REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1036/2005, proposto dai
Signori Antonietta UCCHEDDU VINCIS, Pierina UCCHEDDU,
Efisia UCCHEDDU e Lucio SCALAS - in qualità di erede
della fu Zita UCCHEDDU - rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Giovanni M. Lauro, Anna Ingianni e Cecilia Savona, presso
lo studio dei quali, in Cagliari, via Salaris n. 29, sono
elettivamente domiciliati;
contro
il Comune di Capoterra, in persona del Sindaco in
carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Rovelli,
presso il cui studio in Cagliari, via Bacaredda n. 1, è
elettivamente domiciliato;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale n.
550 del 10 marzo 2004, pubblicata in data 22 aprile 2004,
confermata con sentenza del Consiglio di Stato, quarta sez.,
dispositivo di decisione n. 369 del 31 maggio 2005, depositato
in data 1 giugno 2005.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio e ricorso incidentale
dell'amministrazione comunale di Capoterra;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la camera di consiglio del 21 dicembre
2005 il Consigliere Marco Lensi;
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato
verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 550 del 22 aprile 2004 questo Tribunale,
accoglieva il ricorso n. 1444/2003, con conseguente annullamento
delle deliberazioni e degli atti impugnati, nella parte
di interesse delle ricorrenti.
La sentenza è stata confermata dalla decisione del Consiglio
di Stato, quarta sez., n. 5352 del 31 maggio 2005, depositata
in data 5 ottobre 2005, il cui dispositivo (n. 369/2005)
è stato pubblicato in data 1 giugno 2005, spedito in forma
esecutiva in data 12 luglio 2005 e notificato in data 11
agosto 2005 all'amministrazione comunale resistente.
Con atto notificato in data 11 agosto 2005 le ricorrenti
diffidavano l'amministrazione a dare esecuzione alla sentenza
stessa, chiedendo, in particolare, la rimessione in pristino
stato dei luoghi interessati dalle opere realizzate in virtù
delle deliberazioni annullate e la reimmissione delle intimanti
nel possesso delle aree di loro proprietà.
Non avendo l'amministrazione comunale provveduto in tal
senso, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso al
fine di ottenere l'esecuzione del giudicato, chiedendo all’uopo
la nomina del Commissario ad acta.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata,
che ha proposto ricorso incidentale, per ipotesi in cui
dovesse venire accolto il ricorso principale, affinché,
ai sensi dell'articolo 43, comma terzo, del D.P.R. n. 327/2001,
sia disposta la condanna al risarcimento del danno, con
esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2005, dopo ampia
discussione, su richiesta delle parti, la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
È incontroverso che, nel caso di specie, l'amministrazione
comunale non ha dato esecuzione al giudicato nascente dalla
sentenza di questo tribunale n. 550 del 22 aprile 2004 -
così come confermata dal Consiglio di Stato - non avendo
adottato alcun provvedimento conseguente alla sentenza cassatoria
di primo grado, confermata in sede di appello, né provveduto,
in particolare, alla specifica richiesta di rimessione in
pristino stato dei luoghi interessati dalle opere realizzate
in virtù delle deliberazioni annullate, nonché alla reimmissione
delle ricorrenti nel possesso delle aree di loro proprietà,
come richiesto nell’atto di diffida.
Il ricorso andrebbe pertanto accolto e si dovrebbe ordinare
all'amministrazione comunale resistente di dare esecuzione
completa al giudicato nascente dalla citata sentenza, nei
sensi sopra indicati.
Con ricorso incidentale, notificato il 15 dicembre 2005,
l'amministrazione comunale ha, tuttavia, chiesto, per l’ipotesi
in cui dovesse venire accolto il ricorso principale, l'applicazione,
nel caso di specie, dell'articolo 43, comma terzo, del D.P.R.
n. 327/2001, con richiesta di condanna dell'amministrazione
medesima al risarcimento del danno, con esclusione della
restituzione del bene senza limiti di tempo.
La domanda introdotta nel giudizio in applicazione della
norma richiamata deve essere accolta.
La finalità della norma, di natura speciale, è quella della
regolarizzazione e sanatoria delle occupazioni illegittime
od illecite, anche come risposta ai rilievi mossi dalla
Corte di Strasburgo. Vi si esprime il principio secondo
cui il bene immobile, modificato per scopi di interesse
pubblico, può restare nella disponibilità dell’amministrazione
anche quando l’opera pubblica è stata realizzata in assenza
di un valido ed efficace provvedimento di natura espropriativa.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che la fattispecie all'esame
del collegio è diversa da quella oggetto della decisione
dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 29
aprile 2005, considerato che in quest'ultimo caso oggetto
della controversia risulta essere "l’istituto dell’acquisizione
c.d. sanante di cui all’articolo 43, co. 1 e 2", mentre
nella specie non era stata esercitata dall'amministrazione
quella che la stessa Adunanza Plenaria chiama la "speciale
domanda giudiziale formulata nel processo…", di cui al comma
terzo dell'articolo 43 del D.P.R. n. 327/2001, oggetto,
invece, del presente giudizio.
Nella specie non si pone il problema dell’applicabilità
ratione temporis della norma al ricorso all’esame del collegio,
poiché lo stesso, nella forma di giudizio di ottemperanza,
è stato depositato dopo l’entrata in vigore della norma
ed ha una sua autonomia rispetto alla vicenda contenziosa,
avviatasi prima dell’entrata in vigore della disposizione
di cui si chiede l’applicazione e conclusasi con il passaggio
in giudicato della sentenza.
In ogni caso il collegio concorda con quella parte della
dottrina e della giurisprudenza che hanno ritenuto immediatamente
applicabile l'articolo 43, comma terzo, del D.P.R. n. 327/2001
anche ai giudizi pendenti, stante la natura processuale
della disposizione medesima, in quanto diretta a disciplinare
una particolare fase dei giudizi in materia espropriativa,
con contestuale riconoscimento di una nuova legittimazione
passiva alla parte soccombente nel giudizio, alla quale
viene consentito di proporre l’opzione tra obbligo di restituzione
e risarcimento (cfr. Tar Bologna sez I 27/10/2003, n.2160).
Deve altresì ritenersi - contrariamente a quanto sostenuto
dalla difesa dei ricorrenti in sede di discussione alla
camera di consiglio del 21 dicembre 2005 - l'applicabilità
di tale norma anche in sede di giudizio per l'esecuzione
del giudicato, stante l'ampia formulazione della disposizione
in esame, secondo cui la domanda di condanna al risarcimento
del danno, con esclusione della restituzione del bene senza
limiti di tempo, può essere avanzata al giudice amministrativo
dall'amministrazione che ne ha interesse, "qualora… omissis…
sia esercitata una azione volta alla restituzione di un
bene utilizzato per scopi di interesse pubblico,…", senza
che la norma medesima specifichi quali debbano essere i
presupposti legittimanti l’esercizio di tale azione( nella
specie una pronuncia giudiziale con forza di giudicato),
o ne limiti l’applicabilità solo a definite fattispecie.
Nel caso di specie, l'azione volta alla restituzione del
bene è stata esercitata in sede di ottemperanza, ma la circostanza
non incide sull’ammissibilità della domanda in quanto la
norma è destinata, per la sua specialità, a prevalere sulle
regole generali del giudizio di esecuzione.
Anche la forma prescelta, quella del ricorso incidentale,
appare corretta poiché la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile
un ricorso cumulativo contenente sia la richiesta di esecuzione
del giudicato, sia in via sussidiaria la domanda di risarcimento,
purché il ricorso avesse, come nella specie, i presupposti
di contenuto e forma previsti per l’azione di cognizione
ordinaria e nel rispetto del principio del doppio grado
di giudizio.
La difesa dei ricorrenti - in sede di discussione alla camera
di consiglio del 21 dicembre 2005 - ha sollevato una ulteriore
eccezione, secondo cui la domanda in questione dell'amministrazione
non potrebbe essere avanzata con un mero atto difensivo,
essendo invece necessario che fosse preceduta da un formale
provvedimento del comune che valuti gli interessi in conflitto,
ai sensi del primo comma dell'articolo 43 in esame.
La tesi non può essere condivisa.
E’ pacifico infatti che sulla base dell’art. 43 la finalità
di sanatoria può essere soddisfatta attraverso due possibili
e ben distinte opzioni: la prima prevede l’adozione di un
provvedimento discrezionale di acquisizione, che presuppone
la valutazione degli interessi in conflitto e la liquidazione
del risarcimento del danno al proprietario, secondo la scansione
procedurale e temporale puntualmente disciplinata dalla
norma nel secondo comma, e che si conclude o con la soddisfazione
reciproca degli interessi o con l’impugnazione del provvedimento
stesso.
La seconda presuppone la pendenza di un giudizio e prevede
il coinvolgimento diretto del giudice amministrativo, al
quale la norma affida il potere di valutare la fondatezza
della domanda, e quello conseguente di disporre, su istanza
dell’amministrazione che utilizza il bene modificato, la
condanna al risarcimento del danno in luogo della restituzione
senza limiti di tempo.
In questa seconda ipotesi l’amministrazione si può limitare
all’adozione dei provvedimenti richiesti per l’esercizio
dell’azione processuale, poiché è una sua previa scelta
di merito quella di rimettere la valutazione della fondatezza
della domanda al giudice amministrativo, anziché adottare
direttamente l’atto di acquisizione.
È significativo al riguardo che in questa seconda ipotesi
la norma preveda espressamente, al quarto comma, l’adozione
dell’atto di acquisizione di cui al secondo comma, con presa
d’atto dell’avvenuto risarcimento e adempimento dell’obbligo
di trascrizione, solo in conseguenza della pronuncia del
giudice amministrativo. Una deliberazione che si determinasse
sull’opportunità di procedere all’acquisizione, secondo
la scansione indicata al primo e secondo comma, prima di
esercitare la riconvenzionale, rappresenterebbe dunque una
inammissibile sovrapposizione alla valutazione rimessa al
giudice amministrativo nella forma della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, nelle premesse della deliberazione di
giunta comunale n. 194 del 23 novembre 2005, di autorizzazione
a resistere in giudizio, si dà espressamente atto che "lo
Studio Legale Rovelli, con nota del 18 novembre 2005 ravvisa
l'opportunità di resistere in giudizio alla richiesta di
reimmissione delle ricorrenti nel possesso delle aree di
loro proprietà e per chiedere che il Giudice Amministrativo
voglia, in alternativa alla richiesta formulata, disporre
la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni;".
Deve pertanto ritenersi che, l'amministrazione comunale,
deliberando di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio
e conferendo allo scopo l'incarico al difensore, abbia adempiuto
agli obblighi derivanti dalla attivazione di un giudizio,
facendo propria la proposta del difensore medesimo (domanda
alternativa di condanna dell'amministrazione al risarcimento
dei danni), espressamente richiamata nelle premesse della
deliberazione stessa ed effettuando nelle forme dovute la
scelta tra le due modalità di regolarizzazione della occupazione
illegittima.
Si può dunque passare all’esame del merito della domanda.
Al riguardo si rileva che sulle aree in questione è stato
realizzato un impianto sportivo che ricomprende, attualmente,
un campo di calcio a 11 con annesso spogliatoio. Per come
affermato dall'amministrazione comunale resistente e non
contestato sul punto dai ricorrenti, le aree medesime ricadrebbero
in zona urbanistica "E - agricola" e sulle stesse insisterebbe
per l'80% della loro estensione una fascia di rispetto cimiteriale
che ne impedirebbe qualunque genere di utilizzo.
Per le suesposte considerazioni, deve essere accolta la
domanda avanzata dall'amministrazione comunale, poiché può
ritenersi dimostrata la obiettiva prevalenza dell’interesse
pubblico alla prosecuzione nell’utilizzazione dell'impianto
sportivo rispetto al non particolare pregio della porzione
di proprietà delle ricorrenti, il cui sacrificio può essere
pertanto integralmente soddisfatto per equivalente.
Ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, del D.P.R. n. 327/2001,
va pertanto disposta l’esclusione della restituzione del
bene senza limiti di tempo e la condanna della amministrazione
al risarcimento del danno.
Ai sensi del sesto comma della norma citata, il risarcimento
del danno è stabilito nella misura corrispondente all’integrale
controvalore del bene, che si ricava dall’applicazione allo
stesso dei prezzi di mercato, rapportati alla sua ubicazione
ed alla utilizzazione in atto al momento del fatto illecito
(giorno dell’occupazione sine titulo), con interessi moratori,
a decorrere dal giorno in cui il terreno è stato occupato
senza titolo.
Dopo l’avvenuto integrale pagamento della somma, come sopra
quantificata, l’amministrazione, in applicazione del quarto
comma dell’art. 43, dovrà emanare l’atto di acquisizione
e provvedere alla trascrizione dello stesso nei registri
immobiliari a sua cura e spese.
Il ricorso in ottemperanza in esame deve essere, inoltre,
accolto per la parte relativa al pagamento delle spese processuali,
non essendo stata fornita dall’amministrazione comunale
la prova dell'avvenuto pagamento delle spese medesime, per
cui deve ordinarsi all'amministrazione comunale resistente
di dare, in tale parte, esecuzione completa al giudicato
in questione, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione
o comunicazione della presente sentenza.
Decorso inutilmente detto termine, senza che l'amministrazione
abbia eseguito, in tale parte, il giudicato, il Dirigente
del Servizio Enti Locali dell'Assessorato Enti Locali, Finanze
ed Urbanistica della Regione Sardegna, o un funzionario
dallo stesso delegato, provvederà ad ottemperare al giudicato
predetto in sostituzione dell'amministrazione stessa nell'ulteriore
termine di giorni trenta.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico
dell'amministrazione comunale resistente e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
Accoglie parzialmente il ricorso in ottemperanza indicato
in epigrafe e, per l'effetto, ordina all'amministrazione
comunale di eseguire il giudicato indicato in narrativa,
relativamente al pagamento delle spese processuali, nel
termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione
via amministrativa della presente decisione; decorso tale
termine senza che l'amministrazione abbia provveduto, il
Funzionario ad acta indicato in motivazione provvederà di
eseguire il giudicato predetto nel termine di giorni trenta,
adottando in sostituzione dell'amministrazione tutti gli
atti amministrativi e contabili necessari.
In accoglimento della domanda incidentale avanzata dall'amministrazione
comunale resistente, condanna quest'ultima al risarcimento
del danno e al pagamento degli interessi moratori in favore
dei ricorrenti, nei sensi specificati in motivazione, con
esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.
Condanna l'amministrazione comunale al pagamento delle spese
ed onorari del presente giudizio che liquida a favore dei
ricorrenti forfettariamente nella somma complessiva di euro
2000,00(duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno
21 dicembre 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sardegna con l'intervento dei Signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.
Depositata in segreteria oggi: 16/02/2006