Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4 - 2006 - © copyright

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 5 aprile 2006 n. 367
B. Perricone Pres. C. Testori Est.
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (Avv. F. Paolucci) contro il Mi-nistero dell'Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) ed il Diri-gente Generale del Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, del Ministero dell'Economia e delle Finanze (non costituito)


Credito e risparmio – Fondazioni bancarie - Vigilanza del Ministero del-l'Economia e delle Finanze sulle modifiche statutarie - Art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 – Formazione del silenzio-assenso – Nota ministeriale che non contenga osservazioni alle quali la Fondazione destinataria debba fornire risposta ma si limiti a comunicare notizie interlo-cutorie in ordine alla circostanza che si è ancora in attesa delle valutazioni del Ministro - Non è idonea ad interrompere i termini di decorrenza del si-lenzio-assenso

In tema di vigilanza sulle fondazioni l'art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze: 'approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osserva-zioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata'. Ne conse-gue che la nota del Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro che non contenga osservazioni alle quali la Fondazione destinataria debba fornire ri-sposta ma si limiti a comunicare notizie interlocutorie in ordine alla circo-stanza che si è ancora in attesa delle valutazioni del Ministro non è idonea ad interrompere i termini di decorrenza del silenzio-assenso


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I



composto dai signori:

Dott. Bartolomeo Perricone Presidente
Dott. Giancarlo Mozzarelli Consigliere Dott. Carlo Testori Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 62 del 2005 proposto dalla
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, in persona del Presidente p.t., Prof. Avv. Fabio Roversi Monaco, nonché dal socio Dr. Gianfranco Galletti, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Paolucci, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Bologna, via Farini n. 10,


contro



- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituitosi in giudizio in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliato in via G. Reni n. 4;
- il Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente Generale 18 novembre 2004, comunicato successivamente, con il quale si sarebbe inteso negare l'autorizzazione alla modifica afferente al diritto di voto di cui all'art. 9 dello statuto, richiesta dalla Fondazione il 20/4/2004 e degli atti presupposti del provvedimento.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 23 marzo 2006 l’Avv. F. Paolucci e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1) La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ha approvato, nella riunione dell'8 aprile 2004, una modifica dell'art. 9 dello Statuto, recante la disciplina della sospensione dalla carica dei componenti gli organi della Fondazione medesima. In base a quanto previsto dal testo previgente il socio resta sospeso in caso di nomina in un altro organo della Fondazione e il periodo trascorso in un altro organo non è computato nel calcolo della durata della carica di socio; attraverso la modifica approvata è stato previsto che lo stesso "può tuttavia sottoscrivere la proposta per la nomina di nuovi soci ed esercitare il diritto di voto nelle riunioni dell'Assemblea di cui all'art. 15, lettera c)".
Con lettera datata 20 aprile 2004 (pervenuta il successivo 26 aprile) il Presidente della Fondazione ha formulato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, richiesta di autorizzazione ad introdurre la modifica in questione.
Con nota del 24 giugno 2004 il predetto Ministero (Dipartimento del Tesoro – Direzione IV) ha riscontrato la richiesta comunicando che si era "in attesa di acquisire le valutazioni del Signor Ministro sulla questione"; con la seguente precisazione: "Pertanto, i termini di cui all'art. 10, comma 3, lett. c), si intendono interrotti".
Di tale comunicazione la Fondazione ha preso atto con nota presidenziale del 16 luglio 2004.
In data 18 novembre 2004 il competente Dirigente Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato alla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, con nota prot. 120246, che la modificazione statutaria in questione non poteva essere approvata.
2) Contro tale determinazione la Fondazione interessata (unitamente al socio Dr. Gianfranco Galletti) ha proposto il ricorso in epigrafe, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, che ha chiesto la reiezione del gravame perché infondato.
All'udienza del 23 marzo 2006 la causa è passata in decisione.
3) In tema di vigilanza sulle fondazioni l'art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze:
"approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata".
Con il primo motivo di ricorso la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato perché assunto tardivamente rispetto alla scadenza del termine di sessanta giorni indicato dalla norma citata e dunque quando la modificazione statutaria di cui si discute risultava già approvata in via di silenzio-assenso.
La censura è fondata e assorbente ai fini della decisione della causa. Si osserva in proposito:
• la nota ministeriale datata 24 giugno 2004 è precedente il decorso di sessanta giorni a far tempo dalla data di ricevimento (26 aprile 2004), da parte del Ministero, della richiesta di approvazione della modifica statutaria formulata dalla Fondazione ricorrente; alla data del 24/6/2004, dunque, il silenzio-assenso non si era ancora formato;
• la nota predetta, peraltro, non conteneva osservazioni alle quali la fondazione destinataria dovesse fornire risposta, ma si limitava a comunicare notizie interlocutorie in ordine alla circostanza che si era ancora in attesa delle valutazioni del Ministro; con il dichiarato scopo, peraltro, di interrompere i termini di cui all'art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 153/1999;
• poiché tuttavia la norma correla l'effetto interruttivo espressamente ed esclusivamente ad una fase di contraddittorio (osservazioni-risposta) tra Ministero e fondazione, la nota del 24/6/2004 risulta inidonea a produrre l'effetto in questione; e non può neppure parlarsi in proposito di acquiescenza da parte della Fondazione ricorrente: da un lato, infatti, la nota citata ha valenza evidentemente endoprocedimentale, perciò non immediatamente lesiva e dunque non poteva essere impugnata autonomamente, ma semmai contestata con il provvedimento finale (com'è avvenuto nel caso di specie); dall'altro (e a prescindere da ulteriori profili) l'acquiescenza presuppone comportamenti inequivocabili di accettazione, mentre la risposta della Fondazione CRB datata 16 luglio 2004 si limita a una "neutra" presa d'atto, in attesa di ulteriori comunicazioni;
• in ogni caso, anche a seguire le tesi sostenute dalla difesa dell'Amministrazione secondo cui l'effetto interruttivo si sarebbe comunque prodotto, risulta insuperabile (a favore delle argomentazioni di parte ricorrente) la circostanza che la predetta risposta della Fondazione è pervenuta al Ministero il 27 luglio 2004 e che il provvedimento conclusivo del 18 novembre 2004 è stato adottato ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 153/1999; per cui si deve concludere che tale provvedimento (che non è possibile qualificare né come atto di autotutela, né come revoca, posto che il testo dell'atto non contiene alcuna indicazione in tal senso) è intervenuto quando ormai la modificazione statutaria proposta era stata approvata in via di silenzio-assenso;
• priva di pregio è al riguardo l’argomentazione sostenuta dall'Amministrazione resistente secondo cui la nota della Fondazione del 16/7/2004 non costituiva risposta ad osservazioni e dunque non poteva far riprendere il decorso del termine; e che anzi le osservazioni sono state integrate con l'acquisizione delle valutazioni del Ministro, per cui il termine in questione avrebbe ripreso a decorrere dal momento del ricevimento della nota qui impugnata; la prima considerazione avvalora quanto precedentemente affermato, secondo cui la nota ministeriale datata 24/6/2004 non era idonea a produrre l'effetto introduttivo (e dunque ad impedire il formarsi del silenzio-assenso), la seconda travisa palesemente la portata provvedimentale, perché conclusiva del procedimento, della determinazione ministeriale qui impugnata.
4) Per le ragioni illustrate il ricorso merita accoglimento; il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.




P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio nella complessiva misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre a CPA e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 23 marzo 2006.

Depositata in Segreteria in data 5 aprile 2006

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento