| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 17 marzo 2006 n. 76
Pres. Sammarco, Est. Daniele
Ric. Comagri s.p.a. contro il Comune di Jesi |
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1. P.r.g. – Costitutivo di effetti – Carattere
immediatamente lesivo – È direttamente impugnabile.
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2. P.r.g. – Approvazione regionale – Impugnazione
del p.r.g – Omessa impugnazione della approvazione regionale
–- P.r.g. ha effetti caducanti sull’approvazione regionale
– Ammissibilità e procedibilità del ricorso.
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1. Il p.r.g., una volta adottato e nella
misura in cui è suscettibile di applicazione, è atto immediatamente
lesivo e direttamente impugnabile: ciò che rileva a tal
fine, infatti, non è la sua collocazione al termine del
procedimento ma il carattere costitutivo degli effetti,
che ad esso si ricollegano.
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2. L’omessa impugnazione del provvedimento
regionale di approvazione del p.r.g. non determina l’inammissibilità
né l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il p.r.g.
stesso, poiché l’annullamento del piano adottato esplica
effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti
sull’atto di approvazione regionale, che si limita a confermare
le previsioni contenute nel p.r.g.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
le Marche
(Sezione Prima)
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 00138
del 1988, proposto da:
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s.p.a. COMAGRI – HOTEL FEDERICO II,
corrente in Jesi, in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Franco Morbiducci, domiciliato
in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale, ai sensi
dell’art.35 del R.D. 26 giugno 1924, n.1054, richiamato
dall’art.19 della L. 6 dicembre 1971, n.1034;
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contro
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il COMUNE di JESI, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio
Mastri, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona,
al Corso Garibaldi n.124;
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per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Jesi 29.7.1987
n.151 di adozione del nuovo P.R.G., con riferimento in particolare
alla normativa introdotta per l’area circostante l’Hotel
Federico II, sita in zona Figuretta.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesi;
Viste le proprie ordinanze 8 luglio2004, n.117 e 2 febbraio
2005, n.2;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 08/06/2005, il
dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori
come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 14.1.1988, depositato
il 2.2.1988, la s.p.a. Comagri – Hotel Federico II, in qualità
di proprietaria del suddetto complesso alberghiero e delle
aree circostanti, ha impugnato la deliberazione del Consiglio
comunale di Jesi 29.7.1987 n.151 di adozione del nuovo P.R.G.,
deducendone l’illegittimità in riferimento alla normativa
che ha destinato a verde alberato o sottoposto a vincoli
diversi le aree di sua proprietà.
Espone la società ricorrente che con la variante al P.R.G.
adottata con deliberazione consiliare 23.1.1980 n.80 il
Comune di Jesi – avuto riguardo alla scarsa qualità e quantità
delle attrezzature alberghiere cittadine – aveva individuato
in località Figuretta un’area da destinare ad uso alberghiero;
su detta area è stata realizzata l’edificazione dell’albergo-ristorante
“Federico II” e degli annessi impianti sportivi.
Con la variante generale oggetto del presente giudizio,
peraltro, la destinazione alberghiera è stata pregiudicata
mediante la imposizione, sulle aree circostanti, di destinazioni
e vincoli penalizzanti (verde agricolo, verde alberato,
attrezzature per la sosta ed il ristoro, parcheggi pubblici),
contraddicendo immotivatamente le scelte pianificatorie
effettuate in precedenza.
La s.p.a. Comagri deduce quindi l’illegittimità degli atti
impugnati per eccesso di potere sotto i profili della illogicità,
irrazionalità e carenza di motivazione, violazione e falsa
applicazione degli artt.11 e 12 della L. 8 aprile 1976 n.278
e del regolamento comunale sul funzionamento dei consigli
circoscrizionali, nonché della L. 23 dicembre 1978, n.833
e della L.R. Marche 3 marzo 1982 n.7, violazione del D.P.R.
11 luglio 1986 n.382 ed eccesso di potere per l’incompatibilità
del progettista incaricato della redazione del progetto
della variante al P.R.G..
Costituitosi in giudizio il Comune di Jesi, ha dedotto la
infondatezza delle censure formulate nel ricorso, eccependone
inoltre l’inammissibilità ed improcedibilità per le seguenti
ragioni:
a) mancata notifica del ricorso all’Autorità regionale,
necessaria poiché il P.R.G. costituisce atto complesso;
b) mancata impugnazione di atti presupposti;
c) emanazione, nelle more del giudizio, di nuovi atti satisfattivi
della pretesa azionata dalla società ricorrente.
Con ordinanze 8 luglio2004, n.117 e 2 febbraio 2005, n.2
il Tribunale ha disposto l’espletamento di incombenti istruttori.
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DIRITTO
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1.- La difesa della resistente Amministrazione
eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso,
in quanto non notificato alla Regione Marche:
L’eccezione è infondata.
Si deve osservare, in primo luogo, che oggetto del gravame
è la deliberazione di adozione della variante al P.R.G.,
ritualmente impugnata dalla s.p.a. Comagri, poiché, come
chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con
sentenza n.1 del 9 marzo 1983, alla quale ha fatto riscontro
il conforme orientamento della successiva giurisprudenza
(Cons.St., Sez.IV, 9 aprile 1999, n.614; 19 ottobre 1994,
n.819 e 18 marzo 1993, n.311; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic.,
14 agosto 1995, n.284 ), il piano regolatore, una volta
adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione,
è atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile,
ancorché la sua impugnazione costituisca una facoltà e non
un onere, allo stesso modo e alle stesse condizioni in cui
ciò avverrebbe in caso di piano approvato; agli effetti,
infatti, della configurabilità di un atto come provvedimento
impugnabile, ciò che rileva non è la sua collocazione al
termine del procedimento, bensì il carattere costitutivo
degli effetti, che all’atto stesso si ricollegano (Cons.St.,
Sez.IV, 1° settembre 1997, n.937). E nella fattispecie,
non è revocabile in dubbio la sussistenza dell’interesse
a ricorrere in capo alla s.p.a. Comagri, atteso che a seguito
dell’adozione della variante al P.R.G., e nelle more della
sua approvazione, è scattata l’automatica applicazione delle
misure di salvaguardia, ai sensi dell’art.10, comma 5, della
L. 17 agosto 1942, n.1150, nel testo modificato dall’art.3
della L. 6 agosto 1967, n.765.
In secondo luogo, si deve evidenziare che altrettanto consolidata
giurisprudenza (Cons.St., Sez.IV; 15 settembre 1998, n.1155,
9 dicembre 1997, n.1353, e 26 aprile 1990, n.314; Sez.II,
par. 21 gennaio 1998, n.2907/97; Cons. Giust. Amm. Reg.
Sic., 21 febbraio 2000, n.74) afferma che l'omessa impugnazione
del provvedimento regionale di approvazione di un piano
regolatore generale non determina alcuna preclusione all'ammissibilità
– e non determina altresì l'improcedibilità – del ricorso
proposto contro la delibera di adozione dello strumento
urbanistico, in quanto l’annullamento di quest’ultima, comportando
il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto
complesso il cui procedimento si conclude solo con l’approvazione
regionale, esplica effetti automaticamente caducanti e non
meramente vizianti sul successivo provvedimento regionale,
nella parte in cui lo stesso si limita a confermare le previsioni
già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa.
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione in rito mossa
dalla resistente Amministrazione, poiché – non essendo necessaria
l’impugnazione del provvedimento regionale di approvazione
della variante – non sussisteva neanche la necessità di
notificare il ricorso alla Regione Marche, trattandosi dell’impugnazione
della deliberazione di adozione del piano e dovendo quindi
l’unica parte necessaria del giudizio essere individuata
nel Comune di Jesi.
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2.- Neppure ha fondamento l’eccezione di
inammissibilità per omessa impugnazione di atti presupposti
(deliberazioni 5.7.1984 n.39, 26.7.1984 n.599 e 26.3.1985
n.473) con le quali sarebbero state fissate – anteriormente
alla emanazione del provvedimento di adozione – le linee
programmatiche per la redazione del nuovo P.R.G., poiché
i suddetti atti si configurano come provvedimenti di indirizzo,
estranei alla procedura prettamente urbanistica ed aventi
una funzione endoprocedimentale e propulsiva, privi di una
autonoma capacità lesiva e come tali non impugnabili. Ed
anche volendo considerare diversamente il contenuto dispositivo
di tali atti, la loro omessa impugnazione provocherebbe
unicamente la inammissibilità della censura volta a prospettare
la illegittimità del conferimento dell’incarico per la redazione
dello strumento urbanistico, e non dell’intero ricorso.
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3.- Il Comune di Jesi eccepisce, poi, l’improcedibilità
del ricorso per l’omessa impugnazione di nuovi atti satisfattivi
della pretesa azionata dalla società ricorrente, sopravvenuti
nelle more del presente giudizio.
Ai fini della delibazione dell’eccezione, il Collegio ritiene
che si debba scindere il contenuto delle scelte pianificatorie
comunali, in relazione agli effetti prodottisi sulle porzioni
di territorio ubicate, rispettivamente, a monte ed a valle
del complesso alberghiero de quo.
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3.1.- Per quanto riguarda le aree a monte,
in effetti la documentazione prodotta dall’Amministrazione
comunale dimostra che, nel corso del presente giudizio,
sono intervenuti alcuni provvedimenti (deliberazioni consiliari
23.7.1999 n.216 e 12.11.1999 n.286) per effetto dei quali
la sottozona VA (verde alberato) è stata modificata in sottozona
VS per rendere possibile la realizzazione di parcheggi privati
a servizio della struttura alberghiera; come esattamente
dedotto dalla difesa del Comune di Jesi, le modifiche apportate
allo strumento urbanistico qui contestato sono state, rispetto
all’assetto originario, addirittura migliorative per la
società ricorrente (poiché ne è risultata una maggiore estensione
dell’area destinata alle attrezzature alberghiere), e comunque
la s.p.a. Comagri ha mostrato di farvi acquiescenza, non
proponendo impugnazione né sollevando contestazioni di sorta,
sicché per tale parte il ricorso deve essere dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
3.2.- Per quanto riguarda invece le scelte pianificatorie
relative alle aree site a valle del complesso alberghiero,
e contigue alla ex strada statale n.76, le destinazioni
a parcheggi pubblici (UP), attrezzature per la sosta ed
il ristoro (VP) e verde alberato (VA) sono rimaste inalterate
a tutt’oggi, sicché persiste l’interesse della società ricorrente
a chiederne la caducazione.
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4.- Nella parte oppositiva a queste ultime
scelte pianificatorie il ricorso merita accoglimento, risultando
fondate, ed assorbenti, le censure di eccesso di potere
per illogicità, irrazionalità e carenza di motivazione con
esso dedotte.
Come premesso nella esposizione in fatto, il Comune di Jesi
con variante al P.R.G. adottata con deliberazione consiliare
23.1.1980 ed approvata con decreto del Presidente della
Giunta regionale 20.5.1981 n.1960 aveva individuato (data
la scarsa quantità e qualità delle attrezzature alberghiere
cittadine) un’area in località Figuretta, da destinare ad
uso alberghiero; su detta area è stato realizzato un complesso
alberghiero di pregio (denominato “Hotel Federico II”),
costituito da un nucleo alberghiero propriamente detto,
da un auditorium e da impianti sportivi. L’intero complesso
(come dimostra la documentazione anche fotografica acquisita
in atti) si inserisce in un ampio parco costituito da prati
verdi, vegetazione cespugliosa e d’alto fusto.
A parziale modifica di tale determinazione, però, il Comune
di Jesi, con il nuovo piano regolatore oggetto del presente
giudizio, ha sottoposto le aree ubicate a valle dell’albergo
e degli impianti sportivi (già destinate ad utilizzazione
alberghiera) a vincoli diversi, ed in particolare a UP (parcheggi
pubblici), VP (attrezzature per la sosta ed il ristoro)
e VA (verde alberato).
Peraltro tali destinazioni si appalesano ingiustamente penalizzanti
per l’assetto dell’intera zona, quale configurato a seguito
della realizzazione dell’“Hotel Federico II”, nonché per
la stessa attività imprenditoriale della società ricorrente,
e contraddicono le precedenti scelte pianificatorie, senza
che dagli atti del procedimento si evincano le ragioni di
interesse pubblico che rendevano necessaria una siffatta
determinazione.
Ciò è di palmare evidenza per quanto concerne la sottozona
VP (attrezzature per la sosta ed il ristoro) che consente
la fruizione al pubblico (in tutte le sue forme, quali ad
esempio il pic nic ed anche attività ricreative, come il
gioco del calcio e simili) di porzione del parco adiacente
alla struttura alberghiera, con un pregiudizio immediatamente
percepibile sia per la quiete e la tranquillità dell’albergo,
che per la stessa integrità del parco.
Analoghe considerazioni valgono, inoltre, anche per le altre
destinazioni contestate dalla s.p.a. Comagri. Relativamente
alla sottozona UP (parcheggi pubblici) anche in questo caso
è evidente il pregiudizio per la quiete e la tranquillità
dell’intero complesso, senza che dagli atti impugnati si
evincano le ragioni che impongono la realizzazione di parcheggi
pubblici, considerando che l’intera zona è ampiamente servita
sia dagli ampi parcheggi a servizio dell’albergo-ristorante,
e degli impianti sportivi ad esso adiacenti, sia dai parcheggi
della vicina zona industriale ZIPA.
Per quanto concerne la sottozona VA (verde alberato), la
difesa del Comune di Jesi deduce che tale destinazione si
configura come mera indicazione di sistemazione dell’area,
non essendo la zona soggetta ad espropriazione né ad uso
pubblico; peraltro, dal testo delle N.T.A. del P.R.G. (art.100),
versato in atti, si evince che la realizzazione del verde
alberato può avvenire con intervento diretto da parte della
P.A., e quindi in contrasto con l’architettura del parco
già in essere. Si deve concludere quindi che la destinazione
impressa dallo strumento urbanistico, ancorché formalmente
rispettosa della preesistente utilizzazione dell’area, risulta
illogica, non avendo tenuto adeguatamente conto del pregio
della zona verde realizzata dalla s.p.a. Comagri (parco
ben curato con prati verdi, vegetazione cespugliosa e d’alto
fusto) e non vedendosi le ragioni per cui la società ricorrente
non sia libera di esercitare il proprio diritto di proprietà
(in maniera coerente con la destinazione della zona) scegliendo
sua sponte se realizzare o meno delle fasce di verde alberato,
e di decidere l’allocazione delle essenze arboree di alto
fusto dove meglio ritiene.
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5.- Per le argomentazioni che precedono il
ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile e
in parte deve essere accolto, nei limiti di cui in motivazione,
e per l’effetto deve essere annullato il piano regolatore
generale del Comune di Jesi, adottato con deliberazione
consiliare 29.7.1987 n.151, limitatamente alla destinazione
a UP (parcheggi pubblici), VP (attrezzature per la sosta
ed il ristoro) e VA (verde alberato) attribuita alle aree
poste a valle del complesso alberghiero denominato “Hotel
Federico II”, e contigue alla ex strada statale n.76.
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6.- Si ravvisano ragioni per compensare integralmente
tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche in parte dichiara improcedibile ed in parte accoglie
il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti di cui in motivazione,
e per l’effetto annulla il piano regolatore generale del
Comune di Jesi, adottato con deliberazione consiliare 29.7.1987
n.151, limitatamente alla destinazione a UP (parcheggi pubblici),
VP (attrezzature per la sosta ed il ristoro) e VA (verde
alberato) attribuita alle aree poste a valle del complesso
alberghiero denominato “Hotel Federico II”, e contigue alla
ex strada statale n.76.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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