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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 17 marzo 2006 n. 101
Pres. Sammarco, Est. Tramaglini.
Ric. Ruggeri Sergio contro il Comune di Civitanova Marche


Accesso ai documenti amministrativi – Differimento all’esito della definizione del procedimento – Illegittimità.

Gli artt. 21 e ss. l. n. 241/90 non limitano in alcun modo l’accesso ai soli atti relativi a procedimenti definiti: ne consegue che il diniego, fondato unicamente sulla circostanza che gli atti di cui è stata chiesta l’esibizione fossero attinenti ad un procedimento ancora in itinere, è illegittimo non trovando alcun fondamento nella normativa richiamata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 00818 del 2005, proposto da:

 

RUGGERI Sergio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello De Sanctis e Luca Forte, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;

 

contro

 

- il Comune di Civitanova Marche, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pace, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, Piazza Cavour, 29;

 

- Dirigente del IX Settore del Comune di Civitanova Marche, non costituito in giudizio;

 

nei confronti di

 

- TOBALDI Silvano, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Santini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;

 

- BONGELLI Eda, non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento
della nota prot.n.37757 del 21.7.2005 recante diniego all'esercizio del diritto di accesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche e di Silvano Tobaldi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 06/12/2005, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

Il ricorrente ha rivolto al Comune di Civitanova Marche istanza finalizzata all’accesso agli atti della pratica di condono edilizio presentata dai controinteressati e relativa ad immobile posto a confine con la proprietà del medesimo ricorrente.
Il Comune ha negato l’accesso sulla base della considerazione che il procedimento non era stato ancora definito, specificando che la visione degli atti sarebbe stata consentita una volta che la pratica avesse fatto il suo corso.
Con il ricorso in esame, chiarito l’interesse all’accesso scaturente dal contenzioso in atto in sede civile relativamente al manufatto oggetto di domanda di condono edilizio, interesse comunque non messo in dubbio dal Comune resistente, il ricorrente chiede l’annullamento del diniego e l’accertamento del suo diritto alla visione ed all’estrazione di copia degli atti.
Il Comune ed i proprietari controinteressati si sono costituiti in giudizio opponendosi alla domanda.
Il ricorso è fondato.
Va chiarito, innanzitutto, che nei confronti delle amministrazioni locali, quale è il Comune, il diritto all’accesso agli atti assume connotazioni peculiari, trattandosi di una estrinsecazione del più generale principio diretto a garantire la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, il che chiarisce la ragione per cui non è qui imposto al richiedente, al contrario di quanto stabilito in via generale dagli artt.22 e ss. della L. n.241/90, di chiarire il proprio interesse (cfr. art.10 DPR n.267/2000).
Va altresì evidenziato che le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo (artt.7 e ss. L. n.241/90) garantiscono a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati la possibilità di intervenire nel procedimento, facoltà a cui è connesso il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti.
Per altro verso, gli artt.21 e ss. della L. n.241/90 non limitano in alcun modo l’accesso ai soli atti relativi a procedimenti definiti.
Il diniego del Comune, fondato unicamente sulla circostanza che gli atti di cui è stata chiesta l’esibizione erano attinenti ad un procedimento ancora in itinere, è pertanto illegittimo non trovando alcun fondamento nella normativa richiamata.
Va perciò riconosciuto al ricorrente il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti oggetto della richiesta.
Sussitono i motivi per disporre la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso secondo quanto precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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