Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2006 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 16 febbraio 2006 n. 231
Pres. L. Tosti, Est. M. Lensi
A. Uccheddu Vincis, P. Uccheddu, E. Uccheddu, L. Scalas (Avv.ti G. M. Lauro, A. Ingianni e C. Savona) c. Comune di Capoterra (Avv. P. Rovelli)


1. Espropriazione – azione volta alla restituzione del bene – istanza ex art. 43, comma 3 DPR 327/2001 – norma di natura processuale – applicabilità ai giudizi pendenti – sussiste.

 

2. Espropriazione – azione volta alla restituzione del bene – istanza ex art. 43, comma 3 DPR 327/2001 – proposta per la prima volta in giudizio di ottemperanza – ammissibilità – sussiste.

 

3. Espropriazione – azione volta alla restituzione del bene – istanza ex art. 43, comma 3 DPR 327/2001 – necessità di previo provvedimento della P.A. che valuti gli interessi in conflitto – non sussiste.

1. L'articolo 43, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 è applicabile anche ai giudizi pendenti, stante la natura processuale della disposizione medesima, in quanto diretta a disciplinare una particolare fase dei giudizi in materia espropriativa, con contestuale riconoscimento di una nuova legittimazione passiva alla parte soccombente nel giudizio, alla quale viene consentito di proporre l’opzione tra obbligo di restituzione e risarcimento.

 

2. L'azione ex art. 43, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 è ammissibile anche in sede di ottemperanza quanto la norma è destinata, per la sua specialità, a prevalere sulle regole generali del giudizio di esecuzione.

 

3. L’azione ex art. 43, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 non deve necessariamente essere preceduta dall’adozione di un provvedimento amministrativo che valuti gli interessi in conflitto. Infatti la finalità di sanatoria perseguita dalla norma può essere soddisfatta attraverso due possibili e ben distinte opzioni: la prima prevede l’adozione di un provvedimento discrezionale di acquisizione, che presuppone la valutazione degli interessi in conflitto e la liquidazione del risarcimento del danno al proprietario, secondo la scansione procedurale e temporale puntualmente disciplinata dalla norma nel secondo comma, e che si conclude o con la soddisfazione reciproca degli interessi o con l’impugnazione del provvedimento stesso. La seconda presuppone la pendenza di un giudizio e prevede il coinvolgimento diretto del giudice amministrativo, al quale la norma affida il potere di valutare la fondatezza della domanda, e quello conseguente di disporre, su istanza dell’amministrazione che utilizza il bene modificato, la condanna al risarcimento del danno in luogo della restituzione senza limiti di tempo. In questa seconda ipotesi l’amministrazione si può limitare all’adozione dei provvedimenti richiesti per l’esercizio dell’azione processuale, poiché è una sua previa scelta di merito quella di rimettere la valutazione della fondatezza della domanda al giudice amministrativo, anziché adottare direttamente l’atto di acquisizione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 1036/2005, proposto dai

Signori Antonietta UCCHEDDU VINCIS, Pierina UCCHEDDU, Efisia UCCHEDDU e Lucio SCALAS - in qualità di erede della fu Zita UCCHEDDU - rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni M. Lauro, Anna Ingianni e Cecilia Savona, presso lo studio dei quali, in Cagliari, via Salaris n. 29, sono elettivamente domiciliati;


contro




il Comune di Capoterra, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Rovelli, presso il cui studio in Cagliari, via Bacaredda n. 1, è elettivamente domiciliato;


per l'ottemperanza



al giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 550 del 10 marzo 2004, pubblicata in data 22 aprile 2004, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, quarta sez., dispositivo di decisione n. 369 del 31 maggio 2005, depositato in data 1 giugno 2005.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio e ricorso incidentale dell'amministrazione comunale di Capoterra;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la camera di consiglio del 21 dicembre 2005 il Consigliere Marco Lensi;
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO




Con sentenza n. 550 del 22 aprile 2004 questo Tribunale, accoglieva il ricorso n. 1444/2003, con conseguente annullamento delle deliberazioni e degli atti impugnati, nella parte di interesse delle ricorrenti.
La sentenza è stata confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, quarta sez., n. 5352 del 31 maggio 2005, depositata in data 5 ottobre 2005, il cui dispositivo (n. 369/2005) è stato pubblicato in data 1 giugno 2005, spedito in forma esecutiva in data 12 luglio 2005 e notificato in data 11 agosto 2005 all'amministrazione comunale resistente.
Con atto notificato in data 11 agosto 2005 le ricorrenti diffidavano l'amministrazione a dare esecuzione alla sentenza stessa, chiedendo, in particolare, la rimessione in pristino stato dei luoghi interessati dalle opere realizzate in virtù delle deliberazioni annullate e la reimmissione delle intimanti nel possesso delle aree di loro proprietà.
Non avendo l'amministrazione comunale provveduto in tal senso, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato, chiedendo all’uopo la nomina del Commissario ad acta.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata, che ha proposto ricorso incidentale, per ipotesi in cui dovesse venire accolto il ricorso principale, affinché, ai sensi dell'articolo 43, comma terzo, del D.P.R. n. 327/2001, sia disposta la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2005, dopo ampia discussione, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO




È incontroverso che, nel caso di specie, l'amministrazione comunale non ha dato esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza di questo tribunale n. 550 del 22 aprile 2004 - così come confermata dal Consiglio di Stato - non avendo adottato alcun provvedimento conseguente alla sentenza cassatoria di primo grado, confermata in sede di appello, né provveduto, in particolare, alla specifica richiesta di rimessione in pristino stato dei luoghi interessati dalle opere realizzate in virtù delle deliberazioni annullate, nonché alla reimmissione delle ricorrenti nel possesso delle aree di loro proprietà, come richiesto nell’atto di diffida.
Il ricorso andrebbe pertanto accolto e si dovrebbe ordinare all'amministrazione comunale resistente di dare esecuzione completa al giudicato nascente dalla citata sentenza, nei sensi sopra indicati.
Con ricorso incidentale, notificato il 15 dicembre 2005, l'amministrazione comunale ha, tuttavia, chiesto, per l’ipotesi in cui dovesse venire accolto il ricorso principale, l'applicazione, nel caso di specie, dell'articolo 43, comma terzo, del D.P.R. n. 327/2001, con richiesta di condanna dell'amministrazione medesima al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.
La domanda introdotta nel giudizio in applicazione della norma richiamata deve essere accolta.
La finalità della norma, di natura speciale, è quella della regolarizzazione e sanatoria delle occupazioni illegittime od illecite, anche come risposta ai rilievi mossi dalla Corte di Strasburgo. Vi si esprime il principio secondo cui il bene immobile, modificato per scopi di interesse pubblico, può restare nella disponibilità dell’amministrazione anche quando l’opera pubblica è stata realizzata in assenza di un valido ed efficace provvedimento di natura espropriativa.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che la fattispecie all'esame del collegio è diversa da quella oggetto della decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 29 aprile 2005, considerato che in quest'ultimo caso oggetto della controversia risulta essere "l’istituto dell’acquisizione c.d. sanante di cui all’articolo 43, co. 1 e 2", mentre nella specie non era stata esercitata dall'amministrazione quella che la stessa Adunanza Plenaria chiama la "speciale domanda giudiziale formulata nel processo…", di cui al comma terzo dell'articolo 43 del D.P.R. n. 327/2001, oggetto, invece, del presente giudizio.
Nella specie non si pone il problema dell’applicabilità ratione temporis della norma al ricorso all’esame del collegio, poiché lo stesso, nella forma di giudizio di ottemperanza, è stato depositato dopo l’entrata in vigore della norma ed ha una sua autonomia rispetto alla vicenda contenziosa, avviatasi prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui si chiede l’applicazione e conclusasi con il passaggio in giudicato della sentenza.
In ogni caso il collegio concorda con quella parte della dottrina e della giurisprudenza che hanno ritenuto immediatamente applicabile l'articolo 43, comma terzo, del D.P.R. n. 327/2001 anche ai giudizi pendenti, stante la natura processuale della disposizione medesima, in quanto diretta a disciplinare una particolare fase dei giudizi in materia espropriativa, con contestuale riconoscimento di una nuova legittimazione passiva alla parte soccombente nel giudizio, alla quale viene consentito di proporre l’opzione tra obbligo di restituzione e risarcimento (cfr. Tar Bologna sez I 27/10/2003, n.2160).
Deve altresì ritenersi - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti in sede di discussione alla camera di consiglio del 21 dicembre 2005 - l'applicabilità di tale norma anche in sede di giudizio per l'esecuzione del giudicato, stante l'ampia formulazione della disposizione in esame, secondo cui la domanda di condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo, può essere avanzata al giudice amministrativo dall'amministrazione che ne ha interesse, "qualora… omissis… sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico,…", senza che la norma medesima specifichi quali debbano essere i presupposti legittimanti l’esercizio di tale azione( nella specie una pronuncia giudiziale con forza di giudicato), o ne limiti l’applicabilità solo a definite fattispecie.
Nel caso di specie, l'azione volta alla restituzione del bene è stata esercitata in sede di ottemperanza, ma la circostanza non incide sull’ammissibilità della domanda in quanto la norma è destinata, per la sua specialità, a prevalere sulle regole generali del giudizio di esecuzione.
Anche la forma prescelta, quella del ricorso incidentale, appare corretta poiché la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile un ricorso cumulativo contenente sia la richiesta di esecuzione del giudicato, sia in via sussidiaria la domanda di risarcimento, purché il ricorso avesse, come nella specie, i presupposti di contenuto e forma previsti per l’azione di cognizione ordinaria e nel rispetto del principio del doppio grado di giudizio.
La difesa dei ricorrenti - in sede di discussione alla camera di consiglio del 21 dicembre 2005 - ha sollevato una ulteriore eccezione, secondo cui la domanda in questione dell'amministrazione non potrebbe essere avanzata con un mero atto difensivo, essendo invece necessario che fosse preceduta da un formale provvedimento del comune che valuti gli interessi in conflitto, ai sensi del primo comma dell'articolo 43 in esame.
La tesi non può essere condivisa.
E’ pacifico infatti che sulla base dell’art. 43 la finalità di sanatoria può essere soddisfatta attraverso due possibili e ben distinte opzioni: la prima prevede l’adozione di un provvedimento discrezionale di acquisizione, che presuppone la valutazione degli interessi in conflitto e la liquidazione del risarcimento del danno al proprietario, secondo la scansione procedurale e temporale puntualmente disciplinata dalla norma nel secondo comma, e che si conclude o con la soddisfazione reciproca degli interessi o con l’impugnazione del provvedimento stesso.
La seconda presuppone la pendenza di un giudizio e prevede il coinvolgimento diretto del giudice amministrativo, al quale la norma affida il potere di valutare la fondatezza della domanda, e quello conseguente di disporre, su istanza dell’amministrazione che utilizza il bene modificato, la condanna al risarcimento del danno in luogo della restituzione senza limiti di tempo.
In questa seconda ipotesi l’amministrazione si può limitare all’adozione dei provvedimenti richiesti per l’esercizio dell’azione processuale, poiché è una sua previa scelta di merito quella di rimettere la valutazione della fondatezza della domanda al giudice amministrativo, anziché adottare direttamente l’atto di acquisizione.
È significativo al riguardo che in questa seconda ipotesi la norma preveda espressamente, al quarto comma, l’adozione dell’atto di acquisizione di cui al secondo comma, con presa d’atto dell’avvenuto risarcimento e adempimento dell’obbligo di trascrizione, solo in conseguenza della pronuncia del giudice amministrativo. Una deliberazione che si determinasse sull’opportunità di procedere all’acquisizione, secondo la scansione indicata al primo e secondo comma, prima di esercitare la riconvenzionale, rappresenterebbe dunque una inammissibile sovrapposizione alla valutazione rimessa al giudice amministrativo nella forma della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, nelle premesse della deliberazione di giunta comunale n. 194 del 23 novembre 2005, di autorizzazione a resistere in giudizio, si dà espressamente atto che "lo Studio Legale Rovelli, con nota del 18 novembre 2005 ravvisa l'opportunità di resistere in giudizio alla richiesta di reimmissione delle ricorrenti nel possesso delle aree di loro proprietà e per chiedere che il Giudice Amministrativo voglia, in alternativa alla richiesta formulata, disporre la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni;".
Deve pertanto ritenersi che, l'amministrazione comunale, deliberando di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio e conferendo allo scopo l'incarico al difensore, abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla attivazione di un giudizio, facendo propria la proposta del difensore medesimo (domanda alternativa di condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni), espressamente richiamata nelle premesse della deliberazione stessa ed effettuando nelle forme dovute la scelta tra le due modalità di regolarizzazione della occupazione illegittima.
Si può dunque passare all’esame del merito della domanda.
Al riguardo si rileva che sulle aree in questione è stato realizzato un impianto sportivo che ricomprende, attualmente, un campo di calcio a 11 con annesso spogliatoio. Per come affermato dall'amministrazione comunale resistente e non contestato sul punto dai ricorrenti, le aree medesime ricadrebbero in zona urbanistica "E - agricola" e sulle stesse insisterebbe per l'80% della loro estensione una fascia di rispetto cimiteriale che ne impedirebbe qualunque genere di utilizzo.
Per le suesposte considerazioni, deve essere accolta la domanda avanzata dall'amministrazione comunale, poiché può ritenersi dimostrata la obiettiva prevalenza dell’interesse pubblico alla prosecuzione nell’utilizzazione dell'impianto sportivo rispetto al non particolare pregio della porzione di proprietà delle ricorrenti, il cui sacrificio può essere pertanto integralmente soddisfatto per equivalente.
Ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, del D.P.R. n. 327/2001, va pertanto disposta l’esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo e la condanna della amministrazione al risarcimento del danno.
Ai sensi del sesto comma della norma citata, il risarcimento del danno è stabilito nella misura corrispondente all’integrale controvalore del bene, che si ricava dall’applicazione allo stesso dei prezzi di mercato, rapportati alla sua ubicazione ed alla utilizzazione in atto al momento del fatto illecito (giorno dell’occupazione sine titulo), con interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno è stato occupato senza titolo.
Dopo l’avvenuto integrale pagamento della somma, come sopra quantificata, l’amministrazione, in applicazione del quarto comma dell’art. 43, dovrà emanare l’atto di acquisizione e provvedere alla trascrizione dello stesso nei registri immobiliari a sua cura e spese.
Il ricorso in ottemperanza in esame deve essere, inoltre, accolto per la parte relativa al pagamento delle spese processuali, non essendo stata fornita dall’amministrazione comunale la prova dell'avvenuto pagamento delle spese medesime, per cui deve ordinarsi all'amministrazione comunale resistente di dare, in tale parte, esecuzione completa al giudicato in questione, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Decorso inutilmente detto termine, senza che l'amministrazione abbia eseguito, in tale parte, il giudicato, il Dirigente del Servizio Enti Locali dell'Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, o un funzionario dallo stesso delegato, provvederà ad ottemperare al giudicato predetto in sostituzione dell'amministrazione stessa nell'ulteriore termine di giorni trenta.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell'amministrazione comunale resistente e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA



Accoglie parzialmente il ricorso in ottemperanza indicato in epigrafe e, per l'effetto, ordina all'amministrazione comunale di eseguire il giudicato indicato in narrativa, relativamente al pagamento delle spese processuali, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione via amministrativa della presente decisione; decorso tale termine senza che l'amministrazione abbia provveduto, il Funzionario ad acta indicato in motivazione provvederà di eseguire il giudicato predetto nel termine di giorni trenta, adottando in sostituzione dell'amministrazione tutti gli atti amministrativi e contabili necessari.
In accoglimento della domanda incidentale avanzata dall'amministrazione comunale resistente, condanna quest'ultima al risarcimento del danno e al pagamento degli interessi moratori in favore dei ricorrenti, nei sensi specificati in motivazione, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.
Condanna l'amministrazione comunale al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio che liquida a favore dei ricorrenti forfettariamente nella somma complessiva di euro 2000,00(duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 dicembre 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:

Lucia Tosti, Presidente;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.


Depositata in segreteria oggi: 16/02/2006


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento