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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 17 marzo 2006 n. 77
Pres. Sammarco, Est. Tramaglini
Ric. Guerri Marcello contro il Comune di San Severino Marche


Trasferimento di dipendente per incompatibilità ambientale – Omessa comunicazione di avvio – Assenza di ragioni di urgenza -Illegittimità.

Il provvedimento di trasferimento del dipendente, dal quale non emergano ragioni di urgenza, deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 00229 del 1998, proposto da:

 

GUERRI Marcello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Callea e Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Cucchiarini in Ancona, via Frediani, 22;

 

contro

 

il Comune di San Severino Marche, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Calzolaio, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Rossi in Ancona, corso Garibaldi, 136;

 

nei confronti di

 

PICCININI Eraldo, non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento,
- dell’atto n.284/seg., in data 10 ottobre 1997, con il quale il Sindaco del Comune di San Severino Marche ha disposto il trasferimento del ricorrente dall’incarico di responsabile del VII settore “Polizia Municipale” a quello di responsabile dell’VIII settore “Musei, biblioteca …”;
- della delibera di Giunta Municipale n.700 del 9 ottobre 1997;
- di tutti gli atti del procedimento, presupposti, connessi o conseguenziali.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché l’atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente e le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 08/06/2005, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente, Comandante dei Vigili Urbani del Comune di San Severino Marche, con ricorso depositato in data 3 marzo 1998, insorge contro il provvedimento con il quale il Sindaco lo ha sollevato dall’incarico di Responsabile del VII settore “Polizia Urbana” per destinarlo all’incarico di Responsabile dell’VIII settore “Musei, biblioteca e formazione professionale”.
Riferisce che il trasferimento contestato sarebbe seguito ad uno stato di conflittualità risalente nel tempo, creatosi nei confronti di taluni subalterni. In particolare, secondo il ricorrente, la situazione di ostilità era già iniziata almeno nel 1994, quando il Comandante aveva denunciato in sede penale uno dei sottoposti, e si era poi fortemente acuita nei primi mesi del 1997, successivamente alla condanna penale del sottufficiale denunciato, fino a sfociare in una contestuale richiesta di trasferimento da parte di diversi addetti al settore, in data 6 ottobre 1997.
Con provvedimento in data 7 ottobre 1997, a seguito della ricezione delle richieste di trasferimento, il Sindaco aveva incaricato il Segretario Generale di svolgere un’indagine e relazionare sulla situazione dell’ufficio di Polizia Urbana.
Nella relazione, dell’8 ottobre, il Segretario dava atto della sussistenza di una continua situazione di dissidio tra il vertice del settore e diversi addetti, che si protraeva fin dal 1992, tale da determinare la proposizione di diverse e ripetute richieste di trasferimento da parte di numerosi subalterni.
Il Segretario, pertanto, proponeva il trasferimento per incompatibilità ambientale, regolato dall’art.32 penultimo comma T.U. n.3/1957, nei confronti di tutti i sottoposti che avevano da ultimo chiesto di essere destinati ad altri incarichi ovvero nei confronti del Responsabile del settore.
A sostegno del ricorso, lamenta innanzitutto la violazione degli artt.7 e ss. L. n.241/1990 e l’eccesso di potere per carenza di essenziali presupposti procedimentali, in quanto il procedimento, conclusosi con il trasferimento per incompatibilità ambientale del ricorrente, non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio normativamente richiesta. Segnalava che il procedimento, iniziato a seguito delle richieste di trasferimento avanzate dai subalterni (6 ottobre 1997), si era poi repentinamente concluso con il trasferimento del ricorrente (10 ottobre 1997), senza che il destinatario dell’atto potesse in alcun modo prevedere siffatto esito.
Deduce inoltre la violazione degli artt.3 e 7 L. n.241/1990 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, si duole del fatto che, stante la chiara situazione di conflitto tra il vertice ed i sottoposti, nel corso della brevissima istruttoria, non sia stato dato alcun rilievo alle proprie ragioni, completamente obliterate in favore della posizione dei subalterni, senza avere la possibilità di partecipare in alcun modo al procedimento.
Denuncia infine la violazione dell’art.32, comma 4° del T.U. 10 gennaio 1957, n.3 e l’eccesso di potere per difetto o inadeguatezza della motivazione. Il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, secondo il ricorrente, è destinato a colpire il dipendente che con il proprio comportamento possa arrecare pregiudizio al prestigio dell’ufficio ovvero turbarne il buon andamento. L’applicazione della misura nei confronti del ricorrente, pertanto, presupporrebbe un giudizio di disvalore sulla sua condotta, in realtà non esternato nel provvedimento né tanto meno motivato.
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso siccome inammissibile e comunque infondato.
Contesta che la comunicazione di avvio del procedimento fosse effettivamente necessaria, in relazione alla urgenza di superare il rischio di gravi disservizi nel settore.
Sulle altre censure, ritiene che la decisione dell’Amministrazione non era dovuta ad un giudizio di disvalore sulla condotta del comandante, ma alla situazione di irriducibile conflitto che si era creata all’interno del settore ed alla impossibilità di risolverla mediante l’accoglimento delle richieste di trasferimento dei subalterni, che si sarebbe risolto nella sottrazione dal Corpo della Polizia Municipale di circa il 60% degli operatori.

 

DIRITTO

 

Innanzitutto va osservato che il disposto trasferimento non implica un giudizio di disvalore sull’operato del funzionario, tantomeno appare fondato ritenere che, privilegiando lo spostamento ad altro settore del ricorrente, il Comune abbia in qualche modo preso posizione a favore di una delle parti nell’ambito di una situazione di insanabile dissidio. Da tale punto di vista il provvedimento è neutro, essendo posto a suo presupposto la sussistenza di un clima dell’ambiente di lavoro che solo l’allontanamento di una delle parti in conflitto poteva ricondurre a normalità.
Ciò detto, va osservato che il ricorso deve essere accolto essendo fondata la censura che contesta la violazione dell’art.7 L. n.241/90, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento senza che il provvedimento impugnato desse atto dell’esistenza di ragioni di urgenza che non consentivano l’allungamento dei tempi del procedimento.
L’art.7 L. n.241/1990 pone infatti a carico delle amministrazioni un generale onere di preavviso procedimentale, dal quale si può prescindere in tutti i casi in cui non ostino motivi d’urgenza, che devono peraltro essere puntualmente esternati nel provvedimento (Cons. Stato, sez.VI, 18 dicembre 2000, n.6744).
Il provvedimento impugnato, seppure adottato all’esito di un’attività istruttoria particolarmente rapida, non contiene alcun riferimento a specifiche ragioni di urgenza, tali da consentire l’omissione dell’adempimento procedurale e tale omissione non può essere colmata in sede contenziosa.
Tantomeno può ritenersi che tali ragioni di urgenza emergano di per sé dal contesto provvedimentale. La situazione di tensione descritta in atti si protraeva ormai da lungo tempo e, nel corso degli anni, i vari tentativi di risolverla non avevano prodotto alcun effetto degno di nota, per cui è di tutta evidenza l’esigenza di risolvere tempestivamente uno stato di persistente disagio in grado di compromettere il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio. Tale evidente necessità non è tuttavia di per sé tale da essere incompatibile con la partecipazione procedimentale dell’interessato, ed anzi appare come un’esigenza primaria, attesa la gravità del provvedimento, lo svolgimento di un’attività istruttoria in cui fosse garantito l’apporto di ogni soggetto coinvolto.
In conseguenza della fondatezza della censura in esame il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Ciò considerato, si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe annullando il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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