| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 5 aprile
2006 n. 367
B. Perricone Pres. C. Testori Est.
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (Avv. F. Paolucci)
contro il Mi-nistero dell'Economia e delle Finanze (Avvocatura
dello Stato) ed il Diri-gente Generale del Dipartimento
del Tesoro, Direzione IV, del Ministero dell'Economia e
delle Finanze (non costituito) |
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Credito e risparmio – Fondazioni bancarie
- Vigilanza del Ministero del-l'Economia e delle Finanze
sulle modifiche statutarie - Art. 10 comma 3 lett. c) del
D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 – Formazione del silenzio-assenso
– Nota ministeriale che non contenga osservazioni alle quali
la Fondazione destinataria debba fornire risposta ma si
limiti a comunicare notizie interlo-cutorie in ordine alla
circostanza che si è ancora in attesa delle valutazioni
del Ministro - Non è idonea ad interrompere i termini di
decorrenza del si-lenzio-assenso
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In tema di vigilanza sulle fondazioni l'art.
10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 prevede
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze: 'approva,
al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al
comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento
da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della
relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni
si intendono approvate. Qualora siano formulate osserva-zioni
il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data
di ricevimento della risposta da parte della fondazione
interessata'. Ne conse-gue che la nota del Dirigente Generale
del Dipartimento del Tesoro che non contenga osservazioni
alle quali la Fondazione destinataria debba fornire ri-sposta
ma si limiti a comunicare notizie interlocutorie in ordine
alla circo-stanza che si è ancora in attesa delle valutazioni
del Ministro non è idonea ad interrompere i termini di decorrenza
del silenzio-assenso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
composto dai signori:
Dott. Bartolomeo Perricone Presidente
Dott. Giancarlo Mozzarelli Consigliere Dott. Carlo Testori
Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 62 del 2005 proposto dalla
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, in persona
del Presidente p.t., Prof. Avv. Fabio Roversi Monaco, nonché
dal socio Dr. Gianfranco Galletti, rappresentati e difesi
dall’Avv. Francesco Paolucci, presso lo studio del quale
sono elettivamente domiciliati in Bologna, via Farini n.
10,
contro
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituitosi
in giudizio in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliato in via
G. Reni n. 4;
- il Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro,
Direzione IV, del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
non costituitosi in giudizio,
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente Generale 18 novembre 2004,
comunicato successivamente, con il quale si sarebbe inteso
negare l'autorizzazione alla modifica afferente al diritto
di voto di cui all'art. 9 dello statuto, richiesta dalla
Fondazione il 20/4/2004 e degli atti presupposti del provvedimento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia
e delle Finanze;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 23 marzo 2006 l’Avv. F.
Paolucci e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ha approvato,
nella riunione dell'8 aprile 2004, una modifica dell'art.
9 dello Statuto, recante la disciplina della sospensione
dalla carica dei componenti gli organi della Fondazione
medesima. In base a quanto previsto dal testo previgente
il socio resta sospeso in caso di nomina in un altro organo
della Fondazione e il periodo trascorso in un altro organo
non è computato nel calcolo della durata della carica di
socio; attraverso la modifica approvata è stato previsto
che lo stesso "può tuttavia sottoscrivere la proposta
per la nomina di nuovi soci ed esercitare il diritto di
voto nelle riunioni dell'Assemblea di cui all'art. 15, lettera
c)".
Con lettera datata 20 aprile 2004 (pervenuta il successivo
26 aprile) il Presidente della Fondazione ha formulato al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.
10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, richiesta
di autorizzazione ad introdurre la modifica in questione.
Con nota del 24 giugno 2004 il predetto Ministero (Dipartimento
del Tesoro – Direzione IV) ha riscontrato la richiesta comunicando
che si era "in attesa di acquisire le valutazioni del
Signor Ministro sulla questione"; con la seguente precisazione:
"Pertanto, i termini di cui all'art. 10, comma 3, lett.
c), si intendono interrotti".
Di tale comunicazione la Fondazione ha preso atto con nota
presidenziale del 16 luglio 2004.
In data 18 novembre 2004 il competente Dirigente Generale
del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato
alla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, con nota
prot. 120246, che la modificazione statutaria in questione
non poteva essere approvata.
2) Contro tale determinazione la Fondazione interessata
(unitamente al socio Dr. Gianfranco Galletti) ha proposto
il ricorso in epigrafe, prospettando vizi di violazione
di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, che ha
chiesto la reiezione del gravame perché infondato.
All'udienza del 23 marzo 2006 la causa è passata in decisione.
3) In tema di vigilanza sulle fondazioni l'art. 10 comma
3 lett. c) del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 prevede che
il Ministero dell'Economia e delle Finanze:
"approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi
indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento
da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della
relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni
si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni
il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data
di ricevimento della risposta da parte della fondazione
interessata".
Con il primo motivo di ricorso la Fondazione Cassa di Risparmio
in Bologna deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato
perché assunto tardivamente rispetto alla scadenza del termine
di sessanta giorni indicato dalla norma citata e dunque
quando la modificazione statutaria di cui si discute risultava
già approvata in via di silenzio-assenso.
La censura è fondata e assorbente ai fini della decisione
della causa. Si osserva in proposito:
• la nota ministeriale datata 24 giugno 2004 è precedente
il decorso di sessanta giorni a far tempo dalla data di
ricevimento (26 aprile 2004), da parte del Ministero, della
richiesta di approvazione della modifica statutaria formulata
dalla Fondazione ricorrente; alla data del 24/6/2004, dunque,
il silenzio-assenso non si era ancora formato;
• la nota predetta, peraltro, non conteneva osservazioni
alle quali la fondazione destinataria dovesse fornire risposta,
ma si limitava a comunicare notizie interlocutorie in ordine
alla circostanza che si era ancora in attesa delle valutazioni
del Ministro; con il dichiarato scopo, peraltro, di interrompere
i termini di cui all'art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs.
n. 153/1999;
• poiché tuttavia la norma correla l'effetto interruttivo
espressamente ed esclusivamente ad una fase di contraddittorio
(osservazioni-risposta) tra Ministero e fondazione, la nota
del 24/6/2004 risulta inidonea a produrre l'effetto in questione;
e non può neppure parlarsi in proposito di acquiescenza
da parte della Fondazione ricorrente: da un lato, infatti,
la nota citata ha valenza evidentemente endoprocedimentale,
perciò non immediatamente lesiva e dunque non poteva essere
impugnata autonomamente, ma semmai contestata con il provvedimento
finale (com'è avvenuto nel caso di specie); dall'altro (e
a prescindere da ulteriori profili) l'acquiescenza presuppone
comportamenti inequivocabili di accettazione, mentre la
risposta della Fondazione CRB datata 16 luglio 2004 si limita
a una "neutra" presa d'atto, in attesa di ulteriori comunicazioni;
• in ogni caso, anche a seguire le tesi sostenute dalla
difesa dell'Amministrazione secondo cui l'effetto interruttivo
si sarebbe comunque prodotto, risulta insuperabile (a favore
delle argomentazioni di parte ricorrente) la circostanza
che la predetta risposta della Fondazione è pervenuta al
Ministero il 27 luglio 2004 e che il provvedimento conclusivo
del 18 novembre 2004 è stato adottato ben oltre la scadenza
del termine di sessanta giorni di cui all'art. 10 comma
3 lett. c) del D.Lgs. n. 153/1999; per cui si deve concludere
che tale provvedimento (che non è possibile qualificare
né come atto di autotutela, né come revoca, posto che il
testo dell'atto non contiene alcuna indicazione in tal senso)
è intervenuto quando ormai la modificazione statutaria proposta
era stata approvata in via di silenzio-assenso;
• priva di pregio è al riguardo l’argomentazione sostenuta
dall'Amministrazione resistente secondo cui la nota della
Fondazione del 16/7/2004 non costituiva risposta ad osservazioni
e dunque non poteva far riprendere il decorso del termine;
e che anzi le osservazioni sono state integrate con l'acquisizione
delle valutazioni del Ministro, per cui il termine in questione
avrebbe ripreso a decorrere dal momento del ricevimento
della nota qui impugnata; la prima considerazione avvalora
quanto precedentemente affermato, secondo cui la nota ministeriale
datata 24/6/2004 non era idonea a produrre l'effetto introduttivo
(e dunque ad impedire il formarsi del silenzio-assenso),
la seconda travisa palesemente la portata provvedimentale,
perché conclusiva del procedimento, della determinazione
ministeriale qui impugnata.
4) Per le ragioni illustrate il ricorso merita accoglimento;
il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione
I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla
il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento,
in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio
nella complessiva misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00),
oltre a CPA e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna il 23 marzo 2006.
Depositata in Segreteria in data 5 aprile 2006
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