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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 12 aprile 2006 n. 3577
Pres. A. Pagano, est. M. Buonauro
Angelo Vecchione (Avv.ti Vincenzo Scolavano e Mario de Laurentis) c. Ministero della difesa (Avvocatura dello Stato) e I.N.P.D.A.P. (Avv. Carmine Pacia).


1. Pubblico impiego – Personale civile del Ministero della Difesa – Riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio - Mancata impugnazione, nel termine decadenziale, del decreto ministeriale di reiezione della richiesta di equo indennizzo – Tardività del ricorso – Non si configura – Situazione di diritto soggettivo attribuita all’impiegato pubblico nella materia relativa alla concessione di benefici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 – Termine di prescrizione – Sussiste.

 

2. Pubblico impiego – Personale civile del Ministero della Difesa – Riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio - Mancata impugnazione, nel termine decadenziale, del decreto ministeriale di reiezione della richiesta di equo indennizzo – Acquiescenza – Non si configura – Diversità tra il procedimento di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e quello di concessione dell’equo indennizzo – Sussiste.

 

3. Pubblico impiego – Personale civile del Ministero della Difesa – Riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio - Mancata impugnazione, nel termine decadenziale, del decreto ministeriale di reiezione della richiesta di equo indennizzo – Acquiescenza – Non si configura – Autonomia dei procedimento di riconoscimento di infermità e concessione di equo indennizzo – Novella introdotta dall’art. 5 bis del D.L. n. 387/87, introdotto dalla legge n. 472/87 sulla definitività delle statuizioni emesse dalla Commissioni mediche ospedaliere.

 

4. Pubblico impiego – Personale civile del Ministero della Difesa – Riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio – Concessione eventuale di equo indennizzo – Unitarietà del procedimento – Reintrodotta dal D.P.R. n. 461/2001.

 

5. Pubblico impiego – Personale civile del Ministero della Difesa – Riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio- Novella introdotta dall’art. 5 bis del D.L. n. 387/87, introdotto dalla legge n. 472/87 – Applicabilità anche ai procedimenti in corso – Conseguenze.

 

6. Pubblico impiego – Personale civile del Ministero della Difesa – Riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio – Benefici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 – Liquidabilità d’ufficio – Sussiste.

1. La mancata impugnazione, nel termine decadenziale, del decreto ministeriale di reiezione della richiesta di equo indennizzo non determina tardività del ricorso, poiché la materia relativa alla concessione riconoscimento dei benefici ex artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 attribuisce all’impiegato pubblico una posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo. Pertanto, la contestazione del decreto di reiezione non soggiace al termine di decadenza previsto per la tutela dell’interesse legittimo, ma all’ordinario termine prescrizionale proprio dei diritti soggettivi.

 

2. La diversità fra il procedimento di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e quello di concessione dell’equo indennizzo impedisce di ritenere che la mancata impugnazione del secondo rappresenti necessariamente una manifestazione inequivoca di accettare ogni determinazione dell’Amministrazione relativa ad un ulteriore procedimento (applicazione dei benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922) a sua volta connesso, per presupposizione, con il primo.

 

3. Il sistema delineato dal D.P.R. n. 686/57 prevedeva un unico procedimento complesso, a conclusione del quale, se era riconosciuta la causa di servizio, era liquidato l’equo indennizzo. L’art. 5-bis del D.L. n. 387/87, introdotto dalla legge n. 472/87 stabiliva la definitività delle statuizioni emesse dalla Commissioni mediche ospedaliere, biforcando il procedimento, ragion per cui il riconoscimento della causa di servizio poteva essere rimesso in discussione a seguito di parere negativo del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (oggi Comitato di verifica per le cause di servizio)(1).

 

4. Il D.P.R. n. 461/2001 ha reintrodotto l’unicità del procedimento, prevedendo che il Comitato si esprime anche sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, e la decisione presa in tale sede costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo.

 

5. L’art. 5-bis del D.L. n. 387/87, introdotto dalla legge n. 472/87, al terzo comma, ha reso applicabili le disposizioni ivi contenute anche ai procedimenti in corso. Pertanto, la disposizione transitoria contenuta nell’ultimo comma, comporta l’applicabilità del principio giurisprudenziale concernente i procedimenti soggetti alla disciplina dell’art. 5-bis del D.L. succitato, secondo cui i benefici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 a favore di dipendenti pubblici mutilati ed invalidi di guerra, sono applicabili anche agli invalidi o mutilati di servizio, essendo, all’uopo, sufficiente il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio(2).

 

6. Il beneficio di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922, derivando direttamente dalla legge, è liquidabile anche d’ufficio una volta intervenuto il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, con decorrenza da quest’ultimo, e a tale liquidazione non è d’ostacolo il passaggio dal sistema di progressione economica per classi d’anzianità, dovendo essere calcolato l’aumento stipendiale sulla retribuzione di livello, trasferendo poi, detta maggiorazione, ratione materiae, sulla retribuzione individuale di anzianità. Il beneficio, insomma, si traduce in una maggiorazione percentuale per un biennio, del valore iniziale del livello retributivo della qualifica funzionale posseduta e, rapportato al momento in cui l’Amministrazione riconosce la dipendenza dell’infermità da causa di servizio(3).

 

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(1) Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 21 giugno 1996, n. 209, che ha conferito definitività al giudizio delle C.M.O., facendo salvo il parere del Comitato; sulla possibilità di una pronuncia differenziata del Comitato rispetto al giudizio della C.M.O., si veda Cons. Stato, sez. VI, sentenza del 16 novembre 2000, n. 6138.

 

(2) cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 17.5.1993, n. 46; Cons. Stato, sez. VI, 13.6.2000, n. 3305; Cons. Stato, Comm. Sp., 23.6.1997, n. 379; 20.11.1995, n. 335; 6.5.1996, n. 361.

 
(3) cfr. TAR Toscana, sez. I, 14.10.2002, n. 2508.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sesta Sezione di Napoli



nelle persone dei Signori:
Alessandro Pagano Presidente
Maria Abbruzzese Consigliere
Michele Buonauro Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. R.G. 1494 del 2001, proposto da

Vecchione Angelo rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Scolavano e Mario de Laurentis, domiciliati in Napoli via V.G. Orsini 5 c7o studio Satta Flores;


contro



Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via A. Diaz n. 11;

I.N.P.D.A.P.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Pacia, elettivamente domiciliato presso la studio Bilancio in Napoli, via Toledo 429;

per l'annullamento:
- del decreto del Ministero della Difesa, Dir. Gen. Per il personale civile, adottato il 18/08/2000 (n. 65789), di rideterminazione dell’ inquadramento e del trattamento economico;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
-
nonché
per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere i benefici previsti dagli artt. 43 e 44 R.D. 30.09.1992 n. 1920;
e per la condanna del Ministero di Grazia e Giustizia a corrispondergli, previo rideterminazione dell’inquadramento, le relative spettanze, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda fino al saldo effettivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971;
Uditi alla pubblica udienza del 20 febbraio 2006, relatore il giudice Michele Buonauro, gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



Con atto notificato in data 12 gennaio 2001 e depositato il successivo 9 febbraio, Vecchione Angelo, dipendente civile del Ministero della Difesa quale operaio presso il Polo di Mantenimento pesante Sud di Nola, in pensione dal 01.10.1998, ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro l’Amministrazione di appartenenza, chiedendo l'annullamento del provvedimento in epigrafe indicato (recante diniego equo indennizzo), di cui deduceva, sotto vari profili, l’illegittimità.
Si costituiva altresì in giudizio l’intimato Ministero, a mezzo dell’avvocatura dello Stato, e l’I.N.P.D.A.P., chiedendo entrambe la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica del 20 febbraio 2006, il ricorso veniva introitato in decisione.


DIRITTO



Il ricorso appare fondato.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità per tardività del ricorso e per acquiescenza sollevata dalle difese. Sul primo punto, secondo le amministrazioni resistenti il dipendente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il decreto n. 65789 del 18.08.2000 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, notificato al ricorrente il 13.11.2000, laddove il ricorso risulta notificato solo in data 19.01.2001. In merito al secondo punto, si sostiene che la mancata impugnazione del decreto ministeriale del 3.3.1990 di reiezione della richiesta di equo indennizzo avrebbe determinato acquiescenza alla determinazione dell’amministrazione, onde la stessa non potrebbe essere più messa in discussione, neanche al limitato fine di chiedere il riconoscimento dei benefici economici oggetto della presente controversia.
È sufficiente evidenziare, quanto al primo aspetto, che la materia relativa alla concessione riconoscimento dei benefici ex artt. 43 e 44 R.D. n. 1290 del 1922 attribuisce all’impiegato pubblico una posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo, sia pure mediata dal riconoscimento della fattispecie normativa mediante un procedimento amministrativo. Difatti, ai fini della configurabilità di tale piena posizione soggettiva, è solo necessario che, prima del collocamento a riposo, il dipendente abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione con ascrivibilità a pensione. Il beneficio stesso, derivando direttamente dalla legge, è liquidabile d’ufficio, una volta intervenuto detto riconoscimento, con decorrenza da quest’ultimo. Pertanto la contestazione del decreto n. 65789 del 18 agosto 2000 non è soggetta al termine di decadenza previsto per la tutela di interessi legittimi, ma soggiace all’ordinario termine prescrizionale proprio dei diritti soggettivi.
Parimenti infondata è l’eccezione di acquiescenza (recte di rinunzia, trattandosi di diritti soggettivi), atteso che la diversità fra il procedimento di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e quello di conessione dell’equo indennizzo, fra cui, peraltro, vi è un evidente legame di presupposizione del primo nei confronti del secondo, impedisce di ritenere che la mancata impugnazione del secondo rappresenti necessariamente una manifestazione inequivoca di accettare ogni determinazione dell’amministrazione relativa ad un ulteriore procedimento (applicazione dei benefici economici ex artt. 43 e 44 R.D. 1290/22) a sua volta connesso per presupposizione con il primo. Ed anzi la tesi sviluppata in ricorso consiste proprio nel sostenere la totale autonomia fra il procedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio (che si perfezione con un atto amministrativo preso sulla base del parere della C.M.O.) e quello di concessione dell’equo indennizzo (il quale si conclude con un atto amministrativo preso sulla base del parere del C.P.P.O.).
Ai fini della decisione nel merito della controversia diventa allora indispensabile premettere, mediante una prospettazione diacronica, l’evoluzione dell’iter procedimentale relativo al riconoscimento della dipendenza dell’infermità di un impiegato pubblico da causa di servizio ed alla correlata concessione dell’equo indennizzo.
Il sistema delineato dal d.P.R. 686 del 1957 (art. 51 – 55) prevedeva, in sostanza, un unico procedimento complesso, all’esito del quale l’amministrazione decideva se l’infermità evocata dal dipendente fosse riconducibile a causa di servizio e, in caso di esito positivo, provvedeva a liquidare l’equo indennizzo.
Dunque, nel sistema previgente all’entrata in vigore dell’art. 5-bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387 introdotto dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 di conversione, il parere della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) si sostanziava in un apporto tecnico endoprocedimentale con funzione servente rispetto alla determinazione del Comitato per le Pensioni Privilegiate e Ordinarie (C.P.P.O.), il quale “sentito il relatore emette il suo parere sulla dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio, sulla categoria alla quale eventualmente la menomazione stessa va ascritta, nonchè sulla misura dell'importo da liquidare a titolo di indennizzo con l'osservanza dei limiti stabiliti nel presente regolamento” (art. 55 d.P.R. 686/57 citato).
L’unitarietà del procedimento descritto subiva una significativa metamorfosi ad opera dell’entrata in vigore dell'articolo 5-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, come aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, laddove stabiliva, in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dai dipendenti pubblici, la definitività delle statuizioni emesse dalle Commissioni mediche ospedaliere.
In tal modo, si è proceduto ad una biforcazione del procedimento originariamente unitario, con complesse problematiche relative ai rapporti fra il parere reso dal C.P.O. e quello reso dal C.P.P.O.. In questa sede basta evidenziare che, a seguito dell’intervento del Giudice delle Leggi (Corte cost. sentenza n. 209 del 21 giugno 1996), l’orientamento giurisprudenziale si è consolidato nel senso che la nuova disciplina - nel conferire definitività ai giudizi adottati dalle commissioni ospedaliere facendo però salvo il parere del CPPO in sede di equo indennizzo e di pensione privilegiata - comporta che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, già operato dall’amministrazione ad altri effetti, possa essere rimesso in discussione a seguito del parere negativo del Comitato, sia pure nell’ambito delle sole materie per le quali è competente a pronunciarsi.
Importa sottolineare che l’attribuzione di definitività dei giudizi adottati dalle commissioni ospedaliere riguardava certamente tutte le misure economiche diverse dall'equo indennizzo e dalla pensione privilegiata, mentre, rispetto a queste ultime provvidenze, il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie era comunque necessario, potendo intervenire con pronuncia anche differenziata rispetto ai precedenti giudizi medici (cfr., per tutte, C.d.S. Sez. VI, sent. n. 6138 del 16-11-2000).
Per completezza vale osservare che il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo) ha reintrodotto l’unicità della procedimento, prevedendo che il C.P.P.O. (il quale ha assunto la nuova denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio) si esprima anche sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, e la decisione presa in tale sede costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (art. 12 d.P.R. 461/01 citato).
Nella presente controverisa occorre stabilire se la determinazione della C.M.O. sia o meno sufficiente per concedere i benefici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30.09.1922 (abbreviazione di uno o due anni di anzianità per lo scatto di stipendio fino al 1.1.1987; incremento del 2,50% o del 1,25% per ogni biennio sull livello stipendiale posseduto a far data dal 1.1.1987), estesi agli invalidi di servizio dalla legge 539 del 15 luglio 1950. A tal fine è importante descrivere sinteticamente la cronologia dei fatti storici posti a fondamento della pretesa del ricorrente.
Il ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa, dopo aver presentato all’amministrazione di appartenenza la domanda per il riconoscimento dell’equo indennizzo in data 21.06.1986, venne sottoposto a visita medico-legale dalla C.M.O. di Napoli, la quale, con processo verbale del 1 luglio 1986, dichiarò la dipendenza da causa di servizio della patologia “artrosi cervicale”, ascrivendola alla 8° Cat. nella misura massima. Successivamente il C.P.P.O. espresse in data 23.06.1987 parere difforme, sulla base del quale l’amministrazione ministeriale, con decreto 3.3.1990, respinse l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo.
Il punto decisivo concerne allora l’applicabilità della norma introdotta dall’art. 5-bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, introdotto dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 di conversione, ad un periodo antecedente la sua entrata in vigore, posto che il parere del C.M.O. è intervenuto nel luglio 1986, quello del C.P.P.O. è intervenuto nel giugno 1987, il decreto ministeriale di reiezione è intervenuto nel marzo 1990, mentre la norma menzionata è entrata in vigore nel novembre dell’anno 1987 (essendo stata introdotta dalla legge di conversione del D.L. 21 settembre 1987 n. 387).
La legge 539 del 1950, citata, prevede, all’art. 3, che l’estensione dei benefici di cui al R.D. 1290/22 si applica ai mutilati od invalidi per servizio “che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A , annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137”.
Il presupposto per il riconoscimento dei benefici in parola consiste nel debito riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e, quindi, postula che, all’epoca della conclusione del procedimento, il giudizio espresso dall’amministrazione abbia carattere di definitività.
Viceversa nel caso di specie nel luglio 1986 (periodo in cui il ricorrente ha ottenuto il processo verbale favorevole della C.M.O. di Napoli), tale atto rivestiva valore meramente endoprocedimentale e non era presupposto sufficiente a fondare il riconoscimento di alcun beneficio economico.
Parimenti, anche la fase procedimentale che prevedeva l’intervento del C.P.P.O. (giugno 1987) si era esaurita in un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma in oggetto.
Va tuttavia osservato che l’art. 5 bis citato, al terzo comma, ha reso applicabili le disposizioni ivi contenute anche ai procedimenti in corso.
Deve allora sostenersi la natura retroattività dell’art. 5-bis, comma terzo, del D.L. 21 settembre 1987 n. 387 introdotto dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 di conversione. Se da un lato tale norma, come detto, con portata innovativa ha stabilito la definitività dei giudizi collegiali di servizio quando non sia richiesta la concessione di equo indennizzo o di pensione privilegiata, dall’altro la disposizione transitoria contenuta nell’ultimo comma impone di ritenere applicabile al procedimento riguardante il Vecchione la nuova disciplina, atteso che tutto il procedimento si è concluso con la determinazione finale dell’amministrazione attiva, vale a dire con il decreto ministeriale del 3 marzo 1990.
Ed allora, sebbene all’epoca del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ad opera del C.M.O., era indispensabile, al fine di accedere ai benefici economici correlati, che tale giudizio venisse corroborato e confermato dal C.P.P.O., il quale, invece, ha ritenuto, con determinazione assorbente, l’inesistenza di collegamento fra l’attività di servizio e la menomazione accusata dal ricorrente, l’applicazione retroattiva dell’art. 5 bis citato (nei termini precisati dall’ultimo comma) impone di aderire alla soluzione opposta.
Può allora applicarsi il principio giurisprudenziale concernente i procedimento soggetti alla disciplina dell’art. 5 bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, introdotto dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 di conversione, secondo cui i benefici dell’abbreviazione di uno o due anni di anzianità, al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dagli artt. 43 e 44 del RD n. 1290/1922 a favore dei pubblici dipendenti mutilati ed invalidi di guerra, sono applicabili anche agli invalidi e mutilati di servizio, in virtù dell’equiparazione delle due categorie operata dalla legge n. 539 del 1950, a prescindere dalla considerazione che l’invalidità sia stata riconosciuta ai fini dell’equo indennizzo o della pensione privilegiata, essendo sufficiente il riconoscimento dalla dipendenza dell’infermità da causa di servizo (Cons. Stato, Ad. gen., 17.5.1993, n. 46; Cons. Stato, sez. VI, 13.6.2000, n. 3305; Cons. Stato, Comm. Sp., 23.6.1997, n. 379; 20.11.1995, n. 335; 6.5.1996, n. 361).
Il beneficio stesso, derivando direttamente dalla legge, è liquidabile d’ufficio, una volta intervenuto detto riconoscimento, con decorrenza da quest’ultimo, e a tale liquidazione non è d’ostacolo il passaggio dal sistema di progressione economica per classi e scatti d’anzianità a quello fondato sul salario individuale di anzianità, dovendo essere calcolato l’aumento stipendiale sulla retribuzione di livello, trasferendo poi, detta maggiorazione, ratione materiae, sulla retribuzione individuale di anzianità (cfr. pareri citati n. 46/93 e 379/97, nonché TAR Toscana, I, n. 2508 del 14.10.2002). Il beneficio, insomma, si traduce in una maggiorazione percentuale per ogni biennio, del valore iniziale del livello retributivo della qualifica funzionale posseduta, e rapportato al momento in cui l’Amministrazione riconosce la dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento del decreto ministeriale impugnato. L'Amministrazione della Difesa va condannata al pagamento delle differenze stipendiali dovute a far data dal 1 luglio 1987, mentre l'INPDAP dovrà procedere alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base del trattamento economico spettante. Sulle somme arretrate spettano interessi e rivalutazione, nei limiti di legge, tenendo conto che si tratta di crediti di lavoro, cui va applicata la regola disciplinata dall’art. 429 c.p.p., come modificato ex art. 22 della legge 724 del 1994 (con le relative differenze fra il credito maturato in data anteriore al gennaio 1995 e quello maturato successivamente a tale data) .
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VI, accoglie il ricorso n. 1494 del 2001 proposto da Vecchione Angelo ed annulla in parte qua il decreto del Ministero della Difesa n. 65789 del 18 agosto 2000.
Condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento delle differenze stipendiali dovute a far data dal 1 luglio 1987, mentre l'INPDAP dovrà procedere alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base del trattamento economico spettante, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2006

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