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n. 4-2006 - © copyright

 

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 17 marzo 2006 n. 100
Pres. Sammarco, Est. Tramaglini.
Ric. Aurora 3 s.r.l. contro il Comune di Senigallia


Permesso di costruire per ristrutturazione di fabbricati con incremento di unità immobiliari – Demolizione di immobile oggetto di intervento e successiva ricostruzione – Mantenimento di sagome e volumi- Costituisce ristrutturazione.

La nozione di ristrutturazione non può essere limitata alla conservazione dell’organismo edilizio preesistente, posto che la stessa normativa di settore vi ricomprende anche gli interventi attuati mediante demolizione e ricostruzione nel rispetto di volumetrie e sagome.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 00333 del 2005, proposto da:

 

AURORA 3 Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Bedetti e Ranieri Felici, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;

 

contro

 

il Comune di Senigallia, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Amaranto, con domicilio eletto presso Marche la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;

 

e con l'intervento di

 

MINARDI Umberto, FURIASSI Irene e DI BIAGI Chiarina, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Minucci, con domicilio eletto presso lo stesso in Ancona, corso Garibaldi, 43;

 

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 15.2.2005 con cui è stato negato il permesso in sanatoria per la ristrutturazione di un fabbricato in via Podesti, con ogni atto comunque connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 08/02/2006, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. La ricorrente ha premesso in fatto:
- di essere pervenuta nella titolarità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Senigallia in data 8 settembre 2003 relativo all’ampliamento e ristrutturazione di fabbricati di civile abitazione con incremento di unità immobiliari;
- che il suddetto permesso era finalizzato all’esecuzione di lavori su due distinti immobili, un villino fronte strada ed un retrostante corpo edilizio, destinati ad essere accorpati attraverso l’intervento assentito;
- che nel corso dell’esecuzione dei lavori il villino subiva la totale demolizione;
- che, essendone invece previsto nel titolo edificatorio il mantenimento, salva una parziale demolizione di un lato, il Comune di Senigallia disponeva la sospensione dei lavori;
- che, in seguito, mentre veniva consentita la prosecuzione dell’intervento sulla parte posteriore a seguito di DIA del 16 luglio 2004, era mantenuta l’efficacia dell’ordine di sospensione relativamente al fabbricato principale demolito;
- che, rispetto a tale intervento, con il provvedimento impugnato il Comune ha negato il permesso di costruire in sanatoria rilevando che “a) il progetto per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire prevedeva il mantenimento del villino esistente … b) l’intervento per il quale è richiesta la sanatoria si configura invece come una demolizione totale, poiché di fatto il villino non esiste più … c) l’intervento in oggetto non può rientrare tra quelli ammessi dalla lettera d), comma 1, art.3 del DPR 380/01 (demolizione con ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma), poiché il permesso di costruire rilasciato prevede un ampliamento del villino, con aumento del volume e sagoma. Pertanto non è ammissibile la ricostruzione del volume demolito, se non nel rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici”.
Avverso tale atto deduce le seguenti censure:
- il Comune, assumendo che la richiesta in sanatoria prevedesse l’ampliamento del villino, ha travisato i fatti, visto che l’ampliamento riguarda esclusivamente il corpo di fabbrica posteriore, intervento rispetto al quale la sospensione dei lavori è stata revocata, mentre per il corpo principale (il villino) il tipo di intervento richiesto è propriamente una ristrutturazione, non essendo previsti né ampliamenti né modifiche della sagoma;
- che, comunque, rientra nell’ambito degli interventi di ristrutturazione la fedele ricostruzione dell’edificio crollato nel corso dei lavori, anche laddove tale intervento fosse stato autorizzato unitamente ad un considerevole ampliamento.
Costituitosi in giudizio il Comune di Senigallia ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che il permesso di costruire ha per oggetto la realizzazione di un unico edificio, mentre con la richiesta di permesso in sanatoria si è voluto “simulare” un autonomo intervento di demolizione con fedele ricostruzione, nella specie non configurabile perché l’intervento risulta parziale rispetto al permesso originario.
Sono intervenuti nel giudizio i comproprietari dell’immobile confinante, evidenziando l’esigenza che nella ricostruzione del fabbricato integralmente demolito sia assicurato il rispetto delle distanze e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

 

2. Il Collegio osserva che le ragioni del contendere tra le parti si risolvono in un’unica questione: vale a dire se l’immobile denominato “villino”, integralmente demolito, sia soggetto ad un intervento di semplice ricostruzione con conservazione del volume originario e fedeltà alla sagoma preesistente, ovvero anche di ampliamento. Le ragioni del diniego di sanatoria stanno infatti interamente nell’affermazione secondo cui “l’intervento in oggetto non può rientrare tra quelli ammessi dalla lettera d), comma 1, art.3 del DPR 380/01 (demolizione con ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma), poiché il permesso di costruire rilasciato prevede un ampliamento del villino, con aumento del volume e sagoma”.
La differenza di vedute tra le parti risiede essenzialmente nel fatto che il permesso di costruire prevedeva l’intervento su due corpi di fabbrica, originariamente distinti ma destinati ad essere accorpati all’esito dell’intervento (si consideri che il permesso originario era denominato “ampliamento e ristrutturazione di fabbricati”), cosicché la difesa del Comune sostiene che la parte oggetto di sanatoria non può essere scissa dall’intervento complessivo e non possono essere quindi evitate le conseguenze derivanti dal fatto che il medesimo prevedeva un consistente ampliamento.
Sul punto il Collegio osserva che quanto ritenuto dal Comune finisce per presentare aspetti di contraddittorietà, visto che l’affermazione secondo cui l’intervento non possa essere separato nei suoi componenti e vada considerato unitariamente non è agevolmente conciliabile con l’altra secondo cui vi è stata demolizione totale. Ciò in quanto, nella prospettiva unitaria, la demolizione(o il crollo) riguarderebbe solo una parte dell’immobile (il villino) e non l’intero complesso.
In realtà, la relazione al progetto affermava espressamente che “i due fabbricati sono staccati … la scelta progettuale ha voluto rispettare la tipologia del villino anni ‘30 salvaguardando tutto il volume esistente … ma ha visto la necessità di accorpare i due volumi esistenti in un corpo unico, assemblato attraverso un vano scala scoperto …”.
Dal progetto emerge chiaramente che gran parte del volume dell’intervento è collocato sul fabbricato posteriore, evidentemente ampliato e radicalmente trasformato, mentre la parte antistante, il villino, resta sostanzialmente conservata nella sua sagoma. Il fatto che i due fabbricati siano destinati ad essere accorpati può presentare delle difficoltà nell’individuare quale parte competa all’uno e quale all’altro corpo originario, ma la questione può essere chiarita dall’esame degli atti.
Innanzitutto sono gli stessi provvedimenti adottati a seguito della demolizione del villino a presupporre che i due corpi di fabbrica possano essere separatamente considerati, visto che, ad esempio, il provvedimento di revoca parziale dell’ordinanza di sospensione dei lavori, mentre consente la prosecuzione dell’intervento sul corpo posteriore, tiene invece ferma l’efficacia della misura relativamente al corpo edilizio demolito.
La relazione istruttoria alla pratica conclusasi con l’impugnato diniego (doc. E/3 fasc. Comune) afferma espressamente che “la sanatoria … è richiesta per il solo fabbricato oggetto di ristrutturazione, relativamente alle modalità di intervento”.
Dagli atti emerge, quindi, che l’intervento sul corpo edilizio denominato “villino” era di mera ristrutturazione, e ciò in conformità con l’originario titolo edificatorio che in tal senso espressamente lo definiva, cosicché se ne deve concludere che appare del tutto immotivata l’affermazione contenuta nel diniego secondo cui “il permesso di costruire rilasciato prevede un ampliamento del villino, con aumento di volume e sagoma”, su cui essenzialmente si fonda il provvedimento negativo, posto che non è dato comprendere quali elementi sorreggano tale affermazione. E’ d’altra parte in tal senso significativo che entrambi i pareri negativi del Responsabile del procedimento e della Commissione edilizia si fondano esclusivamente sull’avvenuta demolizione totale, come se fosse tale modalità di intervento ad essere di per sé preclusa, mentre non danno nessun rilievo all’attività di ricostruzione, che è invece l’unico dato da cui potesse ricavarsi il giudizio sull’identità di volumetria e sagoma con il preesistente corpo edilizio e quindi consentire di dare una qualificazione all’intervento. Solo nel provvedimento finale vi è un’espressione in tal senso, ma – come detto – l’affermazione secondo cui non vi sarebbe la sola ricostruzione dell’edificio ma anche il suo ampliamento non è sorretta da alcuna motivazione ed è contraddetta dagli atti, segnatamente dalla relazione istruttoria.
Ciò che emerge dalla documentazione in atti è quindi che la ricorrente si propone di ripristinare l’edificio conservandone la sagoma ed il volume originario e che la richiesta di sanatoria non implica varianti al progetto assentito, se non per quanto attiene alle modalità di intervento, vale a dire attraverso la demolizione e ricostruzione anziché con il mantenimento degli originari elementi, il che consente di ricomprendere l’intervento nell’ambito della definizione legislativa.
Con ciò si deve, perciò, respingere l’osservazione delle parti intervenute ad opponendum, secondo cui la ristrutturazione postulerebbe “sempre e comunque la conservazione dell’organismo edilizio preesistente”, visto che è la stessa normativa (art.3 DPR n.380 del 2001) a ricomprendere in tale ambito di interventi “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente”.
Quanto alle altre argomentazioni degli intervenuti, va osservato che da un lato le stesse evidenziano profili di illegittimità del titolo originario (previsione di veduta diretta a distanza inferiore rispetto a quella legale) che andavano necessariamente prospettate in autonoma impugnazione; per altro verso allegano elementi di fatto (da cui deriverebbe l’alterazione della sagoma sulla parte retrostante l’edificio) che tuttavia non sono state in alcun modo poste dal Comune a supporto del diniego, e perciò in questa sede irrilevanti.
Il diniego è quindi illegittimo e va pertanto annullato.
Le spese possono essere interamente compensate.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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