamente meno per annullamento o per perdita di efficacia dei relativi atti (cfr tra le tante, SS.UU, ordinanza n. 20123 del 18.10.2005).
Il Consiglio di Stato utilizza, quindi, come criterio di discrimine per l’affermazione della propria giurisdizione esclusiva, l’esistenza o meno di un collegamento tra l’attività materiale che ha determinato la lesione del diritto soggettivo e l’attività provvedimentale a monte, che qualifica la materiale apprensione del bene del privato. Se sussiste questo collegamento non può parlarsi di mero comportamento, ma di attività colorata dall’esercizio di un potere pubblico espresso con la dichiarazione di pubblica utilità e con il provvedimento di occupazione d’urgenza, ancorché questi atti con i quali il potere si era manifestato siano poi venuti meno (per annullamento o perdita di efficacia).
La Cassazione non considera questo collegamento, ma semplicemente l’aspetto sul quale verte la cognizione richiesta al giudice, costituito dall’attività materiale causatrice di danno ingiusto. Poiché l’oggetto del giudizio, afferma la Suprema Corte, non riguarda gli atti oramai venuti meno (per annullamento o per perdita di efficacia), ma semplicemente l’attività materiale posta in essere dal soggetto pubblico, da valutare con i parametri dettati dall’art. 2043 del cod. civ., che ha determinato la lesione dei diritti patrimoniali di terzi, la giurisdizione appartiene al G.O., il quale in tale sede non solo può condannare l’amministrazione al risarcimento del danno, ma può anche pronunciare condanna di essa ad un facere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni giurisdizionali fissato dall’art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E, proprio perché l’ente pubblico non ha agito quale autorità (stante l’assenza di attività provvedimentale a supporto della fattispecie di danno), detto facere non può considerarsi alla stregua di un’attività provvedimentale o comunque riservata all’esclusivo apprezzamento della competente autorità amministrativa (SS.UU. ord. 18.10.2005 n. 20123).
La posizione della Cassazione è assolutamente uniforme, adottando un concetto ampio di “comportamento materiale” al fine di escludere l’applicazione dell’art. 34 ogni qualvolta la controversia abbia ad oggetto una mera richiesta risarcitoria, nella quale l’illegittimità dell’atto costituisce solo un elemento fattuale della fattispecie aquiliana, fondata sulla condotta materiale che ha leso il diritto soggettivo di proprietà (si vedano C. Cass. n. 9139 del 2003, C. Cass. n. 219444 del 2004, C. Cass. n. 600 del 2005, C. Cass. n. 23241 del 2005, C. Cass. n. 11335 del 2005, C. Cass. n. 10962 del 2005, C. Cass. n. 8204 del 2005, C. Cass. n. 8209 del 2005 e da ultimo, C. Cass. n. 1207 del 2006).
Anche la posizione dell’Adunanza Plenaria, è rimasta aderente al solco tracciato con la sentenza n. 4 del 2005, essendo stata confermata dalle successive A.P. n. 9 del 16.11.2005 e n. 2 del 9.2.2006.
La n. 9/2005 precisa la nozione dei comportamenti lesivi (e causa di risarcimento del danno) comunque riferibili alla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 34 D.Lgs. n. 80/98 anche dopo la C.Cost. n. 204 del 2004, affermando che “la disposizione dell'art. 34 - nel punto in cui parla di “comportamenti” (l'espressione espunta dalla Corte Costituzionale per arginare l'ambito della giurisdizione amministrativa) non si riferisce a quelle condotte che si connotano - come nella specie - quale attuazione di potestà amministrative manifestatesi attraverso provvedimenti autoritativi che hanno spiegato secundum legem i loro effetti pur se successivamente rimossi, in via retroattiva, da pronunce di annullamento”. Mentre i comportamenti cui faceva riferimento l’originario articolo 34 avevano ad oggetto “non già attività materiali sorrette dall’esplicazione del potere (sia pure un potere manifestatosi con atti illegittimi poi cadutati), ma condotte poste in essere dalla pubblica amministrazione muovendo (magari in vista del perseguimento di interessi pubblici) fuori dell’esplicazione del potere (con attività materiali, voi de fait, manifestazioni abnormi del pubblico potere etc.).”.
L’A. P. n. 2 del 2006, considera poi a sostegno della giurisdizione del G.A., anche la norma introdotta con l’articolo 7, della legge 2005, che ha novellato l’art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il cui 4° comma così dispone: "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”.
Considera inoltre non determinante, ai fini del riparto di giurisdizione, la circostanza che la domanda risarcitoria venga avanzata successivamente a quella che ha condotto all’annullamento degli atti della procedura espropriativa, ritenendo “inaccettabile, in via di principio, una tesi che lasci al ricorrente la scelta del giudice competente, proponendo insieme o distintamente le due domande, senza che mutino i presupposti di fatto e di diritto sui quali si fondano…”, e che “il nesso fra illegittimità dell’atto e responsabilità dell’autorità amministrativa che lo ha posto in essere, non ha diversa natura, né è meno stretto o di diversa intensità se le due questioni dibattute – quella di non conformità a legge della misura autoritativa e quella di responsabilità per i danni che ne sono derivati – sono esaminate e risolte in unico o in separati giudizi..”.
Sulla stessa linea sembrerebbe porsi anche una pronuncia delle Sezioni Unite ( 31.3.2005, n. 6745), con la quale la Suprema Corte, in un’ipotesi di risarcimento danni a seguito di colpevole ritardo nel rilascio di una concessione edilizia, afferma che il privato non ha la possibilità di adire a suo scelta il giudice ordinario o amministrativo, in quanto ciò “contrasterebbe con il principio generale che esclude il condizionamento della giurisdizione rispetto a ragioni di connessione, precludendo l’ordinamento che la scelta del giudice possa dipendere dalla strategia processuale della parte che agisce in giudizio” (nella specie, tuttavia la cassazione ha coerentemente ritenuto che il privato debba chiedere al G.A. sia la dichiarazione sull’illegittimità del ritardo, sia il connesso risarcimento del danno, visto nella specie come diritto patrimoniale consequenziale).
Le ultime due sentenze dell’A.P. hanno riguardato domande di risarcimento proposte dagli interessati a seguito di pronunce di annullamento degli atti della procedura espropriativa, mentre la fattispecie della domanda di risarcimento danni conseguente alla perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è stata esaminata con la precedente sentenza n. 4 del 2005.
La fattispecie oggetto della presente controversia riguarda una domanda di risarcimento danni, proposta in conseguenza dell’occupazione, e successiva realizzazione di un’opera pubblica, di un terreno del ricorrente non seguita dall’emissione del decreto di esproprio durante il periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità. Trattasi quindi di domanda di risarcimento danni da fatto illecito riconducibile all’esecuzione di atti (dichiarazione di pubblica utilità e occupazione di urgenza) che hanno poi perso per legge, e retroattivamente, la loro efficacia (ipotesi sub lett. A di cui al punto n. 3).
Il Collegio consapevole dell’insanabile contrasto di soluzioni allo stato esistente tra le Sezioni Unite della Cassazione e l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ritiene di dover confermare il proprio orientamento in favore della giurisdizione del G.O. espresso con la sentenza 4 maggio 2005 n. 962 e con altre conformi.
Ciò anche perchè il nostro ordinamento prevede un sistema unificato per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione fra giudici ordinari e speciali, attribuendo alla Corte di Cassazione, ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., la competenza a risolvere in via esclusiva i conflitti di giurisdizione fra giudici ordinari e speciali; al riguardo la Corte Costituzionale, tutte le volte in cui è stata investita della questione, seppure con specifico riferimento all’istituto del regolamento preventivo (Corte Cost. 28 luglio 1983, n. 246, 6 giugno 1973, n. 73), ha sancito la congruenza e ragionevolezza del sistema, anche con riferimento ai rapporti tra le due giurisdizioni, affermando a chiare lettere che, nell’attuale sistema, competente in tema di giurisdizione è la Corte di Cassazione.
L’affermazione della giurisdizione amministrativa, stante il riferito contrasto, avrebbe poi lo svantaggio di comportare (ove venissero esperite le fisiologiche fasi di tutela) una eccessiva durata del processo con conseguente violazione del fondamentale diritto ad una decisione in tempi ragionevoli.
Dato l’attuale, consolidato orientamento del giudice regolatore della giurisdizione, ben si potrebbe realizzare infatti la possibilità che il ricorrente chieda e ottenga il risarcimento del danno dal Giudice Amministrativo in primo e in secondo grado, per poi dover nuovamente iniziare la causa nanti il giudice ordinario, una volta cassata per difetto di giurisdizione la decisione d’appello emessa dal Consiglio di Stato.
Quanto sopra in palese contrasto con i principi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, che sancisce "il diritto di ogni persona ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti un Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta". Norma, questa, la cui violazione ha comportato e comporta tutt’ora la condanna dello Stato Italiano da parte della Corte di Strasburgo (si veda, per tutte, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, causa n. 34256/96 del 28 luglio 1999).
Ora si è consapevoli che finchè non risulti emanata una sentenza regolatrice della Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato come giudice d’appello ha titolo a sindacare d’ufficio o previa apposita impugnativa, in ogni ipotesi, la decisione sulla giurisdizione pronunciata in primo grado.
Non può tuttavia essere trascurato il fatto obiettivo che il giudice della giurisdizione, dopo la sentenza della Corte, ed a prescindere da ogni valutazione sulla condivisibilità della tesi sostenuta, si è espresso finora in modo costante nel senso di affermare la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie identiche a quella sottoposta al collegio.
Peraltro nella specie l’amministrazione resistente ha sollevato una specifica eccezione, circostanza che porta a ritenere non implausibile una prosecuzione del contenzioso fino al ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione, ed una successiva prosecuzione della causa dinanzi al giudice ordinario, con una esasperata ed alla fine inutile protrazione della lite in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Ciò induce il Collegio ad adeguarsi immediatamente all’orientamento sulla giurisdizione espresso dal giudice che, nell’attuale sistema, è competente a decidere per ultimo sulla giurisdizione.
Per le su esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR adito.
Le spese del giudizio, stante l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, possono essere interamente compensate fra le parti.


P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 12 ottobre 2005 e del 15 febbraio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi: 28/03/2006


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