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| n. 4 - 2006 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 11 aprile 2006
n. 3529
Pres. M. Perrelli, est. M. Buonauro
Napoleone Flora (Avv. Biagio Di Meglio) c. Comune di Ischia
(n.c.). |
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1. Edilizia e Urbanistica – Interventi di
nuova costruzione – Aumento volumetrico minimale – Zona
sottoposta a vincolo ambientale - Permesso di costruire
– Necessità.
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2. Edilizia e Urbanistica – Interventi di
nuova costruzione – Aumento volumetrico minimale – Servizi
igienici – Evidente utilizzazione abitativa del volume creato
ex novo – Alterazione della sagoma dell’edificio - Permesso
di costruire – Necessità.
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3. Edilizia e Urbanistica – Interventi di
nuova costruzione – Aumento volumetrico minimale in assenza
di titolo edilizio – Ordine di sospensione dei lavori basato
sul rapporto dei VV.UU. munito di fede privilegiata – Onere
di prova contraria a carico del privato – Difetto di istruttoria
o errore dei presupposti del provvedimento demolitorio –
Non si configura.
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4. Edilizia e Urbanistica – Interventi di
nuova costruzione – Aumento volumetrico minimale in assenza
di titolo edilizio – Ordine di sospensione dei lavori basato
sul rapporto dei VV.UU. munito di fede privilegiata – Accessibilità
del privato agli atti dell’iter amministrativo - Principio
dispositivo con metodo acquisitivo – Non opera – Onere del
privato di allargare un principio di prova, con prova contraria
a carico della p.a., ovvero cd. criterio della vicinanza
della prova”.
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5. Edilizia e Urbanistica – Abuso edilizio
– Istanza di rilascio di permesso in sanatoria – Richiesta
di integrazione documentale da parte del responsabile del
procedimento – Adempimento del privato solo dopo l’irrogazione
della sanzione demolitoria – Procedimento di sanatoria decaduto,
o, quanto meno sospeso - Rigetto dell’istanza – Piena efficacia
dell’atto sanzionatorio.
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6. Edilizia e Urbanistica – Abuso edilizio
– Istanza di rilascio di permesso in sanatoria – Assenza
di provvedimenti adottati nei sessanta giorni dalla presentazione
dell’istanza – Formazione del silenzio rigetto sulla medesima.
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7. Edilizia e Urbanistica – Abuso edilizio
– Richiesta di integrazione documentale da parte del responsabile
del procedimento – Adempimento del privato solo dopo l’irrogazione
della sanzione demolitoria – Inerzia del privato per omessa
allegazione degli elementi di fatto - Oggettivo riscontro
dell’abusività – E’sufficiente motivazione dell’ordinanza
demolitoria.
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1. La minima dimensione dell’aumento volumetrico
non è causa di deroga al principio generale secondo cui
è richiesto il titolo edilizio per ogni intervento di nuova
costruzione, specie laddove l’area interessata sia sottoposta
ad una prescrizione paesaggistica che imponga l’inalterabilità
della zona interessata dall’intervento.
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2. Non può sostenersi che i servizi igienici
rappresentino un volume tecnico ovvero un impianto tecnologico,
attesa la evidente utilizzazione abitativa del volume creato
ex novo. Senza considerare che la realizzazione del locale
introduce una significativa alterazione della sagoma dell’edificio
e, dunque, è parimenti soggetta al permesso di costruire.
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3. Il provvedimento demolitorio, che richiami
l’ordine di sospensione dei lavori basato sul rapporto dei
VV.UU. munito di fede privilegiata, ha valore probante del
perpetrato abuso edilizio e l’onere di fornire prova contraria
grava sul privato. In assenza di elementi atti a comprovare
che la situazione sia diversa da quella cristallizzata nell’ordinanza,
nessun difetto di istruttoria o errore di presupposti può
essere censurato nei confronti dell’attività dell’amministrazione
comunale.
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4. Il principio cd. dispositivo con metodo
acquisitivo – operante nel processo amministrativo – non
trova ragione d’essere in caso di accessibilità del privato
agli atti dell’iter amministrativo. In presenza di una tendenziale
“parità delle armi” tra cittadino e p.a., infatti, deve
trovare massima espansione il criterio di “vicinanza della
prova”, onde può ritenersi che il privato è tenuto soltanto
ad allargare un principio di prova, spostandosi per il resto
l’onere di prova contraria a carico dell’Amministrazione.
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5. A fronte di una richiesta documentale
da parte del responsabile del procedimento, se il privato
adempie solo in seguito all’irrogazione della sanzione demolitoria,
il procedimento di sanatoria è da ritenersi decaduto o,
quanto meno, sospeso, a causa dell’inadempimento imputabile
al privato. Di conseguenza, rigettata l’istanza di sanatoria,
l’atto sanzionatorio riacquista piena efficacia.
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6. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni
dalla presentazione dell’istanza di rilascio del permesso
in sanatoria, non sia stato adottato alcun provvedimento
sulla richiamata istanza, deve ritenersi formato il silenzio
rigetto, contraddistinto cioè dal valore legale tipico di
atto di diniego(1).
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7. L’oggettivo riscontro dell’abusività,
a fronte dell’inerzia del privato, il quale dovrebbe compulsare
la p.a. avvalendosi del permesso in sanatoria, mediante
l’indispensabile allegazione degli elementi di fatto, costituisce
una motivazione sufficiente dell’ordine di demolizione della
costruzione abusiva
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(1) Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 19.7.2004; TAR Campania,
Napoli, sez. II, n. 10128/2004.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la CAMPANIA – NAPOLI Sezione VI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9929/96 proposto da
NAPOLEONE Flora rappresentata e difesa dall’avv.
Biagio Di Meglio, con il medesimo domiciliato ope legis
presso la segreteria del T.A.R.;
contro
COMUNE DI ISCHIA non costituito in giudizio
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 717 del 19.09.1996
emessa dal responsabile comunale per opere effettuate a
Ischia in via delle Terme 72;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati e visti gli atti
tutti della causa;
Sentita all’udienza del 06.02.2006 la relazione del Ref.
Michele Buonauro;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 1° ottobre 1996, depositato
il successivo 19 dicembre, la ricorrente, proprietaria di
un manufatto sito in Ischia, via delle Terme 72, ha realizzato
un ampliamento di circa 3 mq per la realizzazione di un
servizio igienico. Per tale opera ha presentato, con istanza
n. 7473 del 09.03.1996, richiesta di accertamento di conformità
urbanistica ai sensi dell’art. 13 l. 47/85 (ora art. 36
t.u. edilizia).
Il responsabile del procedimento, con atto interlocutorio
del 3 maggio 1996 prot. 13116 richiedeva integrazione documentale.
Il Comune, con il provvedimento gravato, il 19 settembre
1996 emanava l’ordine di demolizione, e, alcuni giorni dopo
(il 30.09.1996) la ricorrente depositava i documenti precedentement
richiesti dall’amministrazioone ai fini della delibazione
dell’istanza ex art. 13 .
Impugna il provvedimento epigrafato per violazione degli
artt. 7 e 10 l. 47 del 1985 perché l’intervento non è qualificabile
come nuova costruzione onde non poteva irrogarsi la sanzione
demolitoria; per violazione degli artt. 4, 38 e 44 della
l. 47/85 perché il procedimento sanzionatorio doveva ritenersi
superato dalla presentazione dell’istanza di accertamento
di conformità urbanistica; per violazione dell’art. 13 l.
47/85 ed eccesso di potere per inesistenza dei presupposti
di fatto, carenza istruttoria e difetto di motivazione;
per mancanza di motivazione sull’interesse pubblico e sull’opportunità
di procedere alla demolizione
All’udienza pubblica del 06 febbraio 2006, il ricorso veniva
introitato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Prima di analizzare i motivi di ricorso, è opportuno qualificare
gli interventi edilizi in contestazione.
La minima dimensione dell’aumento volumetrico (ampliamento
del manufatto di circa 3 mq) non è causa di deroga al principio
generale secondo cui è richiesto il titolo edilizo per ogni
intervento di nuova costruzione, come quello in esame, specie
laddove l’area interessata sia sottoposta ad un prescrizione
paesaggistica che imponga “l’inalterabilità della zona interessata
dall’intervento” (cfr. provvedimento impugnato). Né può
sostenersi che i servizi igienici rappresentino un volume
tecnico ovvero un impianto tecnologico, attesa la evidente
utilizzazione abitativa del volume creato ex novo.
Senza considerare che la realizzazione del locale introduce
una significativa alterazione della sagoma dell’edificio
e dunque è parimenti soggetta al permesso di costruire.
Pertanto, in punto di diritto, va affermato che la costruzione
dell’opera oggetto di demolizione (consistente in vano di
circa 3 mq destinato a servizio igienico) deve ritenersi
soggetta al permesso di costruire dal momento che, a dispetto
della sua funzione servente, essa incide sull’assetto edilizio
preesistente e consente una utilizzazione autonoma.
Tanto premesso, il motivo di ricorso affidato alla prospettazione
della pre-esistenza del manufatto accertato abusivo è destituito
di fondamento.
Il provvedimento gravato richiama l’ordine di sospensione
dei lavori, redatto sul rapporto dei VV.UU., il quale, con
accertamento munito di fede privilegiata e comunque privo
di contestazione in fatto da parte del ricorrente, attesta
la realizzazione ex novo delle strutture in oggetto
con lavori di nuova costruzione. D’altra parte proprio l’analisi
complessiva dell’iter amministrativo (sospensione
dei lavori; prosecuzione in spregio dell’ordinanza; ordine
di demolizione) evidenzia che le opere, lungi dal costituire
una mera ristrutturazione, come sostenuto in ricorso, rappresentano
una nuova costruzione. A fronte di tale probante elemento
parte ricorrente ha omesso di fornire qualsiasi prova contraria.
Ed allora, in assenza di elementi atti a comprovare che
la situazione di fatto fosse diversa da quella cristallizzata
nell’ordinanza impugnata, nessun difetto di istruttoria
ovvero errore dei presupposti può essere censurato nei confronti
dell’attività dell’amministrazione comunale. La ricorrente,
infatti, si è limitata a postulare, senza alcuna allegazione
in fatto, la pre-esistenza delle strutture rispetto all’inizio
dei lavori abusivi accertati dai vigili urbani.
Ed allora le deduzioni in esame appaiono del tutto prive
di adeguati supporti probatori, restando, comunque, indimostrato
che le opere de quibus siano state realizzate in
epoca precedente e comunque in base ad un valido titolo
di legittimazione.
A tal riguardo, non può essere sottaciuto che il principio
cd. dispositivo con metodo acquisitivo – operante nel processo
amministrativo - trova ragione di essere in una serie sempre
più limitata di ipotesi. Ed invero, il campo tradizionalmente
affidato a tale peculiare distribuzione dell’onere probatorio
era comunque riservato ad atti e documenti formati ovvero
custoditi dall’Amministrazione, per i quali, non essendovi
un immediato e generalizzato accesso da parte del privato,
più difficile poteva risultare l’assolvimento dell’onus
probandi nei rigorosi termini di cui all’art. 2967 del
codice civile. Le riforme in tema di disciplina sul procedimento
amministrativo ed in tema di strumenti processuali a tutela
della generalizzata accessibilità degli atti delle pubbliche
amministrazioni impongono una ulteriore rimeditazione sull’inquadramento
dei poteri istruttori affidati alle parti o riservati al
Giudice. In presenza di una tendenziale “parità delle armi”
fra cittadino e pubblica amministrazione, deve trovare massima
espansione possibile il criterio della “vicinanza della
prova”, onde può ritenersi che il privato è tenuto solo
ad allegare un principio di prova, spostandosi, per il resto,
a carico dell'amministrazione l'onere di fornire la prova
contraria alle deduzioni esposte in domanda e di dimostrare
la legittimità dell'atto impugnato, quando emerga una reale
difficoltà (giuridica e non di mero fatto) ad accedere alla
fonte di prova che la parte privata vuole introdurre nel
giudizio.
Pertanto in tutti i casi – com’è quello di specie - nei
quali sono nella piena disponibilità della parte gli elementi
atti a sostenere la fondatezza della domanda giudiziale
azionata, la regola generale dell'onere della prova trova
integrale applicazione pure nel processo amministrativo
(C. Stato, sez. V, 11-05-1998, n. 551).
Rispetto all’istanza di accertamento di conformità, mette
conto evidenziare, anzitutto, la tardività della stessa,
in quanto, a fronte di una richiesta di integrazione documentale
da parte del responsabile del procedimento risalente al
maggio 1996, la ricorrente ha adempiuto all’onere impostole
dopo diversi mesi e successivamente all’irrogazione della
sanzione demolitoria. Pertanto il provvedimento gravato
non può ritenersi illegittimo per la pendenza di quest’ultimo
procedimento. Se è vero, in linea generale, che l’amministrazione
comunale ha l’obbligo di pronunciarsi su istanze di condono
o di accertamento di conformità edilizia pendenti prima
di emettere l’ingiunzione alla demolizione delle opere accertate
abusive, nel caso in esame, il procedimento di sanatoria
era da ritenersi decaduto o, quanto meno, sospeso, a causa
di un inadempimento imputabile al privato.
In ogni caso, deve rilevarsi che nel sistema non è rinvenibile
una previsione dalla quale possa desumersi un effetto estintivo
della disposta misura ripristinatoria nei termini prospettati
in ricorso, sicchè, se, da un lato, la presentazione dell’istanza
ex art. 36 D.P.R. 380/2001 determina inevitabilmente un
arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione all’evidente
fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la
demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o
difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione
urbanistica vigente, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia
dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto
sia posto in uno stato di temporanea quiescenza.
Ne consegue che, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine
di demolizione viene inevitabilmente meno a seguito del
venir meno del suo presupposto, vale a dire del carattere
abusivo dell’opera realizzata, in ragione dell’accertata
conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso sia al momento della presentazione della domanda.
In caso di rigetto dell’istanza, invece, l’ordine di demolizione
a suo tempo adottato riacquista piena efficacia, che non
era definitivamente cessata ma era solo sospesa in attesa
della conclusione del nuovo iter procedimentale, con la
sola specificazione che il termine concesso per l’esecuzione
spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in
cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato.
In sostanza, il Collegio ritiene che non sussista motivo
per imporre all’amministrazione comunale il riesercizio
del potere sanzionatorio a seguito dell’esito negativo del
procedimento di accertamento di conformità urbanistica:
un nuovo procedimento sanzionatorio, infatti, si rivelerebbe,
in assenza di un’espressa previsione legislativa, un’inutile
ed antieconomica duplicazione dell’agere amministrativo.
Tanto è vieppiù vero nel caso di specie, se si considera
che – alla stregua delle acquisizioni processuali - non
risulta adottato nel prescritto termine di sessanta giorni
alcun provvedimento sulla richiamata istanza di sanatoria,
con la conseguente formazione del silenzio rigetto contraddistinto
cioè dal valore legale tipico di atto di diniego (cfr. ex
multis TAR Campania – Napoli, sez VI, 19.07.2004; Tar Campania
Sez. II n°10128/2004 cfr.).
Pertanto, anche a voler considerare perfezionata in modo
utile la sequela procedimentale innescata con l’istanza
del 9.3.1996, l’ordine demolitorio non risulta affetto,
sotto il profilo specificamente dedotto con il secondo motivo
di ricorso, da alcuna illegittimità.
Passando agli ulteriori motivi di ricorso, non sussiste
il difetto di motivazione, essendo sufficiente l’oggettivo
riscontro dell’abusività dell’opera e l’assoggettabilità
della stessa al regime del permesso di costruire, come evidenziato
in modo congruo nell’impugnato provvedimento; pertanto non
si richiede una specifica indicazione delle ragioni di pubblico
interesse, concreto ed attuale, che ne giustificano l’adozione
(cfr. TAR Toscana, 8 novembre 2000, n. 2292). Né può essere
censurato il comportamento del comune che avrebbe omesso
di valutare la conformità urbanistica dell’opera ai sensi
dell’art 13 della l. 47/85 (ora art. 36 t.u. edilizia).
In disparte la circostanza che l’evidenziato contrasto con
gli strumenti urbanistici vigenti è sufficiente ad escludere
l’evocata compatibilità, deve comunque rimarcarsi che è
onere del privato compulsare l’amministrazione avvalendosi
del permesso in sanatoria, mediante l’indispensabile allegazione
degli elementi di fatto (progetti ed elaborati dell’opera;
relazione tecnica asseverativa), onde alcuna omissione può
essere contestata all’amministrazione comunale.
In definitiva il ricorso è infondato e va respinto, senza
alcuna statuizione sulle spese processuali, stante la mancata
costituzione del Comune di Ischia.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania –
Napoli Sezione VI, rigetta il ricorso n. 9929/96
meglio in epigrafe specificato, proposto da NAPOLEONE
Flora. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 06.02.2006,
con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli Presidente
Maria Abbruzzese Componente
Michele Buonauro Relatore-est.
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