| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 17 marzo 2006 n. 101
Pres. Sammarco, Est. Tramaglini.
Ric. Ruggeri Sergio contro il Comune di Civitanova Marche
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Accesso ai documenti amministrativi – Differimento
all’esito della definizione del procedimento – Illegittimità.
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Gli artt. 21 e ss. l. n. 241/90 non limitano
in alcun modo l’accesso ai soli atti relativi a procedimenti
definiti: ne consegue che il diniego, fondato unicamente
sulla circostanza che gli atti di cui è stata chiesta l’esibizione
fossero attinenti ad un procedimento ancora in itinere,
è illegittimo non trovando alcun fondamento nella normativa
richiamata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
le Marche
(Sezione Prima)
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 00818
del 2005, proposto da:
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RUGGERI Sergio, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Marcello De Sanctis e Luca Forte, con domicilio
eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza
Cavour, 29;
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contro
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- il Comune di Civitanova Marche,
in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Gianluigi Pace, con domicilio eletto presso la
Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, Piazza Cavour, 29;
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- Dirigente del IX Settore del Comune
di Civitanova Marche, non costituito in giudizio;
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nei confronti di
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- TOBALDI Silvano, rappresentato e
difeso dall'avv. Susanna Santini, con domicilio eletto presso
la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;
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- BONGELLI Eda, non costituita in
giudizio;
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per l'annullamento
della nota prot.n.37757 del 21.7.2005 recante diniego all'esercizio
del diritto di accesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Civitanova Marche e di Silvano Tobaldi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 06/12/2005,
il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori
come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Il ricorrente ha rivolto al Comune di Civitanova
Marche istanza finalizzata all’accesso agli atti della pratica
di condono edilizio presentata dai controinteressati e relativa
ad immobile posto a confine con la proprietà del medesimo
ricorrente.
Il Comune ha negato l’accesso sulla base della considerazione
che il procedimento non era stato ancora definito, specificando
che la visione degli atti sarebbe stata consentita una volta
che la pratica avesse fatto il suo corso.
Con il ricorso in esame, chiarito l’interesse all’accesso
scaturente dal contenzioso in atto in sede civile relativamente
al manufatto oggetto di domanda di condono edilizio, interesse
comunque non messo in dubbio dal Comune resistente, il ricorrente
chiede l’annullamento del diniego e l’accertamento del suo
diritto alla visione ed all’estrazione di copia degli atti.
Il Comune ed i proprietari controinteressati si sono costituiti
in giudizio opponendosi alla domanda.
Il ricorso è fondato.
Va chiarito, innanzitutto, che nei confronti delle amministrazioni
locali, quale è il Comune, il diritto all’accesso agli atti
assume connotazioni peculiari, trattandosi di una estrinsecazione
del più generale principio diretto a garantire la partecipazione
dei cittadini all’attività dell’ente, il che chiarisce la
ragione per cui non è qui imposto al richiedente, al contrario
di quanto stabilito in via generale dagli artt.22 e ss.
della L. n.241/90, di chiarire il proprio interesse (cfr.
art.10 DPR n.267/2000).
Va altresì evidenziato che le norme sulla partecipazione
al procedimento amministrativo (artt.7 e ss. L. n.241/90)
garantiscono a qualunque soggetto portatore di interessi
pubblici e privati la possibilità di intervenire nel procedimento,
facoltà a cui è connesso il diritto di prendere visione
degli atti e di presentare memorie e documenti.
Per altro verso, gli artt.21 e ss. della L. n.241/90 non
limitano in alcun modo l’accesso ai soli atti relativi a
procedimenti definiti.
Il diniego del Comune, fondato unicamente sulla circostanza
che gli atti di cui è stata chiesta l’esibizione erano attinenti
ad un procedimento ancora in itinere, è pertanto illegittimo
non trovando alcun fondamento nella normativa richiamata.
Va perciò riconosciuto al ricorrente il diritto di prendere
visione ed estrarre copia degli atti oggetto della richiesta.
Sussitono i motivi per disporre la compensazione delle spese.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso secondo quanto precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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