REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L' EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO Presidente
GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore
SERGIO FINA Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 373/2005 proposto da:
TIM ITALIA SPA
rappresentato e difeso da:
DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE
GRECO AVV. MASSIMO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA S. STEFANO 16
presso
DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE
contro
AZIENDA U.S.L. BOLOGNA
rappresentato e difeso da:
CECUTTA AVV. ARIANNA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA CASTIGLIONE 29 C/O A. USL BO
presso la sua sede
AZIENDA U.S.L. CITTA’ DI BOLOGNA - DIP.SANIT PUBBLICA n.c.
per l'annullamento
del provvedimento 11.1.05 dell’Azienda U.S.L. di Bologna
- Dip. Di Sanità Pubblica, afferente le condizioni di lavoro
delle lavoratrici in gravidanza operanti nei call-center;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito, alla pubblica udienza del 28 febbraio 2006, il relatore
Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, per le parti,
i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. La Società ricorrente impugna il provvedimento in
epigrafe, con cui l’Azienda U.S.L. di Bologna-Dipartimento
Sanità Pubblica ha impartito una serie di disposizioni (principalmente
in tema di orario di lavoro), volte a tutelare le condizioni
di lavoro delle lavoratrici in gravidanza operanti nei call-center.
Avverso detto atto, deduce le seguenti censure:
1) incompetenza – carenza di potere, non essendo
neppure citata la fonte normativa che autorizzerebbe l’Azienda
ad adottare siffatto provvedimento;
2) eccesso di potere per sviamento e violazione dell’art.
41 Cost., poiché detto provvedimento inciderebbe sul
potere organizzativo-impenditoriale della Società;
3) violazione degli artt. 3,5,7,8,9,10 legge 241/90;
eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria,
nonché falsità dei presupposti, non risultando comprensibili
le ragioni che hanno dato luogo alla emanazione delle disposizioni
controverse.
II. Resiste al ricorso l’Azienda intimata, contestando
la fondatezza delle censure avversarie e concludendo per
la loro reiezione.
III. Alla Camera di Consiglio del 28 luglio 2005,
parte ricorrente ha rinunciato alla proposta domanda cautelare,
del che questa Sezione ha preso atto con Ordinanza 28 luglio
2005, n. 704.
IV. In vista dell’odierna udienza di discussione,
entrambe le parti costituite hanno dimesso memorie conclusive;
indi, previa audizione dei rispettivi difensori, il ricorso
è passato in decisione.
V.1. Ciò premesso, il Collegio deve porsi d’ufficio
il problema della sussistenza o meno della giurisdizione
del Giudice amministrativo in ordine alla presente controversia.
La risposta deve essere negativa.
V.2. Invero, da tutte le prospettazioni, sia scritte
che orali, delle parti in causa non è dato ravvisare profili
riconducibili all’esercizio, da parte dell’Azienda Sanitaria,
di un potere autoritativo, cui si ricolleghino posizioni
soggettive di interesse legittimo: viceversa, entrambe le
difese convergono nell’individuare (trattando del secondo
motivo di ricorso) le fondamentali coordinate giuridiche
della controversia negli articoli 32 e 41 della Costituzione
e nell’art. 2087 del Codice civile, norme queste poste a
indubitabile presidio di diritti soggettivi (alla libertà
di iniziativa economica, da un lato; alla salute - nei luoghi
di lavoro - dall’altro).
V.3. In siffatto contesto, anche l’iniziale censura
di carenza di potere, dedotta dalla Società ricorrente nel
primo motivo di gravame e riproposta in sede di discussione
orale, si presta assai più ad essere letta in termini di
carenza di potere in assoluto, che in termini di carenza
di potere in concreto: cosicché, anche per questo verso
esce confermata l’appartenenza della controversia alla cognizione
del Giudice ordinario.
V.4. Conseguentemente, nessun rilievo ed incidenza
possono assumere, ai fini del riparto di giurisdizione,
i vizi motivazionali e le carenze istruttorie dedotte con
il terzo ed ultimo mezzo di impugnazione.
VI. In conclusione, il presente ricorso deve essere
dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del
Giudice amministrativo.
La peculiarità della vicenda e la sua soluzione ex officio
giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese di
lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sezione
Seconda, DICHIARA inammissibile il ricorso in epigrafe,
per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in camera di Consiglio, il 28 febbraio 2006.