| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 17 marzo 2006 n. 78
Pres. f.f. Ranalli, Est. Manzi.
Ric. Tecninvest s.r.l. contro il Comune di Pergola |
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1. Antenne a servizio di impianti di radiodiffusione
sonora – Ricorso diretto all’annullamento del provvedimento
di riduzione in pristino – Domanda di concessione edilizia
in sanatoria - Sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.
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2. Antenne a servizio di impianti di radiodiffusione
sonora – Installazione abusiva senza autorizzazione - Adozione
di provvedimento di riduzione dei limiti di emissione elettromagnetiche
sulla base della sola abusività dell’impianto – Illegittimità
per carenza istruttoria – Sussiste.
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1. La proposizione di domanda di concessione
edilizia in sanatoria, in pendenza di ricorso giurisdizionale
diretto all’annullamento del provvedimento di riduzione
in pristino delle antenne asserite realizzate abusivamente,
comporta la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione,
poiché, quale che sia l’esito della richiesta sanatoria,
gli effetti lesivi potranno derivare solamente dai successivi
provvedimenti che l’amministrazione adotterà a seguito della
domanda di sanatoria.
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2. Il provvedimento con il quale si ordina
la riduzione delle emissioni elettromagnetiche da parte
di antenne a servizio di impianti di radiodiffusione sonora
deve essere sostenuto da riscontri tecnici probanti l’effettivo
superamento dei limiti, che non può essere semplicemente
presunto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
le Marche
(Sezione Prima)
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 00954
del 2001, proposto da:
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TECNIVEST s.r.l., con sede in Castel
Maggiore (BO), in persona del suo rappresentante legale,
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rossignoli, presso
il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, Via Matteotti,
n.31;
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contro
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il COMUNE di PERGOLA, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi
Cini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche
in Ancona, piazza Cavour, 29;
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e con l'intervento di
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MONRADIO s.r.l., con sede in Milano,
in persona del suo rappresentante legale, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Giovanni De Vergottini e Andrea Galvani,
presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Ancona,
al corso Mazzini, 156;
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per l'annullamento
- del provvedimento n.61 del 3.8.2001, a firma del Responsabile
del Settore Tecnico del Comune di Pergola, con cui è stata
disposta la rimozione delle antenne radio asserite installate
senza concessione edilizia dalla società ricorrente in Frazione
Montesecco;
- del provvedimento n.62 del 3.8.2001, con cui il Sindaco
di Pergola ha ordinato ai titolari di antenne radio ubicate
in località Montesecco, tra i quali anche la società ricorrente,
di procedere, all’immediata riduzione dei limiti di emissioni
elettromagnetiche prodotte dalle rispettive antenne nei
parametri di cautela previsti dal Decreto ministeriale n.381
del 1998, nelle more del ripristino e della diversa localizzazione
degli impianti disposto con separate ordinanze;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, se non
conosciuto;
nonché per l’annullamento
degli ulteriori provvedimenti impugnati con successivo atto
di motivi aggiunti depositato il 9.8.2002 e precisamente:
- dei provvedimenti n.12376 del 10.6.2002 e n.12761 del
10.6.2002, a firma del Responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Pergola, con cui è stato rispettivamente formalizzato
il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria
richiesta dalla parte ricorrente per la realizzazione delle
antenne radiofoniche suddette e di un container da collocare
alla base delle stesse, in quanto tali opere sono state
ritenute in contrasto con gli strumenti urbanistici;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
ivi compreso il parere sfavorevole espresso al riguardo
dalla Commissione edilizia comunale;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pergola;
Vista l’ordinanza cautelare n.86 del 19 febbraio 2002, con
la quale, in accoglimento di apposita istanza di parte ricorrente,
è stata temporaneamente sospesa l’efficacia dell’impugnato
provvedimento di demolizione e rimozione delle antenne radio
di cui si controverte, fino alla pronuncia da parte del
Comune sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria
nel frattempo presentata dalla società ricorrente;
Visto l’atto di intervento “ad adiuvandum” della società
Monradio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11/01/2006, il
dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori
come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 13.11.2001, depositato
il 5.12.2001, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti
indicati in epigrafe con i quali i competenti organi del
Comune di Pergola hanno rispettivamente disposto la rimozione
di antenne radio asserite installate dalla medesima società
in località Montesecco in assenza di qualsiasi titolo autorizzatorio
ed imposto nel contempo, nelle more della loro rimozione,
l’immediata riconduzione delle emissioni elettromagnetiche
generate dalle suddette nei limiti di cautela fissati dal
D.M. n.381 del 19 ottobre 1998.
1) Con l’atto introduttivo del giudizio è stato dedotto
in primo luogo un vizio di violazione dell’art.7 della legge
n.241 del 1990, in quanto l’adozione dei provvedimenti impugnati
non è stata preceduta dall’invio di apposito avviso di avvio
dei relativi procedimenti, in quanto la parte ricorrente
asserisce di esser titolare di apposita concessione per
l’esercizio della radiodiffusione con impianto nel Comune
di Pergola e come tale aveva titolo ad essere informato
preventivamente delle iniziative dell’Amministrazione comunale
che potevano limitare le facoltà riconosciute con il suddetto
atto concessorio.
2) Avverso l’impugnato provvedimento di rimozione delle
antenne asserite realizzate abusivamente, il difensore di
parte attrice deduce violazione dell’art.4 della legge n.223
del 1990 e dell’art.3, comma 22, della legge n.249 del 1997,
nonché vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell’errore
sul presupposto, in quanto, in base alle norme invocate,
per l’installazione di antenne destinate alla radiodiffusione
non necessitava alcuna concessione o autorizzazione edilizia,
soprattutto nel caso di soggetti titolari di concessione
statale per la radiodiffusione e da ciò l’asserita illegittimità
del provvedimento comunale oggetto di gravame con cui è
stata disposta la demolizione delle antenne necessarie alla
società ricorrente per l’esercizio della propria attività
di impresa radiofonica.
3) Avverso l’altro provvedimento pure oggetto di impugnazione
con cui è stata disposta la riduzione delle emissioni delle
onde elettromagnetiche prodotte dalle antenne radiofoniche
di cui si controverte, con il ricorso vengono dedotte censure
di violazione del quadro normativo di riferimento e di eccesso
di potere sotto il profilo del difetto di presupposto, poiché,
secondo la parte attrice, nel caso di specie, le emissioni
prodotte dagli impianti radiofonici suddetti non determinano
alcun superamento dei limiti di cautela fissati in sede
normativa. In ogni caso, l’ordinanza di bonifica degli impianti
adottata dal Sindaco di Pergola, per giunta in carenza di
potere in quanto autorità incompetente in materia, risulta
carente sul piano istruttorio, dal momento che non è basata
su alcun accertamento tecnico attendibile, visto che il
contestato superamento dei livelli di cautela in materia
di emissioni elettromagnetiche viene soltanto ipotizzato,
mancando qualsiasi riscontro obiettivo.
Con ordinanza cautelare n.86 del 19 febbraio 2002, il Tribunale
ha interinalmente sospeso l’efficacia dell’impugnato provvedimento
di demolizione delle antenne, fino alla pronuncia da parte
del Comune sulla domanda di sanatoria dell’abuso edilizio
nel frattempo presentata dalla società ricorrente.
Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 25.7.2002
e depositato il 20.8.2002, la ricorrente società Tecnivest
ha proposto impugnazione nei confronti dei provvedimenti
indicati in epigrafe n.12376 del 10.5.2002 e n.12761 del
10.6.2002, con i quali l’Autorità comunale ha negato il
rilascio della concessione edilizia in sanatoria presentata
per regolarizzare l’avvenuta precedente installazione delle
antenne radiofoniche di cui si controverte in assenza di
titolo autorizzatorio.
Avverso tali atti oggetto di successiva impugnazione la
parte attrice ripropone le stesse censure dedotte con il
ricorso originario.
In data 21.10.2002, si è costituito in giudizio il Comune
di Pergola il cui difensore ha genericamente concluso per
l’infondatezza dei motivi di doglianza dedotti dalla parte
ricorrente con il ricorso originario e con il successivo
atto di motivi aggiunti.
Con atto notificato il 28.12.2005, depositato il 30.12.2005,
si è costituita in giudizio in qualità di parte interveniente
“ad adiuvandum” la società Monradio, nella sua veste di
ditta acquirente del ramo di azienda della ricorrente società
Tecninvest, della quale fa parte anche l’impianto di radiodiffusione
trasmittente sulla frequenza di 98.400 Mhz. in località
Montesecco del Comune di Pergola che si avvale dell’utilizzo
delle antenne di cui si controverte in questa sede.
La parte interveniente, nel richiamarsi alle censure dedotte
dalla parte ricorrente, ha posto in evidenza che, al contrario
di quanto ritenuto dall’Autorità comunale resistente, per
la installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
e di impianti di radiodiffusione sonora, secondo quanto
previsto dal vigente quadro normativo di riferimento, costituito
dall’art.87 del Codice delle Telecomunicazioni approvato
con D.Lgs. n.259 del 2003, non è richiesto alcun titolo
edilizio e da ciò l’asserita illegittimità degli atti comunali
impugnati che, invece, risultano basati sull’erroneo presupposto
della obbligatoria acquisizione di concessione edilizia
per la collocazione di tali impianti tra i quali vanno ricomprese
anche le antenne radiofoniche di cui è causa.
Per quanto riguarda più in particolare l’invocato annullamento
dell’ordinanza di riduzione delle emissioni elettromagnetiche
fatta oggetto di separata impugnazione, il difensore della
parte interveniente ha diffusamente insistito per l’accoglimento
delle censure dedotte con il ricorso, sul presupposto del
mancato superamento nel caso che occupa dei limiti di cautela
imposti dalle norme di settore.
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DIRITTO
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1) Con la presente iniziativa giudiziaria
la parte ricorrente ha in un primo tempo impugnato il provvedimento
indicato in epigrafe con cui l’Autorità comunale intimata
ha disposto la demolizione di antenne radio asserite installate
abusivamente in carenza di preventivo titolo autorizzatorio,
facendosi nel contempo carico, nelle more di decisione della
causa, di presentare apposita domanda di sanatoria per regolarizzare
l’avvenuta installazione delle antenne qualificate abusive
dagli organi comunali.
Va al riguardo anche precisato che tale domanda di sanatoria
è stata esitata negativamente dal Comune ed il relativo
provvedimento di diniego di regolarizzazione è stato fatto
oggetto di autonoma impugnazione con successivo atto di
motivi aggiunti.
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1/A) Ciò posto, ritiene il Collegio che l’accennata
proposizione della domanda di concessione edilizia in sanatoria,
in pendenza del ricorso giurisdizionale diretto all’annullamento
del provvedimento di riduzione in pristino delle antenne
asserite realizzate abusivamente di cui si controverte,
ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse a tale
impugnazione, poiché quale che sia l’esito della richiesta
sanatoria, gli eventuali effetti lesivi potranno solo derivare
dai successivi provvedimenti che l’Amministrazione è tenuta
ad adottare a seguito della domanda di sanatoria.
Infatti, se la domanda di sanatoria viene definita favorevolmente
per la parte richiedente, il provvedimento di demolizione
delle antenne radiofoniche perde efficacia, mentre se viene
respinta con atto esplicito, l’Amministrazione sarà tenuta
a riesaminare con autonomo procedimento l’intera fattispecie
ed emanare un nuovo atto sanzionatorio con l’assegnazione
di un nuovo termine per eseguirlo con conseguente inefficacia
del precedente provvedimento demolitorio.
Donde, in considerazione di quanto precisato e della circostanza
che con la domanda di sanatoria la parte ricorrente richiedente
la regolarizzazione, ad avviso del Collegio, ha dimostrato
una sorta di acquiescenza all’iniziativa sanzionatoria dell’Amministrazione,
in quanto la richiesta di sanatoria comporta un indiretto
riconoscimento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione,
poiché trova giustificazione nella spontanea ammissione
dell’abusività dell’opera edilizia, altrimenti non avrebbe
senso chiederne la regolarizzazione, tutto induce a ritenere
che sia venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla
decisione del capo impugnatorio preordinato all’annullamento
del provvedimento di demolizione delle antenne prospettato
con l’atto introduttivo del giudizio, a causa della riferita
successiva intervenuta reiezione della domanda di sanatoria
del relativo abuso edilizio che si intendeva sanzionare
con tale atto di ripristino (Cons.St., Sez.V, 14 giugno
2004, n.3794; TAR Emilia Romagna, 12 giugno 2001, n.467;
TAR Campania, 11 settembre 2002, n.4800).
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2) Una volta dichiarata la improcedibilità
del ricorso originario per le ragioni cui si è fatto cenno,
per motivi di ordine logico va esaminato l’atto di motivi
aggiunti con cui la parte attrice ha prospettato l’invalidità
del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia delle
antenne in precedenza realizzate abusivamente dalla ricorrente
società Tecninvest (pratica edilizia n.404/01), nonché dell’autonomo
formale diniego di rilascio di concessione edilizia avanzata
dalla stessa società per la installazione di una nuova antenna
e di un container alla sua base sempre in località Motesecco
(pratica edilizia n.414/01).
Avverso tali provvedimenti impugnati con atto di motivi
aggiunti, il difensore di parte attrice denuncia soltanto
una violazione dell’art.4 della legge n.223 del 1990 e dell’art.3
della legge n.249 del 1997, in quanto, a suo dire, la titolarità
di atto di concessione di frequenze radiofoniche da parte
della società Tecninvest le darebbe titolo al rilascio di
tutte le autorizzazioni edificatorie necessarie alla installazione
degli impianti di trasmissione e, quindi, pure delle antenne,
anche in deroga agli strumenti urbanistici, attesa la qualifica
di opere di pubblica utilità attribuita dalle norme citate
a tali impianti.
Tale assunto va valutato destituito di fondamento, in quanto,
alla data di adozione dei provvedimenti impugnati con atto
di motivi aggiunti (10 maggio e 10 giugno del 2002) le norme
invocate dalla parte ricorrente che riconoscevano soltanto
il diritto dei concessionari di impianti di radiodiffusione
sonora o televisiva ad espropriare le aree necessarie alla
installazione degli stessi, risultavano tuttavia essere
state abrogate dall’art.58 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.325,
recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di espropriazione per pubblica utilità.
Per cui, anche a volere prescindere da tale circostanza,
alla stregua della normativa vigente alla data di adozione
degli atti oggetti di impugnazione in questa sede, non vi
è dubbio che la installazione di antenne a servizio di impianti
di radiodiffusione sonora era comunque sottoposta alla preventiva
acquisizione di apposita concessione edilizia, stante quanto
espressamente stabilito dall’art.3 della legge regionale
Marche 13 novembre 2001, n.25, il cui rilascio era subordinato
comunque al rispetto delle norme in materia urbanistica,
di salvaguardia e tutela paesaggistico-ambientale e storico-architettonica.
Di conseguenza, anche a volere non tener conto della riferita
non operatività delle norme invocate dalla parte ricorrente
a sostegno della propria impugnativa avanzata con l’atto
di motivi aggiunti, non può essere comunque trascurato che
le stesse non riconoscevano ai concessionari di servizi
di radiodiffusione sonora alcuna esenzione dall’obbligo
di munirsi di concessione edilizia per la realizzazione
dei relativi impianti e, quindi, anche per la installazione
delle antenne trasmittenti, risolvendosi la situazione di
vantaggio riconosciuta dalle norme citate nella sola possibilità
di acquisire anche a mezzo esproprio le aree sulle quali
andavano localizzati i tralicci di sostegno delle antenne.
Sulla base di quanto precisato e con riferimento alle accennate
censure di violazione di legge dedotte dalla parte ricorrente
a sostegno del capo impugnatorio preordinato all’annullamento
degli atti di diniego di concessione edilizia in sanatoria
ed ordinaria, l’atto di motivi aggiunti va dunque respinto,
stante la dimostrata infondatezza dei profili di doglianza
con il medesimo prospettati ed attesa la contestuale impossibilità
per il Collegio di valorizzare le altre distinte censure
dedotte autonomamente dalla parte interveniente, poiché
con l’atto di intervento è consentito soltanto di far valere
argomentazioni a sostegno delle ragioni prospettate dalla
parte ricorrente o resistente, essendo comunque escluso
per costante orientamento della giurisprudenza che con l’atto
di intervento “ad adiuvandum” si possa ampliare il “thema
decidendum” quale è stato delimitato dalla parte ricorrente,
attraverso l’autonoma proposizione di nuovi motivi di impugnativa
(Cons.St., Sez.IV, 16 magio 1985, n.184; TAR Lazio, Sez.II,
11 febbraio 2004, n.1283).
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3) Residua a questo punto la delibazione
del capo impugnatorio dedotto con l’atto introduttivo del
giudizio, avente ad oggetto il sindacato del provvedimento
comunale n.62 del 3.8.2001, con cui è stato ordinato alla
società ricorrente l’immediata riduzione dei limiti di emissione
elettromagnetiche prodotte dalle antenne ritenute abusive
sotto l’aspetto urbanistico ed edilizio, nelle more della
loro riduzione in pristino disposta con separato provvedimento.
Ravvisa in proposito il Collegio che tale provvedimento
non ha perso efficacia a seguito della presentazione della
domanda di sanatoria edilizia delle stesse antenne, in quanto
si ritiene che il relativo ordine di riduzione dei limiti
delle emissioni elettromagnetiche sia destinato comunque
ad operare nel tempo in assenza della rimozione delle antenne,
come di fatto è avvenuto in conseguenza della disposta sospensione
dell’efficacia del provvedimento di demolizione delle stesse
ad opera di questo Tribunale con ordinanza cautelare n.86
del 19 febbraio 2002.
Ciò posto, fondate vanno valutate le censure di parte ricorrente
preordinate a denunciare una carenza di istruttoria e la
mancanza del presupposto per adottare il suddetto atto di
riduzione delle emissioni elettromagnetiche generate dalle
antenne radio di cui è causa, in quanto il contestato superamento
dei limiti di emissione che ha giustificato l’adozione dell’ordinanza
impugnata non risulta basato su alcun accertamento tecnico,
dal momento che nella relazione dell’Ufficio Tecnico comunale
richiamata nelle premesse dell’ordinanza oggetto di sindacato,
non si fa riferimento ad alcun riscontro tecnico compiuto
per verificare l’effettivo superamento dei limiti di emissione
contestato.
Infatti, in tale relazione si fa soltanto cenno ad una nota
dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale – ARPAM
– nella quale si dà atto che non è stato possibile monitorare
la situazione dei campi magnetici all’interno della case
situate nelle vicinanze delle antenne, per cui il superamento
dei valori di cautela dei campi elettromagnetici viene soltanto
presunto.
Pertanto, con riferimento a tali precisazioni in punto di
fatto, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato
sia sicuramente carente sul piano istruttorio il cui esito,
essendo caratterizzato, come si è visto, da incertezze ed
inattendibilità, non può essere ritenuto in grado di supportare
il provvedimento impugnato che risulta pertanto basato su
presupposti errati.
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4) In conclusione, sulla base di quanto argomentato
e statuito in precedenza, il ricorso principale va in parte
dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
ed in parte va accolto nei miti sopraprecisati, con il conseguente
annullamento del provvedimento del Sindaco di Pergola n.62
del 3.8.2001. L’atto di motivi aggiunti va invece respinto.
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5) Sussistono giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese egli onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche, pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo
dichiara improcedibile, in parte lo rigetta ed in parte
lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento
del Sindaco di Pergola n.62 del 3.8.2001.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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