| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 17 marzo 2006 n. 100
Pres. Sammarco, Est. Tramaglini.
Ric. Aurora 3 s.r.l. contro il Comune di Senigallia |
|
Permesso di costruire per ristrutturazione
di fabbricati con incremento di unità immobiliari – Demolizione
di immobile oggetto di intervento e successiva ricostruzione
– Mantenimento di sagome e volumi- Costituisce ristrutturazione.
|
|
La nozione di ristrutturazione non può essere
limitata alla conservazione dell’organismo edilizio preesistente,
posto che la stessa normativa di settore vi ricomprende
anche gli interventi attuati mediante demolizione e ricostruzione
nel rispetto di volumetrie e sagome.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
le Marche
(Sezione Prima)
|
| |
|
ha pronunciato la presente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
Sul ricorso numero di registro generale 00333
del 2005, proposto da:
|
| |
|
AURORA 3 Srl, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Antonella Bedetti e Ranieri Felici, con domicilio
eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza
Cavour, 29;
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Senigallia, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Laura Amaranto, con domicilio eletto presso Marche la Segreteria
T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;
|
| |
|
e con l'intervento di
|
| |
|
MINARDI Umberto, FURIASSI Irene
e DI BIAGI Chiarina, rappresentati e difesi dall'avv.
Maurizio Minucci, con domicilio eletto presso lo stesso
in Ancona, corso Garibaldi, 43;
|
| |
|
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 15.2.2005 con cui è stato negato il permesso
in sanatoria per la ristrutturazione di un fabbricato in
via Podesti, con ogni atto comunque connesso.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 08/02/2006, il
dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori
come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO e DIRITTO
|
| |
|
1. La ricorrente ha premesso in fatto:
- di essere pervenuta nella titolarità del permesso di costruire
rilasciato dal Comune di Senigallia in data 8 settembre
2003 relativo all’ampliamento e ristrutturazione di fabbricati
di civile abitazione con incremento di unità immobiliari;
- che il suddetto permesso era finalizzato all’esecuzione
di lavori su due distinti immobili, un villino fronte strada
ed un retrostante corpo edilizio, destinati ad essere accorpati
attraverso l’intervento assentito;
- che nel corso dell’esecuzione dei lavori il villino subiva
la totale demolizione;
- che, essendone invece previsto nel titolo edificatorio
il mantenimento, salva una parziale demolizione di un lato,
il Comune di Senigallia disponeva la sospensione dei lavori;
- che, in seguito, mentre veniva consentita la prosecuzione
dell’intervento sulla parte posteriore a seguito di DIA
del 16 luglio 2004, era mantenuta l’efficacia dell’ordine
di sospensione relativamente al fabbricato principale demolito;
- che, rispetto a tale intervento, con il provvedimento
impugnato il Comune ha negato il permesso di costruire in
sanatoria rilevando che “a) il progetto per il quale è stato
rilasciato il permesso di costruire prevedeva il mantenimento
del villino esistente … b) l’intervento per il quale è richiesta
la sanatoria si configura invece come una demolizione totale,
poiché di fatto il villino non esiste più … c) l’intervento
in oggetto non può rientrare tra quelli ammessi dalla lettera
d), comma 1, art.3 del DPR 380/01 (demolizione con ricostruzione
con la stessa volumetria e sagoma), poiché il permesso di
costruire rilasciato prevede un ampliamento del villino,
con aumento del volume e sagoma. Pertanto non è ammissibile
la ricostruzione del volume demolito, se non nel rispetto
delle distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici”.
Avverso tale atto deduce le seguenti censure:
- il Comune, assumendo che la richiesta in sanatoria prevedesse
l’ampliamento del villino, ha travisato i fatti, visto che
l’ampliamento riguarda esclusivamente il corpo di fabbrica
posteriore, intervento rispetto al quale la sospensione
dei lavori è stata revocata, mentre per il corpo principale
(il villino) il tipo di intervento richiesto è propriamente
una ristrutturazione, non essendo previsti né ampliamenti
né modifiche della sagoma;
- che, comunque, rientra nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione la fedele ricostruzione dell’edificio crollato
nel corso dei lavori, anche laddove tale intervento fosse
stato autorizzato unitamente ad un considerevole ampliamento.
Costituitosi in giudizio il Comune di Senigallia ha chiesto
il rigetto del ricorso, evidenziando che il permesso di
costruire ha per oggetto la realizzazione di un unico edificio,
mentre con la richiesta di permesso in sanatoria si è voluto
“simulare” un autonomo intervento di demolizione con fedele
ricostruzione, nella specie non configurabile perché l’intervento
risulta parziale rispetto al permesso originario.
Sono intervenuti nel giudizio i comproprietari dell’immobile
confinante, evidenziando l’esigenza che nella ricostruzione
del fabbricato integralmente demolito sia assicurato il
rispetto delle distanze e chiedendo quindi il rigetto del
ricorso.
|
| |
|
2. Il Collegio osserva che le ragioni del
contendere tra le parti si risolvono in un’unica questione:
vale a dire se l’immobile denominato “villino”, integralmente
demolito, sia soggetto ad un intervento di semplice ricostruzione
con conservazione del volume originario e fedeltà alla sagoma
preesistente, ovvero anche di ampliamento. Le ragioni del
diniego di sanatoria stanno infatti interamente nell’affermazione
secondo cui “l’intervento in oggetto non può rientrare tra
quelli ammessi dalla lettera d), comma 1, art.3 del DPR
380/01 (demolizione con ricostruzione con la stessa volumetria
e sagoma), poiché il permesso di costruire rilasciato prevede
un ampliamento del villino, con aumento del volume e sagoma”.
La differenza di vedute tra le parti risiede essenzialmente
nel fatto che il permesso di costruire prevedeva l’intervento
su due corpi di fabbrica, originariamente distinti ma destinati
ad essere accorpati all’esito dell’intervento (si consideri
che il permesso originario era denominato “ampliamento e
ristrutturazione di fabbricati”), cosicché la difesa del
Comune sostiene che la parte oggetto di sanatoria non può
essere scissa dall’intervento complessivo e non possono
essere quindi evitate le conseguenze derivanti dal fatto
che il medesimo prevedeva un consistente ampliamento.
Sul punto il Collegio osserva che quanto ritenuto dal Comune
finisce per presentare aspetti di contraddittorietà, visto
che l’affermazione secondo cui l’intervento non possa essere
separato nei suoi componenti e vada considerato unitariamente
non è agevolmente conciliabile con l’altra secondo cui vi
è stata demolizione totale. Ciò in quanto, nella prospettiva
unitaria, la demolizione(o il crollo) riguarderebbe solo
una parte dell’immobile (il villino) e non l’intero complesso.
In realtà, la relazione al progetto affermava espressamente
che “i due fabbricati sono staccati … la scelta progettuale
ha voluto rispettare la tipologia del villino anni ‘30 salvaguardando
tutto il volume esistente … ma ha visto la necessità di
accorpare i due volumi esistenti in un corpo unico, assemblato
attraverso un vano scala scoperto …”.
Dal progetto emerge chiaramente che gran parte del volume
dell’intervento è collocato sul fabbricato posteriore, evidentemente
ampliato e radicalmente trasformato, mentre la parte antistante,
il villino, resta sostanzialmente conservata nella sua sagoma.
Il fatto che i due fabbricati siano destinati ad essere
accorpati può presentare delle difficoltà nell’individuare
quale parte competa all’uno e quale all’altro corpo originario,
ma la questione può essere chiarita dall’esame degli atti.
Innanzitutto sono gli stessi provvedimenti adottati a seguito
della demolizione del villino a presupporre che i due corpi
di fabbrica possano essere separatamente considerati, visto
che, ad esempio, il provvedimento di revoca parziale dell’ordinanza
di sospensione dei lavori, mentre consente la prosecuzione
dell’intervento sul corpo posteriore, tiene invece ferma
l’efficacia della misura relativamente al corpo edilizio
demolito.
La relazione istruttoria alla pratica conclusasi con l’impugnato
diniego (doc. E/3 fasc. Comune) afferma espressamente che
“la sanatoria … è richiesta per il solo fabbricato oggetto
di ristrutturazione, relativamente alle modalità di intervento”.
Dagli atti emerge, quindi, che l’intervento sul corpo edilizio
denominato “villino” era di mera ristrutturazione, e ciò
in conformità con l’originario titolo edificatorio che in
tal senso espressamente lo definiva, cosicché se ne deve
concludere che appare del tutto immotivata l’affermazione
contenuta nel diniego secondo cui “il permesso di costruire
rilasciato prevede un ampliamento del villino, con aumento
di volume e sagoma”, su cui essenzialmente si fonda il provvedimento
negativo, posto che non è dato comprendere quali elementi
sorreggano tale affermazione. E’ d’altra parte in tal senso
significativo che entrambi i pareri negativi del Responsabile
del procedimento e della Commissione edilizia si fondano
esclusivamente sull’avvenuta demolizione totale, come se
fosse tale modalità di intervento ad essere di per sé preclusa,
mentre non danno nessun rilievo all’attività di ricostruzione,
che è invece l’unico dato da cui potesse ricavarsi il giudizio
sull’identità di volumetria e sagoma con il preesistente
corpo edilizio e quindi consentire di dare una qualificazione
all’intervento. Solo nel provvedimento finale vi è un’espressione
in tal senso, ma – come detto – l’affermazione secondo cui
non vi sarebbe la sola ricostruzione dell’edificio ma anche
il suo ampliamento non è sorretta da alcuna motivazione
ed è contraddetta dagli atti, segnatamente dalla relazione
istruttoria.
Ciò che emerge dalla documentazione in atti è quindi che
la ricorrente si propone di ripristinare l’edificio conservandone
la sagoma ed il volume originario e che la richiesta di
sanatoria non implica varianti al progetto assentito, se
non per quanto attiene alle modalità di intervento, vale
a dire attraverso la demolizione e ricostruzione anziché
con il mantenimento degli originari elementi, il che consente
di ricomprendere l’intervento nell’ambito della definizione
legislativa.
Con ciò si deve, perciò, respingere l’osservazione delle
parti intervenute ad opponendum, secondo cui la ristrutturazione
postulerebbe “sempre e comunque la conservazione dell’organismo
edilizio preesistente”, visto che è la stessa normativa
(art.3 DPR n.380 del 2001) a ricomprendere in tale ambito
di interventi “anche quelli consistenti nella demolizione
e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente”.
Quanto alle altre argomentazioni degli intervenuti, va osservato
che da un lato le stesse evidenziano profili di illegittimità
del titolo originario (previsione di veduta diretta a distanza
inferiore rispetto a quella legale) che andavano necessariamente
prospettate in autonoma impugnazione; per altro verso allegano
elementi di fatto (da cui deriverebbe l’alterazione della
sagoma sulla parte retrostante l’edificio) che tuttavia
non sono state in alcun modo poste dal Comune a supporto
del diniego, e perciò in questa sede irrilevanti.
Il diniego è quindi illegittimo e va pertanto annullato.
Le spese possono essere interamente compensate.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto
impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|
|