| T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 23 marzo 2006 n. 695
Pres. Angelo De Zotti - Est. Angelo Gabbricci |
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Autonomia e decentramento - Organi e funzioni
di province comuni ed enti locali – Potere di ordinanza
del Sindaco – Non può essere utilizzato per sospendere altri
provvedimenti amministrativi – Ordinanza contingibile e
urgente sospensiva di altri provvedimenti amministrativi
– E’ illegittima
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Il potere di ordinanza ex art. 38, II comma
dell’abrogata l. 8 giugno 1990, n. 142 (v. oggi art. 54,
comma 2, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) non può essere
impiegato per impedire l’esecuzione di provvedimenti amministrativi,
trattandosi di un fine del tutto estraneo a quello per il
quale lo stesso potere è stato conferito al sindaco, e cioè
di affrontare accadimenti materiali, recanti pericolo per
la collettività, per i quali non possano in concreto trovare
applicazione gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.
Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza contingibile
e urgente sospensiva di altri provvedimenti amministrativi
per difetto di presupposti, oltre che per vizio di incompetenza,
in quanto essa interferisce con l’autorità amministrativa
legittimamente investita del potere di intervento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2594/95 proposto
dall’Azienda U.L.S.S. 20 del Veneto, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv. ti Mancini, Poli e Zambelli, con elezione
di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia Mestre,
via Cavallotti 22;
contro
il Comune di Cologna Veneta (Verona), in persona
del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento dell’ordinanza 28 luglio 1995, n. 61/95,
con la quale il sindaco di Cologna Veneta ha ordinato al
direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona di
riaprire i reparti e riattivare i servizi sanitari dell’Ospedale
di Cologna Veneta, chiusi dal 1 luglio 1995, essendone stata
disposta la disattivazione dal 1 luglio 1995, provvedendo
altresì al rientro del personale sanitario, entro trenta
giorni dalla notificazione della stessa ordinanza.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito nella pubblica udienza del 19 gennaio 2006 - relatore
il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. Cazzagon in
sostituzione di Zambelli per l’Azienda ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.1. Secondo quanto disposto dalla l.r. 30 agosto 1993,
n. 39, la giunta regionale veneta, con la deliberazione
19 aprile 1995, n. 2223, definì, mediante singole schede,
l’organizzazione, le strutture e le dotazioni ospedaliere
per ciascuna delle nuove Aziende sanitarie.
In particolare, per quanto riguarda l’A.L.S.S. 20, fu disposto
che nello stabilimento ospedaliero di Cologna Veneta sarebbe
stata mantenuta una funzione medico-riabilitativa, ed istituito
un centro sanità di II livello, mentre i restanti spazi
sarebbero stati riconvertiti con mutamento di destinazione.
1.2. In attuazione di tali previsioni, il direttore generale
dell’Azienda, con la deliberazione 19 giugno 1995, n. 820,
dispose, a partire dal 1 luglio 1995, la disattivazione
presso l’ospedale delle divisioni di chirurgia e pediatria,
dei servizi di ostetricia e di anestesia, e del posto di
primario del laboratorio di analisi.
1.3. A questo punto, il sindaco di Cologna Veneta emise
il provvedimento 27 giugno 1995, n. 54, nel quale, dopo
aver affermato che la disattivazione disposta avrebbe creato
“una situazione di grave ed imminente pericolo per la salute
pubblica”, giusta art. 38 l. 142/90 ordinava al direttore
generale dell’A.L.S.S. 20 di sospendere immediatamente la
procedura di chiusura dell’ospedale e, insieme, al personale
medico e paramedico addetto “di attenersi alla presente
ordinanza emanata dal sindaco nella veste di ufficiale di
Governo, anche in caso di contrordine scritto del direttore
generale dell’U.L.S.S. 20 o di chi per esso”; il termine
di efficacia dell’ordinanza era fissata in trenta giorni.
1.4. L’Azienda U.L.S.S. 20 impugnava tale ordinanza contingibile
ed urgente con il ricorso 2195/95; ed il T.A.R. Veneto la
sospendeva con ordinanza 1219/95 del 27 luglio 1995.
2.1. Il giorno seguente, peraltro, il Sindaco di Cologna
Veneta emetteva la nuova ordinanza n. 61/95: in questa,
richiamato il proprio precedente provvedimento, ed osservato
come sussistessero tuttora le ragioni che avevano condotto
ad assumerlo, veniva disposto che lo stesso direttore generale
procedesse a riaprire i reparti ed a riattivare i servizi
sanitari dell’ospedale, contestualmente provvedendo al rientro
del personale sanitario, entro e non oltre trenta giorni
dalla notificazione della nuova ordinanza.
2.2. Il provvedimento sindacale fu allora impugnato con
il ricorso in esame, e venne sospeso da questo Tribunale
con l’ordinanza 1377/95.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
3.1. L’Azienda ha confermato il proprio interesse alla decisione
nel merito del ricorso; e, d’altro canto, non vi sono elementi,
i quali consentano di affermare irretrattabilmente che sia
venuto senz’altro meno qualsiasi interesse all’annullamento
dell’atto.
3.2. Del resto, l’abnormità dell’ordinanza 61/95 si presenta
di tutta evidenza.
Anzitutto, come esposto nel primo motivo di ricorso, il
provvedimento è viziato da eccesso di potere per sviamento.
Il potere di ordinanza ex art. 38, II comma dell’abrogata
l. 8 giugno 1990, n. 142 (“Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi
generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili
e urgenti in materia di sanità ed igiene … al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini”) è stato qui impiegato per impedire l’esecuzione
di provvedimenti amministrativi.
Si tratta, dunque, di un fine del tutto estraneo a quello
per il quale lo stesso potere è stato conferito al sindaco,
e cioè di affrontare accadimenti materiali, recanti pericolo
per la collettività, per i quali non possano in concreto
trovare applicazione gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento;
in specie, a tacer d’altro, il Comune di Cologna ben avrebbe
potuto impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti
che hanno disposto la parziale soppressione dello stabilimento
ospedaliero.
3.4. In sostanza, come osservato egualmente in ricorso,
il sindaco di Cologna ha sospeso, con la sua ordinanza,
l’efficacia di svariati provvedimenti, interferendo con
l’autorità legittimamente investita nella materia della
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari: e
in ciò va riconosciuto un palese vizio d’incompetenza.
3.4. È poi da condividere l’ulteriore censura, per cui mancava
evidentemente in specie il presupposto del grave pericolo
per la collettività.
Da un canto, restava pienamente operante nella zona l’ospedale
di San Bonifacio, distante meno di venti chilometri; dall’altro,
nel presidio di Cologna (cfr. nota 23 giugno 1995 del direttore
generale dell’ Azienda) era comunque conservata una divisione
di medicina, dotata di guardia attiva nell’arco delle 24
ore, nonché un servizio di day hospital.
3.4. Gli ulteriori vizi rilevati possono ritenersi assorbiti,
compreso quello – d’altronde evidente – di elusione della
precedente ordinanza 1219/95 del T.A.R..
4. Le spese seguono la competenza, e sono liquidate come
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza
28 luglio 1995, n. 61 del sindaco di Cologna Veneta.
Condanna il Comune di Cologna Veneta alla rifusione delle
spese di causa a favore dell’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona,
liquidandole in € 4.000,00 di cui €. 500,00 per spese e
la parte residua per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e
c.p.a. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 19
gennaio 2006.
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