| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 3 aprile 2006 n. 124
Pres. Sammarco, Est. Ranalli.
Ric. Foto F s.n.c. contro il Comune di Porto Recanati –
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Trattativa privata per fornitura di materiale
fotografico – Annullamento dell’aggiudicazione per eccessiva
onerosità – Esplicita volontà di disporre l’annullamento
d’ufficio – impossibilità di qualificazione in termini di
revoca- Illegittimità dell’annullamento per motivi di opportunità
– Risarcimento dei danni.
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A fronte dell’esplicita volontà di disporre
un annullamento d’ufficio, il provvedimento di revoca di
un’aggiudicazione di una fornitura non può essere considerato
come tale, nonostante il suo contenuto sostanziale che si
fonda su motivi di opportunità relativi all’eccessiva onerosità
del prezzo. Di conseguenza esso risulta viziato per eccesso
di potere, non potendo l’amministrazione disporre l’annullamento
d’ufficio per motivi di opportunità. Del resto, anche a
volerlo considerare come revoca, esso risulta in ogni caso
illegittimo in quanto non è stato previsto nessun indennizzo
. Il ricorrente ha pertanto diritto al risarcimento dei
danni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n.590 del 2004 proposto
dalla S.n.c. FOTO “F” di Andrea Accattoli & C.,
con sede in Porto Recanati, in persona del legale rappresentante,
sig. Accattoli Andrea, rappresentato e difeso dall’avv.
Michele Moretti ed elettivamente domiciliato in Ancona,
C.so Mazzini n.160, presso lo studio dell’avv. Annalisa
Marinelli;
contro
il COMUNE di PORTO RECANATI, in persona del Sindaco
pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento 4.5.2004 n.314 con cui il Segretario
generale ha annullato l’aggiudicazione alla società ricorrente
della fornitura di materiali e servizi fotografici;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza 22 giugno 2004 n.262 con cui questo Tribunale
ha respinto l’istanza cautelare proposta contestualmente
al ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006, il
Cons. Luigi Ranalli ed udito l’avv. Moretti per la società
ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il Comune di Porto Recanati, a seguito di trattativa
privata indetta con atto del 19.12.2003, ha aggiudicato
alla S.n.c. Foto “F” di Andrea Accattoli la fornitura di
materiali e servizi fotografici per l’anno 2004, in quanto,
rispetto all’unica, altra ditta partecipante, aveva offerto
il prezzo complessivamente più basso (determinazione dirigenziale
5.2.2004 n.59).
Il Segretario generale del Comune, tuttavia, avendo rilevato
che il prezzo unitario di Euro 1,00 offerto per la stampa
era eccessivamente oneroso, con nota del 2.4.2004 ha comunicato
alla società l’avvio del procedimento di annullamento dell’aggiudicazione
ed a ciò ha provveduto, malgrado le contestazione dell’interessato,
con atto del 4.5.2004 n.314, ritenendo che sul punto il
bando era inficiato da un sostanziale “errore” e che la
ditta non avrebbe ricevuto dall’annullamento un danno grave
a causa dell’esiguo guadagno, riscontrabile dal pregresso
volume d’affari attivato dal Comune per il servizio di che
trattasi.
Il provvedimento di annullamento è stato impugnato dalla
S.n.c. Foto “F” di Accattoli Andrea & C. con il ricorso
in esame, notificato a mezzo servizio postale il 24.5.2004
e depositato il 4.6.2004, deducendosi:
- la violazione del bando di gara, non essendo consentito
all’Amministrazione modificare ex post i criteri di aggiudicazione,
per di più sul presupposto, affatto riscontrabile, di una
sua erronea formulazione ed in danno di diritti ormai acquisiti;
- l’illogicità della ritenuta incongruità del prezzo offerto
per la stampa, di molto inferiore a quello offerto dall’altro
concorrente e senz’altro vantaggiosa in relazione all’interesse
economico perseguito dall’Amministrazione, peraltro già
così valutato in sede di aggiudicazione;
- lo sviamento di potere e la violazione dei principi che
disciplinano l’annullamento d’ufficio, in quanto, anche
ammettendo che, nella fattispecie, sia stata disposta una
“revoca”, questa non solo non ha effetto retroattivo, ma
neppure poteva essere disposta in presenza di contratto
ormai già in corso di esecuzione, come risulta dalla fattura
all’uopo depositata: se il Comune, riteneva non più conveniente
il contratto in corso, doveva utilizzare altri strumenti
giuridici.
A conclusione del ricorso è stata chiesta la condanna dell’Amministrazione
al risarcimento dei danni derivanti dal probabile mancato
guadagno, quantificati in Euro 10.000,00 in relazione al
fatturato annuo.
L’Amministrazione comunale intimata non si è costituita
in giudizio.
2.- Tanto premesso, rileva il Collegio che il Segretario
generale del Comune di Porto Recanati, con l’impugnato provvedimento
n.314/2004, ha chiaramente espresso la volontà di disporre
un annullamento d’ufficio, peraltro in modo conforme a quanto
preventivamente comunicato alla società ricorrente: a fronte
di questa esplicita volontà del Comune, il provvedimento
stesso non può essere inteso in relazione al suo contenuto
sostanziale ed essere, invece, considerato quale provvedimento
di “revoca”, anche se l’unico ed espresso presupposto addotto
a sua giustificazione è la ritenuta, eccessiva onerosità
del prezzo offerto dalla società ricorrente per la stampa
del materiale fotografico.
Del resto, che si tratti di un motivo di “opportunità” risulta
proprio dalla comunicazione di avvio del procedimento, allorché
è stato contestato alla società ricorrente che “a nessun
privato, siamo sicuri, codesta ditta chiede per la stampa
di 24 pose la somma di 24,00 Euro”, né è configurabile,
come invece affermato nella suindicata comunicazione, un
errore, sul punto, nella formulazione del bando (recte:
della lettera di invito), dal momento che nessun prezzo
l’Amministrazione aveva indicato per la stampa, demandata,
invece, alla esclusiva determinazione all’offerente.
E’ noto, però, che la sopravvenuta inopportunità di un atto
amministrativo consente all’Amministrazione di provvedere,
eventualmente, alla sua revoca, che ha effetti ex nunc,
non al suo annullamento, che ha effetti ex tunc: il dedotto
eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica risulta,
dunque fondato.
In subordine, anche considerando il provvedimento n.314/2004
come revoca, è noto principio di diritto che essa non può
essere disposta pregiudicando i diritti soggettivi acquisti
a seguito dell’atto da revocare ed anche ammettendo, in
applicazione retroattiva dell’art.21 quinquies, della legge
n.241/1990, che tanto fosse all’epoca già consentito all’Amministrazione,
ai sensi della disposizione testé indicata, quando la revoca
arreca un pregiudizio al soggetto direttamente interessato,
circostanza senz’altro riscontrabile nella fattispecie,
deve essere disposto l’indennizzo del danno arrecato, ma
nessun indennizzo è stato previsto nel provvedimento impugnato.
I dedotti gravami di sviamento della causa tipica e di violazione
dei principi di diritto che disciplinano l’esercizio del
potere di autotutela risultano fondati ed il ricorso va
accolto, restando assorbito l’esame degli altri profili
di illegittimità.
Deve, quindi, essere esaminata la domanda di risarcimento
danni ed i criteri per valutare la responsabilità dell’Amministrazione
comunale vanno desunti da quelli tradizionalmente propri
della responsabilità c.d. extracontrattuale di cui all’art.2043
del cod.civ..
Orbene, nel caso specifico, la colpa dell’Amministrazione
è senz’altro ravvisabile in quanto ha provveduto all’annullamento
in violazione di ben noti e tradizionali principi di diritto
amministrativo e, per di più, malgrado le specifiche contestazioni
contrarie formulate dalla società ricorrente a seguito della
comunicazione dell’avvio del relativo procedimento.
Esclusa la possibilità di disporre il risarcimento mediante
reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art.35,
I comma, del D.Lgs. n.80/1998, come reintrodotto dall’art.7
della legge n.205/2000, dal momento che l’anno di riferimento
(2004) della fornitura è ormai trascorso, ai fini della
sua quantificazione in equivalente monetario, il Collegio,
diversamente da quanto richiesto nel ricorso e proprio perché
il dato relativo alle forniture acquisite è nella disponibilità
del Comune, ritiene di dover disporre ai sensi del secondo
comma dell’art.35 testé citato e, quindi, di stabilire l’obbligo
per l’Amministrazione comunale di proporre essa stessa alla
società ricorrente la relativa somma, entro novanta giorni
dalla comunicazione della presente sentenza, determinandola
sia in relazione all’effettivo mancato guadagno che la società
ha subito con riferimento al prezzo complessivo offerto
in sede di aggiudicazione, sia con riferimento all’entità
complessiva delle eventuali ed identiche forniture ottenute
dal Comune da parte di altri soggetti nel corso dell’anno
2004.
La somma di cui sopra dovrà, inoltre, essere aumentata degli
interessi legali e della rivalutazione monetaria, calcolati
dal giorno in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento
di ciascuna fornitura e sino alla data dell’effettivo saldo.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie
il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla
la determinazione 4.5.2004 n.314 del Segretario generale
del Comune di Porto Recanati e condanna il Comune stesso
al risarcimento dei danni, da determinarsi nei termini e
con le modalità specificate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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