 |
| |
 |
 |
| n. 4-2006 - © copyright |
| T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 6 aprile 2006 n. 865
|
|
Istruzione pubblica e privata - Personale
docente – Assistente educatore di sostegno – Insegnante
di sostegno – Qualifiche diverse
|
| |
|
Istruzione pubblica e privata - Personale
docente – Insegnate di sostegno – Assistente educatore di
sostegno – Caratteristiche delle relative attività
|
|
L’attività di assistente-educatore di sostegno
ad alunni portatori di handicap costituisce un importante
apporto materiale individualizzato a favore del soggetto
assistito, al fine di consentire al disabile di partecipare
proficuamente alle attività scolastiche formative, ma non
è riconducibile a quella dell’insegnante di sostegno, il
quale è un insegnante a tutti gli effetti ed è in possesso
di una specifica abilitazione all’insegnamento a favore
degli alunni disabili.
|
| |
|
L’insegnante di sostegno, a differenza dell’educatore
di sostegno, svolge attività didattica, partecipando alla
programmazione educativa. Egli è un insegnante di tutta
la classe, assegnato a tutta la classe (e non al singolo
portatore di handicap) come risorsa in più che, congiuntamente
a tutti gli altri insegnanti, cura la programmazione dell’attività
di insegnamento sia per l’alunno portatore di handicap che
per gli altri alunni ed elabora insieme agli altri insegnanti
il progetto educativo individualizzato. La figura dell’assistente
educatore, invece, non svolge attività didattica, bensì
un’attività di supporto materiale individualizzato, che
nulla ha a che vedere con l’attività didattica propriamente
intesa, per consentire all’alunno disabile la piena partecipazione
alle attività scolastiche e formative. Si tratta, quindi,
di un’attività di supporto alla didattica e non invece di
attività didattica in senso proprio.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione
con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere
Alessandra Farina - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.1474/2000, proposto da
PONTALTO Lorena, rappresentata e difesa dall’avv.
Angelo Foletto, con elezione di domicilio presso la Segreteria
del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054,
come da mandato a margine del ricorso;
CONTRO
Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona
del Ministro pro tempore, il Provveditorato agli Studi di
Vicenza, in persona del Provveditore pro tempore ed il Presidente
del Corso n.1, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in
Venezia, S. Marco 63;
PER
l’annullamento del decreto di decadenza da ogni diritto
di partecipazione al corso nonché agli esami della sessione
riservata finalizzata al conseguimento dell’abilitazione
/idoneità nelle scuole secondarie.
Visto il ricorso, notificato il 10.5.2000 e depositato presso
la Segreteria il 18.5.2000, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate, depositato il 26.5.2000;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 9 marzo 2006 - relatore
il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Federico Bertoldi,
in sostituzione dell’avv. Angelo Foletto, per la ricorrente
e l’Avv. dello Stato Antonello Brunetti per l’amministrazione
;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente ha presentato domanda per poter partecipare
alla sessione riservata d’esami finalizzata al conseguimento
dell’abilitazione/idoneità nelle scuole secondarie per la
classe di concorso A345/Lingua straniera inglese e A346/Lingua
e civiltà straniere inglese, indetta con O.M. n. 153 del
15.6.1999.
Come prescritto dal bando la professoressa allegava la documentazione
attestante i servizi prestati nel periodo compreso tra l’anno
scolastico 1989/90 ed il 25.5.1999.
Nella specie la ricorrente ha comprovato il servizio prestato
nelle materie di sostegno presso l’Istituto Professionale
di Stato per i servizi alberghieri e di ristorazione e presso
la Scuola Media Statale “A. Fusinato”, raggiungendo i 360
giorni di servizio richiesti dal bando in base al dettato
dell’art. 2 della L. n. 124/99.
Successivamente la ricorrente ha partecipato al corso ed
è stata ammessa a sostenere le prove di esame, dalla stessa
positivamente superate.
Con decreto del 14.3.2000 il Provveditorato agli Studi di
Vicenza disponeva, tuttavia, la decadenza della ricorrente
da ogni diritto conseguente alla partecipazione al corso
nonché alle relative prove di esame, in ragione del fatto
che la candidata è risultata sprovvista dei requisiti previsti
dall’art. 2 dell’O.M. n. 153/99 : in particolare, la professoressa
non ha prestato “alcun giorno di servizio in scuola statale
o in scuole legalmente riconosciute nel periodo compreso
tra l’a.s. 1989/90 ed il 25.5.1999”.
Avverso il decreto di decadenza la prof.ssa Pontalto ha
svolto le seguenti censure:
- Violazione di legge ed eccesso di potere per tardiva e
carente motivazione e per erronea interpretazione dell’O.M.
n. 153/99, art.4, c.15.
Sebbene l’Ordinanza ministeriale n. 153/99 stabilisca all’art.
4, comma 15, che tutti i candidati sono ammessi con riserva
di accertamento dei requisiti prescritti nell’art.2, risulta
illegittimo il provvedimento di decadenza assunto nei confronti
della ricorrente una volta concluse tutte le prove di esame.
Seguendo un’interpretazione più logica e consona a tutelare
le aspettative dei candidati, il momento ultimo per procedere
al controllo circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione
sarebbe dovuto essere quello della conclusione del corso
e non, invece, come avvenuto, il momento conclusivo degli
esami.
- Violazione di legge ed eccesso di potere per carente ed
illogica motivazione.
La motivazione della disposta decadenza risulta insufficiente
in quanto nel provvedimento impugnato viene fatto generico
riferimento alla mancanza del requisito dei 360 giorni di
effettivo insegnamento, così come richiesto dall’O.M. n.
153/99.
Nessun riferimento viene fatto in merito a quali e quanti
giorni non sono stati computati dall’amministrazione e soprattutto
perché siano stati esclusi.
- Violazione di legge e falsa applicazione dell’art.2 della
L. n. 124/99 e carente istruttoria – profili di incostituzionalità.
- Illegittimità per mancato riconoscimento dei servizi effettuati
presso scuole statali ed eccesso di potere per carente ed
incompleta motivazione ed istruttoria.
La documentazione allegata dalla ricorrente è idonea a comprovare
l’avvenuto svolgimento di attività di insegnamento, in quanto
prestata quale sostegno ad alunni portatori di handicap,
nella misura e nei tempi richiesti dall’Ordinanza ministeriale
e dalla legge n. 124/99.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio,
chiedendo la reiezione del gravame attesa la sua infondatezza.
All’udienza del 9 marzo 2006 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
DIRITTO
In base all’art. 2, quarto comma della Legge n. 124/1999,
il Ministero della Pubblica istruzione ha indetto con ordinanza
ministeriale n. 153/1999, una sessione riservata di esami
per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta
per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare
e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica,
al fine dell’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui
al primo comma del medesimo art. 2.
Quale requisito di partecipazione per i docenti non abilitati
era prescritto lo svolgimento di un periodo di servizio di
effettivo insegnamento nelle scuole ed istituti ivi individuati
per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico
1989/90 e la data di entrata in vigore della legge (25.5.99).
L’O.M. n. 153/99 ha quindi disciplinato le modalità di partecipazione
alle sessioni riservate di esami, stabilendo, sulla falsariga
della disposizione normativa testè richiamata, i requisiti
di ammissione, riservando all’amministrazione la possibilità
di disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati per
difetto dei requisiti di partecipazione prescritti (art. 6,
punto 8, O.M. cit.).
La ricorrente, prof.ssa Pontalto Lorena, ha presentato domanda
di partecipazione, allegando la documentazione comprovante
il servizio prestato ai fini dell’ammissione.
La professoressa ha quindi partecipato al corso ed ha sostenuto
positivamente le prove di esame.
Tuttavia, a seguito degli accertamenti eseguiti dall’amministrazione
al fine di verificare la sussistenza in capo ai candidati
dei requisiti di ammissione, è stata rilevata la carenza del
requisito relativo al servizio di insegnamento prestato per
un periodo minimo di 360 giorni, di cui al richiamato art.
2, comma 4 della legge n. 124/91, per cui con il decreto oggetto
del presente giudizio, la ricorrente è stata dichiarata decaduta
da ogni diritto derivante dalla partecipazione al corso e
dalle prove di esame.
La ricorrente lamenta l’illegittimità dal provvedimento declaratorio
della decadenza per due ordini di motivi.
In primo luogo, parte ricorrente rileva come l’accertamento
circa l’insussistenza dei requisiti di ammissione sia avvenuto
tardivamente da parte dell’amministrazione, in un momento
successivo non solo allo svolgimento del corso, ma anche al
superamento delle prove d’esame.
Ciò risulta illegittimo in quanto disposto in violazione dei
principi di buona amministrazione nonché della buona fede
e delle legittime aspettative della candidata, ormai giunta
alla fine della procedura concorsuale.
L’assunto non può essere condiviso.
Invero, è la stessa ordinanza ministeriale a prevedere la
possibilità per l’amministrazione di procedere, anche nel
corso della procedura di selezione, all’accertamento dei requisiti
di ammissione dei candidati, potendo provvedere alla relativa
esclusione laddove risulti accertata l’insussistenza dei requisiti
richiesti.
La previsione, peraltro non censurata da parte ricorrente,
assolve l’evidente finalità di assicurare lo svolgimento delle
prove anche nelle more delle procedure di accertamento dei
requisiti, tenuto conto della considerevole quantità di candidati
partecipanti alla sessione riservata, salvo provvedere alla
loro esclusione prima dell’approvazione della graduatoria
definitiva.
Nessun margine temporale è peraltro fissato dalla richiamata
ordinanza, la quale testualmente prescrive “L’amministrazione
può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione per
difetto dei requisiti prescritti”.
Il motivo va pertanto respinto.
Con un secondo ordine di doglianze parte ricorrente contesta
la legittimità della disposta decadenza in relazione alla
ritenuta mancanza dei requisiti di ammissione.
La difesa istante rileva, infatti, come la professoressa Pontalto
abbia svolto il servizio di insegnamento richiesto dalla legge
n. 124/99 per un periodo non inferiore a 360 giorni, così
come documentato dagli stati di servizio allegati alla domanda,
da cui l’illegittimità della disposta decadenza.
Il motivo è privo di pregio, in quanto, come rilevato dalla
difesa resistente, il servizio svolto dalla ricorrente non
rientra fra quelli utili ai fini dell’ammissione alla sessione
riservata.
Invero, la ricorrente ha svolto servizio, alle dipendenze
dell’amministrazione provinciale, quale assistente-educatore
di sostegno ad alunni portatori di handicap, ma tale attività
non può essere equiparata, ai fini che qui interessano, all’attività
di “effettivo insegnamento” richiesta dalla legge e dall’ordinanza
ministeriale.
L’attività svolta dalla ricorrente in qualità di educatore
rappresenta, indubbiamente, un importante apporto materiale
individualizzato a favore del soggetto assistito, al fine
di consentire al disabile di partecipare proficuamente alle
attività scolastiche formative.
Tuttavia, detta attività di supporto non è riconducibile a
quella dell’insegnante di sostegno, il quale è un insegnante
a tutti gli effetti ed è in possesso di una specifica abilitazione
all’insegnamento a favore degli alunni disabili (cfr. T.R.G.A..,
Trento, n. 355/2003).
L’insegnante di sostegno, a differenza dell’educatore, svolge
attività didattica, partecipando alla programmazione educativa,
cui spetta una contitolarità nell’insegnamento.
“Egli è un insegnante di tutta la classe, assegnato a tutta
la classe (e non al singolo portatore di handicap) come risorsa
in più che, congiuntamente a tutti gli altri insegnanti, cura
la programmazione dell’attività di insegnamento sia per l’alunno
certificato handicap che per gli altri alunni ed elabora insieme
agli altri insegnanti il progetto educativo individualizzato”(cfr.
C.d.S., Sez. IV, n. 6532/2002).
Diversa è, quindi, la figura dell’assistente educatore, il
quale – come nel caso della ricorrente – non svolge attività
didattica, bensì un’attività di supporto materiale individualizzato,
che nulla ha a che vedere con l’attività didattica propriamente
intesa, per consentire all’alunno disabile la piena partecipazione
alle attività scolastiche e formative.
“Si tratta, quindi, di un’attività di supporto alla didattica
e non invece di attività didattica in senso proprio” (C.d.S.
cit.).
Per le considerazioni sin qui espresse, ritenuto che il servizio
svolto dalla ricorrente nel periodo dalla stessa documentato
ai fini della partecipazione alla sessione riservata non sia
qualificabile come “servizio di effettivo insegnamento”,
così come richiesto dall’art. 2, comma 4 della legge n. 124/99,
attesa, pertanto, la legittimità del provvedimento impugnato,
il ricorso non può che essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese
di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda
Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 9 marzo
2006.
|
|
|
|
 |
|
| |
|