Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2006 - © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 6 aprile 2006 n. 865


Istruzione pubblica e privata - Personale docente – Assistente educatore di sostegno – Insegnante di sostegno – Qualifiche diverse

 

Istruzione pubblica e privata - Personale docente – Insegnate di sostegno – Assistente educatore di sostegno – Caratteristiche delle relative attività

L’attività di assistente-educatore di sostegno ad alunni portatori di handicap costituisce un importante apporto materiale individualizzato a favore del soggetto assistito, al fine di consentire al disabile di partecipare proficuamente alle attività scolastiche formative, ma non è riconducibile a quella dell’insegnante di sostegno, il quale è un insegnante a tutti gli effetti ed è in possesso di una specifica abilitazione all’insegnamento a favore degli alunni disabili.

 

L’insegnante di sostegno, a differenza dell’educatore di sostegno, svolge attività didattica, partecipando alla programmazione educativa. Egli è un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e non al singolo portatore di handicap) come risorsa in più che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell’attività di insegnamento sia per l’alunno portatore di handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il progetto educativo individualizzato. La figura dell’assistente educatore, invece, non svolge attività didattica, bensì un’attività di supporto materiale individualizzato, che nulla ha a che vedere con l’attività didattica propriamente intesa, per consentire all’alunno disabile la piena partecipazione alle attività scolastiche e formative. Si tratta, quindi, di un’attività di supporto alla didattica e non invece di attività didattica in senso proprio.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione




con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere
Alessandra Farina - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n.1474/2000, proposto da

PONTALTO Lorena, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Foletto, con elezione di domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054, come da mandato a margine del ricorso;


CONTRO




Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, il Provveditorato agli Studi di Vicenza, in persona del Provveditore pro tempore ed il Presidente del Corso n.1, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S. Marco 63;


PER



l’annullamento del decreto di decadenza da ogni diritto di partecipazione al corso nonché agli esami della sessione riservata finalizzata al conseguimento dell’abilitazione /idoneità nelle scuole secondarie.

Visto il ricorso, notificato il 10.5.2000 e depositato presso la Segreteria il 18.5.2000, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate, depositato il 26.5.2000;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 9 marzo 2006 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Federico Bertoldi, in sostituzione dell’avv. Angelo Foletto, per la ricorrente e l’Avv. dello Stato Antonello Brunetti per l’amministrazione ;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO




La ricorrente ha presentato domanda per poter partecipare alla sessione riservata d’esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione/idoneità nelle scuole secondarie per la classe di concorso A345/Lingua straniera inglese e A346/Lingua e civiltà straniere inglese, indetta con O.M. n. 153 del 15.6.1999.
Come prescritto dal bando la professoressa allegava la documentazione attestante i servizi prestati nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989/90 ed il 25.5.1999.
Nella specie la ricorrente ha comprovato il servizio prestato nelle materie di sostegno presso l’Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e di ristorazione e presso la Scuola Media Statale “A. Fusinato”, raggiungendo i 360 giorni di servizio richiesti dal bando in base al dettato dell’art. 2 della L. n. 124/99.
Successivamente la ricorrente ha partecipato al corso ed è stata ammessa a sostenere le prove di esame, dalla stessa positivamente superate.
Con decreto del 14.3.2000 il Provveditorato agli Studi di Vicenza disponeva, tuttavia, la decadenza della ricorrente da ogni diritto conseguente alla partecipazione al corso nonché alle relative prove di esame, in ragione del fatto che la candidata è risultata sprovvista dei requisiti previsti dall’art. 2 dell’O.M. n. 153/99 : in particolare, la professoressa non ha prestato “alcun giorno di servizio in scuola statale o in scuole legalmente riconosciute nel periodo compreso tra l’a.s. 1989/90 ed il 25.5.1999”.
Avverso il decreto di decadenza la prof.ssa Pontalto ha svolto le seguenti censure:
- Violazione di legge ed eccesso di potere per tardiva e carente motivazione e per erronea interpretazione dell’O.M. n. 153/99, art.4, c.15.
Sebbene l’Ordinanza ministeriale n. 153/99 stabilisca all’art. 4, comma 15, che tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei requisiti prescritti nell’art.2, risulta illegittimo il provvedimento di decadenza assunto nei confronti della ricorrente una volta concluse tutte le prove di esame.
Seguendo un’interpretazione più logica e consona a tutelare le aspettative dei candidati, il momento ultimo per procedere al controllo circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione sarebbe dovuto essere quello della conclusione del corso e non, invece, come avvenuto, il momento conclusivo degli esami.
- Violazione di legge ed eccesso di potere per carente ed illogica motivazione.
La motivazione della disposta decadenza risulta insufficiente in quanto nel provvedimento impugnato viene fatto generico riferimento alla mancanza del requisito dei 360 giorni di effettivo insegnamento, così come richiesto dall’O.M. n. 153/99.
Nessun riferimento viene fatto in merito a quali e quanti giorni non sono stati computati dall’amministrazione e soprattutto perché siano stati esclusi.
- Violazione di legge e falsa applicazione dell’art.2 della L. n. 124/99 e carente istruttoria – profili di incostituzionalità.
- Illegittimità per mancato riconoscimento dei servizi effettuati presso scuole statali ed eccesso di potere per carente ed incompleta motivazione ed istruttoria.
La documentazione allegata dalla ricorrente è idonea a comprovare l’avvenuto svolgimento di attività di insegnamento, in quanto prestata quale sostegno ad alunni portatori di handicap, nella misura e nei tempi richiesti dall’Ordinanza ministeriale e dalla legge n. 124/99.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame attesa la sua infondatezza.
All’udienza del 9 marzo 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



In base all’art. 2, quarto comma della Legge n. 124/1999, il Ministero della Pubblica istruzione ha indetto con ordinanza ministeriale n. 153/1999, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, al fine dell’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui al primo comma del medesimo art. 2.
Quale requisito di partecipazione per i docenti non abilitati era prescritto lo svolgimento di un periodo di servizio di effettivo insegnamento nelle scuole ed istituti ivi individuati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989/90 e la data di entrata in vigore della legge (25.5.99).
L’O.M. n. 153/99 ha quindi disciplinato le modalità di partecipazione alle sessioni riservate di esami, stabilendo, sulla falsariga della disposizione normativa testè richiamata, i requisiti di ammissione, riservando all’amministrazione la possibilità di disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti di partecipazione prescritti (art. 6, punto 8, O.M. cit.).
La ricorrente, prof.ssa Pontalto Lorena, ha presentato domanda di partecipazione, allegando la documentazione comprovante il servizio prestato ai fini dell’ammissione.
La professoressa ha quindi partecipato al corso ed ha sostenuto positivamente le prove di esame.
Tuttavia, a seguito degli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di verificare la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti di ammissione, è stata rilevata la carenza del requisito relativo al servizio di insegnamento prestato per un periodo minimo di 360 giorni, di cui al richiamato art. 2, comma 4 della legge n. 124/91, per cui con il decreto oggetto del presente giudizio, la ricorrente è stata dichiarata decaduta da ogni diritto derivante dalla partecipazione al corso e dalle prove di esame.
La ricorrente lamenta l’illegittimità dal provvedimento declaratorio della decadenza per due ordini di motivi.
In primo luogo, parte ricorrente rileva come l’accertamento circa l’insussistenza dei requisiti di ammissione sia avvenuto tardivamente da parte dell’amministrazione, in un momento successivo non solo allo svolgimento del corso, ma anche al superamento delle prove d’esame.
Ciò risulta illegittimo in quanto disposto in violazione dei principi di buona amministrazione nonché della buona fede e delle legittime aspettative della candidata, ormai giunta alla fine della procedura concorsuale.
L’assunto non può essere condiviso.
Invero, è la stessa ordinanza ministeriale a prevedere la possibilità per l’amministrazione di procedere, anche nel corso della procedura di selezione, all’accertamento dei requisiti di ammissione dei candidati, potendo provvedere alla relativa esclusione laddove risulti accertata l’insussistenza dei requisiti richiesti.
La previsione, peraltro non censurata da parte ricorrente, assolve l’evidente finalità di assicurare lo svolgimento delle prove anche nelle more delle procedure di accertamento dei requisiti, tenuto conto della considerevole quantità di candidati partecipanti alla sessione riservata, salvo provvedere alla loro esclusione prima dell’approvazione della graduatoria definitiva.
Nessun margine temporale è peraltro fissato dalla richiamata ordinanza, la quale testualmente prescrive “L’amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti”.
Il motivo va pertanto respinto.
Con un secondo ordine di doglianze parte ricorrente contesta la legittimità della disposta decadenza in relazione alla ritenuta mancanza dei requisiti di ammissione.
La difesa istante rileva, infatti, come la professoressa Pontalto abbia svolto il servizio di insegnamento richiesto dalla legge n. 124/99 per un periodo non inferiore a 360 giorni, così come documentato dagli stati di servizio allegati alla domanda, da cui l’illegittimità della disposta decadenza.
Il motivo è privo di pregio, in quanto, come rilevato dalla difesa resistente, il servizio svolto dalla ricorrente non rientra fra quelli utili ai fini dell’ammissione alla sessione riservata.
Invero, la ricorrente ha svolto servizio, alle dipendenze dell’amministrazione provinciale, quale assistente-educatore di sostegno ad alunni portatori di handicap, ma tale attività non può essere equiparata, ai fini che qui interessano, all’attività di “effettivo insegnamento” richiesta dalla legge e dall’ordinanza ministeriale.
L’attività svolta dalla ricorrente in qualità di educatore rappresenta, indubbiamente, un importante apporto materiale individualizzato a favore del soggetto assistito, al fine di consentire al disabile di partecipare proficuamente alle attività scolastiche formative.
Tuttavia, detta attività di supporto non è riconducibile a quella dell’insegnante di sostegno, il quale è un insegnante a tutti gli effetti ed è in possesso di una specifica abilitazione all’insegnamento a favore degli alunni disabili (cfr. T.R.G.A.., Trento, n. 355/2003).
L’insegnante di sostegno, a differenza dell’educatore, svolge attività didattica, partecipando alla programmazione educativa, cui spetta una contitolarità nell’insegnamento.
“Egli è un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta la classe (e non al singolo portatore di handicap) come risorsa in più che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell’attività di insegnamento sia per l’alunno certificato handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti il progetto educativo individualizzato”(cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 6532/2002).
Diversa è, quindi, la figura dell’assistente educatore, il quale – come nel caso della ricorrente – non svolge attività didattica, bensì un’attività di supporto materiale individualizzato, che nulla ha a che vedere con l’attività didattica propriamente intesa, per consentire all’alunno disabile la piena partecipazione alle attività scolastiche e formative.
“Si tratta, quindi, di un’attività di supporto alla didattica e non invece di attività didattica in senso proprio” (C.d.S. cit.).
Per le considerazioni sin qui espresse, ritenuto che il servizio svolto dalla ricorrente nel periodo dalla stessa documentato ai fini della partecipazione alla sessione riservata non sia qualificabile come “servizio di effettivo insegnamento”, così come richiesto dall’art. 2, comma 4 della legge n. 124/99, attesa, pertanto, la legittimità del provvedimento impugnato, il ricorso non può che essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 9 marzo 2006.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento