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T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 23 marzo 2006 n. 695
Pres. Angelo De Zotti - Est. Angelo Gabbricci


Autonomia e decentramento - Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Potere di ordinanza del Sindaco – Non può essere utilizzato per sospendere altri provvedimenti amministrativi – Ordinanza contingibile e urgente sospensiva di altri provvedimenti amministrativi – E’ illegittima

Il potere di ordinanza ex art. 38, II comma dell’abrogata l. 8 giugno 1990, n. 142 (v. oggi art. 54, comma 2, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) non può essere impiegato per impedire l’esecuzione di provvedimenti amministrativi, trattandosi di un fine del tutto estraneo a quello per il quale lo stesso potere è stato conferito al sindaco, e cioè di affrontare accadimenti materiali, recanti pericolo per la collettività, per i quali non possano in concreto trovare applicazione gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza contingibile e urgente sospensiva di altri provvedimenti amministrativi per difetto di presupposti, oltre che per vizio di incompetenza, in quanto essa interferisce con l’autorità amministrativa legittimamente investita del potere di intervento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto



con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 2594/95 proposto

dall’Azienda U.L.S.S. 20 del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Mancini, Poli e Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;

contro



il Comune di Cologna Veneta (Verona), in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento dell’ordinanza 28 luglio 1995, n. 61/95, con la quale il sindaco di Cologna Veneta ha ordinato al direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona di riaprire i reparti e riattivare i servizi sanitari dell’Ospedale di Cologna Veneta, chiusi dal 1 luglio 1995, essendone stata disposta la disattivazione dal 1 luglio 1995, provvedendo altresì al rientro del personale sanitario, entro trenta giorni dalla notificazione della stessa ordinanza.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito nella pubblica udienza del 19 gennaio 2006 - relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. Cazzagon in sostituzione di Zambelli per l’Azienda ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



1.1. Secondo quanto disposto dalla l.r. 30 agosto 1993, n. 39, la giunta regionale veneta, con la deliberazione 19 aprile 1995, n. 2223, definì, mediante singole schede, l’organizzazione, le strutture e le dotazioni ospedaliere per ciascuna delle nuove Aziende sanitarie.
In particolare, per quanto riguarda l’A.L.S.S. 20, fu disposto che nello stabilimento ospedaliero di Cologna Veneta sarebbe stata mantenuta una funzione medico-riabilitativa, ed istituito un centro sanità di II livello, mentre i restanti spazi sarebbero stati riconvertiti con mutamento di destinazione.
1.2. In attuazione di tali previsioni, il direttore generale dell’Azienda, con la deliberazione 19 giugno 1995, n. 820, dispose, a partire dal 1 luglio 1995, la disattivazione presso l’ospedale delle divisioni di chirurgia e pediatria, dei servizi di ostetricia e di anestesia, e del posto di primario del laboratorio di analisi.
1.3. A questo punto, il sindaco di Cologna Veneta emise il provvedimento 27 giugno 1995, n. 54, nel quale, dopo aver affermato che la disattivazione disposta avrebbe creato “una situazione di grave ed imminente pericolo per la salute pubblica”, giusta art. 38 l. 142/90 ordinava al direttore generale dell’A.L.S.S. 20 di sospendere immediatamente la procedura di chiusura dell’ospedale e, insieme, al personale medico e paramedico addetto “di attenersi alla presente ordinanza emanata dal sindaco nella veste di ufficiale di Governo, anche in caso di contrordine scritto del direttore generale dell’U.L.S.S. 20 o di chi per esso”; il termine di efficacia dell’ordinanza era fissata in trenta giorni.
1.4. L’Azienda U.L.S.S. 20 impugnava tale ordinanza contingibile ed urgente con il ricorso 2195/95; ed il T.A.R. Veneto la sospendeva con ordinanza 1219/95 del 27 luglio 1995.
2.1. Il giorno seguente, peraltro, il Sindaco di Cologna Veneta emetteva la nuova ordinanza n. 61/95: in questa, richiamato il proprio precedente provvedimento, ed osservato come sussistessero tuttora le ragioni che avevano condotto ad assumerlo, veniva disposto che lo stesso direttore generale procedesse a riaprire i reparti ed a riattivare i servizi sanitari dell’ospedale, contestualmente provvedendo al rientro del personale sanitario, entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione della nuova ordinanza.
2.2. Il provvedimento sindacale fu allora impugnato con il ricorso in esame, e venne sospeso da questo Tribunale con l’ordinanza 1377/95.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
3.1. L’Azienda ha confermato il proprio interesse alla decisione nel merito del ricorso; e, d’altro canto, non vi sono elementi, i quali consentano di affermare irretrattabilmente che sia venuto senz’altro meno qualsiasi interesse all’annullamento dell’atto.
3.2. Del resto, l’abnormità dell’ordinanza 61/95 si presenta di tutta evidenza.
Anzitutto, come esposto nel primo motivo di ricorso, il provvedimento è viziato da eccesso di potere per sviamento.
Il potere di ordinanza ex art. 38, II comma dell’abrogata l. 8 giugno 1990, n. 142 (“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene … al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini”) è stato qui impiegato per impedire l’esecuzione di provvedimenti amministrativi.
Si tratta, dunque, di un fine del tutto estraneo a quello per il quale lo stesso potere è stato conferito al sindaco, e cioè di affrontare accadimenti materiali, recanti pericolo per la collettività, per i quali non possano in concreto trovare applicazione gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento; in specie, a tacer d’altro, il Comune di Cologna ben avrebbe potuto impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti che hanno disposto la parziale soppressione dello stabilimento ospedaliero.
3.4. In sostanza, come osservato egualmente in ricorso, il sindaco di Cologna ha sospeso, con la sua ordinanza, l’efficacia di svariati provvedimenti, interferendo con l’autorità legittimamente investita nella materia della programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari: e in ciò va riconosciuto un palese vizio d’incompetenza.
3.4. È poi da condividere l’ulteriore censura, per cui mancava evidentemente in specie il presupposto del grave pericolo per la collettività.
Da un canto, restava pienamente operante nella zona l’ospedale di San Bonifacio, distante meno di venti chilometri; dall’altro, nel presidio di Cologna (cfr. nota 23 giugno 1995 del direttore generale dell’ Azienda) era comunque conservata una divisione di medicina, dotata di guardia attiva nell’arco delle 24 ore, nonché un servizio di day hospital.
3.4. Gli ulteriori vizi rilevati possono ritenersi assorbiti, compreso quello – d’altronde evidente – di elusione della precedente ordinanza 1219/95 del T.A.R..
4. Le spese seguono la competenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza 28 luglio 1995, n. 61 del sindaco di Cologna Veneta.
Condanna il Comune di Cologna Veneta alla rifusione delle spese di causa a favore dell’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona, liquidandole in € 4.000,00 di cui €. 500,00 per spese e la parte residua per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 19 gennaio 2006.

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