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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 5 aprile 2006 n. 350
L. Papiano Pres. - G. Calderoni Est.
Tim Italia S.p.a. (Avv.ti G. De Vergottini e M. Greco) contro l’Az. U.S.L. di Bologna (Avv. A. Cecutta) ed il Dip. Sanità Pubblica (non costituito)


Processo – Processo amministrativo - Impugnazione del provvedimento con cui una Azienda U.S.L. ha impartito disposizioni volte a tutelare le condizioni di lavoro delle lavoratrici in gravidanza operanti nei call-center – Giurisdizione del giudice amministrativo – Insussistenza – Inammissibilità del ricorso

È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso volto all’annullamento del provvedimento con cui l’Azienda U.S.L. di Bologna - Dipartimento Sanità Pubblica ha impartito una serie di disposizioni (principalmente in tema di orario di lavoro) volte a tutelare le condizioni di lavoro delle lavoratrici in gravidanza operanti nei call-center. Difatti dalle prospettazioni delle parti in causa non è dato ravvisare profili riconducibili all’esercizio, da parte dell’Azienda Sanitaria, di un potere autoritativo, cui si ricolleghino posizioni soggettive di interesse legittimo. Viceversa, entrambe le difese convergono nell’individuare le fondamentali coordinate giuridiche della controversia negli articoli 32 e 41 della Costituzione e nell’art. 2087 del Codice civile, norme queste poste a indubitabile presidio di diritti soggettivi.







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L' EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II




nelle persone dei Signori:

LUIGI PAPIANO Presidente
GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore
SERGIO FINA Cons.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 373/2005 proposto da:

TIM ITALIA SPA



rappresentato e difeso da:

DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE
GRECO AVV. MASSIMO




con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA S. STEFANO 16
presso
DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE



contro

AZIENDA U.S.L. BOLOGNA
rappresentato e difeso da:
CECUTTA AVV. ARIANNA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA CASTIGLIONE 29 C/O A. USL BO
presso la sua sede


AZIENDA U.S.L. CITTA’ DI BOLOGNA - DIP.SANIT PUBBLICA n.c.


per l'annullamento



del provvedimento 11.1.05 dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Dip. Di Sanità Pubblica, afferente le condizioni di lavoro delle lavoratrici in gravidanza operanti nei call-center;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito, alla pubblica udienza del 28 febbraio 2006, il relatore Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, per le parti, i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO




I.
La Società ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, con cui l’Azienda U.S.L. di Bologna-Dipartimento Sanità Pubblica ha impartito una serie di disposizioni (principalmente in tema di orario di lavoro), volte a tutelare le condizioni di lavoro delle lavoratrici in gravidanza operanti nei call-center.
Avverso detto atto, deduce le seguenti censure:
1) incompetenza – carenza di potere, non essendo neppure citata la fonte normativa che autorizzerebbe l’Azienda ad adottare siffatto provvedimento;
2) eccesso di potere per sviamento e violazione dell’art. 41 Cost., poiché detto provvedimento inciderebbe sul potere organizzativo-impenditoriale della Società;
3) violazione degli artt. 3,5,7,8,9,10 legge 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché falsità dei presupposti, non risultando comprensibili le ragioni che hanno dato luogo alla emanazione delle disposizioni controverse.
II. Resiste al ricorso l’Azienda intimata, contestando la fondatezza delle censure avversarie e concludendo per la loro reiezione.
III. Alla Camera di Consiglio del 28 luglio 2005, parte ricorrente ha rinunciato alla proposta domanda cautelare, del che questa Sezione ha preso atto con Ordinanza 28 luglio 2005, n. 704.
IV. In vista dell’odierna udienza di discussione, entrambe le parti costituite hanno dimesso memorie conclusive; indi, previa audizione dei rispettivi difensori, il ricorso è passato in decisione.
V.1. Ciò premesso, il Collegio deve porsi d’ufficio il problema della sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla presente controversia.
La risposta deve essere negativa.
V.2. Invero, da tutte le prospettazioni, sia scritte che orali, delle parti in causa non è dato ravvisare profili riconducibili all’esercizio, da parte dell’Azienda Sanitaria, di un potere autoritativo, cui si ricolleghino posizioni soggettive di interesse legittimo: viceversa, entrambe le difese convergono nell’individuare (trattando del secondo motivo di ricorso) le fondamentali coordinate giuridiche della controversia negli articoli 32 e 41 della Costituzione e nell’art. 2087 del Codice civile, norme queste poste a indubitabile presidio di diritti soggettivi (alla libertà di iniziativa economica, da un lato; alla salute - nei luoghi di lavoro - dall’altro).
V.3. In siffatto contesto, anche l’iniziale censura di carenza di potere, dedotta dalla Società ricorrente nel primo motivo di gravame e riproposta in sede di discussione orale, si presta assai più ad essere letta in termini di carenza di potere in assoluto, che in termini di carenza di potere in concreto: cosicché, anche per questo verso esce confermata l’appartenenza della controversia alla cognizione del Giudice ordinario.
V.4. Conseguentemente, nessun rilievo ed incidenza possono assumere, ai fini del riparto di giurisdizione, i vizi motivazionali e le carenze istruttorie dedotte con il terzo ed ultimo mezzo di impugnazione.
VI. In conclusione, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
La peculiarità della vicenda e la sua soluzione ex officio giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sezione Seconda, DICHIARA inammissibile il ricorso in epigrafe, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in camera di Consiglio, il 28 febbraio 2006.


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