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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 28 marzo 2006 n. 338
Pres. P. Turco, Est. A. Maggio
Sitek S.r.l. (Avv. A. Rossi) c. Comune di Sinnai (Avv. B. Ballero)


1. Contratti della P.A. – ad esecuzione continuata o periodica- revisione prezzi- rapporti tra art. 6 L. 24.12.1993, n. 537 e art. 1664 c.c. – principio di specialità.

 

2. Contratti della P.A. – revisione prezzi ex art. 6 L. 24.12.1993, n. 537 –concessioni di servizi - applicabilità

1. In materia di revisione prezzi relativa ai contratti stipulati dalle p.a., il conflitto e/o l'antinomia tra l'art. 6, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'art. 1664 c.c., va risolto in applicazione del criterio principale che presiede alla soluzione dei conflitti tra norme, e cioè quello di specialità. Al riguardo, non può dubitarsi che l'art. 6 della legge n. 537 del 1993 costituisca norma speciale rispetto all'art. 1664 c.c., dal momento che tale ultima norma regola in via generale l'istituto della revisione prezzi nei contratti di appalto, senza ulteriore definizione dei rapporti ai quali si applica, mentre l'art. 6 della legge n. 537 del 1993 disciplina compiutamente la revisione dei contratti ad esecuzione continuativa o periodica stipulati dalle p.a. Da ciò discende che l'art. 6 della legge n. 537 del 1993 detta un regime legale speciale della revisione dei prezzi nei contratti pubblici di appalto di servizi e che, quindi, in applicazione del principio 'lex specialis derogat generali', la medesima disposizione deve giudicarsi prevalente su quella generale di diritto comune.

 

2. Sia il divieto di rinnovazione automatica di cui al comma 2 dell’art. 6, sia l’obbligo di inserimento della clausola revisionale, prevista dal comma 4 del medesimo art. 6, rispondono ad una stessa esigenza e perseguono un identico scopo, ossia garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico nell’ambito di tutti contratti di cui è parte la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal tipo di scelta gestionale, appalto o concessione, effettuata dall’Amministrazione medesima.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA




ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n° 584/03 proposto dalla

Sitek s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Antonello Rossi, presso il cui studio, in Cagliari, via Bellini n°26, è elettivamente domiciliata;


contro




il Comune di Sinnai, rappresentato e difeso dall’avv. prof., Benedetto Ballero, presso il cui studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n° 76, è elettivamente domiciliato;


per l’annullamento



della determinazione 14/3/2003 n° 3549 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sinnai ha rigettato la richiesta di revisione dei prezzi avanzata dalla Sitek in relazione al contratto d’appalto 24/9/1998 n°761;


e per la condanna



Dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Udita alla pubblica udienza del 8/3/2006 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, gli avvocati delle parti come da separato verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO




Con contratto d’appalto, stipulato in data 24/9/1998, la Sitek s.r.l. ha assunto, in favore del Comune di Sinnai, la gestione di alcuni servizi per un periodo di 9 mesi.
Il contratto è stato, poi, prorogato sino al 31/5/2002.
Con tre successive istanze, rispettivamente del 21/12/2000, del 20/11/2001 e del 3/3/2003, la Sitek ha chiesto la revisione del corrispettivo d’appalto, ai sensi dell’art. 44, 4° comma della L. 23/12/1994 n°724, ma il Comune, con nota 14/10/2003 n°3549, ha respinto la richiesta affermando che la domanda non poteva “essere accolta, sia per l’inesistenza di una clausola contrattuale recante l’espressa previsione di revisione del corrispettivo, sia perché la clausola imposta dalla legge ed invocata a sostegno della tesi non ha il significato attribuitogli dall’impresa e, pertanto, non è idonea a travolgere la detta previsione contrattuale ed inoltre la revisione è stata unilateralmente calcolata”.
Ritenendo il provvedimento negativo illegittimo la Sitek lo ha impugnato chiedendone l’annullamento e domandando inoltre la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Questo il motivo di gravame.
L’art. 6, 4°comma, della L. 24/12/1993 n°537 stabilisce che “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa” stipulati con la pubblica amministrazione “debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale la norma ha carattere imperativo e si impone automaticamente alla disciplina contrattuale eventualmente difforme.
A nulla rileva quindi che il contratto in questione non contenesse una clausola sulla revisione del prezzo.
Secondo la disposizione in parola, una volta ricevuta istanza di compenso revisionale da parte del contraente privato, l’amministrazione deve senz’altro attivare il procedimento diretto alla verifica della sussistenza dei presupposti occorrenti per la concessione del compenso revisionale, riconoscendolo o negandolo poi a seconda degli esiti dell’istruttoria.
Nel caso di specie, il Comune di Sinnai, nonostante l’articolata richiesta della ricorrente, ha omesso di effettuare la dovuta istruttoria, così violando la richiamata disposizione.
L’avversato diniego è, inoltre, viziato da una insufficiente motivazione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 8/3/2006, dove la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla pretesa risarcitoria, la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.


DIRITTO




Va innanzitutto esaminata la domanda impugnatoria.
In punto di fatto occorre premettere che con nota 20/11/2001 la Sitek ha chiesto al Comune di Sinnai la revisione dei prezzi in relazione ad un appalto di servizi precedentemente stipulato.
Stante l’inerzia dell’ente, l’impresa ha reiterato la richiesta con nota 3/3/2003, stavolta quantificando l’importo, a suo dire dovuto, in € 14.275,57.
Orbene, eccepisce la resistente amministrazione (memoria difensiva depositata in data 22/2/2006) che la determinazione impugnata si limiterebbe a respingere la richiesta di pagamento della somma di danaro reclamata, specificando, solo ad abundantiam, di ritenere, comunque, inapplicabile l’istituto revisionale.
Relativamente alla domanda di revisione dei prezzi di cui alla nota 20/11/2001, si sarebbe, invece, formato il silenzio rifiuto, che la ricorrente non avrebbe impugnato.
L’eccezione è priva di pregio.
Con l’istanza del 3/3/2003, la ricorrente, facendo espresso riferimento alla richiesta di revisione del precedente 20/11/2001, rimasta inevasa, ha quantificato essa stessa l’importo ritenuto dovuto a titolo di revisione dei prezzi.
Il Comune, per contro, nel rispondere ad ambedue le richieste, ha denegato la revisione, motivando principalmente sull’inapplicabilità alla fattispecie della norma di cui all’art. 6 della L. 24/12/1993 n°537, e contestando, comunque, la spettanza delle somme domandate.
Nel descritto contesto ritiene il Collegio che con la determinazione impugnata il Comune non abbia soltanto rigettato la suddetta richiesta di pagamento della somma di € 14,275/57 (correttamente respinta, per essere stato l’importo determinato unilateralmente dalla ricorrente, piuttosto che in base all’apposito procedimento indicato nell’anzidetto art. 6), ma abbia anche, più radicalmente, respinto la domanda di revisione dei prezzi, esplicitamente avanzata con l’istanza del 20/11/2001, ed implicitamente reiterata con la successiva istanza del 3/3/2003.
L’asserito silenzio formatosi sulla domanda di revisione dei prezzi del 20/11/2001, è superato, dunque, dal provvedimento espresso sul punto adottato dal comune con la determinazione 3549 del 2003, avverso cui, per l’appunto, si dirige l’odierno ricorso.
Il profilo impugnatorio va, pertanto, esaminato nel merito.
L’art. art. 6, della L. 24/12/1993 n°537 stabilisce al 4°comma, che “tutti i contratti (pubblici) ad esecuzione periodica o continuativa debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo”.
Alla disposizione, come la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha chiarito, va attribuito carattere cogente (cfr. T.A.R. Sardegna 25/5/2005 n° 1179, 9/5/2002 n°507 e 8/11/2000 n°985; nonchè Cons. Stato, V Sez., 16/6/2003 n°3373; T.A.R. Lombardia – Milano, III sez., 18/7/1998 n°1912; T.A.R. Piemonte, II sez., 17/6/1999 n°420).
La norma è del resto sufficientemente completa da consentire la sua inserzione automatica nel contratto secondo il meccanismo di cui all’art. 1339 cod. civ..
Ed invero, il citato art. 6, 4°comma, prevede, nella seconda proposizione, che la revisione debba essere “operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6”. Quest’ultimo, a sua volta, dispone che “(p)er orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno”.
La normativa chiarisce, quindi, attraverso quali modalità determinare il compenso revisionale.
Vero è che l’ISTAT potrebbe omettere di compiere gli adempimenti di sua competenza, ma anche in tal caso la lacuna non sarebbe tale da rendere la disposizione di legge indeterminata e quindi inapplicabile. Le rilevazioni dell’ISTAT hanno, infatti, dichiaratamente, carattere orientativo per le amministrazioni, le quali devono pur sempre procedere autonomamente a verificare la sussistenza dei presupposti per la revisione del prezzo e l’entità dell’adeguamento attraverso un’apposita istruttoria, che, come emerge, chiaramente, dal contesto del trascritto art. 6, 6° comma, non può che fare riferimento ai prezzi di mercato (“miglior prezzo di mercato”).
Tale conclusione trova, inoltre, indiretta conferma nell’analogica applicabilità alla fattispecie in parola, del successivo comma 11 del ricordato art. 6, secondo cui “… in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2”.
Orbene, emerge chiaramente da quanto sopra esposto, che l’intimata amministrazione, di fronte alla richiesta avanzata dalla ricorrente, avrebbe dovuto effettuare apposita istruttoria al fine di verificare la sussistenza dei presupposti delineati dal citato art. 6, per il riconoscimento del compenso revisionale, per poi determinarsi di conseguenza, motivatamente operando la revisione del corrispettivo, in funzione del mutamento, positivo o negativo, dei prezzi eventualmente riscontrato.
Obietta il Comune che, in ogni caso, la revisione potrebbe essere concessa solo entro i limiti fissati dall’art. 1664 del cod. civ. e quindi soltanto in presenza di una variazione del corrispettivo convenuto superiore al 10%, circostanza questa nella fattispecie insussistente.
L’obiezione non convince.
Come questa Sezione ha già rilevato, “in materia di revisione prezzi relativa ai contratti stipulati dalle p.a., il conflitto e/o l'antinomia tra l'art. 6, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'art. 1664 c.c., va risolto in applicazione del criterio principale che presiede alla soluzione dei conflitti tra norme, e cioè quello di specialità. Al riguardo, non può dubitarsi che l'art. 6 della legge n. 537 del 1993 costituisca norma speciale rispetto all'art. 1664 c.c., dal momento che tale ultima norma regola in via generale l'istituto della revisione prezzi nei contratti di appalto, senza ulteriore definizione dei rapporti ai quali si applica, mentre l'art. 6 della legge n. 537 del 1993 disciplina compiutamente la revisione dei contratti ad esecuzione continuativa o periodica stipulati dalle p.a. Da ciò discende che l'art. 6 della legge n. 537 del 1993 detta un regime legale speciale della revisione dei prezzi nei contratti pubblici di appalto di servizi e che, quindi, in applicazione del principio "lex specialis derogat generali", la medesima disposizione deve giudicarsi prevalente su quella generale di diritto comune.
Pertanto, il sistema di verifica complessiva della funzionalità del sinallagma, disciplinato dall’art. 1664 c.c., è sostituito, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa delle pubbliche amministrazioni, dalla normativa derogatrice più volte citata, in base alla quale la revisione prezzi costituisce contenuto necessario del contratto” (così T.A.R. Sardegna, I Sez., 26/9/2005 n°1926, si veda anche Cons. Stato, V Sez., 19/2/2003 n°916, che, proprio sul punto, ha riformato T.A.R. Sardegna 1/2/2002 n°104).
Sostiene ancora la resistente amministrazione che l’istanza sarebbe da rigettare, in quanto il meccanismo revisionale previsto dal citato art. 6 opererebbe solo con riguardo ai contratti d’appalto e non anche in relazione a quelli che, come nella specie, accedono ad una concessione di pubblico servizio per i quali vigerebbe l’opposto principio dell’invariabilità del canone concessorio.
Nemmeno questa argomentazione appare meritevole di accoglimento.
Ed invero, come la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, l’individuazione della precisa natura giuridica del rapporto si rivela ininfluente in ordine al problema dell’applicabilità del meccanismo revisionale di cui all’art. 6 della L. n°537/1993.
Difatti, “l’istituto della revisione prezzi, previsto dall’art. 33 della legge 28 febbraio 1986 n° 41, venne soppresso nel 1992 (d.l. n° 333 del 1992, conv. nella l. n° 339 del 1992) con norma che rendeva manifesto il disfavore del legislatore per tale istituto, che esponeva le pubbliche amministrazioni a sopportare oneri sopraggiunti, impedendo la predisposizione di un affidabile e concreto piano finanziario di spesa. Si era negli anni in cui il Paese ha affrontato in maniera energica il problema del disavanzo pubblico in vista della partecipazione all’Unione Europea.
L’anno successivo, infatti, l’art. 6 della legge n° 537 del 1993 ha previsto, nello stesso spirito, il divieto di rinnovo tacito dei contratti, atteso che attraverso tale strumento si venivano a perpetuare nel tempo pattuizioni pregresse, non più rispondenti alla realtà economica, quale poteva delinearsi per effetto dell’introduzione formale nell’ordinamento, con la legge n° 287 del 1990, del principio di libera concorrenza.
Può notarsi che nella stesura originaria, anteriore alle modifiche apportate dalla legge n° 724 del 1994, l’unica deroga al divieto di rinnovazione tacita fosse costituita dall’ipotesi in cui fosse concordata una riduzione del prezzo del 10% rispetto a quello anteriormente convenuto, e che, parallelamente, fosse condotto, rispetto ai contratti non ancora stipulati, un giudizio di congruità, con la previsione della non approvazione di quelli ritenuti non congrui, per i quali l’altro contraente non avesse accettato la riduzione.
E’ in questo contesto che la medesima legge “finanziaria” ha stabilito anche l’obbligo di inserzione della clausola di revisione periodica del prezzo per tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, al fine primario di consentire, nell’intereresse dell’Amministrazione, di controllare che il corrispettivo pattuito si mantenesse conforme, nel tempo, ai parametri di riferimento. La norma, infatti, nella stesura originaria, prevedeva che, qualora il prezzo si discostasse da detti parametri, esso era soggetto a revisione, salvo il diritto di recesso dell’altra parte (nel qual caso si sarebbe proceduto ad una nuova aggiudicazione sulla base del prezzo ritenuto congruo).
La stesura di cui all’art. 44 della legge n° 724 del 1994 ha riprodotto il testo precedente, sopprimendo soltanto la possibilità di recesso, e prevedendo la sostituzione del prezzo convenuto inizialmente con il “miglior prezzo di mercato” in base ai dati offerti dall’ISTAT a norma del successivo comma 6 e seguenti.
Risulta dunque evidente che sia il divieto di rinnovazione automatica di cui al comma 2, sia l’obbligo di inserimento della clausola revisionale, prevista dal comma 4 del medesimo art. 6, rispondono ad una stessa esigenza e perseguono un identico scopo, ossia garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico nell’ambito di tutti contratti di cui è parte la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal tipo di scelta gestionale, appalto o concessione, effettuata dall’Amministrazione medesima.
Il comma 2 citato, infatti, a proposito del divieto di rinnovazione automatica, si riferisce espressamente ai contratti “per la fornitura di beni e servizi”, precisando “ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi.” E non si vede la ragione per la quale il concorrente istituto della clausola revisionale non debba riguardare anche i contratti accessivi a rapporto concessorio, caratterizzati, come nella specie, da esborso di pubblico denaro per la corresponsione di un prezzo del servizio reso in favore dell’Ente pubblico, come soggetto esponenziale di una determinata collettività.
E ciò non solo perché il comma 4, con il termine “tutti”, sottolinea oggettivamente l’intenzione del legislatore di estendere l’istituto della revisione a ogni ipotesi di contratto di durata a prestazioni corrispettive di cui sia parte l’Amministrazione, ma anche perché la tesi contraria all’adeguamento revisionale del prezzo … in ragione della natura necessariamente concessoria del rapporto, non tiene conto dell’evoluzione introdotta nella materia dal recepimento della Direttiva CEE 92/50 ad opera del d.lgs. n° 157 del 1995.
Quest’ultima fonte, infatti, disciplina l’aggiudicazione “degli appalti dei servizi di cui all’allegato 1” (art. 1), nel quale al n° 16 è menzionato il servizio di eliminazione dei rifiuti, che, tramite il riferimento al n° 94 della classificazione CPC (Central Product Classification), adottata dalla Direttiva CEE, integra esattamente il servizio per cui è causa…. Può dunque concludersi sul punto affermando che nessun ostacolo al richiesto adeguamento revisionale ex art. 6 della legge n° 537/1993 può farsi derivare dalla pretesa natura concessoria del rapporto” (citato Cons. Stato, V Sez., n°3373/2003, nonché, VI Sez., 21/4/2001, n° 2434).
In definitiva, la domanda impugnatoria va accolta.
Quanto al profilo risarcitorio, il Collegio deve, invece, limitarsi a dare atto della rinuncia alla domanda, manifestata dalla ricorrente in pubblica udienza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA



Accoglie la domanda impugnatoria proposta col ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determinazione 14/3/2003 n°3549.
Dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria.
Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento) oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 8/3/2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Turco, Presidente;
Manfredo Atzeni, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere – estensore.

Depositata in segreteria oggi: 22 marzo 2006


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