| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 17 marzo 2006 n. 77
Pres. Sammarco, Est. Tramaglini
Ric. Guerri Marcello contro il Comune di San Severino Marche
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Trasferimento di dipendente per incompatibilità
ambientale – Omessa comunicazione di avvio – Assenza di
ragioni di urgenza -Illegittimità.
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Il provvedimento di trasferimento del dipendente,
dal quale non emergano ragioni di urgenza, deve essere necessariamente
preceduto dalla comunicazione di avvio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
le Marche
(Sezione Prima)
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 00229
del 1998, proposto da:
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GUERRI Marcello, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Pasquale Callea e Umberto Segarelli, con domicilio
eletto presso l’avv. Anna Cucchiarini in Ancona, via Frediani,
22;
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contro
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il Comune di San Severino Marche,
in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Andrea Calzolaio, con domicilio eletto presso
l’avv. Giorgio Rossi in Ancona, corso Garibaldi, 136;
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nei confronti di
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PICCININI Eraldo, non costituito in
giudizio;
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per l'annullamento,
- dell’atto n.284/seg., in data 10 ottobre 1997, con il
quale il Sindaco del Comune di San Severino Marche ha disposto
il trasferimento del ricorrente dall’incarico di responsabile
del VII settore “Polizia Municipale” a quello di responsabile
dell’VIII settore “Musei, biblioteca …”;
- della delibera di Giunta Municipale n.700 del 9 ottobre
1997;
- di tutti gli atti del procedimento, presupposti, connessi
o conseguenziali.
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Visto il ricorso con i relativi allegati,
nonché l’atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
resistente e le memorie depositate dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 08/06/2005, il
dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori
come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente, Comandante dei Vigili Urbani
del Comune di San Severino Marche, con ricorso depositato
in data 3 marzo 1998, insorge contro il provvedimento con
il quale il Sindaco lo ha sollevato dall’incarico di Responsabile
del VII settore “Polizia Urbana” per destinarlo all’incarico
di Responsabile dell’VIII settore “Musei, biblioteca e formazione
professionale”.
Riferisce che il trasferimento contestato sarebbe seguito
ad uno stato di conflittualità risalente nel tempo, creatosi
nei confronti di taluni subalterni. In particolare, secondo
il ricorrente, la situazione di ostilità era già iniziata
almeno nel 1994, quando il Comandante aveva denunciato in
sede penale uno dei sottoposti, e si era poi fortemente
acuita nei primi mesi del 1997, successivamente alla condanna
penale del sottufficiale denunciato, fino a sfociare in
una contestuale richiesta di trasferimento da parte di diversi
addetti al settore, in data 6 ottobre 1997.
Con provvedimento in data 7 ottobre 1997, a seguito della
ricezione delle richieste di trasferimento, il Sindaco aveva
incaricato il Segretario Generale di svolgere un’indagine
e relazionare sulla situazione dell’ufficio di Polizia Urbana.
Nella relazione, dell’8 ottobre, il Segretario dava atto
della sussistenza di una continua situazione di dissidio
tra il vertice del settore e diversi addetti, che si protraeva
fin dal 1992, tale da determinare la proposizione di diverse
e ripetute richieste di trasferimento da parte di numerosi
subalterni.
Il Segretario, pertanto, proponeva il trasferimento per
incompatibilità ambientale, regolato dall’art.32 penultimo
comma T.U. n.3/1957, nei confronti di tutti i sottoposti
che avevano da ultimo chiesto di essere destinati ad altri
incarichi ovvero nei confronti del Responsabile del settore.
A sostegno del ricorso, lamenta innanzitutto la violazione
degli artt.7 e ss. L. n.241/1990 e l’eccesso di potere per
carenza di essenziali presupposti procedimentali, in quanto
il procedimento, conclusosi con il trasferimento per incompatibilità
ambientale del ricorrente, non era stato preceduto dalla
comunicazione di avvio normativamente richiesta. Segnalava
che il procedimento, iniziato a seguito delle richieste
di trasferimento avanzate dai subalterni (6 ottobre 1997),
si era poi repentinamente concluso con il trasferimento
del ricorrente (10 ottobre 1997), senza che il destinatario
dell’atto potesse in alcun modo prevedere siffatto esito.
Deduce inoltre la violazione degli artt.3 e 7 L. n.241/1990
e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza
di motivazione. In particolare, si duole del fatto che,
stante la chiara situazione di conflitto tra il vertice
ed i sottoposti, nel corso della brevissima istruttoria,
non sia stato dato alcun rilievo alle proprie ragioni, completamente
obliterate in favore della posizione dei subalterni, senza
avere la possibilità di partecipare in alcun modo al procedimento.
Denuncia infine la violazione dell’art.32, comma 4° del
T.U. 10 gennaio 1957, n.3 e l’eccesso di potere per difetto
o inadeguatezza della motivazione. Il provvedimento di trasferimento
per incompatibilità ambientale, secondo il ricorrente, è
destinato a colpire il dipendente che con il proprio comportamento
possa arrecare pregiudizio al prestigio dell’ufficio ovvero
turbarne il buon andamento. L’applicazione della misura
nei confronti del ricorrente, pertanto, presupporrebbe un
giudizio di disvalore sulla sua condotta, in realtà non
esternato nel provvedimento né tanto meno motivato.
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso
siccome inammissibile e comunque infondato.
Contesta che la comunicazione di avvio del procedimento
fosse effettivamente necessaria, in relazione alla urgenza
di superare il rischio di gravi disservizi nel settore.
Sulle altre censure, ritiene che la decisione dell’Amministrazione
non era dovuta ad un giudizio di disvalore sulla condotta
del comandante, ma alla situazione di irriducibile conflitto
che si era creata all’interno del settore ed alla impossibilità
di risolverla mediante l’accoglimento delle richieste di
trasferimento dei subalterni, che si sarebbe risolto nella
sottrazione dal Corpo della Polizia Municipale di circa
il 60% degli operatori.
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DIRITTO
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Innanzitutto va osservato che il disposto
trasferimento non implica un giudizio di disvalore sull’operato
del funzionario, tantomeno appare fondato ritenere che,
privilegiando lo spostamento ad altro settore del ricorrente,
il Comune abbia in qualche modo preso posizione a favore
di una delle parti nell’ambito di una situazione di insanabile
dissidio. Da tale punto di vista il provvedimento è neutro,
essendo posto a suo presupposto la sussistenza di un clima
dell’ambiente di lavoro che solo l’allontanamento di una
delle parti in conflitto poteva ricondurre a normalità.
Ciò detto, va osservato che il ricorso deve essere accolto
essendo fondata la censura che contesta la violazione dell’art.7
L. n.241/90, essendo stata omessa la comunicazione di avvio
del procedimento senza che il provvedimento impugnato desse
atto dell’esistenza di ragioni di urgenza che non consentivano
l’allungamento dei tempi del procedimento.
L’art.7 L. n.241/1990 pone infatti a carico delle amministrazioni
un generale onere di preavviso procedimentale, dal quale
si può prescindere in tutti i casi in cui non ostino motivi
d’urgenza, che devono peraltro essere puntualmente esternati
nel provvedimento (Cons. Stato, sez.VI, 18 dicembre 2000,
n.6744).
Il provvedimento impugnato, seppure adottato all’esito di
un’attività istruttoria particolarmente rapida, non contiene
alcun riferimento a specifiche ragioni di urgenza, tali
da consentire l’omissione dell’adempimento procedurale e
tale omissione non può essere colmata in sede contenziosa.
Tantomeno può ritenersi che tali ragioni di urgenza emergano
di per sé dal contesto provvedimentale. La situazione di
tensione descritta in atti si protraeva ormai da lungo tempo
e, nel corso degli anni, i vari tentativi di risolverla
non avevano prodotto alcun effetto degno di nota, per cui
è di tutta evidenza l’esigenza di risolvere tempestivamente
uno stato di persistente disagio in grado di compromettere
il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio. Tale evidente
necessità non è tuttavia di per sé tale da essere incompatibile
con la partecipazione procedimentale dell’interessato, ed
anzi appare come un’esigenza primaria, attesa la gravità
del provvedimento, lo svolgimento di un’attività istruttoria
in cui fosse garantito l’apporto di ogni soggetto coinvolto.
In conseguenza della fondatezza della censura in esame il
ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto
impugnato.
Ciò considerato, si ritengono sussistere giusti motivi per
disporre la compensazione delle spese processuali tra le
parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso in epigrafe annullando il provvedimento
impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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