| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 12 aprile 2006 n.
1318
Gennaro Ferrari – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore.
Consorzio T.R.A.D.A.-Consorzio trasporto Diversamente Abili
(avv. S. Costa) c. A.u.s.l. BA/4 (avv. D. Colella), A.M.T.A.B.
s.p.a. (avv. V.A. Papalepore), Comune di Bari (avv. B. Capruzzi
e R. Cioffi). |
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1. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi
pubblici – Metodo del cd. “in house providing” – Scelta
– Legittimità – Contestazione – Ricorrente – Legittimazione
attiva – Presupposti.
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2. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi
pubblici – Servizio pubblico locale di rilevanza economica
– Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica
– Nozioni – Ricostru-zione in via interpretativa.
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3. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi
pubblici – Servizio di rilevanza economica – Servizio privo
di rilevanza economica – Distinzione.
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4. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi
pubblici – Servizio di trasporto disabili resi-denti in
un comune presso le strutture riabilitative – Possiede rilevanza
economica.
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5. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi
pubblici – Servizio gestito col metodo del cd. “in house
providing” – Nozione di controllo analogo – Individuazione.
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6. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi
pubblici – Affidamento in house – Scelta di ri-correre a
detto sistema di affidamento – Particolare e specifica esternazione
motivazionale – Esigenza – Va esclusa.
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1. Nel caso in cui col ricorso si contesti
la legittimità della scelta di affidare il servizio tra-sporto
disabili con il metodo del cd. “in house providing”, la
legittimazione attiva di parte ricorrente va rinvenuta proprio
nella sua connotazione di “imprenditore di settore”, che
mira a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere
una “chance” per la partecipazio-ne ad una gara ad evidenza
pubblica.
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2. In assenza di una disposizione legislativa
che ne fornisca la definizione, devono essere ricostruite
in via interpretativa la nozione di servizio pubblico locale
di rilevanza economi-ca e quella di servizio privo di siffatta
rilevanza, potendo desumersi gli “indici rivelatori” in
ordine alla rilevanza economica dei servizi pubblici locali
dai principi comunitari che in-formano la materia.
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3. La distinzione tra servizi di rilevanza
economica e servizi privi di tale rilevanza va consi-derata
legata all’impatto che l’attività può avere sull’assetto
della concorrenza ed ai suoi ca-ratteri di redditività,
con la conseguenza che deve ritenersi di rilevanza economica
il servi-zio che si innesta in un settore per il quale potrebbe
esistere -quantomeno potenzialmente- una redditività, e
quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano
previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie,
dell’attività in questione; di converso, può essere considerato
privo di rilevanza il servizio che, per sua natura o per
i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non
dà luogo ad alcuna competizione e, quindi, appare irri-levante
ai fini della concorrenza.
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4. Il servizio di trasporto disabili residenti
in un comune presso le strutture riabilitative possiede
rilevanza economica, poiché risulta certamente inerire ad
attività suscettibili, in astratto, di essere gestite in
forma remunerativa e per le quali esiste certamente un merca-to
concorrenziale.
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5. In caso di servizio gestito col metodo
del cd. “in house providing”, per controllo analogo si intende
un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici,
ad una relazione di subordi-nazione gerarchica; tale situazione
si verifica quando sussiste un controllo gestionale e fi-nanziario
stringente dell’ente pubblico sull’ente societario.
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6. In tema di cd. affidamento in house di
un servizio pubblico locale, la sussistenza dei ri-gorosi
presupposti di legge legittimanti consente di escludere
l’esigenza di una particolare e specifica esternazione motivazionale
al fine di giustificare il ricorso a detto sistema di af-fidamento
nell’ambito della discrezionalità di cui la p.a. è dotata.
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REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA –BARI,
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n.2183 del 2004, proposto da
“Consorzio T.R.A.D.A- Consorzio trasporto Diversamente
Abili”, con sede in Corato, alla S.S. 98 km 49,00,
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e legale rappresentante pro-tempore, sig. Nicola Losacco,
rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Costa ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dello stesso, in Bari, via
Calefati, n.133;
contro
Azienda USL BA/4, in persona del suo Direttore
Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico
Colella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello
stesso, in Bari, via Quntino Sella, n.120;
e nei confronti di
1)“A.M.T.A.B. s.p.a” (Azienda Mobilità e Trasporti Autofiloviari
di Bari), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e legale rappresentante pro-tempore, rag. Savino Lasorsa,
rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Papalepore
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso,
in Bari, via De Rossi, n.16;
2) Comune di Bari, in persona del suo Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Biancalaura Capruzzi
e Rosa Cioffi dell’Avvocatura Comunale di Bari, presso i
cui uffici, in Bari, via Marchese di Montone, n.5 domicilia;
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per l’annullamento
1) della delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL
BA/4 n.1078 del 10.6.2004, recante adesione alla convenzione
tra il Comune di Bari e la “A.M.T.A.B. Patrimonio s.p.a.”
ai fini dell’affidamento diretto alla “A.M.T.A.B. Patrimonio
s.p.a.” stessa del servizio di trasporto disabili residenti
nel Comune di Bari presso le strutture riabilitative;
2) di ogni altro atto al predetto comunque connesso, ancorché
non conosciuto;
CON I MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 19.10.2005:
3) della deliberazione di Giunta del Comune di Bari n.525
del 18.6.2005 recante atto di indirizzo per l’approvazione
dell’affidamento del servizio di trasporto disabili nella
città di Bari periodo 1.7.2005/30.6.2006 alla “S.T.M. s.p.a.”,
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio dal 21.6.205
al 5.7.2005;
4) della determinazione dirigenziale Ripartizione Patrimonio
ed Aziende-Settore Aziende –Società Miste e Part. Com. del
Comune di Bari, n.2005/03558 del 30.6.2005, recante presa
d’atto delib. G.M. 525 del 18.6.2005. Impegno di spesa per
il corrispettivo di euro 2.405.147,25 per il servizio di
trasporto disabili nella città di Bari. Approvazione contratto
di servizio”;
5) di ogni altro atto al predetto comunque connesso, ancorché
non conosciuto, ivi compresa la convenzione medio tempore
sottoscritta tra il Comune di Bari e la “S..T.M. s.p.a.”
;
E CON I MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 14.2. 2006:
6) della
deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL BA/4
n.2665 del 30.12.2005 avente ad oggetto “servizio trasporto
disabili residenti nel Comune di Bari presso strutture riabilitative
della AUSL BA/4. Presa d’atto contratto contratto sottoscritto
dal Comune di Bari”;
7) di ogni altro atto al predetto comunque connesso,
ancorché non conosciuto, ivi compresa la convenzione medio
tempore sottoscritta tra il Comune di Bari e la S.T.M. s.p.a.”.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti i motivi aggiunti notificati in data 19.10.2005;
Visti i motivi aggiunti notificati in data 14.2.2006;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Udito, alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2006, il
relatore Cons. CONCETTA ANASTASI e uditi altresì per le
parti gli avvocati, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 15.9.2004 e depositato
in data 28.9.2004, la ricorrente società “TRA.DA. s.p.a.”
- già C.I.R.A.P.- Consorzio Imprese Riunite Autotrasporto
Persone”- premetteva di essere un consorzio specializzato
nel servizio trasporto disabili a fini scolastici e riabilitativi,
munito delle necessarie licenze ed abilitazioni e precisava
che, da oltre un ventennio, aveva eseguito appalti, nelle
suddette qualità, per conto di numerose Aziende U.S.L.
Esponeva che l’intimata Azienda U.S.L. BA/4, in esito ad
una regolare gara pubblica, indetta ai sensi del D.Lgv.
n-157/1995, le aveva affidato il servizio trasporto dei
disabili con un contratto avente scadenza alla data del
31.7.2001, modulato in base ad un piano di servizio predisposto
dalla stessa Azienda Sanitaria, che prevedeva l’utilizzazione
di 35 mezzi con autisti nel periodo invernale e di 24 mezzi
con autisti nel periodo estivo, con la presenza di accompagnatori
dipendenti dalla predetta Azienda USL..
Precisava che detto contratto era stato poi prorogato, alle
medesime condizioni, dapprima per la durata di sei mesi,
dal 1.8.2001 al 31.12.2001, successivamente, sino al 31.3.2002
e, infine, sino al 30.6.2002.
Esponeva che, con la delibera di G.C. n.608 del 6.6.2002
–oggetto dell’impugnativa proposta con il ricorso R.G. n.870/2002-
il Comune di Bari affidava il servizio trasporto disabili,
già svolto dalla ricorrente dapprima in esito ad una regolare
gara e poi in forza di proroghe temporanee, alla “A.M.T.A.B.
s.p.a.”, così ledendo le legittime aspettative della ricorrente
circa l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica, cui
avrebbe potuto partecipare.
Parte ricorrente spiegava che, successivamente alla proposizione
del precitato giudizio R.G. n.870/2002, l’U.S.L. BA/4, con
deliberazione di D.G. n.1470 del 10.7.2003, recepiva il
verbale di intesa del 1.7.2003, intervenuto con il Comune
di Bari, ed approvava il Piano di impresa della “A.M.T.A.B.
Patrimonio s.p.a.” per lo svolgimento del servizio di trasporto
scolastico e riabilitativo proposto dall’A.M.T.A.B. Patrimonio
s.p.a., cui affidava l’esecuzione del servizio del trasporto
riabilitativo per il periodo 1.7.2003/30.6.2004, impegnandosi,
contestualmente, per l’esperimento di una gara unica per
sé ed il Comune di Bari per l’affidamento del servizio a
far data dal 1.7.2004.
Con il presente ricorso, lamentava che l’A.S.L., inopinatamente,
con deliberazione di D.G. n.1078 del 10.6.2004, ignorando
le precitate prescrizioni autovincolanti di cui al precedente
provvedimento di D.G. n.1470/2003, stabiliva:
-di affidare all’A.M.T.A.B. Patrimonio s.p.a. il servizio
di trasporto disabili presso i centri riabilitativi a decorrere
dal 1.7.2004, con ciò aderendo ad una proposta formulata
dal Comune di Bari;
- di inserire detto servizio trasporto disabili nei centri
riabilitativi nell’ambito del “piano operativo triennale
di impresa” dell’A.M.T.A.B. Patrimonio s.p.a. relativo al
trasporto scolastico per disabili affidato direttamente
all’A.M.T.A.B., ai sensi dell’art.113 D.L.gvo n.267/2000.
Avverso quest’ultimo provvedimento, ritenuto lesivo dei
propri interessi, il ricorrente consorzio deduceva:
1)violazione degli artt.113 e 113 bis D. L.gvo 18.8.200
n.267 e succ. modif. ed integ.. Violazione del D. Lgvo 15.3.1005
n.157. Violazione dell’art.64 l.r. 16.1.1981 n.8. Violazione
dell’art.47 , 1° comma, l.r. 12.4.2000, n.9; art.21, 3°
comma, l.r. 31.5.2001; art.7, 3° e 4° comma, l.r. 7.3.2003
n.4. Violazione dei principi generali in materia di affidamento
dei servizi pubblici. Eccesso di potere per difetto del
presupposto; travisamento; carente istruttoria; sviamento
di potere;
2) violazione del D. Lgvo 15.3.1995 n.157. Violazione dell’art.3
l.7.8.1990 n.241. Violazione dell’art.64 l.r. 16.1.1981
n.8. Violazione dell’art.47, 1° comma, l.r. 12.4.2000 n.9;
art.21, 3° comma, l.r. 31.5.2001 n.14; art.7, 3° e 4° comma,
l.r. 7.3.2003 n.4. Violazione dei principi generali in materia
di affidamento dei servizi pubblici. Eccesso di potere per
contraddittorietà manifesta; difetto assoluto di motivazione;
carente istruttoria; sviamento di potere;
3)violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso
di potere per difetto assoluto di istruttoria; erronea presupposizione;
illogicità.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria
di spese.
Con atto depositato in data 1.10.2004, si costituiva formalmente
la “S.T.M. Bari s.p.a.” -già A.M.T.A.B. Patrimonio s.p.a.-
che, con successiva memoria depositata in data 12.10.2004,
eccepiva l’inammissibilità del ricorso poiché l’impugnata
delibera del D.G. dell’Azienda USL BA/4 n.1078/2004 avrebbe
valenza meramente endoprocedimentale, in quanto demanderebbe
ad una successiva attività provvedimentale la concreta realizzazione
delle condizioni per l’affidamento diretto del servizio
trasporto disabili, come risulterebbe altresì comprovato
dal fatto che l’A.U.S.L., con nota n.3184 del 24.6.2004,
disponeva “medio tempore” la proroga legale del precedente
contratto.
Deduceva, inoltre, che parte ricorrente avrebbe dovuto interporre
impugnativa avverso la delibera di D.G. n.1470 del 10.7.2003,
recante affidamento del servizio trasporto disabili residenti
nel Comune di Bari presso i centri di riabilitazione, che,
in virtù di proroga, avrebbe spiegato efficacia nel tempo
in conseguenza di varie proroghe concesse.
Nel merito, contestava puntualmente ogni singolo profilo
di gravame e concludeva per il rigetto del ricorso, con
ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
Con atto depositato in data 11.10.2004, si costituiva formalmente
l’intimata A.U.S.L. BA/4, che, con successiva memoria depositata
in data 12.10.2004, contestava puntualmente ogni singolo
profilo di gravame.
Con atto depositato in data 24.11.2004, si costituiva formalmente
il Comune di Bari intimato.
2. Con motivi aggiunti notificati in data 19.10.2005,
parte ricorrente precisava che, mediante nota prot. n.3990
del 5.8.2005 della Direzione Generale dell’A.U.S.L. BA/4,
inviatale in esito a domanda di accesso ex art.25 della
legge n.241/1990, veniva a conoscenza della delibera di
G.C. n.525 del 18.6.2005 del Comune di Bari, con cui era
stato approvato il “Piano Operativo adottato dalla S.T.M.
s.p.a.”, affidava alla “S.T.M. s.p.a.” il servizio di trasporto
a chiamata, scolastico e riabilitativo dei disabili della
città di Bari per il periodo 1.7.2005/30.6.2005, con la
quale si dava altresì atto che il costo del servizio di
trasporto presso i centri riabilitativi faceva carico all’A.C.
per il 60% ed alla A.S.L. per il 40% .
Ad avviso dell’esponente, il Comune di Bari avrebbe pretermesso
l’Azienda U.S.L. BA/4 dal procedimento de quo, con grave
violazione della normativa regionale di settore, che, invece,
assegnerebbe la titolarità del servizio di trasporto dei
soggetti portatori di handicap alle Aziende U.U.S.S.L.L.
competenti per territorio .
Avverso l’epigrafata delibera di G.C. n.525 del 18.6.2005
del Comune di Bari, il Consorzio ricorrente svolgeva i seguenti
motivi di diritto:
1)violazione e falsa applicazione dell’art.64 L.R. Puglia,
16.1.1981 n.8. Violazione e falsa applicazione dell’art.47,
comma 1°, L.R. Puglia, 12.4.200 n.9. Violazione e falsa
applicazione dell’art.21, comma 3°, L.R. Puglia 31.5.2001
n.14. Violazione e falsa applicazione dell’art.7, comma
3° e 4°, L.R. Puglia 7.3.2003 n.4. Violazione degli artt.
113 e 113 bis D. Lgv. 18.8.200 n.267. Incompetenza. Violazione
dei principi generali in materia di affidamento dei servizi
pubblici. Eccesso di potere per erronea presupposizione,
difetto nei presupposti, travisamento, sviamento;
2) violazione e omessa applicazione degli artt. 12, 45,
46, 49, 81, 82, 83, 84,85,86,87,88, e 89 Trattato U.E. violazione
delle Direttive Comunitarie n.531/90,38/93, 50/90, 18/2004.
Violazione e omessa applicazione del D. Lgvo n.157/1995.
Violazione e omessa applicazione degli artt. 113 e 113 bis
D. L.gvo n.267/2000. Violazione dei principi generali in
materia di affidamento dei servizi pubblici. Eccesso di
potere per difetto del presupposto, travisamento, illogicità,
disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento;
3) violazione e omessa applicazione dell’art.42 e 47 T.U.E.L.
. Incompetenza.
Con atto del 30.12.2005, la “S.T.M. Bari s.p.a” -già “A.M.T.AB.
Patrimonio s.p.a.”- si costituiva per replicare ai motivi
aggiunti proposti dalla ricorrente e, con memoria depositata
in data 11.1.2006, rilevava l’inammissibilità del ricorso
perché interposto avverso un atto endoprocedimentale privo
di efficacia immediatamente lesiva, peraltro finalizzato
a porre in essere un’intesa prescritta dalla legge.
Deduceva, inoltre, che il servizio di trasporto disabili
le era già stato affidato con la D.G. n.1470 del 10.7.2003
-non impugnato dalla ricorrente- di cui l’odierna delibera
impugnata G.C. n.525 del 18.6.2005 del Comune di Bari, costituirebbe
una mera proroga.
Con memoria del 19.1.2006, il Comune di Bari eccepiva l’inammissibilità
del ricorso per:
1)carenza di interesse: in quanto la delibera di G.C. n.525/2005,
oggetto dell’odierna impugnativa, sarebbe un provvedimento
consequenziale di altri rimasti inoppugnati quali le delibere
di C.C. nn.34 e 239 del 2003, la delibera di G.M. n.669/2003
e l’ordine del giorno approvato dal Consiglio il 26.6.2003
2) espressamente richiamato nella delibera di G.M. n.669/2003;
2) carenza di interesse: in quanto l’impugnativa proposta
con il presente giudizio (avverso la delibera D.G. A.U.S.L.
BA/4 n.1078 del 10.6.2004 e la delibera di G.M. n.252/2005)
si rivolgerebbe avverso l’adesione dell’A.U.S.L. BA/4 all’opzione
gestoria già esercitata dal Comune di Bari con la deliberazione
n.239/2003, espressamente richiamata nel testo del provvedimento
dell’azienda sanitaria e mai impugnata;
3) difetto di legittimazione: in quanto l’impugnativa proposta
con il presente giudizio verrebbe ad investire un’ipotesi
di “affidamento in house”, consentita dalla normativa nazionale
e comunitaria, in deroga agli obblighi di espletamento di
gare ad evidenza pubblica per l’affidamento degli appalti
delle pubbliche amministrazioni.
Nel merito, contestava puntualmente le tesi svolte dalla
parte ricorrente in ogni singolo profilo di gravame e concludeva
per il rigetto del gravame, con ogni consequenziale statuizione
anche in ordine alle spese.
Con memoria del 19.1.2006, l’Azienda Sanitaria svolgeva
le proprie argomentazioni intese a dimostrare l’infondatezza
dei profili di gravame svolti con i motivi aggiunti.
3. Con motivi aggiunti notificati in data 14-15 febbraio
2006, parte ricorrente premetteva che, all’udienza pubblica
del 25.1.2006, l’Azienda A.U.S.L. BA/4 depositava agli atti
del giudizio copia della deliberazione del Direttore Generale
n.2665 del 30.12.2005 recante “servizio trasporto disabili
residenti nel Comune di Bari presso strutture riabilitative
della A.U.S.L. BA/4. Presa d’atto contratto sottoscritto
dal Comune di Bari” che, ad avviso dell’esponente, confermerebbe
l’assenza di qualsiasi intesa tra l’amministrazione sanitaria,
in realtà titolare della funzione contrattuale, ed il Comune
di Bari.
Avverso il precitato provvedimento, deduceva:
1) violazione e falsa applicazione dell’art.64 L.R. Puglia,
16.1.1981 n.8. Violazione e falsa applicazione dell’art.47,
comma 1, L.R. Puglia 12.4.2000 n.9. Violazione e falsa applicaione
dell’art.21 , comma 3°, L.R. Puglia 31.5.2003 n.4. Violazione
degli artt. 113 e 113 bis D. Lgvo 18.8.2000 n.267. Incompetenza.
Violazione dei principi generali in materia di affidamento
dei servizi pubblici. Eccesso di potere per erronea presupposizione,
difetto nei presupposti, travisamento, difetto assoluto
di istruttoria. Sviamento.
Con memoria depositata in data 21 febbraio 2006, la “S.T.M.
Bari s.p.a” -già A.M.T.A.B. Patrimonio s.p.a.- insisteva
nelle già prese conclusioni.
Con note di udienza depositate in data 24.2.2006, la ricorrente
replicava alle eccezioni ed alle controdeduzioni svolte
ax adverso .
Con memoria depositata in data 2.3.2006, l’A.U.S.L. BA/4
insisteva nelle già prese conclusioni.
Alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2006, il ricorso
passava in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità
del ricorso introduttivo del giudizio perché sarebbe interposto
avverso un atto endoprocedimentale.
L’impugnata delibera di D.G. n.1078 del 10.6.2004 dell’A.U.S.L.
BA/4 aderisce all’opzione gestoria già esercitata dal Comune
di Bari in favore della società di capitali “A.M.T.A.B.
Patrimonio s.p.a.” (poi “S.T.M. s.p.a.”), in esito alla
proposta di cui alla nota dell’Assessore ai Diritti Civili
e Sociali del Comune di Bari n.122617 del 1.6.2004 nonché
“in ossequio anche alla circolare dell’Assessorato alla
Sanità della Regione Puglia n.24/16224/2 del 31.7.2003”,
che ha invitato l’amministrazione a valutare l’opportunità
di “inserire nel Piano Operativo triennale che l’A.M.T.A.B.
dovrà predisporre anche il trasporto disabili presso le
strutture riabilitative dell’Azienda”, dopo aver preso atto
che il Comune di Bari è “obbligato ad esercitare il controllo
sull’A.M.TA.B., secondo le previsioni di cui all’art.14
del D.L. del 30.9.2003 n.269, recepito con la delibera di
C.C. del Comune di Bari n.239 del 18.12.2003.
La natura endoprocedimentale dell’atto si ricava agevolmente
dalla mera lettura del dispositivo dell’epigrafato provvedimento,
il quale, pur deliberando “di aderire alla soluzione proposta
dal Comune di Bari con l’inserimento nel Piano Operativo
triennale affidato all’A.M.T.A.B. s.p.a. anche del servizio
trasporto disabili per conto di questa Azienda presso le
strutte riabilitative, a far data dal 1° luglio 2004, con
le stesse modalità attualmente espletate e condizioni praticate”,
in effetti, con le altre clausole del dispositivo, rinviava
l’operatività dell’adesione all’intervento di ulteriori
provvedimenti amministrativi ed alla successiva assunzione
di impegni espressamente indicati da parte dell’A.M.TA.B.,
con ciò evidenziando di costituire una fase del procedimento
di natura interlocutoria, in funzione del perfezionamento
dell’accordo.
Infatti, l’epigrafata delibera dispone:
1)con il punto terzo del deliberato, di “riservarsi di approvare,
per la parte di interesse dell’A.U.SL., il piano operativo
d’impresa, aderendo alla Convenzione tra Comune ed A.M.T.A.B.
..”;
2) con il punto quarto del deliberato, “ di chiedere l’impegno
dell’A.M.TA.B. che sia data facoltà agli altri Comuni insistenti
nel territorio di questa A.U.SL. , di aderire anche essi
alla stessa convenzione, a decorrere dal sorgere delle proprie
necessità, con le stesse modalità, fatti salvi limitati
e documentati incrementi”;
3) con il sesto punto del deliberato, che i “la spesa per
il servizio di che trattasi, per la parte a carico di questa
amministrazione, sarà determinata con successivo provvedimento,
dopo la presentazione del Piano Operativo predisposto dall’AMTAB
Patrimonio s.p.a.”.
E’ quindi evidente che la delibera in questione non ha un
contenuto immediatamente dispositivo dell’affidamento del
servizio de quo, il cui perfezionamento viene, invece, espressamente
rinviato all’intervento di un ulteriore provvedimento.
La superiore conclusione viene altresì avvalorata dalla
circostanza secondo cui l’intimata A.U.S.L. BA/4, con successiva
nota n.3184 del 24.6.2004, inviata alla “S.T.M. Bari” (già
A.M.T.A.B. Patrimonio s.p.a.), dispone la proroga legale
fino al giugno 2005 del servizio de quo, già affidato con
D.G. dell’ A.U.S.L. BA/4, n.1470 del 10.7.2003, non impugnata
dalla parte ricorrente.
Per tutte le considerazioni già svolte, va, quindi, ritenuto
che l’epigrafata delibera di D.G. n.1078/2004 non ha carattere
direttamente ed immediatamente lesivo della sfera giuridica
e degli interessi di parte ricorrente, per cui l’eccezione
si appalesa fondata.
La fondatezza della superiore eccezione, determinando ex
sé l’inammissibilità del ricorso, consente al Collegio di
non procedere all’esame delle ulteriori eccezioni proposte
dalle parti resistenti.
2.1. Con motivi aggiunti notificati in data
28.10.2005, la ricorrente ha impugnato la deliberazione
di G.C. del Comune di Bari n.525 del 18.6.2005 recante “atto
di indirizzo per l’approvazione dell’affidamento del servizio
di trasporto disabili nella città di Bari periodo 1.7.2005/30.6.2006
alla S.T.M. s.p.a.” e la determina dirigenziale del Comune
di Bari n.2005/03558 del 30.6.2005, recante “presa d’atto
delib. G.M. 525 del 18.6.05. Impegno di spesa per il corrispettivo
di euro 2.405.147,25 per il servizio di trasporto disabili
nella città di Bari. Approvazione contratto di servizio”
ed atti presupposti.
2.2. Ad avviso del Comune, anche i motivi aggiunti
sarebbero inammissibili, perché la lesione lamentata dalla
ricorrente costituirebbe il provvedimento consequenziale
esecutivo della presupposta volontà consiliare, espressa
con la deliberazione di C.C. n.239 del 18.12.2003, con cui
viene affidato il servizio pubblico locale di trasporto
disabili alla “A.M.TA.B. Patrimonio s.p.a.( dal 1° luglio
2004 S.T.M. s.p.a.), con la delibera di C.C. n.34 del 2003
e con la delibera di G.M. n.669/2003.
Secondo parte ricorrente, l’eccezione sarebbe infondata
in quanto l’impugnata delibera disporrebbe l’affidamento
del servizio de quo in via di proroga, per un ulteriore
un anno, posto che tutti gli affidamenti intervenuti hanno
avuto durata annuale.
L’impugnata delibera di G.M. n.525 del 18.6.05 dispone ,
fra l’altro, di “approvare il Piano Operativo redatto dalla
“S.T.M. s.p.a. (già A.M.TA.B. Patrimonio s.p.a)”, di “approvare
la rimodulazione dei costi prospettata dall’Assessorato
Società Partecipate e Qualità dei Servizi, che, pertanto,
va a sostituire il prospetto economico del Piano Operativo
della S.T.M. s.pa.” e, soprattutto, di “affidare alla S.T.M.
s.p.a. il servizio di trasporto a chiamata, scolastico e
riabilitativo dei disabili della città di Bari, per il periodo
1.7.05/30.6.2006” .
Nel preambolo stesso dell’epigrafata delibera si precisa
che:
1) con delibera di C.C. n.34 del 3.3.2003 si è dato luogo
alla scissione parziale di A.M.TA.B. s.p.a. in A.M.TA.B.
Servizio s.p.a. ed A.M.T.A.B. Patrimonio –Agenzia per la
Mobilità s.p.a.;
2)con ordine del giorno del 26.6.2003, il C.C. ha impegnato
la G.C. “ad avviare il confronto con A.M.TA.B. Patrimonio
s.p.a.” per l’affidamento alla stessa del servizio in attuazione
dell’art.113 bis del T.U.E.L. a condizione che li stesso
venga svolto ad un prezzo pari ai costi che la stessa dovrà
certificare al Comune sia in fase preventiva, per la determinazione
del prezzo, sia in fase consuntiva per il pagamento”;
3) “la G.M. con deliberazione n.669/03 ha poi affidato all’A.M.T.A.B.
Patrimonio s.p.a. l’incarico di predisporre il Piano Aziendale
per ciascuna delle funzioni assegnate”;
4) “il Consiglio Comunale con deliberazione n.239 del 18.12.2003
approvava l’affidamento alla A.M.T.A.B. Patrimonio s.p.a.
delle Funzioni di Agenzia della Mobilità, condizionandola
all’approvazione del Piano Operativo”.
La mera lettura dell’impugnata delibera e degli atti indicati
dal Comune a sostegno della propria tesi dimostra, in modo
inequivocabile, sia il contenuto endoprocedimentale di tutti
gli atti presupposti che il contenuto dichiarativo della
volontà dell’amministrazione della delibera di G.M. n.525/2005
-che approva il Piano Operativo redatto dalla S.T.M. s.pa.
(già A.M.T.A.B. s.p.a.) e dispone l’affidamento del servizio
trasporto disabili per il periodo 1.7.2005-30.6.2006- la
quale, definendo un procedimento, assume palesemente effetti
direttamente lesivi dell’interesse giuridico azionato dalla
parte ricorrente, inteso ad ottenere l’indizione di una
gara ad evidenza pubblica, alla quale poter partecipare.
Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione svolta.
2.3. Il Comune eccepisce altresì il difetto di legittimazione
di parte ricorrente rilevando altresì che l’impostazione
del ricorso non contesta neanche la sussistenza di presupposti
oggettivi richiesti dalla legge in relazione alla situazione
di controllo del Comune di Bari sulla “S.T.M. s.p.a.”, già
“A.M.TA.B. Patrimonio s.p.a.”.
Con il presente ricorso, si contesta la legittimità della
scelta di affidare il servizio trasporto disabili con il
metodo del cd. “in house providing”, per cui la legittimazione
attiva di parte ricorrente va rinvenuta proprio nella sua
connotazione di “imprenditore di settore”, che mira a tutelare
il proprio interesse strumentale ad avere una “chance” per
la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica.
Poiché tale qualità legittimante non è in contestazione
né può essere ritenuto giuridicamente irrilevante l’interesse
azionato con il presente giudizio, l’eccezione non merita
adesione.
2.4. Con il primo dei motivi aggiunti, parte ricorrente
lamenta che la delibera di G.M. n.525/2005 sarebbe illegittima
sia perché la competenza funzionale in ordine al trasporto
dei disabili presso i centri di riabilitazione spetterebbe
alla A.U.S.L. BA/4 sia per violazione dei principi cardine
dell’evidenza pubblica.
L’art.14 del D.L 30.9.2003 n.269, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 ha modificato sia
l'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
- già modificato dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) in tema
di servizi pubblici locali di rilevanza economica - sia
l'art. 113-bis del medesimo d. lgs. n. 267 del 2000, introdotto
dal citato art. 35 della legge n. 448 del 2001, sui servizi
pubblici locali privi di rilevanza economica, stabilendo
che:
a)la gestione dei servizi di rilevanza economica può essere
affidata a società di capitali individuate con gara ad evidenza
pubblica o a società miste, i cui soci privati siano scelti
con gara ad evidenza pubblica, o a società a capitale interamente
pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante della propria attività
con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano;
b)la gestione dei servizi privi di rilevanza economica avviene
mediante affidamento diretto ad istituzioni ed aziende speciali
o anche a società a capitale interamente pubblico, con esclusione
dei privati e delle società miste.
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 luglio 2004, n.
272 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:
1)dell'art. 14, comma 1, lettera e), e comma 2, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, là dove stabilisce, dettagliatamente
e con tecnica autoapplicativa, i vari criteri in base ai
quali la gara viene aggiudicata, introduce la prescrizione
che le previsioni dello stesso comma 7 "devono considerarsi
integrative delle discipline di settore", poiché l'intervento
legislativo statale risulta ingiustificato e non proporzionato
rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza;
2)dell'art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al
terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);
3) dell'art. 113-bis dello stesso decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 15 dell'art.
35 della citata legge n. 448 del 2001, poiché si configura
come illegittima compressione dell'autonomia regionale e
locale, in quanto, relativamente ai servizi pubblici, privi
di rilevanza economica, sono inapplicabili i principi comunitari
in tema di concorrenza.
Con particolare riferimento al settore del trasporto disabili
presso le strutture riabilitative, l’art.7, commi 3° e 4°,
della legge regionale 7.3.2003 n.4 stabilisce:
“3. Gli oneri occorrenti al trasporto dei disabili per il
raggiungimento delle strutture riabilitative sono a carico
dei comuni per il 60 per cento e delle Aziende unità sanitarie
locali (A.U.S.L.) competenti per il territorio per il restante
40 per cento.
4. I comuni stipulano intese con le AU.S.L. al fine di garantire
la continuità e l'organizzazione del servizio, che resta
formalmente in capo alle AU.S.L., fermo restando il rimborso
a favore delle stesse degli oneri di competenza dei comuni.”
L’art.8 della legge regionale 30 novembre 2000 n.21 stabilisce:
“Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni:
a) trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap,
sia in ambito scolastico che presso centri di riabilitazione
pubblici, privati o privati accreditati, ai sensi dell’art.47
l.r. 12.4.2000 n.9”.
Orbene, la norma regionale di riferimento per la disciplina
del servizio del trasporto dei disabili per il raggiungimento
delle strutture riabilitative ripartisce la percentuale
di incidenza finanziaria dello stesso fra gli enti locali
interessati e l’Azienda Sanitaria di riferimento, prevedendo
(nell’ultimo intervento) almeno la contitolarità sostanziale
nella gestione del servizio, attraverso intese finalizzate
a garantire la continuità e l’organizzazione del servizio,
ferma restando l’imputazione formale di questo in capo alla
U.S.L.
Né l’intero quadro normativo di riferimento regionale impone
una particolare scansione della sequenza procedimentale,
potendo, quindi, le condizioni di legge rimanere soddisfatte
dal fatto che le decisioni siano assunte “di concerto” fra
i due enti interessati.
In quest’ottica, si spiegano anche i contenuti delle circolari
prot. n.24/3648/7 del 22.6.2001 e prot. n.24/16224/2 del
31.7.2003 dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia,
con cui le USL. vengono espressamente invitati a stipulare
protocolli d’intesa con gli enti interessati al fine di
garantire la continuità del servizio di trasporto disabili
presso i centri riabilitativi.
Peraltro, nel caso di specie, l’iter finalizzato all’affidamento
del servizio pubblico “in house providing” non poteva essere
certo avviato dalla A.U.S.L. che, per la sua peculiare struttura,
difficilmente avrebbe potuto disporre di un’azienda controllata,
per cui appare logico e coerente che l’iniziativa sia stata
avviata dal Comune di Bari, cioè dal Comune della massima
dimensione -fra quelli ricadenti nell’ambito di operatività
dell’A.S.L. BA/4- unico in grado di avvalersi di una idonea
struttura interorganica dell’amministrazione stessa, come
l’“A.M.TA.B. Patrimonio s.p.a”, a capitale interamente pubblico.
Nella specie, il Comune di Bari, con nota dell’Assessorato
ai Diritti Civili e Sociali prot. n.122617 dell’1.6.2004,
ha proposto all’A.U.S.L. BA/4 “di affidare all’A.M.TA.B.
Patrimonio s.p.a. “ il servizio di trasporto disabili presso
i Centri di riabilitazione e i laboratori, anche in considerazione
che l’A.M.TA.B. è azienda a capitale interamente pubblico..”
e l’U.S.L. BA/4, con la già menzionata delibera di D.G.
n.1078 del 10.6.2004, ha aderito alla soluzione proposta
dal Comune di Bari, per cui quest’ultimo, con delibera di
G.M. n.525 del 18.6.2005, ha approvato il piano operativo
redatto dalla “S.T.M. s.p.a.” ed ha, contestualmente, affidato
alla suddetta “S.T.M. s.p.a.” il servizio trasporto a chiamata,
scolastico e riabilitativo dei disabili della città di Bari
per il periodo 1.7.2005/30.6.2006”.
Il procedimento fin qui seguito, al fine di pervenire ad
una cogestione del servizio trasporto disabili fra gli enti
locali interessati e l’U.S.L. BA/4 di riferimento, non si
pone in contrasto con le norme di legge disciplinanti la
fattispecie, specie se si tiene conto che è successivamente
intervenuta la delibera di D.G. n.2665 del 30.12.2005, con
la quale l’A.U.S.L. BA/4 ha poi definitivamente preso atto
del contratto sottoscritto tra Comune di Bari e “S.T.M.
s.p.a.” nonché della spesa complessiva a carico della stessa
A.U.S.L. quantificata in €.562.841, 86.
Pertanto, la censura, nel complesso, non appare cogliere
nel segno.
2.5.1. Con il secondo dei motivi aggiunti, la ricorrente
deduce che la deliberazione di G.C. n.525/2005 dovrebbe
essere considerata illegittima anche nell’ipotesi in cui
si dovesse ritenere legittimo l’affidamento del servizio
disabili anche da parte del Comune, poiché, con essa, erroneamente
si sarebbe ritenuto il servizio de quo privo di “rilevanza
economica”, e, quindi, assoggettato al regime di cui all’art.113
bis del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 , nonostante detta norma
fosse già stata espunta dall’ordinamento con la sentenza
Corte Cost. 7.7.2004 n.272, con la conseguenza che, nella
specie, sarebbe stato in ogni caso violato il D. L.gvo 157/95,
stante l’assenza dei presupposti legittimanti l’affidamento
“in house providing”.
Come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, all’epoca
dell’adozione dell’epigrafata deliberazione, l’art. 113
bis del menzionato D. Lgs. n°267/2000, era già stato espunto
dall’ordinamento, con sentenza 27/7/2004 n°272, per cui
non poteva essere più applicato, ai sensi dell’art. 30 della
L. 11/3/1953 n°87.
Secondo parte ricorrente, inoltre, i servizi in questione
non potrebbero essere considerati “privi di rilevanza economica”.
Orbene, in assenza di una disposizione legislativa che ne
fornisca la definizione, devono essere ricostruite in via
interpretativa la nozione di servizio pubblico locale di
rilevanza economica e, per converso, quella di servizio
privo di siffatta rilevanza.
Gli “indici rivelatori” in ordine alla rilevanza economica
dei servizi pubblici locali possono desumersi dai principi
comunitari che informano la materia, poiché, com’è noto,
la disciplina della gestione dei suddetti servizi è stata
più volte modificata, negli ultimi anni, proprio a causa
delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione
Europea nei confronti dell’Italia per violazione degli artt.
43, 49 e 86 del Trattato CEE.
L’art. 86, comma 2°, del Trattato istitutivo della Comunità
Europea, così come successivamente modificato, recita :“le
imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale
sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare
alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione
di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto
e di fatto, della specifica missione loro affidata”.
Secondo l’ordinamento comunitario, i servizi di interesse
economico generale si distinguono dai servizi ordinari per
il fatto che i primi devono essere garantiti con carattere
di continuità, mediante l’imposizione di obblighi di servizio
pubblico, anche quando essi non siano economicamente remunerativi
e, pertanto, il mercato non sia sufficientemente incentivato
a provvedervi da solo.
Ciò non esclude che il mercato e la concorrenza possano
costituire, di regola, la formula migliore per gestire anche
tali servizi (tant’è che, ai sensi del citato art. 86 comma
2 del Trattato CE, le imprese che ne sono incaricate sono
senz’altro sottoposte alle regole di concorrenza), salvo
il caso che, per il fatto di non essere remunerativi, il
mercato non consenta concretamente di assolvere alla loro
specifica missione e si renda pertanto indispensabile il
riconoscimento di diritti speciali o esclusivi.
La Commissione Europea nel <> (COM-2003-270) del 21/5/2003, afferma che le norme sulla concorrenza
si applicano soltanto alle attività economiche e precisa
altresì che la distinzione tra attività economiche ed attività
non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché
non è possibile fissare “a priori” un elenco definitivo
dei servizi di interesse generale di natura non economica.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza comunitaria,
spetta al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni
in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare,
dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della
mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed
anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività
in questione (cfr.: Corte Cost. n°272/2004).
Ad avviso del Collegio, dunque, la distinzione tra servizi
di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza
va considerata legata all’impatto che l’attività può avere
sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività,
con la conseguenza che deve ritenersi di rilevanza economica
il servizio che si innesta in un settore per il quale potrebbe
esistere -quantomeno potenzialmente- una redditività, e
quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano
previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie,
dell’attività in questione.
Di converso, può essere considerato privo di rilevanza il
servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è
sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna
competizione e, quindi, appare irrilevante ai fini della
concorrenza.
In altri termini, se il settore di attività è economicamente
competitivo e la libertà di iniziativa economica consente
di conseguire anche gli obiettivi di interesse pubblico
sottesi alla disciplina del settore, al servizio dovrà riconoscersi
rilevanza economica ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n°267/2000,
mentre, in via residuale, il servizio potrà essere qualificato
come privo di rilevanza economica nel caso in cui non sia
possibile riscontrare i caratteri che connotano l’altra
categoria (cfr. T.A.R. Liguria II Sez., 28/4/2005 n°527).
Facendo applicazione dei concetti sopra esposti alla fattispecie,
deve concludersi che i servizi pubblici in questione affidati
alla “S.T.M. s.p.a.” (già “A.M.T.A.B. Patrimonio s.p.a.”)
con l’impugnata deliberazione, possiedono, sicuramente,
rilevanza economica, poiché risultano certamente inerire
ad attività suscettibili, in astratto, di essere gestite
in forma remunerativa e per le quali esiste certamente un
mercato concorrenziale, come emerge, quantomeno, dal fatto,
incontroverso, che i medesimi servizi sino al 30.6.2002
erano stati affidati all’impresa odierna ricorrente –dapprima
con contratto pluriennale in esito a regolare gara ad evidenza
pubblica e poi in via di proroga temporanea- la quale, con
il presente ricorso, mira, infatti, a realizzare il proprio
interesse ad ottenere che l’affidamento dei servizi di che
trattasi avvenga mediante gara all’evidente scopo di parteciparvi.
Orbene, come correttamente rilevato dalla difesa del Comune,
in base all’art. 113, comma 5 lett. c), del ricrdato D.
Lgs. n°267/2000, anche la gestione dei servizi di rilevanza
economica può essere affidata senza gara “a società a capitale
interamente pubblico”, pur se a “a condizione che l'ente
o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano” (c.d. “affidamento in house providing).
2.5.2. L’art.113 , comma V°, lettera c) T.U.E.LL.,
nel testo modificato dall’art.14 del D. L n.269/2003, recepisce
l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia
Europea 18 novembre 1999, Teckal s.r.l. c. Comune di Aviano,
causa C-197/98, in base alla quale, se la P.A. intenda stipulare
il contratto di appalto a titolo oneroso con un soggetto
anch’esso amministrazione giudicatrice, trova applicazione
la Direttiva 93/36, che impone il rispetto dell’evidenza
pubblica soltanto se tale ente è “un ente distinto da essa
sul piano formale ed autonomo rispetto ad essa sul piano
decisionale”.
Tale obbligo, invero, non sussiste soltanto nell’ipotesi
in cui venga esercitato un forte controllo, da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice nei confronti dell’ente aggiudicatario, analogo
a quello da esso esercitato sui propri servizi che porti
i due soggetti ad essere una sola e stessa persona: soltanto
in questo caso si esula dal regime posto dalla precitata
Direttiva CEE n.93/36.
Con la successiva sentenza della Corte di Giustizia 15 giugno
2000, è stato precisato che il criterio, alla cui stregua
deve considerarsi l’attività svolta dall’ente, è quello
dell’autonomia dell’operatore e che, nella misura in cui
l’attività economica di tale soggetto è nella maggior parte
svolta a vantaggio dell’autorità controllante, si versa
in presenza di servizio “in house providing”, in quanto
il controllo svolto dall’ente pubblico sul soggetto affidatario
viene esercitato in modo analogo a quello che l’ente pubblico
esercita sui propri servizi e la parte più importante dell’attività
del predetto soggetto è svolta con l’ente o con gli enti
pubblici che la controllano.
Secondo la giurisprudenza amministrativa e comunitaria,
“per controllo analogo si intende un rapporto equivalente,
ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione
gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste
un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente
pubblico sull’ente societario” (così Cons. Stato, VI Sez.,
25/1/2005 n°168, si veda anche Corte Giust. C. E. 18/11/1999,
in causa C-107/98).
Con la successiva decisione C.G.E. dell’11 Gennaio 2005
(cd. sentenza Stadt Halle), è stato stabilito che “nell'ipotesi
in cui un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere
un contratto a titolo oneroso -relativo a servizi rientranti
nell'ambito di applicazione “ratione materiae” della direttiva
92/50/CE- con una società da essa giuridicamente distinta,
nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione
insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento
degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono
sempre essere applicate.”
Con la più recente sentenza C.G.E. del 13 Ottobre 2005 (cd.
sentenza Parking Brixen Gmbh) si è precisato che “gli artt.
43 e 49 del Trattato CE, nonché, i principi di parità di
trattamento, di non discriminazione e di trasparenza devono
essere interpretati nel senso che ostano a che un’autorità
pubblica attribuisca, senza svolgimento di pubblica gara,
una concessione di pubblici servizi a una società per azioni
nata dalla trasformazione di una azienda speciale della
detta autorità pubblica, società il cui oggetto sociale
è stato esteso a nuovi importanti settori, il cui capitale
dev’essere a breve termine obbligatoriamente aperto ad altri
capitali, il cui ambito territoriale di attività è stato
ampliato a tutto il paese e all’estero, e il cui Consiglio
di amministrazione possiede amplissimi poteri di gestione
che può esercitare autonomamente”.
I suddetti principi debbono trovare applicazione indipendentemente
dalla qualificazione del rapporto di affidamento del servizio
in termini di appalto o concessione, avendo la Corte di
Giustizia chiarito, con riferimento alla esclusione dei
contratti di concessione di pubblici servizi dalla sfera
di applicazione della dir. 92/50/CEE, che gli enti aggiudicatori
sono comunque tenuti a rispettare le norme fondamentali
del trattato, che non consentono l'attribuzione di pubblici
servizi in assenza di gara (artt. 43, 49; principi di parità
di trattamento, non discriminazione e trasparenza) (sent.
13.10.2005 in causa C-458/03, Parking Brixen GmbH, cit.,
punti 46 ss., in part. punti 50 e 52).
La Corte di Giustizia ha, infatti, ribadito che "nel settore
degli appalti pubblici e delle concessioni di pubblici servizi,
il principio di parità di trattamento e le sue specifiche
manifestazioni del divieto di discriminazione fondato sulla
nazionalità e degli artt. 43 CE e 49 CE trovano applicazione
nel caso in cui un'autorità pubblica affidi la prestazione
di attività economiche ad un terzo. Al contrario non occorre
applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici
o di concessioni di pubblici servizi nel caso in cui un'autorità
pubblica svolga i compiti di interesse pubblico ad essa
incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici
e di altro tipo, senza far ricorso ad entità esterne (v.
in questo senso, sentenza Stadt Halle et RPL Lochau, cit.,
punto 48)" (sent. Parking Brixen GmbH, cit., punto 60).
Alla luce di quanto sopra esposto, l’affidamento diretto
del servizio (cd. in house) deve essere considerato un metodo
di carattere eccezionale, la cui legittimità è subordinata
al rigido rispetto delle condizioni dettate dal citato art.
113, co. 5, lett. c). T.U.E.L.
Va altresì ribadito che la sussistenza dei rigorosi presupposti
di legge legittimanti il cosiddetto “affidamento in house”
consente di escludere altresì l’esigenza di una particolare
e specifica esternazione motivazionale al fine di giustificare
il ricorso a detto sistema di affidamento nell’ambito della
discrezionalità di cui la P.A. è dotata.
Tra queste, assume particolare rilievo – nel caso in esame
quella concernente lo svolgimento della “parte più importante
della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano”, che la giurisprudenza traduce in termini
di prevalenza, se non addirittura di percentuale assorbente
(così, TAR Napoli, I, 2784/05).
E’ appena il caso di rilevare che la legittimità della gestione
“in house providing” resta sempre sensibile ad eventuali
modifiche dell’assetto societario (operate attraverso una
modifica dell’oggetto sociale oppure dei rapporti tra organi
societari ed ente pubblico di riferimento) che possano far
venir meno gli originari requisiti di affidamento: in tal
caso, venendo meno le condizioni di un sistema di gestione
che è bene ricordare essere più che altro appena consentito,
se non addirittura meramente tollerato in sede comunitaria,
la conseguenza non potrà essere che l’immediata decadenza
dell’affidamento.
2.5.3. Nel caso di specie, la ricorrente neanche
si sofferma a contestare la sussistenza dei presupposti
legittimanti l’applicabilità del precitato art..113 art.
113, co. 5, lett. c). T.U. E.L.
Invero, l’A.M.TA.B. s.p.a., con le delibere di C.C. n.196/2002
e n.24/2003, viene scissa in due diversi soggetti autonomi
e distinti , l “A.M.T.A.B. Servizio s.p.a.” , l“A.M.TA.B.
Patrimonio s.p.a.”.
Quest’ultima, rilevante ai fini del presente giudizio, è
società integralmente partecipata dal Comune, che, con delibera
di C.C. n.669/2003, ne ha approvato il relativo Statuto,
il quale prevede un regime di controllo del Comune analogo
a quello che quest’ultimo esercita sui propri servizi e
lo svolgimento della propria attività all’esclusivo servizio
del Comune ed interamente nell’ambito locale di riferimento.
La società affidataria è a capitale interamente pubblico,
essendone attuali proprietari esclusivamente il Comune di
Bari e l’A.M.T.A.B. s.p.a., quest’ultima a sua volta interamente
appartenente al predetto ente locale.
Invero, nella specie, il soggetto gestore può essere sostanzialmente
configurato come una sorta di “longa manus” del Comune,
che ne esercita, in altri termini, una sorta di amministrazione
“indiretta”, nella quale la gestione del servizio resta
nelle mani dell’ente locale, attraverso un controllo assoluto
sull’attività della società affidataria la quale, a sua
volta, è istituzionalmente destinata in modo assorbente
ad operare in favore di questo.
Invero, i rapporti organizzativi e funzionali tra l’ente
Comune e la società a capitale pubblico sono tali da realizzare
in concreto questa reciproca assimilazione, come emerge
dall’esame dell’atto costitutivo e dello statuto della società,
che descrivono la struttura organizzativa della compagine,
nonchè i controlli e le modalità di gestione della medesima.
La natura dell’attività prestata e l’oggetto sociale sono
costituiti dal servizio trasporto disabili e, in base allo
statuto societario, la “S.T.M. s.p.a.” (già “A.M.T.A.B.
Patrimonio s.p.a.”) risulta effettivamente sottoposta ad
un penetrante controllo economico e gestionale da parte
del Comune di Bari, come emerge dalla composizione e nomina
degli organi sociali e, segnatamente, dell’assemblea dei
soci e del consiglio di amministrazione, cui sono riservati
i principali compiti di conduzione della società, oltre
che del collegio sindacale.
Infatti, il Comune di Bari è l’unico titolare del capitale
sociale, che esercita sulla società e sui servizi ad essa
affidati “un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi (come precisato nella deliberazione di C.C. n.239/2003),
il quale si concretizza nel possesso della partecipazione
azionaria al controllo, nello strumento del contratto di
servizio e nella sottoposizione della società agli strumenti
di controllo di cui alla deliberazione di G.M. n.550 del
10 maggio 2001, la quale, a sua volta, impone l’obbligo
di trasmettere mensilmente i verbali delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l’ordine
del giorno delle adunanze del medesimo Consiglio di Amministrazione
al Sindaco ed all’Assessore alle Aziende ed agli Amministratori
della società, l’obbligo di trasmettere trimestralmente
al Sindaco ed all’Assessore una relazione sull’andamento
della società, con particolare riferimento alla qualità
e quantità dei servi resi ai cittadini nonché ai costi di
gestione in relazione agli obiettivi fissati.
Si deve, in definitiva, concludere che, anche per quanto
riguarda il controllo sulla società come previsto dall’art.
113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 per l’affidamento “in house
providing”, la struttura organizzativa della”S.T.M. s.pa.”
(già A.M.T.A.B. Patrimonio s.p.a.) appare tale da consentire
al Comune di esercitare la più totale ingerenza e controllo
sulla gestione nonché sull’andamento economico finanziario,
analogamente a quanto avrebbe potuto fare con un servizio
gestito direttamente.
Pertanto, la doglianza va rigettata.
2.6. Con il terzo mezzo, la ricorrente deduce l’incompetenza
dell’organo giuntale che ha deliberato l’affidamento diretto
del servizio di trasporto disabili all’odierna controinteressata.
Anche tale censura è palesemente priva di pregio, dal momento
che il Consiglio Comunale, con ordine del giorno approvato
in data 26.6.2003 e con delibera n.239/2006, aveva già espresso
il proprio indirizzo circa l’opportunità di procedere all’affidamento
del servizio de quo per almeno tre anni, delegando alla
Giunta Comunale il compito di definire i dettagli del rapporto
convenzionale con la società totalitariamente controllata
dal Comune.
In conclusione, i motivi aggiunti sono infondati.
3. Con i secondi motivi aggiunti notificati il 14.2.2006,
viene impugnata una delibera priva di contenuto direttamente
lesivo, in quanto svolge una funzione di di presa d’atto
e di copertura contabile dell’impegno di spesa necessario
alla A.S.L. per far fronte alla propria quota parte dei
costi di gestione del servizio trasporto disabili presso
le strutture riabilitative.
Invero, si tratta di un’impugnativa proposta avverso un
atto consequenziale ed attuativo di quello avente contenuto
lesivo, idoneo ad incidere sull’interesse di parte ricorrente,
già esaminato.
Pertanto i suddetti motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
In conclusione, il ricorso principale si appalesa INAMMISSIBILE,
i motivi aggiunti notificati il 28.10.2005 si appalesano
INFONDATI ed i motivi aggiunti notificati il 14.2.2006 si
appalesano INAMMISSIBILI.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale
compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio,
ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia– Bari,
Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso
di cui in epigrafe, così statuisce:
1)quanto al ricorso principale: lo DICHIARA INAMMISSIBILE;
2) quanto ai primi motivi aggiunti notificati il 28.10.2005:
li RIGETTA;
3)quanto ai secondi motivi aggiunti notificati il 14.2.2006:
li DICHIARA INAMMISSIBILI.
Dispone l’integrale compensazione delle spese e degli onorari
del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in BARI, nella Camera di Consiglio del giorno
8 marzo 2006, con l’intervento dei signori magistrati:
dott. GENNARO FERRARI PRESIDENTE
dott. VITO MANGIALARDI CONSIGLIERE
dott.ssa CONCETTA ANASTASI CONS. REL. EST.
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