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n. 4-2006 - © copyright

 

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 17 marzo 2006 n. 78
Pres. f.f. Ranalli, Est. Manzi.
Ric. Tecninvest s.r.l. contro il Comune di Pergola


1. Antenne a servizio di impianti di radiodiffusione sonora – Ricorso diretto all’annullamento del provvedimento di riduzione in pristino – Domanda di concessione edilizia in sanatoria - Sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.

 

2. Antenne a servizio di impianti di radiodiffusione sonora – Installazione abusiva senza autorizzazione - Adozione di provvedimento di riduzione dei limiti di emissione elettromagnetiche sulla base della sola abusività dell’impianto – Illegittimità per carenza istruttoria – Sussiste.

1. La proposizione di domanda di concessione edilizia in sanatoria, in pendenza di ricorso giurisdizionale diretto all’annullamento del provvedimento di riduzione in pristino delle antenne asserite realizzate abusivamente, comporta la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, poiché, quale che sia l’esito della richiesta sanatoria, gli effetti lesivi potranno derivare solamente dai successivi provvedimenti che l’amministrazione adotterà a seguito della domanda di sanatoria.

 

2. Il provvedimento con il quale si ordina la riduzione delle emissioni elettromagnetiche da parte di antenne a servizio di impianti di radiodiffusione sonora deve essere sostenuto da riscontri tecnici probanti l’effettivo superamento dei limiti, che non può essere semplicemente presunto.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 00954 del 2001, proposto da:

 

TECNIVEST s.r.l., con sede in Castel Maggiore (BO), in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rossignoli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, Via Matteotti, n.31;

 

contro

 

il COMUNE di PERGOLA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;

 

e con l'intervento di

 

MONRADIO s.r.l., con sede in Milano, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni De Vergottini e Andrea Galvani, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Ancona, al corso Mazzini, 156;

 

per l'annullamento
- del provvedimento n.61 del 3.8.2001, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pergola, con cui è stata disposta la rimozione delle antenne radio asserite installate senza concessione edilizia dalla società ricorrente in Frazione Montesecco;
- del provvedimento n.62 del 3.8.2001, con cui il Sindaco di Pergola ha ordinato ai titolari di antenne radio ubicate in località Montesecco, tra i quali anche la società ricorrente, di procedere, all’immediata riduzione dei limiti di emissioni elettromagnetiche prodotte dalle rispettive antenne nei parametri di cautela previsti dal Decreto ministeriale n.381 del 1998, nelle more del ripristino e della diversa localizzazione degli impianti disposto con separate ordinanze;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, se non conosciuto;
nonché per l’annullamento
degli ulteriori provvedimenti impugnati con successivo atto di motivi aggiunti depositato il 9.8.2002 e precisamente:
- dei provvedimenti n.12376 del 10.6.2002 e n.12761 del 10.6.2002, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pergola, con cui è stato rispettivamente formalizzato il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria richiesta dalla parte ricorrente per la realizzazione delle antenne radiofoniche suddette e di un container da collocare alla base delle stesse, in quanto tali opere sono state ritenute in contrasto con gli strumenti urbanistici;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il parere sfavorevole espresso al riguardo dalla Commissione edilizia comunale;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pergola;
Vista l’ordinanza cautelare n.86 del 19 febbraio 2002, con la quale, in accoglimento di apposita istanza di parte ricorrente, è stata temporaneamente sospesa l’efficacia dell’impugnato provvedimento di demolizione e rimozione delle antenne radio di cui si controverte, fino alla pronuncia da parte del Comune sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria nel frattempo presentata dalla società ricorrente;
Visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” della società Monradio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11/01/2006, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con atto notificato il 13.11.2001, depositato il 5.12.2001, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali i competenti organi del Comune di Pergola hanno rispettivamente disposto la rimozione di antenne radio asserite installate dalla medesima società in località Montesecco in assenza di qualsiasi titolo autorizzatorio ed imposto nel contempo, nelle more della loro rimozione, l’immediata riconduzione delle emissioni elettromagnetiche generate dalle suddette nei limiti di cautela fissati dal D.M. n.381 del 19 ottobre 1998.
1) Con l’atto introduttivo del giudizio è stato dedotto in primo luogo un vizio di violazione dell’art.7 della legge n.241 del 1990, in quanto l’adozione dei provvedimenti impugnati non è stata preceduta dall’invio di apposito avviso di avvio dei relativi procedimenti, in quanto la parte ricorrente asserisce di esser titolare di apposita concessione per l’esercizio della radiodiffusione con impianto nel Comune di Pergola e come tale aveva titolo ad essere informato preventivamente delle iniziative dell’Amministrazione comunale che potevano limitare le facoltà riconosciute con il suddetto atto concessorio.
2) Avverso l’impugnato provvedimento di rimozione delle antenne asserite realizzate abusivamente, il difensore di parte attrice deduce violazione dell’art.4 della legge n.223 del 1990 e dell’art.3, comma 22, della legge n.249 del 1997, nonché vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sul presupposto, in quanto, in base alle norme invocate, per l’installazione di antenne destinate alla radiodiffusione non necessitava alcuna concessione o autorizzazione edilizia, soprattutto nel caso di soggetti titolari di concessione statale per la radiodiffusione e da ciò l’asserita illegittimità del provvedimento comunale oggetto di gravame con cui è stata disposta la demolizione delle antenne necessarie alla società ricorrente per l’esercizio della propria attività di impresa radiofonica.
3) Avverso l’altro provvedimento pure oggetto di impugnazione con cui è stata disposta la riduzione delle emissioni delle onde elettromagnetiche prodotte dalle antenne radiofoniche di cui si controverte, con il ricorso vengono dedotte censure di violazione del quadro normativo di riferimento e di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto, poiché, secondo la parte attrice, nel caso di specie, le emissioni prodotte dagli impianti radiofonici suddetti non determinano alcun superamento dei limiti di cautela fissati in sede normativa. In ogni caso, l’ordinanza di bonifica degli impianti adottata dal Sindaco di Pergola, per giunta in carenza di potere in quanto autorità incompetente in materia, risulta carente sul piano istruttorio, dal momento che non è basata su alcun accertamento tecnico attendibile, visto che il contestato superamento dei livelli di cautela in materia di emissioni elettromagnetiche viene soltanto ipotizzato, mancando qualsiasi riscontro obiettivo.
Con ordinanza cautelare n.86 del 19 febbraio 2002, il Tribunale ha interinalmente sospeso l’efficacia dell’impugnato provvedimento di demolizione delle antenne, fino alla pronuncia da parte del Comune sulla domanda di sanatoria dell’abuso edilizio nel frattempo presentata dalla società ricorrente.
Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 25.7.2002 e depositato il 20.8.2002, la ricorrente società Tecnivest ha proposto impugnazione nei confronti dei provvedimenti indicati in epigrafe n.12376 del 10.5.2002 e n.12761 del 10.6.2002, con i quali l’Autorità comunale ha negato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria presentata per regolarizzare l’avvenuta precedente installazione delle antenne radiofoniche di cui si controverte in assenza di titolo autorizzatorio.
Avverso tali atti oggetto di successiva impugnazione la parte attrice ripropone le stesse censure dedotte con il ricorso originario.
In data 21.10.2002, si è costituito in giudizio il Comune di Pergola il cui difensore ha genericamente concluso per l’infondatezza dei motivi di doglianza dedotti dalla parte ricorrente con il ricorso originario e con il successivo atto di motivi aggiunti.
Con atto notificato il 28.12.2005, depositato il 30.12.2005, si è costituita in giudizio in qualità di parte interveniente “ad adiuvandum” la società Monradio, nella sua veste di ditta acquirente del ramo di azienda della ricorrente società Tecninvest, della quale fa parte anche l’impianto di radiodiffusione trasmittente sulla frequenza di 98.400 Mhz. in località Montesecco del Comune di Pergola che si avvale dell’utilizzo delle antenne di cui si controverte in questa sede.
La parte interveniente, nel richiamarsi alle censure dedotte dalla parte ricorrente, ha posto in evidenza che, al contrario di quanto ritenuto dall’Autorità comunale resistente, per la installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e di impianti di radiodiffusione sonora, secondo quanto previsto dal vigente quadro normativo di riferimento, costituito dall’art.87 del Codice delle Telecomunicazioni approvato con D.Lgs. n.259 del 2003, non è richiesto alcun titolo edilizio e da ciò l’asserita illegittimità degli atti comunali impugnati che, invece, risultano basati sull’erroneo presupposto della obbligatoria acquisizione di concessione edilizia per la collocazione di tali impianti tra i quali vanno ricomprese anche le antenne radiofoniche di cui è causa.
Per quanto riguarda più in particolare l’invocato annullamento dell’ordinanza di riduzione delle emissioni elettromagnetiche fatta oggetto di separata impugnazione, il difensore della parte interveniente ha diffusamente insistito per l’accoglimento delle censure dedotte con il ricorso, sul presupposto del mancato superamento nel caso che occupa dei limiti di cautela imposti dalle norme di settore.

 

DIRITTO

 

1) Con la presente iniziativa giudiziaria la parte ricorrente ha in un primo tempo impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’Autorità comunale intimata ha disposto la demolizione di antenne radio asserite installate abusivamente in carenza di preventivo titolo autorizzatorio, facendosi nel contempo carico, nelle more di decisione della causa, di presentare apposita domanda di sanatoria per regolarizzare l’avvenuta installazione delle antenne qualificate abusive dagli organi comunali.
Va al riguardo anche precisato che tale domanda di sanatoria è stata esitata negativamente dal Comune ed il relativo provvedimento di diniego di regolarizzazione è stato fatto oggetto di autonoma impugnazione con successivo atto di motivi aggiunti.

 

1/A) Ciò posto, ritiene il Collegio che l’accennata proposizione della domanda di concessione edilizia in sanatoria, in pendenza del ricorso giurisdizionale diretto all’annullamento del provvedimento di riduzione in pristino delle antenne asserite realizzate abusivamente di cui si controverte, ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse a tale impugnazione, poiché quale che sia l’esito della richiesta sanatoria, gli eventuali effetti lesivi potranno solo derivare dai successivi provvedimenti che l’Amministrazione è tenuta ad adottare a seguito della domanda di sanatoria.
Infatti, se la domanda di sanatoria viene definita favorevolmente per la parte richiedente, il provvedimento di demolizione delle antenne radiofoniche perde efficacia, mentre se viene respinta con atto esplicito, l’Amministrazione sarà tenuta a riesaminare con autonomo procedimento l’intera fattispecie ed emanare un nuovo atto sanzionatorio con l’assegnazione di un nuovo termine per eseguirlo con conseguente inefficacia del precedente provvedimento demolitorio.
Donde, in considerazione di quanto precisato e della circostanza che con la domanda di sanatoria la parte ricorrente richiedente la regolarizzazione, ad avviso del Collegio, ha dimostrato una sorta di acquiescenza all’iniziativa sanzionatoria dell’Amministrazione, in quanto la richiesta di sanatoria comporta un indiretto riconoscimento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione, poiché trova giustificazione nella spontanea ammissione dell’abusività dell’opera edilizia, altrimenti non avrebbe senso chiederne la regolarizzazione, tutto induce a ritenere che sia venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla decisione del capo impugnatorio preordinato all’annullamento del provvedimento di demolizione delle antenne prospettato con l’atto introduttivo del giudizio, a causa della riferita successiva intervenuta reiezione della domanda di sanatoria del relativo abuso edilizio che si intendeva sanzionare con tale atto di ripristino (Cons.St., Sez.V, 14 giugno 2004, n.3794; TAR Emilia Romagna, 12 giugno 2001, n.467; TAR Campania, 11 settembre 2002, n.4800).

 

2) Una volta dichiarata la improcedibilità del ricorso originario per le ragioni cui si è fatto cenno, per motivi di ordine logico va esaminato l’atto di motivi aggiunti con cui la parte attrice ha prospettato l’invalidità del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia delle antenne in precedenza realizzate abusivamente dalla ricorrente società Tecninvest (pratica edilizia n.404/01), nonché dell’autonomo formale diniego di rilascio di concessione edilizia avanzata dalla stessa società per la installazione di una nuova antenna e di un container alla sua base sempre in località Motesecco (pratica edilizia n.414/01).
Avverso tali provvedimenti impugnati con atto di motivi aggiunti, il difensore di parte attrice denuncia soltanto una violazione dell’art.4 della legge n.223 del 1990 e dell’art.3 della legge n.249 del 1997, in quanto, a suo dire, la titolarità di atto di concessione di frequenze radiofoniche da parte della società Tecninvest le darebbe titolo al rilascio di tutte le autorizzazioni edificatorie necessarie alla installazione degli impianti di trasmissione e, quindi, pure delle antenne, anche in deroga agli strumenti urbanistici, attesa la qualifica di opere di pubblica utilità attribuita dalle norme citate a tali impianti.
Tale assunto va valutato destituito di fondamento, in quanto, alla data di adozione dei provvedimenti impugnati con atto di motivi aggiunti (10 maggio e 10 giugno del 2002) le norme invocate dalla parte ricorrente che riconoscevano soltanto il diritto dei concessionari di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva ad espropriare le aree necessarie alla installazione degli stessi, risultavano tuttavia essere state abrogate dall’art.58 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.325, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Per cui, anche a volere prescindere da tale circostanza, alla stregua della normativa vigente alla data di adozione degli atti oggetti di impugnazione in questa sede, non vi è dubbio che la installazione di antenne a servizio di impianti di radiodiffusione sonora era comunque sottoposta alla preventiva acquisizione di apposita concessione edilizia, stante quanto espressamente stabilito dall’art.3 della legge regionale Marche 13 novembre 2001, n.25, il cui rilascio era subordinato comunque al rispetto delle norme in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico-ambientale e storico-architettonica.
Di conseguenza, anche a volere non tener conto della riferita non operatività delle norme invocate dalla parte ricorrente a sostegno della propria impugnativa avanzata con l’atto di motivi aggiunti, non può essere comunque trascurato che le stesse non riconoscevano ai concessionari di servizi di radiodiffusione sonora alcuna esenzione dall’obbligo di munirsi di concessione edilizia per la realizzazione dei relativi impianti e, quindi, anche per la installazione delle antenne trasmittenti, risolvendosi la situazione di vantaggio riconosciuta dalle norme citate nella sola possibilità di acquisire anche a mezzo esproprio le aree sulle quali andavano localizzati i tralicci di sostegno delle antenne.
Sulla base di quanto precisato e con riferimento alle accennate censure di violazione di legge dedotte dalla parte ricorrente a sostegno del capo impugnatorio preordinato all’annullamento degli atti di diniego di concessione edilizia in sanatoria ed ordinaria, l’atto di motivi aggiunti va dunque respinto, stante la dimostrata infondatezza dei profili di doglianza con il medesimo prospettati ed attesa la contestuale impossibilità per il Collegio di valorizzare le altre distinte censure dedotte autonomamente dalla parte interveniente, poiché con l’atto di intervento è consentito soltanto di far valere argomentazioni a sostegno delle ragioni prospettate dalla parte ricorrente o resistente, essendo comunque escluso per costante orientamento della giurisprudenza che con l’atto di intervento “ad adiuvandum” si possa ampliare il “thema decidendum” quale è stato delimitato dalla parte ricorrente, attraverso l’autonoma proposizione di nuovi motivi di impugnativa (Cons.St., Sez.IV, 16 magio 1985, n.184; TAR Lazio, Sez.II, 11 febbraio 2004, n.1283).

 

3) Residua a questo punto la delibazione del capo impugnatorio dedotto con l’atto introduttivo del giudizio, avente ad oggetto il sindacato del provvedimento comunale n.62 del 3.8.2001, con cui è stato ordinato alla società ricorrente l’immediata riduzione dei limiti di emissione elettromagnetiche prodotte dalle antenne ritenute abusive sotto l’aspetto urbanistico ed edilizio, nelle more della loro riduzione in pristino disposta con separato provvedimento.
Ravvisa in proposito il Collegio che tale provvedimento non ha perso efficacia a seguito della presentazione della domanda di sanatoria edilizia delle stesse antenne, in quanto si ritiene che il relativo ordine di riduzione dei limiti delle emissioni elettromagnetiche sia destinato comunque ad operare nel tempo in assenza della rimozione delle antenne, come di fatto è avvenuto in conseguenza della disposta sospensione dell’efficacia del provvedimento di demolizione delle stesse ad opera di questo Tribunale con ordinanza cautelare n.86 del 19 febbraio 2002.
Ciò posto, fondate vanno valutate le censure di parte ricorrente preordinate a denunciare una carenza di istruttoria e la mancanza del presupposto per adottare il suddetto atto di riduzione delle emissioni elettromagnetiche generate dalle antenne radio di cui è causa, in quanto il contestato superamento dei limiti di emissione che ha giustificato l’adozione dell’ordinanza impugnata non risulta basato su alcun accertamento tecnico, dal momento che nella relazione dell’Ufficio Tecnico comunale richiamata nelle premesse dell’ordinanza oggetto di sindacato, non si fa riferimento ad alcun riscontro tecnico compiuto per verificare l’effettivo superamento dei limiti di emissione contestato.
Infatti, in tale relazione si fa soltanto cenno ad una nota dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale – ARPAM – nella quale si dà atto che non è stato possibile monitorare la situazione dei campi magnetici all’interno della case situate nelle vicinanze delle antenne, per cui il superamento dei valori di cautela dei campi elettromagnetici viene soltanto presunto.
Pertanto, con riferimento a tali precisazioni in punto di fatto, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia sicuramente carente sul piano istruttorio il cui esito, essendo caratterizzato, come si è visto, da incertezze ed inattendibilità, non può essere ritenuto in grado di supportare il provvedimento impugnato che risulta pertanto basato su presupposti errati.

 

4) In conclusione, sulla base di quanto argomentato e statuito in precedenza, il ricorso principale va in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte va accolto nei miti sopraprecisati, con il conseguente annullamento del provvedimento del Sindaco di Pergola n.62 del 3.8.2001. L’atto di motivi aggiunti va invece respinto.

 

5) Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese egli onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo rigetta ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento del Sindaco di Pergola n.62 del 3.8.2001.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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