| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 4 aprile 2006 n. 118
Pres. Sammarco, Est. Manzi.
Ric. Ferracuti + altri contro il Comune di Montelparo –
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1. Nomina dei rappresentanti comunali in
seno a enti e istituzioni da parte del Sindaco – Natura
fiduciaria.
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2. Nomina dei rappresentanti comunali in
seno a enti e istituzioni – Decadenza dall’incarico alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco - Necessità di
rinnovazione da parte del nuovo Sindaco.
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3. Atti di revoca dei rappresentanti comunali
in seno a enti e istituzioni alla scadenza del mandato del
Sindaco – Natura – Atti notiziali della decadenza dagli
incarichi.
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1. Le nomine e le designazioni, effettuate
ex art. 60 comma 8, D. Lgs. n° 267/2000, di rappresentanti
del Comune presso enti e istituzioni devono considerarsi
sicuramente di carattere fiduciario, nel senso che riflettono
il giudizio di affidabilità espresso, attraverso la nomina,
sulle qualità e le capacità del nominato di rappresentare
gli indirizzi di chi l’ha designato, orientando l’azione
dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto
più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito
l’incarico.
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2. In virtù del carattere fiduciario che
le contraddistingue, le nomine e le designazioni di rappresentanti
del Comune presso enti e istituzioni vengono travolte alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco, anche se l’incarico
non è ancora scaduto alla stregua delle norme che regolano
il funzionamento amministrativo dell’Ente di destinazione.
Ne consegue che il nuovo Sindaco deve provvedere a rinnovare
le designazioni decadute ex art. 50, comma 8, D. Lgs. n°
267/2000.
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3. Gli atti di revoca delle designazioni
dei rappresentanti comunali in seno a enti e istituzioni,
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, più che
costituire espressione di un potere di revoca di un precedente
incarico si qualificano propriamente come atti notiziali
della decadenza degli incarichi intervenuta “ope legis”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sui ricorsi nn.501, 502 e 666 del 2005, proposti:
quanto al ricorso n.501 del 2005:
da FERRACUTI Graziano, MARAVALLE Mario
e RUBICINI Graziano, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Alberto Lucchetti e Alessandro Lucchetti, presso
i quali sono elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso
Mazzini, n.156;
contro
il COMUNE di MONTELPARO (AP), in persona del Sindaco
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Recchioni,
elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria
del TAR;
nei confronti di
- MARZIALI Giovanni, rappresentato e difeso in proprio,
in quanto avvocato, elettivamente domiciliato in Ancona,
presso la Segreteria del TAR; - DEL GOBBO Mario,
VALLESI Gino e MILANI Cesare, non costituiti
in giudizio;
- COMUNITA’ MONTANA dei SIBILLINI, con sede in Comunanza
(AP), in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito
in giudizio;
- ZONA TERRITORILALE n.13 dell’AZIENDA SANITARIA UNICA
REGIONALE delle MARCHE, con sede in Ascoli Piceno, in
persona del suo rappresentante legale, non costituito in
giudizio;
- REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della
Giunta Regionale, non costituito in giudizio;
- OPERA PIA ENTE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI –
O.P.E.S.S.A di Montelparo – ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO
“G.Mancinelli”, con sede in Montelparo, in persona del
suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;
Quanto al ricorso n.502 del 2005:
dall’OPERA PIA ENTE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI
– O.P.E.S.S.A. – ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO
“G.Mancinelli” di Montelparo, in persona del suo Presidente
pro-tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro
Lucchetti, presso il quale è elettivamente domiciliato in
Ancona, al Corso Mazzini, n.156;
contro
il COMUNE di MONTELPARO (AP), in persona del Sindaco
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Recchioni,
elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria
del TAR;
nei confronti di
- MARZIALI Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv.
Ranieri Felici, elettivamente domiciliato in Ancona, presso
la Segreteria del TAR;
- DEL GOBBO Mario, VALLESI Gino e MILANI
Cesare, non costituiti in giudizio;
- COMUNITA’ MONTANA dei SIBILLINI, con sede in Comunanza
(AP), in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito
in giudizio;
- ZONA TERRITORILALE n.13 dell’AZIENDA SANITARIA UNICA
REGIONALE delle MARCHE, con sede in Ascoli Piceno, in
persona del suo rappresentante legale, non costituito in
giudizio;
- REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della
Giunta Regionale, non costituito in giudizio;
Quanto al ricorso n.666 del 2005: da SCENDONI Giuseppe,
rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Lucchetti, presso
il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso
Mazzini, n.156;
contro
il COMUNE di MONTELPARO (AP), in persona del Sindaco
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Recchioni,
elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria
del TAR;
nei confronti di
- MARZIALI Giovanni, DEL GOBBO Mario, VALLESI
Gino e MILANI Cesare, non costituiti in giudizio;
- COMUNITA’ MONTANA dei SIBILLINI, con sede in Comunanza
(AP), in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito
in giudizio;
- ZONA TERRITORIALE n.13 dell’AZIENDA SANITARIA UNICA
REGIONALE delle MARCHE, con sede in Ascoli Piceno, in
persona del suo rappresentante legale, non costituito in
giudizio;
- COMMISSARIO ad ACTA nominato dal Sindaco di Montelparo
per il commissariamento dell’Opera Pia suddetta, in persona
del dott. Fiorangelo Angeloni, Vice Prefetto Aggiunto presso
la Prefettura di Ascoli Piceno, non costituito in giudizio;
- REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della
Giunta Regionale, non costituito in giudizio;
- OPERA PIA ENTE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI –
O.P.E.S.S.A di Montelparo – ISTITUTO MEDICO PSICO
-PEDAGOGICO “G.Mancinelli”, con sede in Montelparo,
in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito
in giudizio;
per l'annullamento
Quanto al ricorso n 501 del 2005.
- della delibera del Consiglio comunale di Montelparo n.23
del 25.4.2005, con cui sono stati definiti gli indirizzi
per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
dell’Amministrazione comunale in seno alle Aziende ed alle
Istituzioni la cui formalizzazione è riservata al Sindaco;
- dei provvedimenti nn.1999, 2000 e 2001 del 12.5.2005,
con cui è stata disposta la revoca dei ricorrenti dalla
carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Opera
Pia O.P.E.S.S.A., in qualità di rappresentanti del Comune;
- della lettera n.2040 del 14.5.2005, a firma del Sindaco
di Montelparo, indirizzata all’Opera Pia O.P.E.S.S.A “Istituto
G.Mancinelli” con la quale è stata data comunicazione dell’intervenuta
revoca degli attuali rappresentati del Comune in seno alla
suddetta Istituzione benefica e della contestuale avvenuta
nomina di altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale
nelle persone dei soggetti controinteressati, con invito
all’Opera Pia a volere rinnovare anche gli altri componenti
del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell’art.7,
10° comma dello Statuto dell’Ente che prevede la decadenza
dell’intero Consiglio di amministrazione in caso di dimissioni
o sostituzione della maggioranza dei componenti;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e correlati, ivi
compresi gli avvisi di avvio del procedimento di revoca
dei ricorrenti dall’incarico di componente del Consiglio
di amministrazione dell’Opera Pia suddetta, nonché i provvedimenti
di nomina dei controinteressati alla stessa carica in sostituzione
dei ricorrenti;
Quanto al ricorso n.502 del 2005:
- della delibera del Consiglio comunale di Montelparo n.23
del 25.4.2005, con cui sono stati definiti gli indirizzi
per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
dell’Amministrazione comunale in seno alle Aziende ed alle
Istituzioni la cui formalizzazione è riservata al Sindaco;
- dei provvedimenti nn.1999, 2000 e 2001 del 12.5.2005,
con cui è stata disposta la revoca dei sigg.ri Ferracuti
Graziano, Maravalle Mario e Rubicini Graziano dalla carica
di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Opera
Pia O.P.E.S.S.A., in qualità di rappresentanti del Comune;
- della lettera n.2040 del 14.5.2005, a firma del Sindaco
di Montelparo, indirizzata all’Opera Pia O.P.E.S.S.A “Istituto
GMancinelli” con la quale è stata data comunicazione dell’intervenuta
revoca degli attuali rappresentati del Comune in seno alla
suddetta Istituzione benefica e della contestuale avvenuta
nomina di altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale
nelle persone dei soggetti controinteressati, con invito
all’Opera Pia a volere rinnovare anche gli altri componenti
del Consiglio di amministrazione nel rispetto dell’art.7,
10° comma dello Statuto dell’Ente che prevede la decadenza
dell’intero Consiglio di amministrazione in caso di dimissioni
o sostituzione della maggioranza dei componenti;
- dei provvedimenti n.2023, 2024 e 2025 del 13.5.2005, a
firma del Sindaco di Montelparo, con cui è stata formalizzata
la nomina dei controinteressati sigg.ri Del Gobbo, Marziali
e Vallesi in qualità di rappresentanti dell’Amministrazione
comunale in seno al Consiglio di amministrazione dell’Opera
Pia “G.Mancinelli”, in sostituzione dei precedente rappresentanti
che hanno visto revocato la loro designazione;
- della nota n.13078 del 3.6.2005, a firma del Direttore
della Zona Territoriale n.13 dell’A.S.U.R delle Marche,
con cui è stata formalizzata la designazione del dott. Cesare
Milani in qualità di proprio rappresentante in seno al Consiglio
di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli”;
- del provvedimento, allo stato sconosciuto, con cui anche
la Comunità Montana dei Sibillini ha provveduto alla designazione
del proprio nuovo rappresentante in seno all’Opera pia “G.Mancinelli”
di Montelparo;
- del provvedimento sindacale di nomina del Commissario
ad acta incaricato del commissariamento dell’Ente benefico
suddetto, nonché della successiva lettera del suddetto Commissario
con la quale è stato convocato il Consiglio di Amministrazione
dell’Opera Pia;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e correlati;
= quanto al ricorso n.666 del 2005:
- della delibera del Consiglio comunale di Montelparo n.23
del 25.4.2005 , con cui sono stati definiti gli indirizzi
per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
dell’Amministrazione comunale in seno alle Aziende ed alle
Istituzioni la cui formalizzazione è riservata al Sindaco;
- dei provvedimenti nn.1999, 2000 e 2001 del 12.5.2005,
con cui è stata disposta la revoca dei ricorrenti dalla
carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Opera
Pia O.P.E.S.S.A., in qualità di rappresentanti del Comune;
- della lettera n.2040 del 14.5.2005, a firma del Sindaco
di Montelparo, indirizzata all’Opera Pia O.P.E.S.S.A “Istituto
G.Mancinelli” con la quale è stata data comunicazione dell’intervenuta
revoca degli attuali rappresentati del Comune in seno alla
suddetta Istituzione benefica e della contestuale avvenuta
nomina di altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale
nelle persone dei soggetti controinteressati, con invito
all’Opera Pia a volere rinnovare anche gli altri componenti
del Consiglio di amministrazione nel rispetto dell’art.7,
10° comma dello Statuto dell’Ente che prevede la decadenza
dell’intero consiglio di amministrazione in caso di dimissioni
o sostituzione della maggioranza dei componenti;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e correlati, ivi
compresi gli avvisi di avvio del procedimento di revoca
dei ricorrenti dall’incarico di componente del Consiglio
di amministrazione dell’Opera Pia suddetta, nonché i provvedimenti
di nomina dei controinteressati alla stessa carica in sostituzione
dei ricorrenti;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Montelparo in tutti i ricorsi;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del controinteressato
sig. Marziali Giovanni nei ricorsi nn.501 e 502 del 2005;
Visti i decreti presidenziali n.381 e n.382 del 22 giugno
2005, pronunciati, rispettivamente, sui ricorsi nn.501 e
502 del 2005, con cui sono state respinte le domande di
sospensione provvisoria dell’efficacia degli atti impugnati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 23/11/2005, il
dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori
come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
A) Con atto notificato il 17.6.2005, depositato il 18.6.2005
(rubricato al n.501/2005 R.G.R.), il sig.Ferracuti Graziano
ed altri due consorti in lite in qualità di componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli”
di Montelparo, designati dal Sindaco in rappresentanza del
Comune, hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe
con cui il Consiglio comunale di Montelparo ha stabilito
di dovere far luogo alla nomina di nuovi rappresentanti
comunali in seno alle Istituzioni ed Aziende in cui è prevista
la loro presenza, in caso di rinnovo del Consiglio Comunale
a seguito di elezioni popolari.
In particolare, con l’iniziativa giudiziaria i ricorrenti
si propongono anche l’annullamento dei provvedimenti pure
indicati in epigrafe, con cui il Sindaco ha provveduto a
disporre la revoca della designazione dei ricorrenti in
qualità di rappresentanti dell’Amministrazione comunale
in seno al Consiglio di Amministrazione della suddetta opera
Pia “G.Mancinelli”, sul presupposto dell’asserita sopravvenuta
carenza del previsto rapporto fiduciario a base della nomina.
L’impugnativa è stata estesa anche ai provvedimenti sindacali
aventi ad oggetto la nomina dei nuovi rappresentanti comunali
in seno all’Istituzione benefica suddetta, nelle persone
dei controinteressati sigg. Del Gobbo, Marziali e Vallesi,
nonché al provvedimento con cui il Direttore della zona
n.13 dell’A.S.U.R. delle Marche ha, a sua volta, provveduto
a confermare il controinteressato sig.Milani Cesare quale
proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione
dell’Opera Pia.
A fondamento dell’impugnativa sono state dedotte le seguenti
censure di illegittimità.
A/1) Violazione degli artt.7 e 10 e 10 bis della legge n.241
del 1990, in quanto, nonostante l’avvenuta comunicazione
ai ricorrenti dell’avviso di avvio del procedimento finalizzato
alla rimozione del loro incarico , in sede di adozione dei
formali provvedimenti di revoca dello stesso, il Sindaco
si è astenuto dall’esame delle controdeduzioni formulate
dagli interessati, in contrasto con i doveri procedimentali
imposti dalle norme invocate.
A/2) Violazione della legge regionale Marche n.13 del 2004
e dell’art.7 dello Statuto dell’opera Pia “G.Mancinelli”
approvato dalla Regione Marche, nonché dei principi di imparzialità
e buon andamento di cui all’art.97 della Costituzione, in
quanto, una volta nominati, i consiglieri di amministrazione
restano in carica cinque anni e non possono essere revocati
dai soggetti che li hanno designati, prima della scadenza
del mandato, salvo che per decisione dello stesso Consiglio
in conformità a quanto previsto dallo statuto della stessa
Istituzione benefica le cui disposizioni si ritiene sono
stati illegittimamente eluse.
A/3) Violazione di legge e più precisamente dell’art.50
del D.Lgs. n.267 del 2000, recante il Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali, nonché dell’art.1
della legge n.241 del 1990.
Secondo il difensore dei ricorrenti, nella vicenda di cui
è causa il potere di revoca del loro incarico esercitato
dal Sindaco è da ritenere comunque illegittimo, in quanto
non trova giustificazione in alcuna delle fattispecie individuate
nella delibera consiliare n.23 del 2005 quale motivo di
revoca.
A/4) Violazione dell’art.21/octies della legge n.241 del
1990, vizio di eccesso di potere nella figura sintomatica
della mancanza di motivazione, in quanto il provvedimento
di revoca, al contrario di quanto stabilito dalla norma
suddetta, non fornisce alcuna giustificazione sulle ragioni
di opportunità e di pubblico interesse che ne hanno determinato
l’adozione, attesa nel contempo la ritenuta insussistenza
delle condizioni di legge per far luogo alla revoca.
A/5) Violazione e falsa applicazione dell’art.50, 8° comma,
del D.Lgs. n.267 del 2000, dell’art.7, della legge regionale
Marche n.13 del 2004, degli artt.9, 17, 30 e 32 della legge
17 luglio 1890 n.6972, degli artt.6, 7 e 8 del D.Lgs. n.207
del 2001 e dell’art.10, della legge n.328 del 2000.
Tali censure sono rivolte avverso la delibera consiliare
n.23 del 2005 oggetto di impugnazione con la quale è stata
prevista l’automatica decadenza di tutti i rappresentanti
comunali in seno ad Enti, aziende ed istituzioni, all’atto
dell’insediamento di una nuova Amministrazione.
Secondo il difensore di parte ricorrente, tali norme di
indirizzo si pongono in contrasto con le norme invocate
che non consentirebbero di interrompere senza motivo il
mandato amministrativo dei suddetti rappresentanti del Comune,
prima della ordinaria scadenza del loro incarico, fatta
salva la possibilità di far ricorso alla revoca o alla decadenza
sanzionatoria degli stessi, nell’ipotesi i soggetti nominati
si siano resi responsabili di comportamenti contrari ai
loro doveri.
A/6) Incompetenza del Sindaco a richiedere la sostituzione
dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Opera
Pia “G.Mancinelli”, rappresentanti di enti ed organismi
diversi dal Comune e da ciò l’illegittimità degli atti,
pure fatti oggetto di impugnativa, con cui il Sindaco di
Montelparo ha inteso promuovere la loro sostituzione.
Con ordinanza presidenziale n.381 del 22 giugno 2005 è stata
respinta la domanda di sospensione provvisoria dell’efficacia
dei provvedimenti impugnati.
Per contrastare le pretese invalidatorie fatte valere con
il ricorso, con atto depositato il 30.6.2005, si è costituito
in giudizio l’intimato Comune di Montelparo il cui difensore
ha confutato tutte le censure dedotte dai ricorrenti, ritenendo
corretto l’operato del Consiglio comunale e del Sindaco
i cui provvedimenti oggetto di impugnativa, oltre che legittimi,
si rivelano anche ispirati a ragioni di opportunità e di
tutela dell’interesse pubblico, se si tiene conto che i
ricorrenti rimossi dalla carica di membri del Consiglio
di amministrazione dell’opera Pia “G.Mancinelli” in rappresentanza
del Comune, erano stati nominati soltanto l’1.4.2005, in
prossimità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.
Per cui, se si considera che tra i rappresentanti del Comune
in seno ad enti, aziende ed istituzioni ed il Sindaco deve
sussistere un rapporto fiduciario, ne deriva che al nuovo
Sindaco non poteva essere preclusa la possibilità di riconsiderare
l’affidabilità dei consiglieri nominati dal precedente Sindaco
e, quindi, di far luogo alla loro rimozione, nell’ipotesi
di riscontrata mancanza del presupposto rapporto fiduciario.
In data 30.6.2005, si è costituito in giudizio anche il
controinteressato sig. Marziali Giovanni nella sua qualità
di nuovo consigliere designato a far parte dell’organo amministrativo
dell’opera Pia “G.Mancinelli”, in luogo dei precedenti rappresentanti
comunali sostituiti con gli atti oggetto di gravame in questa
sede.
A tale proposito, la parte controinteressata ha sostenuto
l’infondatezza di tutti i motivi di censura dedotti con
il ricorso, poiché, a suo dire, la cessazione del mandato
del Sindaco finisce per travolgere tutte le nomine effettuate
durante il precedente mandato elettivo e, quindi, immune
dai vizi denunciati risulta l’operato dell’Amministrazione
comunale di Montelparo che con gli atti ed i provvedimenti
impugnati ha di fatto inteso esercitare la riferita prerogativa
di esprimere rappresentanti di propria fiducia in seno agli
organismi estranei al Comune.
B) Con successivo autonomo ricorso notificato sempre il
17.6.2005, depositato il 18.6.2005 (rubricato al n.502/2005
del R.G.R.) l’Opera Pia Ente Servizi Sociali Assistenziali
– OPESSA – Istituto Psico-Pedagogico “G.Mancinelli”, in
prosieguo indicato come Opera Pia “G.Mancinelli”, ha impugnato
gli stessi atti e provvedimenti fatti oggetto di gravame
con il primo ricorso (n.501/2005 R.G.R.) deducendo a sostegno
della relativa iniziativa giudiziaria censure identiche
a quelle prospettate con il primo ricorso.
Con ordinanza presidenziale n.382 del 22 giugno 2005, è
stata respinta la domanda di sospensione provvisoria dell’esecuzione
degli atti impugnati in questa sede.
A seguito di tale nuovo gravame, si è costituito in giudizio
in data 30.6.2005 l’intimato Comune di Montelparo, concludendo
per la reiezione della relativa iniziativa giudiziaria,
a fronte della dimostrata infondatezza delle censure prospettate
dalla parte attrice.
Con memoria depositata il 21.6.2005, si è costituito in
giudizio anche il controinteressato sig. Marziali Giovanni
in qualità di nuovo componente del Consiglio di amministrazione
dell’Opera Pia “G.Mancinelli” nominato dal Sindaco di Montelparo
in rappresentanza del Comune il quale ha confutato gli assunti
invalidatori di parte ricorrente con argomenti difensivi
identici a quelli sviluppati nel primo ricorso.
C) Con un autonomo separato ricorso notificato il 9.7.2005,
depositato il 2.8.2005 (che ha assunto il n.666/2005 del
R.G.R.) il sig. Scendoni Giuseppe, in qualità ex Presidente
dell’Opera Pia “G.Mancinelli” ha impugnato tutti gli atti
e provvedimenti già fatti oggetto di gravame con le prime
due iniziative giudiziarie all’esame, relativi alla disposta
rimozione e sostituzione dei componenti del Consiglio di
amministrazione dell’Opera Pia suddetta da parte del Sindaco
di Montelparo e del Direttore della zona territoriale n.13
dell’A.S.U.R. delle Marche con sede in Ascoli Piceno.
L’impugnativa è stata estesa anche ai provvedimenti, allo
stato sconosciuti, con cui si è provveduto alla sostituzione
del ricorrente in qualità di rappresentante della Comunità
Montana dei Sibillini con sede in Comunanza in seno al Consiglio
di amministrazione della suddetta Istituzione di beneficenza,
nonché al provvedimento del Sindaco di Montelparo, pure
allo stato non conosciuto, con cui è stata formalizzata
la nomina di un Commissario ad acta con l’incarico di convocare
il Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli”
nella sua nuova composizione, nel caso di inerzia al riguardo
da parte dei competenti organi dello stesso Ente benefico.
Avverso gli atti suddetti, già fatti oggetto di separate
autonome impugnative, con la nuova iniziativa giudiziaria
vengono riproposte censure di contenuto identico a quelle
prospettate con gli altri precedenti ricorsi.
Avverso le determinazioni comunali di nomina del Commissario
ad acta ed il provvedimento di sostituzione del ricorrente
adottati dai competenti organi della Comunità montana dei
Sibillini viene invece dedotta censura di invalidità derivata.
Anche nel presente ricorso, in data 20.6.2005, si è costituito
in giudizio il Comune di Montelparo il cui difensore ha
concluso per l’infondatezza dei motivi di doglianza dedotti
dalla parte ricorrente, riproponendo argomenti difensivi
identici a quelli sviluppati a confutazione degli altri
due ricorsi cui si è fatto cenno.
Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione dei
ricorsi suddetti, il difensore delle diverse parti ricorrenti,
con distinte memorie depositate il 12.11.2005, ha ulteriormente
ribadito le proprie tesi invalidatorie a sostegno delle
rispettive iniziative giudiziarie.
Anche il procuratore del Comune ha depositato in data 12.11.2005,
relativamente al ricorso n.666 del 2005, apposita memoria
con la quale ha diffusamente ribadito le proprie conclusioni.
DIRITTO
1) Ai sensi dell’art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642
richiamato dall’art.19 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,
i tre ricorsi in epigrafe vanno riuniti ai fini della loro
decisione con unica sentenza, attesa l’evidente connessione
esistente tra gli stessi.
2) Dal momento che con le tre distinte iniziative giudiziarie
cui si è fatto cenno le diverse parti ricorrenti si propongono
in definitiva la invalidazione degli stessi atti, ritiene
il Collegio potersi esaminare congiuntamente i tre ricorsi
attraverso la contestuale delibazione delle dedotte censure
di identico contenuto.
2/A) In punto di fatto, giova precisare che sono in primo
luogo oggetto di sindacato giurisdizionale la delibera del
Consiglio comunale di Montelparo n.23 del 2005 con la quale,
in sede di definizione degli indirizzi per la designazione
di rappresentanti dell’Amministrazione comunale presso enti,
aziende ed istituzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art.50
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stato precisato che
tutte le nomine del tipo suddetto formalizzate prima dell’insediamento
di un nuovo consiglio comunale, decadono automaticamente
a seguito di rinnovo degli organi elettivi del Comune, facendo
dunque carico al nuovo Sindaco di procedere a nuove designazioni.
Unitamente a tale atto deliberativo consiliare, con tutti
i ricorsi sono stati fatti oggetto di sindacato giurisdizionale
anche i distinti provvedimenti con i quali il Sindaco di
Montelparo ,nell’osservanza degli indirizzi impartiti dall’organo,
consiliare ha provveduto alla revoca delle precedenti designazioni
dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di amministrazione
dell’Opera Pia “G.Mancinelli” ed alla contestuale nuova
designazione di diversi consiglieri di amministrazione di
nomina comunale.
Secondo i ricorrenti, tale operato degli organi comunali
si pone in contrasto con il quadro normativo di riferimento
che non consentirebbe la rimozione dei rappresentanti dell’Amministrazione
in seno ad organismi estranei all’Ente locale, prima della
scadenza naturale del loro mandato, al di fuori delle ipotesi
di revoca sanzionatoria appositamente individuate nella
stessa delibera comunale cui si è fatto cenno.
In ogni caso, secondo il difensore dei ricorrenti, le rimozioni
degli incaricati suddetti, operate dal Sindaco, sarebbero
comunque immotivate in ordine alle ragioni che le hanno
giustificate le quali non possono essere ricondotte alla
generica constatata mancanza di un rapporto fiduciario tra
il nuovo Sindaco ed i Consiglieri designati dal precedente
Sindaco.
Tali assunti invalidatori sono tuttavia da valutare privi
di fondamento.
Giova al riguardo considerare che l’art.60, 8° comma del
D.Lgs. 8 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, assegna al Sindaco
il potere di procedere alla nomina, alla designazione ed
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni, precisando in proposito che le nomine e
le designazioni debbono essere formalizzate entro 45 giorni
dall’insediamento del Sindaco sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio comunale.
Pertanto, ritiene il Collegio che, alla luce delle riferite
formulazioni letterali della norma suddetta, il Sindaco
è tenuto, all’atto del suo insediamento, a procedere ad
una autonoma designazione e nomina di tutti i rappresentanti
dell’Ente locale in seno ad organismi esterni allo stesso
che prevedono, per legge, per disposizione statutaria o
a vario titolo, la presenza di rappresentanti del Comune.
Per cui, non vi è dubbio che, per effetto di quanto stabilito
dalla norma suddetta, il Sindaco è tenuto obbligatoriamente
a procedere ad una autonoma ed espressa designazione di
nuovi rappresentanti dell’Amministrazione in seno gli enti
suddetti, tanto è vero che se non vi provvede nel termine
stabilito dal legislatore di 45 giorni dal suo insediamento,
è previsto l’intervento sostitutivo dell’Autorità di controllo.
Ciò premesso, ritiene dunque il Collegio, in adesione al
prevalente orientamento della giurisprudenza, che tali nomine
e designazioni debbono considerarsi sicuramente di carattere
fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità
espresso, attraverso la nomina, sulle qualità e le capacità
del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l’ha
designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale
si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme
agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico (Cons.St.,
sez.V, 12 agosto 2004, n.5552; TAR Puglia, BA, 26.4.2001,
n.1314; TAR Sardegna, 19.3.2003, n.311).
Pertanto, trovando giustificazione la nomina e la designazione
cui si è fatto cenno in un rapporto fiduciario basato non
soltanto sull’affidamento delle capacità tecniche e professionali
del nominato, ma anche sulla sua riposta fiducia politica
e, quindi, ritenuta idoneità del nominato a garantire, nell’esercizio
dell’incarico amministrativo presso l’Ente di destinazione,
una gestione coerente con gli indirizzi di politica-amministrativa
del Comune di cui il designato costituisce espressione,
ne consegue che la cessazione del mandato del Sindaco e
lo scioglimento del Consiglio comunale, finiscono inevitabilmente
con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il
mandato elettivo (CSI, 2 maggio 2001, n.290; Cons.St., sez.V,
28 maggio 2005, n.178).
Da ciò la necessità che, a seguito del rinnovo del Consiglio
comunale e della elezione del nuovo Sindaco, quest’ultimo
provveda a rinnovare le designazioni e le nomine decadute,
come peraltro previsto dallo stesso legislatore (art.50,
8° comma, D.Lgs. n.267 del 2000).
La circostanza che la norma suddetta ricollega la nuova
designazione contemporaneamente all’insediamento del nuovo
Sindaco ed alla scadenza del precedente incarico dei designati,
ad avviso del Collegio non inficia minimamente quanto si
è avuto modo di precisare, poiché è evidente che la necessità
di procedere alla nomina dei nuovi rappresentanti del Comune
entro 45 giorni dalla scadenza del precedente incarico degli
stessi, si può verificare nel solo caso in cui la durata
del mandato amministrativo in seno all’ente di destinazione
risulta inferiore a quella del mandato del Sindaco; per
cui, in presenza della naturale scadenza dell’incarico per
disposizione di legge o statutaria dell’ente di destinazione
ed in vigenza del mandato del Sindaco che aveva proceduto
alla relativa designazione, è inevitabile che lo stesso
Sindaco provveda ad una nuova nomina che può risolversi
nella conferma del soggetto designato in precedenza, oppure
nella scelta di un nuovo rappresentante.
Ma, indipendentemente da una simile ipotesi, non vi è dubbio
che ,comunque, alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco
che ha provveduto alla nomina, anche se l’incarico non è
ancora scaduto alla stregua delle norme che regolano il
funzionamento amministrativo dell’Ente di destinazione,
esso viene comunque a cessare, dovendo necessariamente essere
oggetto di rinnovo da parte del nuovo Sindaco.
Per cui, tenuto quindi conto di quanto si è avuto modo di
puntualizzare, destituiti di fondamento si presentano i
profili di doglianza dedotti dalle parti ricorrenti preordinate
a contestare la legittimità della delibera consiliare oggetto
di impugnativa (c.c. n.23 del 25.4.2005), per quanto riguarda
la prevista decadenza di tutte le nomine dei rappresentanti
dell’Ente locale in enti ed istituzioni, alla cessazione
del mandato del Sindaco che le aveva disposte, in quanto
con tali norme di indirizzo il Consiglio comunale non ha
fatto altro che esplicitare con chiarezza un precetto normativo
contenuto nell’art.50, 9° comma del D.Lgs. n.267 del 2000.
Da ciò l’infondatezza anche delle censure di violazione
di legge dedotte avverso gli impugnati provvedimenti sindacali
di revoca delle designazioni dei ricorrenti in qualità di
rappresentanti del Comune di Montelparo in seno al Consiglio
di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli”, poiché
tali atti, oltre ad essere stati preceduti da regolari avvisi
di avvio del procedimento, indipendentemente dalla loro
denominazione, secondo il Collegio, più che costituire espressione
di un potere di revoca di un precedente incarico, a ben
vedere, se si tiene conto del loro effettivo contenuto provvedimentale
e delle ragioni che hanno giustificato la loro adozione
,si qualificano più propriamente come atti notiziali della
decadenza dei relativi incarichi intervenuta “ope legis”,
con riferimento a quanto previsto dalla norma di legge richiamata
(art.50, 9° comma del D.Lgs. n.267 del 2000) e ribadito
anche dal Consiglio comunale in sede di definizione dei
relativi indirizzi imposti al Sindaco per le nuove nomine
dei rappresentanti dell’Ente locale, dal momento che, come
si è avuto modo di evidenziare, il nuovo Sindaco è tenuto
per legge a procedere alla rinnovazione delle nomine e delle
designazioni.
2/B) Alla luce di quanto si è avuto modo ulteriormente di
precisare, destituita di fondamento è da valutare anche
la dedotta censura di difetto di motivazione, poiché, attesa
la natura non sanzionatoria della revoca della precedente
designazione dei ricorrenti a componenti del Consiglio di
amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli”, ma meramente
notiziale di una decadenza imposta dalla legge, ne deriva
l’insussistenza di obblighi motivazionali specifici, dal
momento che con gli impugnati provvedimenti di revoca delle
designazioni, il Sindaco non ha inteso in alcun modo disapprovare
e, quindi, censurare il comportamento dei loro destinatari
in qualità di consiglieri della suddetta istituzione benefica,
preponendosi soltanto di informarli della sopravvenuta decadenza
del loro incarico per effetto dell’insediamento del nuovo
Consiglio comunale, come peraltro previsto dalla norma di
legge cui si è fatto cenno.
2/C) Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche
l’esame della censura di incompetenza dedotta nei confronti
degli atti indicati in epigrafe con cui il Sindaco di Montelparo
si è fatto carico di sollecitare i competenti organi dell’Opera
Pia “G.Mancinelli” a disporre la rinnovazione delle nomine
degli altri componenti del Consiglio di amministrazione
della suddetta istituzione di beneficenza, mediante nuova
designazione da parte degli Enti competenti, nella specie
la Comunità Montana dei Sibillini e la Zona territoriale
n.13 dell’A.S.U.R. delle Marche.
La ritenuta inconsistenza di tale assunto invalidatorio
trova giustificazione nelle circostanze che l’art.7 della
legge regionale Marche 18.5.2004, n.13, affida al Comune
il potere di vigilanza sulla I.P.A.B., quale risulta l’Opera
Pia di cui si controverte, il che importa una sorta di controllo
sull’attività amministrativa di tali enti assistenziali
preordinato a verificare che gli stessi operino nel rispetto
degli atti statutari e delle norme di legge che ne disciplinano
il funzionamento, potere che consente di richiamare i loro
organi amministrativi all’adozione di atti obbligatori per
legge e, in caso di elusione del relativo dovere, di procedere
eventualmente alla nomina di un Commissario ad acta per
l’adozione degli atti suddetti.
Ciò premesso, se si tiene conto che il vigente statuto dell’Opera
Pia “G.Mancinelli”, prevedeva che “qualora per dimissioni
o per decadenza o per altre cause viene a mancare contemporaneamente
la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto
l’intero consiglio di amministrazione, con obbligo per il
Presidente o il Segretario dell’Ente di richiedere agli
Enti designatari di procedere alla nomina di nuovi rappresentanti
anche mediante la eventuale conferma di quelli designati
in precedenza e dichiarati poi decaduti ai sensi della suddetta
disposizione statutaria”, non vi è dubbio che per effetto
della disposta revoca della designazione dei tre consiglieri
di amministrazione dell’opera Pia di cui è causa, di nomina
comunale disposta dal Sindaco di Montelparo, che rappresentavano
la maggioranza consiliare (3 su 5 consiglieri), si era sicuramente
realizzata la condizione per la decadenza dell’intero Consiglio
e, quindi, a fronte di tale circostanza, si imponeva, nel
rispetto dello statuto dell’Ente, di far luogo alla rinnovazione
anche della designazione dei rappresentanti dalla Comunità
montana dei Sibillini e della zona 13 dell’A.S.U.R. delle
Marche.
Pertanto, con riferimento a quanto precisato, l’iniziativa
assunta dal Sindaco di Montelparo, in qualità di Autorità
preposta alla vigilanza sull’Opera Pia, di richiamare l’attenzione
degli organi amministrativi di quest’ultima al rispetto
dell’accennata norma statutaria, mediante l’avvio dei procedimenti
finalizzati al rinnovo anche delle nomine dei Consiglieri
designati in rappresentanza di enti diversi dal Comune,
l’operato del Sindaco non può essere ritenuto viziata sotto
il profilo dell’incompetenza, in quanto tale potestà di
sollecitazione e di diffida rientra chiaramente tra le funzioni
che normalmente caratterizzano il suo potere di vigilanza
amministrativa, nell’esercizio delle quali una simile iniziativa
si rivela prodromica in vista della successiva eventuale
nomina di un Commissario ad acta, destinata a porre rimedio
alle inadempienze degli Enti vigilati, come peraltro è avvenuto
nella vicenda di cui è causa.
2/D) In conclusione, sulla base di quanto argomentato, il
primo ricorso (n.501/2005) va respinto, attesa la dimostrata
irrilevanza nelle censure con il medesimo prospettate.
3) La riconosciuta infondatezza del primo ricorso esaminato
costituisce motivo per la reiezione anche degli altri due
ricorsi (ric.n.502/2005 e 666/2005 R.G.) oggetto di delibazione
in questa sede, dal momento che con tali ulteriori iniziative
giudiziarie le parti ricorrenti si propongono l’impugnazione
degli stessi provvedimenti fatti oggetto di gravame con
il primo ricorso a fondamento delle quali vengono dedotte
censure sostanzialmente identiche a quelle prospettate con
il gravame già esaminato e ritenuto privo di fondamento.
4) In conclusione, per tutte le ragioni sopra illustrate
i tre ricorsi esaminati debbono essere respinti.
5) Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione
integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche,
previa riunione, respinge i ricorsi in epigrafe indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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