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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 20 aprile 2006 n. 1981
Antonio Cavallari – Presidente, Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore.
Banca Popolare di Puglia e Basilicata (avv. F. Paparella e M. Palieri) c. Comune di Taranto (avv. E. Sticchi Damiani), Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (avv. A. Clarizia e A. Matteo), Unicredit Banca s.p.a. (n.c.).


1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Appalti di servizi – Servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni – Requisito da privilegiare – Esclusione.

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Appalti di servizi – Requisiti di ammissione più stringenti e severi – P.A. – Possono essere richiesti – Conse-guenze nel caso di mancata richiesta.

 

3. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Appalti di servizi – Esperienze pregresse – Valutazione ai fini della scelta della offerta economicamente più vantaggiosa – Esclusione.

 

4. Contratti della pubblica amministrazione – Annullamento degli atti – Contratto già sti-pulato – Nullità.

1. Nelle procedure di affidamento di appalti di servizi, se fosse consentito privilegiare il fat-turato conseguito negli ultimi tre anni o – come nel caso di specie- la consistenza dei servi-zi analoghi svolti negli ultimi tre anni da un partecipante, le imprese di minori dimensioni o di più recente costituzione avrebbero scarse possibilità di entrare nel mercato dei servizi, risultando quasi sempre superate da quelle di maggiori dimensioni o che hanno maturato una più risalente esperienza nel settore.

 

2. Nelle procedure di affidamento di appalti di servizi, le p.a. possono richiedere, nei limiti della plausibilità e della ragionevolezza delle scelte operate, requisiti di ammissione parti-colarmente stringenti e severi, se ciò corrisponde ad un loro interesse qualificato e merite-vole di protezione, ma quando tale opzione non sia stata esercitata nella sede della formu-lazione dei requisiti partecipativi e l’Amministrazione abbia ammesso alla gara (dopo aver-li nominativamente invitati, trattandosi di procedura ristretta) un certo numero di soggetti sulla base di requisiti minimi necessari per l’adempimento del servizio (nella specie, trat-tandosi di servizi bancari di tesoreria, era richiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 10, d.lg. 1 settembre 1993 n. 385), appare illegittima la introduzione di meccanismi di graduazione delle offerte fondati non già sul merito tecnico delle stesse bensì sulla base di dati (a quel punto) irrilevanti rivenienti da esperienze pregresse che nul-la aggiungono o tolgono alla qualità dell’offerta prodotta.

 

3. Nelle procedure di affidamento di appalti di servizi, il valore indiziario e sintomatico che può trarsi dalla consistenza delle esperienze maturate da un’impresa non può legittima-mente entrare nella valutazione degli elementi che, ai sensi dell’art. 23, d.lg. 17 marzo 1995 n.157, devono concorrere ad orientare la stazione appaltante nella scelta della offerta eco-nomicamente più vantaggiosa; non a caso, nella esemplificazione di detti elementi che si legge nel testo del citato articolo non si rinviene alcun elemento che possa essere assimila-to all’oggetto delle esperienze pregresse dell’impresa, il che sta a dimostrare che nella valu-tazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’Amministrazione deve necessaria-mente valorizzare elementi (quali il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo, l’assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo etc.) che siano indicativi della qualità del servizio oggetto d’appalto in una proiezio-ne temporale logicamente futura, e cioè ancorata ad un periodo in cui la prestazione d’appalto verrà in concreto eseguita in favore dell’Amministrazione.

 

4. In conseguenza dell’annullamento degli atti di gara impugnati dalla ricorrente, deve es-sere dichiarata la nullità del contratto nelle more stipulato fra il Comune e l’aggiudicataria, in forza del principio secondo cui la violazione delle norme sull’evidenza pubblica implica la nullità, ai sensi dell’art. 1418 c.c., del contratto stipulato a seguito dell’illegittima aggiu-dicazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Reg. dec. nr. 1981/06

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Lecce - Sezione Seconda

 

composto dai Signori Magistrati: dr. Antonio Cavallari presidente; dr. Giulio Castriota Scanderbeg componente est.; dr.Tommaso Capitanio componente
ha pronunciato la seguente

 

sentenza

 

sul ricorso n. 40/06 proposto da

 

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Francesco Paparella e Marco Palieri ed elettivamente domiciliata in Lecce nello studio legale dell’avv. Daniela Ponzo alla via M. Schipa n.35;

 

contro

 

il Comune di Taranto, in persona del sindaco legale rappresentante pt, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce alla via 95° Rgt Fanteria n.9;

 

e nei confronti

 

della Banca Nazionale del Lavoro spa, in persona del Presidente e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Angelo Clarizia e dall’avv. Ada Matteo ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Lecce alla via 95 Rgt fanteria n.9;
della Unicredit Banca SpA, in persona del legale rappresentante, n.c.;

 

per l'annullamento
della determinazione n. 57 del 7 dicembre 2005 del Dirigente delle Risorse Umane del Comune di Taranto avente ad oggetto “aggiudicazione gara per affidamento servizio di tesoreria per anni cinque” e della relativa convenzione con l’aggiudicataria del servizio sottoscritta in data 3 gennaio 2006;
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice per l’appalto relativo all’affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni cinque;
della lettera-invito n. 174 del 10 gennaio 2005 e delle note n. 606 del 25 gennaio 2005 e n. 845 del 2 febbraio 2005 della medesima Direzione delle Risorse Finanziarie del Comune di Taranto e della determinazione dirigenziale n. 1 del 4 gennaio 2005 della stessa Direzione comunale;
del bando di gara del 2 dicembre 2004 per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Taranto per la durata di anni cinque, eventualmente rinnovabili;
della determinazione dirigenziale n. 45 del 1 dicembre 2004 avente ad oggetto la indizione della gara;
della deliberazione n. 114 del 26 ottobre 2004 del Consiglio Comunale di Taranto avente ad oggetto “ approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1.1.2005/31.12.1999;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, ovvero comunque connesso a quelli innanzi indicati, compreso il telegramma del 9 gennaio 2006 del Comune di Taranto contenente l’invito alla odierna ricorrente ad effettuare con la massima urgenza il passaggio delle consegne;

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio della intimata amministrazione;
Vista la memoria di costituzione della controinteressata Banca Nazionale del Lavoro ed il ricorso incidentale dalla stessa proposto;
Udito alla camera di consiglio del 16 marzo 2006 il giudice relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg e udito l’avv. Palieri, anche in sostituzione dell’avv. Paparella, per la ricorrente, l’avv. Sticchi Damiani per l’Amministrazione intimata e l’avv. Clarizia per la controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Lamenta l’Istituto bancario ricorrente, attuale affidatario del servizio di tesoreria presso il Comune di Taranto, che illegittimamente la intimata amministrazione comunale avrebbe dato corso, a mezzo degli atti gravati, alla gara d’appalto per l’affidamento del medesimo servizio di tesoreria per il quinquennio 1.1.2005/31.12.1999 giungendo ad aggiudicare illegittimamente la stessa alla odierna controinteressata.
In particolare, la banca ricorrente si duole della illegittima predisposizione della clausola del bando di gara secondo cui nella valutazione delle offerte di gara, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si sarebbe tra l’altro dovuto tener conto dell’esperienza maturata dai concorrenti nella gestione di servizi analoghi, così surrettiziamente surrogandosi un tipico requisito di qualificazione dell’offerente con un indebito elemento di valutazione dell’offerta. Inoltre, la ricorrente si duole della altrettanto illegittima mancata predeterminazione del peso specifico di tale esperienza, lasciato alla libera determinazione della Commissione giudicatrice, con il risultato che quest’ultima avrebbe fatto luogo, peraltro dopo aver conosciuto l’elenco delle banche partecipanti, alla distribuzione del peso ponderale del punteggio relativo alla detta esperienza pregressa delle imprese partecipanti con l’eccessiva attribuzione per tale voce di ben venti punti ( su un totale di 60 punti complessivi utilizzabili per la graduazione delle offerte tecniche).
Inoltre, la ricorrente contesta l’attribuzione del punteggio relativo alla voce “modalità di gestione del servizio” a suo dire troppo penalizzante per essa ricorrente a fronte del punteggio attribuito alla controinteressata e si duole altresì dell’eccessivo peso attribuito alla valutazione dell’offerta tecnica nel suo complesso (graduabile sulla base di 60 punti complessivi) in rapporto al peso assegnato alla offerta economica, valutabile nel limite massimo di quaranta punti.
Ancora, la ricorrente contesta la legittimità del procedimento seguito per la modificazione della compagine soggettiva della Commisione giudicatrice, non avendo mai la nuova Commissione proceduto alla declaratoria di eventuali incompatibilità dei suoi membri ed avendo peraltro la stessa del tutto obliterato il principio di continuità delle gare, senza peraltro predisporre misure a garanzia della integrità dei plichi contenenti le offerte. Da ultimo, la ricorrente assume la illegittimità della modifica irritualmente introdotta in corso di procedura, con una semplice comunicazione dirigenziale, ai criteri di valutazione dell’offerta economica.
Di qui i motivi di ricorso articolati sotto i distinti profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere e la richiesta di annullamento degli atti gravati con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la intimata amministrazione comunale nonché la controinteressata Banca Nazionale del Lavoro per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto. Quest’ultima ha altresì interposto ricorso incidentale deducendo la inammissibilità della offerta di essa ricorrente per non aver la stessa puntualmente indicato le modalità di gestione del servizio, la irragionevolezza della attribuzione di due punti per la generica disponibilità di essa ricorrente ad eseguire servizi aggiuntivi, nonché l’erronea attribuzione alla stessa del punteggio sull’offerta economica, con particolare riguardo alla voce relativa al rimborso delle spese di gestione.
Accolta la istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti gravati, all’udienza pubblica del 16 marzo 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Come ricordato in premessa, col primo motivo la ricorrente lamenta la illegittima commistione operata dalla stazione appaltante e desumibile chiaramente dal contenuto del bando e della lettera-invito (pag. 2) fra requisiti di qualificazione dei partecipanti e criteri di valutazione dei progetti tecnici e quindi delle offerte.
La censura è fondata e merita condivisione.
Come già osservato da questa Sezione in altre precedenti pronunce sul tema (v., in particolare la sentenza n. 3721 del 2004), si tratta di un vizio che si riscontra spesso nelle gare per l’affidamento degli appalti di servizi, dovuto forse ad una non chiara comprensione delle disposizioni di origine comunitaria che disciplinano la materia, nel caso di specie il D. Lgs. n. 157/95.
Il Legislatore italiano, dovendo recepire le direttive comunitarie, ha abolito il precedente sistema basato sugli albi dei fornitori (previsto in particolare nel campo dei lavori pubblici, ma non solo, poiché molte Amministrazioni pubbliche disponevano di elenchi di fornitori più o meno ufficiali da cui attingere i nominativi delle imprese da invitare alle gare per le forniture o i servizi) ed ha previsto un sistema in cui le imprese possono liberamente partecipare alle gare, naturalmente previa dimostrazione del possesso di determinati requisiti di moralità, capacità tecnica, economica e finanziaria (a garanzia della loro affidabilità).
Nel caso degli appalti di servizi, tali requisiti sono indicati agli artt. 12, 13 e 14 del D. Lgs. n. 157/95. Una volta che l’impresa si è “qualificata” e dunque è ammessa a partecipare alla gara, i requisiti suddetti non possono essere nuovamente valutati ai fini dell’aggiudicazione (tranne che per l’affidamento degli incarichi di progettazione, dove, però è proprio la valutazione del curriculum del professionista o della società di professionisti a costituire l’unico criterio di aggiudicazione), perché l’art. 23 del D. Lgs. n. 157/95 prevede che altri siano i parametri attraverso cui determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa (in questo senso, ex multis, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1993 del 2003, in cui è stato dichiarato illegittimo l’inserimento, fra i criteri di valutazione dell’offerta economica, del requisito relativo alle esperienze simili maturate nel triennio antecedente alla gara, in quanto esso è un criterio soggettivo che esprime la capacità tecnica dell’impresa). Del resto, se fosse consentito privilegiare, ad esempio, il fatturato conseguito negli ultimi tre anni o – come nel caso all’esame- la consistenza dei servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni da un partecipante, le imprese di minori dimensioni o di più recente costituzione avrebbero scarse possibilità di entrare nel mercato dei servizi, risultando quasi sempre superate da quelle di maggiori dimensioni o che hanno maturato una più risalente esperienza nel settore.
Sul punto, la difesa della intimata Amministrazione, in sede di discussione orale, essendo a conoscenza della richiamata giurisprudenza di questa Sezione in tema di illegittima commistione tra requisiti partecipativi e requisiti di valutazione delle offerte, ha escluso l’applicabilità al caso in esame del principio di diritto enucleabile da quella giurisprudenza, sul presupposto che quest’ultima avrebbe riguardato la sola ipotesi della duplice – e solo sotto tal profilo illegittima- valutazione di elementi già utilizzati in sede di prequalificazione anche ai fini dell’attribuzione del punteggio sulle offerte.
Il rilievo non appare tuttavia condivisibile.
In disparte la questione se nei casi specifici oggetto dei precedenti di questa Sezione si fosse al cospetto di una indebita doppia valutazione dei medesimi requisiti nel senso che si è detto (il che non è, almeno con riferimento a taluno dei casi scrutinati), vi è da osservare, in senso ancor più dirimente, che tale giustificazione sulla duplice valutazione dei medesimi elementi non solo non è incompatibile con il principio di diritto scaturente da questa pronuncia, ma ne rafforza l’impostazione logico-giuridica.
Ed infatti, se deve ritenersi sicuramente illegittima, come ritiene questo TAR, la duplicazione valutativa in sede di scrutinio dell’offerta di un elemento già divisato in occasione della prequalificazione dell’impresa (e della conseguenziale ammissione alla gara della stessa), a fortiori deve ritenersi illegittima in sede di valutazione dell’offerta la emersione di un elemento tipico di dimostrazione di capacità tecnica dell’impresa, tenuto in non cale financo nella fase della prequalificazione.
Tali rilievi non escludono, beninteso, che l’interesse pubblico ad individuare un contraente capace ed affidabile venga in tal modo obliterato, posto che la stazione appaltante può e deve valutare approfonditamente la bontà del progetto tecnico, secondo i criteri di cui al citato art. 23 del D. Lgs. n. 157/95.
D’altra parte, se la stazione appaltante avesse un interesse apprezzabile e giuridicamente meritevole di considerazione a selezionare soggetti in possesso di determinati requisiti di capacità tecnica non avrebbe ostacoli nell’elevare tali requisiti soggettivi a requisiti minimi di ammissione alla gara; se ciò viene in giurisprudenza consentito in materia di lavori pubblici, ove pure le disposizioni del Regolamento DPR N. 34/2000 sono esplicite nel definire i requisiti di qualificazione che sono condizione necessaria e sufficiente per l’ammissione alle gare (art.1 DPR.cit.), a fortiori tale modalità selettiva si deve ritenere ammessa in materia di servizi, ove appunto le Amministrazioni aggiudicatrici potrebbero richiedere, nei limiti della plausibilità e della ragionevolezza delle scelte operate, requisiti di ammissione particolarmente stringenti e severi, se ciò corrisponda ad un loro interesse qualificato e meritevole di protezione.
Ma quando, come nel caso all’esame, tale opzione non sia stata esercitata nella sede della formulazione dei requisiti partecipativi e l’Amministrazione abbia ammesso alla gara (dopo averli nominativamente invitati, trattandosi di procedura ristretta) un certo numero di soggetti sulla base di requisiti minimi necessari per l’adempimento del servizio (nella specie, trattandosi di servizi bancari di tesoreria, era richiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385), appare illegittima la introduzione di meccanismi di graduazione delle offerte fondati non già sul merito tecnico delle stesse bensì sulla base di dati (a quel punto) irrilevanti rivenienti da esperienze pregresse che nulla aggiungono o tolgono alla qualità dell’offerta prodotta.
Il valore indiziario e sintomatico che può trarsi dalla consistenza delle esperienze maturate da un’impresa, infatti, non può legittimamente entrare nella valutazione degli elementi che, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. cit., devono concorrere ad orientare la stazione appaltante nella scelta della offerta economicamente più vantaggiosa; non a caso, nella esemplificazione di detti elementi che si legge nel testo del citato articolo non si rinviene alcun elemento che possa essere assimilato all’oggetto delle esperienze pregresse dell’impresa.
Il che sta a dimostrare che nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’Amministrazione deve necessariamente valorizzare elementi (quali il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo, l’assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo etc.) che siano indicativi della qualità del servizio oggetto d’appalto in una proiezione temporale logicamente futura, e cioè ancorata ad un periodo in cui la prestazione d’appalto verrà in concreto eseguita in favore dell’Amministrazione; in tale prospettiva appare decisamente fuorviante la valorizzazione di esperienze pregresse che, si ripete, possono al più assurgere a requisiti di ammissione alla gara in quanto incidenti sulla capacità tecnica del soggetto offerente (art. 14 cit.).
A ragione pertanto la ricorrente si duole della illegittima commistione operata dalla stazione appaltante tra requisiti di ammissione degli offerenti e requisiti di valutazione delle offerte, essendo stati nella specie utilizzati– peraltro in misura consistente- a mò di elementi sulla base dei quali graduare il merito tecnico delle offerte stesse fattori tipicamente appartenenti alla prima fase di prequalificazione delle imprese partecipanti.
Peraltro, nel caso di specie è accaduto che la lettera-invito (specificando sul punto il generico contenuto del bando) prevedeva l’attribuzione di un contingente massimo di 60 punti in relazione all’offerta tecnica predisposta dagli offerenti e che, ai fini della valutazione della esperienza maturata nella gestione dei servizi analoghi, la stessa richiedeva letteralmente: “l’istituto dovrà indicare gli Enti, con entrate effettivamente incassate nell’esercizio 2003, per conto dei quali svolge in continuità per almeno tre anni il servizio di tesoreria o di cassa”.
La Commissione giudicatrice poi, nel graduare tali elementi, ha attribuito alla prima voce di valutazione dell’offerta tecnica (esperienza maturata nella gestione di servizi analoghi) ben venti punti (v. verbale n. 4 del 7 novembre 2005); il che peraltro è avvenuto, come lamentato dalla ricorrente, solo dopo che l’Organo tecnico aveva conosciuto (v. verbale n. 1 del 22 aprile del 2005) la identità dei soggetti partecipanti partecipanti. Da tali operazioni è conseguito che l’offerta della società bancaria risultata aggiudicataria si è avvantaggiata di ben venti punti in relazione alla detta voce relativa alla esperienza pregressa, mentre la ricorrente ha ottenuto sulla stessa voce soltanto due punti.
A tal proposito va osservato, anche a confutazione di quanto rilevato dalla controinteressata BNL con riferimento alla ininfluenza di tali specifici punteggi ottenuti nella valutazione del singolo elemento ai fini del loro determinismo causale sull’esito di gara, che non appare corretto inferirne la ininfluenza sulla base del rilievo che la differenza di punteggio ottenuto dalle due ditte (ricorrente e aggiudicataria) in relazione a tale elemento sarebbe risultata pari a 18 punti, mentre invece la differenza tra i punteggi complessivi di gara delle ditte medesime sarebbe risultata pari a 18,305; donde la supposta irrilevanza, alla prova della resistenza, del dato in oggetto.
Trascura infatti la controinteressata di valutare che, ai fini di valutare la incidenza causale sul possibile diverso esito di gara del dato inerente la esperienza pregressa delle imprese partecipanti, va piuttosto rilevato che da una nuova e diversa distribuzione dei venti punti assegnati alla voce in contestazione (conseguenziale all’annullamento in questa parte del bando di gara e della lettera-invito e possibile sia nell’ambito delle voci relative all’offerta tecnica sia tra offerta tecnica ed offerta economica) potrebbe in astratto derivare un diverso esito della selezione, proprio perché la differenza dei punteggi complessivi ottenuti dalle due ditte è risultata- come dianzi si è ricordato- inferiore a venti punti.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono ed in accoglimento sul punto del ricorso, il Collegio ritiene di concludere per la illegittimità in parte qua del bando di gara e della lettera-invito.
Di talchè, poiché il vizio rilevato inficia in maniera radicale il citato criterio di valutazione delle offerte stabilito dalla stazione appaltante, l’accoglimento del ricorso implica la ripetizione della gara, previa fissazione di una nuova griglia di valutazione delle offerte (che tenga conto del punteggio ulteriore riveniente dal criterio oggetto delle accolte censure), non essendo sufficiente procedere ad una semplice correzione dei punteggi attribuiti dalla Commissione.
Inoltre, l’effetto conformativo della ripetizione delle operazioni di gara sulla base di una diversa graduazione dei punteggi disponibili elide la portata delle restanti censure articolate col ricorso principale all’iter procedimentale seguito dalla Commissione di gara, trattandosi di censure che logicamente investono fasi successive del procedimento selettivo che restanto dunque travolte dalla presente pronuncia.
Per le medesime ragioni di economia dei mezzi va altresì ritenuta la inammissibilità delle censure azionate col ricorso incidentale (e quindi la inamissibilità di tale mezzo nel suo insieme) posto che le stesse investono fasi procedimentali e momenti valutativi destinati a restare anch’essi assorbiti dalla presente pronuncia di annullamento, in esecuzione della quale – come detto- la stazione appaltante dovrà porre mano alla riedizione della gara previa rideterminazione dei punteggi da attribuire ai partecipanti.
E’ noto infatti che, secondo la più avveduta giurisprudenza, tra ricorso principale e ricorso incidentale non si può ravvisare una astratta pregiudizialità dell’un rimedio sull’altro, ma l’ordine logico di priorità nella trattazione tra l’uno e l’altro ricorso dipende esclusivamente dalla natura delle censure che si fanno valere coi distinti mezzi. Sicchè quando, dal complessivo esame dell’unitario fascio di censure scaturente dai due rimedi antagonisti, emerge -come nella specie - la fondatezza di una censura implicante la radicale illegittimità delle operazioni di gara (per vizio proprio del bando), con conseguenziale obbligo di ripetizione della stessa con regole anche parzialmente diverse e con soddisfazione quindi del mero interesse strumentale alla riedizione della selezione che tale censura ha prospettato, devono giocoforza considerarsi inammissibili le censure ulteriori (contenute indifferentemente nell’uno o nell’altro mezzo e salva l’utilità del loro esame ai meri effetti conformativi della futura azione amministrativa) che investono l’ammissione delle ditte alla gara o l’attribuzione del punteggio, attesa l’assorbenza del profilo di censura accolto e l’interesse prevalente ad esso sotteso -anche metaindividuale- a che la gara si svolga secundum legem sulla base di legittime previsioni di lex specialis. Ne consegue la inammissibilità del ricorso incidentale col quale sono state dedotte censure attinenti la pretesa incongruità delle modalità di prestazione del servizio da parte dell’odierna ricorrente nonché l’erronea attribuzione di punteggio alla stessa; tutti profili in ogni caso destinati ad essere superati una volta che si è dimostrata la necessità dell’annullamento, sia pure parziale, del bando e della lettera-invito e della conseguenziale ripetizione della gara.
Quanto invece all’unica censura di ordine generale articolata col mezzo principale (e suscettibile di utile ancorchè breve trattazione in vista della rinnovazione della gara), involgente la pretesa sproporzione del peso attribuito all’aspetto tecnico (60 punti su 100) rispetto a quello economico (40 punti su 100), il Collegio è del parere che rientri nella discrezionalità della stazione appaltante graduare le due (suddette) componenti di valutazione che devono concorrere ad individuare la offerta economicamente più vantaggiosa e che nella specie l’Amministrazione non ha esorbitato dai limiti ad essa imposti, sulla base dei normali canoni di ragionevolezza e tenuto conto della natura del servizio da espletare e della affidabilità del progetto offerto; d’altra parte la ricorrente nessun elemento concreto e specifico ha addotto sul punto per inferire la illegittimità del criterio di quantificazione distributiva divisato dall’Amministrazione appaltante nella suddivisione del punteggio da attribuire a ciascuna impresa.
In definitiva, per le considerazioni svolte, il ricorso principale va accolto per quanto di ragione mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
In conseguenza dell’annullamento, nei limiti anzidetti, degli atti di gara impugnati dalla ricorrente, deve essere dichiarata la nullità del contratto (in epigrafe indicato) nelle more stipulato fra il Comune e l’aggiudicataria BNL, alla luce di quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, soprattutto di primo grado (ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 3177 del 2002). Anche questa Sezione ha avuto modo di riaffermare (tra le altre v. le sentenze n. 2857 e n. 6303 del 2003 e n. 3721 del 2004) il principio secondo cui la violazione delle norme sull’evidenza pubblica implica la nullità, ai sensi dell’art. 1418 c.c., del contratto stipulato a seguito dell’illegittima aggiudicazione; sicchè in mancanza della sopravvenienza di nuovi convincenti elementi valutativi che inducano ad opinare diversamente (e pur nella consapevolezza di una evoluzione giurisprudenziale più recente che propende per la ricostruzione della fattispecie in termini di inefficacia del contratto) il Collegio è del parere che tale costruzione vada conservata, donde va dichiarato nullo il contratto inter parte medio tempore intervenuto.
Le spese del giudizio possono essere compensate ricorrendo giusti motivi.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (40/06 r.g.), lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti gravati nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 marzo 2006.

 

Pubblicata il 20 aprile 2006

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