| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 12 aprile 2006
n. 3577
Pres. A. Pagano, est. M. Buonauro
Angelo Vecchione (Avv.ti Vincenzo Scolavano e Mario de Laurentis)
c. Ministero della difesa (Avvocatura dello Stato) e I.N.P.D.A.P.
(Avv. Carmine Pacia). |
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1. Pubblico impiego – Personale civile del
Ministero della Difesa – Riconoscimento di dipendenza di
infermità da causa di servizio - Mancata impugnazione, nel
termine decadenziale, del decreto ministeriale di reiezione
della richiesta di equo indennizzo – Tardività del ricorso
– Non si configura – Situazione di diritto soggettivo attribuita
all’impiegato pubblico nella materia relativa alla concessione
di benefici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922
– Termine di prescrizione – Sussiste.
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2. Pubblico impiego – Personale civile del
Ministero della Difesa – Riconoscimento di dipendenza di
infermità da causa di servizio - Mancata impugnazione, nel
termine decadenziale, del decreto ministeriale di reiezione
della richiesta di equo indennizzo – Acquiescenza – Non
si configura – Diversità tra il procedimento di riconoscimento
di infermità dipendente da causa di servizio e quello di
concessione dell’equo indennizzo – Sussiste.
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3. Pubblico impiego – Personale civile del
Ministero della Difesa – Riconoscimento di dipendenza di
infermità da causa di servizio - Mancata impugnazione, nel
termine decadenziale, del decreto ministeriale di reiezione
della richiesta di equo indennizzo – Acquiescenza – Non
si configura – Autonomia dei procedimento di riconoscimento
di infermità e concessione di equo indennizzo – Novella
introdotta dall’art. 5 bis del D.L. n. 387/87, introdotto
dalla legge n. 472/87 sulla definitività delle statuizioni
emesse dalla Commissioni mediche ospedaliere.
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4. Pubblico impiego – Personale civile del
Ministero della Difesa – Riconoscimento di dipendenza di
infermità da causa di servizio – Concessione eventuale di
equo indennizzo – Unitarietà del procedimento – Reintrodotta
dal D.P.R. n. 461/2001.
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5. Pubblico impiego – Personale civile del
Ministero della Difesa – Riconoscimento di dipendenza di
infermità da causa di servizio- Novella introdotta dall’art.
5 bis del D.L. n. 387/87, introdotto dalla legge n. 472/87
– Applicabilità anche ai procedimenti in corso – Conseguenze.
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6. Pubblico impiego – Personale civile del
Ministero della Difesa – Riconoscimento di dipendenza di
infermità da causa di servizio – Benefici di cui agli artt.
43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 – Liquidabilità d’ufficio
– Sussiste.
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1. La mancata impugnazione, nel termine decadenziale,
del decreto ministeriale di reiezione della richiesta di
equo indennizzo non determina tardività del ricorso, poiché
la materia relativa alla concessione riconoscimento dei
benefici ex artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 attribuisce
all’impiegato pubblico una posizione qualificabile in termini
di diritto soggettivo. Pertanto, la contestazione del decreto
di reiezione non soggiace al termine di decadenza previsto
per la tutela dell’interesse legittimo, ma all’ordinario
termine prescrizionale proprio dei diritti soggettivi.
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2. La diversità fra il procedimento di riconoscimento
di infermità dipendente da causa di servizio e quello di
concessione dell’equo indennizzo impedisce di ritenere che
la mancata impugnazione del secondo rappresenti necessariamente
una manifestazione inequivoca di accettare ogni determinazione
dell’Amministrazione relativa ad un ulteriore procedimento
(applicazione dei benefici economici di cui agli artt. 43
e 44 del R.D. n. 1290/1922) a sua volta connesso, per presupposizione,
con il primo.
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3. Il sistema delineato dal D.P.R. n. 686/57
prevedeva un unico procedimento complesso, a conclusione
del quale, se era riconosciuta la causa di servizio, era
liquidato l’equo indennizzo. L’art. 5-bis del D.L. n. 387/87,
introdotto dalla legge n. 472/87 stabiliva la definitività
delle statuizioni emesse dalla Commissioni mediche ospedaliere,
biforcando il procedimento, ragion per cui il riconoscimento
della causa di servizio poteva essere rimesso in discussione
a seguito di parere negativo del Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie (oggi Comitato di verifica per le
cause di servizio)(1).
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4. Il D.P.R. n. 461/2001 ha reintrodotto
l’unicità del procedimento, prevedendo che il Comitato si
esprime anche sul riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio dell’infermità, e la decisione presa in tale
sede costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi
di successiva richiesta di equo indennizzo.
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5. L’art. 5-bis del D.L. n. 387/87, introdotto
dalla legge n. 472/87, al terzo comma, ha reso applicabili
le disposizioni ivi contenute anche ai procedimenti in corso.
Pertanto, la disposizione transitoria contenuta nell’ultimo
comma, comporta l’applicabilità del principio giurisprudenziale
concernente i procedimenti soggetti alla disciplina dell’art.
5-bis del D.L. succitato, secondo cui i benefici previsti
dagli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 a favore di dipendenti
pubblici mutilati ed invalidi di guerra, sono applicabili
anche agli invalidi o mutilati di servizio, essendo, all’uopo,
sufficiente il riconoscimento della dipendenza dell’infermità
da causa di servizio(2).
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6. Il beneficio di cui agli artt. 43 e 44
del R.D. n. 1290/1922, derivando direttamente dalla legge,
è liquidabile anche d’ufficio una volta intervenuto il riconoscimento
della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, con
decorrenza da quest’ultimo, e a tale liquidazione non è
d’ostacolo il passaggio dal sistema di progressione economica
per classi d’anzianità, dovendo essere calcolato l’aumento
stipendiale sulla retribuzione di livello, trasferendo poi,
detta maggiorazione, ratione materiae, sulla retribuzione
individuale di anzianità. Il beneficio, insomma, si traduce
in una maggiorazione percentuale per un biennio, del valore
iniziale del livello retributivo della qualifica funzionale
posseduta e, rapportato al momento in cui l’Amministrazione
riconosce la dipendenza dell’infermità da causa di servizio(3).
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(1) Cfr. Corte Costituzionale, sentenza
21 giugno 1996, n. 209, che ha conferito definitività al
giudizio delle C.M.O., facendo salvo il parere del Comitato;
sulla possibilità di una pronuncia differenziata del Comitato
rispetto al giudizio della C.M.O., si veda Cons. Stato,
sez. VI, sentenza del 16 novembre 2000, n. 6138.
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(2) cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 17.5.1993,
n. 46; Cons. Stato, sez. VI, 13.6.2000, n. 3305; Cons. Stato,
Comm. Sp., 23.6.1997, n. 379; 20.11.1995, n. 335; 6.5.1996,
n. 361.
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| (3) cfr. TAR Toscana, sez. I, 14.10.2002,
n. 2508. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sesta Sezione di Napoli
nelle persone dei Signori:
Alessandro Pagano Presidente
Maria Abbruzzese Consigliere
Michele Buonauro Referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. R.G. 1494 del 2001, proposto
da
Vecchione Angelo rappresentato e difeso dagli avvocati
Vincenzo Scolavano e Mario de Laurentis, domiciliati in
Napoli via V.G. Orsini 5 c7o studio Satta Flores;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura
distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis
domicilia alla via A. Diaz n. 11;
I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Pacia, elettivamente
domiciliato presso la studio Bilancio in Napoli, via Toledo
429;
per l'annullamento:
- del decreto del Ministero della Difesa, Dir. Gen. Per
il personale civile, adottato il 18/08/2000 (n. 65789),
di rideterminazione dell’ inquadramento e del trattamento
economico;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
-
nonché
per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere
i benefici previsti dagli artt. 43 e 44 R.D. 30.09.1992
n. 1920;
e per la condanna del Ministero di Grazia e Giustizia a
corrispondergli, previo rideterminazione dell’inquadramento,
le relative spettanze, oltre rivalutazione ed interessi
dalla domanda fino al saldo effettivo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971;
Uditi alla pubblica udienza del 20 febbraio 2006, relatore
il giudice Michele Buonauro, gli avvocati come da verbale
d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 12 gennaio 2001 e depositato
il successivo 9 febbraio, Vecchione Angelo, dipendente civile
del Ministero della Difesa quale operaio presso il Polo
di Mantenimento pesante Sud di Nola, in pensione dal 01.10.1998,
ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale
contro l’Amministrazione di appartenenza, chiedendo l'annullamento
del provvedimento in epigrafe indicato (recante diniego
equo indennizzo), di cui deduceva, sotto vari profili, l’illegittimità.
Si costituiva altresì in giudizio l’intimato Ministero,
a mezzo dell’avvocatura dello Stato, e l’I.N.P.D.A.P., chiedendo
entrambe la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica del 20 febbraio 2006, il ricorso veniva
introitato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso appare fondato.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità
per tardività del ricorso e per acquiescenza sollevata dalle
difese. Sul primo punto, secondo le amministrazioni resistenti
il dipendente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il
decreto n. 65789 del 18.08.2000 del Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Civile, notificato
al ricorrente il 13.11.2000, laddove il ricorso risulta
notificato solo in data 19.01.2001. In merito al secondo
punto, si sostiene che la mancata impugnazione del decreto
ministeriale del 3.3.1990 di reiezione della richiesta di
equo indennizzo avrebbe determinato acquiescenza alla determinazione
dell’amministrazione, onde la stessa non potrebbe essere
più messa in discussione, neanche al limitato fine di chiedere
il riconoscimento dei benefici economici oggetto della presente
controversia.
È sufficiente evidenziare, quanto al primo aspetto, che
la materia relativa alla concessione riconoscimento dei
benefici ex artt. 43 e 44 R.D. n. 1290 del 1922 attribuisce
all’impiegato pubblico una posizione qualificabile in termini
di diritto soggettivo, sia pure mediata dal riconoscimento
della fattispecie normativa mediante un procedimento amministrativo.
Difatti, ai fini della configurabilità di tale piena posizione
soggettiva, è solo necessario che, prima del collocamento
a riposo, il dipendente abbia ottenuto il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della
lesione con ascrivibilità a pensione. Il beneficio stesso,
derivando direttamente dalla legge, è liquidabile d’ufficio,
una volta intervenuto detto riconoscimento, con decorrenza
da quest’ultimo. Pertanto la contestazione del decreto n.
65789 del 18 agosto 2000 non è soggetta al termine di decadenza
previsto per la tutela di interessi legittimi, ma soggiace
all’ordinario termine prescrizionale proprio dei diritti
soggettivi.
Parimenti infondata è l’eccezione di acquiescenza (recte
di rinunzia, trattandosi di diritti soggettivi), atteso
che la diversità fra il procedimento di riconoscimento di
infermità dipendente da causa di servizio e quello di conessione
dell’equo indennizzo, fra cui, peraltro, vi è un evidente
legame di presupposizione del primo nei confronti del secondo,
impedisce di ritenere che la mancata impugnazione del secondo
rappresenti necessariamente una manifestazione inequivoca
di accettare ogni determinazione dell’amministrazione relativa
ad un ulteriore procedimento (applicazione dei benefici
economici ex artt. 43 e 44 R.D. 1290/22) a sua volta connesso
per presupposizione con il primo. Ed anzi la tesi sviluppata
in ricorso consiste proprio nel sostenere la totale autonomia
fra il procedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità
da causa di servizio (che si perfezione con un atto amministrativo
preso sulla base del parere della C.M.O.) e quello di concessione
dell’equo indennizzo (il quale si conclude con un atto amministrativo
preso sulla base del parere del C.P.P.O.).
Ai fini della decisione nel merito della controversia diventa
allora indispensabile premettere, mediante una prospettazione
diacronica, l’evoluzione dell’iter procedimentale
relativo al riconoscimento della dipendenza dell’infermità
di un impiegato pubblico da causa di servizio ed alla correlata
concessione dell’equo indennizzo.
Il sistema delineato dal d.P.R. 686 del 1957 (art. 51 –
55) prevedeva, in sostanza, un unico procedimento complesso,
all’esito del quale l’amministrazione decideva se l’infermità
evocata dal dipendente fosse riconducibile a causa di servizio
e, in caso di esito positivo, provvedeva a liquidare l’equo
indennizzo.
Dunque, nel sistema previgente all’entrata in vigore dell’art.
5-bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387 introdotto dalla
legge 20 novembre 1987 n. 472 di conversione, il parere
della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) si sostanziava
in un apporto tecnico endoprocedimentale con funzione servente
rispetto alla determinazione del Comitato per le Pensioni
Privilegiate e Ordinarie (C.P.P.O.), il quale “sentito
il relatore emette il suo parere sulla dipendenza della
menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio,
sulla categoria alla quale eventualmente la menomazione
stessa va ascritta, nonchè sulla misura dell'importo da
liquidare a titolo di indennizzo con l'osservanza dei limiti
stabiliti nel presente regolamento” (art. 55 d.P.R.
686/57 citato).
L’unitarietà del procedimento descritto subiva una significativa
metamorfosi ad opera dell’entrata in vigore dell'articolo
5-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, come aggiunto
dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, laddove
stabiliva, in tema di riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio delle infermità contratte dai dipendenti
pubblici, la definitività delle statuizioni emesse dalle
Commissioni mediche ospedaliere.
In tal modo, si è proceduto ad una biforcazione del procedimento
originariamente unitario, con complesse problematiche relative
ai rapporti fra il parere reso dal C.P.O. e quello reso
dal C.P.P.O.. In questa sede basta evidenziare che, a seguito
dell’intervento del Giudice delle Leggi (Corte cost. sentenza
n. 209 del 21 giugno 1996), l’orientamento giurisprudenziale
si è consolidato nel senso che la nuova disciplina - nel
conferire definitività ai giudizi adottati dalle commissioni
ospedaliere facendo però salvo il parere del CPPO in sede
di equo indennizzo e di pensione privilegiata - comporta
che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
di un’infermità, già operato dall’amministrazione ad altri
effetti, possa essere rimesso in discussione a seguito del
parere negativo del Comitato, sia pure nell’ambito delle
sole materie per le quali è competente a pronunciarsi.
Importa sottolineare che l’attribuzione di definitività
dei giudizi adottati dalle commissioni ospedaliere riguardava
certamente tutte le misure economiche diverse dall'equo
indennizzo e dalla pensione privilegiata, mentre, rispetto
a queste ultime provvidenze, il parere del Comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie era comunque necessario,
potendo intervenire con pronuncia anche differenziata rispetto
ai precedenti giudizi medici (cfr., per tutte, C.d.S.
Sez. VI, sent. n. 6138 del 16-11-2000).
Per completezza vale osservare che il D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti
per il riconoscimento della dipendenza delle infermita'
da causa di servizio, per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo) ha reintrodotto
l’unicità della procedimento, prevedendo che il C.P.P.O.
(il quale ha assunto la nuova denominazione di Comitato
di verifica per le cause di servizio) si esprima anche sul
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità
o lesione, e la decisione presa in tale sede costituisce
accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva
richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico
di privilegio (art. 12 d.P.R. 461/01 citato).
Nella presente controverisa occorre stabilire se la determinazione
della C.M.O. sia o meno sufficiente per concedere i benefici
di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30.09.1922 (abbreviazione
di uno o due anni di anzianità per lo scatto di stipendio
fino al 1.1.1987; incremento del 2,50% o del 1,25% per ogni
biennio sull livello stipendiale posseduto a far data dal
1.1.1987), estesi agli invalidi di servizio dalla legge
539 del 15 luglio 1950. A tal fine è importante descrivere
sinteticamente la cronologia dei fatti storici posti a fondamento
della pretesa del ricorrente.
Il ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa,
dopo aver presentato all’amministrazione di appartenenza
la domanda per il riconoscimento dell’equo indennizzo in
data 21.06.1986, venne sottoposto a visita medico-legale
dalla C.M.O. di Napoli, la quale, con processo verbale del
1 luglio 1986, dichiarò la dipendenza da causa di servizio
della patologia “artrosi cervicale”, ascrivendola alla 8°
Cat. nella misura massima. Successivamente il C.P.P.O. espresse
in data 23.06.1987 parere difforme, sulla base del quale
l’amministrazione ministeriale, con decreto 3.3.1990, respinse
l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo.
Il punto decisivo concerne allora l’applicabilità della
norma introdotta dall’art. 5-bis del D.L. 21 settembre 1987
n. 387, introdotto dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 di
conversione, ad un periodo antecedente la sua entrata in
vigore, posto che il parere del C.M.O. è intervenuto nel
luglio 1986, quello del C.P.P.O. è intervenuto nel giugno
1987, il decreto ministeriale di reiezione è intervenuto
nel marzo 1990, mentre la norma menzionata è entrata in
vigore nel novembre dell’anno 1987 (essendo stata introdotta
dalla legge di conversione del D.L. 21 settembre 1987 n.
387).
La legge 539 del 1950, citata, prevede, all’art. 3, che
l’estensione dei benefici di cui al R.D. 1290/22 si applica
ai mutilati od invalidi per servizio “che, alle dirette
dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali
e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa
di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta,
mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie
di cui alla tabella A , annessa alla legge 19 febbraio 1942,
n. 137”.
Il presupposto per il riconoscimento dei benefici in parola
consiste nel debito riconoscimento della dipendenza dell’infermità
da causa di servizio e, quindi, postula che, all’epoca della
conclusione del procedimento, il giudizio espresso dall’amministrazione
abbia carattere di definitività.
Viceversa nel caso di specie nel luglio 1986 (periodo in
cui il ricorrente ha ottenuto il processo verbale favorevole
della C.M.O. di Napoli), tale atto rivestiva valore meramente
endoprocedimentale e non era presupposto sufficiente a fondare
il riconoscimento di alcun beneficio economico.
Parimenti, anche la fase procedimentale che prevedeva l’intervento
del C.P.P.O. (giugno 1987) si era esaurita in un periodo
anteriore all’entrata in vigore della norma in oggetto.
Va tuttavia osservato che l’art. 5 bis citato, al terzo
comma, ha reso applicabili le disposizioni ivi contenute
anche ai procedimenti in corso.
Deve allora sostenersi la natura retroattività dell’art.
5-bis, comma terzo, del D.L. 21 settembre 1987 n. 387 introdotto
dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 di conversione. Se da
un lato tale norma, come detto, con portata innovativa ha
stabilito la definitività dei giudizi collegiali di servizio
quando non sia richiesta la concessione di equo indennizzo
o di pensione privilegiata, dall’altro la disposizione transitoria
contenuta nell’ultimo comma impone di ritenere applicabile
al procedimento riguardante il Vecchione la nuova disciplina,
atteso che tutto il procedimento si è concluso con la determinazione
finale dell’amministrazione attiva, vale a dire con il decreto
ministeriale del 3 marzo 1990.
Ed allora, sebbene all’epoca del riconoscimento della dipendenza
dell’infermità da causa di servizio ad opera del C.M.O.,
era indispensabile, al fine di accedere ai benefici economici
correlati, che tale giudizio venisse corroborato e confermato
dal C.P.P.O., il quale, invece, ha ritenuto, con determinazione
assorbente, l’inesistenza di collegamento fra l’attività
di servizio e la menomazione accusata dal ricorrente, l’applicazione
retroattiva dell’art. 5 bis citato (nei termini precisati
dall’ultimo comma) impone di aderire alla soluzione opposta.
Può allora applicarsi il principio giurisprudenziale concernente
i procedimento soggetti alla disciplina dell’art. 5 bis
del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, introdotto dalla legge
20 novembre 1987 n. 472 di conversione, secondo cui
i benefici dell’abbreviazione di uno o due anni di anzianità,
al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio,
previsti dagli artt. 43 e 44 del RD n. 1290/1922 a favore
dei pubblici dipendenti mutilati ed invalidi di guerra,
sono applicabili anche agli invalidi e mutilati di servizio,
in virtù dell’equiparazione delle due categorie operata
dalla legge n. 539 del 1950, a prescindere dalla considerazione
che l’invalidità sia stata riconosciuta ai fini dell’equo
indennizzo o della pensione privilegiata, essendo sufficiente
il riconoscimento dalla dipendenza dell’infermità da causa
di servizo (Cons. Stato, Ad. gen., 17.5.1993, n. 46; Cons.
Stato, sez. VI, 13.6.2000, n. 3305; Cons. Stato, Comm. Sp.,
23.6.1997, n. 379; 20.11.1995, n. 335; 6.5.1996, n. 361).
Il beneficio stesso, derivando direttamente dalla legge,
è liquidabile d’ufficio, una volta intervenuto detto riconoscimento,
con decorrenza da quest’ultimo, e a tale liquidazione non
è d’ostacolo il passaggio dal sistema di progressione economica
per classi e scatti d’anzianità a quello fondato sul salario
individuale di anzianità, dovendo essere calcolato l’aumento
stipendiale sulla retribuzione di livello, trasferendo poi,
detta maggiorazione, ratione materiae, sulla retribuzione
individuale di anzianità (cfr. pareri citati n. 46/93 e
379/97, nonché TAR Toscana, I, n. 2508 del 14.10.2002).
Il beneficio, insomma, si traduce in una maggiorazione percentuale
per ogni biennio, del valore iniziale del livello retributivo
della qualifica funzionale posseduta, e rapportato al momento
in cui l’Amministrazione riconosce la dipendenza dell’infermità
da causa di servizio.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente
annullamento del decreto ministeriale impugnato. L'Amministrazione
della Difesa va condannata al pagamento delle differenze
stipendiali dovute a far data dal 1 luglio 1987, mentre
l'INPDAP dovrà procedere alla riliquidazione dell'indennità
di buonuscita sulla base del trattamento economico spettante.
Sulle somme arretrate spettano interessi e rivalutazione,
nei limiti di legge, tenendo conto che si tratta di crediti
di lavoro, cui va applicata la regola disciplinata dall’art.
429 c.p.p., come modificato ex art. 22 della legge 724 del
1994 (con le relative differenze fra il credito maturato
in data anteriore al gennaio 1995 e quello maturato successivamente
a tale data) .
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate
tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Sez. VI, accoglie il ricorso n. 1494 del 2001 proposto da
Vecchione Angelo ed annulla in parte qua il decreto
del Ministero della Difesa n. 65789 del 18 agosto 2000.
Condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento delle
differenze stipendiali dovute a far data dal 1 luglio 1987,
mentre l'INPDAP dovrà procedere alla riliquidazione dell'indennità
di buonuscita sulla base del trattamento economico spettante,
oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20
febbraio 2006
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