| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 20 aprile 2006
n. 1981
Antonio Cavallari – Presidente, Giulio Castriota Scanderbeg
– Estensore.
Banca Popolare di Puglia e Basilicata (avv. F. Paparella
e M. Palieri) c. Comune di Taranto (avv. E. Sticchi Damiani),
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (avv. A. Clarizia e A.
Matteo), Unicredit Banca s.p.a. (n.c.). |
|
1. Contratti della pubblica amministrazione
– Svolgimento della gara – Appalti di servizi – Servizi
analoghi svolti negli ultimi tre anni – Requisito da privilegiare
– Esclusione.
|
| |
|
2. Contratti della pubblica amministrazione
– Svolgimento della gara – Appalti di servizi – Requisiti
di ammissione più stringenti e severi – P.A. – Possono essere
richiesti – Conse-guenze nel caso di mancata richiesta.
|
| |
|
3. Contratti della pubblica amministrazione
– Svolgimento della gara – Appalti di servizi – Esperienze
pregresse – Valutazione ai fini della scelta della offerta
economicamente più vantaggiosa – Esclusione.
|
| |
|
4. Contratti della pubblica amministrazione
– Annullamento degli atti – Contratto già sti-pulato – Nullità.
|
|
1. Nelle procedure di affidamento di appalti
di servizi, se fosse consentito privilegiare il fat-turato
conseguito negli ultimi tre anni o – come nel caso di specie-
la consistenza dei servi-zi analoghi svolti negli ultimi
tre anni da un partecipante, le imprese di minori dimensioni
o di più recente costituzione avrebbero scarse possibilità
di entrare nel mercato dei servizi, risultando quasi sempre
superate da quelle di maggiori dimensioni o che hanno maturato
una più risalente esperienza nel settore.
|
| |
|
2. Nelle procedure di affidamento di appalti
di servizi, le p.a. possono richiedere, nei limiti della
plausibilità e della ragionevolezza delle scelte operate,
requisiti di ammissione parti-colarmente stringenti e severi,
se ciò corrisponde ad un loro interesse qualificato e merite-vole
di protezione, ma quando tale opzione non sia stata esercitata
nella sede della formu-lazione dei requisiti partecipativi
e l’Amministrazione abbia ammesso alla gara (dopo aver-li
nominativamente invitati, trattandosi di procedura ristretta)
un certo numero di soggetti sulla base di requisiti minimi
necessari per l’adempimento del servizio (nella specie,
trat-tandosi di servizi bancari di tesoreria, era richiesta
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di
cui all’art. 10, d.lg. 1 settembre 1993 n. 385), appare
illegittima la introduzione di meccanismi di graduazione
delle offerte fondati non già sul merito tecnico delle stesse
bensì sulla base di dati (a quel punto) irrilevanti rivenienti
da esperienze pregresse che nul-la aggiungono o tolgono
alla qualità dell’offerta prodotta.
|
| |
|
3. Nelle procedure di affidamento di appalti
di servizi, il valore indiziario e sintomatico che può trarsi
dalla consistenza delle esperienze maturate da un’impresa
non può legittima-mente entrare nella valutazione degli
elementi che, ai sensi dell’art. 23, d.lg. 17 marzo 1995
n.157, devono concorrere ad orientare la stazione appaltante
nella scelta della offerta eco-nomicamente più vantaggiosa;
non a caso, nella esemplificazione di detti elementi che
si legge nel testo del citato articolo non si rinviene alcun
elemento che possa essere assimila-to all’oggetto delle
esperienze pregresse dell’impresa, il che sta a dimostrare
che nella valu-tazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
l’Amministrazione deve necessaria-mente valorizzare elementi
(quali il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche
estetiche e funzionali, il servizio successivo, l’assistenza
tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo
etc.) che siano indicativi della qualità del servizio oggetto
d’appalto in una proiezio-ne temporale logicamente futura,
e cioè ancorata ad un periodo in cui la prestazione d’appalto
verrà in concreto eseguita in favore dell’Amministrazione.
|
| |
|
4. In conseguenza dell’annullamento degli
atti di gara impugnati dalla ricorrente, deve es-sere dichiarata
la nullità del contratto nelle more stipulato fra il Comune
e l’aggiudicataria, in forza del principio secondo cui la
violazione delle norme sull’evidenza pubblica implica la
nullità, ai sensi dell’art. 1418 c.c., del contratto stipulato
a seguito dell’illegittima aggiu-dicazione.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Reg. dec. nr. 1981/06
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sede di Lecce - Sezione Seconda
|
| |
|
composto dai Signori Magistrati: dr. Antonio
Cavallari presidente; dr. Giulio Castriota Scanderbeg componente
est.; dr.Tommaso Capitanio componente
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
sentenza
|
| |
|
sul ricorso n. 40/06 proposto da
|
| |
|
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pt, rappresentata
e difesa in giudizio dagli avv.ti Francesco Paparella e
Marco Palieri ed elettivamente domiciliata in Lecce nello
studio legale dell’avv. Daniela Ponzo alla via M. Schipa
n.35;
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Taranto, in persona del
sindaco legale rappresentante pt, rappresentato e difeso
in giudizio dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio legale in Lecce alla via
95° Rgt Fanteria n.9;
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
della Banca Nazionale del Lavoro spa,
in persona del Presidente e legale rappresentante pt, rappresentato
e difeso in giudizio dall’avv. Angelo Clarizia e dall’avv.
Ada Matteo ed elettivamente domiciliata presso lo studio
della seconda in Lecce alla via 95 Rgt fanteria n.9;
della Unicredit Banca SpA, in persona del legale rappresentante,
n.c.;
|
| |
|
per l'annullamento
della determinazione n. 57 del 7 dicembre 2005 del Dirigente
delle Risorse Umane del Comune di Taranto avente ad oggetto
“aggiudicazione gara per affidamento servizio di tesoreria
per anni cinque” e della relativa convenzione con l’aggiudicataria
del servizio sottoscritta in data 3 gennaio 2006;
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice per l’appalto
relativo all’affidamento del servizio di tesoreria comunale
per la durata di anni cinque;
della lettera-invito n. 174 del 10 gennaio 2005 e delle
note n. 606 del 25 gennaio 2005 e n. 845 del 2 febbraio
2005 della medesima Direzione delle Risorse Finanziarie
del Comune di Taranto e della determinazione dirigenziale
n. 1 del 4 gennaio 2005 della stessa Direzione comunale;
del bando di gara del 2 dicembre 2004 per l’affidamento
del servizio di tesoreria del Comune di Taranto per la durata
di anni cinque, eventualmente rinnovabili;
della determinazione dirigenziale n. 45 del 1 dicembre 2004
avente ad oggetto la indizione della gara;
della deliberazione n. 114 del 26 ottobre 2004 del Consiglio
Comunale di Taranto avente ad oggetto “ approvazione schema
di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria
per il periodo 1.1.2005/31.12.1999;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente,
ovvero comunque connesso a quelli innanzi indicati, compreso
il telegramma del 9 gennaio 2006 del Comune di Taranto contenente
l’invito alla odierna ricorrente ad effettuare con la massima
urgenza il passaggio delle consegne;
|
| |
|
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio della intimata
amministrazione;
Vista la memoria di costituzione della controinteressata
Banca Nazionale del Lavoro ed il ricorso incidentale dalla
stessa proposto;
Udito alla camera di consiglio del 16 marzo 2006 il giudice
relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg e udito l’avv.
Palieri, anche in sostituzione dell’avv. Paparella, per
la ricorrente, l’avv. Sticchi Damiani per l’Amministrazione
intimata e l’avv. Clarizia per la controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Lamenta l’Istituto bancario ricorrente, attuale
affidatario del servizio di tesoreria presso il Comune di
Taranto, che illegittimamente la intimata amministrazione
comunale avrebbe dato corso, a mezzo degli atti gravati,
alla gara d’appalto per l’affidamento del medesimo servizio
di tesoreria per il quinquennio 1.1.2005/31.12.1999 giungendo
ad aggiudicare illegittimamente la stessa alla odierna controinteressata.
In particolare, la banca ricorrente si duole della illegittima
predisposizione della clausola del bando di gara secondo
cui nella valutazione delle offerte di gara, da aggiudicare
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
si sarebbe tra l’altro dovuto tener conto dell’esperienza
maturata dai concorrenti nella gestione di servizi analoghi,
così surrettiziamente surrogandosi un tipico requisito di
qualificazione dell’offerente con un indebito elemento di
valutazione dell’offerta. Inoltre, la ricorrente si duole
della altrettanto illegittima mancata predeterminazione
del peso specifico di tale esperienza, lasciato alla libera
determinazione della Commissione giudicatrice, con il risultato
che quest’ultima avrebbe fatto luogo, peraltro dopo aver
conosciuto l’elenco delle banche partecipanti, alla distribuzione
del peso ponderale del punteggio relativo alla detta esperienza
pregressa delle imprese partecipanti con l’eccessiva attribuzione
per tale voce di ben venti punti ( su un totale di 60 punti
complessivi utilizzabili per la graduazione delle offerte
tecniche).
Inoltre, la ricorrente contesta l’attribuzione del punteggio
relativo alla voce “modalità di gestione del servizio” a
suo dire troppo penalizzante per essa ricorrente a fronte
del punteggio attribuito alla controinteressata e si duole
altresì dell’eccessivo peso attribuito alla valutazione
dell’offerta tecnica nel suo complesso (graduabile sulla
base di 60 punti complessivi) in rapporto al peso assegnato
alla offerta economica, valutabile nel limite massimo di
quaranta punti.
Ancora, la ricorrente contesta la legittimità del procedimento
seguito per la modificazione della compagine soggettiva
della Commisione giudicatrice, non avendo mai la nuova Commissione
proceduto alla declaratoria di eventuali incompatibilità
dei suoi membri ed avendo peraltro la stessa del tutto obliterato
il principio di continuità delle gare, senza peraltro predisporre
misure a garanzia della integrità dei plichi contenenti
le offerte. Da ultimo, la ricorrente assume la illegittimità
della modifica irritualmente introdotta in corso di procedura,
con una semplice comunicazione dirigenziale, ai criteri
di valutazione dell’offerta economica.
Di qui i motivi di ricorso articolati sotto i distinti profili
della violazione di legge e dell’eccesso di potere e la
richiesta di annullamento degli atti gravati con ogni statuizione
conseguenziale anche in ordine alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la intimata amministrazione
comunale nonché la controinteressata Banca Nazionale del
Lavoro per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.
Quest’ultima ha altresì interposto ricorso incidentale deducendo
la inammissibilità della offerta di essa ricorrente per
non aver la stessa puntualmente indicato le modalità di
gestione del servizio, la irragionevolezza della attribuzione
di due punti per la generica disponibilità di essa ricorrente
ad eseguire servizi aggiuntivi, nonché l’erronea attribuzione
alla stessa del punteggio sull’offerta economica, con particolare
riguardo alla voce relativa al rimborso delle spese di gestione.
Accolta la istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti
gravati, all’udienza pubblica del 16 marzo 2006 il ricorso
è stato trattenuto per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Come ricordato in premessa, col primo motivo la ricorrente
lamenta la illegittima commistione operata dalla stazione
appaltante e desumibile chiaramente dal contenuto del bando
e della lettera-invito (pag. 2) fra requisiti di qualificazione
dei partecipanti e criteri di valutazione dei progetti tecnici
e quindi delle offerte.
La censura è fondata e merita condivisione.
Come già osservato da questa Sezione in altre precedenti
pronunce sul tema (v., in particolare la sentenza n. 3721
del 2004), si tratta di un vizio che si riscontra spesso
nelle gare per l’affidamento degli appalti di servizi, dovuto
forse ad una non chiara comprensione delle disposizioni
di origine comunitaria che disciplinano la materia, nel
caso di specie il D. Lgs. n. 157/95.
Il Legislatore italiano, dovendo recepire le direttive comunitarie,
ha abolito il precedente sistema basato sugli albi dei fornitori
(previsto in particolare nel campo dei lavori pubblici,
ma non solo, poiché molte Amministrazioni pubbliche disponevano
di elenchi di fornitori più o meno ufficiali da cui attingere
i nominativi delle imprese da invitare alle gare per le
forniture o i servizi) ed ha previsto un sistema in cui
le imprese possono liberamente partecipare alle gare, naturalmente
previa dimostrazione del possesso di determinati requisiti
di moralità, capacità tecnica, economica e finanziaria (a
garanzia della loro affidabilità).
Nel caso degli appalti di servizi, tali requisiti sono indicati
agli artt. 12, 13 e 14 del D. Lgs. n. 157/95. Una volta
che l’impresa si è “qualificata” e dunque è ammessa a partecipare
alla gara, i requisiti suddetti non possono essere nuovamente
valutati ai fini dell’aggiudicazione (tranne che per l’affidamento
degli incarichi di progettazione, dove, però è proprio la
valutazione del curriculum del professionista o della società
di professionisti a costituire l’unico criterio di aggiudicazione),
perché l’art. 23 del D. Lgs. n. 157/95 prevede che altri
siano i parametri attraverso cui determinare l’offerta economicamente
più vantaggiosa (in questo senso, ex multis, Cons. Stato,
sez. V, sent. n. 1993 del 2003, in cui è stato dichiarato
illegittimo l’inserimento, fra i criteri di valutazione
dell’offerta economica, del requisito relativo alle esperienze
simili maturate nel triennio antecedente alla gara, in quanto
esso è un criterio soggettivo che esprime la capacità tecnica
dell’impresa). Del resto, se fosse consentito privilegiare,
ad esempio, il fatturato conseguito negli ultimi tre anni
o – come nel caso all’esame- la consistenza dei servizi
analoghi svolti negli ultimi tre anni da un partecipante,
le imprese di minori dimensioni o di più recente costituzione
avrebbero scarse possibilità di entrare nel mercato dei
servizi, risultando quasi sempre superate da quelle di maggiori
dimensioni o che hanno maturato una più risalente esperienza
nel settore.
Sul punto, la difesa della intimata Amministrazione, in
sede di discussione orale, essendo a conoscenza della richiamata
giurisprudenza di questa Sezione in tema di illegittima
commistione tra requisiti partecipativi e requisiti di valutazione
delle offerte, ha escluso l’applicabilità al caso in esame
del principio di diritto enucleabile da quella giurisprudenza,
sul presupposto che quest’ultima avrebbe riguardato la sola
ipotesi della duplice – e solo sotto tal profilo illegittima-
valutazione di elementi già utilizzati in sede di prequalificazione
anche ai fini dell’attribuzione del punteggio sulle offerte.
Il rilievo non appare tuttavia condivisibile.
In disparte la questione se nei casi specifici oggetto dei
precedenti di questa Sezione si fosse al cospetto di una
indebita doppia valutazione dei medesimi requisiti nel senso
che si è detto (il che non è, almeno con riferimento a taluno
dei casi scrutinati), vi è da osservare, in senso ancor
più dirimente, che tale giustificazione sulla duplice valutazione
dei medesimi elementi non solo non è incompatibile con il
principio di diritto scaturente da questa pronuncia, ma
ne rafforza l’impostazione logico-giuridica.
Ed infatti, se deve ritenersi sicuramente illegittima, come
ritiene questo TAR, la duplicazione valutativa in sede di
scrutinio dell’offerta di un elemento già divisato in occasione
della prequalificazione dell’impresa (e della conseguenziale
ammissione alla gara della stessa), a fortiori deve ritenersi
illegittima in sede di valutazione dell’offerta la emersione
di un elemento tipico di dimostrazione di capacità tecnica
dell’impresa, tenuto in non cale financo nella fase della
prequalificazione.
Tali rilievi non escludono, beninteso, che l’interesse pubblico
ad individuare un contraente capace ed affidabile venga
in tal modo obliterato, posto che la stazione appaltante
può e deve valutare approfonditamente la bontà del progetto
tecnico, secondo i criteri di cui al citato art. 23 del
D. Lgs. n. 157/95.
D’altra parte, se la stazione appaltante avesse un interesse
apprezzabile e giuridicamente meritevole di considerazione
a selezionare soggetti in possesso di determinati requisiti
di capacità tecnica non avrebbe ostacoli nell’elevare tali
requisiti soggettivi a requisiti minimi di ammissione alla
gara; se ciò viene in giurisprudenza consentito in materia
di lavori pubblici, ove pure le disposizioni del Regolamento
DPR N. 34/2000 sono esplicite nel definire i requisiti di
qualificazione che sono condizione necessaria e sufficiente
per l’ammissione alle gare (art.1 DPR.cit.), a fortiori
tale modalità selettiva si deve ritenere ammessa in materia
di servizi, ove appunto le Amministrazioni aggiudicatrici
potrebbero richiedere, nei limiti della plausibilità e della
ragionevolezza delle scelte operate, requisiti di ammissione
particolarmente stringenti e severi, se ciò corrisponda
ad un loro interesse qualificato e meritevole di protezione.
Ma quando, come nel caso all’esame, tale opzione non sia
stata esercitata nella sede della formulazione dei requisiti
partecipativi e l’Amministrazione abbia ammesso alla gara
(dopo averli nominativamente invitati, trattandosi di procedura
ristretta) un certo numero di soggetti sulla base di requisiti
minimi necessari per l’adempimento del servizio (nella specie,
trattandosi di servizi bancari di tesoreria, era richiesta
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di
cui all’art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385), appare
illegittima la introduzione di meccanismi di graduazione
delle offerte fondati non già sul merito tecnico delle stesse
bensì sulla base di dati (a quel punto) irrilevanti rivenienti
da esperienze pregresse che nulla aggiungono o tolgono alla
qualità dell’offerta prodotta.
Il valore indiziario e sintomatico che può trarsi dalla
consistenza delle esperienze maturate da un’impresa, infatti,
non può legittimamente entrare nella valutazione degli elementi
che, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. cit., devono concorrere
ad orientare la stazione appaltante nella scelta della offerta
economicamente più vantaggiosa; non a caso, nella esemplificazione
di detti elementi che si legge nel testo del citato articolo
non si rinviene alcun elemento che possa essere assimilato
all’oggetto delle esperienze pregresse dell’impresa.
Il che sta a dimostrare che nella valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa l’Amministrazione deve necessariamente
valorizzare elementi (quali il merito tecnico, la qualità,
le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo,
l’assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione,
il prezzo etc.) che siano indicativi della qualità del servizio
oggetto d’appalto in una proiezione temporale logicamente
futura, e cioè ancorata ad un periodo in cui la prestazione
d’appalto verrà in concreto eseguita in favore dell’Amministrazione;
in tale prospettiva appare decisamente fuorviante la valorizzazione
di esperienze pregresse che, si ripete, possono al più assurgere
a requisiti di ammissione alla gara in quanto incidenti
sulla capacità tecnica del soggetto offerente (art. 14 cit.).
A ragione pertanto la ricorrente si duole della illegittima
commistione operata dalla stazione appaltante tra requisiti
di ammissione degli offerenti e requisiti di valutazione
delle offerte, essendo stati nella specie utilizzati– peraltro
in misura consistente- a mò di elementi sulla base dei quali
graduare il merito tecnico delle offerte stesse fattori
tipicamente appartenenti alla prima fase di prequalificazione
delle imprese partecipanti.
Peraltro, nel caso di specie è accaduto che la lettera-invito
(specificando sul punto il generico contenuto del bando)
prevedeva l’attribuzione di un contingente massimo di 60
punti in relazione all’offerta tecnica predisposta dagli
offerenti e che, ai fini della valutazione della esperienza
maturata nella gestione dei servizi analoghi, la stessa
richiedeva letteralmente: “l’istituto dovrà indicare gli
Enti, con entrate effettivamente incassate nell’esercizio
2003, per conto dei quali svolge in continuità per almeno
tre anni il servizio di tesoreria o di cassa”.
La Commissione giudicatrice poi, nel graduare tali elementi,
ha attribuito alla prima voce di valutazione dell’offerta
tecnica (esperienza maturata nella gestione di servizi analoghi)
ben venti punti (v. verbale n. 4 del 7 novembre 2005); il
che peraltro è avvenuto, come lamentato dalla ricorrente,
solo dopo che l’Organo tecnico aveva conosciuto (v. verbale
n. 1 del 22 aprile del 2005) la identità dei soggetti partecipanti
partecipanti. Da tali operazioni è conseguito che l’offerta
della società bancaria risultata aggiudicataria si è avvantaggiata
di ben venti punti in relazione alla detta voce relativa
alla esperienza pregressa, mentre la ricorrente ha ottenuto
sulla stessa voce soltanto due punti.
A tal proposito va osservato, anche a confutazione di quanto
rilevato dalla controinteressata BNL con riferimento alla
ininfluenza di tali specifici punteggi ottenuti nella valutazione
del singolo elemento ai fini del loro determinismo causale
sull’esito di gara, che non appare corretto inferirne la
ininfluenza sulla base del rilievo che la differenza di
punteggio ottenuto dalle due ditte (ricorrente e aggiudicataria)
in relazione a tale elemento sarebbe risultata pari a 18
punti, mentre invece la differenza tra i punteggi complessivi
di gara delle ditte medesime sarebbe risultata pari a 18,305;
donde la supposta irrilevanza, alla prova della resistenza,
del dato in oggetto.
Trascura infatti la controinteressata di valutare che, ai
fini di valutare la incidenza causale sul possibile diverso
esito di gara del dato inerente la esperienza pregressa
delle imprese partecipanti, va piuttosto rilevato che da
una nuova e diversa distribuzione dei venti punti assegnati
alla voce in contestazione (conseguenziale all’annullamento
in questa parte del bando di gara e della lettera-invito
e possibile sia nell’ambito delle voci relative all’offerta
tecnica sia tra offerta tecnica ed offerta economica) potrebbe
in astratto derivare un diverso esito della selezione, proprio
perché la differenza dei punteggi complessivi ottenuti dalle
due ditte è risultata- come dianzi si è ricordato- inferiore
a venti punti.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono ed
in accoglimento sul punto del ricorso, il Collegio ritiene
di concludere per la illegittimità in parte qua del bando
di gara e della lettera-invito.
Di talchè, poiché il vizio rilevato inficia in maniera radicale
il citato criterio di valutazione delle offerte stabilito
dalla stazione appaltante, l’accoglimento del ricorso implica
la ripetizione della gara, previa fissazione di una nuova
griglia di valutazione delle offerte (che tenga conto del
punteggio ulteriore riveniente dal criterio oggetto delle
accolte censure), non essendo sufficiente procedere ad una
semplice correzione dei punteggi attribuiti dalla Commissione.
Inoltre, l’effetto conformativo della ripetizione delle
operazioni di gara sulla base di una diversa graduazione
dei punteggi disponibili elide la portata delle restanti
censure articolate col ricorso principale all’iter procedimentale
seguito dalla Commissione di gara, trattandosi di censure
che logicamente investono fasi successive del procedimento
selettivo che restanto dunque travolte dalla presente pronuncia.
Per le medesime ragioni di economia dei mezzi va altresì
ritenuta la inammissibilità delle censure azionate col ricorso
incidentale (e quindi la inamissibilità di tale mezzo nel
suo insieme) posto che le stesse investono fasi procedimentali
e momenti valutativi destinati a restare anch’essi assorbiti
dalla presente pronuncia di annullamento, in esecuzione
della quale – come detto- la stazione appaltante dovrà porre
mano alla riedizione della gara previa rideterminazione
dei punteggi da attribuire ai partecipanti.
E’ noto infatti che, secondo la più avveduta giurisprudenza,
tra ricorso principale e ricorso incidentale non si può
ravvisare una astratta pregiudizialità dell’un rimedio sull’altro,
ma l’ordine logico di priorità nella trattazione tra l’uno
e l’altro ricorso dipende esclusivamente dalla natura delle
censure che si fanno valere coi distinti mezzi. Sicchè quando,
dal complessivo esame dell’unitario fascio di censure scaturente
dai due rimedi antagonisti, emerge -come nella specie -
la fondatezza di una censura implicante la radicale illegittimità
delle operazioni di gara (per vizio proprio del bando),
con conseguenziale obbligo di ripetizione della stessa con
regole anche parzialmente diverse e con soddisfazione quindi
del mero interesse strumentale alla riedizione della selezione
che tale censura ha prospettato, devono giocoforza considerarsi
inammissibili le censure ulteriori (contenute indifferentemente
nell’uno o nell’altro mezzo e salva l’utilità del loro esame
ai meri effetti conformativi della futura azione amministrativa)
che investono l’ammissione delle ditte alla gara o l’attribuzione
del punteggio, attesa l’assorbenza del profilo di censura
accolto e l’interesse prevalente ad esso sotteso -anche
metaindividuale- a che la gara si svolga secundum legem
sulla base di legittime previsioni di lex specialis. Ne
consegue la inammissibilità del ricorso incidentale col
quale sono state dedotte censure attinenti la pretesa incongruità
delle modalità di prestazione del servizio da parte dell’odierna
ricorrente nonché l’erronea attribuzione di punteggio alla
stessa; tutti profili in ogni caso destinati ad essere superati
una volta che si è dimostrata la necessità dell’annullamento,
sia pure parziale, del bando e della lettera-invito e della
conseguenziale ripetizione della gara.
Quanto invece all’unica censura di ordine generale articolata
col mezzo principale (e suscettibile di utile ancorchè breve
trattazione in vista della rinnovazione della gara), involgente
la pretesa sproporzione del peso attribuito all’aspetto
tecnico (60 punti su 100) rispetto a quello economico (40
punti su 100), il Collegio è del parere che rientri nella
discrezionalità della stazione appaltante graduare le due
(suddette) componenti di valutazione che devono concorrere
ad individuare la offerta economicamente più vantaggiosa
e che nella specie l’Amministrazione non ha esorbitato dai
limiti ad essa imposti, sulla base dei normali canoni di
ragionevolezza e tenuto conto della natura del servizio
da espletare e della affidabilità del progetto offerto;
d’altra parte la ricorrente nessun elemento concreto e specifico
ha addotto sul punto per inferire la illegittimità del criterio
di quantificazione distributiva divisato dall’Amministrazione
appaltante nella suddivisione del punteggio da attribuire
a ciascuna impresa.
In definitiva, per le considerazioni svolte, il ricorso
principale va accolto per quanto di ragione mentre va dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale.
In conseguenza dell’annullamento, nei limiti anzidetti,
degli atti di gara impugnati dalla ricorrente, deve essere
dichiarata la nullità del contratto (in epigrafe indicato)
nelle more stipulato fra il Comune e l’aggiudicataria BNL,
alla luce di quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza
amministrativa, soprattutto di primo grado (ex multis, TAR
Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 3177 del 2002). Anche
questa Sezione ha avuto modo di riaffermare (tra le altre
v. le sentenze n. 2857 e n. 6303 del 2003 e n. 3721 del
2004) il principio secondo cui la violazione delle norme
sull’evidenza pubblica implica la nullità, ai sensi dell’art.
1418 c.c., del contratto stipulato a seguito dell’illegittima
aggiudicazione; sicchè in mancanza della sopravvenienza
di nuovi convincenti elementi valutativi che inducano ad
opinare diversamente (e pur nella consapevolezza di una
evoluzione giurisprudenziale più recente che propende per
la ricostruzione della fattispecie in termini di inefficacia
del contratto) il Collegio è del parere che tale costruzione
vada conservata, donde va dichiarato nullo il contratto
inter parte medio tempore intervenuto.
Le spese del giudizio possono essere compensate ricorrendo
giusti motivi.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale per
la Puglia, Sede di Lecce, sez. II, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe (40/06 r.g.), lo accoglie e per
l’effetto annulla gli atti gravati nei sensi e limiti di
cui in motivazione.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio
del 16 marzo 2006.
|
| |
|
Pubblicata il 20 aprile 2006
|
|