| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 31 marzo 2006
n. 1140
G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.
Cibra Pubblicità s.r.l. (Avv.ti F. Mastroviti e L. Belvedere)
contro il Comune di Montopoli Val d'Arno (Avv. L. Bimbi)
e e nei confronti di Ipas s.p.a. (Avv.ti R. Farnetani e
G.C. Salerno) |
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1. Contratti della p.a. - Piena conoscenza
dell’atto lesivo - Può ritenersi sussistente solo quando
vi sia dimostrazione dell’intervenuta integrale cognizione
dell'atto stesso in relazione a tutte le sue molteplici
componenti - Formale comunicazione – Necessità
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2. Contratti della p.a. - Separazione fisica
dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dal resto
della documentazione amministrativa - Persegue lo scopo
di garantire un ordinato svolgimento della gara e di salvaguardarne
le esigenze di obiettività e di imparzialità - Anticipata
conoscenza di uno dei componenti dell’offerta economica
di un concorrente - È suscettibile di influenzare il giudizio
tecnico della commissione
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1. La piena conoscenza di un atto pregiudizievole,
al fine della decorrenza del termine impugnatorio, può ritenersi
sussistente solo quando vi sia dimostrazione dell’intervenuta
integrale cognizione dell'atto stesso in relazione a tutte
le sue molteplici componenti, circostanza che può intervenire
solo con la sua formale comunicazione. (fattispecie in cui
la presenza di un componente dell’impresa concorrente alle
sedute di gara è stata ritenuta irrilevante ai fini della
conoscenza dell’atto lesivo)
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2. La separazione fisica dell'offerta economica
dall'offerta tecnica e dal resto della documentazione amministrativa
persegue lo scopo di garantire un ordinato svolgimento della
gara e di salvaguardare l'esigenza di obiettività e di imparzialità
nella disamina dei requisiti di partecipazione, dei relativi
documenti probatori e dei contenuti tecnici della prestazione
offerta, imponendo al contempo di compiere le verifiche
documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente
a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche.
Pertanto l’anticipata conoscenza di uno dei componenti dell’offerta
economica di un concorrente è suscettibile di influenzare
il giudizio tecnico della commissione
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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Registro Sentenze: 1140/2006
Registro Generale: 326/2006
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
FIRENZE - SECONDA SEZIONE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella Camera di Consiglio del 29 Marzo 2006
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Visto il ricorso 326/2006 proposto da:
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SOC. CIBRA PUBBLICITA' S.R.L. rappresentato
e difeso da: MASTROVITI FRANCESCA e BELVEDERE LUIGI con
domicilio eletto in FIRENZE VIALE MATTEOTTI 9 presso BELVEDERE
LUIGI
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Contro
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COMUNE DI MONTOPOLI VAL D'ARNO rappresentato
e difeso da:BIMBI LUIGI con domicilio eletto in FIRENZE
VIA RICASOLI, 40 presso SEGRETERIA T.A.R.;
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e nei confronti di
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SOC. IPAS S.P.A. rappresentato e difeso
da: FARNETANI RICCARDO SALERNO GIUSEPPE C. con domicilio
eletto in FIRENZE VIA DE' CONTI 3 presso FARNETANI RICCARDO
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento in data 30 dicembre 2005, avente ad
oggetto: “Bando ‘preinsegne’ – Affidamento servizio”, con
cui l’Economato del Comune di Montopoli in Val d’Arno per
un verso ha comunicato alla società ricorrente i punteggi
finali attribuiti alle ditte concorrente e, per altro verso,
l’aggiudicazione dell’appalto relativo all’affidamento del
servizio di realizzazione, installazione, gestione e manutenzione
delle preinsegne sul territorio del Comune di Montopoli
in Val d’Arno in favore della società Ipas Spa;
- del provvedimento, non conosciuto dalla società ricorrente,
con cui il Comune di Montopoli in Val d’Arno ha disposto
l’approvazione dei verbali di gara relativi all’appalto
per l’affidamento del servizio di realizzazione, installazione,
gestione e manutenzione delle preinsegne sul territorio
comunale nonchè l’aggiudicazione definitiva a favore della
Società Ipas Spa dell’appalto in questione;
- di tutti i verbali di gara e, in particolare, del verbale
in data 23 novembre 2005, relativi all’affidamento del servizio
di realizzazione, installazione, gestione e manutenzione
delle preinsegne sul territorio comunale;
- del bando di gara e del Capitolato d’Oneri relativi all’appalto
per l’affidamento del servizio di realizzazione, installazione,
gestione e manutenzione delle preinsegne sul territorio
comunale, ove dovessero essere intesi nel senso fatto proprio
dall’Amministrazione comunale, e cioè nel senso di procedere
all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale
e per ogni ulteriore statuizione;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli
Val D’Arno e della Soc. Ipas S.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 29 marzo 2006 - relatore
il Primo Referendario Stefano Toschei - gli avv.ti Francesca
Mastroviti, Alberto Benedetti per Bimbi Luigi e Giuseppe
C. Salerno;
Visto l’art. 23-bis, commi 1 e 3, della legge 6 dicembre
1971 n. 1034, così come introdotto dall’art. 4 della legge
21 luglio 2000 n. 205;
Visto l’art. 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n.
1034, così come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio
2000 n. 205;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Premesso che non appaiono fondate le eccezioni di rito,
sollevate in via preliminare dalla Società controinteressata
in quanto, con riferimento alla contestata irricevibilità
del ricorso proposto, si osserva che non risulta agli atti
alcun elemento dimostrativo, giuridicamente apprezzabile,
della piena conoscenza degli atti impugnati da parte della
Società ricorrente in epoca precedente il 30 dicembre 2005,
in quanto la circostanza, non contestata, che alle sedute
della selezione fosse presente un rappresentante della medesima
ricorrente, non costituisce da sola elemento idoneo a confermare
l’intervenuta piena conoscenza degli atti che è richiesta
dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 al fine
di far decorrere il relativo termine impugnatorio. Va rammentato,
infatti, che pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale
talvolta incline, in materia di selezioni pubbliche, a dare
rilievo alla presenza di un componente dell’impresa concorrente
alle sedute di gara ai fini della realizzazione del requisito
della piena conoscenza dell’atto (cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 27 settembre 2004 n. 6319, 21 giugno 2002 n. 3404 e 8
maggio 2002 n. 2473), deve segnalarsi l’esistenza di un
orientamento contrario e preferibile, a parere del Collegio,
secondo il quale il suddetto requisito può ritenersi sussistente
solo quando vi sia dimostrazione dell’intervenuta integrale
cognizione dell'atto stesso in relazione a tutte le sue
molteplici componenti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo
2004 n. 1332), circostanza che può intervenire solo con
la formale comunicazione dell’atto pregiudizievole. Le ragioni
di una siffatta conclusione e della necessità di rivedere
le precedenti interpretazioni cui era giunta la giurisprudenza
sul punto rimontano, peraltro, alla lettura delle disposizioni
contenute nella direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989
ed alle decisioni assunte dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee (ad esempio 28 ottobre 1999 C-81/98 – Alcatel)
interpretative sul punto, laddove si evidenzia come i candidati
e gli offerenti in una gara, per poter presentare utilmente
ricorso contro un provvedimento della procedura selettiva,
debbono prendere conoscenza dell’aggiudicazione, evenienza
che si verifica solo qualora si abbia la materiale disponibilità
del relativo documento (in tal senso si veda anche la circolare
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 marzo
2003 n. B1/2107). Se tale principio è applicabile al provvedimento
di aggiudicazione della gara esso, tanto più, deve trovare
applicazione per le determinazioni sfavorevoli ai concorrenti
assunte in corso di procedura dall’Amministrazione aggiudicatrice
che, dunque, è tenuta a comunicare formalmente tali decisioni
alle ditte destinatarie. Solo una volta che tale adempimento
sarà stato effettuato potrà dirsi realizzata la presunzione
di piena conoscenza dell’atto da parte della ditta interessata,
sola circostanza idonea a far decorrere il termine impugnatorio
per come previsto dall’art. 21 della legge n. 1034 del 1971.
D’altronde un forte richiamo alla necessità che tutti gli
atti amministrativi, pregiudizievoli o recanti un effetto
limitativo della sfera giuridica del destinatario, debbano
essere portati alla personale conoscenza di quest’ultimo
per essere efficaci, proviene anche dal Legislatore nazionale
che, con l’art. 21-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241,
ha imposto la pregiudiziale della comunicazione dell’atto
(limitativo della sfera del destinatario) perché esso possa
ritenersi giuridicamente efficace. Da ultimo è comunque
da segnalare che l’art. 24, comma 10, della legge n. 62
del 2005 (legge comunitaria per il 2006) ha disposto in
via definitiva l’obbligo delle Amministrazioni di comunicare
alle concorrenti gli esiti della gara, di talché non si
può più dubitare che la piena conoscenza dell’atto da impugnarsi
– che peraltro nella specie è costituito dall’aggiudicazione
definitiva – si realizza solo con la comunicazione dell’atto
nei confronti dell’interessato;
Premesso, altresì, con riferimento alla seconda eccezione
preliminare, relativa alla contestata sussistenza dell’interesse
alla decisione da parte della Società ricorrente, in quanto
quest’ultima, pur vedendo accolte le censure proposte, non
potrebbe mai acquisire il punteggio utile per raggiungere
e superare quello assegnato alla ditta controinteressata,
si apprezza la sua infondatezza, atteso che la surriportata
prospettazione non tiene conto della circostanza che, in
virtù del tenore delle censure dedotte dalla ricorrente,
non si ha la certezza che, nel corso di una eventuale nuova
valutazione delle offerte tecniche, in epoca precedente
- questa volta – rispetto alle offerte economiche, in favore
della Società controinteressata (piuttosto che alla ricorrente)
potrebbe essere riconosciuto (e confermato) lo stesso punteggio
attribuito dalla commissione nel corso della selezione il
cui legittimo svolgimento è qui oggetto di contestazione;
Rilevato che, quanto al merito, dall’esame della documentazione
versata in atti emerge, con evidenza, come nel corso dello
svolgimento delle operazioni di gara si è proceduto all’apertura
della busta contenente l’offerta economica precedentemente
rispetto al momento in cui è stata aperta la busta contenente
l’offerta economica;
Ritenuto che, ad avviso della prevalente giurisprudenza,
il rispetto dei generalissimi ed inderogabili principi della
par condicio tra i concorrenti e del regolare, trasparente
ed imparziale svolgimento della gara, esige che sia garantita
l'assoluta segretezza delle offerte economiche fintanto
che non siano state valutate l'ammissibilità dei partecipanti
e le componenti tecnico-qualitative dell'offerta. Tale rigoroso
formalismo – che non tollera equipollenti – si spiega con
l’esigenza di evitare che a seguito di un’indebita ed intempestiva
conoscenza delle offerte economiche possano avanzarsi contestazioni
per la concreta possibilità di prendere visione del contenuto
della documentazione tecnica racchiusa nei plichi e di provvedere
alla sua sostituzione "mirata" (Cons. Stato, Sez. VI, 12
dicembre 2002 n. 6795 e 10 luglio 2002 n. 3848; Sez. V,
31 dicembre 1998 n. 1996; Sez. VI, 3 giugno 1997 n. 839;
nonché, da ultimo, T.A.R. Lombardia, Brescia, 23 maggio
2005 n. 555). In buona sostanza la separazione fisica dell'offerta
economica dall'offerta tecnica e dal resto della documentazione
amministrativa persegue lo scopo di garantire un ordinato
svolgimento della gara e di salvaguardare l'esigenza di
obiettività e di imparzialità nella disamina dei requisiti
di partecipazione, dei relativi documenti probatori e dei
contenuti tecnici della prestazione offerta, imponendo al
contempo di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti
tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà
l'ammontare delle offerte economiche (T.A.R. Sardegna 14
maggio 2003 n. 605);
Ritenuto, pertanto, di dover confermare il principio secondo
il quale l’anticipata conoscenza di uno dei componenti dell’offerta
economica di un concorrente sia suscettibile di influenzare
il giudizio tecnico della commissione, per come già affermato
dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella
deliberazione n. 133 adottata nella seduta del 14 luglio
2004, secondo il quale la Commissione "in una o più sedute
riservate, …….. valuta le offerte tecniche, ed assegna i
relativi punteggi; successivamente, in seduta pubblica,
dà lettura di questi ultimi e procede alla apertura delle
buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei
ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina
l'offerta economicamente più vantaggiosa";
Tenuto anche conto che, quale tertium comparationis rispetto
alla vicenda qui in esame, l’art. 64, comma 1 lett. c),
del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 prevede testualmente,
nel disciplinare le modalità di svolgimento delle gare,
impone un adempimento volto di per sé a garantirne la segretezza
e, quindi, ad impedire che la commissione aggiudicatrice
possa prendere contezza del prezzo offerto o di altri elementi
automatici prima di aver verificato l'ammissione dei concorrenti
o prima di aver espresso il proprio giudizio tecnico-qualitativo;
Rilevato, pertanto e in conclusione, che il comportamento
assunto dall’Amministrazione nella specie costituisce violazione
degli essenziali principi della par condicio e di segretezza
delle offerte – nella fase di valutazione dei requisiti
tecnici – in quanto deve ritenersi sussistente una esigenza
puntuale a che, nelle gara per l'aggiudicazione di un appalto
pubblico (specialmente laddove, come nel caso di specie,
siano in gara progetti, alla stessa stregua di un appalto-concorso),
le offerte economiche restino segrete per tutta la fase
procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni
sugli aspetti tecnici delle offerte. D’altronde la ritenuta
- in via generale - esigenza di riservatezza delle sedute
della commissione, per ciò che concerne la valutazione dell’offerta
tecnico-qualitativa dei singoli concorrenti, si coniuga
con l’esigenza ulteriore di segretezza dell’offerta economica,
fin tanto che le valutazioni in parola non siano state portate
a compimento (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 28 novembre
2005 n. 6638);
Rilevata, quindi la fondatezza dei motivi di doglianza dedotti
nell’atto introduttivo, per i profili più sopra esplicati
e ritenuto di poter accogliere il ricorso con annullamento
degli atti impugnati ed invalidazione del contratto medio
tempore eventualmente concluso dall’Amministrazione con
l’aggiudicataria;
Stimato, infine, che in ragione della soccombenza, le spese
di lite debbono essere imputate a carico delle parti resistenti
nella misura di complessivi € 3.000,00 (euro tremila) in
favore della Società ricorrente;
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando
sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla gli atti impugnati con invalidazione del contratto
medio tempore, eventualmente, stipulato.
Condanna il Comune di Montopoli in Val D’Arno, in persona
del Sindaco pro tempore e la Società IPAS S.p.a., in persona
del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese
di lite in favore della Società CIBRA PUBBLICITA’ S.r.l.,
in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida
in complessivi € 3.000,00 (euro tremila) oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 29 marzo 2006,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe Petruzzelli - Presidente
Roberto Pupilella - Consigliere
Stefano Toschei - Primo Referendario, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 MARZO 2006
Firenze, lì 31 marzo 2006
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